| Distribuzione | Link | Indirizzi utili | Redazione |
Comune di Torino > Informalavoro > Approfondimenti - normativa > Autocertificazione dello stato di disoccupazione
N. 4 - 28 Febbraio 2007

Autocertificazione dello stato di disoccupazione

Pubblicato il 26 febbraio 2007

Grazie agli accordi intercorsi fra il Centro per l'Impiego di Torino e le istituzioni pubbliche/private interessate (a titolo esemplificativo citiamo: Comune di Torino, assistenti sociali, GTT, ASL, INPS, ecc.) tutti coloro che abbiano reso dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro presso il CPI (abbiano ricevuto il certificato dello stato di disoccupazione) possono autocertificare il proprio stato di disoccupazione a qualsiasi ente/istituzione ne faccia richiesta senza più doversi recare al CPI per richiedere copie del certificato dello stesso.

Nell'autocertificazione sarà sufficiente segnalare "sono disoccupato/a in quanto ho reso dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro presso il CPI di... ".

Sarà cura degli enti svolgere le eventuali e successive verifiche tramite controlli incrociati.
A questo proposito è forse utile ricordare che, con la definitiva entrata in vigore del D.Lgs 297/02, lo stato di disoccupazione viene riconosciuto a coloro che si trovano ad avere contemporaneamente le seguenti tre condizioni:

  1. essere privo di lavoro
  2. essere immediatamente disponibile al lavoro
  3. aver concordato le modalità di ricerca attiva del lavoro con i servizi competenti.

È importante spiegare meglio cosa significano queste condizioni:

  • Essere privo di lavoro: assenza di un rapporto di lavoro subordinato, di un'attività di lavoro autonomo e di qualsiasi tipologia lavorativa contrattualmente e giuridicamente vigente. Tuttavia lo stato di disoccupazione si conserva in caso di svolgimento di qualsiasi attività lavorativa tale da assicurare un reddito annuale non superiore al reddito minimo personale escluso da imposizione. Tale soglia è fissata in 7.500 euro lordi annui per attività di lavoro dipendenti o assimilabili, in 4.500 euro lordi annui per attività di lavoro autonomo.
  • Essere immediatamente disponibile al lavoro: dichiarazione di immediata disponibilità che il cittadino ha l'obbligo di fornire al CPI competente per domicilio.
  • Aver concordato le modalità di ricerca attiva del lavoro con i servizi competenti: impegno di accettare azioni di ricerca attiva del lavoro proposte dai CPI: tirocini, formazione professionale, orientamento, reinserimento lavorativo, interventi di miglioramento della propria occupabilità.

Quindi tutti i cittadini, maggiorenni o con obbligo scolastico assolto, presentandosi presso il CPI di competenza (dove sono domiciliati) per dichiarare la presenza dei tre requisiti prima elencati, sono riconosciuti come disoccupati e viene rilasciato loro il certificato dello stato di disoccupazione.

Ricordiamo che questo certificato una volta rilasciato mantiene la sua validità sino a quando sussistono i requisiti per la conservazione dello stato di disoccupazione.

Riferimenti utili