Tasse e Tributi

ICI - IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI 2009


aggiornato il 15/5/09

IN EVIDENZA

A decorrere dal 1° Gennaio 2008 non si paga più l'ICI sulla prima casa.

Il D.L. n° 93 del 27/05/2008 convertito nella L. 126 del 24/07/2008 ha esentato dal pagamento dell'ICI tutte le abitazioni principali ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9.
L'esenzione si applica all'abitazione in cui si ha la residenza anagrafica e si estende alle pertinenze e ad un solo garage o posto auto (categoria catastale C6).
L'esenzione si estende anche alle unità immobiliari assimilate all'abitazione principale e precisamente:

  • agli alloggi adibiti ad abitazione principale dati in uso gratuito a parenti fino al 2° grado;
  • agli alloggi adibiti ad abitazione principale regolarmente assegnati dall'ATC e dagli Enti di edilizia residenziale pubblica aventi le stesse finalità:
  • agli alloggi delle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibiti ad abitazione principale del socio assegnatario.

L'abolizione dell'ICI vale anche per l'ex casa coniugale del contribuente separato o divorziato non assegnatario, a condizione che non sia proprietario di un 'altra abitazione nello stesso Comune. E' stata abrogata la detrazione statale dell'1,33‰ (fino ad un massimo di 200,00 Euro) istituita dalla Legge Finanziaria 2008.

Principali aliquote dell'ICI
Abitazioni principali (escluse categorie A1, A8, A9) ESENTI
Abitazioni principali in categorie A1, A8, A9 5,25‰ + detrazione di 132 Euro
Immobili diversi dalle abitazioni 6‰
Seconde case 7‰
Seconde case locate con contratto convenzionato 1‰
Seconde case non locate da almeno 2 anni 9‰

Rimborsi per ici non dovuta in seguito al decreto legge n. 93 del 27 maggio 2008