Tasse e Tributi

ICI - IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI



aggiornato il 9/5/08

RIMBORSI

Numero telefonico per informazioni sui rimborsi: 011.4424672 Solo per comunicare i dati bancari : 011.4424696

Modalità di richiesta ed eventuali deleghe


Il contribuente può richiedere al comune (Divisione Servizi Tributari e Catasto - Settore I.C.I. - C.so Racconigi 49) il rimborso delle somme versate e non dovute.

L'istanza di rimborso deve essere presentata e sottoscritta personalmente dal contribuente. Nel caso di impossibilità a recarsi personalmente presso gli uffici del settore I.C.I. la domanda può essere inoltrata da una persona espressamente delegata dal contribuente interessato. E' possibile inoltrare corredata della fotocopia del documento di identità l'istanza anche tramite fax al n. 011/4424614 o per posta al suindicato indirizzo.

Vedi modello

Termini scadenza per la richiesta


Il contribuente può richiedere al Comune (Divisione Servizi Tributari e Catasto - Settore I.C.I. - C.so Racconigi 49) il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 3 anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

Le somme riconosciute a titolo di rimborso su richiesta del contribuente da comunicare al Comune entro 60 giorni dal ricevimento del provvedimento, possono essere compensate con gli importi dovuti a titolo di I.C.I.

Modalità per la compensazione


Le somme riconosciute possono essere compensate con gli importi dovuti in sede di acconto e/o saldo, a meno che il contribuente non sia più soggetto passivo di imposta per l'Amministrazione di riferimento ovvero non richieda esplicitamente la restituzione delle somme, trattandosi di importi che potrebbero essere compensati solo in periodi superiori ai due anni.


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