Società semplificata a responsabilità limitata per giovani
Sulla
Gazzetta Ufficiale n. 189 del 14 agosto 2012 è stato pubblicato il decreto ministeriale del 23 giugno 2012, n. 138 recante "
Regolamento sul modello standard di atto costitutivo e statuto della società a responsabilità limitata semplificata ed individuazione dei criteri di accertamento delle qualità soggettive dei soci in attuazione" con il quale è stato approvato il modello standard di atto costitutivo e statuto della società semplificata a responsabilità limitata e sono stati individuati i criteri di accertamento delle qualità soggettive dei soci, in attuazione dell'articolo 2463-bis, secondo comma, del codice civile e dell'articolo 3, comma 2, del D.L. n. 1/2012, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 27/2012.
Con la pubblicazione di questo decreto è
entrata in vigore pienamente la nuova normativa dettata dall'articolo 3, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n.1 e convertito successivamente in legge 24 marzo 2012, n. 27, rubricato "
Accesso dei giovani alla costituzione di società a responsabilità limitata", che ha introdotto nel codice civile la possibilità di
creare un nuovo tipo di società da parte di
giovani sotto i 35 anni: la "società semplificata a responsabilità limitata ".
Le procedure per costituire questo nuovo tipo di società sono appunto semplificate ed è sufficiente un
capitale sociale di 1 euro.
Queste le
principali caratteristiche:
- la società semplificata a responsabilità limitata (SSRL) può essere costituita da persone fisiche che non hanno compiuto 35 anni di età;
- il capitale sociale, compreso tra 1 euro e 9.999,99 euro, deve essere sottoscritto e versato alla data della costituzione. Il conferimento deve farsi in denaro ed essere versato all'organo amministrativo;
- l'atto costitutivo dovrà essere redatto, per atto pubblico, in conformità del modello standard approvato con decreto ministeriale 23 giugno 2012;
- gli amministratori dovranno essere scelti tra i soci;
- è fatto divieto di cessione delle quote a soggetti non aventi i requisiti di età e l'eventuale atto é conseguentemente nullo;
- alle società semplificate a responsabilità limitata si dovranno applicare le disposizioni in materia di società a responsabilità limitata (artt. 2462 - 2483 C.C.) ove non derogate dalla volontà delle parti;
- l'iscrizione dell'atto costitutivo nel Registro delle imprese è esente sia dall'imposta di bollo che dai diritti di segreteria.
ATTENZIONE: la società semplificata a responsabilità limitata, ai sensi dell'art. 2463-bis c.c., può essere costituita con
contratto o
atto unilaterale da persone fisiche che non abbiano compiuto
35 anni di età alla data della costituzione.
Per
maggiori informazioni sui riferimenti normativi, la modulistica da presentare e le modalità di registrazione potete consultare la pagina del sito della Camera di Commercio di Torino dedicata al
Registro Imprese.