Tasse e Tributi

ICI - IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI



aggiornato il 15/5/09

DICHIARAZIONI

Con il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 12/05/2009 è’ stato approvato il modello di dichiarazione ICI per l'anno 2008 e seguenti. Dal 2008, va presentato solo quando le modifiche che determinano un diverso importo dell'imposta dovuta sono relative a riduzioni d'imposta e nei casi in cui tali variazioni non sono immediatamente acquisibili da parte dei comuni attraverso la consultazione della banca dati catastale.

La soppressione dell'obbligo dichiarativo discende dall'effettiva operatività del sistema di circolazione e fruizione dei dati catastali, accertata con provvedimento 18/12/2007 del Territorio. Grazie all'interscambio informativo, infatti, gli enti locali possono direttamente accedere ai dati relativi agli immobili in essi situati, contenuti negli archivi informatici del Catasto.

In pratica, la dichiarazione ICI non deve essere presentata quando gli elementi rilevanti ai fini dell'imposta dipendono da atti per i quali sono applicabili le procedure telematiche attraverso il modello unico informatico (MUI). Si tratta del modello tramite il quale i notai effettuano la registrazione, la trascrizione, l'iscrizione e l'annotazione nei registri immobiliari, nonché la voltura catastale di atti relativi a diritti sugli immobili.

In particolare, l'utilizzo del MUI è obbligatorio dal 15 giugno 2004 per gli atti di compravendita di immobili e per gli adempimenti relativi agli atti di cessione e costituzione, a titolo oneroso, dei diritti reali di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie; dal 1° giugno 2007, invece, per tutti gli altri atti formati o autenticati da quella data.

Viceversa, la dichiarazione deve essere presentata:

  • per gli immobili che godono di una riduzione dell'imposta (come nel caso dei fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, o dei terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli). Le riduzioni vanno dichiarate sia quando si acquista che quando si perde il relativo diritto;
  • per gli immobili che sono stati oggetto di atti per i quali non è stato utilizzato il MUI;
  • quando il Comune non può acquisire dalla banca dati catastale le informazioni necessarie ai fini del pagamento dell'imposta:
    • l'immobile è stato oggetto di locazione finanziaria o di un atto di concessione amministrativa su aree demaniali;
    • l'atto ha riguardato un'area fabbricabile, a meno che il valore in comune commercio dell'area alienata non sia mutato rispetto a quello dichiarato in precedenza;
    • il terreno agricolo è divenuto area fabbricabile o viceversa;
    • l'area è divenuta edificabile in seguito alla demolizione del fabbricato;
    • l'immobile ha perso o acquisito il diritto all'esenzione o all'esclusione dall'ICI;
    • l'immobile ha perso o acquisito la caratteristica della ruralità;
    • l'immobile è stato oggetto di procedura DOCFA;
    • l'immobile è di interesse storico o artistico;
    • l'immobile è stato oggetto di vendita all'asta giudiziaria, nell'ambito di procedure di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa, ecc.

Per un’elencazione esaustiva dei casi in cui la dichiarazione va presentata si rimanda alle Istruzioni per la compilazione predisposte dal Ministero dell’Economia e delle Finanze.

La Dichiarazione I.C.I. deve essere presentata, limitatamente agli immobili siti nel Comune di Torino, se si rientra in uno dei casi di cui sopra e solo se si sono verificate variazioni nel corso del 2008 al Comune di Torino - Divisione Servizi Tributari – Settore I.C.I. - C.so Racconigi 49 - 10139 Torino in uno dei seguenti modi

  1. con spedizione a mezzo posta del modello di dichiarazione con raccomandata senza ricevuta di ritorno;
  2. con consegna diretta all'ufficio succitato che restituisce la copia con la ricevuta.
  3. č possibile compilare e presentare la dichiarazione ICI su www.torinofacile.it
I modelli di dichiarazione possono essere ritirati presso il sopraddetto indirizzo dalla fine di maggio, nei giorni dal luned ě al venerdě, dalle 8.30 alle 12.30, oppure SCARICATI da questo sito

Termini di presentazione della dichiarazione ICI per l’anno fiscale 2008

La dichiarazione deve essere presentata entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno in cui il possesso ha avuto inizio.
Per avere un quadro completo dei termini di presentazione della dichiarazione ICI occorre ricordare che la dichiarazione dei redditi va presentata a scadenze differenziate.
LE  SCADENZE  DIFFERENZIATE

Scadenze

Contribuenti

30 aprile

per coloro che presentano il modello 730 al sostituto d'imposta

1 giugno

per coloro che presentano il modello 730 al CAF o professionista abilitato

30 giugno

per coloro che presentano il modello Unico cartaceo, tramite una banca o un ufficio postale

30 settembre

per coloro che presentano il modello Unico per via telematica

Si precisa che questa Amministrazione ritiene comunque regolari le dichiarazioni presentate entro il 30 settembre 2009.
I modelli ministeriali, da stampare e compilare, sono disponibili, insieme alle istruzioni, in formato PDF (occorre il lettore gratuito prelevabile dal sito www.adobe.it), in 3 copie (originale per il Comune, copia per il contribuente e copia per l'elaborazione meccanografica).
Istruzioni e modello ministeriale (in formato PDF)
E' altresì disponibile il modello di comunicazione delle destinazioni d'uso relative all'anno 2008.

comunicazione di applicazione aliquote (in formato PDF)

Per salvare i moduli PDF sul proprio computer, click con il tasto destro del mouse e scegliere l'opzione "Salva oggetto con nome".
Nel file PDF scaricabile sono presenti le istruzioni e il modello per l'ICI

  • Istruzioni
  • Modulo ICI (originale per il Comune)
  • Modulo ICI (copia per il contribuente)
  • Modulo ICI (copia per l'elaborazione meccanografica)


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