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Decadenza dagli alloggi di edilizia sociale

Ultimo aggiornamento: 09/06/2015

Decadenza dagli alloggi di edilizia sociale

La normativa regionale di edilizia sociale (prima la L.R. 46/95, ora la L.R. n.3/10) prevede i casi nei quali la Città deve disporre la decadenza dell’assegnazione. Si può perdere il diritto alla casa popolare per mancata occupazione dell’alloggio, per perdita dei requisiti previsti dalla legge, per il trasferimento della residenza in altro alloggio, per abbandono della casa protratto per tre mesi, per morosità ritenuta colpevole e, infine, per mancata risposta al censimento indetto dall’Ente gestore ogni due anni.

Nell’anno 2014 sono stati avviati complessivamente n. 380 procedimenti di decadenza mentre sono n. 108 (+11% rispetto al 2013) gli alloggi di edilizia sociale recuperati sia spontaneamente che coattivamente.