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INDIRIZZI |
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TRIBUNALE PER I MINORENNI
corso Unione Sovietica, 325 Tel. 011/61.95.701
AMICI DI DON BOSCO
via M. Ausiliatrice, 32 Tel. 011/52.24.207
A.N.F.A.A.: ASS. NAZ. FAMIGLIE
ADOTTIVE E AFFIDATARIE
via Artisti, 36 Tel. 011/81.22.327
C.I.F.A.: CENTRO INTERNAZIONALE
FAMIGLIE PRO ADOZIONE
corso Francia, 175 Tel. 011/75.10.48
N.O.V.A.: NUOVI ORIZZONTI
PER VIVERE L'ADOZIONE
via A. Banfo, 52 Te. 011/24.87.656 |
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GENITORI PER
SEMPRE O PER UN PO'
di Romina Petroziello
"Si è meno padri per la procreazione
di un bambino che per la buona educazione che gli si dà.
Non si è madri solo partorendo, ma allevando maggiormente
il figlio che la natura ci ha dato. E' la virtù, e non
la natura, che ci onora del titolo di madre e di padre".
San Giovanni Crisostomo
Scegliersi i genitori
è un privilegio riservato ai più sfortunati
tra i bambini. Nuove mamme e papà li aspettano, spesso
anni, in città diverse e lontane quando non in altri continenti.
Alla fine ci si incontra. Per sempre, ma a volte soltanto per
un po.
Ladozione: una scelta
di vita che va ben oltre il DNA
Le origini dell'istituto dell'adozione precedono di almeno un
millennio la nascita di Cristo.
Nella Roma antica, questa aveva funzione prevalentemente "politica".
Garantiva, infatti, la continuità della famiglia assicurando,
unitamente all'ereditarietà del nome, la trasmissione
del patrimonio.
Bisogna aspettare la prima metà di questo secolo perché,
in un'ottica di attenzione alle esigenze degli adottati e alla
condizione dei minori in stato d'abbandono, si faccia strada
la funzione assistenziale dell'adozione.
"E' soltanto nel 1967 che, compiendo una vera e propria
rivoluzione copernicana nell'atteggiamento pubblico nei confronti
dell'infanzia, la legge rende il minore soggetto e non oggetto
di diritto, privilegiando finalmente la situazione del bambino
in stato di abbandono e non l'interesse delle coppie ad avere
un erede. - è chiaro Francesco Santanera, avvocato impegnato
nel volontariato in diritti dal 1962 - Bisognerebbe iniziare
a pensare che madri e padri, invece, si diventa allevando!"
Scopo esclusivo dell'adozione è oggi quello di dare una
famiglia ai minori che ne sono privi e che si trovano in situazione
di abbandono morale e materiale.
Ma cosa deve fare chi desidera adottare un bambino?
Per i residenti in Piemonte e Valle d'Aosta il riferimento
siamo noi, in corso Unione Sovietica 325 - illustra l'assistente
sociale Zucchino, impiegata presso il tribunale dei minori torinese
- Presentare la domanda è cosa relativamente semplice.
Basta compilare un modulo prestampato con il quale gli aspiranti
genitori, che devono essere sposati da almeno tre anni, forniscono
le proprie generalità e poche altre informazioni. Ma cosa
capita dopo?
"Il tribunale dispone, attraverso i servizi sociali degli
enti locali, indagini sui richiedenti per accertare attitudini
educative, situazione personale ed economica, stato di salute,
ambiente familiare e, naturalmente, i motivi per cui si desidera
adottare".
Raccolta la documentazione necessaria, il tribunale può
dunque decidere se dichiarare la coppia idonea oppure no all'adozione.
"In caso affermativo, non rimane che aspettare - prosegue
Zucchino - Se la famiglia sarà ritenuta la più
adatta della rosa per un determinato minore, sarà disposto
l'affidamento preadottivo. Se tutto va bene, infine, a distanza
di un anno si darà luogo al decreto d'adozione vera e
propria, che segna la cessazione definitiva dei rapporti dell'adottato
verso la famiglia d'origine".
Questa, dunque, la procedura per quanto riguarda le adozioni
"nazionali". Ma se ci si sente in grado di crescere
ed educare anche bambini che provengano da altri paesi?
"L'adozione internazionale è nata in Italia alla
fine degli anni sessanta come concreto riconoscimento dell'uguaglianza
di tutti i bambini nel fondamentale diritto alla famiglia - illustra
la giurista Daniela Bertolusso, portavoce degli Amici di Don
Bosco - La domanda può essere presentata contestualmente
a quella per l'adozione nazionale. Dopo aver ottenuto il nulla
osta dal Tribunale dei Minori, ci si può rivolgere ad
uno tra i diciannove enti che, come il nostro, hanno ricevuto
autorizzazione ad operare dal ministero di Grazia e Giustizia".
L'iter, in questo caso, è decisamente più complicato,
i tempi tendono ad allungarsi ed aumentano anche i costi.
"Alla coppia viene richiesto di possedere gli strumenti
educativi ed affettivi necessari ad affrontare le situazioni
che si andranno a creare - riprende Daniela Bertolusso, che in
tanti anni di pratica il mestiere l'ha imparato - Presentare
domanda nel paese straniero prescelto comporta, poi, ad esempio,
la traduzione di tutti i documenti richiesti ed un soggiorno
di entrambi i coniugi di almeno un mese. Un'adozione che non
presenti grosse difficoltà viene a costare, alla fine,
non meno di una ventina di milioni".
I "mercati" verso cui si è indirizzati variano
al mutare delle condizioni economiche.
"Fino al 1990 per avere un minore brasiliano era sufficiente
un mese - conclude Bertolusso, facendo una panoramica di quanto
è accaduto negli ultimi anni - dal 1990 al '93 sono stati,
invece, gli anni selvaggi della Romania. Dal '94 ad oggi sono
emersi Bielorussia, Russia ed Ucraina".
La famiglie che decidono di
adottare un bambino per crescerlo come proprio aiutano a superare
il mito del legame di sangue. Ma chi diventa genitore di un bimbo
di nazionallità diversa può contribuire a superare
in modo ancora più concreto le barriere che separano gli
uomini, dando una testimonianza di solidarietà senza confini.
Affidamento: due famiglie
per un bimbo
"Il minore ha il diritto di essere educato nell'ambito della
propria famiglia. Qualora sia temporaneamente privo di un ambiente
familiare idoneo può essere affidato ad un'altra famiglia,
possibilmente con figli minori, o ad una persona singola, o ad
una comunità di tipo familiare, al fine di procurargli
il mantenimento, l'educazione e l'istruzione".
La legge 4 maggio 1983 numero 184, che disciplina l'affidamento
dei minori, parla chiaro. Secondo lo spirito della normativa,
infatti, l'affidamento familiare può essere considerato
come uno strumento alternativo all'adozione e all'istituzionalizzazione,
previsto per un minore che si trovi momentaneamente privo di
un ambiente adatto alla sua crescita e al suo sviluppo psicofisico.
Una possibile inidoneità della famiglia d'origine ad allevare,
istruire e soprattutto "educare" il proprio figlio,
del resto, era già stata prevista dall'articolo 30 della
Costituzione italiana del 1947 che recita: "Nelle situazioni
di incapacità dei genitori naturali, la legge provvede
a che i loro compiti siano assolti da altri". Nel caso in
cui l'incapacità, fisica o psichica, di questi sia sanabile,
dunque transitoria, saranno quindi incaricati dell'educazione
del minore affidatari scelti dal privato sociale.
"L'affidamento familiare è cosa ben diversa dall'adozione
- chiariscono subito gli incaricati del Tribunale dei Minori
di Torino - Si differenzia in primo luogo per la tendenziale
temporaneità dell'incarico ed il mantenimento dei rapporti
con la famiglia d'origine. La situazione di disagio del minore
nella sua famiglia indica, in questo caso, una situazione opposta
a quella di abbandono, che è il presupposto fondamentale
su cui poggia la dichiarazione di adottabilità".
L'accoglienza del minore può avere carattere permanente,
nel senso che il bambino viene accolto presso il soggetto affidatario
in pianta stabile per il periodo di tempo stabilito dalle autorità
competenti, o può, invece, assumere la connotazione di
affido part-time, limitato ad alcuni momenti della giornata quali,
ad esempio, i pasti o le ore pomeridiane di svolgimento dei compiti.
Nel provvedimento di affidamento sono indicate le motivazioni,
i tempi e i metodi dell'esercizio dei poteri riconosciuti all'affidatario.
Il coivolgimento educativo ed il grado di maturità sociale
richiesto al soggetto affidatario nel rapporto con il minore
è, in ogni caso, molto elevato. Senza dubbio, l'assunzione
di responsabilità è decisamente maggiore rispetto
a quella richiesta da una semplice adozione. |