aggiornato il 15/5/09
A decorrere dal 1° Gennaio 2008 non si paga più l'ICI sulla prima casa.
Il D.L. n° 93 del 27/05/2008 convertito nella L. 126 del 24/07/2008 ha
esentato dal pagamento
dell'ICI tutte le abitazioni principali ad eccezione di quelle di categoria
catastale A1, A8 e A9.
L'esenzione si applica all'abitazione in cui si ha la residenza anagrafica
e si estende alle pertinenze e ad un solo garage o posto auto (categoria
catastale C6).
L'esenzione si estende anche alle unità immobiliari assimilate all'abitazione
principale e precisamente:
L'abolizione dell'ICI vale anche per l'ex casa coniugale del contribuente separato o divorziato non assegnatario, a condizione che non sia proprietario di un 'altra abitazione nello stesso Comune. E' stata abrogata la detrazione statale dell'1,33‰ (fino ad un massimo di 200,00 Euro) istituita dalla Legge Finanziaria 2008.
| Abitazioni principali (escluse categorie A1, A8, A9) | ESENTI |
| Abitazioni principali in categorie A1, A8, A9 | 5,25‰ + detrazione di 132 Euro |
| Immobili diversi dalle abitazioni | 6‰ |
| Seconde case | 7‰ |
| Seconde case locate con contratto convenzionato | 1‰ |
| Seconde case non locate da almeno 2 anni | 9‰ |
Rimborsi per ici non dovuta in seguito al decreto legge n. 93 del 27 maggio 2008