N. 8 - 26 Aprile 2007
Diritto dei cittadini dell'UE di circolare e soggiornare negli Stati
membri
Pubblicato il 24 Aprile 2007
É entrato in vigore l'11 aprile 2007 il Decreto Legislativo
n. 30 del 6 febbraio 2007, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 72 del
27 marzo 2007, che dà attuazione alla direttiva 2004/38/CE relativa
al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare
e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri.
Beneficiari
Il Decreto Legislativo si applica a qualsiasi cittadino dell'Unione che
si rechi o soggiorni in uno Stato membro diverso da quello di cui ha la
cittadinanza, nonché ai suoi familiari.
Si intende per familiare:
- il coniuge
- il partner che abbia contratto una unione registrata sulla base della
legislazione di uno Stato membro, qualora la legislazione dello Stato
ospitante equipari l'unione registrata al matrimonio
- i discendenti diretti di età inferiore a 21 anni o a carico
e quelli del coniuge o partner
- gli ascendenti diretti a carico e quelli del coniuge o partner.
Lo Stato ospitante agevola l'ingresso e il soggiorno delle seguenti persone:
- ogni altro familiare, qualunque sia la sua cittadinanza, diverso da
quello definito in precedenza, se nel paese di provenienza è a
carico o convive con il cittadino dell'Unione titolare del diritto di
soggiorno o se gravi motivi di salute impongono che il cittadino dell'Unione
lo assista personalmente
- il partner con cui il cittadino dell'Unione abbia una relazione stabile
debitamente attestata.
Lo Stato ospitante effettua un esame approfondito della situazione personale
e giustifica l'eventuale rifiuto del loro ingresso o soggiorno.
Periodo di soggiorno
Il cittadino dell'Unione ha il diritto di soggiornare nello Stato ospitante
per un periodo non superiore a tre mesi senza alcuna condizione o formalità.
Ha diritto di soggiorno per un periodo superiore a tre mesi quando:
- è lavoratore subordinato o autonomo
- dispone di risorse economiche sufficienti e di un'assicurazione sanitaria
che copra tutti i rischi
- è iscritto presso un istituto pubblico o privato riconosciuto
per seguire un corso di studi e di formazione professionale e dispone
di risorse economiche sufficienti da attestare attraverso una dichiarazione
(o altra idonea documentazione) e di un'assicurazione sanitaria che
copra tutti i rischi
- è un familiare che accompagna o raggiunge un cittadino dell'Unione
avente diritto di soggiorno.
Il cittadino dell'Unione, lavoratore subordinato o autonomo, conserva
il diritto di soggiorno quando:
- è temporaneamente inabile al lavoro per malattia o infortunio
- è in stato di disoccupazione involontaria dopo aver esercitato
un'attività lavorativa per oltre un anno nel territorio nazionale
ed è iscritto presso il Centro per l'Impiego
- è in stato di disoccupazione involontaria al termine di un
contratto di lavoro di durata determinata inferiore a un anno o si è
trovato in tale stato durante i primi 12 mesi di soggiorno ed è
iscritto presso il Centro per l'Impiego
- segue un corso di formazione professionale.
Il Decreto, con appositi articoli, dispone anche della "Conservazione
del diritto di soggiorno dei familiari in caso di decesso o di partenza
del cittadino dell'Unione Europea", del "Mantenimento del diritto
di soggiorno", del "Diritto di soggiorno permanente" e
pone infine "Limitazioni al diritto di ingresso e di soggiorno per
motivi di ordine pubblico".
Info
www.governo.it