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ICI - Imposta Comunale sugli Immobili 2011


Presentazione della dichiarazione ICI

Casistica per presentazione dichiarazione

Con il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 12/05/2009 è’ stato approvato il modello di dichiarazione ICI per l'anno 2008 e seguenti. Dal 2008, va presentato solo quando le modifiche che determinano un diverso importo dell'imposta dovuta sono relative a riduzioni d'imposta e nei casi in cui tali variazioni non sono immediatamente acquisibili da parte dei comuni attraverso la consultazione della banca dati catastale.
La soppressione dell'obbligo dichiarativo discende dall'effettiva operatività del sistema di circolazione e fruizione dei dati catastali, accertata con provvedimento 18/12/2007 del Territorio. Grazie all'interscambio informativo, infatti, gli enti locali possono direttamente accedere ai dati relativi agli immobili in essi situati, contenuti negli archivi informatici del Catasto.

In pratica, la dichiarazione ICI non deve essere presentata quando gli elementi rilevanti ai fini dell'imposta dipendono da atti per i quali sono applicabili le procedure telematiche attraverso il modello unico informatico (MUI). Si tratta del modello tramite il quale i notai effettuano la registrazione, la trascrizione, l'iscrizione e l'annotazione nei registri immobiliari, nonché la voltura catastale di atti relativi a diritti sugli immobili.
In particolare, l'utilizzo del MUI è obbligatorio dal 15 giugno 2004 per gli atti di compravendita di immobili e per gli adempimenti relativi agli atti di cessione e costituzione, a titolo oneroso, dei diritti reali di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie; dal 1° giugno 2007, invece, per tutti gli altri atti formati o autenticati da quella data.

Viceversa, la dichiarazione deve essere presentata:

  • per gli immobili che godono di una riduzione dell'imposta (come nel caso dei fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, o dei terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli). Le riduzioni vanno dichiarate sia quando si acquista che quando si perde il relativo diritto;
  • per gli immobili che sono stati oggetto di atti per i quali non è stato utilizzato il MUI;
  • quando il Comune non può acquisire dalla banca dati catastale le informazioni necessarie ai fini del pagamento dell'imposta:
    1. l'immobile è stato oggetto di locazione finanziaria o di un atto di concessione amministrativa su aree demaniali;
    2. l'atto ha riguardato un'area fabbricabile, a meno che il valore in comune commercio dell'area alienata non sia mutato rispetto a quello dichiarato in precedenza;
    3. il terreno agricolo è divenuto area fabbricabile o viceversa;
    4. l'area è divenuta edificabile in seguito alla demolizione del fabbricato;
    5. l'immobile ha perso o acquisito il diritto all'esenzione o all'esclusione dall'ICI;
    6. l'immobile ha perso o acquisito la caratteristica della ruralità;
    7. l'immobile è stato oggetto di procedura DOCFA;
    8. l'immobile è di interesse storico o artistico;
    9. l'immobile è stato oggetto di vendita all'asta giudiziaria, nell'ambito di procedure di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa, ecc.

Per un’elencazione esaustiva dei casi in cui la dichiarazione va presentata si rimanda alle Istruzioni per la compilazione (PDF | 124 Kb) predisposte dal Ministero dell’Economia e delle Finanze.

La Dichiarazione I.C.I. deve essere presentata, limitatamente agli immobili siti nel Comune di Torino, se si rientra in uno dei casi di cui sopra e solo se si sono verificate variazioni nel corso del 2010 al Comune di Torino - Divisione Servizi Tributari – Settore I.C.I. - C.so Racconigi 49 - 10139 Torino in uno dei seguenti modi:

  1. con spedizione a mezzo posta del modello di dichiarazione con raccomandata senza ricevuta di ritorno;
  2. con consegna diretta all'ufficio succitato che restituisce la copia con la ricevuta.
  3. è possibile compilare e presentare la dichiarazione ICI su www.torinofacile.it

I modelli di dichiarazione possono essere ritirati presso il sopraddetto indirizzo dalla fine di maggio, nei giorni dal luned ì al venerdì dalle 8.30 alle 12.30, oppure scaricati da questo sito.

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Termini di presentazione della dichiarazione ICI per l’anno fiscale 2010

La dichiarazione deve essere presentata entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno in cui il possesso ha avuto inizio.
Per avere un quadro completo dei termini di presentazione della dichiarazione ICI occorre ricordare che la dichiarazione dei redditi va presentata a scadenze differenziate.

Le scadenze differenziate
Scadenze Contribuenti
2 maggio per coloro che presentano il modello 730 al sostituto d'imposta
31 maggio per coloro che presentano il modello 730 al CAF o professionista abilitato
30 giugno per coloro che presentano il modello Unico cartaceo, tramite una banca o un ufficio postale
30 settembre per coloro che presentano il modello Unico per via telematica

Si precisa che questa Amministrazione ritiene comunque regolari le dichiarazioni presentate entro il 30 settembre 2011.
I modelli ministeriali, da stampare e compilare, sono disponibili, insieme alle istruzioni, in formato PDF (occorre il lettore gratuito prelevabile dal sito www.adobe.it), in 3 copie (originale per il Comune, copia per il contribuente e copia per l'elaborazione meccanografica).

Istruzioni PDF | 124 Kb e modello ministeriale PDF | 52 Kb

E' altresì disponibile il modello di comunicazione delle destinazioni d'uso relative all'anno 2010.

Comunicazione di applicazione aliquote PDF | 208 Kb

Per salvare i moduli PDF sul proprio computer, click con il tasto destro del mouse e scegliere l'opzione "Salva oggetto con nome".

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Modulo denuncia ICI (per variazione o nuova denuncia)

La denuncia ICI e' riferita alla situazione al 31/12/2010.
Per quanto riguarda i modelli da compilare, si veda quanto descritto nel paragrafo precedente.

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Ravvedimento operoso per tardiva presentazione della dichiarazione ICI

Qualora la presentazione della dichiarazione ICI avvenga tardivamente rispetto al termine di scadenza, il contribuente dovrà versare a titolo di “ravvedimento operoso”:

  • € 4,00 se la presentazione avviene entro 90 giorni dalla scadenza del termine;
  • € 5,00 se la presentazione avviene tra il 91° giorno ed entro 1 anno dalla scadenza del termine.

Il bollettino postale da utilizzare è quello predisposto per il versamento dell’ICI ordinaria sul c/c n. 61841839 intestato a SORIS SPA – Servizio Riscossioni ICI, avendo cura di barrare la casella “ravvedimento”. Copia della ricevuta di pagamento dovrà essere allegata alla dichiarazione ICI all’atto della presentazione.

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Ultimo aggiornamento: 24 Maggio, 2012

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