Tasse e Tributi

ICI - IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI



aggiornato il 20/4/09

RIMBORSI

Numero telefonico per informazioni sui rimborsi: 011.4424672 Solo per comunicare i dati bancari : 011.4424620

Modalità di richiesta ed eventuali deleghe


Il contribuente può richiedere al Comune (Divisione Servizi Tributari e Catasto - Settore I.C.I. - C.so Racconigi 49) il rimborso delle somme versate e non dovute.

L'istanza di rimborso deve essere presentata e sottoscritta personalmente dal contribuente. Nel caso di impossibilità a recarsi personalmente presso gli uffici del settore I.C.I. la domanda può essere inoltrata da una persona espressamente delegata dal contribuente interessato. E' possibile inoltrare corredata della fotocopia del documento di identità l'istanza anche tramite fax al n. 011/4424614 o per posta al suindicato indirizzo.
Nell’istanza deve essere indicata la modalità di rimborso (assegno circolare, bonifico bancario o compensazione).

Vedi modello

Termini scadenza per la richiesta


Il contribuente può richiedere al Comune (Divisione Servizi Tributari e Catasto - Settore I.C.I. - C.so Racconigi 49) il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione (art. 1, c. 164, L. 296/2006) compilando apposita istanza.

Compensazione delle somme a credito (art. 13 Reg. Entrate Tributarie Città di Torino n. 267)


Il contribuente, barrando l’apposita casella nell'istanza di rimborso, può scegliere di compensare la somma riconosciuta a titolo di rimborso ICI con l’imposta dovuta in sede di acconto e/o saldo.

Si precisa che prima di procedere alla compensazione degli importi, si deve attendere l’autorizzazione espressa da parte dell’Amministrazione attestante l’importo riconosciuto a credito.

Rimborsi per ici non dovuta in seguito al decreto legge n. 93 del 27 maggio 2008


Chiarimenti in ordine alla nuova disciplina sull’Imposta comunale sugli immobili (ICI) - applicazione dell’articolo 1 del decreto legge 27 maggio 2008, n. 93 convertito nella L.126 del 24/07/2008. Esenzione dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale dal soggetto passivo.

I contribuenti che hanno versato l’ICI per unità immobiliari che, per effetto della nuova normativa, sono state esentate dal tributo, hanno diritto al rimborso dell’importo versato. Si precisa che il rimborso può essere richiesto entro 5 anni dalla data del versamento. Le modalità di rimborso previste sono differenti a seconda della casistica sotto riportata:

  • Proprietari di abitazione principale e pertinenza o di altre unità immobiliari assimilate all’abitazione principale.

I proprietari che rientrano in questa casistica dovranno presentare istanza:

  • personalmente, presso l’ufficio (Divisione Servizi Tributari e Catasto – Settore I.C.I. – ufficio Rimborsi, 3° piano, stanza 312 – corso Racconigi, 49), eventualmente anche attraverso delega scritta corredata di fotocopia del documento d’identità;
  • per posta o tramite fax al numero 011/4424614, scaricando il modello di istanza dalla sezione “Rimborsi” ed allegando fotocopia del documento d’identità.
  • Proprietari di altri immobili in aggiunta all’abitazione principale e/o altre unità immobiliari assimilate all’abitazione principale.

Per poter procedere alla compensazione della somma indebitamente versata nel 2008 con l’importo dovuto in acconto e/o saldo 2009 occorre presentare istanza di rimborso così come specificato nella sezione Rimborsi – Compensazione delle somme a credito, ed attendere l’autorizzazione espressa da parte dell’Amministrazione.


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