Informatipico - Agosto 2005 - Numero 8
Per ricorrere a prestazioni di lavoro accessorio i beneficiari acquisteranno presso le rivendite autorizzate uno o più carnet di buoni del valore nominale di 7,50 euro. Il prestatore percepisce il proprio compenso presso uno o più enti o società concessionari. All’atto della restituzione dei buoni riceve un compenso pari a 5,8 euro per ogni buono consegnato. Tale compenso è esente da qualsiasi imposizione fiscale e non incide sullo stato di disoccupato o inoccupato del prestatore di lavoro accessorio. L’ente o società concessionaria provvede al pagamento delle spettanze alla persona che presenta i buoni per prestazioni di lavoro accessorio, registrando i dati anagrafici e il codice fiscale e provvedendo per suo conto al versamento dei contributi per fini previdenziali all’Inps, alla gestione separata di cui all’art. 2, co. 26, della legge 335 del 1995, in misura di 1 euro e per fini assicurativi contro gli infortuni all’Inail, in misura di 0,5 euro. L’ente o società concessionaria trattiene l’importo di 0,2 euro a titolo di rimborso spese.