DIR. CENTR. AMBIENTE, SVILUPPO, TERRITORIO E
LAVORO
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Servizio Adempimenti Tecnico
Ambientali FE 0
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CITTÀ DI TORINO
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA
COMUNALE
7 maggio 2013
Convocata la Giunta presieduta dal Sindaco Piero
Franco Rodolfo FASSINO, sono presenti, oltre al Vicesindaco Tommaso
DEALESSANDRI, gli Assessori:
Maurizio BRACCIALARGHE
Ilda
CURTI
Stefano GALLO
Enzo LAVOLTA
Claudio LUBATTI
Gianguido
PASSONI
Mariagrazia PELLERINO
Mariacristina SPINOSA
Giuliana
TEDESCO
Elide
TISI
Con
l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO.
OGGETTO: BLACK & WHITE SRL DISCOTECA ESTIVA ROTONDA
VALENTINO PARCO DEL VALENTINO. PARERE AI SENSI DEL COMMA 7 ART. 14 DEL
REGOLAMENTO COMUNALE PER LA TUTELA DALL'INQUINAMENTO ACUSTICO SUGLI ORARI E SUL
NUMERO DI GIORNATE DIFFORMI DA QUANTO È STABILITO DAL REGOLAMENTO
COMUNALE PER LA TUTELA DALL'INQUINAMENTO ACUSTICO.
Proposta dell'Assessore
Lavolta.
In ottemperanza alla Legge 26 ottobre
1995, n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico", art. 6, comma 1, lettere
e) ed h) e successiva Legge della Regione Piemonte 52/00, la Città di
Torino, con provvedimento approvato dal Consiglio Comunale in seduta del 6 marzo
2006 (mecc. 0512129/126), si è dotata di apposito Regolamento finalizzato
alla tutela dell'inquinamento acustico derivante dall'esercizio di
attività che impiegano sorgenti sonore, in vigore dalla data del 19
giugno 2006.
L’art. 14, comma 1, comma 2 e comma 6, del Regolamento
Comunale per la tutela dall'inquinamento acustico prevede che lo svolgimento di
manifestazioni temporanee rumorose, in deroga al rispetto dei limiti sonori
vigenti, possa essere autorizzato dalle ore 9,00 alle ore 24,00, in ogni sito
compreso nell’elenco di cui all’allegato B, per un massimo di 30
giorni complessivi nell’arco dell’anno solare ed inoltre che le
manifestazioni per le quali è previsto il superamento dei limiti vigenti
per le sorgenti sonore per più di 10 giorni complessivi debbano
organizzare il proprio calendario in modo che tale superamento riguardi al
massimo 2 giorni a settimana.
L’art. 14, comma 7, del Regolamento
Comunale per la tutela dall’inquinamento acustico recita “il
superamento dei limiti vigenti per le sorgenti sonore con orari o durata
difformi da quanto stabilito nel presente articolo, può essere
autorizzato previa deliberazione della Giunta Comunale che esprima parere
favorevole sulla base di documentate motivazioni di carattere artistico e
socioculturale o comunque di interesse pubblico ed indichi gli orari e la durata
che si ritengono autorizzabili”.
Visto che:con deliberazione
del Consiglio Comunale del 20 dicembre 2010 (mecc. 1006483/126) è stato
approvato il Piano di Classificazione Acustica del territorio della
Città;
con istanza del 4 marzo 2013, n. prot. 2783 del 7 marzo 2013,
il Sig. Rizzi Massimiliano, in qualità di amministratore di Black &
White S.r.l., con sede in Torino – Corso Massimo d’Azeglio 11, ha
chiesto ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera h della Legge 447/95
nonché dell'art. 9 della Legge Regionale 52/2000 e dell'art. 14, del
Regolamento Comunale per la tutela dall'inquinamento acustico, di essere
autorizzato al superamento dei limiti vigenti per le sorgenti sonore, con
durata, calendario ed orario difforme da quanto stabilito nel predetto art. 14
del Regolamento Comunale, dal momento che sono previste complessivamente 131
serate per 6 giorni a settimana di attività con orario oltre le ore
24.00, relativamente all’attività di trattenimenti danzanti e
pubblico spettacolo presso:
"ROTONDA VALENTINO”:Corso
Massimo d’Azeglio 11 – nel periodo compreso tra il 7 maggio ed il 30
settembre 2013 e nel rispetto degli orari stabiliti dal Sindaco con apposita
ordinanza:
la predetta richiesta è motivata dal fatto che il locale di
pubblico spettacolo denominato “Rotonda Valentino” rappresenta uno
dei più importanti e storici punti di aggregazione socioculturale della
Città assicurando al proprio pubblico performances musicali di dj,
spettacoli live e cabaret. Tali attività presso la “Rotonda
Valentino” garantiscono inoltre un presidio territoriale strategico
svolgendo un controllo di sicurezza e tutela urbana. Inoltre per effetto della
costante e perdurante attività l’immobile comunale è
salvaguardato e correttamente mantenuto.
Ritenuto alla luce di quanto sopra
di poter procedere in conformità, garantendo comunque il rispetto dei
limiti di immissione e differenziale presso le più vicine residenze.
Tutto ciò premesso,
LA GIUNTA COMUNALE
Visto che ai sensi dell’art. 48 del Testo
Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs.
18 agosto 2000 n. 267, la Giunta compie tutti gli atti rientranti, ai sensi
dell’art. 107, commi 1 e 2 del medesimo Testo Unico, nelle funzioni degli
organi di governo che non siano riservati dalla Legge al Consiglio Comunale e
che non ricadano nelle competenze, previste dalle leggi o dallo Statuto, del
Sindaco o degli organi di decentramento;
Dato atto che i pareri di cui
all’art. 49 del suddetto Testo Unico sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;
viene
dato atto che non è richiesto il parere di regolarità contabile,
in quanto il presente provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti
sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio
dell’Ente;
Visto l'art. 6 della Legge 26 ottobre 1995, n. 447;
Visto l'art. 9 della Legge Regionale 20 ottobre 2000, n. 52;
Visto il
Regolamento Comunale in materia di tutela dall'inquinamento acustico;
Con
voti unanimi, espressi in forma palese;
D E L I B E R A
- di esprimere ai sensi dell’art. 14, comma 7 del
Regolamento Comunale per la Tutela dall’Inquinamento Acustico, per le
motivazioni di cui alle premesse e che qui integralmente si richiamano, parere
favorevole a condizione che siano rispettati i limiti di immissione e
differenziale presso le più vicine residenze, nel rispetto degli orari
stabiliti dal Sindaco con apposita ordinanza per le attività di
trattenimenti danzanti e pubblico spettacolo, pure nelle premesse richiamate, in
programma nel periodo compreso tra il 7 maggio ed il 30 settembre 2013;
- di stabilire che il parere favorevole di cui al precedente punto 1) del
presente provvedimento è accordato fatto salvo il previo possesso, se ed
in quanto dovuto, delle ulteriori autorizzazioni comunali necessarie (suolo
pubblico, licenza di intrattenimenti musicali e danzanti, ecc.) e con i seguenti
orari:
svolgimento delle attività di trattenimenti danzanti
e pubblico spettacolo nel periodo compreso tra il 7 maggio ed il 30 settembre
2013 e nel rispetto degli orari stabiliti dal Sindaco con apposita
ordinanza;
- di dare incarico al Servizio Adempimenti Tecnico Ambientali della
Città di provvedere al rilascio dei provvedimenti di propria
competenza;
- di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegni di
spesa;
- di dichiarare, attesa l’urgenza, in conformità del distinto
voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai
sensi dell’art. 134, 4° comma, del Testo Unico approvato con D.Lgs 18
agosto 2000 n. 267.
L’Assessore all'Ambiente
Enzo
Lavolta
Si esprime parere favorevole sulla regolarità
tecnica.
Il Direttore
Direzione Ambiente
Enrico Bayma
Verbale n. 20 firmato in originale:
IL SINDACO
IL SEGRETARIO GENERALE
Piero Franco Rodolfo Fassino
Mauro Penasso
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ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE E DI
ESECUTIVITÀ
La presente deliberazione:
1° ai sensi dell’art. 124,
1° comma, del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli EE.LL.
(Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è pubblicata all’Albo
Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi dall’11 maggio 2013 al 25
maggio 2013;
2° ai sensi dell’art. 134, 3° comma, del
Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli EE.LL. (Decreto Legislativo
18.8.2000 n. 267) è esecutiva dal 21 maggio 2013.