di Tina Giglio e Gabriella Grosso
La Legge Biagi ha cambiato il mercato del lavoro: nuovi attori pubblici e privati per l'incontro domanda/offerta di lavoro, nuovi contratti e novità per quelli già esistenti regolando l'applicazione con numerosi decreti, circolari e contratti collettivi.
In questa scheda parliamo del Lavoro in cooperativa.
Le cooperative possono definirsi associazioni autonome di persone che
si uniscono volontariamente per collaborare e cioè per operare
assieme ad altri per il raggiungimento di uno scopo comune.
Lo scopo può essere di tipo economico, sociale e culturale.
A differenza delle imprese che hanno finalità di lucro le società
cooperative sono imprese che hanno scopo mutualistico ovvero si propongono
di arrecare un beneficio comune ai soci.
Le cooperative possono avere molte finalità ma quelle di lavoro sono individuabili in tre tipologie:
Il rapporto associativo nasce con l'adesione del socio alla cooperativa
normalmente mediante il versamento di una quota associativa.
A questo punto il socio mette a disposizione della cooperativa le proprie
capacità professionali, ma ha anche diritto a partecipare in parte
alla gestione e alle decisioni dell'impresa.
Quando il socio presta il proprio lavoro per la cooperativa si instaura
un vero e proprio rapporto di lavoro che può essere subordinato,
autonomo o di collaborazione mediante lavoro a progetto.
Le regole per il lavoro dei soci devono essere definite da un regolamento
che le cooperative hanno l'obbligo di redigere e di depositare presso
la Direzione Provinciale del Lavoro territorialmente competente.
Dal 2003 con la Legge Biagi è stata soppressa la distinzione tra
rapporto associativo e rapporto di lavoro in modo che quest'ultimo diventa
ulteriore, ma non distinto dal primo.
Occorre prima l'adesione alla società, poi l'instaurazione del
rapporto di lavoro.
Pertanto, per divenire soci lavoratori, occorre fare un doppio passaggio:
1. aderire alla cooperativa in qualità di socio;
2. scegliere (anche in un momento successivo) la tipologia del rapporto
di lavoro tra dipendente, autonomo, collaboratore.
Il socio lavoratore dipendente ovvero con contratto di lavoro subordinato,
ha gli stessi diritti dei lavoratori delle altre società: la retribuzione
non può essere inferiore rispetto ai minimi stabiliti dai contratti
collettivi di settore e devono essere garantiti i trattamenti di ferie,
malattia, TFR, ecc.
Infatti il regolamento della cooperativa non può essere inferiore
al trattamento economico minimo.
Tuttavia non si applica l'art. 18 dello Statuto dei Lavoratori: quindi,
in caso di licenziamento senza giusta causa o giustificato motivo, il
socio lavoratore non può chiedere di essere reintegrato nel posto
di lavoro, ma ha comunque la possibilità di chiedere il risarcimento
del danno.
Il rapporto associativo e quello di lavoro non sono più distinti:
le sorti dell'uno sono legate all'altro.
In caso di cessazione del rapporto associativo (quindi di perdita della
qualità di socio a seguito di esclusione o recesso) cessa anche
il rapporto di lavoro.
Tuttavia la cooperativa ha facoltà di prevedere nel proprio Statuto
clausole di risoluzione del rapporto di lavoro autonome rispetto a quelle
societarie, ovvero prevedere che lo scioglimento del rapporto sociale
non determini effetti su quello lavorativo e viceversa.
È ammesso il diritto alle agevolazioni contributive alle assunzioni per i soci lavoratori di cooperative che abbiano instaurato anche un rapporto di lavoro in forma subordinata in caso di: lavoratori disoccupati da oltre 24 mesi o lavoratori in CIGS a zero ora da uguale periodo e di lavoratori in mobilità ( Nota Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 23 gennaio 2006 n. 25/540 e Circolare INPS n.77/2006).
Artt. 2511 e seguenti Codice Civile;
Legge 3 aprile 2001, n. 142;
Legge 14 febbraio 2003, n. 30 art. 9;
Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 18 marzo 2004, n. 10.
Circolare INPS n.77/2006
Redazione sito web del Servizio Lavoro della Provincia
di Torino.
Per approfondimenti consultare la pagina
http://www.provincia.torino.it/sportello-lavoro/rapporto_lavoro/contratti/cooperativa/index