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N. 15 - 21 Settembre 2005

Legge Biagi: il contratto di appalto

Pubblicato il - 19 Settembre 2005

di Tina Giglio e Gabriella Pomposo

La Legge Biagi ha cambiato il mercato del lavoro: nuovi attori pubblici e privati per l'incontro domanda/offerta di lavoro, nuovi contratti e novità per quelli già esistenti regolando l'applicazione con numerosi decreti, circolari e contratti collettivi.
In questa scheda parliamo del contratto di Appalto.

Che cos'è

L'appalto è un contratto con il quale un soggetto, detto committente, incarica un imprenditore, l'appaltatore, di realizzare una determinata opera oppure un servizio in cambio di un corrispettivo in denaro.
La sua particolarità si trova nel fatto che l'appaltatore si avvale di una propria organizzazione imprenditoriale e di propri dipendenti, dirigendo questi ultimi in modo autonomo e rispondendo dell'esito finale davanti al committente.

Disciplina

Il contratto che stiamo esaminando è stato recentemente modificato dalla Riforma Biagi che individua i due elementi che lo caratterizzano e lo distinguono dalla "Somministrazione di manodopera". Questi sono:

  • l'organizzazione dei mezzi necessari;
  • l'assunzione del rischio di impresa.

Garanzie per il lavoratore

Se il lavoratore, dipendente dell'appaltatore, non ottiene il pagamento della retribuzione e dei contributi, può rivolgersi al committente entro un anno dalla cessazione del rapporto di lavoro; è necessario però che il committente svolga attività di impresa o professionale e non sia una persona fisica.

Illeggittimità del'appalto

Quando il contratto di appalto è stipulato in violazione della legge, il lavoratore interessato può rivolgersi al Giudice del Lavoro per costituire un rapporto di lavoro
alle dipendenze del committente.
Il contratto avrà efficacia dall'inizio dell'appalto stesso.

Sanzioni

In caso di appalto stipulato non rispettando la legge, è possibile applicare una sanzione pari a 50 Euro di ammenda per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di occupazione.
Nell'ipotesi di sfruttamento di minori, la pena prevista è l'arresto fino a 18 mesi e l'ammenda è aumentata fino al sestuplo.

Distinzione tra appalto e somministrazione

Somministrazione

Il lavoratore, dipendente del somministratore, è soggetto al potere direttivo e organizzativo dell'utilizzatore.

L'attività dei lavoratori somministrati è gestita dall'utilizzatore a proprio rischio.

L'utilizzatore è obbligato in solido per il pagamento delle retribuzioni e dei contributi entro i termini prescrizionali.
Le retribuzioni non possono essere inferiori a quelle dei dipendenti dell'utilizzatore di pari livello e mansioni.

Gli oneri per il committente sono:

  • rimborso oneri contributivi e retributivi;
  • 4% per gli enti bilaterali;
  • compenso per agenzie.

Forma scritta e contenuto vincolato.

Nel caso di illegittimità del contratto il lavoratore potrà chiedere la costituzione di un rapporto di lavoro con l'utilizzatore.

Appalto

Il lavoratore, dipendente dell'appaltatore, è soggetto al potere direttivo e organizzativo di quest'ultimo.

L'appaltatore gestisce l'appalto assumendosi il rischio di impresa.

Il committente è solo coobbligato per il pagamento delle retribuzioni e dei contributi entro un anno dalla cessazione dell'appalto (solo nell'appalto di servizi).

Gli oneri per il committente sono:

  • corrispettivo dell'appalto;
  • responsabilità in solido per il pagamento di retribuzione e oneri previdenziali.

Non è richiesto alcun requisito formale.

Nel caso di illegittimità del contratto il lavoratore potrà chiedere la costituzione di un rapporto di lavoro con il committente.

Redazione sito web del Servizio Lavoro della Provincia di Torino.
Per approfondimenti consultare la pagina
http://www.provincia.torino.it/sportello-lavoro/rapporto_lavoro/contratti/appalto/index