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N. 8 - 26 Aprile 2007

Diritto dei cittadini dell'UE di circolare e soggiornare negli Stati membri


Pubblicato il 24 Aprile 2007

É entrato in vigore l'11 aprile 2007 il Decreto Legislativo n. 30 del 6 febbraio 2007, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 72 del 27 marzo 2007, che dà attuazione alla direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri.

Beneficiari

Il Decreto Legislativo si applica a qualsiasi cittadino dell'Unione che si rechi o soggiorni in uno Stato membro diverso da quello di cui ha la cittadinanza, nonché ai suoi familiari.

Si intende per familiare:

  • il coniuge
  • il partner che abbia contratto una unione registrata sulla base della legislazione di uno Stato membro, qualora la legislazione dello Stato ospitante equipari l'unione registrata al matrimonio
  • i discendenti diretti di età inferiore a 21 anni o a carico e quelli del coniuge o partner
  • gli ascendenti diretti a carico e quelli del coniuge o partner.

Lo Stato ospitante agevola l'ingresso e il soggiorno delle seguenti persone:

  • ogni altro familiare, qualunque sia la sua cittadinanza, diverso da quello definito in precedenza, se nel paese di provenienza è a carico o convive con il cittadino dell'Unione titolare del diritto di soggiorno o se gravi motivi di salute impongono che il cittadino dell'Unione lo assista personalmente
  • il partner con cui il cittadino dell'Unione abbia una relazione stabile debitamente attestata.

Lo Stato ospitante effettua un esame approfondito della situazione personale e giustifica l'eventuale rifiuto del loro ingresso o soggiorno.

Periodo di soggiorno

Il cittadino dell'Unione ha il diritto di soggiornare nello Stato ospitante per un periodo non superiore a tre mesi senza alcuna condizione o formalità. Ha diritto di soggiorno per un periodo superiore a tre mesi quando:

  • è lavoratore subordinato o autonomo
  • dispone di risorse economiche sufficienti e di un'assicurazione sanitaria che copra tutti i rischi
  • è iscritto presso un istituto pubblico o privato riconosciuto per seguire un corso di studi e di formazione professionale e dispone di risorse economiche sufficienti da attestare attraverso una dichiarazione (o altra idonea documentazione) e di un'assicurazione sanitaria che copra tutti i rischi
  • è un familiare che accompagna o raggiunge un cittadino dell'Unione avente diritto di soggiorno.

Il cittadino dell'Unione, lavoratore subordinato o autonomo, conserva il diritto di soggiorno quando:

  • è temporaneamente inabile al lavoro per malattia o infortunio
  • è in stato di disoccupazione involontaria dopo aver esercitato un'attività lavorativa per oltre un anno nel territorio nazionale ed è iscritto presso il Centro per l'Impiego
  • è in stato di disoccupazione involontaria al termine di un contratto di lavoro di durata determinata inferiore a un anno o si è trovato in tale stato durante i primi 12 mesi di soggiorno ed è iscritto presso il Centro per l'Impiego
  • segue un corso di formazione professionale.

Il Decreto, con appositi articoli, dispone anche della "Conservazione del diritto di soggiorno dei familiari in caso di decesso o di partenza del cittadino dell'Unione Europea", del "Mantenimento del diritto di soggiorno", del "Diritto di soggiorno permanente" e pone infine "Limitazioni al diritto di ingresso e di soggiorno per motivi di ordine pubblico".

Info

www.governo.it