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Società semplificata a responsabilità limitata per giovani


Sulla Gazzetta Ufficiale n. 189 del 14 agosto 2012 è stato pubblicato il decreto ministeriale del 23 giugno 2012, n. 138 recante "Regolamento sul modello standard di atto costitutivo e statuto della società a responsabilità limitata semplificata ed individuazione dei criteri di accertamento delle qualità soggettive dei soci in attuazione" con il quale è stato approvato il modello standard di atto costitutivo e statuto della società semplificata a responsabilità limitata e sono stati individuati i criteri di accertamento delle qualità soggettive dei soci, in attuazione dell'articolo 2463-bis, secondo comma, del codice civile e dell'articolo 3, comma 2, del D.L. n. 1/2012, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 27/2012.

Con la pubblicazione di questo decreto è entrata in vigore pienamente la nuova normativa dettata dall'articolo 3, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n.1 e convertito successivamente in legge 24 marzo 2012, n. 27, rubricato "Accesso dei giovani alla costituzione di società a responsabilità limitata", che ha introdotto nel codice civile la possibilità di creare un nuovo tipo di società da parte di giovani sotto i 35 anni: la "società semplificata a responsabilità limitata ".

Le procedure per costituire questo nuovo tipo di società sono appunto semplificate ed è sufficiente un capitale sociale di 1 euro.

Queste le principali caratteristiche:
  • la società semplificata a responsabilità limitata (SSRL) può essere costituita da persone fisiche che non hanno compiuto 35 anni di età;
  • il capitale sociale, compreso tra 1 euro e 9.999,99 euro, deve essere sottoscritto e versato alla data della costituzione. Il conferimento deve farsi in denaro ed essere versato all'organo amministrativo;
  • l'atto costitutivo dovrà essere redatto, per atto pubblico, in conformità del modello standard approvato con decreto ministeriale 23 giugno 2012;
  • gli amministratori dovranno essere scelti tra i soci;
  • è fatto divieto di cessione delle quote a soggetti non aventi i requisiti di età e l'eventuale atto é conseguentemente nullo;
  • alle società semplificate a responsabilità limitata si dovranno applicare le disposizioni in materia di società a responsabilità limitata (artt. 2462 - 2483 C.C.) ove non derogate dalla volontà delle parti;
  • l'iscrizione dell'atto costitutivo nel Registro delle imprese è esente sia dall'imposta di bollo che dai diritti di segreteria.
ATTENZIONE: la società semplificata a responsabilità limitata, ai sensi dell'art. 2463-bis c.c., può essere costituita con contratto o atto unilaterale da persone fisiche che non abbiano compiuto 35 anni di età alla data della costituzione.

Per maggiori informazioni sui riferimenti normativi, la modulistica da presentare e le modalità di registrazione potete consultare la pagina del sito della Camera di Commercio di Torino dedicata al Registro Imprese.


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