aggiornato il 9/6/08
| COME | DOVE | SPESE DI COMISSIONE |
|---|---|---|
| Bollettino postale | Uffici Postali | Normale bollettino postale |
| Sportelli di Riscossione Equitalia Nomos SpA | Nessuna | |
| Sportelli bancari di Unicredit Banca, Banca Intesa Sanpaolo, Banca Monte Paschi di Siena, Banca Nazionale del Lavoro, Banca del Piemonte, Banca Popolare di Novara, Banca Sella, Banco di Sicilia | Normale bollettino postale | |
| Sportelli SORIS S.p.A. – Via Vigone 80 con orario 8.30 / 13.30 dal lunedì al venerdì | Nessuna | |
| Modello F24 *(consulta il modello in formato pdf) | Sportelli bancari/Uffici Postali | Nessuna |
| On line | È possibile utilizzare i siti: www.soris.torino.it www.poste.it |
Consultare le condizioni economiche sul sito |
(*) Informazioni per il pagamento con il modello F24
Si ricorda che, ai sensi del comma 166 L. 27/12/2006 n. 297 (Finanziaria
2007), il pagamento dei tributi locali deve essere effettuato con arrotondamento
all’euro per difetto se la frazione è inferiore
a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.
Non sono dovuti i versamenti di importo inferiore o uguale a euro 12,00
di imposta annua.
Il versamento dell'ICI complessivamente dovuta per l'anno in corso può
essere effettuato scegliendo una delle due seguenti modalità
:
Per ogni informazione inerente il pagamento ci si può rivolgere al Call Center di Soris S.p.A. al n. 848800141 attivo dalle 8 alle 20 dal Lunedì al Venerdì e dalle 8 alle 14 il Sabato ed i prefestivi.
I bollettini in bianco sono disponibili presso gli Uffici Postali e
la Divisione Servizi Tributari ( Corso Racconigi, 49)
I soggetti residenti all'estero possono effettuare il pagamento dell'ICI
tramite bonifico bancario sul conto corrente Soris n.000040271517 Abi
02088 Cab 01046 Cin V , C.D. 21 IT presso Unicredit Banca Ag. 8134 Torino,
oppure tramite vaglia internazionale a favore di Soris Spa, Via Vigone
80, 10139 Torino.
Nel bonifico o nel vaglia devono essere riportati codice fiscale del
versante, la casuale "ICI "e l'anno cui l'imposta si riferisce.
Entro sette giorni dal bonifico il contribuente invierà tramite
raccomandata a Soris la parte destra del modello di versamento in c/c
postale approvato con D.M. 12 Maggio 1993 dove saranno indicati tutti
i dati richiesti. Nello spazio riservato al bollo dell'ufficio P.T.
il contribuente riporterà le coordinate del bonifico o del vaglia
e effettuato.
Le persone fisiche non residenti nel territorio dello Stato, possono
effettuare il versamento dell'ICI in unica soluzione entro il 16 Dicembre
, con applicazione degli interessi nella misura del 3%.
| TIPOLOGIA DELL'IMMOBILE | CALCOLO DEL VALORE IMPONIBILE |
| Fabbricati in corso di costruzione | Valore di mercato della sola area edificabile. |
| Fabbricati di categoria "D" interamente posseduti da imprese e non iscritti in catasto. | Costo storico al lordo degli ammortamenti x i coefficienti di
rivalutazione = Valore imponibile. I coefficienti di rivalutazione
sono determinati annualmente con apposito decreto ministeriale.
I coefficienti di rivalutazione per il 2008, sono stati determinati
con Decreto del ministero delle Finanze 10/03/2008 (G.U. n. 65
del 17/03/2008), e sono i seguenti:
|
| Fabbricati diversi dai precedenti con rendita catastale già attribuita oppure denunciati al catasto ma non ancora censiti. | Il valore imponibile si determina rivalutando la rendita catastale
del 5% e moltiplicandola per i seguenti coefficienti:
|
| Fabbricati di interesse storico ed artistico. | Per i fabbricati di interesse storico o artistico ai sensi
del Titolo I della Parte II del d. Lgs. n. 42 del 22/01/2004,
il valore è determinato in base alle disposizioni dell'art. 2,
comma 5, del D.L. 23 gennaio 1993, n. 16, convertito dalla Legge
24 marzo 1993, n. 75 Per i fabbricati censiti nella categoria A, la tariffa d'estimo,
più bassa fra quelle previste per le abitazioni della zona
censuaria in cui si trova l'immobile, si moltiplica per il numero
dei vani catastali. IL VALORE IMPONIBILE SI MOLTIPLICA PER L'ALIQUOTA E
SI DIVIDE PER 1000. NOVITA’ 2008Il 29 maggio 2008 è entrato in vigore il Decreto Legge n. 93/2008, che ha approvato l'abolizione dell'ICI sull’abitazione principale. L’esclusione entra in vigore già dal primo acconto del 16 giugno. Alle pertinenze si applica la normativa generale
contenuta negli articoli 817 e seguenti del Codice civile, in
base alla quale il loro regime giuridico è quello del
bene principale. Per qualificare un immobile come pertinenza, è sufficiente
che esistano un rapporto oggettivo di asservimento rispetto al
bene principale e la volontà del possessore di adibire
la pertinenza a servizio e ornamento dello stesso bene. Ne consegue
che le pertinenze sono anch'esse esenti dall'Ici,
sebbene separatamente accatastate e acquistate. Restano escluse dall’esenzione le abitazioni
principali di categoria A1, A8 e A9, cioè abitazioni di
lusso, ville, castelli, alle quali si applica l’aliquota
del 6 per mille e la detrazione di E. 132,00 (N. B. non si applica
la ulteriore detrazione dell'1,33 per mille, abrogata dal suddetto
decreto legge). |
| Fabbricati esenti | Sono esenti dall’imposta gli immobili indicati nell’art.
7 D. Lgs. n. 504/1992 e nell’art. 3 del regolamento comunale.
L’esenzione spetta per il periodo dell’anno durante
il quale sussistono le condizioni descritte negli articoli sopraddetti. Art. 7 D. Lgs. n. 504/1992 a. gli immobili posseduti dallo stato, dalle regioni, dalle province,
nonché dai comuni, se diversi da quelli indicati nell'ultimo periodo
del comma 1 dell'art. 4, dalle comunità montane, dai consorzi
fra detti enti, dalle unità sanitarie locali, dalle istituzioni
sanitarie pubbliche autonome di cui all'art. 41 della legge 23
dicembre 1978, n. 833, dalle camere di commercio, industria, artigianato
ed agricoltura, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali; |
| TERRENI | CALCOLO DEL VALORE IMPONIBILE |
| Terreni agricoli (coltivati direttamente) | Reddito dominicale rivalutato del 25% x 75 = Valore imponibile.
I primi 50 milioni (euro 25.822,84) non sono soggetti ad imposta; sulla parte eccedente, l'imposta è ridotta come segue:
|
| Altri terreni agricoli (non coltivati direttamente) | Reddito dominicale rivalutato del 25% x 75 = Valore imponibile |
Precisazioni
|
Valore di mercato riferito alla data del 1° gennaio ovvero a quella di acquisto se successiva. |
| Valore dei fabbricati in caso di interventi edilizi | Nel caso di interventi edilizi di cui all’art. 31 della L. 457/78, lett.c-d-e (restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia e ristrutturazione urbanistica), l’ICI verrà pagata anziché sulla rendita catastale, sul valore “commerciale” dell’area, senza computare il valore del fabbricato in corso d’opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione, ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato è comunque utilizzato. |
Detrazione: 132,00 Euro.
NOVITA’ 2008
Aliquota ICI in caso di separazione o divorzio: la Legge Finanziaria 2008 ha stabilito un punto fermo circa l'applicazione dell'ICI nel caso di separazione legale o divorzio. In tal caso il soggetto passivo di imposta non assegnatario della casa coniugale determinerà l'imposta applicando l'aliquota per abitazione principale e beneficiando delle relative detrazioni, calcolate in proporzione alla quota posseduta. L'aliquota agevolata e le detrazioni potranno essere applicate a condizione che il soggetto passivo non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nel comune di Torino.Informazioni telefoniche per aliquote, detrazioni, riduzioni, esenzioni 011. 4424857- 4424896 - 4424897- 4424612 - 4424116 - 4424183 - 4424893
| CASISTICA DEGLI IMMOBILI | ALIQUOTA (per mille) | DETRAZIONE (in Euro) |
| REGIME ORDINARIO DELL'IMPOSTA | 6,00 | |
| UNITA' ABITATIVE NON ADIBITE AD ABITAZIONE PRINCIPALE DEL SOGGETTO PASSIVO | 7,00 | |
| UNITA' IMMOBILIARE DI CATEGORIA A1, A8 E A9 ADIBITA AD ABITAZIONE PRINCIPALE NELLA QUALE SI RISIEDE ANAGRAFICAMENTE E RELATIVE PERTINENZE | 6 | 132,00* |
| UNITA' IMMOBILIARE POSSEDUTA A TITOLO DI PROPRIETA' O USUFRUTTO DA ANZIANI O DISABILI RESIDENTI IN ISTITUTO DI RICOVERO O SANITARIO A SEGUITO DI RICOVERO PERMANENTE, A CONDIZIONE CHE LA STESSA NON RISULTI UTILIZZATA E RELATIVE PERTINENZE (Regolamento ICI art. 4, comma 2, lettera c) | ESCLUSA | |
| UNITA' IMMOBILIARE CONCESSA DAL PROPRIETARIO IN USO GRATUITO A PARENTI FINO AL 2° GRADO A CONDIZIONE CHE GLI STESSI LA OCCUPINO A TITOLO DI ABITAZIONE PRINCIPALE E VI RISIEDANO ANAGRAFICAMENTE E RELATIVE PERTINENZE (Regolamento ICI art. 4 comma 2, lettera d) | ESCLUSA | |
UNITA' IMMOBILIARE DESTINATA AD USO ABITATIVO ED ASSEGNATA DALL'A.T.C. A RESIDENTI IN TORINO E RELATIVE PERTINENZE; UNITA' IMMOBILIARE DI PROPRIETÀ DEL C.I.T. ED ASSEGNATA DALL'A.T.C. A TITOLO DI ABITAZIONE PRINCIPALE A RESIDENTI IN TORINO E RELATIVE PERTINENZE; UNITA' IMMOBILIARE APPARTENENTE ALLE COOPERATIVE EDILIZIE A PROPRIETA' INDIVISA DESTINATA AD ABITAZIONE PRINCIPALE DAL SOCIO ASSEGNATARIO, RESIDENTE IN TORINO E RELATIVE PERTINENZE |
ESCLUSA |
|
| UNITA' IMMOBILIARE COSTITUENTE L'UNICA PROPRIETA' IMMOBILIARE, DELLA QUALE IL PROPRIETARIO NON PUO' ENTRARE IN POSSESSO PUR AVENDO INTIMATO LO SFRATTO (DOPO ALMENO TRE ACCESSI) E RELATIVE PERTINENZE (Regolamento ICI art. 4, comma 2, lettera f) | ESCLUSA | |
| UNITA’ IMMOBILIARE CHE RISULTA NON OCCUPATA E PER LA QUALE
NON RISULTA ESSERE STATO REGISTRATO CONTRATTO DI LOCAZIONE DA ALMENO
DUE ANNI (L. 431/98 art. 2, comma 4) |
9 | |
| UNITA’ IMMOBILIARE CONCESSA IN LOCAZIONE A TITOLO DI ABITAZIONE PRINCIPALE ALLE CONDIZIONI STABILITE DALL’ACCORDO TERRITORIALE DEL 23/9/2003 ex L. 431/98 art. 2, comma 3 (L. 431/98 art. 2,comma 4) SUBORDINATA ALLA PRESENTAZIONE DEL CONTRATTO DI LOCAZIONE REGISTRATO (Reg. ICI art. 4 bis) | 1 | |
| UNITÀ IMMOBILIARE INAGIBILE, INABITABILE E DI FATTO NON UTILIZZATA | IMPOSTA RIDOTTA DEL 50% |
*Ogni contribuente, che ne ha diritto, in un anno, può usufruire
della detrazione pari a Euro 132,00 solo una volta e per una sola unità
immobiliare. (Reg. ICI art. 4 comma 2 bis)
N.B. Nel caso di interventi edilizi di cui all’art.
31 della L. 457/78, lett.c-d-e (restauro e risanamento conservativo,
ristrutturazione edilizia e ristrutturazione urbanistica), l’ICI
dovrà essere pagata anziché sulla rendita catastale, sul valore “commerciale” dell’area,
senza computare il valore del fabbricato in corso d’opera, fino alla data
di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione, ovvero,
se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato è comunque utilizzato.
Le unità immobiliari non classificate o non classificabili nella categoria "A" ed effettivamente utilizzate in modo durevole a servizio dell'abitazione principale dal titolare di quest'ultimo o dai suoi conviventi, costituendone PERTINENZA, sono escluse dall’imposta. Per le pertinenze destinate a box o posto macchina L'ESCLUSIONE SI APPLICA PER UNA SOLA DI ESSE. (Reg. ICI art. 4 comma 1)
IN EVIDENZA:Se il versamento avviene entro 1 anno dalla scadenza, sui bollettini ordinari, si deve versare un importo comprensivo di imposta, sanzione del 6% e interessi dello 0,007% giornaliero.
ATTENZIONE! Con Decreto del 12 dicembre 2007 pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 291 del 15.12.2007 il Ministro dell’economia e delle finanze ha disposto l’aumento del tasso di interesse legale dal 2,5% al 3% annuo. Per cui il tasso di interesse giornaliero, per i giorni intercorsi dal 1° gennaio 2008 alla data in cui viene effettuato il versamento per ravvedimento operoso, è dello 0,008% giornaliero, ovvero 3% annuo.
| VIOLAZIONI | RELATIVE SANZIONI |
| Omesso versamento | Sanzione amministrativa del 30% applicata sulla somma non versata |
| Ravvedimento operoso entro 30 gg. dalla scadenza | Sanzione amministrativa ridotta a 1/8 (3,75%) con interesse dello 0,008% giornaliero. |
| Ravvedimento operoso entro 1 anno dalla scadenza | Sanzione amministrativa ridotta a 1/5 (6%) con interesse dello 0,007% giornaliero. Dal 1° gennaio 2008 fino al giorno in cui si effettua il versamento si applica l’interesse giornaliero dello 0,008% |
| Omessa dichiarazione connessa a omesso versamento | Sanzione amministrativa del 200%, riducibile a 1/4 se interviene adesione del contribuente |
| Omessa dichiarazione non connessa ad omesso versamento | Sanzione amministrativa da euro 51,00 a euro 258,00 |
| Infedele dichiarazione | Sanzione amministrativa del 100% riducibile a ¼ se interviene adesione del contribuente |
| Irregolarità di carattere formale (codice fiscale o partita iva assente) non incidenti sull'ammontare dell'imposta riscontrate nella dichiarazione | Nessuna sanzione applicata |
| Mancata esibizione di atti e documenti richiesti dall'Amministrazione | sanzione amministrativa da Euro 51,00 a Euro 258,00 |