DIR. CENTR. AMBIENTE, SVILUPPO, TERRITORIO E LAVORO
2013 01819/126
Servizio Adempimenti Tecnico Ambientali
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CITTÀ DI TORINO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

7 maggio 2013

Convocata la Giunta presieduta dal Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, sono presenti, oltre al Vicesindaco Tommaso DEALESSANDRI, gli Assessori:




Maurizio BRACCIALARGHE
Ilda CURTI
Stefano GALLO
Enzo LAVOLTA
Claudio LUBATTI
Gianguido PASSONI
Mariagrazia PELLERINO
Mariacristina SPINOSA
Giuliana TEDESCO
Elide TISI













Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO.



OGGETTO: BLACK & WHITE SRL DISCOTECA ESTIVA ROTONDA VALENTINO PARCO DEL VALENTINO. PARERE AI SENSI DEL COMMA 7 ART. 14 DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER LA TUTELA DALL'INQUINAMENTO ACUSTICO SUGLI ORARI E SUL NUMERO DI GIORNATE DIFFORMI DA QUANTO È STABILITO DAL REGOLAMENTO COMUNALE PER LA TUTELA DALL'INQUINAMENTO ACUSTICO.

Proposta dell'Assessore Lavolta.

In ottemperanza alla Legge 26 ottobre 1995, n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico", art. 6, comma 1, lettere e) ed h) e successiva Legge della Regione Piemonte 52/00, la Città di Torino, con provvedimento approvato dal Consiglio Comunale in seduta del 6 marzo 2006 (mecc. 0512129/126), si è dotata di apposito Regolamento finalizzato alla tutela dell'inquinamento acustico derivante dall'esercizio di attività che impiegano sorgenti sonore, in vigore dalla data del 19 giugno 2006.
L’art. 14, comma 1, comma 2 e comma 6, del Regolamento Comunale per la tutela dall'inquinamento acustico prevede che lo svolgimento di manifestazioni temporanee rumorose, in deroga al rispetto dei limiti sonori vigenti, possa essere autorizzato dalle ore 9,00 alle ore 24,00, in ogni sito compreso nell’elenco di cui all’allegato B, per un massimo di 30 giorni complessivi nell’arco dell’anno solare ed inoltre che le manifestazioni per le quali è previsto il superamento dei limiti vigenti per le sorgenti sonore per più di 10 giorni complessivi debbano organizzare il proprio calendario in modo che tale superamento riguardi al massimo 2 giorni a settimana.
L’art. 14, comma 7, del Regolamento Comunale per la tutela dall’inquinamento acustico recita “il superamento dei limiti vigenti per le sorgenti sonore con orari o durata difformi da quanto stabilito nel presente articolo, può essere autorizzato previa deliberazione della Giunta Comunale che esprima parere favorevole sulla base di documentate motivazioni di carattere artistico e socioculturale o comunque di interesse pubblico ed indichi gli orari e la durata che si ritengono autorizzabili”.
Visto che:
con deliberazione del Consiglio Comunale del 20 dicembre 2010 (mecc. 1006483/126) è stato approvato il Piano di Classificazione Acustica del territorio della Città;
con istanza del 4 marzo 2013, n. prot. 2783 del 7 marzo 2013, il Sig. Rizzi Massimiliano, in qualità di amministratore di Black & White S.r.l., con sede in Torino – Corso Massimo d’Azeglio 11, ha chiesto ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera h della Legge 447/95 nonché dell'art. 9 della Legge Regionale 52/2000 e dell'art. 14, del Regolamento Comunale per la tutela dall'inquinamento acustico, di essere autorizzato al superamento dei limiti vigenti per le sorgenti sonore, con durata, calendario ed orario difforme da quanto stabilito nel predetto art. 14 del Regolamento Comunale, dal momento che sono previste complessivamente 131 serate per 6 giorni a settimana di attività con orario oltre le ore 24.00, relativamente all’attività di trattenimenti danzanti e pubblico spettacolo presso:
"ROTONDA VALENTINO”:
Corso Massimo d’Azeglio 11 – nel periodo compreso tra il 7 maggio ed il 30 settembre 2013 e nel rispetto degli orari stabiliti dal Sindaco con apposita ordinanza:
la predetta richiesta è motivata dal fatto che il locale di pubblico spettacolo denominato “Rotonda Valentino” rappresenta uno dei più importanti e storici punti di aggregazione socioculturale della Città assicurando al proprio pubblico performances musicali di dj, spettacoli live e cabaret. Tali attività presso la “Rotonda Valentino” garantiscono inoltre un presidio territoriale strategico svolgendo un controllo di sicurezza e tutela urbana. Inoltre per effetto della costante e perdurante attività l’immobile comunale è salvaguardato e correttamente mantenuto.
Ritenuto alla luce di quanto sopra di poter procedere in conformità, garantendo comunque il rispetto dei limiti di immissione e differenziale presso le più vicine residenze.
Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

Visto che ai sensi dell’art. 48 del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, la Giunta compie tutti gli atti rientranti, ai sensi dell’art. 107, commi 1 e 2 del medesimo Testo Unico, nelle funzioni degli organi di governo che non siano riservati dalla Legge al Consiglio Comunale e che non ricadano nelle competenze, previste dalle leggi o dallo Statuto, del Sindaco o degli organi di decentramento;
Dato atto che i pareri di cui all’art. 49 del suddetto Testo Unico sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;
viene dato atto che non è richiesto il parere di regolarità contabile, in quanto il presente provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’Ente;
Visto l'art. 6 della Legge 26 ottobre 1995, n. 447;
Visto l'art. 9 della Legge Regionale 20 ottobre 2000, n. 52;
Visto il Regolamento Comunale in materia di tutela dall'inquinamento acustico;
Con voti unanimi, espressi in forma palese;

D E L I B E R A

  1. di esprimere ai sensi dell’art. 14, comma 7 del Regolamento Comunale per la Tutela dall’Inquinamento Acustico, per le motivazioni di cui alle premesse e che qui integralmente si richiamano, parere favorevole a condizione che siano rispettati i limiti di immissione e differenziale presso le più vicine residenze, nel rispetto degli orari stabiliti dal Sindaco con apposita ordinanza per le attività di trattenimenti danzanti e pubblico spettacolo, pure nelle premesse richiamate, in programma nel periodo compreso tra il 7 maggio ed il 30 settembre 2013;
  2. di stabilire che il parere favorevole di cui al precedente punto 1) del presente provvedimento è accordato fatto salvo il previo possesso, se ed in quanto dovuto, delle ulteriori autorizzazioni comunali necessarie (suolo pubblico, licenza di intrattenimenti musicali e danzanti, ecc.) e con i seguenti orari:
svolgimento delle attività di trattenimenti danzanti e pubblico spettacolo nel periodo compreso tra il 7 maggio ed il 30 settembre 2013 e nel rispetto degli orari stabiliti dal Sindaco con apposita ordinanza;
  1. di dare incarico al Servizio Adempimenti Tecnico Ambientali della Città di provvedere al rilascio dei provvedimenti di propria competenza;
  2. di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegni di spesa;
  3. di dichiarare, attesa l’urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del Testo Unico approvato con D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267.


L’Assessore all'Ambiente
Enzo Lavolta



Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica.

Il Direttore
Direzione Ambiente
Enrico Bayma








Verbale n. 20 firmato in originale:

IL SINDACO IL SEGRETARIO GENERALE
Piero Franco Rodolfo Fassino Mauro Penasso
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ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione:

1° ai sensi dell’art. 124, 1° comma, del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi dall’11 maggio 2013 al 25 maggio 2013;

2° ai sensi dell’art. 134, 3° comma, del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è esecutiva dal 21 maggio 2013.