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Certificato ISO 9001 PDF | 548 Kb
Carta della Qualità dei Servizi ICI PDF | 288 Kb

ICI - Imposta Comunale sugli Immobili 2011


Avvisi di Accertamento (violazioni ICI)

Pagamento degli avvisi di Accertamento (violazioni ICI)

Il pagamento delle violazioni deve essere effettuato utilizzando unicamente i bollettini allegati all’Avviso di Accertamento (PDF | 32 Kb) con le seguenti modalità:

Pagamento degli avvisi di Accertamento (violazioni ICI)
Come si pagano le violazioni Dove si paga Spese di commissione
Bollettino postale c.c.p. 61842282 Soris S.p.A. Servizio Riscossioni VIOLAZIONI ICI Uffici postali Normale bollettino
Sportelli Soris S.p.A. Via Vigone 80, Torino dal lunedì al venerdì 8.30 - 13.30 Nessuna
Sportelli delle banche convenzionate (per l’elenco: www.soris.torino.it) Secondo convenzione
Chioschi e sportelli bancomat Unicredit Utilizzando carte “Pagobancomat” emesse da qualsiasi banca con la funzione “Pagamenti Convenzionati” Nessuna
Tabaccai e ricevitorie del Lotto Punti della Città convenzionati che espongono il marchio “Punto LIS” (www.puntolis.it per individuare il “Punto LIS” più vicino) Euro 1,55
On line Condizioni economiche sul sito internet

Il contribuente che riceve l’Avviso di Accertamento può prenotare un appuntamento tramite il call center   al numero 011 4424857 o sul sito www.torinofacile.it.

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Modalità pagamento e applicazione riduzione 1/4 della sanzione

Il pagamento delle somme oggetto di liquidazione/accertamento può essere effettuato mediante versamento in c/c postale entro 60 giorni dalla data di notifica dell'atto. Se entro il termine per ricorrere alla commissione tributaria (60 giorni dalla notifica), interviene adesione del contribuente con il pagamento del tributo, la sanzione irrogata per omessa/infedele denuncia sarà ridotta a un quarto e il contribuente dovrà utilizzare, per il pagamento, il bollettino già compilato.

N.B. La sanzione irrogata per omesso o insufficiente pagamento non può essere ridotta a un quarto.

Informazioni telefoniche allo 011 4424857.

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Accertamento con adesione (Concordato)

N.B. Il presente istituto è applicabile esclusivamente agli avvisi di accertamento la cui base imponibile sia concordabile. Pertanto è applicabile esclusivamente agli avvisi di accertamento sulle aree fabbricabili e non è applicabile agli avvisi di accertamento sui fabbricati.

Entro il termine di sessanta giorni decorrenti dalla notificazione del provvedimento di recupero tributario, il contribuente, conformemente alle indicazioni contenute nell'art. 23 del Regolamento delle entrate comunali di natura fiscale (REGOLAMENTO DELLE ENTRATE TRIBUTARIE D.Lgs. 446/1997 e successive modificazioni e integrazioni), può presentare apposita istanza (PDF | 174 Kb) per concordare la pretesa tributaria, con la conseguenza che vengono sospesi, per un periodo di novanta giorni decorrenti dalla data di presentazione dell'istanza medesima, sia i termini per l'impugnazione, sia quelli per il pagamento del debito.

All'atto dell'eventuale perfezionamento del concordato, il provvedimento di recupero tributario perde efficacia e contestualmente si ridefinisce il rapporto debitorio tra il contribuente e la pubblica Amministrazione a mezzo di un altro provvedimento non più impugnabile e contenente le sanzioni nella misura di un quarto del minimo previsto dalla legge.

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Modalità per presentare il ricorso

Contro gli avvisi di liquidazione/accertamento è proponibile ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale - Strada Antica di Collegno 259 - Torino. Il ricorso, in bollo, ed una copia devono essere notificati, entro 60 giorni dal ricevimento, al Comune di Torino - Divisione Servizi Tributari - Uff. Contenzioso (4° piano) - C.so Racconigi 49 - 10139 , in uno dei seguenti modi:

  • tramite ufficiale giudiziario;
  • con spedizione a mezzo posta dell'originale in plico (senza busta) raccomandato con ricevuta di ritorno;
  • con consegna diretta all'ufficio succitato che restituisce la copia con la ricevuta.

Inoltre il ricorrente deve COSTITUIRSI IN GIUDIZIO con la seguente modalità: entro 30 giorni dalla notifica al Comune - a pena di inammissibilità del ricorso - deve consegnare e depositare presso la Segreteria della Commissione Tributaria Provinciale il ricorso da cui risulti l'avvenuta notifica al Comune.

Informazioni telefoniche 011 4424653 – 4424610

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Ultimo aggiornamento: 5 Gennaio, 2012

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