Città di Torino > Tasse e Tributi > Addizionale comunale IRPEF
L'addizionale č dovuta al comune nel quale il contribuente ha il domicilio fiscale al 1° gennaio dell'anno cui si riferisce l'addizionale stessa.
Il Regolamento per la variazione dell'aliquota dell'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (regolamento n.322) è stato approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. mecc. 2006 09746/013 del 28 marzo 2007, esecutiva dal 13 aprile 2007.
L’aliquota applicata dal Comune di Torino per l’anno 2011 è 0,5%, come stabilito dalla Deliberazione della Giunta Comunale n. mecc. 2011 01962/013 del 5 aprile 2011.
Il Regolamento per la variazione dell’aliquota stabilisce, per l’anno
2011, una soglia di esenzione a € 11.000,00 di imponibile
IRE (soglia modificata con Deliberazione del Consiglio Comunale
n. mecc. 2011 01393/013 in data 30 marzo 2011). Fino a concorrenza di tale
importo non è dovuta l'addizionale al Comune di Torino, mentre i
redditi che superano la soglia, sono interamente assoggettati ad imposizione.
Si evidenzia che l'art. 1, comma 4, del D. Lgs. 360/1998, stabilisce il pagamento
dell’addizionale comunale solo se è dovuta l’IRPEF (IRE)
al netto delle detrazioni d’imposta applicabili; l'addizionale non è comunque
dovuta in caso di versamento minimo (consultare le istruzioni ministeriali
sull’argomento).
| ANNO | ALIQUOTA | SOGLIA DI ESENZIONE |
|---|---|---|
| 2010 | 0,5% | € 10.750,00 |
| 2009 | 0,5% | € 10.700,00 |
| 2008 | 0,5% | € 10.400,00 |
| 2007 | 0,5% | € 10.300,00 |
| 2006 | 0,3% | - |
| 2005 | 0,3% | - |
| 2004 | 0,3% | - |
| 2003 | 0,3% | - |
| 2002 | 0,3% | - |
| 2001 | 0,1% | - |
| 2000 | 0,1% | - |
| 1999 | 0,1% | - |
Per le aliquote e le soglie di esenzione degli altri comuni occorre fare riferimento al sito internet del Ministero dell’Economia e delle Finanze:
I versamenti sono effettuati tramite modello F24.
Gli Enti Pubblici di cui alle tabelle A e B allegate alla Legge 720/1984 ed al Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate prot. 2009/45749 del 23 marzo 2009, dovranno fare riferimento alla Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 367/E del 12 dicembre 2007.
A partire dal 1° gennaio 2008 i versamenti dell’addizionale comunale sono effettuati associando il codice catastale del comune di riferimento. Per il Comune di Torino: L219.
Per i codici catastali degli altri comuni e per i codici tributo da indicare sul modello F24 occorre fare riferimento alle istruzioni dell’Agenzia delle Entrate:
L’acconto è pari al 30% dell’addizionale ottenuta applicando l’aliquota dello 0,5% al reddito imponibile dell’anno precedente. Per ulteriori dettagli su versamento, rateazioni e sanzioni per omesso e ritardato versamento si rinvia alle relative istruzioni ministeriali. È indirizzato al Comune di domicilio fiscale alla data del 1° gennaio dell’anno cui si riferisce.
L'acconto non è dovuto se il contribuente ritiene che non dovrà l'imposta per l'anno cui si riferisce l'acconto stesso ovvero se ricade nella soglia di esenzione prevista (Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 23/E del 20 aprile 2007 - documento pdf). Parimenti, è dovuto in misura minore qualora ritenga di conseguire un reddito imponibile inferiore a quello di commisurazione dell’acconto.
Trattengono l’acconto in un numero massimo di 9 rate mensili da marzo
a novembre, da versarsi entro i termini previsti dal versamento unificato
tramite mod. F24.
Per gli Enti pubblici e le Amministrazioni Centrali e Periferiche dello Stato
si applicano le disposizioni previste dal D.M. 5 ottobre 2007.
È determinato applicando al reddito imponibile definitivo dell'anno,
qualora superi la soglia
di esenzione prevista, l'aliquotadeliberata
e sottraendo i versamenti effettuati a titolo di acconto; anche il saldo è indirizzato al
Comune di domicilio fiscale alla data del 1° gennaio dell'anno
cui si riferisce.
Per ulteriori dettagli su versamento, rateazioni e sanzioni per omesso
e ritardato versamento si rinvia alle relative istruzioni ministeriali.
Il saldo viene trattenuto a partire dal mese successivo a quello in cui sono state effettuate le operazioni di conguaglio, in un numero massimo di 11 rate ma non oltre novembre, da versarsi entro i termini previsti dal versamento unificato tramite mod. F24.
Per gli Enti pubblici e le Amministrazioni Centrali e Periferiche dello Stato si applicano le disposizioni previste dal D.M. 5 ottobre 2007.