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N. 12 - 29 Giugno 2005

Legge Biagi: lavoro part-time

Pubblicato il - 28 Giugno 2005

di Tina Giglio e Gabriella Grosso

La Legge Biagi ha cambiato il mercato del lavoro: nuovi attori pubblici e privati per l'incontro domanda/offerta di lavoro, nuovi contratti e novità per quelli già esistenti regolando l'applicazione con numerosi decreti, circolari e contratti collettivi.
In questa scheda parliamo del Lavoro part-time.

Che cos'è

Il rapporto di lavoro a tempo parziale (part-time) è un contratto di lavoro subordinato caratterizzato da una iduzione dell'orario di lavoro rispetto a quello ordinario (full-time). Le modifiche introdotte dalla Riforma Biagi hanno lo scopo di incentivare l'utilizzo di questa tipologia contrattuale attraverso una maggiore flessibilità.
Il part-time può essere:
1) orizzontale: il lavoratore lavora tutti i giorni a orario ridotto;
2) verticale: il lavoratore lavora a tempo pieno, ma solo in alcuni giorni della settimana, del mese o dell'anno;
3) misto: quando vi è la combinazione delle due modalità precedenti (orizzontale e verticale).

Applicazione

Il part-time può essere stipulato tra tutti i lavoratori e datori di lavoro di qualsiasi settore (compreso il settore agricolo).
È applicabile a tutti i contratti di lavoro: a tempo indeterminato, determinato, apprendistato, inserimento, somministrazione,ecc.
Nella Pubblica Amministrazione, invece, è possibile ricorrere al lavoro part-time, ma non si applicano le modifiche introdotte dalla Riforma Biagi.

Forma scritta

Il part-time deve essere stipulato in forma scritta e deve obbligatoriamente contenere la durata e la collocazione temporale dell'orario di lavoro con riferimento al giorno, alla settimana, al mese, all'anno.

Flessibilità

Rispetto alla precedente disciplina, la Riforma Biagi prevede una maggiore flessibilità nella gestione dell'orario di lavoro ridotto.
Il datore di lavoro ha diritto, in accordo con il lavoratore, a stipulare clausole flessibili ed elastiche e a richiedere lavoro supplementare e straordinario secondo le modalità indicate dalla legge.
In particolare con le clausole elastiche e flessibili nel contratto di lavoro al lavoratore potrà essere richiesto di variare l'orario part-time di base. Il datore di lavoro dovrà però dare un preavviso di almeno due giorni lavorativi al lavoratore e corrispondere le
adeguate compensazioni economiche. Vediamo nel dettaglio di cosa si tratta:

  • Clausole elastiche: prevedono un aumento della prestazione lavorativa rispetto all'orario base definito nel contratto di lavoro part-time verticale o misto.
  • Clausole flessibili: prevedono una modifica temporale, ma non un aumento, della prestazione lavorativa rispetto a quella fissata nel contratto di lavoro part-time di tipo verticale, orizzontale o misto.
  • l Lavoro supplementare: è quello prestato oltre l'orario di lavoro stabilito nel contratto di lavoro part-time orizzontale (anche a tempo determinato), ma entro il limite del tempo pieno; qualora il tempo pieno non sia stato raggiunto, è ammissibile anche nel part-time verticale o misto. In presenza della regolamentazione collettiva non è necessario il consenso del lavoratore. L'eventuale rifiuto non può in ogni caso essere un giustificato motivo di licenziamento. La novità consiste nell'abolizione del limite massimo del 10% delle ore lavorate e della maggiorazione del 50% sulla retribuzione. La Legge Biagi non prevede una maggiorazione per il lavoro supplementare, ma i contratti collettivi hanno tuttavia facoltà di introdurla.
  • Lavoro straordinario: è il lavoro prestato oltre il normale orario di lavoro full-time. È retribuito secondo le regole di legge e di contratto collettivo. È ammissibile solo nel rapporto di lavoro part-time di tipo verticale o misto anche a tempo determinato.

Trattamento economico enormativo

Il lavoratore part-time ha diritto alla stessa retribuzione oraria e allo stesso trattamento economico per malattia, infortunio e maternità del lavoratore a tempo pieno, anche se in proporzione al numero di ore lavorate. Ha diritto, inoltre, allo stesso trattamento normativo dei lavoratori a tempo pieno per quanto riguarda il periodo di prova, le ferie annuali, il congedo di maternità, ecc.

Trasformazione da part-time a full-time e viceversa

Il lavoratore part-time ha diritto di precedenza, se previsto dal contratto individuale, nel passaggio dal part-time a full-time rispetto alle nuove assunzioni a tempo pieno, avvenute nelle unità produttive dello stesso ambito comunale e per le stesse mansioni o mansioni equivalenti.
Il lavoratore a tempo pieno ha invece il diritto a essere informato dell'intenzione di procedere ad assunzioni a tempo parziale per poter presentare domanda di
trasformazione.
Il lavoratore affetto da patologie oncologiche ha il diritto di trasformazione del rapporto di lavoro da full-time a part-time.
Il rapporto di lavoro a tempo parziale deve essere trasformato nuovamente in rapporto di lavoro a tempo pieno quando il lavoratore lo richieda.

Normativa di riferimento

Decreto Legislativo 61/2000;
Decreto Legislativo 276/2003: artt. 46 e 85 c.2;
Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n.9 del 18 marzo 2004.

Redazione sito web del Servizio Lavoro della Provincia di Torino.
Per approfondimenti consultare la pagina
http://www.provincia.torino.it/sportello-lavoro/rapporto_lavoro/contratti/part_time/index