Informatipico - Agosto 2005 - Numero 8
Per usufruire del contributo, i lavoratori stagionali devono aver lavorato per almeno 78 giornate. I beneficiari hanno diritto a un’indennità di disoccupazione pari al numero di giornate lavorate nell’anno stesso. La misura dell’indennità è pari al 35% della retribuzione media riferita alla giornata per i primi 120 giorni e al 40% per le successive giornate, fino a un massimo di 180 giorni.
In base alla stessa legge, anche i collaboratori a progetto, che alla scadenza del contratto non ottengono il rinnovo, potranno contare su un’indennità “una tantum”. Si tratta di un contributo pari al 10% del reddito che il collaboratore ha conseguito nell’anno precedente. Secondo la normativa, per usufruire del diritto all’indennità il collaboratore deve: operare in regime di monocommittenza; aver conseguito nell’anno precedente un reddito compreso tra 5mila e 13.280 euro (si tratta della soglia per l’anno 2008); essere iscritto in via esclusiva alla gestione separata Inps; aver accreditato alla gestione separata Inps nell’anno di riferimento almeno tre mensilità di contribuzione; dichiarare infine la propria disponibilità al lavoro, o a seguire un percorso di riqualificazione professionale. L’indennità non riguarda i collaboratori coordinati e continuativi impiegati presso le Pubbliche amministrazioni. In ogni caso, l’accesso alla prestazione è subordinato all’emanazione di un decreto interministeriale che dovrà stabilire quali siano le aree e i settori in crisi che potranno beneficiare del contributo.
Infine, la legge 2/2009 ha introdotto in via sperimentale un’indennità economica per gli apprendisti che subiscano la sospensione del lavoro o la perdita dello stesso per crisi aziendali o per licenziamento. L’indennità è prevista per tutte le tipologie di apprendistato, a condizione che, alla data del 29 novembre 2008, l’apprendista abbia svolto la propria attività per almeno tre mesi. Ha una durata massima di 90 giorni per l’intero periodo di apprendistato e richiede una contribuzione aggiuntiva pari ad almeno il 20% dell’indennità complessiva da parte degli Enti bilaterali. Per godere dell’indennità, l’apprendista deve dichiarare la propria immediata disponibilità al lavoro o a un percorso di riqualificazione professionale. Anche in questo caso, una disciplina più dettagliata dell’indennità per gli apprendisti è rinviata a un prossimo decreto ministeriale