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N. 8 - 4 Maggio 2005

Legge Biagi: lavoro accessorio

Pubblicato il - 2 Maggio 2005

di Tina Giglio e Gabriella Grosso

La Legge Biagi ha cambiato il mercato del lavoro: nuovi attori pubblici e privati per l'incontro domanda/offerta di lavoro, nuovi contratti e novità per quelli già esistenti regolando l'applicazione con numerosi decreti, circolari e contratti collettivi.
In questa scheda parliamo del lavoro accessorio.

Che cos'è

Il lavoro accessorio consiste in attivitą lavorative di tipo occasionale:

  1. piccoli lavori domestici straordinari, compresi l'assistenza ai bambini e alle persone anziane;
  2. l'insegnamento privato supplementare;
  3. piccoli lavori di giardinaggio, di pulizia e manutenzione di edifici e monumenti;
  4. realizzazione di manifestazioni sociali, sportive, culturali o caritatevoli;
  5. collaborazione con enti pubblici e associazioni di volontariato per lo svolgimento di lavori di emergenza, come quelli dovuti a calamità o eventi naturali improvvisi, o di solidarietà.

Caratteristiche

L'attività lavorativa del lavoro accessorio, anche presso più datori di lavoro, ha queste caratteristiche:

  • durata complessiva non superiore a trenta giorni nel corso dell'anno solare
  • compensi non superiori a 5 mila euro sempre nel corso di un anno solare.

Il contratto di lavoro occasionale accessorio ha due finalità:

  • far emergere il sommerso che caratterizza alcune prestazioni lavorative;
  • favorire l'inserimento lavorativo di fasce deboli del mercato del lavoro, aumentando le possibilità di lavoro presso le famiglie.

Chi può lavorare

Possono svolgere attività di lavoro accessorio:

  1. disoccupati da oltre un anno;
  2. casalinghe, studenti e pensionati;
  3. disabili e soggetti in comunità di recupero;
  4. lavoratori non comunitari, regolarmente soggiornanti in Italia, nei sei mesi successivi alla perdita del lavoro.

Questi soggetti, se interessati a svolgere prestazioni di lavoro accessorio, devono comunicare la loro disponibilità ai servizi per l'impiego delle Province, nell'ambito territoriale di riferimento, o ai soggetti accreditati. A seguito della loro comunicazione, riceveranno, a proprie spese, una tessera magnetica dalla quale risulti la loro condizione.

Pagamento

I lavoratori sono retribuiti attraverso la consegna di buoni lavoro, dal valore nominale di € 10, acquistati in precedenza dai datori di lavoro presso le rivendite autorizzate.

Il valore nominale dei buoni è stato stabilito da un decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali del 30.09.2005 che non coinvolge la provincia di Torino nella prima fase sperimentale di questo istituto.

Il lavoratore accessorio percepisce il proprio compenso presso il concessionario all'atto della restituzione dei buoni ricevuti dal datore.
I centri autorizzati, rispetto al valore nominale del buono:
trattengono una percentuale pari al 5% come rimborso spese del servizio prestato versano i contributi Inps (13%) e Inail (7%) dovuti pagano il restante importo al lavoratore.

Il compenso per lavoro accessorio è esente da qualsiasi imposizione fiscale e non incide sullo stato di disoccupazione o inoccupazione del lavoratore.

Applicazione

La disciplina del lavoro accessorio non è al momento ancora applicabile alla Provincia di Torino.

Normativa di riferimento

Decreto Legislativo 276/2003, artt. 70-73
D.M. 30.09.05 di attuazione D.Lgs. 276/03

Redazione sito web del Servizio Lavoro della Provincia di Torino.
Per approfondimenti consultare la pagina
http://www.provincia.torino.it/sportello-lavoro/rapporto_lavoro/contratti/accessorio/index