
Per l’ammissione a frequentare corsi di formazione professionale e tirocini formativi, in Italia viene emanato un decreto contenente una determinazione del contingente annuale, relativo all'ingresso di cittadini stranieri stabilito dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
Per tale ingresso saranno rilasciati visti rispettivamente per studio/formazione di durata non superiore a ventiquattro mesi e visti per studio/tirocinio che implichino la frequenza da parte di cittadini/e stranieri/e maggiorenni di corsi di formazione professionale svolta nell'ambito di tirocini formativi presso aziende in Italia, subordinati alla presentazione di un progetto formativo elaborato da un ente autorizzato, il quale preveda espressamente la partecipazione di cittadini/e stranieri/e residenti all'estero. Il progetto dovrà essere vistato dall'Assessorato competente della regione interessata.
La residenza è il luogo di abituale abitazione, dove la persona vive abitualmente. La residenza per i cittadini stranieri si deve richiedere al Comune dove si è deciso di abitare. Trovi qui le modalità per richiederla presso il Comune di Torino.
La dimora è il luogo in cui il soggetto si trova soltanto temporaneamente per un periodo non superiore ai 3 mesi.
Per domicilio invece si intende il luogo in cui la persona ha stabilito la sede principale dei suoi affari (studio, lavoro) e non ha alcun certificato che lo attesti. Ai fini delle imposte sui redditi é opportuno definire il domicilio fiscale. Esso stabilisce che le persone fisiche residenti in Italia hanno il domicilio fiscale nel comune in cui risiedono, mentre le persone non residenti in Italia hanno il domicilio fiscale nel comune in cui si è prodotto il reddito o, se il reddito è prodotto in più comuni, nel comune in cui si è prodotto il reddito più elevato. I cittadini italiani che risiedono all’estero, invece, per il fisco italiano hanno il domicilio fiscale nel comune italiano di ultima residenza.
È un documento che permette a un cittadino comunitario di soggiornare nel territorio nazionale italiano per un periodo superiore a tre mesi e sostituisce il permesso di soggiorno o carta di soggiorno. Per soggiorni di durata inferiore a tre mesi non è necessario richiedere l’attestato. Può essere richiesto dai lavoratori comunitari dipendenti, dai lavoratori comunitari autonomi, dagli studenti e dai familiari (coniugi, discendenti in linea retta – propri o del coniuge – fino a 21 anni o a carico, ascendenti in linea retta a carico – propri o del coniuge) che hanno la cittadinanza di uno Stato appartenente all’Unione Europea o di uno dei seguenti Stati: Norvegia, Islanda, Liechtenstein, Svizzera e Repubblica di San Marino. I richiedenti devono dimostrare di possedere i requisiti previsti dall’articolo 7 del Decreto Legislativo 6 febbraio 2007, n. 30.
Devono inoltre dimostrare di avere la disponibilità di risorse economiche sufficienti per se stessi e per i propri familiari e di possedere un’assicurazione sanitaria o un altro titolo idoneo a coprire tutti i rischi sul territorio nazionale. Per ottenere il rilascio dell’attestato di soggiorno occorre essere residenti nel Comune e presentare l’apposita domanda con allegata la documentazione prevista a seconda del requisito posseduto.
Per ulteriori informazioni consulta i Siti dell’Ufficio Stranieri e Nomadi e della Polizia di Stato.
Il codice fiscale è una tessera che riporta una serie di lettere e di numeri che riproducono in codice i dati anagrafici del cittadino; rappresenta lo strumento di identificazione dei contribuenti nei rapporti con il fisco e si esibisce in una molteplicità di atti, anche amministrativi, tra i quali l’iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale, l’assunzione come lavoratori dipendenti o autonomi, la stipula di contratti (affitto, compravendita), l’apertura di un conto corrente. Per il suo rilascio bisogna presentarsi all’ufficio locale dell’Agenzia delle Entrate con un documento di riconoscimento. Per i cittadini stranieri, l’inoltro della richiesta di attribuzione del codice fiscale è a cura della Questura oppure del SUI (Sportello Unico per l’Immigrazione).
I cittadini stranieri extracomunitari che vivono in Italia, per ottenere il codice fiscale, devono presentare anche il permesso di soggiorno ed il passaporto; per i cittadini comunitari basta solamente il documento di riconoscimento.
In ogni caso, tutti coloro ai quali non fosse stato attribuito il codice fiscale, possono recarsi presso un qualsiasi ufficio dell’Agenzia delle Entrate per farne richiesta presentando un documento di riconoscimento. Per chi dovesse smarrirlo, c’è sempre la possibilità di richiederne un duplicato presso la stessa sede.
Per la richiesta di attribuzione del codice fiscale che riguarda un neonato, occorre l’autocertificazione del genitore unitamente al certificato di nascita del neonato.
Dopo aver ricevuto il proprio codice fiscale viene recapitata automaticamente anche la Tessera Sanitaria che è il documento necessario per accedere ai servizi e alle prestazioni del Servizio Sanitario Nazionale. Essa contiene il codice fiscale in formato barcode e banda magnetica completa di tutte le informazioni anagrafiche del titolare e di alcune informazioni in carattere braille per i non vedenti. La tessera è valida anche per l’Assistenza sanitaria in tutti i paesi dell’Unione Europea e in Norvegia, Islanda, Liechtenstein e Svizzera.
Per ulteriori informazioni consulta il Sito dell’Ufficio Stranieri e Nomadi del Comune di Torino.
Il Decreto Flussi è l’atto normativo con il quale il Governo stabilisce ogni anno quanti stranieri possono entrare in Italia per lavoro.
Questo decreto consente l’ingresso in Italia agli stranieri che si trovano ancora nei loro Paesi di origine, e che intendono emigrare. Non possono fare domanda, invece, i migranti che si trovano già sul territorio italiano senza permesso di soggiorno. Si tratta di un provvedimento che riguarda l’ingresso e non la regolarizzazione.
La procedura consiste in una sorta di assunzione a distanza. Chi fa domanda con il Decreto non è infatti il migrante, ma il datore di lavoro, che chiede alla Prefettura territorialmente competente di poter assumere uno straniero ancora residente all’estero.
Il sistema funziona con un tetto massimo di domande, la cosiddetta “quota”: ogni anno il Governo stabilisce quanti stranieri può accogliere il mercato del lavoro. Di norma, le quote nazionali vengono distribuite tra le Regioni e, successivamente tra le Province.
Dal 2007 la procedura per presentare la domanda è completamente informatizzata e avviene tramite registrazione e compilazione di moduli on line scaricabili dal sito del Ministero dell’Interno.
Ottenere la cittadinanza italiana è possibile se si possiedono alcuni requisiti o se si rientra in alcuni casi stabiliti dalla Legge 91 del 5 febbraio 1992.
Per conoscere nel dettaglio i casi indicati dalla Legge consulta i siti dell’Ufficio Stranieri della Città di Torino e del Ministero dell’Interno.Questo tipo di richiesta di cittadinanza, definita Naturalizzazione, è da considerare come un atto di discrezionalità del Governo, che esprime una sorta di giudizio di "gradimento" della/del cittadina/o straniera/o sul territorio italiano. I requisiti generali e i documenti richiesti per poter fare la domanda sono indicati nel sito del Ministero dell’Interno.
Per effettuare la richiesta a Torino occorre rivolgersi presso l’Ufficio della Prefettura.
Il Permesso di Soggiorno CE per soggiornanti di lungo termine è il documento che permette ai cittadini stranieri di soggiornare in Italia a tempo indeterminato. Inoltre consente di entrare in Italia senza visto di ingresso, di svolgere tutte le attività lecite non riservate esclusivamente ai cittadini italiani, di accedere ai servizi e alle prestazioni di enti pubblici e di lavorare negli altri Paesi dell'Unione Europea (che abbiano recepito la direttiva europea sulla libera circolazione dei lavoratori).
Per maggiori informazioni sui requisiti e i documenti richiesti per fare domanda consulta i siti della Polizia di Stato, dell’Ufficio Stranieri e Nomadi della Città di Torino e la nostra scheda orientativa Documenti per stranieri.Sì, dal 9 dicembre 2010, con l'entrata in vigore del D.M. 4 giugno 2010, i cittadini stranieri regolarmente in Italia da almeno 5 anni, già titolari di un permesso di soggiorno in corso di validità e che abbiano compiuto i 14 anni, se desiderano richiedere il rilascio del permesso di soggiorno CE dovranno certificare la propria conoscenza della lingua italiana tramite un test. Sono previsti casi in cui non è necessario effettuare il test, per i quali il cittadino straniero dovrà presentare la documentazione necessaria a supporto della richiesta per il rilascio del permesso di soggiorno CE.
Per maggior informazioni su chi non deve sostenere il test di italiano e per conoscere le modalità d’iscrizione al Test di conoscenza della lingua consigliamo di consultare i siti di Melting Pot Europa, del Ministero dell’Interno e la nostra scheda orientativa Documenti per stranieri.
Solo i cittadini extracomunitari titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, a tempo indeterminato, possono recarsi nei Paesi europei che hanno recepito la Direttiva europea 2003/109/CE e soggiornarvi per un periodo superiore a 90 giorni per motivi di lavoro, studio o per risiedervi legalmente.
I cittadini extracomunitari titolari di un permesso di soggiorno, della durata di 1 o 2 anni in corso di validità rilasciato in Italia, possono recarsi nei Paesi dello spazio Schengen per un soggiorno non superiore a tre mesi.
No, perché i cittadini provenienti da Paesi non comunitari sono esenti dall'obbligo di visto per soggiorno breve e non devono più chiedere il visto per motivi di studio per periodi di permanenza che non superino i 90 giorni.
La norma, in vigore dall’1 settembre 2010, prevede che (per periodi di tempo che non superino i novanta giorni) non è obbligatorio un visto di studio per tutti i cittadini provenienti dai Paesi non comunitari.
Tutti i documenti devono essere tradotti e legalizzati dalla rappresentanza italiana nel Paese d'origine del richiedente. Occorre anche una marca da bollo da 14,62 euro.
La commissione accademica universitaria potrà:
Altre informazioni on line:
- Ufficio Studenti Stranieri Università degli Studi di TorinoSenza questi due passaggi importanti tua sorella non può assolutamente lavorare e, nel caso lo faccia, esercita abusivamente la professione e commette un reato.
Nel caso di tua sorella, che vive in Albania, deve essere individuato un datore di lavoro in Italia intenzionato ad assumerla come infermiera. Una volta individuato tua sorella dovrà inviare tutta la documentazione necessaria per il riconoscimento, che dovrà essere tradotta e legalizzata presso la competente rappresentanza consolare italiana, e che consiste nel:
Per il riconoscimento di un titolo conseguito all'estero si deve ottenere prima di tutto la dichiarazione di valore, il documento necessario per riconoscere in Italia un titolo di studio di scuola secondaria inferiore, superiore e di livello universitario.
La dichiarazione di valore viene rilasciata dalla rappresentanza diplomatica italiana del paese in cui il titolo di studio è stato conseguito. Per ottenerla occorre allegare il diploma originale (o copia sostitutiva agli effetti di legge) autenticato dal Ministero dell’Istruzione del paese in cui è stato rilasciato, tradotto e legalizzato.
I rifugiati nell'impossibilita di rientrare nel Paese di origine, richiedono la dichiarazione di valore al Ministero degli Affari Esteri attraverso il Servizio Sociale Internazionale, che trasmette la richiesta all’Ambasciata Italiana nel Paese d’origine. Secondo la legge, ai rifugiati e ai titolari di protezione sussidiaria si applicano le stesse disposizioni sul riconoscimento di diplomi e certificati previste per i cittadini italiani.
Per maggiori informazioni:
Servizio Sociale Internazionale
Via degli Scialoja, 18 - 00196 Roma - tel. 064881090.
ATTENZIONE: il riconoscimento della laurea non è automatico. È prevista un’integrazione che consiste nel superamento di un numero di esami stabilito in autonomia da ciascuna Università. Il riconoscimento della laurea non è sufficiente per svolgere un’attività professionale.
Città di Torino, Servizio Politiche Giovanili, Centro InformaGiovani
Via delle Orfane 20, 10122 Torino Italia
info: tel. 011.4424981
attivo dal lunedì al sabato, ore 14,30 - 18,30
Fax: +39.011.442.4950
e-mail: centro.informagiovani@comune.torino.it