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Carta della Qualità dei Servizi ICI PDF | 288 Kb

ICI - Imposta Comunale sugli Immobili 2011


Calcolo dell'ICI ordinaria

Modalità di calcolo base imponibile/imposta fabbricati
Tabella per le modalità di calcolo
TIPOLOGIA DELL'IMMOBILE CALCOLO DEL VALORE IMPONIBILE
Fabbricati in corso di costruzione Valore di mercato della sola area edificabile.
Fabbricati di categoria "D" interamente posseduti da imprese e non iscritti in catasto. Costo storico al lordo degli ammortamenti x i coefficienti di rivalutazione = Valore imponibile. I coefficienti di rivalutazione sono determinati annualmente con apposito decreto ministeriale. I coefficienti di rivalutazione per il 2011, sono stati determinati con Decreto del ministero delle Finanze 14/03/2011 (G.U. n. 75 del 1/4/2011), e sono i seguenti:
  • 2011=1,02
  • 2010=1,04
  • 2009=1,04
  • 2008=1,08
  • 2007=1,12
  • 2006=1,15
  • 2005=1,19
  • 2004=1,26
  • 2003=1,30
  • 2002=1,34
  • 2001=1,37
  • 2000=1,42
  • 1999=1,44
  • 1998=1,46
  • 1997=1,50
  • 1996=1,55
  • 1995=1,59
  • 1994=1,64
  • 1993=1,68
  • 1992=1,69
  • 1991=1,73
  • 1990=1,81
  • 1989=1,89
  • 1988=1,97
  • 1987=2,14
  • 1986=2,30
  • 1985=2,46
  • 1984=2,63
  • 1983=2,79
  • 1982 e anni precedenti=2,96
Fabbricati diversi dai precedenti con rendita catastale già attribuita oppure denunciati al catasto ma non ancora censiti. Il valore imponibile si determina rivalutando la rendita catastale del 5% e moltiplicandola per i seguenti coefficienti:
  • 100 per i fabbricati di cat. A e C (esclusi A/10 e C/1)
  • 140 per i fabbricati di cat. B
  • 50 per i fabbricati di cat. A/10 e D
  • 34 per i fabbricati di cat. C/1
Fabbricati di interesse storico ed artistico. Per i fabbricati di interesse storico o artistico ai sensi del Titolo I della Parte II del d. Lgs. n. 42 del 22/01/2004, il valore è determinato in base alle disposizioni dell'art. 2, comma 5, del D.L. 23 gennaio 1993, n. 16, convertito dalla Legge 24 marzo 1993, n. 75.

Si deve pertanto assumere la rendita determinata mediante l'applicazione della tariffa d'estimo - aumentata del 5% - di minore ammontare tra quelle previste per le abitazioni della zona censuaria nella quale è situato il fabbricato.

Per i fabbricati censiti nella categoria A, la tariffa d'estimo, più bassa fra quelle previste per le abitazioni della zona censuaria in cui si trova l'immobile, si moltiplica per il numero dei vani catastali.
Nel caso di fabbricati censiti nelle categorie C o D si trasformano i metri quadrati totali in vani, considerando un vano medio di mq. 18. (Circ. Min. Fin. n. 7/1106 del 1993)
Per poter calcolare il valore di detti immobili ai fini ICI, tale rendita va moltiplicata per 100, anche se il fabbricato catastalmente è classificato nella categoria A/10 o C/1 oppure nel gruppo D. Ciò, in quanto con il suddetto sistema di determinazione della rendita, il fabbricato è stato di fatto assimilato ad una abitazione. Ove poi si tratti di fabbricati classificabili nel gruppo D, sforniti di rendita catastale e appartenenti ad un'impresa, il valore è determinato sulla base dei costi contabilizzati.
Calcolo dell'imposta
Il valore imponibile si moltiplica perl'aliquota e si divide per 1000.
L'imposta deve essere calcolata in proporzione alla quota e ai mesi di possesso dell'immobile; nel calcolo dei mesi, si considera mese intero anche il periodo pari almeno a 15 giorni.
Esenzione per abitazione principale e unità immobiliari assimilate Il Decreto Legge n. 93/2008, convertito nella L. 126 del 24/07/2008, ha approvato l'abolizione dell'ICI sull’abitazione principale.
L’esclusione è entrata in vigore già dal primo acconto del 2008.
Alle pertinenze si applica la normativa generale contenuta negli articoli 817 e seguenti del Codice civile, in base alla quale il loro regime giuridico è quello del bene principale. Per qualificare un immobile come pertinenza, è sufficiente che esistano un rapporto oggettivo di asservimento rispetto al bene principale e la volontà del possessore di adibire la pertinenza a servizio e ornamento dello stesso bene. Ne consegue che le pertinenze sono anch'esse esenti dall'Ici, sebbene separatamente accatastate e acquistate.
In conformità all’art. 4 del Regolamento ICI, si precisa che limitatamente alle unità immobiliari pertinenziali con destinazione garage, box o posto macchina l’esclusione di cui sopra si applica per una sola di esse.
Restano escluse dall’esenzione le abitazioni principali di categoria A1, A8 e A9, cioè abitazioni di lusso, ville, castelli, alle quali  si applica l’aliquota del 5,25 per mille e la detrazione di E. 132,00 (N. B. non si applica la ulteriore detrazione dell'1,33 per mille, abrogata dal suddetto decreto legge).

L’esenzione dall’imposta va estesa anche alle abitazioni assimilate alle prime case dal regolamento ICI – vedi il prospetto aggiornato delle aliquote PDF | 37 Kb

L'esenzione si applica anche:
  • ai separati e divorziati non assegnatari della casa coniugale (a condizione che il soggetto passivo non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione sito nel comune);
  • ai soggetti domiciliati senza residenza a condizione che non posseggano, nel territorio nazionale, un’altra unità immobiliare adibita ad abitazione principale;
  • alle unità immobiliari di cooperative a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dai soci assegnatari;
  • agli alloggi regolarmente assegnati dall’ATC.
Rimborso per versamenti non dovuti su immobili esentati (vedere sezione rimborsi)
Fabbricati esenti Sono esenti dall’imposta gli immobili indicati nell’art. 7 D. Lgs. n. 504/1992 e nell’art. 3 del regolamento comunale.
L’esenzione spetta per il periodo dell’anno durante il quale sussistono le condizioni descritte negli articoli sopraddetti.
Art. 7 D. Lgs. n. 504/1992
  1. gli immobili posseduti dallo stato, dalle regioni, dalle province, nonché dai comuni, se diversi da quelli indicati nell'ultimo periodo del comma 1 dell'art. 4, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, dalle unità sanitarie locali, dalle istituzioni sanitarie pubbliche autonome di cui all'art. 41 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, dalle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;
  2. i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;
  3. i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'art. 5 bis, D.P.R. n.601/1973;
  4. i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purchè compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;
  5. i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato lateranense;
  6. i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia,
  7. i fabbricati che, dichiarati inagibili o inabitabili, sono stati recuperati al fine di essere destinati alle attività assistenziali di cui alla legge n. 104/1992, limitatamente al periodo in cui sono adibiti direttamente allo svolgimento delle attività predette;
  8. i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'art. 15 della legge n. 984/1977;
  9. gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'art. 87, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive.
Quest'ultima ipotesi di esenzione si intende applicabile anche nei casi di immobili utilizzati per le suddette attività, a prescindere dalla natura eventualmente commerciale delle stesse purchè siano svolte da enti pubblici e privati diversi dalla società, residenti nel territorio dello Stato, che non abbiano per oggetto (esclusivo o principale) l'esercizio di attività commerciali.

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Modalità di calcolo base imponibile/imposta terreni
Tabella calcolo base imponibile/imposta terreni
TERRENI CALCOLO DEL VALORE IMPONIBILE
Terreni agricoli (coltivati direttamente) Reddito dominicale rivalutato del 25% x 75 = Valore imponibile. I primi 50 milioni (euro 25.822,84) non sono soggetti ad imposta;
sulla parte eccedente, l'imposta è ridotta come segue:
  • del 70% oltre euro 25.822,84 (lire 50.000.000 ) e sino a euro 61.974,83 (lire 120.000.000 );
  • del 50% oltre euro 61.974,83 (lire 120.000.000 ) e sino a euro 103.291,38 (lire 200.000.000 );
  • del 25% oltre euro 103.291,38 (lire 200.000.000) e sino a euro 129.114,22 (lire 250.000.000 );
  • sulla parte che eccede euro 129.114,22 (lire 250.000.000) non è ammessa riduzione.
Altri terreni agricoli (non coltivati direttamente) Reddito dominicale rivalutato del 25% x 75 = Valore imponibile

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Aree fabbricabili
Tabella delle aree fabbricabili
Precisazioni Valore di mercato riferito alla data del 1° gennaio ovvero a quella di acquisto se successiva.
Valore dei fabbricati in caso di interventi edilizi Nel caso di interventi edilizi di cui all’art. 31 della L. 457/78, lett.c-d-e (restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia e ristrutturazione urbanistica), l’ICI verrà pagata anziché sulla rendita catastale, sul valore “commerciale” dell’area, senza computare il valore del fabbricato in corso d’opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione, ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato è comunque utilizzato.

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Requisiti per immobile inagibile

L'imposta è ridotta del 50 % per i fabbricati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati.
Le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato oggetto di imposta ai fini della fruizione della riduzione, sono riscontrabili nell'art.7 del Regolamento:

Le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato oggetto di imposta ai fini della fruizione della riduzione di cui al comma 1 art. 8 del D.Lgs 504/92, come sostituito dall'art. 3 comma 55 della Legge n. 662/96, in base alle vigenti norme edilizie del Comune sono identificate nelle sottoriportate fattispecie:

  1. Fabbricato non occupato da demolire;
  2. Fabbricato non occupato recuperabile solo mediante ricostruzione;
  3. Fabbricato non occupato di cui i vincoli urbanistici, e quelli posti dalle competenti Soprintendenze, impediscono la demolizione o ricostruzione e impongono interventi edilizi di ripristino sostanziale dell'edificio preesistente.

In ogni caso la fatiscenza deve non essere eliminabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria, cosi' come meglio specificati negli allegati tecnici approvati nel piano regolatore con decreto della Giunta Regionale del 21 aprile 1995, n. 3/45091.

L'eventuale dichiarazione sostitutiva in ordine allo stato di inagibilita', inabitabilita' o fatiscenza del fabbricato, deve essere presentata nei termini previsti dalla legge per la dichiarazione di variazione.

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Aliquota ordinaria

6 per mille.

Aliquota e detrazione dell'unità immobiliare di categoria A1, A8 e A9 adibita ad abitazione principale e relative pertinenze

Aliquota: 5,25‰

Detrazione: 132,00 Euro.

Aliquota ICI in caso di separazione o divorzio: la Legge Finanziaria 2008 ha stabilito un punto fermo circa l'applicazione dell'ICI nel caso di separazione legale o divorzio. In tal caso il soggetto passivo di imposta non assegnatario della casa coniugale determinerà l'imposta applicando l'aliquota per abitazione principale e beneficiando delle relative detrazioni, calcolate in proporzione alla quota posseduta. L'aliquota agevolata e le detrazioni potranno essere applicate a condizione che il soggetto passivo non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nel comune di Torino.

Informazioni telefoniche per aliquote, detrazioni, riduzioni, esenzioni: 011 4424857

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Altre aliquote e detrazioni deliberate per l'anno 2011
Tabella altre aliquote e detrazioni deliberate per l'anno 2011
CASISTICA DEGLI IMMOBILI ALIQUOTA (per mille) DETRAZIONE (in Euro)
REGIME ORDINARIO DELL'IMPOSTA (unità immobiliari di categoria A/10, B, C, D, aree edificabili, terreni agricoli) 6,00  
UNITA' ABITATIVE NON ADIBITE AD ABITAZIONE PRINCIPALE DEL SOGGETTO PASSIVO 7,00  
UNITA' IMMOBILIARE DI CATEGORIA A1, A8 E A9 ADIBITA AD ABITAZIONE PRINCIPALE NELLA QUALE SI RISIEDE ANAGRAFICAMENTE E RELATIVE PERTINENZE 5,25 132,00 *
UNITA' IMMOBILIARE POSSEDUTA A TITOLO DI PROPRIETA' O USUFRUTTO DA ANZIANI O DISABILI RESIDENTI IN ISTITUTO DI RICOVERO O SANITARIO A SEGUITO DI RICOVERO PERMANENTE, A CONDIZIONE CHE LA STESSA NON RISULTI UTILIZZATA E RELATIVE PERTINENZE (Regolamento ICI art. 4, comma 2, lettera c) ESCLUSA  
UNITA' IMMOBILIARE CONCESSA DAL PROPRIETARIO IN USO GRATUITO A PARENTI FINO AL 2° GRADO A CONDIZIONE CHE GLI STESSI LA OCCUPINO A TITOLO DI ABITAZIONE PRINCIPALE E VI RISIEDANO ANAGRAFICAMENTE E RELATIVE PERTINENZE (Regolamento ICI art. 4 comma 2, lettera d) ESCLUSA  
UNITA' IMMOBILIARE DESTINATA AD USO ABITATIVO ED ASSEGNATA DALL'A.T.C. A RESIDENTI IN TORINO E RELATIVE PERTINENZE;
UNITA' IMMOBILIARE DI PROPRIETÀ DEL C.I.T. ED ASSEGNATA DALL'A.T.C. A TITOLO DI ABITAZIONE PRINCIPALE A RESIDENTI IN TORINO E RELATIVE PERTINENZE;
UNITA' IMMOBILIARE APPARTENENTE ALLE COOPERATIVE EDILIZIE A PROPRIETA' INDIVISA DESTINATA AD ABITAZIONE PRINCIPALE DAL SOCIO ASSEGNATARIO, RESIDENTE IN TORINO E RELATIVE PERTINENZE
ESCLUSA  
UNITA' IMMOBILIARE COSTITUENTE L'UNICA PROPRIETA' IMMOBILIARE, DELLA QUALE IL PROPRIETARIO NON PUO' ENTRARE IN POSSESSO PUR AVENDO INTIMATO LO SFRATTO (DOPO ALMENO TRE ACCESSI) E RELATIVE PERTINENZE (Regolamento ICI art. 4, comma 2, lettera f) ESCLUSA  
UNITA’ IMMOBILIARE CHE RISULTA NON OCCUPATA E PER LA QUALE NON RISULTA ESSERE STATO REGISTRATO CONTRATTO DI LOCAZIONE DA ALMENO DUE ANNI (L. 431/98 art. 2, comma 4) 9  
UNITA’ IMMOBILIARE CONCESSA IN LOCAZIONE A TITOLO DI ABITAZIONE PRINCIPALE ALLE CONDIZIONI STABILITE DALL’ACCORDO TERRITORIALE DEL 23/9/2003 ex L. 431/98 art. 2, comma 3 (L. 431/98 art. 2,comma 4) SUBORDINATA ALLA PRESENTAZIONE DEL CONTRATTO DI LOCAZIONE REGISTRATO (Reg. ICI art. 4 bis) 1  
UNITÀ IMMOBILIARE INAGIBILE, INABITABILE E DI FATTO NON UTILIZZATA IMPOSTA RIDOTTA DEL 50%  

* Ogni contribuente, che ne ha diritto, in un anno, può usufruire della detrazione pari a Euro 132,00 solo una volta e per una sola unità immobiliare. (Reg. ICI art. 4 comma 2 bis)

** Ai contratti stipulati con studenti universitari fuori sede (art. 5 comma 2 L.431/1998) deve essere allegata copia del certificato di iscrizione

N.B. Nel caso di interventi edilizi di cui all’art. 31 della L. 457/78, lett.c-d-e (restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia e ristrutturazione urbanistica), l’ICI dovrà essere pagata anziché sulla rendita catastale, sul valore “commerciale” dell’area, senza computare il valore del fabbricato in corso d’opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione, ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato è comunque utilizzato.
Le unità immobiliari non classificate o non classificabili nella categoria "A" ed effettivamente utilizzate in modo durevole a servizio dell'abitazione principale dal titolare di quest'ultimo o dai suoi conviventi, costituendone PERTINENZA, sono escluse dall’imposta. Per le pertinenze destinate a box o posto macchina L'ESCLUSIONE SI APPLICA PER UNA SOLA DI ESSE. (Reg. ICI art. 4 comma 1).

I beni immobili sui quali sono costituiti diritti di godimento a tempo parziale (es.: proprietà turnaria o multiproprietà) il pagamento dell'ICI è effettuato dall'amministratore del condominio o della comunione.
Per gli immobili insistenti su aree demaniali che sono oggetto di concessione, il concessionario è tenuto al pagamento dell'ICI.
(ATTENZIONE: da non confondere con il diritto di superficie per cui, così come prevede l'art. 3 comma 1 del D.Lgs. 504/93 "soggetti passivi dell'imposta sono il proprietario di immobili di cui al comma 2 dell'art. 1, ovvero il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie, sugli stessi, anche se non residenti nel territorio dello Stato o se non hanno ivi la sede legale o amministrativa o non vi esercitano l'attività").

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Calcolo ICI on line

Il nuovo servizio permette ai proprietari di unità immobiliari di calcolare l'ICI dovuta, una volta conosciuta la rendita catastale. Il Comune di Torino declina ogni responsabilità per eventuali disguidi o inesattezze che si possano verificare nella procedura di calcolo per i quali la responsabilità è da ricondurre esclusivamente al contribuente.

Calcolatrice ICI

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Esempi di calcolo

Esempi di calcolo sugli immobili

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Modalità applicazione ravvedimento operoso

Se il versamento avviene entro 14 gg. dalla scadenza, sui bollettini ordinari, si deve versare un importo comprensivo di imposta, sanzione del 0,2 % giornaliero (fino ad un massimo del 2,8 %) e interessi dello 0,004% (*) giornaliero fino alla data del versamento.

Se il versamento avviene entro 30 gg. dalla scadenza, sui bollettini ordinari, si deve versare un importo comprensivo di imposta, sanzione del 3 % e interessi dello 0,004% (*) giornaliero fino al 31/12/2011 e dello 0,007 % (**) giornaliero dal 01/1/2012 fino alla data del versamento.

Se il versamento avviene entro 1 anno dalla scadenza, sui bollettini ordinari, si deve versare un importo comprensivo di imposta, sanzione del 3,75 % e interessi dello 0,004% (*) giornaliero fino al 31/12/2011 e dello 0,007 % (**) giornaliero dal 01/1/2012 fino alla data del versamento.

Il pagamento si esegue sui bollettini ICI ordinari versando l’importo comprensivo di imposta, sanzioni e interessi e barrando la casella “Ravvedimento”.

* interessi legali dell’1,5% annuo rapportati ai giorni di ritardo

** interessi legali  del 2,5% annuo rapportati ai giorni di ritardo

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Sanzioni
Tabella delle sanzioni
VIOLAZIONI RELATIVE SANZIONI
Omesso versamento Sanzione amministrativa del 30% applicata sulla somma non versata
Ravvedimento operoso entro 14 gg. dalla scadenza Sanzione amministrativa dello 0,2% con interesse dello 0,004% giornaliero.
Ravvedimento operoso entro 30 gg. dalla scadenza Sanzione amministrativa ridotta a 1/10 (3%) con interesse dello 0,004% giornaliero fino al 31/12/2011 e dello 0,007% dall’1/1/2012.
Ravvedimento operoso entro 1 anno dalla scadenza Sanzione amministrativa ridotta a 1/8 (3,75%) con interesse dello 0,004% fino al 31/12/2011 e dello 0,007% giornaliero dal 1/1/2012
Omessa dichiarazione connessa a omesso versamento Sanzione amministrativa del 200%, riducibile a 1/4 se interviene adesione del contribuente
Omessa dichiarazione non connessa ad omesso versamento Sanzione amministrativa da euro 51,00 a euro 258,00
Infedele dichiarazione Sanzione amministrativa del 100% riducibile a ¼ se interviene adesione del contribuente
Irregolarità di carattere formale (codice fiscale o partita iva assente) non incidenti sull'ammontare dell'imposta riscontrate nella dichiarazione Nessuna sanzione applicata
Mancata esibizione di atti e documenti richiesti dall'Amministrazione sanzione amministrativa da Euro 51,00 a Euro 258,00
Ravvedimento operoso per tardiva presentazione dichiarazione ICI Sanzione amministrativa di:
  • € 4,00 per presentazione entro 90 gg. dal termine;
  • € 5,00 per presentazione tra il 91° giorno ed 1 anno dal termine.

 

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Ultimo aggiornamento: 5 Gennaio, 2012

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