| Distribuzione | Link | Indirizzi utili | Redazione |
N. 3 - 23 Febbraio 2005

Legge Biagi: il contratto di inserimento

Aggiornato il 12 giugno 2006

di Tina Giglio e Gabriella Grosso

La Legge Biagi ha cambiato il mercato del lavoro: nuovi attori pubblici e privati per l'incontro domanda/offerta di lavoro, nuovi contratti e novità per quelli già esistenti regolando l'applicazione con numerosi decreti, circolari e contratti collettivi.
In questa scheda parliamo del Contratto di Inserimento.

Che cos'è

Il contratto di inserimento è un rapporto di lavoro diretto a realizzare, mediante un progetto individuale di adattamento delle competenze professionali del lavoratore a un determinato contesto lavorativo, l'inserimento ovvero il reinserimento nel mercato del lavoro.
Il contratto di inserimento sostituisce il contratto di formazione e lavoro nel settore privato.

Caratteristiche

Forma

Il contratto di inserimento deve avere forma scritta pena nullità del contratto e trasformazione a tempo indeterminato.

Progetto Individuale di Inserimento

Molto importante è il progetto individuale di inserimento definito in accordo tra datore di lavoro e lavoratore secondo le indicazioni dei contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali, oppure all'interno di enti bilaterali.
Deve precisare la qualificazione alla quale deve arrivare il lavoratore, la durata e le modalità della formazione teorica e pratica. La formazione effettuata durante l'esecuzione del rapporto di lavoro dovrà essere registrata nel libretto formativo.
Secondo l'accordo interconfederale dell'11.02.2003 la formazione teorica deve essere minimo di 16 ore.

Durata

Il contratto di inserimento va da 9 a 18 mesi, (fino a 36 mesi per gli assunti con grave handicap fisico, mentale o psichico). Non vanno conteggiati i periodi relativi al servizio civile o militare e l'assenza per maternità ai fini della durata.
Non può essere rinnovato tra le stesse parti (ma si può stipulare un nuovo contratto di inserimento con un diverso datore di lavoro) e le eventuali proroghe devono comunque aversi nei limiti stabiliti (18 o 36 mesi).

Trattamento economico e normativo

La categoria di inquadramento del lavoratore può essere inferiore, per non più di due livelli, alla categoria spettante rispetto a quello previsto dal contratto nazionale per i lavoratori che svolgono la stessa mansione. Per le donne è vietato il sottoinquadramento salva diversa previsione dei contratti collettivi. Al datore di lavoro spettano inoltre dei benefici economici e contributivi per l'assunzione di lavoratori con contratto di inserimento. È previsto una riduzione contributiva generalizzata del 25%. Altre agevolazioni sono previste in base alla tipologia e all'ubicazione territoriale del datore di lavoro. Sono esclusi dai benefici contributivi soltanto i contratti per i giovani da 18 fino a 29 anni. Tuttavia le agevolazioni sono ammesse anche per i soggetti in tale fascia di età a condizione che rientrino in una delle altre categorie elencate di seguito.

Applicazione

Lavoratori:
  • soggetti di età compresa tra i diciotto e i ventinove anni (no incentivi economici);
  • disoccupati di lunga durata da ventinove fino a trentadue anni. Si definiscono disoccupati di lunga durata coloro che, dopo aver perso un posto di lavoro o cessato un'attività di lavoro autonomo, siano alla ricerca di una nuova occupazione da più di dodici mesi (D.Lgs.297/2002, art. 1, comma 1);
  • lavoratori con più di cinquanta anni di età che siano privi di un posto di lavoro;
  • lavoratori che desiderino riprendere una attività lavorativa e che non abbiano lavorato per almeno due anni;
  • donne di qualsiasi età residenti in aree geografiche ad elevato tasso di disoccupazione femminile: per gli anni 2004 2005 2006 il Ministero ha individuato queste aree in tutte le Regioni e Province Autonome sanando anche le situazioni pregresse (Il D.M. 17/11/2005 pubblicato in G.U. il 31/01/2006 che individua le aree dove il tasso di occupazione femminile sia inferiore almeno del 20 per cento di quello maschile o in cui il tasso di disoccupazione femminile superi del 10 per cento quello maschile).
    Per le donne non è ammesso il sottoinquadramento fino a due livelli salvo diversa previsione dei contratti collettivi (L.80/05 dal 15/5/05).
    Il contratto di inserimento alle donne dà diritto alla riduzione contributiva generalizzata del 25% a favore di tutti i datori di lavoro operanti in qualunque territorio nazionale. Solamente i benefici che superano il 25% richiedono il doppio requisito: la lavoratrice deve essere residente e deve lavorare nei territori svantaggiati del Centro Sud: Lazio, Molise, Basilicata, Campania, Puglia, Calabria, Sicilia e Sardegna.
    (Nota Min.Lavoro 27 aprile 2006 - Circ. INPS n.74 del 19 maggio 2006). La definizione delle aree territoriali è avvenuta con Decreto Interministeriale del 17.11.2005 e il Ministero ha precisato con Nota dell'8.01.2007 che le agevolazioni si applicano anche a favore dei contratti stipulati negli anni 2004, 2005, 2006 ai quali il decreto fa riferimento.
  • persone riconosciute affette, ai sensi della normativa vigente, da un grave handicap fisico, mentale o psichico.
Datori di lavoro:
  • enti pubblici economici, imprese e loro consorzi;
  • gruppi di imprese;
  • associazioni professionali, socio-culturali, sportive;
  • fondazioni;
  • enti di ricerca, pubblici e privati;
  • organizzazioni e associazioni di categoria. Sono esclusi gli studi professionali anche costituiti in forma associata. Non è prevista una percentuale massima di lavoratori che possono essere assunti con contratto di inserimento (anche se questa potrà essere stabilita dai contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali). Il datore di lavoro, per poter assumere con questo contratto, deve aver mantenuto in servizio almeno il 60% dei lavoratori il cui contratto di inserimento sia scaduto nei 18 mesi precedenti.
Settori:

Il contratto può essere stipulato per tutte le attività e per tutti i settori, esclusa la pubblica amministrazione dove si continua ad applicare il contratto di formazione e lavoro.

Attuazione

L'attuazione del contratto di inserimento e soprattutto le caratteristiche del progetto individuale di inserimento devono essere stabilite dai contratti collettivi nazionali, territoriali e aziendali.

Normativa di riferimento

Artt. 54-59 Decreto Legislativo n.276/2003 come modificato dal Decreto Legislativo n.251/2004;
Circolare ministeriale del 21 luglio 2004 n. 31;
Circolare INPS del 16 marzo 2004 n. 51;
Circolare INPS n.74 del 19 maggio 2006.

Redazione sito web del Servizio Lavoro della Provincia di Torino.
Per approfondimenti consultare la pagina http://www.provincia.torino.it/sportello-lavoro/rapporto_lavoro/contratti/inserimento/index