di Tina Giglio e Gabriella Grosso
La Legge Biagi ha cambiato il mercato del lavoro: nuovi attori pubblici e privati per l'incontro domanda/offerta di lavoro, nuovi contratti e novità per quelli già esistenti regolando l'applicazione con numerosi decreti, circolari e contratti collettivi.
In questa scheda parliamo della associazione in partecipazione
L'associazione in partecipazione è una tipologia di lavoro autonomo
con cui il lavoratore (associato) partecipa agli utili dell'impresa (associante)
e ottiene un'adeguata erogazione di compenso per un tipo di prestazione
lavorativa che può essere varia.
Il contratto di associazione in partecipazione non richiede una forma
particolare e può essere stipulato a tempo determinato o indeterminato.
Il lavoratore (associato) acquista il diritto ad una partecipazione agli
utili e anche un certo diritto al controllo sull'impresa o sull'affare.
Tuttavia può essere prevista anche una partecipazione alle eventuali
perdite nella misura massima del valore del suo apporto.
L'impresa (associante) mantiene la titolarità e la gestione della
stessa e rimane l'unico soggetto che risponde delle obbligazioni assunte
dall'impresa.
L'associazione in partecipazione è un contratto che esiste da
molto tempo, ma è stato richiamato all'interno della Riforma Biagi
per evitarne un uso distorto.
Infatti in mancanza degli elementi di "partecipazione agli utili"
e "adeguato compenso", la Riforma Biagi prevede che il rapporto
di lavoro sia considerato di tipo subordinato.
In questo caso il lavoratore avrà diritto allo stesso trattamento
contributivo ed economico, stabilito dai contratti collettivi per il lavoro
subordinato svolto nella posizione corrispondente.
Decreto Legislativo 276/2003, art. 86;
Codice Civile, artt. da 2549 a 2554;
Decreto Legge 269/2003 convertito nella Legge 326/2003.
Redazione sito web del Servizio Lavoro della Provincia
di Torino.
Per approfondimenti consultare la pagina
http://www.provincia.torino.it/sportello-lavoro/rapporto_lavoro/contratti/associazione/index