di Tina Giglio e Gabriella Grosso
La Legge Biagi ha cambiato il mercato del lavoro: nuovi attori pubblici e privati per l'incontro domanda/offerta di lavoro, nuovi contratti e novità per quelli già esistenti regolando l'applicazione con numerosi decreti, circolari e contratti collettivi.
In questa scheda parliamo delle Collaborazioni occasionali.
Si definiscono occasionali le collaborazioni di durata inferiore a 30
giorni nel corso dell'anno solare con lo stesso committente e per le quali
sia previsto un compenso complessivo annuo non superiore a 5.000 Euro.
In considerazione di questi limiti non devono essere ricondotte ad un
progetto di lavoro. Non sussiste il vincolo di subordinazione; per esercitare
queste attività non è richiesta né l'iscrizione ad
albi professionali, né l'apertura di una partita IVA.
Per essere definite occasionali le collaborazioni devono essere eseguite
con modalità del tutto saltuarie, tali da non configurare l'elemento
della continuità temporale e della coordinazione del rapporto.
Se viene superato il limite dei 30 giorni o quello economico di 5.000
Euro, troveranno applicazione o il lavoro a progetto (se c'è l'elemento
della coordinazione) oppure il lavoro autonomo (per più prestazioni
abituali).
In questi casi ci sarà l'obbligo di iscrizione alla gestione separata
INPS e il pagamento dei relativi contributi.
Decreto Legislativo 276/2003, art. 61, comma 2;
Circolare del Ministero del Lavoro n. 1/2004;
Circolare INPS n. 9/2004;
Circolare INPS n. 103/2004.
Redazione sito web del Servizio Lavoro della Provincia
di Torino.
Per approfondimenti consultare la pagina
http://www.provincia.torino.it/sportello-lavoro/rapporto_lavoro/contratti/occasionali/index