aggiornato il
20/4/09
RIMBORSI
Numero telefonico per informazioni sui rimborsi: 011.4424672 Solo
per comunicare i dati bancari : 011.4424620
Modalità di richiesta ed eventuali deleghe
Il contribuente può richiedere al Comune (
Divisione Servizi Tributari
e Catasto - Settore I.C.I. - C.so Racconigi 49) il rimborso delle
somme versate e non dovute.
L'istanza di rimborso deve essere presentata e sottoscritta personalmente
dal contribuente. Nel caso di impossibilità a recarsi personalmente presso
gli uffici del settore I.C.I. la domanda può essere inoltrata da una persona
espressamente delegata dal contribuente interessato. E' possibile inoltrare
corredata della fotocopia del documento di identità l'istanza anche
tramite fax al n. 011/4424614 o per posta al suindicato indirizzo.
Nell’istanza deve essere indicata la modalità di rimborso
(assegno circolare, bonifico bancario o compensazione).
Vedi
modello
Termini scadenza per la richiesta
Il contribuente può richiedere al Comune (
Divisione Servizi Tributari
e Catasto - Settore I.C.I. - C.so Racconigi 49) il rimborso delle
somme versate e non dovute,
entro il termine di 5 anni dal
giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato
il diritto alla restituzione (art. 1, c. 164, L. 296/2006)
compilando
apposita istanza.
Compensazione delle somme a credito (art.
13 Reg. Entrate Tributarie Città di Torino n. 267)
Il contribuente, barrando l’apposita casella nell'istanza
di rimborso,
può scegliere di compensare la somma riconosciuta a titolo di
rimborso ICI con l’imposta dovuta in sede di acconto e/o saldo.
Si precisa che prima di procedere alla compensazione degli importi, si
deve attendere l’autorizzazione espressa da parte dell’Amministrazione
attestante l’importo riconosciuto a credito.
Rimborsi per ici non dovuta in seguito al decreto legge n. 93 del 27 maggio 2008
Chiarimenti in ordine alla nuova disciplina sull’Imposta comunale sugli immobili (ICI) - applicazione dell’articolo 1 del decreto legge 27 maggio 2008, n. 93 convertito nella L.126 del 24/07/2008. Esenzione dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale dal soggetto passivo.
I contribuenti che hanno versato l’ICI per unità immobiliari
che, per effetto della nuova normativa, sono state esentate dal tributo,
hanno diritto al rimborso dell’importo versato. Si precisa che il
rimborso può essere richiesto entro 5 anni dalla data del
versamento. Le modalità di rimborso previste sono differenti
a seconda della casistica sotto riportata:
- Proprietari di abitazione principale e pertinenza o di altre
unità immobiliari assimilate all’abitazione principale.
I proprietari che rientrano in questa casistica dovranno
presentare istanza:
- personalmente, presso l’ufficio (Divisione Servizi Tributari
e Catasto – Settore I.C.I. – ufficio Rimborsi, 3° piano,
stanza 312 – corso Racconigi, 49), eventualmente anche attraverso
delega scritta corredata di fotocopia del documento d’identità;
- per posta o tramite fax al numero 011/4424614, scaricando il modello
di istanza dalla sezione “Rimborsi” ed allegando fotocopia
del documento d’identità.
- Proprietari di altri immobili in aggiunta all’abitazione
principale e/o altre unità immobiliari assimilate all’abitazione
principale.
Per poter procedere alla compensazione della somma indebitamente versata
nel 2008 con l’importo dovuto in acconto e/o saldo 2009 occorre
presentare istanza di rimborso così come specificato nella sezione Rimborsi – Compensazione
delle somme a credito,
ed attendere l’autorizzazione espressa da parte dell’Amministrazione.