di Tina Giglio e Gabriella Grosso
La Legge Biagi ha cambiato il mercato del lavoro: nuovi attori pubblici e privati per l'incontro domanda/offerta di lavoro, nuovi contratti e novità per quelli già esistenti regolando l'applicazione con numerosi decreti, circolari e contratti collettivi.
In questa scheda parliamo del Lavoro intermittente.
Che cos'è
Il contratto di lavoro intermittente definito anche a chiamata o job on
call è un nuovo rapporto di lavoro subordinato con il quale il
lavoratore si pone a disposizione di un datore di lavoro in determinati
periodi della settimana, del mese o dell'anno.
La caratteristica principale è l'alternarsi di fasi in cui non
vi è effettiva prestazione lavorativa ma semplice attesa del lavoratore
alla chiamata (cioè la cosiddetta disponibilità) e fasi
in cui vi è prestazione effettiva di lavoro.
Sulla base dell'obbligo di rispondere alla chiamata si possono quindi
individuare due diverse tipologie di lavoro intermittente:
Applicazione
Il contratto di lavoro intermittente può essere concluso nei seguenti casi:
Divieti
Il ricorso al lavoro intermittente è vietato nei seguenti casi:
Caratteristiche
Deve avere la forma scritta e deve indicare la durata, il luogo, la modalità
della disponibilità, il relativo preavviso, il trattamento economico
e normativo per la prestazione eseguita, l'ammontare dell'eventuale indennità
di disponibilità, tempi e modalità di pagamento, forma e
modalità della richiesta del datore di lavoro, modalità
di rilevazione della prestazione.
Retribuzione e indennità
Nel periodo in cui vi è effettiva prestazione di lavoro il lavoratore
intermittente ha diritto ad un trattamento economico pari a quello degli
altri lavoratori in proporzione all'attività realmente svolta.
Nel periodo di inattività il lavoratore ha diritto, solo nel caso
in cui in cui si sia obbligato a rispondere alla chiamata, a un'dennità
mensile di disponibilità pari al 20% della retribuzione prevista
dal CCNL applicato divisibile in quote orarie. Sull'indennità di
disponibilità sono versati i contributi, ma l'indennità
non matura in caso di malattia o altro impedimento temporaneo. Il rifiuto
ingiustificato di rispondere alla chiamata può comportare la risoluzione
del contratto, la restituzione dell'indennità di disponibilità
e il risarcimento del danno. Nel caso di lavoro intermittente nel fine
settimana, nei periodi delle ferie estive o nelle vacanze natalizie e
pasquali l'indennità di disponibilità è corrisposta
al prestatore di lavoro solo in caso di effettiva chiamata da parte del
datore di lavoro.
Normativa di riferimento
Artt. 34-40 D. Lgs. 276/03 come modificato dal D. Lgs. 251/04; Decreto
del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 10/03/04; Decreto del
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 23/10/04; Circolare del
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 4/05.
Redazione sito web del Servizio Lavoro della Provincia
di Torino.
Per approfondimenti consultare la pagina http://www.provincia.torino.it/sportello-lavoro/rapporto_lavoro/contratti/intermittente/index