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N. 4 - 9 Marzo 2005

Legge Biagi: il lavoro intermittente

Pubblicato il - 9 Marzo 2005

di Tina Giglio e Gabriella Grosso

La Legge Biagi ha cambiato il mercato del lavoro: nuovi attori pubblici e privati per l'incontro domanda/offerta di lavoro, nuovi contratti e novità per quelli già esistenti regolando l'applicazione con numerosi decreti, circolari e contratti collettivi.
In questa scheda parliamo del Lavoro intermittente.

Che cos'è
Il contratto di lavoro intermittente definito anche a chiamata o job on call è un nuovo rapporto di lavoro subordinato con il quale il lavoratore si pone a disposizione di un datore di lavoro in determinati periodi della settimana, del mese o dell'anno.
La caratteristica principale è l'alternarsi di fasi in cui non vi è effettiva prestazione lavorativa ma semplice attesa del lavoratore alla chiamata (cioè la cosiddetta disponibilità) e fasi in cui vi è prestazione effettiva di lavoro.
Sulla base dell'obbligo di rispondere alla chiamata si possono quindi individuare due diverse tipologie di lavoro intermittente:

  • se il lavoratore si obbliga di rimanere a disposizione si parla di garanzia di disponibilità che comporta il diritto all'indennità per tutto il periodo di reperibilità in attesa della chiamata;
  • se il lavoratore non si obbliga si parla di lavoro senza garanzia di disponibilità e senza alcuna indennità per il periodo di reperibilità.

Applicazione
Il contratto di lavoro intermittente può essere concluso nei seguenti casi:

  1. Può essere stipulato da qualunque lavoratore:
    • per lo svolgimento di prestazioni di carattere discontinuo o intermittente, secondo le esigenze individuate dai contratti collettivi
    • per il lavoro nel week-end o in periodi predeterminati (ferie estive, vacanze pasquali o natalizie)
    • in base alle esigenze provvisoriamente individuate dal Ministero del Lavoro tabella allegata al R.D. 6 dicembre n. 2657/1923 (formato word 31 KB).
  2. Può essere stipulato indipendentemente dal tipo di attività da (L.80/05):
    • lavoratori con meno di 25 anni (anche se non disoccupati)
    • lavoratori con più di 45 anni compresi anche i pensionati (anche se non espulsi dal mondo del lavoro).
  3. Può essere stipulato da qualunque impresa ad eccezione di quelle che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi prevista dalla legge sulla sicurezza nei posti di lavoro (Dlgs 626/1994). Non può essere stipulato dalla pubblica amministrazione.

Divieti
Il ricorso al lavoro intermittente è vietato nei seguenti casi:

  • per la sostituzione di lavoratori che esercitano il diritto di sciopero;
  • se si é proceduto, entro i sei mesi precedenti, a licenziamenti collettivi o se è in corso una sospensione o riduzione dell'orario con cassa integrazione, salva
    diversa disposizione degli accordi sindacali;
  • da parte delle imprese che non hanno effettuato la valutazione dei rischi ai sensi dell'art. 4 del Decreto Legislativo 19 settembre 1994, n. 626 e successive modificazioni

Caratteristiche
Deve avere la forma scritta e deve indicare la durata, il luogo, la modalità della disponibilità, il relativo preavviso, il trattamento economico e normativo per la prestazione eseguita, l'ammontare dell'eventuale indennità di disponibilità, tempi e modalità di pagamento, forma e modalità della richiesta del datore di lavoro, modalità di rilevazione della prestazione.

Retribuzione e indennità
Nel periodo in cui vi è effettiva prestazione di lavoro il lavoratore intermittente ha diritto ad un trattamento economico pari a quello degli altri lavoratori in proporzione all'attività realmente svolta. Nel periodo di inattività il lavoratore ha diritto, solo nel caso in cui in cui si sia obbligato a rispondere alla chiamata, a un'dennità mensile di disponibilità pari al 20% della retribuzione prevista dal CCNL applicato divisibile in quote orarie. Sull'indennità di disponibilità sono versati i contributi, ma l'indennità non matura in caso di malattia o altro impedimento temporaneo. Il rifiuto ingiustificato di rispondere alla chiamata può comportare la risoluzione del contratto, la restituzione dell'indennità di disponibilità e il risarcimento del danno. Nel caso di lavoro intermittente nel fine settimana, nei periodi delle ferie estive o nelle vacanze natalizie e pasquali l'indennità di disponibilità è corrisposta al prestatore di lavoro solo in caso di effettiva chiamata da parte del datore di lavoro.

Normativa di riferimento
Artt. 34-40 D. Lgs. 276/03 come modificato dal D. Lgs. 251/04; Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 10/03/04; Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 23/10/04; Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 4/05.

Redazione sito web del Servizio Lavoro della Provincia di Torino.
Per approfondimenti consultare la pagina http://www.provincia.torino.it/sportello-lavoro/rapporto_lavoro/contratti/intermittente/index