di Tina Giglio e Gabriella Grosso
La Legge Biagi ha cambiato il mercato del lavoro: nuovi attori pubblici e privati per l'incontro domanda/offerta di lavoro, nuovi contratti e novità per quelli già esistenti regolando l'applicazione con numerosi decreti, circolari e contratti collettivi.
In questa scheda parliamo del Lavoro part-time.
Il rapporto di lavoro a tempo parziale (part-time) è un contratto
di lavoro subordinato caratterizzato da una iduzione dell'orario di lavoro
rispetto a quello ordinario (full-time). Le modifiche introdotte dalla
Riforma Biagi hanno lo scopo di incentivare l'utilizzo di questa tipologia
contrattuale attraverso una maggiore flessibilità.
Il part-time può essere:
1) orizzontale: il lavoratore lavora tutti i giorni a orario ridotto;
2) verticale: il lavoratore lavora a tempo pieno, ma solo in alcuni giorni
della settimana, del mese o dell'anno;
3) misto: quando vi è la combinazione delle due modalità
precedenti (orizzontale e verticale).
Il part-time può essere stipulato tra tutti i lavoratori e datori
di lavoro di qualsiasi settore (compreso il settore agricolo).
È applicabile a tutti i contratti di lavoro: a tempo indeterminato,
determinato, apprendistato, inserimento, somministrazione,ecc.
Nella Pubblica Amministrazione, invece, è possibile ricorrere al
lavoro part-time, ma non si applicano le modifiche introdotte dalla Riforma
Biagi.
Il part-time deve essere stipulato in forma scritta e deve obbligatoriamente contenere la durata e la collocazione temporale dell'orario di lavoro con riferimento al giorno, alla settimana, al mese, all'anno.
Rispetto alla precedente disciplina, la Riforma Biagi prevede una maggiore
flessibilità nella gestione dell'orario di lavoro ridotto.
Il datore di lavoro ha diritto, in accordo con il lavoratore, a stipulare
clausole flessibili ed elastiche e a richiedere lavoro supplementare e
straordinario secondo le modalità indicate dalla legge.
In particolare con le clausole elastiche e flessibili nel contratto di
lavoro al lavoratore potrà essere richiesto di variare l'orario
part-time di base. Il datore di lavoro dovrà però dare un
preavviso di almeno due giorni lavorativi al lavoratore e corrispondere
le
adeguate compensazioni economiche. Vediamo nel dettaglio di cosa si tratta:
Il lavoratore part-time ha diritto alla stessa retribuzione oraria e allo stesso trattamento economico per malattia, infortunio e maternità del lavoratore a tempo pieno, anche se in proporzione al numero di ore lavorate. Ha diritto, inoltre, allo stesso trattamento normativo dei lavoratori a tempo pieno per quanto riguarda il periodo di prova, le ferie annuali, il congedo di maternità, ecc.
Il lavoratore part-time ha diritto di precedenza, se previsto dal contratto
individuale, nel passaggio dal part-time a full-time rispetto alle nuove
assunzioni a tempo pieno, avvenute nelle unità produttive dello
stesso ambito comunale e per le stesse mansioni o mansioni equivalenti.
Il lavoratore a tempo pieno ha invece il diritto a essere informato dell'intenzione
di procedere ad assunzioni a tempo parziale per poter presentare domanda
di
trasformazione.
Il lavoratore affetto da patologie oncologiche ha il diritto di trasformazione
del rapporto di lavoro da full-time a part-time.
Il rapporto di lavoro a tempo parziale deve essere trasformato nuovamente
in rapporto di lavoro a tempo pieno quando il lavoratore lo richieda.
Decreto Legislativo 61/2000;
Decreto Legislativo 276/2003: artt. 46 e 85 c.2;
Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n.9 del 18
marzo 2004.
Redazione sito web del Servizio Lavoro della Provincia
di Torino.
Per approfondimenti consultare la pagina
http://www.provincia.torino.it/sportello-lavoro/rapporto_lavoro/contratti/part_time/index