di Tina Giglio e Gabriella Grosso
La Legge Biagi ha cambiato il mercato del lavoro: nuovi attori pubblici e privati per l'incontro domanda/offerta di lavoro, nuovi contratti e novità per quelli già esistenti regolando l'applicazione con numerosi decreti, circolari e contratti collettivi.
In questa scheda parliamo del contratto di Apprendistato.
Come si applica oggi
Il contratto di apprendistato ha lo scopo di creare un effettivo rapporto tra attività lavorativa e attività formativa. Il datore di lavoro deve impartire all'apprendista assunto alle sue dipendenze l'insegnamento necessario affinché possa conseguire la capacità tecnica per diventare lavoratore qualificato.
Può essere concluso da tutti i datori di lavoro, comprese le società cooperative che assumono soci lavoratori con rapporto di subordinazione in tutti i settori di attività secondo le indicazioni della normativa generale e dei contratti collettivi nazionali di categoria.
Le parti devono definire in forma scritta la qualificazione del rapporto di apprendistato e la durata del contratto.
È obbligatoria la preventiva visita medica dell'apprendista (oltre alle visite periodiche se dovute ai sensi di legge).
L'impresa deve nominare un tutore aziendale. Può essere un lavoratore qualificato designato dall'impresa o il titolare, nelle imprese artigiane e in quelle con meno di 15 dipendenti. Ha il compito di affiancare l'apprendista e favorire l'integrazione tra le iniziative di formazione e l'attività lavorativa.
Il numero di apprendisti non può superare il 100 per cento dei lavoratori specializzati e qualificati in servizio presso l'azienda stessa.
L'imprenditore che non ha alle proprie dipendenze lavoratori qualificati o specializzati, o ne ha meno di tre, può assumere apprendisti in numero non superiore a tre.
Nel settore dell'artigianato devono essere soddisfatti altri limiti.
NOTA BENE: Il contratto di apprendistato è stato profondamente modificato dalla Riforma Biagi. La nuova disciplina non è pienamente operativa e quindi in via transitoria continuano ad applicarsi le regole della L.25/55 come successivamente modificata e integrata.
Sono previsti tre percorsi:
È ammesso il cumulo dei periodi di servizio prestati in qualità di apprendista presso più datori di lavoro, purché non separati da interruzioni superiori ad un anno e purché si riferiscano alle stesse attività.
È richiesto un monte ore 120 ore annue. La formazione può essere interna od esterna all'azienda.
La regolamentazione dei profili formativi spetta alle Regioni, Province autonome di Trento e Bolzano d'intesa con il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, sentite le associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori più rappresentative a livello nazionale.
La modalità di erogazione della formazione e la valutazione della capacità formativa delle aziende spetta alla contrattazione collettiva. La formazione formale può essere espletata attraverso struttute accreditate o nell'impresa stessa e potrà essere anche con modalità "e-learning".
La formazione esterna è espletata tramite corsi di formazione organizzati dalla Provincia di Torino in collaborazione con le Agenzie formative. È possibile scegliere il corso più adatto consultando il catalogo dell'offerta formativa.
L.25/1955
L.197/1996 art.16
D.Lgs.276/03 art. 47-53
L.80/2005
Circolare Ministero del lavoro n.40/2004; n.30/2004; n.02/2006
Circolare INPS n.22/2007
Redazione sito web del Servizio Lavoro della Provincia
di Torino.
Per approfondimenti consultare la pagina
http://www.provincia.torino.it/sportello-lavoro/rapporto_lavoro/contratti/apprendistato/index