di Tina Giglio e Gabriella Pomposo
La Legge Biagi ha cambiato il mercato del lavoro: nuovi attori pubblici e privati per l'incontro domanda/offerta di lavoro, nuovi contratti e novità per quelli già esistenti regolando l'applicazione con numerosi decreti, circolari e contratti collettivi.
In questa scheda parliamo del lavoro a progetto.
Il contratto di lavoro a progetto è una delle novità più importanti della Legge Biagi poiché sostituisce dal 24 ottobre 2003 i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa che hanno avuto nel corso di questi anni una grande diffusione. I contratti devono contenere uno o più progetti specifici o programmi di lavoro o fasi di esso determinati dal committente e gestiti autonomamente dal collaboratore in funzione del risultato, nel rispetto del coordinamento con l'organizzazione del committente e indipendentemente dal tempo impiegato per l'esecuzione dell'attività lavorativa.
Il contratto di lavoro a progetto deve essere redatto in forma scritta e deve indicare, a fini della prova, i seguenti elementi:
Il contratto termina quando il progetto, il programma o la fase vengono realizzati.
Con la Circolare n.17 del 14 giugno 2006 rivolta agli ispettori del lavoro, il Ministero del Lavoro chiarisce che il contratto di lavoro a progetto può essere applicato anche nell'ambito delle attività operative telefoniche svolte dai call center purché sussistano i seguenti presupposti:
Il ministero afferma, a riguardo, che un programma di lavoro od una fase di esso possono essere individuati nell'ambito delle attività dei call center solo quando siano idonee a configurare un risultato da conseguire entro un termine prestabilito con la possibilità, per il collaboratore, di decidere autonomamente il proprio ritmo di lavoro. Più in particolare, il progetto deve comprendere una singola e specifica "campagna" la cui durata coincide con lo svolgimento della prestazione del collaboratore.
A questo scopo il programma di lavoro dovrà specificare:
Considerati tali requisiti, il Ministero ritiene che il contratto di lavoro a progetto possa essere applicabile nel caso dei call center "out bound" nei quali il compito assegnato al collaboratore a progetto è quello di contattare, per un arco di tempo determinato, l'utenza di un prodotto o di un servizio riconducibile ad un singolo committente.
Al contrario di quanto accade per i servizi telefonici "out bound", alle attività di call center "in bound" non sembra potersi applicare il contratto di lavoro a progetto. In questo caso, infatti, l'operatore non gestisce la propria attività, né può in alcun modo pianificarla dato che questa consiste prevalentemente nel rispondere alle chiamate dell'utenza, limitandosi a mettere a disposizione del datore di lavoro la propria attività per un dato periodo di tempo.
Il compenso deve essere proporzionato alla quantità e qualità del lavoro eseguito e deve tenere conto dei compensi normalmente corrisposti per analoghe prestazioni di lavoro autonomo nel luogo di esecuzione del contratto.
È prevista una maggior tutela, rispetto alle collaborazioni coordinate e continuative, del lavoratore in caso di malattia, infortunio e gravidanza.
La malattia e l'infortunio del lavoratore comportano solo la sospensione del rapporto che però non è prorogato e cessa alla scadenza indicata nel contratto o alla fine del progetto, programma o fase di lavoro.
Il committente può comunque recedere se la sospensione si protrae per un periodo superiore a un sesto della durata stabilita nel contratto (quando determinata) ovvero superiore a 30 giorni per i contratti di durata determinabile.
La gravidanza comporta la sospensione del rapporto e la proroga dello stesso per 180 giorni.
Il collaboratore può svolgere attività a favore di più committenti, salvo che, in sede di contratto individuale, le parti non si siano accordate diversamente. Inoltre il collaboratore ha il diritto di essere riconosciuto autore dell'invenzione fatta nello svolgimento del lavoro a progetto.
Per il versamento dei contributi i Lavoratori a Progetto devono iscriversi alla Gestione Separata Inps.
La contribuzione è posta per 2/3 a carico del committente e per 1/3 a carico del lavoratore.
Il contratto di lavoro a progetto può essere stipulato da tutti i lavoratori e per tutti i settori e le attività, con l' esclusione dei rapporti di collaborazione con la pubblica amministrazione.
Invece per i rapporti elencati di seguito non c'è l'obbligo di prevedere un progetto ma le parti se vogliono possono concordare di stipulare un contratto a progetto. I rapporti sono:
Dopo il 24 ottobre 2004 le collaborazioni che non sono state ricondotte a un progetto sono cessate automaticamente.
Possono essere stipulati accordi aziendali che stabiliscano che le collaborazioni non riconducibili a un progetto siano trasformate in una forma di lavoro subordinato che può essere individuata sia fra quelle previste dalla Legge Biagi (lavoro intermittente, ripartito, distacco, somministrazione, appalto) sia fra quelle già disciplinate (contratto a termine o a tempo parziale).
Art. 61-69 Decreto Legislativo n. 276/03 come modificato dal Decreto Legislativo n. 251/04
Circolare del Ministero del Lavoro n. 1/2004
Circolare INPS n. 9/2004
Circolare INPS n. 45/2004
Circolare del Ministero del Lavoro n. 17/2006
Redazione sito web del Servizio Lavoro della Provincia
di Torino.
Per approfondimenti consultare la pagina http://www.provincia.torino.it/sportello-lavoro/rapporto_lavoro/contratti/progetto/index