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N. 13 - 13 Luglio 2005

Legge Biagi: lavoro in cooperativa

Pubblicato il - 11 Luglio 2005

di Tina Giglio e Gabriella Grosso

La Legge Biagi ha cambiato il mercato del lavoro: nuovi attori pubblici e privati per l'incontro domanda/offerta di lavoro, nuovi contratti e novità per quelli già esistenti regolando l'applicazione con numerosi decreti, circolari e contratti collettivi.
In questa scheda parliamo del Lavoro in cooperativa.

Che cosa sono le cooperative

Le cooperative possono definirsi associazioni autonome di persone che si uniscono volontariamente per collaborare e cioè per operare assieme ad altri per il raggiungimento di uno scopo comune.
Lo scopo può essere di tipo economico, sociale e culturale.
A differenza delle imprese che hanno finalità di lucro le società cooperative sono imprese che hanno scopo mutualistico ovvero si propongono di arrecare un beneficio comune ai soci.

Le cooperative possono avere molte finalità ma quelle di lavoro sono individuabili in tre tipologie:

  • cooperativa di produzione e lavoro;
  • cooperativa sociale;
  • cooperativa della piccola pesca.

Rapporto associativo

Il rapporto associativo nasce con l'adesione del socio alla cooperativa normalmente mediante il versamento di una quota associativa.
A questo punto il socio mette a disposizione della cooperativa le proprie capacità professionali, ma ha anche diritto a partecipare in parte alla gestione e alle decisioni dell'impresa.

Rapporto di lavoro

Quando il socio presta il proprio lavoro per la cooperativa si instaura un vero e proprio rapporto di lavoro che può essere subordinato, autonomo o di collaborazione mediante lavoro a progetto.
Le regole per il lavoro dei soci devono essere definite da un regolamento che le cooperative hanno l'obbligo di redigere e di depositare presso la Direzione Provinciale del Lavoro territorialmente competente.

Cosa è cambiato con la Legge Biagi

Dal 2003 con la Legge Biagi è stata soppressa la distinzione tra rapporto associativo e rapporto di lavoro in modo che quest'ultimo diventa ulteriore, ma non distinto dal primo.
Occorre prima l'adesione alla società, poi l'instaurazione del rapporto di lavoro.
Pertanto, per divenire soci lavoratori, occorre fare un doppio passaggio:
1. aderire alla cooperativa in qualità di socio;
2. scegliere (anche in un momento successivo) la tipologia del rapporto di lavoro tra dipendente, autonomo, collaboratore.

Diritti del socio lavoratore dipendente

Il socio lavoratore dipendente ovvero con contratto di lavoro subordinato, ha gli stessi diritti dei lavoratori delle altre società: la retribuzione non può essere inferiore rispetto ai minimi stabiliti dai contratti collettivi di settore e devono essere garantiti i trattamenti di ferie, malattia, TFR, ecc.
Infatti il regolamento della cooperativa non può essere inferiore al trattamento economico minimo.
Tuttavia non si applica l'art. 18 dello Statuto dei Lavoratori: quindi, in caso di licenziamento senza giusta causa o giustificato motivo, il socio lavoratore non può chiedere di essere reintegrato nel posto di lavoro, ma ha comunque la possibilità di chiedere il risarcimento del danno.

Recesso del rapporto di lavoro

Il rapporto associativo e quello di lavoro non sono più distinti: le sorti dell'uno sono legate all'altro.
In caso di cessazione del rapporto associativo (quindi di perdita della qualità di socio a seguito di esclusione o recesso) cessa anche il rapporto di lavoro.
Tuttavia la cooperativa ha facoltà di prevedere nel proprio Statuto clausole di risoluzione del rapporto di lavoro autonome rispetto a quelle societarie, ovvero prevedere che lo scioglimento del rapporto sociale non determini effetti su quello lavorativo e viceversa.

Diritto alle agevolazioni

È ammesso il diritto alle agevolazioni contributive alle assunzioni per i soci lavoratori di cooperative che abbiano instaurato anche un rapporto di lavoro in forma subordinata in caso di: lavoratori disoccupati da oltre 24 mesi o lavoratori in CIGS a zero ora da uguale periodo e di lavoratori in mobilità ( Nota Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 23 gennaio 2006 n. 25/540 e Circolare INPS n.77/2006).

Normativa di riferimento

Artt. 2511 e seguenti Codice Civile;
Legge 3 aprile 2001, n. 142;
Legge 14 febbraio 2003, n. 30 art. 9;
Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 18 marzo 2004, n. 10.
Circolare INPS n.77/2006

Redazione sito web del Servizio Lavoro della Provincia di Torino.
Per approfondimenti consultare la pagina
http://www.provincia.torino.it/sportello-lavoro/rapporto_lavoro/contratti/cooperativa/index