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novembre/dicembre 1998

 

 

INDIRIZZI

TRIBUNALE PER I MINORENNI
corso Unione Sovietica, 325 Tel. 011/61.95.701

AMICI DI DON BOSCO
via M. Ausiliatrice, 32 Tel. 011/52.24.207

A.N.F.A.A.: ASS. NAZ. FAMIGLIE ADOTTIVE E AFFIDATARIE
via Artisti, 36 Tel. 011/81.22.327

C.I.F.A.: CENTRO INTERNAZIONALE FAMIGLIE PRO ADOZIONE
corso Francia, 175 Tel. 011/75.10.48

N.O.V.A.: NUOVI ORIZZONTI PER VIVERE L'ADOZIONE
via A. Banfo, 52 Te. 011/24.87.656

 

GENITORI PER SEMPRE O PER UN PO'

di Romina Petroziello


"Si è meno padri per la procreazione di un bambino che per la buona educazione che gli si dà. Non si è madri solo partorendo, ma allevando maggiormente il figlio che la natura ci ha dato. E' la virtù, e non la natura, che ci onora del titolo di madre e di padre".
San Giovanni Crisostomo

“Scegliersi” i genitori è un “privilegio” riservato ai più sfortunati tra i bambini. Nuove mamme e papà li aspettano, spesso anni, in città diverse e lontane quando non in altri continenti. Alla fine ci si incontra. Per sempre, ma a volte soltanto per un po’.

L’adozione: una scelta di vita che va ben oltre il DNA
Le origini dell'istituto dell'adozione precedono di almeno un millennio la nascita di Cristo.
Nella Roma antica, questa aveva funzione prevalentemente "politica". Garantiva, infatti, la continuità della famiglia assicurando, unitamente all'ereditarietà del nome, la trasmissione del patrimonio.
Bisogna aspettare la prima metà di questo secolo perché, in un'ottica di attenzione alle esigenze degli adottati e alla condizione dei minori in stato d'abbandono, si faccia strada la funzione assistenziale dell'adozione.
"E' soltanto nel 1967 che, compiendo una vera e propria rivoluzione copernicana nell'atteggiamento pubblico nei confronti dell'infanzia, la legge rende il minore soggetto e non oggetto di diritto, privilegiando finalmente la situazione del bambino in stato di abbandono e non l'interesse delle coppie ad avere un erede. - è chiaro Francesco Santanera, avvocato impegnato nel volontariato in diritti dal 1962 - Bisognerebbe iniziare a pensare che madri e padri, invece, si diventa allevando!"
Scopo esclusivo dell'adozione è oggi quello di dare una famiglia ai minori che ne sono privi e che si trovano in situazione di abbandono morale e materiale.
Ma cosa deve fare chi desidera adottare un bambino?
“Per i residenti in Piemonte e Valle d'Aosta il riferimento siamo noi, in corso Unione Sovietica 325 - illustra l'assistente sociale Zucchino, impiegata presso il tribunale dei minori torinese - Presentare la domanda è cosa relativamente semplice. Basta compilare un modulo prestampato con il quale gli aspiranti genitori, che devono essere sposati da almeno tre anni, forniscono le proprie generalità e poche altre informazioni. Ma cosa capita dopo?
"Il tribunale dispone, attraverso i servizi sociali degli enti locali, indagini sui richiedenti per accertare attitudini educative, situazione personale ed economica, stato di salute, ambiente familiare e, naturalmente, i motivi per cui si desidera adottare".
Raccolta la documentazione necessaria, il tribunale può dunque decidere se dichiarare la coppia idonea oppure no all'adozione.
"In caso affermativo, non rimane che aspettare - prosegue Zucchino - Se la famiglia sarà ritenuta la più adatta della rosa per un determinato minore, sarà disposto l'affidamento preadottivo. Se tutto va bene, infine, a distanza di un anno si darà luogo al decreto d'adozione vera e propria, che segna la cessazione definitiva dei rapporti dell'adottato verso la famiglia d'origine".
Questa, dunque, la procedura per quanto riguarda le adozioni "nazionali". Ma se ci si sente in grado di crescere ed educare anche bambini che provengano da altri paesi?
"L'adozione internazionale è nata in Italia alla fine degli anni sessanta come concreto riconoscimento dell'uguaglianza di tutti i bambini nel fondamentale diritto alla famiglia - illustra la giurista Daniela Bertolusso, portavoce degli Amici di Don Bosco - La domanda può essere presentata contestualmente a quella per l'adozione nazionale. Dopo aver ottenuto il nulla osta dal Tribunale dei Minori, ci si può rivolgere ad uno tra i diciannove enti che, come il nostro, hanno ricevuto autorizzazione ad operare dal ministero di Grazia e Giustizia".
L'iter, in questo caso, è decisamente più complicato, i tempi tendono ad allungarsi ed aumentano anche i costi.
"Alla coppia viene richiesto di possedere gli strumenti educativi ed affettivi necessari ad affrontare le situazioni che si andranno a creare - riprende Daniela Bertolusso, che in tanti anni di pratica il mestiere l'ha imparato - Presentare domanda nel paese straniero prescelto comporta, poi, ad esempio, la traduzione di tutti i documenti richiesti ed un soggiorno di entrambi i coniugi di almeno un mese. Un'adozione che non presenti grosse difficoltà viene a costare, alla fine, non meno di una ventina di milioni".
I "mercati" verso cui si è indirizzati variano al mutare delle condizioni economiche.
"Fino al 1990 per avere un minore brasiliano era sufficiente un mese - conclude Bertolusso, facendo una panoramica di quanto è accaduto negli ultimi anni - dal 1990 al '93 sono stati, invece, gli anni selvaggi della Romania. Dal '94 ad oggi sono emersi Bielorussia, Russia ed Ucraina".

La famiglie che decidono di adottare un bambino per crescerlo come proprio aiutano a superare il mito del legame di sangue. Ma chi diventa genitore di un bimbo di nazionallità diversa può contribuire a superare in modo ancora più concreto le barriere che separano gli uomini, dando una testimonianza di solidarietà senza confini.

Affidamento: due famiglie per un bimbo
"Il minore ha il diritto di essere educato nell'ambito della propria famiglia. Qualora sia temporaneamente privo di un ambiente familiare idoneo può essere affidato ad un'altra famiglia, possibilmente con figli minori, o ad una persona singola, o ad una comunità di tipo familiare, al fine di procurargli il mantenimento, l'educazione e l'istruzione".
La legge 4 maggio 1983 numero 184, che disciplina l'affidamento dei minori, parla chiaro. Secondo lo spirito della normativa, infatti, l'affidamento familiare può essere considerato come uno strumento alternativo all'adozione e all'istituzionalizzazione, previsto per un minore che si trovi momentaneamente privo di un ambiente adatto alla sua crescita e al suo sviluppo psicofisico.
Una possibile inidoneità della famiglia d'origine ad allevare, istruire e soprattutto "educare" il proprio figlio, del resto, era già stata prevista dall'articolo 30 della Costituzione italiana del 1947 che recita: "Nelle situazioni di incapacità dei genitori naturali, la legge provvede a che i loro compiti siano assolti da altri". Nel caso in cui l'incapacità, fisica o psichica, di questi sia sanabile, dunque transitoria, saranno quindi incaricati dell'educazione del minore affidatari scelti dal privato sociale.
"L'affidamento familiare è cosa ben diversa dall'adozione - chiariscono subito gli incaricati del Tribunale dei Minori di Torino - Si differenzia in primo luogo per la tendenziale temporaneità dell'incarico ed il mantenimento dei rapporti con la famiglia d'origine. La situazione di disagio del minore nella sua famiglia indica, in questo caso, una situazione opposta a quella di abbandono, che è il presupposto fondamentale su cui poggia la dichiarazione di adottabilità".
L'accoglienza del minore può avere carattere permanente, nel senso che il bambino viene accolto presso il soggetto affidatario in pianta stabile per il periodo di tempo stabilito dalle autorità competenti, o può, invece, assumere la connotazione di affido part-time, limitato ad alcuni momenti della giornata quali, ad esempio, i pasti o le ore pomeridiane di svolgimento dei compiti.
Nel provvedimento di affidamento sono indicate le motivazioni, i tempi e i metodi dell'esercizio dei poteri riconosciuti all'affidatario.
Il coivolgimento educativo ed il grado di maturità sociale richiesto al soggetto affidatario nel rapporto con il minore è, in ogni caso, molto elevato. Senza dubbio, l'assunzione di responsabilità è decisamente maggiore rispetto a quella richiesta da una semplice adozione.


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