VDG Ingegneria
2012 02225/126
Servizio Adempimenti Tecnico Ambientali
FE
0/B




CITTÀ DI TORINO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

8 maggio 2012

Convocata la Giunta presieduta dal Vicesindaco Tommaso DEALESSANDRI, sono presenti gli Assessori:


Ilda CURTI
Stefano GALLO
Enzo LAVOLTA
Claudio LUBATTI
Gianguido PASSONI
Mariagrazia PELLERINO
Mariacristina SPINOSA
Giuliana TEDESCO
Elide TISI










Assente per giustificati motivi, oltre il Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, l’Assessore Maurizio BRACCIALARGHE.


Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO.





OGGETTO: BLACK & WHITE S.R.L. DISCOTECA ESTIVA ROTONDA VALENTINO PARCO DEL VALENTINO. PARERE AI SENSI DEL COMMA 7 ART. 14 DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER LA TUTELA DALL'INQUINAMENTO ACUSTICO SUGLI ORARI E SUL NUMERO DI GIORNATE DIFFORMI DA QUANTO È STABILITO DAL REGOLAMENTO COMUNALE PER LA TUTELA DALL'INQUINAMENTO ACUSTICO.

Proposta dell'Assessore Lavolta.

In ottemperanza alla Legge 26 ottobre 1995, n. 447 "legge quadro sull'inquinamento acustico", art. 6, comma 1, lettere e) ed h) e successiva legge della Regione Piemonte 52/00, la Città di Torino, con provvedimento approvato dal Consiglio Comunale in seduta del 6 marzo 2006 (mecc. 0512129/126), si è dotata di apposito Regolamento finalizzato alla tutela dell'inquinamento acustico derivante dall'esercizio di attività che impiegano sorgenti sonore, in vigore dalla data del 19 giugno 2006.
L’art. 14, comma 1, comma 2 e comma 6, del Regolamento Comunale per la tutela dall'inquinamento acustico prevede che lo svolgimento di manifestazioni temporanee rumorose, in deroga al rispetto dei limiti sonori vigenti, possa essere autorizzato dalle ore 9,00 alle ore 24,00, in ogni sito compreso nell’elenco di cui all’allegato B, per un massimo di 30 giorni complessivi nell’arco dell’anno solare ed inoltre che le manifestazioni per le quali è previsto il superamento dei limiti vigenti per le sorgenti sonore per più di 10 giorni complessivi debbano organizzare il proprio calendario in modo che tale superamento riguardi al massimo 2 giorni a settimana.
L’art. 14, comma 7, del Regolamento Comunale per la tutela dall’inquinamento acustico recita “il superamento dei limiti vigenti per le sorgenti sonore con orari o durata difformi da quanto stabilito nel presente articolo, può essere autorizzato previa delibera della Giunta Comunale che esprima parere favorevole sulla base di documentate motivazioni di carattere artistico e socioculturale o comunque di interesse pubblico ed indichi gli orari e la durata che si ritengono autorizzabili”.
Visto che:
con deliberazione del Consiglio Comunale del 20 dicembre 2010 (mecc. 1006483/126) è stato approvato il Piano di Classificazione Acustica del territorio della Città;
con istanza del 13 aprile 2012, n. prot. 4890 del 17 aprile 2012, il Sig. Fasano Marco, in qualità di amministratore di Black & White S.r.l., con sede in Torino – Corso Massimo d’Azeglio 11, ha chiesto ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera h della legge 447/95 nonché dell'art. 9 della legge regionale 52/2000 e dell'art. 14, del Regolamento Comunale per la tutela dall'inquinamento acustico, di essere autorizzato al superamento dei limiti vigenti per le sorgenti sonore, con durata, calendario ed orario difforme da quanto stabilito nel predetto art. 14 del Regolamento comunale, dal momento che sono previste complessivamente 132 serate per 6 giorni a settimana di attività con orario oltre le ore 24.00, relativamente all’attività di trattenimenti danzanti e pubblico spettacolo presso:"ROTONDA VALENTINO”: Corso Massimo d’Azeglio 11 – il martedì e mercoledì dalle ore 20.30 alle ore 03.00, dal giovedì alla domenica dalle ore 20.30 alle ore 04.00 nel periodo compreso tra il 1° maggio ed il 30 settembre 2012;
la predetta richiesta è motivata dal fatto che il locale di pubblico spettacolo denominato “Rotonda Valentino” rappresenta uno dei più importanti e storici punti di aggregazione socioculturale della Città assicurando al proprio pubblico performances musicali di dj, spettacoli live e cabaret. Tali attività presso la “Rotonda Valentino” garantiscono inoltre un presidio territoriale strategico svolgendo un controllo di sicurezza e tutela urbana. Inoltre per effetto della costante e perdurante attività l’immobile comunale è salvaguardato e correttamente mantenuto.
Ritenuto alla luce di quanto sopra di poter procedere in conformità, garantendo comunque il rispetto dei limiti di immissione e differenziale presso le più vicine residenze.
Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

Visto che ai sensi dell’art. 48 del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, la Giunta compie tutti gli atti rientranti, ai sensi dell’art. 107, commi 1 e 2 del medesimo Testo Unico, nelle funzioni degli organi di governo che non siano riservati dalla Legge al Consiglio Comunale e che non ricadano nelle competenze, previste dalle leggi o dallo Statuto, del Sindaco o degli organi di decentramento;
Dato atto che i pareri di cui all’art. 49 del suddetto Testo Unico sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;
viene dato atto che non è richiesto il parere di regolarità contabile, in quanto il presente atto non comporta effetti diretti o indiretti sul bilancio;
Visto l'art. 6 della Legge 26 ottobre 1995, n. 447;
Visto l'art. 9 della Legge Regionale 20 ottobre 2000, n. 52;
Visto il Regolamento comunale in materia di tutela dall'inquinamento acustico;
Con voti unanimi, espressi in forma palese;


D E L I B E R A

1) di esprimere ai sensi dell’art. 14, comma 7 del Regolamento Comunale per la Tutela dall’Inquinamento Acustico, per le motivazioni di cui alle premesse e che qui integralmente si richiamano, parere favorevole a condizione che siano rispettati i limiti di immissione e differenziale presso le più vicine residenze, fino alle ore 03.00 nelle giornate di martedì e mercoledì, fino alle ore 04.00 dal giovedì alla domenica per le attività di trattenimenti danzanti e pubblico spettacolo, pure nelle premesse richiamate, in programma nel periodo compreso tra il 1° maggio ed il 30 settembre 2012;
2) di stabilire che il parere favorevole di cui al precedente punto 1) del presente provvedimento è accordato fatto salvo il previo possesso, se ed in quanto dovuto, delle ulteriori autorizzazioni comunali necessarie (suolo pubblico, licenza di intrattenimenti musicali e danzanti, ecc.) e con i seguenti orari:
svolgimento delle attività di trattenimenti danzanti e pubblico spettacolo nel periodo compreso tra il 1° maggio ed il 30 settembre 2012 il martedì e mercoledì dalle ore 20.30 alle ore 03.00, dal giovedì alla domenica dalle ore 20.30 alle ore 04.00;
3) di dare incarico al Servizio Adempimenti Tecnico Ambientali della Città di provvedere al rilascio dei provvedimenti di propria competenza;
4) di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegni di spesa;
5) di dichiarare, attesa l’urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del Testo Unico approvato con D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267.


L’Assessore all’Ambiente
Enzo Lavolta

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica.
Il Dirigente
Federico Saporiti


In originale firmato:



IL VICESINDACO IL SEGRETARIO GENERALE
Tommaso Dealessandri Mauro Penasso
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ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione:

1° ai sensi dell’art. 124, 1° comma, del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi dal 12 maggio 2012 al 26 maggio 2012;

2° ai sensi dell’art. 134, 3° comma, del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è esecutiva dal 22 maggio 2012.