di Tina Giglio e Gabriella Pomposo
La Legge Biagi ha cambiato il mercato del lavoro: nuovi attori pubblici e privati per l'incontro domanda/offerta di lavoro, nuovi contratti e novità per quelli già esistenti regolando l'applicazione con numerosi decreti, circolari e contratti collettivi.
In questa scheda parliamo del Distacco di personale
Il distacco o comando si ha quando un datore di lavoro (distaccante)
pone temporaneamente uno o più lavoratori (distaccati) a disposizione
di un altro soggetto (distaccatario) per l'esecuzione di una determinata
attività lavorativa.
È frequente nella Pubblica Amministrazione e tra gruppi di imprese
inviare il lavoratore in una società appartenente allo stesso gruppo.
Il distacco deve avere le seguenti caratteristiche:
Il distacco di personale può coinvolgere lavoratori assunti a tempo indeterminato o determinato, purché avvenga entro il termine del rapporto di lavoro.
Se il distacco viene effettuato in modo illegittimo il lavoratore può richiedere, tramite il ricorso al giudice del lavoro, la costituzione del rapporto alle dipendenze del distaccatario. L'illegittimità del distacco può essere sanzionata in via penale e amministrativa, qualora vi sia una violazione alla normativa in materia di intermediazione e somministrazione di lavoro.
È necessario il consenso del lavoratore nel caso in cui durante
il periodo del distacco vi sia un mutamento delle mansioni.
Se il distacco comporta un trasferimento ad una unità produttiva distante più di 50 km da quella in cui il lavoratore è adibito, può avvenire soltanto per comprovate ragioni tecniche, organizzative, produttive o sostitutive.
Il distacco è ammesso in caso di crisi aziendale per evitare riduzioni di personale e cassa integrazione guadagni.
Il datore di lavoro rimane responsabile del trattamento economico e normativo
a favore del lavoratore che continuerà a percepire la stessa retribuzione
dal distaccante;
la stessa modalità vale per i contributi.
La contribuzione INAIL invece è calcolata con riferimento alla
tariffa e ai premi del soggetto presso cui il lavoratore è distaccato.
Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 3/2004;
Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 3/2004 e
28/2005.
Redazione sito web del Servizio Lavoro della Provincia di Torino.
Per approfondimenti consultare la pagina
http://www.provincia.torino.it/sportello-lavoro/rapporto_lavoro/contratti/distacco/index