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N. 10 - 1 Giugno 2005

Legge Biagi: collaborazioni occasionali

Pubblicato il - 30 Maggio 2005

di Tina Giglio e Gabriella Grosso

La Legge Biagi ha cambiato il mercato del lavoro: nuovi attori pubblici e privati per l'incontro domanda/offerta di lavoro, nuovi contratti e novità per quelli già esistenti regolando l'applicazione con numerosi decreti, circolari e contratti collettivi.
In questa scheda parliamo delle Collaborazioni occasionali.

Che cosa sono

Si definiscono occasionali le collaborazioni di durata inferiore a 30 giorni nel corso dell'anno solare con lo stesso committente e per le quali sia previsto un compenso complessivo annuo non superiore a 5.000 Euro.
In considerazione di questi limiti non devono essere ricondotte ad un progetto di lavoro. Non sussiste il vincolo di subordinazione; per esercitare queste attività non è richiesta né l'iscrizione ad albi professionali, né l'apertura di una partita IVA.

Caratteristiche

Per essere definite occasionali le collaborazioni devono essere eseguite con modalità del tutto saltuarie, tali da non configurare l'elemento della continuità temporale e della coordinazione del rapporto.
Se viene superato il limite dei 30 giorni o quello economico di 5.000 Euro, troveranno applicazione o il lavoro a progetto (se c'è l'elemento della coordinazione) oppure il lavoro autonomo (per più prestazioni abituali).
In questi casi ci sarà l'obbligo di iscrizione alla gestione separata INPS e il pagamento dei relativi contributi.

Normativa di riferimento

Decreto Legislativo 276/2003, art. 61, comma 2;
Circolare del Ministero del Lavoro n. 1/2004;
Circolare INPS n. 9/2004;
Circolare INPS n. 103/2004.


Redazione sito web del Servizio Lavoro della Provincia di Torino.
Per approfondimenti consultare la pagina
http://www.provincia.torino.it/sportello-lavoro/rapporto_lavoro/contratti/occasionali/index