di Tina Giglio e Gabriella Grosso
La Legge Biagi ha cambiato il mercato del lavoro: nuovi attori pubblici e privati per l'incontro domanda/offerta di lavoro, nuovi contratti e novità per quelli già esistenti regolando l'applicazione con numerosi decreti, circolari e contratti collettivi.
In questa scheda parliamo del Contratto di Inserimento.
Il contratto di inserimento è un rapporto di lavoro diretto a realizzare, mediante un progetto individuale di adattamento delle competenze professionali del lavoratore a un determinato contesto lavorativo, l'inserimento ovvero il reinserimento nel mercato del lavoro.
Il contratto di inserimento sostituisce il contratto di formazione e lavoro nel settore privato.
Il contratto di inserimento deve avere forma scritta pena nullità del contratto e trasformazione a tempo indeterminato.
Molto importante è il progetto individuale di inserimento definito in accordo tra datore di lavoro e lavoratore secondo le indicazioni dei contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali, oppure all'interno di enti bilaterali.
Deve precisare la qualificazione alla quale deve arrivare il lavoratore, la durata e le modalità della formazione teorica e pratica. La formazione effettuata durante l'esecuzione del rapporto di lavoro dovrà essere registrata nel libretto formativo.
Secondo l'accordo interconfederale dell'11.02.2003 la formazione teorica deve essere minimo di 16 ore.
Il contratto di inserimento va da 9 a 18 mesi, (fino a 36 mesi per gli assunti con grave handicap fisico, mentale o psichico). Non vanno conteggiati i periodi relativi al servizio civile o militare e l'assenza per maternità ai fini della durata.
Non può essere rinnovato tra le stesse parti (ma si può stipulare un nuovo contratto di inserimento con un diverso datore di lavoro) e le eventuali proroghe devono comunque aversi nei limiti stabiliti (18 o 36 mesi).
La categoria di inquadramento del lavoratore può essere inferiore, per non più di due livelli, alla categoria spettante rispetto a quello previsto dal contratto nazionale per i lavoratori che svolgono la stessa mansione. Per le donne è vietato il sottoinquadramento salva diversa previsione dei contratti collettivi. Al datore di lavoro spettano inoltre dei benefici economici e contributivi per l'assunzione di lavoratori con contratto di inserimento. È previsto una riduzione contributiva generalizzata del 25%. Altre agevolazioni sono previste in base alla tipologia e all'ubicazione territoriale del datore di lavoro. Sono esclusi dai benefici contributivi soltanto i contratti per i giovani da 18 fino a 29 anni. Tuttavia le agevolazioni sono ammesse anche per i soggetti in tale fascia di età a condizione che rientrino in una delle altre categorie elencate di seguito.
Il contratto può essere stipulato per tutte le attività e per tutti i settori, esclusa la pubblica amministrazione dove si continua ad applicare il contratto di formazione e lavoro.
L'attuazione del contratto di inserimento e soprattutto le caratteristiche del progetto individuale di inserimento devono essere stabilite dai contratti collettivi nazionali, territoriali e aziendali.
Artt. 54-59 Decreto Legislativo n.276/2003 come modificato dal Decreto Legislativo n.251/2004;
Circolare ministeriale del 21 luglio 2004 n. 31;
Circolare INPS del 16 marzo 2004 n. 51;
Circolare INPS n.74 del 19 maggio 2006.
Redazione sito web del Servizio Lavoro della Provincia
di Torino.
Per approfondimenti consultare la pagina http://www.provincia.torino.it/sportello-lavoro/rapporto_lavoro/contratti/inserimento/index