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N. 16 - 5 Ottobre 2005

Legge Biagi: il distacco

Pubblicato il - 3 Ottobre 2005

di Tina Giglio e Gabriella Pomposo

La Legge Biagi ha cambiato il mercato del lavoro: nuovi attori pubblici e privati per l'incontro domanda/offerta di lavoro, nuovi contratti e novità per quelli già esistenti regolando l'applicazione con numerosi decreti, circolari e contratti collettivi.
In questa scheda parliamo del Distacco di personale

Che cos'è

Il distacco o comando si ha quando un datore di lavoro (distaccante) pone temporaneamente uno o più lavoratori (distaccati) a disposizione di un altro soggetto (distaccatario) per l'esecuzione di una determinata attività lavorativa.
È frequente nella Pubblica Amministrazione e tra gruppi di imprese inviare il lavoratore in una società appartenente allo stesso gruppo.

Caratteristiche

Il distacco deve avere le seguenti caratteristiche:

  • prestazione lavorativa effettuata presso un soggetto diverso dal datore di lavoro;
  • inserimento del lavoratore nell'organizzazione produttiva del distaccatario;
  • interesse del datore di lavoro a distaccare il lavoratore;
  • temporaneità del distacco;
  • esecuzione di una specifica atti- vità lavorativa.

Lavoratori interessati

Il distacco di personale può coinvolgere lavoratori assunti a tempo indeterminato o determinato, purché avvenga entro il termine del rapporto di lavoro.

Distacco illegittimo

Se il distacco viene effettuato in modo illegittimo il lavoratore può richiedere, tramite il ricorso al giudice del lavoro, la costituzione del rapporto alle dipendenze del distaccatario. L'illegittimità del distacco può essere sanzionata in via penale e amministrativa, qualora vi sia una violazione alla normativa in materia di intermediazione e somministrazione di lavoro.

Consenso del lavoratore

È necessario il consenso del lavoratore nel caso in cui durante il periodo del distacco vi sia un mutamento delle mansioni.

Trasferimento a più di 50 km

Se il distacco comporta un trasferimento ad una unità produttiva distante più di 50 km da quella in cui il lavoratore è adibito, può avvenire soltanto per comprovate ragioni tecniche, organizzative, produttive o sostitutive.

Distacco in caso di crisi aziendale

Il distacco è ammesso in caso di crisi aziendale per evitare riduzioni di personale e cassa integrazione guadagni.

Trattamento economico e normativo

Il datore di lavoro rimane responsabile del trattamento economico e normativo a favore del lavoratore che continuerà a percepire la stessa retribuzione dal distaccante;
la stessa modalità vale per i contributi.
La contribuzione INAIL invece è calcolata con riferimento alla tariffa e ai premi del soggetto presso cui il lavoratore è distaccato.

Normativa di riferimento

Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 3/2004;
Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 3/2004 e 28/2005.

Redazione sito web del Servizio Lavoro della Provincia di Torino.
Per approfondimenti consultare la pagina
http://www.provincia.torino.it/sportello-lavoro/rapporto_lavoro/contratti/distacco/index