Aggiornato il 6-Giu-2008
Con deliberazione del Consiglio Comunale n. mecc. 2006 09746/013 del 28 marzo 2007, esecutiva dal 13 aprile 2007, è stato approvato il Regolamento per la variazione dell'aliquota dell'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (regolamento n.322) previsto ai commi da 142 a 144 dell'articolo unico della Legge 296/06 (Legge Finanziaria per il 2007).
L’aliquota per l’anno 2008 è 0,5%, come stabilito dalla Deliberazione della Giunta Comunale n. mecc. 200802844/013 del 27 maggio 2008.
Per le aliquote degli altri comuni fare riferimento al sito
Internet Dipartimento per le politiche Fiscali.
Il Regolamento per la variazione dell’aliquota stabilisce, per l’anno 2008, una soglia di esenzione a € 10.400,00 di imponibile IRE (soglia modificata con Deliberazione del Consiglio Comunale n. mecc. 200802481/013 in data 30 maggio 2008). Fino a concorrenza di tale importo non è dovuta l'addizionale al Comune di Torino, mentre i redditi che superano la soglia, sono interamente assoggettati ad imposizione.
Si evidenzia che l'art. 1, comma 4, del D. Lgs. 360/1998, stabilisce il pagamento dell’addizionale comunale solo se è dovuta l’IRPEF (IRE) al netto delle detrazioni d’imposta applicabili; l'addizionale non è comunque dovuta in caso di versamento minimo (consultare le istruzioni ministeriali sull’argomento).
Si rammenta che nel 2007 la soglia di esenzione era pari ad € 10.300,00 di imponibile IRE, mentre negli anni precedenti non era prevista.
Per la soglia di esenzione degli altri comuni fare riferimento al sito internet del Dipartimento per le Politiche Fiscali – Esenzione (documento PDF).
A partire dal 1° gennaio 2008 i versamenti dell’addizionale comunale sono effettuati associando il codice catastale del comune di riferimento. Per il Comune di Torino: L219.
L’acconto è pari al 30% dell’addizionale ottenuta applicando l’aliquota dell’anno in corso al reddito imponibile dell’anno precedente.
Stante la mancata pubblicazione entro il 31 dicembre 2007 della Delibera di variazione dell’aliquota per l’anno 2008, il versamento in acconto 2008 è determinato applicando al reddito imponibile dell'anno precedente l'aliquota deliberata per l'anno 2007, pari allo 0,5%. Il versamento è effettuato tramite modello F24 ; i codici tributo da utilizzare sono stati ridenominati dalla Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 368/E del 12 dicembre 2007 (documento pdf):
È trattenuto mensilmente in un numero massimo di 9 rate da marzo a novembre, da versarsi entro i termini previsti dal versamento unificato tramite mod. F24.
Per gli Enti pubblici e le Amministrazioni Centrali e Periferiche dello Stato si applicano le disposizioni previste dal D.M. 5 ottobre 2007.
È determinato applicando al reddito imponibile definitivo dell'anno, qualora superi la soglia di esenzione prevista, l'aliquota deliberata e sottraendo i versamenti effettuati a titolo di acconto; è indirizzato al Comune di domicilio fiscale alla data del 1° gennaio dell'anno cui si riferisce.
Il versamento è effettuato tramite modello F24 ; i codici tributo da utilizzare sono stati ridenominati con la Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 368 del 12 dicembre 2007 (documento pdf):
Gli Enti Pubblici di cui alle tabelle A e B allegate alla Legge 720/1984 dovranno fare riferimento alla Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 367/E del 12 dicembre 2007. Il saldo deve essere versato in unica soluzione entro il termine previsto per il saldo dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, ma può essere versato anche ratealmente, ed in tal caso, sugli importi rateizzati, sono dovuti gli interessi nella misura prevista (attualmente 6% calcolato ad anno commerciale di 360 giorni, pari a 0,50% per ogni mese). Per ulteriori dettagli su rateazioni e sanzioni per omesso e ritardato versamento si rinvia alle relative istruzioni ministeriali.
A partire dal mese successivo a quello in cui sono state effettuate le operazioni di conguaglio, è trattenuto mensilmente in un numero massimo di 11 rate ma non oltre novembre, da versarsi entro i termini previsti dal versamento unificato tramite mod. F24.
Per gli Enti pubblici e le Amministrazioni Centrali e Periferiche dello Stato si applicano le disposizioni previste dal D.M. 5 ottobre 2007.