Informatipico - Agosto 2005 - Numero 8

Informatipico

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Stagionali, co.co.pro e apprendisti: arriva l’indennita' di disoccupazione

23.03.2009

La misura è contenuta nel “decreto anticrisi”, convertito nella legge n. 2/2009

25 febbraio 2009 Il decreto legge n. 185/2008 (c.d. decreto anticrisi) convertito nella legge n. 2/2009 ha previsto l’indennità ordinaria di disoccupazione a requisiti ridotti a favore di lavoratori sospesi in seguito a crisi aziendali o occupazionali. Si tratta di un’indennità pensata per i lavoratori stagionali e precari che non posseggono i requisiti necessari per ottenere la normale indennità di disoccupazione (e cioè non abbiano maturato almeno due anni di anzianità assicurativa ovvero non abbiano almeno 12 mesi di contributi versati nel biennio precedente).


Per usufruire del contributo, i lavoratori stagionali devono aver lavorato per almeno 78 giornate. I beneficiari hanno diritto a un’indennità di disoccupazione pari al numero di giornate lavorate nell’anno stesso. La misura dell’indennità è pari al 35% della retribuzione media riferita alla giornata per i primi 120 giorni e al 40% per le successive giornate, fino a un massimo di 180 giorni.

In base alla stessa legge, anche i collaboratori a progetto, che alla scadenza del contratto non ottengono il rinnovo, potranno contare su un’indennità “una tantum”. Si tratta di un contributo pari al 10% del reddito che il collaboratore ha conseguito nell’anno precedente. Secondo la normativa, per usufruire del diritto all’indennità il collaboratore deve: operare in regime di monocommittenza; aver conseguito nell’anno precedente un reddito compreso tra 5mila e 13.280 euro (si tratta della soglia per l’anno 2008); essere iscritto in via esclusiva alla gestione separata Inps; aver accreditato alla gestione separata Inps nell’anno di riferimento almeno tre mensilità di contribuzione; dichiarare infine la propria disponibilità al lavoro, o a seguire un percorso di riqualificazione professionale. L’indennità non riguarda i collaboratori coordinati e continuativi impiegati presso le Pubbliche amministrazioni. In ogni caso, l’accesso alla prestazione è subordinato all’emanazione di un decreto interministeriale che dovrà stabilire quali siano le aree e i settori in crisi che potranno beneficiare del contributo.

Infine, la legge 2/2009 ha introdotto in via sperimentale un’indennità economica per gli apprendisti che subiscano la sospensione del lavoro o la perdita dello stesso per crisi aziendali o per licenziamento. L’indennità è prevista per tutte le tipologie di apprendistato, a condizione che, alla data del 29 novembre 2008, l’apprendista abbia svolto la propria attività per almeno tre mesi. Ha una durata massima di 90 giorni per l’intero periodo di apprendistato e richiede una contribuzione aggiuntiva pari ad almeno il 20% dell’indennità complessiva da parte degli Enti bilaterali. Per godere dell’indennità, l’apprendista deve dichiarare la propria immediata disponibilità al lavoro o a un percorso di riqualificazione professionale. Anche in questo caso, una disciplina più dettagliata dell’indennità per gli apprendisti è rinviata a un prossimo decreto ministeriale

Tratto da: ATIPICI.NET - [www.atipici.net/wcm/atipici/default.asp]