| Distribuzione | Link | Indirizzi utili | Redazione |
N. 6 - 6 Aprile 2005

Legge Biagi: il lavoro ripartito

Pubblicato il - 4 Aprile 2005

di Tina Giglio e Gabriella Grosso

La Legge Biagi ha cambiato il mercato del lavoro: nuovi attori pubblici e privati per l'incontro domanda/offerta di lavoro, nuovi contratti e novità per quelli già esistenti regolando l'applicazione con numerosi decreti, circolari e contratti collettivi.
In questa scheda parliamo del Lavoro ripartito.

Che cos'è
Il lavoro ripartito (chiamato anche job-sharing) è uno speciale contratto di lavoro mediante il quale due lavoratori assumono insieme l'adempimento di un'unica e identica obbligazione lavorativa.
Spetta ai due lavoratori gestirsi l'orario e la ripartizione del lavoro, dividersi le mansioni o sostituirsi tra di loro. Ogni lavoratore è personalmente e direttamente responsabile dell'adempimento della intera obbligazione lavorativa e quindi, se uno dei due non può eseguire la prestazione, questa deve essere soddisfatta dall'altro.

Caratteristiche

  • Tipi di contratto
    Il rapporto di lavoro può essere a tempo determinato o indeterminato.
  • Dimissioni e licenziamento
    In caso di dimissioni o licenziamento di uno dei due lavoratori, il rapporto si estingue anche nei confronti dell'altro.
    Il datore di lavoro può tuttavia chiedere all'altro di trasformare il rapporto in un contratto di lavoro subordinato ordinario.
  • Forma scritta
    Il contratto di lavoro deve avere la forma scritta e contenere i seguenti elementi:
    a) quanto e quando il lavoro giornaliero, settimanale, mensile o annuale venga svolto da ciascuno dei lavoratori secondo i loro accordi;
    b) il luogo di lavoro e il trattamento economico e normativo spettante a ciascun lavoratore;
    c) le eventuali misure di sicurezza specifiche necessarie in relazione al tipo di attività.
  • Trattamento economico e normativo
    Il trattamento economico e normativo dei lavoratori è proporzionato alla prestazione lavorativa effettivamente eseguita. Il lavoratore deve ricevere, per i periodi lavorati, un trattamento economico e normativo complessivamente paritario rispetto all'altro lavoratore.
    Ai fini previdenziali e assistenziali, per i lavoratori valgono le regole del lavoro a tempo parziale, ma il calcolo delle prestazioni e dei contributi dovrà essere effettuato mese per mese, salvo conguaglio in relazione all'effettivo svolgimento della prestazione lavorativa.

Applicazione
Si può applicare a tutti i lavoratori e datori di lavoro ad eccezione della Pubblica Amministrazione.
La regolamentazione del lavoro ripartito deve essere contenuta nei contratti collettivi. In generale valgono le stesse regole del lavoro subordinato in quanto compatibile.

Normativa di riferimento
Artt. 41-45 D. Lgs. 276/03 come modificato dal D. Lgs. 251/04.

Redazione sito web del Servizio Lavoro della Provincia di Torino.
Per approfondimenti consultare la pagina http://www.provincia.torino.it/sportello-lavoro/rapporto_lavoro/contratti/ripartito/index