Tasse e Tributi

ICI - IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI


aggiornato il 9/6/08

La Divisione Servizi Tributari e Catasto ha cambiato sede, si è trasferita in corso Racconigi, 49

PAGAMENTI

Come pagare?


  • Con bollettino postale appositamente predisposto e compilato in ogni sua parte; il versamento deve essere effettuato sul c/c n. 61841839 intestato a SORIS SPA - Servizio Riscossioni ICI;
  • Con il Modello F24; si avverte che, usando tale modalità di pagamento, è possibile effettuare la compensazione con crediti di imposta esclusivamente relativi a tributi erariali (Irpef, IVA, ecc.) o a rapporti di natura previdenziale/assistenziale (Inps, Inail, ecc.). Non è ammessa in alcun modo la compensazione utilizzando crediti ICI. La colonna presente nella sezione ICI del modello F24 relativa a "importi a credito compensati" non deve quindi mai essere utilizzata a tale scopo.
  • Per il pagamento on line sono a disposizione il sito www.soris.torino.it e il sito di Poste Italiane www.poste.it.
  • E' possibile pagare l’ICI dovuta utilizzando il credito risultante dalla dichiarazione dei redditi modello 730/2008. Il contribuente può esercitare tale facoltà compilando il quadro I del 730/2008 e compilando e presentando alla banca o all’ufficio postale il modello di pagamento F24, dal quale risulti la compensazione del credito, anche se il saldo finale dovesse essere uguale a zero
COME DOVE SPESE DI COMISSIONE
Bollettino postale Uffici Postali Normale bollettino postale
Sportelli di Riscossione Equitalia Nomos SpA Nessuna
Sportelli bancari di Unicredit Banca, Banca Intesa Sanpaolo, Banca Monte Paschi di Siena, Banca Nazionale del Lavoro, Banca del Piemonte, Banca Popolare di Novara, Banca Sella, Banco di Sicilia Normale bollettino postale
Sportelli SORIS S.p.A. – Via Vigone 80 con orario 8.30 / 13.30 dal lunedì al venerdì Nessuna
Modello F24 *(consulta il modello in formato pdf) Sportelli bancari/Uffici Postali Nessuna
On line È possibile utilizzare i siti:
www.soris.torino.it
www.poste.it

Consultare le condizioni economiche sul sito

(*) Informazioni per il pagamento con il modello F24

 

Modalità e termini di scadenza pagamenti anno 2008


Si ricorda che, ai sensi del comma 166 L. 27/12/2006 n. 297 (Finanziaria 2007), il pagamento dei tributi locali deve essere effettuato con arrotondamento all’euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.
Non sono dovuti i versamenti di importo inferiore o uguale a euro 12,00 di imposta annua.
Il versamento dell'ICI complessivamente dovuta per l'anno in corso può essere effettuato scegliendo una delle due seguenti modalità :

  • IN DUE RATE, delle quali la prima, entro il 16 giugno, pari al 50% dell'imposta dovuta calcolata sulla base dell'aliquota e delle detrazioni in vigore l'anno precedente. La seconda rata deve essere versata dal 1° al 16 dicembre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno applicando le aliquote e detrazioni deliberate per l'anno in corso ed effettuando l'eventuale conguaglio sulla prima rata versata;
  • IN UNA SOLA RATA ANNUALE, da corrispondere entro il 16 giugno, calcolata applicando le aliquote e detrazioni deliberate per l'anno in corso.

Per ogni informazione inerente il pagamento ci si può rivolgere al Call Center di Soris S.p.A. al n. 848800141 attivo dalle 8 alle 20 dal Lunedì al Venerdì e dalle 8 alle 14 il Sabato ed i prefestivi.

I CITTADINI POSSONO RIVOLGERSI PER LE OPPORTUNE INFORMAZIONI E VERIFICHE PRESSO I SEGUENTI UFFICI:

I bollettini in bianco sono disponibili presso gli Uffici Postali e la Divisione Servizi Tributari ( Corso Racconigi, 49)
I soggetti residenti all'estero possono effettuare il pagamento dell'ICI tramite bonifico bancario sul conto corrente Soris n.000040271517 Abi 02088 Cab 01046 Cin V , C.D. 21 IT presso Unicredit Banca Ag. 8134 Torino, oppure tramite vaglia internazionale a favore di Soris Spa, Via Vigone 80, 10139 Torino.
Nel bonifico o nel vaglia devono essere riportati codice fiscale del versante, la casuale "ICI "e l'anno cui l'imposta si riferisce. Entro sette giorni dal bonifico il contribuente invierà tramite raccomandata a Soris la parte destra del modello di versamento in c/c postale approvato con D.M. 12 Maggio 1993 dove saranno indicati tutti i dati richiesti. Nello spazio riservato al bollo dell'ufficio P.T. il contribuente riporterà le coordinate del bonifico o del vaglia e effettuato.
Le persone fisiche non residenti nel territorio dello Stato, possono effettuare il versamento dell'ICI in unica soluzione entro il 16 Dicembre , con applicazione degli interessi nella misura del 3%.

 

Modalità di calcolo base imponibile/imposta fabbricati

TABELLA PER LE MODALITA' DI CALCOLO
TIPOLOGIA DELL'IMMOBILE CALCOLO DEL VALORE IMPONIBILE
Fabbricati in corso di costruzione Valore di mercato della sola area edificabile.
Fabbricati di categoria "D" interamente posseduti da imprese e non iscritti in catasto. Costo storico al lordo degli ammortamenti x i coefficienti di rivalutazione = Valore imponibile. I coefficienti di rivalutazione sono determinati annualmente con apposito decreto ministeriale. I coefficienti di rivalutazione per il 2008, sono stati determinati con Decreto del ministero delle Finanze 10/03/2008 (G.U. n. 65 del 17/03/2008), e sono i seguenti:
  • 2008=1,04
  • 2007=1,07
  • 2006=1,10
  • 2005=1,13
  • 2004=1,20
  • 2003=1,24
  • 2002=1,28
  • 2001=1,31
  • 2000=1,36
  • 1999=1,38
  • 1998=1,40
  • 1997=1,44
  • 1996=1,48
  • 1995=1,53
  • 1994=1,57
  • 1993=1,61
  • 1992=1,62
  • 1991=1,65
  • 1990=1,73
  • 1989=1,81
  • 1988=1,89
  • 1987=2,05
  • 1986=2,20
  • 1985=2,36
  • 1984=2,52
  • 1983=2,68
  • 1982 e anni precedenti=2,83
Fabbricati diversi dai precedenti con rendita catastale già attribuita oppure denunciati al catasto ma non ancora censiti. Il valore imponibile si determina rivalutando la rendita catastale del 5% e moltiplicandola per i seguenti coefficienti:
  • 100 per i fabbricati di cat. A e C (esclusi A/10 e C/1)
  • 140 per i fabbricati di cat. B
  • 50 per i fabbricati di cat. A/10 e D
  • 34 per i fabbricati di cat. C/1
Fabbricati di interesse storico ed artistico.

Per i fabbricati di interesse storico o artistico ai sensi del Titolo I della Parte II del d. Lgs. n. 42 del 22/01/2004, il valore è determinato in base alle disposizioni dell'art. 2, comma 5, del D.L. 23 gennaio 1993, n. 16, convertito dalla Legge 24 marzo 1993, n. 75

Si deve pertanto assumere la rendita determinata mediante l'applicazione della tariffa d'estimo - aumentata del 5% - di minore ammontare tra quelle previste per le abitazioni della zona censuaria nella quale è situato il fabbricato.

Per i fabbricati censiti nella categoria A, la tariffa d'estimo, più bassa fra quelle previste per le abitazioni della zona censuaria in cui si trova l'immobile, si moltiplica per il numero dei vani catastali.
Nel caso di fabbricati censiti nelle categorie C o D si trasformano i metri quadrati totali in vani, considerando un vano medio di mq. 18. (Circ. Min. Fin. n. 7/1106 del 1993)

Per poter calcolare il valore di detti immobili ai fini ICI, tale rendita va moltiplicata per 100, anche se il fabbricato catastalmente è classificato nella categoria A/10 o C/1 oppure nel gruppo D. Ciò, in quanto con il suddetto sistema di determinazione della rendita, il fabbricato è stato di fatto assimilato ad una abitazione. Ove poi si tratti di fabbricati classificabili nel gruppo D, sforniti di rendita catastale e appartenenti ad un'impresa, il valore è determinato sulla base dei costi contabilizzati.

CALCOLO DELL'IMPOSTA

L'AMMONTARE DELL'IMPOSTA SI DETERMINA COSI':

IL VALORE IMPONIBILE SI MOLTIPLICA PER L'ALIQUOTA E SI DIVIDE PER 1000.
L'IMPOSTA DEVE ESSERE CALCOLATA IN PROPORZIONE ALLA QUOTA E AI MESI DI POSSESSO DELL'IMMOBILE; NEL CALCOLO DEI MESI, SI CONSIDERA MESE INTERO ANCHE IL PERIODO PARI ALMENO A 15 GIORNI.

NOVITA’ 2008

Il 29 maggio 2008 è entrato in vigore il Decreto Legge n. 93/2008, che ha approvato l'abolizione dell'ICI sull’abitazione principale.

L’esclusione entra in vigore già dal primo acconto del 16 giugno.

Alle pertinenze si applica la normativa generale contenuta negli articoli 817 e seguenti del Codice civile, in base alla quale il loro regime giuridico è quello del bene principale. Per qualificare un immobile come pertinenza, è sufficiente che esistano un rapporto oggettivo di asservimento rispetto al bene principale e la volontà del possessore di adibire la pertinenza a servizio e ornamento dello stesso bene. Ne consegue che le pertinenze sono anch'esse esenti dall'Ici, sebbene separatamente accatastate e acquistate.
In conformità all’art. 4 del Regolamento ICI, si precisa che limitatamente alle unità immobiliari pertinenziali con destinazione garage, box o posto macchina l’esclusione di cui sopra si applica per una sola di esse.

Restano escluse dall’esenzione le abitazioni principali di categoria A1, A8 e A9, cioè abitazioni di lusso, ville, castelli, alle quali  si applica l’aliquota del 6 per mille e la detrazione di E. 132,00 (N. B. non si applica la ulteriore detrazione dell'1,33 per mille, abrogata dal suddetto decreto legge).

L’esenzione dall’imposta va estesa anche alle abitazioni assimilate alle prime case dal regolamento ICI- vedi il prospetto aggiornato delle aliquote (formato PDF - 93 Kb)

L'esenzione si applica anche:
- ai separati e divorziati non assegnatari della casa coniugale (a condizione che il soggetto passivo non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione sito nel comune);
- alle unità immobiliari di cooperative a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dai soci assegnatari;
- agli alloggi regolarmente assegnati dall’ATC.

I contribuenti che hanno già versato l’acconto del 2008 sull'abitazione principale e possiedono altri immobili, possono compensare la somma già versata in occasione del pagamento del saldo (da effettuare entro il 16/12/08). Coloro che hanno già pagato per l’abitazione principale e non possiedono altri immobili, in base alla normativa ICI, devono chiedere all'Ufficio ICI del Comune il rimborso dell'imposta comunale versata e non dovuta. L'istanza va presentata entro 5 anni dalla data del versamento dell'imposta o dal momento in cui è stato accertato il diritto alla sua restituzione.

Inoltre, poiché questa Amministrazione aveva già recapitato il bollettino per il pagamento, va tenuto presente che l'ICI sulla prima casa non va comunque versata. Pertanto, nel caso il modulo sia riferito solo all'abitazione principale, lo stesso non va considerato.
Fabbricati esenti Sono esenti dall’imposta gli immobili indicati nell’art. 7 D. Lgs. n. 504/1992 e nell’art. 3 del regolamento comunale.

L’esenzione spetta per il periodo dell’anno durante il quale sussistono le condizioni descritte negli articoli sopraddetti.

Art. 7 D. Lgs. n. 504/1992

a. gli immobili posseduti dallo stato, dalle regioni, dalle province, nonché dai comuni, se diversi da quelli indicati nell'ultimo periodo del comma 1 dell'art. 4, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, dalle unità sanitarie locali, dalle istituzioni sanitarie pubbliche autonome di cui all'art. 41 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, dalle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;
b. i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;
c. i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'art. 5 bis, D.P.R. n.601/1973;
d. i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purchè compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;
e. i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato lateranense;
f. i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia,
g. i fabbricati che, dichiarati inagibili o inabitabili, sono stati recuperati al fine di essere destinati alle attività assistenziali di cui alla legge n. 104/1992, limitatamente al periodo in cui sono adibiti direttamente allo svolgimento delle attività predette;
h. i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'art. 15 della legge n. 984/1977;
i. gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'art. 87, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive.

Quest'ultima ipotesi di esenzione si intende applicabile anche nei casi di immobili utilizzati per le suddette attività, a prescindere dalla natura eventualmente commerciale delle stesse purchè siano svolte da enti pubblici e privati diversi dalla società, residenti nel territorio dello Stato, che non ABBIANO PER OGGETTO (esclusivo o principale) L'ESERCIZIO DI ATTIVITA' COMMERCIALI.

Modalità di calcolo base imponibile/imposta terreni


TERRENI CALCOLO DEL VALORE IMPONIBILE
Terreni agricoli (coltivati direttamente) Reddito dominicale rivalutato del 25% x 75 = Valore imponibile. I primi 50 milioni (euro 25.822,84) non sono soggetti ad imposta;
sulla parte eccedente, l'imposta è ridotta come segue:
  • del 70% oltre euro 25.822,84 (lire 50.000.000 ) e sino a euro 61.974,83 (lire 120.000.000 )
  • del 50% oltre euro 61.974,83 (lire 120.000.000 ) e sino a euro 103.291,38 (lire 200.000.000 )
  • del 25% oltre euro 103.291,38 (lire 200.000.000) e sino a euro 129.114,22 (lire 250.000.000 )
  • sulla parte che eccede euro 129.114,22 (lire 250.000.000) non è ammessa riduzione
Altri terreni agricoli (non coltivati direttamente) Reddito dominicale rivalutato del 25% x 75 = Valore imponibile

Precisazioni
Delibera Aree fabbricabili valori dal 2000
Delibera Aree fabbricabili valori dal 2003
Delibera Aree fabbricabili valori dal 2006
(in formato PDF)

Valore di mercato riferito alla data del 1° gennaio ovvero a quella di acquisto se successiva.
Valore dei fabbricati in caso di interventi edilizi Nel caso di interventi edilizi di cui all’art. 31 della L. 457/78, lett.c-d-e (restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia e ristrutturazione urbanistica), l’ICI verrà pagata anziché sulla rendita catastale, sul valore “commerciale” dell’area, senza computare il valore del fabbricato in corso d’opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione, ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato è comunque utilizzato.

Requisiti per immobile inagibile

L'imposta è ridotta del 50 % per i fabbricati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati.
Le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato oggetto di imposta ai fini della fruizione della riduzione, sono riscontrabili nell'art.7 del Regolamento:

1. Le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato oggetto di imposta ai fini della fruizione della riduzione di cui al comma 1 art. 8 del D.Lgs 504/92, come sostituito dall'art. 3 comma 55 della Legge n. 662/96, in base alle vigenti norme edilizie del Comune sono identificate nelle sottoriportate fattispecie:
a) Fabbricato non occupato da demolire;
b) Fabbricato non occupato recuperabile solo mediante ricostruzione;
c) Fabbricato non occupato di cui i vincoli urbanistici, e quelli posti dalle competenti Soprintendenze, impediscono la demolizione o ricostruzione e impongono interventi edilizi di ripristino sostanziale dell'edificio preesistente.

In ogni caso la fatiscenza deve non essere eliminabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria, cosi' come meglio specificati negli allegati tecnici approvati nel piano regolatore con decreto della Giunta Regionale del 21 aprile 1995, n. 3/45091.

L'eventuale dichiarazione sostitutiva in ordine allo stato di inagibilita', inabitabilita' o fatiscenza del fabbricato, deve essere presentata nei termini previsti dalla legge per la dichiarazione di variazione.

Aliquota ordinaria: 6 per mille
aliquota e detrazione dell'unità immobiliare di categoria A1, A8 e A9 adibita ad abitazione principale e relative pertinenze

Detrazione: 132,00 Euro.

NOVITA’ 2008

Aliquota ICI in caso di separazione o divorzio: la Legge Finanziaria 2008 ha stabilito un punto fermo circa l'applicazione dell'ICI nel caso di separazione legale o divorzio. In tal caso il soggetto passivo di imposta non assegnatario della casa coniugale determinerà l'imposta applicando l'aliquota per abitazione principale e beneficiando delle relative detrazioni, calcolate in proporzione alla quota posseduta. L'aliquota agevolata e le detrazioni potranno essere applicate a condizione che il soggetto passivo non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nel comune di Torino.

Informazioni telefoniche per aliquote, detrazioni, riduzioni, esenzioni 011. 4424857- 4424896 - 4424897- 4424612 - 4424116 - 4424183 - 4424893

Altre aliquote e detrazioni deliberate per l'anno 2008


CASISTICA DEGLI IMMOBILI ALIQUOTA (per mille) DETRAZIONE (in Euro)
REGIME ORDINARIO DELL'IMPOSTA 6,00  
UNITA' ABITATIVE NON ADIBITE AD ABITAZIONE PRINCIPALE DEL SOGGETTO PASSIVO 7,00  
UNITA' IMMOBILIARE DI CATEGORIA A1, A8 E A9 ADIBITA AD ABITAZIONE PRINCIPALE NELLA QUALE SI RISIEDE ANAGRAFICAMENTE E RELATIVE PERTINENZE 6 132,00*
UNITA' IMMOBILIARE POSSEDUTA A TITOLO DI PROPRIETA' O USUFRUTTO DA ANZIANI O DISABILI RESIDENTI IN ISTITUTO DI RICOVERO O SANITARIO A SEGUITO DI RICOVERO PERMANENTE, A CONDIZIONE CHE LA STESSA NON RISULTI UTILIZZATA E RELATIVE PERTINENZE (Regolamento ICI art. 4, comma 2, lettera c) ESCLUSA  
UNITA' IMMOBILIARE CONCESSA DAL PROPRIETARIO IN USO GRATUITO A PARENTI FINO AL 2° GRADO A CONDIZIONE CHE GLI STESSI LA OCCUPINO A TITOLO DI ABITAZIONE PRINCIPALE E VI RISIEDANO ANAGRAFICAMENTE E RELATIVE PERTINENZE (Regolamento ICI art. 4 comma 2, lettera d) ESCLUSA  

UNITA' IMMOBILIARE DESTINATA AD USO ABITATIVO ED ASSEGNATA DALL'A.T.C. A RESIDENTI IN TORINO E RELATIVE PERTINENZE;

UNITA' IMMOBILIARE DI PROPRIETÀ DEL C.I.T. ED ASSEGNATA DALL'A.T.C. A TITOLO DI ABITAZIONE PRINCIPALE A RESIDENTI IN TORINO E RELATIVE PERTINENZE;

UNITA' IMMOBILIARE APPARTENENTE ALLE COOPERATIVE EDILIZIE A PROPRIETA' INDIVISA DESTINATA AD ABITAZIONE PRINCIPALE DAL SOCIO ASSEGNATARIO, RESIDENTE IN TORINO E RELATIVE PERTINENZE

ESCLUSA

 

UNITA' IMMOBILIARE COSTITUENTE L'UNICA PROPRIETA' IMMOBILIARE, DELLA QUALE IL PROPRIETARIO NON PUO' ENTRARE IN POSSESSO PUR AVENDO INTIMATO LO SFRATTO (DOPO ALMENO TRE ACCESSI) E RELATIVE PERTINENZE (Regolamento ICI art. 4, comma 2, lettera f) ESCLUSA  
UNITA’ IMMOBILIARE CHE RISULTA NON OCCUPATA E PER LA QUALE NON RISULTA ESSERE STATO REGISTRATO CONTRATTO DI LOCAZIONE DA ALMENO DUE ANNI (L. 431/98 art. 2, comma 4)
9  
UNITA’ IMMOBILIARE CONCESSA IN LOCAZIONE A TITOLO DI ABITAZIONE PRINCIPALE ALLE CONDIZIONI STABILITE DALL’ACCORDO TERRITORIALE DEL 23/9/2003 ex L. 431/98 art. 2, comma 3 (L. 431/98 art. 2,comma 4) SUBORDINATA ALLA PRESENTAZIONE DEL CONTRATTO DI LOCAZIONE REGISTRATO (Reg. ICI art. 4 bis) 1  
UNITÀ IMMOBILIARE INAGIBILE, INABITABILE E DI FATTO NON UTILIZZATA IMPOSTA RIDOTTA DEL 50%
 



*Ogni contribuente, che ne ha diritto, in un anno, può usufruire della detrazione pari a Euro 132,00 solo una volta e per una sola unità immobiliare. (Reg. ICI art. 4 comma 2 bis)

N.B. Nel caso di interventi edilizi di cui all’art. 31 della L. 457/78, lett.c-d-e (restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia e ristrutturazione urbanistica), l’ICI dovrà essere pagata anziché sulla rendita catastale, sul valore “commerciale” dell’area, senza computare il valore del fabbricato in corso d’opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione, ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato è comunque utilizzato.

Le unità immobiliari non classificate o non classificabili nella categoria "A" ed effettivamente utilizzate in modo durevole a servizio dell'abitazione principale dal titolare di quest'ultimo o dai suoi conviventi, costituendone PERTINENZA, sono escluse dall’imposta. Per le pertinenze destinate a box o posto macchina L'ESCLUSIONE SI APPLICA PER UNA SOLA DI ESSE. (Reg. ICI art. 4 comma 1)

IN EVIDENZA:

  • Per i beni immobili sui quali sono costituiti diritti di godimento a tempo parziale (es.: proprietà turnaria o multiproprietà) il pagamento dell'ICI è effettuato dall'amministratore del condominio o della comunione.
  • Per gli immobili insistenti su aree demaniali che sono oggetto di concessione, il concessionario è tenuto al pagamento dell'ICI. (ATTENZIONE: da non confondere con il diritto di superficie per cui, così come prevede l'art. 3 comma 1 del D.Lgs. 504/93 "soggetti passivi dell'imposta sono il proprietario di immobili di cui al comma 2 dell'art. 1, ovvero il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie, sugli stessi, anche se non residenti nel territorio dello Stato o se non hanno ivi la sede legale o amministrativa o non vi esercitano l'attività").

Esempi di calcolo

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Modalità applicazione ravvedimento operoso

Se il versamento avviene entro 30 gg. dalla scadenza, sui bollettini ordinari, si deve versare un importo comprensivo di imposta, sanzione del 3,75% e interessi dello 0,007% giornaliero.

Se il versamento avviene entro 1 anno dalla scadenza, sui bollettini ordinari, si deve versare un importo comprensivo di imposta, sanzione del 6% e interessi dello 0,007% giornaliero.

ATTENZIONE! Con Decreto del 12 dicembre 2007 pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 291 del 15.12.2007 il Ministro dell’economia e delle finanze ha disposto l’aumento del tasso di interesse legale dal 2,5% al 3% annuo. Per cui il tasso di interesse giornaliero, per i giorni intercorsi dal 1° gennaio 2008 alla data in cui viene effettuato il versamento per ravvedimento operoso, è dello 0,008% giornaliero, ovvero 3% annuo.

Sanzioni


VIOLAZIONI RELATIVE SANZIONI
Omesso versamento Sanzione amministrativa del 30% applicata sulla somma non versata
Ravvedimento operoso entro 30 gg. dalla scadenza Sanzione amministrativa ridotta a 1/8 (3,75%) con interesse dello 0,008% giornaliero.
Ravvedimento operoso entro 1 anno dalla scadenza Sanzione amministrativa ridotta a 1/5 (6%) con interesse dello 0,007% giornaliero. Dal 1° gennaio 2008 fino al giorno in cui si effettua il versamento si applica l’interesse giornaliero dello 0,008%
Omessa dichiarazione connessa a omesso versamento Sanzione amministrativa del 200%, riducibile a 1/4 se interviene adesione del contribuente
Omessa dichiarazione non connessa ad omesso versamento Sanzione amministrativa da euro 51,00 a euro 258,00
Infedele dichiarazione Sanzione amministrativa del 100% riducibile a ¼ se interviene adesione del contribuente
Irregolarità di carattere formale (codice fiscale o partita iva assente) non incidenti sull'ammontare dell'imposta riscontrate nella dichiarazione Nessuna sanzione applicata
Mancata esibizione di atti e documenti richiesti dall'Amministrazione sanzione amministrativa da Euro 51,00 a Euro 258,00

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