Tasse e Tributi

ICI - IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI



aggiornato il 12/5/09

VIOLAZIONI

Modalità per presentare il ricorso

Contro gli avvisi di liquidazione/accertamento è proponibile ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale - Strada Antica di Collegno 259 - Torino. Il ricorso, in bollo, ed una copia devono essere notificati, entro 60 giorni dal ricevimento, al Comune di Torino - Divisione Servizi Tributari - Uff. Contenzioso (4° piano) - C.so Racconigi 49 - 10139 , in uno dei seguenti modi:
  1. tramite ufficiale giudiziario;
  2. con spedizione a mezzo posta dell'originale in plico (senza busta) raccomandato con ricevuta di ritorno;
  3. con consegna diretta all'ufficio succitato che restituisce la copia con la ricevuta.

Inoltre il ricorrente deve COSTITUIRSI IN GIUDIZIO con la seguente modalità:

entro 30 giorni dalla notifica al Comune - a pena di inammissibilità del ricorso - deve consegnare e depositare presso la Segreteria della Commissione Tributaria Provinciale il ricorso da cui risulti l'avvenuta notifica al Comune.

Informazioni telefoniche 011.4424653, 4424610

Modalità pagamento e applicazione riduzione 1/4 della sanzione

Il pagamento delle somme oggetto di liquidazione/accertamento può essere effettuato mediante versamento in c/c postale entro 60 giorni dalla data di notifica dell'atto. Se entro il termine per ricorrere alla commissione tributaria (60 giorni dalla notifica), interviene adesione del contribuente con il pagamento del tributo, la sanzione irrogata per omessa/infedele denuncia sarà ridotta a un quarto e il contribuente dovrà utilizzare, per il pagamento, il bollettino già compilato.

N.B. La sanzione irrogata per omesso o insufficiente pagamento non può essere ridotta a un quarto.

Informazioni telefoniche 011.4424857

Accertamento con adesione (Concordato)

N.B. Il presente istituto è applicabile esclusivamente agli avvisi di accertamento la cui base imponibile sia concordabile. Pertanto è applicabile  esclusivamente agli avvisi di accertamento sulle aree fabbricabili e non è applicabile agli avvisi di accertamento sui fabbricati.

Entro il termine di sessanta giorni decorrenti dalla notificazione del provvedimento di recupero tributario, il contribuente, conformemente alle indicazioni contenute nell'art. 23 del Regolamento delle entrate comunali di natura fiscale (REGOLAMENTO DELLE ENTRATE TRIBUTARIE D.Lgs. 446/1997 e successive modificazioni e integrazioni), può presentare apposita istanza per concordare la pretesa tributaria, con la conseguenza che vengono sospesi, per un periodo di novanta giorni decorrenti dalla data di presentazione dell'istanza medesima, sia i termini per l'impugnazione, sia quelli per il pagamento del debito.
All'atto dell'eventuale perfezionamento del concordato, il provvedimento di recupero tributario perde efficacia e contestualmente si ridefinisce il rapporto debitorio tra il contribuente e la pubblica Amministrazione a mezzo di un altro provvedimento non più impugnabile e contenente le sanzioni nella misura di un quarto del minimo previsto dalla legge.


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