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N. 9 - 18 Maggio 2005

Legge Biagi: il contratto di apprendistato

Pubblicato il - 16 Maggio 2005

di Tina Giglio e Gabriella Grosso

La Legge Biagi ha cambiato il mercato del lavoro: nuovi attori pubblici e privati per l'incontro domanda/offerta di lavoro, nuovi contratti e novità per quelli già esistenti regolando l'applicazione con numerosi decreti, circolari e contratti collettivi.
In questa scheda parliamo del contratto di Apprendistato.

Come si applica oggi

Che cos'è

Il contratto di apprendistato ha lo scopo di creare un effettivo rapporto tra attività lavorativa e attività formativa. Il datore di lavoro deve impartire all'apprendista assunto alle sue dipendenze l'insegnamento necessario affinché possa conseguire la capacità tecnica per diventare lavoratore qualificato.

Datori di lavoro

Può essere concluso da tutti i datori di lavoro, comprese le società cooperative che assumono soci lavoratori con rapporto di subordinazione in tutti i settori di attività secondo le indicazioni della normativa generale e dei contratti collettivi nazionali di categoria.

Costituzione del rapporto

Le parti devono definire in forma scritta la qualificazione del rapporto di apprendistato e la durata del contratto.
È obbligatoria la preventiva visita medica dell'apprendista (oltre alle visite periodiche se dovute ai sensi di legge).

Tutore aziendale

L'impresa deve nominare un tutore aziendale. Può essere un lavoratore qualificato designato dall'impresa o il titolare, nelle imprese artigiane e in quelle con meno di 15 dipendenti. Ha il compito di affiancare l'apprendista e favorire l'integrazione tra le iniziative di formazione e l'attività lavorativa.

Limiti dimensionali

Il numero di apprendisti non può superare il 100 per cento dei lavoratori specializzati e qualificati in servizio presso l'azienda stessa.
L'imprenditore che non ha alle proprie dipendenze lavoratori qualificati o specializzati, o ne ha meno di tre, può assumere apprendisti in numero non superiore a tre.
Nel settore dell'artigianato devono essere soddisfatti altri limiti.

NOTA BENE: Il contratto di apprendistato è stato profondamente modificato dalla Riforma Biagi. La nuova disciplina non è pienamente operativa e quindi in via transitoria continuano ad applicarsi le regole della L.25/55 come successivamente modificata e integrata.

Nuova disciplina successiva alla riforma Biagi

Sono previsti tre percorsi:

  1. Apprendistato qualificante per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione (non operativo):
    • per ragazzi che abbiano compiuto 15 anni
    • durata del contratto max 3 anni
    • per il conseguimento di una qualifica professionale
  2. Apprendistato professionalizzante (operativo):
    • per ragazzi tra i 18 e i 29 anni e 364 giorni (17 se già in possesso della qualifica professionale; i 364 giorni sono consentiti sono per i CCNL che disciplinano gli elementi minimi di erogazione e articolazione della formazione)
    • durata del contratto da 2 a 6 anni
    • per il conseguimento di una qualifica attraverso la formazione sul lavoro e l'acquisizione delle competenze di base.
  3. Apprendistato specializzante per l'acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione (operativo in via sperimentale in Regione Piemonte):
    • per ragazzi tra i 18 e i 29 anni (17 se già in possesso della qualifica professionale)
    • durata del contratto stabilita dalle Regioni in accordo con le associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori, Università e altre istituzioni formative
    • per il conseguimento di un titolo di studio di livello secondario, di titoli universitari e di alta formazione.

È ammesso il cumulo dei periodi di servizio prestati in qualità di apprendista presso più datori di lavoro, purché non separati da interruzioni superiori ad un anno e purché si riferiscano alle stesse attività.

Formazione

È richiesto un monte ore 120 ore annue. La formazione può essere interna od esterna all'azienda.

La regolamentazione dei profili formativi spetta alle Regioni, Province autonome di Trento e Bolzano d'intesa con il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, sentite le associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori più rappresentative a livello nazionale.

La modalità di erogazione della formazione e la valutazione della capacità formativa delle aziende spetta alla contrattazione collettiva. La formazione formale può essere espletata attraverso struttute accreditate o nell'impresa stessa e potrà essere anche con modalità "e-learning".

La formazione esterna è espletata tramite corsi di formazione organizzati dalla Provincia di Torino in collaborazione con le Agenzie formative. È possibile scegliere il corso più adatto consultando il catalogo dell'offerta formativa.

Normativa di riferimento

L.25/1955
L.197/1996 art.16
D.Lgs.276/03 art. 47-53
L.80/2005
Circolare Ministero del lavoro n.40/2004; n.30/2004; n.02/2006
Circolare INPS n.22/2007

Redazione sito web del Servizio Lavoro della Provincia di Torino.
Per approfondimenti consultare la pagina
http://www.provincia.torino.it/sportello-lavoro/rapporto_lavoro/contratti/apprendistato/index