aggiornato il 9/5/08
Inoltre il ricorrente deve COSTITUIRSI IN GIUDIZIO con la seguente modalità:
entro 30 giorni dalla notifica al Comune - a pena di inammissibilità del ricorso - deve consegnare e depositare presso la Segreteria della Commissione Tributaria Provinciale il ricorso da cui risulti l'avvenuta notifica al Comune.Entro il termine di sessanta giorni decorrenti dalla notificazione del
provvedimento di recupero tributario, il contribuente, conformemente alle
indicazioni contenute nell'art. 23 del Regolamento delle entrate comunali
di natura fiscale (REGOLAMENTO
DELLE ENTRATE TRIBUTARIE D.Lgs. 446/1997 e successive modificazioni
e integrazioni), può presentare apposita istanza
per concordare la pretesa tributaria, con la conseguenza che vengono sospesi,
per un periodo di novanta giorni decorrenti dalla data di presentazione
dell'istanza medesima, sia i termini per l'impugnazione, sia quelli per
il pagamento del debito.
All'atto dell'eventuale perfezionamento del concordato, il provvedimento
di recupero tributario perde efficacia e contestualmente si ridefinisce
il rapporto debitorio tra il contribuente e la pubblica Amministrazione
a mezzo di un altro provvedimento non più impugnabile e contenente le
sanzioni nella misura di un quarto del minimo previsto dalla legge.
Il concordato per ridefinire la base imponibile di un'unità immobiliare può essere richiesto al Dipartimento del Territorio, sito in Via Guicciardini 11- Torino, presentando un'apposita istanza definita "foglio di osservazioni", entro il termine di sessanta giorni decorrenti dalla notificazione del provvedimento di recupero tributario, ovvero entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della L. 342/2000, vale a dire entro il 08 febbraio 2001.