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articoli marzo/aprile 2003
SPECIALE







ragazzo asiatico


INFO
Siti Internet
* www.un.org/icty www.ictr.org
Sono i due tribunali ad hoc per la ex Yugoslavia ed il Ruanda. Nei siti, informazioni dettagliate in inglese e francese.

* www.icrc.org
il sito del Comitato di Croce Rossa Internazionale offre una varietà di informazioni e la possibilità di consultare i testi normativi.

* www.icc.int
il sito della nuova Corte Penale Internazionale, dove poter anche consultare interamente lo Statuto di Roma, con cui è stata costituita nel 1988.

Libri
* Pier Paolo Rivello, Quale giustizia per i crimini nazisti? L'Eccidio della Benedicta e la strage del Turchino tra Storia e Diritto, Giappichelli, Torino 2002.

* Edoardo Greppi, I crimini di guerra e contro l'umanità nel diritto internazionale, UTET 2001


CRIMINALI ALLA SBARRA
La storia dell'umanità è intrisa di crimini di tale gravità ed efferatezza che un auspicabile giudizio divino pare quasi essere il solo a possedere i mezzi per infliggere la giusta pena ai responsabili. Ma poiché è in terra che da sempre l'uomo colpito da un altro uomo chiede giustizia, il diritto interno degli Stati più evoluti e quello internazionale hanno predisposto strumenti finalizzati a perseguirla.

di Viviana Masi
La circostanza che per prima fa nascere la necessità di prevenire e perseguire i più gravi crimini è la guerra. Il diritto bellico, trasposto in forma scritta con le convenzioni dell'Aja del 1899 e del 1907, rappresenta una tentativo di regolare le ostilità e, soprattutto, di attenuare gli aspetti della guerra più crudeli e disumani. Perché, come si legge nel preambolo della Dichiarazione di S. Pietroburgo del 1868, il solo legittimo obiettivo degli Stati in un conflitto armato è indebolire il nemico, non distruggerlo.
Il diritto umanitario si occupa invece della protezione delle persone cosiddette "hors de combat": la popolazione civile e gli ex combattenti feriti, malati, naufraghi, prigionieri di guerra.
Al di là di testi molto antichi che già stabiliscono principi di diritto umanitario, è dal 1864 che, in seno al Comitato di Croce Rossa internazionale, si va sviluppando tutto il corpus di norme oggi vigenti: le quattro convenzioni di Ginevra del 1949 e i due protocolli aggiuntivi del 1977, a protezione di feriti, malati, naufraghi nei conflitti di terra e mare, della popolazione civile e dei prigionieri di guerra.
Le gravi violazioni del diritto dell'Aja e di Ginevra costituiscono e sono punibili come crimini di guerra.

Norimberga tra diritto e storia
Con la Seconda Guerra mondiale emersero nuove esigenze di giustizia, determinate dalle enormi proporzioni e dall'atrocità dei crimini che insanguinarono quegli anni. Se la tragedia più spaventosa si è consumata nei lager nazisti, molte altre stragi sono state commesse, per esempio nelle azioni di rappresaglia poste in essere da tedeschi e fascisti contro la popolazione civile allo scopo di ricattare le formazioni partigiane e di sottrarre loro il consenso popolare. Furono migliaia in Europa i villaggi incendiati e rasi al suolo, con gli abitanti trucidati. È in questo contesto che nascono i primi due tribunali internazionali per crimini di guerra: quello di Tokyo e quello di Norimberga. Questo secondo si occupa di vicende a noi più vicine, quanto meno fisicamente. Fu istituito, con l'accordo dell'8 agosto del 1945, dalle potenze vincitrici appositamente per giudicare i crimini commessi dai nazifascisti. Anche gli Alleati avevano violato le leggi di guerra consuetudinarie e codificate dalle convenzioni dell'Aja: non vi è dubbio alcuno sul fatto che il lancio di armi atomiche effettuato dalle truppe statunitensi su Hiroshima e Nagasaki sia un crimine di guerra. Ma i vincitori ebbero la potestà di giudicare i vinti, e mai avvenne il contrario. Accanto a questo e ad altri limiti, secondo storici e giuristi, Norimberga ebbe anche molti meriti. "Ha un grande valore, simbolico ma non solo: ha visto condannare i vertici della gerarchia hitleriana; ha fissato principi importanti come l'impossibilità che l'ordine superiore rappresenti esimente o scriminante; ha raccolto materiale documentale che oggi costituisce base fondamentale per riscrivere quelle pagine di storia" spiega Pier Paolo Rivello, Capo della Procura Militare di Torino.
Oltre a quelli di guerra, sono di competenza della Corte anche i crimini contro la pace (per il carattere di aggressione dato alla guerra dalla Germania nazista) e quelli cosiddetti contro l'umanità (uccisione, sterminio, riduzione in schiavitù, deportazione e ogni altro atto disumano commesso contro qualsiasi popolazione civile, nonché persecuzioni per motivi politici, razziali o religiosi). Alcuni dei più atroci delitti commessi dai gerarchi nazisti, come lo sterminio del popolo ebraico e degli zingari, non avrebbero potuto altrimenti essere puniti: non rientravano nella normativa esistente, come crimini di guerra, dal momento che le vittime non appartenevano a Paesi nemici.
Norimberga ha giudicato colpevoli di crimini contro l'umanità diciassette individui su ventiquattro imputati. Ha inflitto delle condanne a morte, all'ergastolo, e altre pene di minore entità. Per il resto, lasciò il giudizio ai singoli Stati. In alcuni di essi però, durante gli anni successivi alla fine del conflitto, si assistette ad un vero e proprio insabbiamento dei fatti.
In Italia ne è un esempio la vicenda dell'"armadio della vergogna", raccontata così da Pier Paolo Rivello: "Gli Alleati, dopo la guerra, vollero costituire presso il Tribunale di Roma una sorta di Norimberga per i crimini commessi in Italia. Il progetto naufragò ed i fascicoli raccolti vennero, con una serie di provvedimenti del tutto abnormi dal punto di vista giuridico, 'archiviati provvisoriamente'; i documenti relativi a quei casi sono stati ritrovati solo nel 1994". Così nel 1996, salito a capo della Procura Militare di Torino, Rivello decide di interessarsi in prima persona dei casi lasciati cadere nel vuoto cinquant'anni prima. Rintraccia Theodor Saevecke, mandante dell'eccidio di Piazzale Loreto, nel quale 15 partigiani furono trucidati dal commando nazista, e Friedrich Engel, ex comandante delle SS di Genova, mandante di quattro eccidi con 246 morti. "Entrambi - racconta il magistrato - vivevano nei loro paesi d'origine e i processi celebrati a Torino, in contumacia, li hanno condannati all'ergastolo. Per quanto riguarda Engel, ho chiesto alla Germania di estradarlo, o di giudicarlo a sua volta. Le Autorità giudiziarie tedesche hanno scelto questa seconda alternativa. Lo hanno condannato, però, a sette anni di detenzione, solo per una delle quattro stragi, l'eccidio del Turchino: l'unico crimine non caduto in prescrizione per il diritto tedesco, perché giudicato particolarmente efferato."
"A parte la ripresa di questi ultimi anni - spiega ancora Rivello - i processi per i crimini commessi nel nostro Paese da militari nazifascisti sono stati non più di una decina. Vi furono condanne a pena capitale, sempre commutate in ergastolo. Anche le condanne a vita furono sempre ridotte. Un esempio: Reder, mandante della strage di Marzabotto, condannato all'ergastolo nel 51, nell'80 ha ottenuto la liberazione condizionale. Cinque anni dopo è stato graziato, e ha voluto ritornare in patria. D'altronde anche i processi degli anni '60 in Germania - continua Rivello - fallirono. Mentre ora c'è, soprattutto tra i giovani tedeschi, una voglia nuova di fare luce su questi fatti, allora si tese a nasconderli, e a dimenticarli. Un episodio può rendere l'idea: lo scrittore cuneese Nuto Revelli, ex partigiano, fu chiamato come testimone in un processo in Germania. A lui e ad altri fu detto che la loro testimonianza valeva ben poco, data la scarsa conoscenza della lingua tedesca".
Un impegno, quasi una missione personale, quella di chi ha voluto rendere giustizia alle vittime di tragedie sulle quali sembrava ormai essere calato il sipario. Ecco come Pier Paolo Rivello racconta la sua esperienza: "Il coinvolgimento personale in vicende come queste è grande. Soprattutto all'inizio, quando ci si muove con difficoltà, possono sopraggiungere momenti di sconforto. A sorreggere in questo lavoro ci sono due elementi: la volontà di fare chiarezza su fatti terribili e, almeno nel mio caso, la spinta dei parenti delle vittime, persone che mi hanno fornito un importante supporto morale".

Nuovi tribunali per nuovi crimini
Istituiti entrambi con risoluzioni del Consiglio di sicurezza dell'ONU, sono tribunali ad hoc: la loro funzione si esaurisce nel giudicare crimini commessi in periodi e territori particolari. Il tribunale per la ex Jugoslavia (con sede all'Aja), nasce nel '93 per giudicare delle violazioni del diritto internazionale umanitario commesse nel corso dei conflitti protrattisi dal 1991 nella zona balcanica, e per ristabilire l'ordine nella stessa. Quello per il Ruanda (con sede ad Arusha) nasce nel '94 con l'obiettivo di sentenziare sui crimini, in particolare di genocidio, commessi durante il conflitto civile tra le etnie hutu e tutsi. L'inserimento del genocidio nella competenza delle Corti e la configurazione autonoma dei crimini contro l'umanità, punibili, quindi, anche se commessi al di fuori di un conflitto armato, hanno permesso di superare alcuni dei limiti di Norimberga.
I due tribunali sono tutt'oggi al lavoro. Quello dell'Aja, saltato alla ribalta delle cronache per il processo a Slobodan Milosevic, ha però molti giudizi in corso e sedici individui sono già stati condannati. Quello di Arusha ha, ad oggi, otto processi aperti per ventuno accusati. Ha già emesso otto condanne, di cui due ancora in istanza d'appello, e molti presunti colpevoli sono in attesa di giudizio. Uno dei condannati è Jean Kambamda, primo ministro del governo ruandese durante il genocidio: altro principio nato a Norimberga e fatto proprio da tutti gli strumenti di giustizia successivi, è l'impossibilità di discolparsi attraverso la alta carica ricoperta. Tra i casi più noti in cui questa regola ha trovato applicazione, vi sono quelli dell'ex dittatore cileno Pinochet e dello stesso Milosevic.

Gli ultimi sviluppi
La Corte penale Internazionale, il cui Statuto è entrato in vigore il 12 aprile 2002, è uno strumento innovativo per continuare, nel solco dei precedenti, la repressione dei crimini di guerra, contro l'umanità, di genocidio, di aggressione (categoria "erede" dei crimini contro la pace di cui allo Statuto del Tribunale di Norimberga).
Per la prima volta un tribunale internazionale è istituito dagli stessi Stati che dovranno accettarne la giurisdizione: è così superata la mancanza di imparzialità dei giudicanti rispetto agli imputati che ebbe Norimberga. È un tribunale permanente, per tutti i crimini di sua competenza commessi dopo la sua entrata in vigore, ma potrà sottoporre a processo un individuo solo quando i giudici nazionali di competenza non si attivino: la sua giurisdizione è complementare a quella degli Stati. Nonostante ciò, non mancano le opposizioni da parte, tra gli altri, di USA, Russia, Cina, India: Stati che temono un'ingerenza indebita nei loro affari interni o nelle loro scelte di politica estera. In particolare, gli Stati Uniti, si preoccupano dell'eventualità che la Corte possa giudicare i loro soldati impegnati in missioni di peace-keeping o in operazioni anti terrorismo.
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