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INFO
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Siti
Internet
* www.un.org/icty www.ictr.org
Sono i due tribunali ad hoc per la ex Yugoslavia ed il Ruanda.
Nei siti, informazioni dettagliate in inglese e francese.
* www.icrc.org
il sito del Comitato di Croce Rossa Internazionale offre una varietà
di informazioni e la possibilità di consultare i testi
normativi.
* www.icc.int
il sito della nuova Corte Penale Internazionale, dove poter anche
consultare interamente lo Statuto di Roma, con cui è stata
costituita nel 1988.
Libri
* Pier Paolo Rivello, Quale giustizia per i crimini nazisti?
L'Eccidio della Benedicta e la strage del Turchino tra Storia
e Diritto, Giappichelli, Torino 2002.
* Edoardo Greppi, I crimini di guerra e contro l'umanità
nel diritto internazionale, UTET 2001
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CRIMINALI
ALLA SBARRA
La
storia dell'umanità è intrisa di crimini di tale gravità
ed efferatezza che un auspicabile giudizio divino pare quasi essere il
solo a possedere i mezzi per infliggere la giusta pena ai responsabili.
Ma poiché è in terra che da sempre l'uomo colpito da un
altro uomo chiede giustizia, il diritto interno degli Stati più
evoluti e quello internazionale hanno predisposto strumenti finalizzati
a perseguirla.
di
Viviana Masi
La circostanza
che per prima fa nascere la necessità di prevenire e perseguire
i più gravi crimini è la guerra. Il diritto bellico, trasposto
in forma scritta con le convenzioni dell'Aja del 1899 e del 1907, rappresenta
una tentativo di regolare le ostilità e, soprattutto, di attenuare
gli aspetti della guerra più crudeli e disumani. Perché,
come si legge nel preambolo della Dichiarazione di S. Pietroburgo del
1868, il solo legittimo obiettivo degli Stati in un conflitto armato è
indebolire il nemico, non distruggerlo.
Il diritto umanitario si occupa invece della protezione delle persone
cosiddette "hors de combat": la popolazione civile e gli ex
combattenti feriti, malati, naufraghi, prigionieri di guerra.
Al di là di testi molto antichi che già stabiliscono principi
di diritto umanitario, è dal 1864 che, in seno al Comitato di Croce
Rossa internazionale, si va sviluppando tutto il corpus di norme oggi
vigenti: le quattro convenzioni di Ginevra del 1949 e i due protocolli
aggiuntivi del 1977, a protezione di feriti, malati, naufraghi nei conflitti
di terra e mare, della popolazione civile e dei prigionieri di guerra.
Le gravi violazioni del diritto dell'Aja e di Ginevra costituiscono e
sono punibili come crimini di guerra.
Norimberga
tra diritto e storia
Con la Seconda Guerra mondiale emersero nuove esigenze di giustizia,
determinate dalle enormi proporzioni e dall'atrocità dei crimini
che insanguinarono quegli anni. Se la tragedia più spaventosa
si è consumata nei lager nazisti, molte altre stragi sono state
commesse, per esempio nelle azioni di rappresaglia poste in essere da
tedeschi e fascisti contro la popolazione civile allo scopo di ricattare
le formazioni partigiane e di sottrarre loro il consenso popolare. Furono
migliaia in Europa i villaggi incendiati e rasi al suolo, con gli abitanti
trucidati. È in questo contesto che nascono i primi due tribunali
internazionali per crimini di guerra: quello di Tokyo e quello di Norimberga.
Questo secondo si occupa di vicende a noi più vicine, quanto
meno fisicamente. Fu istituito, con l'accordo dell'8 agosto del 1945,
dalle potenze vincitrici appositamente per giudicare i crimini commessi
dai nazifascisti. Anche gli Alleati avevano violato le leggi di guerra
consuetudinarie e codificate dalle convenzioni dell'Aja: non vi è
dubbio alcuno sul fatto che il lancio di armi atomiche effettuato dalle
truppe statunitensi su Hiroshima e Nagasaki sia un crimine di guerra.
Ma i vincitori ebbero la potestà di giudicare i vinti, e mai
avvenne il contrario. Accanto a questo e ad altri limiti, secondo storici
e giuristi, Norimberga ebbe anche molti meriti. "Ha un grande valore,
simbolico ma non solo: ha visto condannare i vertici della gerarchia
hitleriana; ha fissato principi importanti come l'impossibilità
che l'ordine superiore rappresenti esimente o scriminante; ha raccolto
materiale documentale che oggi costituisce base fondamentale per riscrivere
quelle pagine di storia" spiega Pier Paolo Rivello, Capo della
Procura Militare di Torino.
Oltre a quelli di guerra, sono di competenza della Corte anche i crimini
contro la pace (per il carattere di aggressione dato alla guerra dalla
Germania nazista) e quelli cosiddetti contro l'umanità (uccisione,
sterminio, riduzione in schiavitù, deportazione e ogni altro
atto disumano commesso contro qualsiasi popolazione civile, nonché
persecuzioni per motivi politici, razziali o religiosi). Alcuni dei
più atroci delitti commessi dai gerarchi nazisti, come lo sterminio
del popolo ebraico e degli zingari, non avrebbero potuto altrimenti
essere puniti: non rientravano nella normativa esistente, come crimini
di guerra, dal momento che le vittime non appartenevano a Paesi nemici.
Norimberga ha giudicato colpevoli di crimini contro l'umanità
diciassette individui su ventiquattro imputati. Ha inflitto delle condanne
a morte, all'ergastolo, e altre pene di minore entità. Per il
resto, lasciò il giudizio ai singoli Stati. In alcuni di essi
però, durante gli anni successivi alla fine del conflitto, si
assistette ad un vero e proprio insabbiamento dei fatti.
In Italia ne è un esempio la vicenda dell'"armadio della
vergogna", raccontata così da Pier Paolo Rivello: "Gli
Alleati, dopo la guerra, vollero costituire presso il Tribunale di Roma
una sorta di Norimberga per i crimini commessi in Italia. Il progetto
naufragò ed i fascicoli raccolti vennero, con una serie di provvedimenti
del tutto abnormi dal punto di vista giuridico, 'archiviati provvisoriamente';
i documenti relativi a quei casi sono stati ritrovati solo nel 1994".
Così nel 1996, salito a capo della Procura Militare di Torino,
Rivello decide di interessarsi in prima persona dei casi lasciati cadere
nel vuoto cinquant'anni prima. Rintraccia Theodor Saevecke, mandante
dell'eccidio di Piazzale Loreto, nel quale 15 partigiani furono trucidati
dal commando nazista, e Friedrich Engel, ex comandante delle SS di Genova,
mandante di quattro eccidi con 246 morti. "Entrambi - racconta
il magistrato - vivevano nei loro paesi d'origine e i processi celebrati
a Torino, in contumacia, li hanno condannati all'ergastolo. Per quanto
riguarda Engel, ho chiesto alla Germania di estradarlo, o di giudicarlo
a sua volta. Le Autorità giudiziarie tedesche hanno scelto questa
seconda alternativa. Lo hanno condannato, però, a sette anni
di detenzione, solo per una delle quattro stragi, l'eccidio del Turchino:
l'unico crimine non caduto in prescrizione per il diritto tedesco, perché
giudicato particolarmente efferato."
"A parte la ripresa di questi ultimi anni - spiega ancora Rivello
- i processi per i crimini commessi nel nostro Paese da militari nazifascisti
sono stati non più di una decina. Vi furono condanne a pena capitale,
sempre commutate in ergastolo. Anche le condanne a vita furono sempre
ridotte. Un esempio: Reder, mandante della strage di Marzabotto, condannato
all'ergastolo nel 51, nell'80 ha ottenuto la liberazione condizionale.
Cinque anni dopo è stato graziato, e ha voluto ritornare in patria.
D'altronde anche i processi degli anni '60 in Germania - continua Rivello
- fallirono. Mentre ora c'è, soprattutto tra i giovani tedeschi,
una voglia nuova di fare luce su questi fatti, allora si tese a nasconderli,
e a dimenticarli. Un episodio può rendere l'idea: lo scrittore
cuneese Nuto Revelli, ex partigiano, fu chiamato come testimone in un
processo in Germania. A lui e ad altri fu detto che la loro testimonianza
valeva ben poco, data la scarsa conoscenza della lingua tedesca".
Un impegno, quasi una missione personale, quella di chi ha voluto rendere
giustizia alle vittime di tragedie sulle quali sembrava ormai essere
calato il sipario. Ecco come Pier Paolo Rivello racconta la sua esperienza:
"Il coinvolgimento personale in vicende come queste è grande.
Soprattutto all'inizio, quando ci si muove con difficoltà, possono
sopraggiungere momenti di sconforto. A sorreggere in questo lavoro ci
sono due elementi: la volontà di fare chiarezza su fatti terribili
e, almeno nel mio caso, la spinta dei parenti delle vittime, persone
che mi hanno fornito un importante supporto morale".
Nuovi
tribunali per nuovi crimini
Istituiti entrambi con risoluzioni del Consiglio di sicurezza dell'ONU,
sono tribunali ad hoc: la loro funzione si esaurisce nel giudicare crimini
commessi in periodi e territori particolari. Il tribunale per la ex
Jugoslavia (con sede all'Aja), nasce nel '93 per giudicare delle violazioni
del diritto internazionale umanitario commesse nel corso dei conflitti
protrattisi dal 1991 nella zona balcanica, e per ristabilire l'ordine
nella stessa. Quello per il Ruanda (con sede ad Arusha) nasce nel '94
con l'obiettivo di sentenziare sui crimini, in particolare di genocidio,
commessi durante il conflitto civile tra le etnie hutu e tutsi. L'inserimento
del genocidio nella competenza delle Corti e la configurazione autonoma
dei crimini contro l'umanità, punibili, quindi, anche se commessi
al di fuori di un conflitto armato, hanno permesso di superare alcuni
dei limiti di Norimberga.
I due tribunali sono tutt'oggi al lavoro. Quello dell'Aja, saltato alla
ribalta delle cronache per il processo a Slobodan Milosevic, ha però
molti giudizi in corso e sedici individui sono già stati condannati.
Quello di Arusha ha, ad oggi, otto processi aperti per ventuno accusati.
Ha già emesso otto condanne, di cui due ancora in istanza d'appello,
e molti presunti colpevoli sono in attesa di giudizio. Uno dei condannati
è Jean Kambamda, primo ministro del governo ruandese durante
il genocidio: altro principio nato a Norimberga e fatto proprio da tutti
gli strumenti di giustizia successivi, è l'impossibilità
di discolparsi attraverso la alta carica ricoperta. Tra i casi più
noti in cui questa regola ha trovato applicazione, vi sono quelli dell'ex
dittatore cileno Pinochet e dello stesso Milosevic.
Gli
ultimi sviluppi
La Corte penale Internazionale, il cui Statuto è entrato in vigore
il 12 aprile 2002, è uno strumento innovativo per continuare, nel
solco dei precedenti, la repressione dei crimini di guerra, contro l'umanità,
di genocidio, di aggressione (categoria "erede" dei crimini
contro la pace di cui allo Statuto del Tribunale di Norimberga).
Per la prima volta un tribunale internazionale è istituito dagli
stessi Stati che dovranno accettarne la giurisdizione: è così
superata la mancanza di imparzialità dei giudicanti rispetto agli
imputati che ebbe Norimberga. È un tribunale permanente, per tutti
i crimini di sua competenza commessi dopo la sua entrata in vigore, ma
potrà sottoporre a processo un individuo solo quando i giudici
nazionali di competenza non si attivino: la sua giurisdizione è
complementare a quella degli Stati. Nonostante ciò, non mancano
le opposizioni da parte, tra gli altri, di USA, Russia, Cina, India: Stati
che temono un'ingerenza indebita nei loro affari interni o nelle loro
scelte di politica estera. In particolare, gli Stati Uniti, si preoccupano
dell'eventualità che la Corte possa giudicare i loro soldati impegnati
in missioni di peace-keeping o in operazioni anti terrorismo. |