aggiornato il
12/5/09
VIOLAZIONI
Modalità per presentare il ricorso
Contro gli avvisi di liquidazione/accertamento è proponibile
ricorso alla
Commissione Tributaria Provinciale - Strada Antica
di Collegno 259 - Torino. Il ricorso, in bollo, ed una copia devono
essere notificati, entro 60 giorni dal ricevimento, al
Comune di
Torino - Divisione Servizi Tributari - Uff. Contenzioso (4° piano) - C.so
Racconigi 49 - 10139 , in uno dei seguenti modi:
- tramite ufficiale giudiziario;
- con spedizione a mezzo posta dell'originale in plico (senza busta)
raccomandato con ricevuta di ritorno;
- con consegna diretta all'ufficio succitato che restituisce la copia
con la ricevuta.
Inoltre il ricorrente deve COSTITUIRSI IN GIUDIZIO con la seguente modalità:
entro 30 giorni dalla notifica al Comune - a pena di inammissibilità
del ricorso - deve consegnare e depositare presso la
Segreteria
della Commissione Tributaria Provinciale il ricorso da cui risulti l'avvenuta
notifica al Comune.
Informazioni telefoniche 011.4424653, 4424610
Modalità pagamento e applicazione riduzione 1/4
della sanzione
Il pagamento delle somme oggetto di liquidazione/accertamento
può essere effettuato mediante versamento in c/c postale entro 60
giorni dalla data di notifica dell'atto. Se entro il termine per
ricorrere alla commissione tributaria (60 giorni dalla notifica), interviene
adesione del contribuente con il pagamento del tributo, la sanzione irrogata
per omessa/infedele denuncia sarà ridotta a un quarto e il contribuente
dovrà utilizzare, per il pagamento, il bollettino già compilato.
N.B. La sanzione irrogata per omesso o insufficiente pagamento
non può essere ridotta a un quarto.
Informazioni telefoniche 011.4424857
Accertamento con adesione (Concordato)
N.B. Il presente istituto è applicabile
esclusivamente agli avvisi di accertamento la cui base imponibile sia concordabile.
Pertanto è applicabile esclusivamente agli avvisi di accertamento
sulle aree fabbricabili e non è applicabile agli avvisi di accertamento
sui fabbricati.
Entro il termine di sessanta giorni decorrenti dalla notificazione del
provvedimento di recupero tributario, il contribuente, conformemente alle
indicazioni contenute nell'art. 23 del Regolamento delle entrate comunali
di natura fiscale (REGOLAMENTO
DELLE ENTRATE TRIBUTARIE D.Lgs. 446/1997 e successive modificazioni
e integrazioni), può presentare apposita istanza
per concordare la pretesa tributaria, con la conseguenza che vengono sospesi,
per un periodo di novanta giorni decorrenti dalla data di presentazione
dell'istanza medesima, sia i termini per l'impugnazione, sia quelli per
il pagamento del debito.
All'atto dell'eventuale perfezionamento del concordato, il provvedimento
di recupero tributario perde efficacia e contestualmente si ridefinisce
il rapporto debitorio tra il contribuente e la pubblica Amministrazione
a mezzo di un altro provvedimento non più impugnabile e contenente le
sanzioni nella misura di un quarto del minimo previsto dalla legge.