Vice Direzione Generale Servizi Amministrativi e Legali
2011 02751/016
Settore Attività Economiche e di Servizio – Sportello Unico per le Attività Produttive
0




CITTÀ DI TORINO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

10 maggio 2011

Convocata la Giunta presieduta dal Sindaco Sergio CHIAMPARINO, sono presenti, oltre al Vicesindaco Tommaso DEALESSANDRI, gli Assessori:



Fiorenzo ALFIERI
Alessandro ALTAMURA
Giuseppe BORGOGNO
Ilda CURTI
Marta LEVI
Domenico MANGONE
Gianguido PASSONI
Giuseppe SBRIGLIO
Maria Grazia SESTERO
Roberto TRICARICO
Mario VIANO










Assenti per giustificati motivi gli Assessori: Marco BORGIONE - Giovanni Maria FERRARIS.




Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO.




OGGETTO: CRITERI DI PRIMA APPLICAZIONE RELATIVI AGLI INSEDIAMENTI DEGLI ESERCIZI PUBBLICI DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE. RICOGNIZIONE. INTEGRAZIONE.

Proposta dell'Assessore Altamura.

Con deliberazione della Giunta Regionale 8 febbraio 2010, n. 85-13268 sono stati approvati gli “Indirizzi generali e criteri regionali per l’insediamento delle attività di somministrazione di alimenti e bevande” per la predisposizione, da parte dei comuni, dei criteri per l’insediamento delle attività secondo le modalità ed i contenuti di cui all’"allegato A" che costituisce parte integrante e sostanziale della deliberazione stessa.
Con deliberazioni in data 30 marzo 2010, 6 luglio 2010, 3 agosto 2010 e 14 settembre 2010 rispettivamente meccanografici: 1001621/016 – 1003999/016 – 1004737/016 – 1005226/016 la Giunta Comunale ha stabilito criteri per una prima applicazione degli indirizzi regionali per la programmazione dell’insediamento delle attività di somministrazione;
Al fine di agevolare l’utenza nella consultazione dei suddetti criteri, si ritiene opportuno procedere alla redazione di un unico documento normativo che racchiuda tutte le disposizioni sinora adottate.
Tale documento normativo costituisce altresì un elemento fondamentale per il prosieguo dell’attività istruttoria ai fini della redazione dei criteri di programmazione definitivi che saranno sottoposti alla valutazione del Consiglio Comunale: invero in considerazione della sensibilità della materia trattata, sino ad oggi sono stati definiti, in accordo con le Associazioni di Categoria, criteri di prima applicazione degli indirizzi regionali. La definizione di un articolato programmatorio definitivo richiede una attenta valutazione di impatto che ogni criterio comporta e tanto al fine di definire scelte di programmazione equilibrate e soprattutto funzionali allo sviluppo e alle esigenze del territorio.
Il testo normativo che si approva con il presente provvedimento, oltre a racchiudere le disposizioni contenute nelle deliberazioni sopra indicate, introduce altri criteri di prima applicazione relativi alle zone soggette a limiti di nuove aperture e alle zone in cui non si richiede il fabbisogno di parcheggi al fine di favorire l’insediamento di pubblici esercizi, inoltre a completamento di quanto previsto dagli indirizzi regionali viene definito il criterio relativo alle verifiche di impatto sulla viabilità mediante la definizione della superficie che costituisce la soglia oltre la quale occorre la presentazione di uno studio di impatto sulla viabilità nei casi di nuova apertura, trasferimento di sede e ampliamento della superficie esistente.
Tutto ciò premesso
Nelle more di approvazione dei criteri definitivi per la programmazione degli insediamenti dei pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, il rilascio delle autorizzazioni per l’apertura o il trasferimento ovvero la presentazione della segnalazione certificata di inizio attività per ampliamento della superficie di somministrazione degli esercizi pubblici di somministrazione di alimenti e bevande è disciplinato come segue:

1 RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI PER L’APERTURA
Il rilascio delle autorizzazioni per l’insediamento dell’attività di somministrazione, è subordinato al possesso dei requisiti previsti dalla vigente normativa applicabile in materia.
Il rilascio delle autorizzazione per l’apertura è altresì subordinato alla presentazione della seguente documentazione:
- studio che esamina e valuta le seguenti componenti ambientali indispensabili a rendere compatibile l’insediamento dell’esercizio di somministrazione di alimenti e bevande sottoscritto ed asseverato da professionista abilitato alla sua redazione:
1) Il rispetto della vigente normativa sull’inquinamento acustico nonché delle disposizioni regionali di cui alla L.R. n. 52 del 20.10.2000 art. 10, oltre che della zonizzazione acustica di cui al vigente regolamento comunale;
2) Dimostrazione asseverata che sono rispettati i requisiti richiesti dal c.d. “Stralcio di piano per il riscaldamento ambientale ed il condizionamento” (D.C.R. 98/1247 del 11.01.2007 - Attuazione della legge regionale 7 aprile 2000, n. 43 (Disposizioni per la tutela dell’ambiente in materia di inquinamento atmosferico). Aggiornamento del Piano regionale per il risanamento e la tutela della qualità dell’aria, ai sensi degli articoli 8 e 9 decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351 Stralcio di Piano per il riscaldamento ambientale e il condizionamento) con riferimento alla SCHEDA 5N per le nuove costruzioni e alla SCHEDA 5E per quelle esistenti; dal D.P.R. n. 59 del 02.04.2009 - Regolamento di attuazione dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, concernente attuazione della direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico in edilizia. (09G0068); dal D.Lgs. 152 del 03.04.2006 “norme in materia ambientale” (parte V – norme per la tutela dell’aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera, art. 272 c. 1 e 2), dal DPR del 25 luglio 1991 - modifiche dell’atto di indirizzo e coordinamento in materia di emissioni poco significative e di attività a ridotto inquinamento atmosferico emanato con D.P.C.M. in data 21 luglio 1989, relativamente a:
b.1. gli impianti di climatizzazione invernale ed estiva degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande;
b.2. gli impianti di smaltimento dei fumi.
3) Qualora l’esercizio di somministrazione venga ad insediarsi in contesti paesaggistici di particolare pregio, sottoposti a vincolo paesistico -ambientale o storico -architettonico, l’interessato deve presentare la dimostrazione asseverata che sono state rispettate le norme del D.Lgs. n. 42 del 22 gennaio 2004 Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137;
4) SICUREZZA DEGLI IMPIANTI – PREVENZIONE INCENDI: dimostrazione asseverata che sono rispettati i requisiti dell’art. 1 del D.M. 22/01/2008, n. 37 per gli impianti previsti nell’esercizio di somministrazione, nonché, dimostrazione asseverata che sono rispettate le prescrizioni, per i casi previsti, della legge n. 966/1965,del D.M. 16/2/82, del DPR 37/98, della Circolare Ministero dell’Interno 11/12/85, n. 36 e del D.M. 19/08/96 in relazione alla prevenzione incendi dei locali adibiti alla somministrazione di alimenti e bevande.
5) RIFIUTI: dimostrazione asseverata, corredata da idonea planimetria e prospetto principale dell’unità immobiliare e delle sue pertinenze, riportante indicazione chiara ed in scala adeguata, dell’area da destinarsi alla raccolta dei rifiuti, le dimensioni ed i percorsi per l’evacuazione dei rifiuti evitando la sovrapposizione dei percorsi di ingresso degli alimenti e di uscita dei rifiuti nel/dal locale; laddove l’amministrazione comunale ha previsto la raccolta differenziata, dimostrazione asseverata corredata da idonea planimetria indicante quali cassonetti differenziati sono disposti nell’area e quali accorgimenti tecnici, ritenuti utili, come la raccolta del percolato, aspirazione fumi maleodoranti, ecc., sono adottati.
6) BARRIERE ARCHITETTONICHE: dimostrazione asseverata corredata da planimetrie e sezioni attestanti l’assenza di barriere architettoniche che impediscono o rendono difficoltosa la fruizione dell’esercizio di somministrazione da parte dei diversamente abili in ottemperanza alla Legge 13/89, nel rispetto della normativa edilizia e di quelle igienico sanitarie.
7) STUDIO DI IMPATTO SULLA VIABILITÀ: da presentare qualora la superficie di somministrazione sia superiore a 250 mq.
La valutazione di impatto acustico preventiva, sottoscritta, oltre che dal professionista anche dal richiedente l’autorizzazione, deve necessariamente riportare:
Tale documento deve essere accompagnato anche da:
Nei casi in cui l’attività sia insediata in prossimità od adiacenza a residenze o luoghi di degenza (recettori), con svolgimento anche nella fascia oraria compresa tra le ore 22:00 e le ore 06:00, con presenza di impianti di diffusione musicale, maxischermi, videogiochi ovvero impianti esterni o con emissioni in esterno ovvero siano esercitati o previsti piccoli intrattenimenti musicali o trattenimenti danzanti, alla valutazione di impatto acustico preventiva deve essere allegata valutazione previsionale di impatto acustico ai sensi dell’art. 8, comma 4 della L. 447/95, art. 10, L.R. Piemonte 52/2000 ed art. 23 del Regolamento Comunale per la Tutela dall’Inquinamento Acustico, redatta da Tecnico competente in Acustica Ambientale, secondo quanto previsto dalla Deliberazione della Giunta Regionale 2 febbraio 2004, n. 9-11616 “Legge regionale 25 ottobre 2000, n. 52 – art. 3, comma 3, lettera c) – Criteri per la redazione della documentazione di impatto acustico” (BURP n. 5 del 5 febbraio 2004, SO n. 2).
La valutazione previsionale di impatto acustico, con riferimento al contesto in cui l’attività viene ad inserirsi, può essere semplificata, a condizione che sia puntualmente giustificata l’inutilità di ciascuna informazione omessa.
Dovrà inoltre essere indicato se il documento è già stato prodotto nell’ambito di procedimenti edilizi od autorizzativi relativi alla medesima attività, indicando gli estremi dei provvedimenti.

Non sono soggetti alla presentazione del suddetto studio di compatibilità, gli insediamenti di esercizi pubblici di cui all’art. 8 c. 6 lett. a), b), c), d), e), f), g) h), i), j), k) della LR. 38/2006 e smi.

FABBISOGNO DI PARCHEGGI
Il fabbisogno totale di posti a parcheggio per gli esercizi di somministrazione è calcolato secondo i parametri delle tabelle che seguono:

SUPERFICIE DI
SOMMINISTRAZIONE
[MQ]
METODO DI CALCOLO DEL NUMERO DI POSTI PARCHEGGIO
(N)
PER GLI ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE UBICATI
NEGLI ADDENSAMENTI COMMERCIALI
A1- A2- A3 E LOCALIZZAZIONI L1 RICONOSCIUTE PER L’INSEDIAMENTO DI ATTIVITÀ COMMERCIALI
S < 25
esclusivo rispetto delle norme dell’art. 21 della l.r. 56/77 smi
25<S<50
N = 1 + 0,08 * (S- 25)
50<S<100
N = 3 + 0,1 * (S-50)
S>100
N = 8 + 0,12 * (S-100)


SUPERFICIE DI
SOMMINISTRAZIONE
[MQ]
METODO DI CALCOLO DEL NUMERO DI POSTI PARCHEGGIO
(N)
PER GLI ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE UBICATI:
  • NEGLI ADDENSAMENTI COMMERCIALI A4
  • NELLE ZONE INTERNE ALLA PERIMETRAZIONE DEGLI ABITATI DI CUI ALL’ART. 81 LEGGE REGIONALE 56/1977 e smi NON COMPRESE IN ADDENSAMENTI O LOCALIZZAZIONI
  • NELL’AREA BORGO DORA
S < 35
esclusivo rispetto delle norme dell’art. 21 della l.r. 56/77 smi
35<S<50
N = 1 + 0,08 * (S- 35)
50<S<100
N = 3 + 0,1 * (S-50)
S>100
N = 8 + 0,12 * (S-100)

SUPERFICIE DI
SOMMINISTRAZIONE
[MQ]
METODO DI CALCOLO DEL NUMERO DI POSTI PARCHEGGIO
(N)
PER GLI PER GLI ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE UBICATI:
  • NELLE LOCALIZZAZIONI L2
S < 35
esclusivo rispetto delle norme dell’art. 21 della l.r. 56/77 smi
35<S<50
N = 1 + 0,1 * (S- 35)
50<S<100
N = 3 + 0,1 * (S-50)
S>100
N = 8 + 0,12 * (S-100)
Per il rilascio di autorizzazioni in riferimento a specifici progetti finalizzati al perseguimento dei pubblici interessi di riqualificazione urbana e di politica sociale del lavoro per la formazione di giovani imprenditori, approvati dalla Giunta Comunale di cui all’art. 7 lett. e) del Regolamento Comunale n. 329 il fabbisogno dei parcheggi per le attività la cui ubicazione ricada: in addensamenti commerciali A1, A2, A3, localizzazioni L1 riconosciute per l’insediamento di attività commerciali è dovuto per superfici di somministrazione superiori a 50 mq.
Per il rilascio di autorizzazioni in riferimento a specifici progetti finalizzati al perseguimento dei pubblici interessi di riqualificazione urbana e di politica sociale del lavoro per la formazione di giovani imprenditori, approvati dalla Giunta Comunale di cui all’art. 7 lett. e) del Regolamento Comunale n. 329 il fabbisogno dei parcheggi per le attività la cui ubicazione ricada: qualora l’ubicazione dell’attività ricada negli addensamenti commerciali A4, nelle zone interne alla perimetrazione degli abitati di cui all’art. 81 L.R. 56/77 e s.m.i. non compresi in addensamenti o localizzazioni, nell’area Borgo Dora e nelle localizzazioni L2 è dovuto per superfici superiori a 70 mq.
Non è subordinato al rispetto delle disposizioni sul fabbisogno dei parcheggi:
Esempio di calcolo
superficie di somministrazione del nuovo esercizio pubblico = mq. 85 (S)

Dalla tabella di riferimento, per una superficie (mq. 85) compresa tra 50 e 100 mq.
(50<S<100) il metodo di calcolo del numero di posti parcheggio (N) è il seguente:
N = 3 + 0,1* (S-50)
Pertanto
N = 3 + 0,1* (85-50)
N = 3 + 0,1* 35 = 6,5 numero posti parcheggio.

Pertanto il risultato così ottenuto (6,5) corrisponde al fabbisogno di posti parcheggio da monetizzare.
L’importo dovuto a titolo di monetizzazione va calcolato in base al tipo di addensamento/localizzazione in cui ha sede l’esercizio pubblico, come segue:
- A1: Euro 9.360,00 * 6,5 = Euro 60.840,00
- A2: Euro 7.020,00 * 6,5 = Euro 45.630,00
- A3 – L1 riconosciute per l’insediamento di attività commerciali: Euro 4.680,00 * 6,5 = Euro 30.420,00
- A4: Euro 3.510,00 * 6,5 = Euro 22.815,00
- zone interne alla perimetrazione degli abitati di cui all’art. 81 L.R. 56/1977 e smi non comprese in addensamenti o localizzazioni: Euro 2.340,00 * 6,5 = Euro 21.210,00
- AREA BORGO DORA: Euro 1.170,00 * 6,5 = Euro 7.605,00

2 MONETIZZAZIONE PARCHEGGI
In applicazione degli indirizzi regionali approvati con D.G.R. 8 febbraio 2010, n. 85-13268, “allegato A” e s.m.i., gli importi della monetizzazione sono così determinati:

ADDENSAMENTO A1

Monetizzazione al mq = costo di costruzione x 0,8
Conseguentemente l’importo per la monetizzazione di un singolo parcheggio è pari ad Euro 360,00 (trecentosessanta/00) al mq. per complessivi Euro 9.360,00 (novemilatrecentosessanta/00) per un singolo parcheggio.
Nel caso in cui il fabbisogno dei parcheggi per la monetizzazione sia determinato con valori decimali, questi ultimi saranno resi proporzionali al n° dei mq. necessari per 1 singolo parcheggio

ADDENSAMENTO A2

Monetizzazione al mq = costo di costruzione x 0,6
Conseguentemente l’importo per la monetizzazione di un singolo parcheggio è pari ad Euro 270,00 (ducentosettanta/00) al mq. per complessivi Euro 7.020,00 (settemilaventi/00) per un singolo parcheggio.
Nel caso in cui il fabbisogno dei parcheggi per la monetizzazione sia determinato con valori decimali, questi ultimi saranno resi proporzionali al n° dei mq. necessari per 1 singolo parcheggio

ADDENSAMENTO A3 E LOCALIZZAZIONI L1 RICONOSCIUTE PER L’INSEDIAMENTO DI ATTIVITÀ COMMERCIALI

Monetizzazione al mq = costo di costruzione x 0,4
Conseguentemente l’importo per la monetizzazione di un singolo parcheggio è pari ad Euro 180,00 (centoottanta/00) al mq. per complessivi Euro 4.680,00 (quattromilaseicentoottanta/00) per un singolo parcheggio.
Nel caso in cui il fabbisogno dei parcheggi per la monetizzazione sia determinato con valori decimali, questi ultimi saranno resi proporzionali al n° dei mq. necessari per 1 singolo parcheggio

ADDENSAMENTO A4

Monetizzazione al mq = costo di costruzione x 0,3
Conseguentemente l’importo per la monetizzazione di un singolo parcheggio è pari ad Euro 135,00 (centotrentacinque/00) al mq. per complessivi Euro 3.510,00 (tremilacinquecentodieci/00) per un singolo parcheggio.
Nel caso in cui il fabbisogno dei parcheggi per la monetizzazione sia determinato con valori decimali, questi ultimi saranno resi proporzionali al n° dei mq. necessari per 1 singolo parcheggio

NELLE ZONE INTERNE ALLA PERIMETRAZIONE DEGLI ABITATI DI CUI ALL’ART. 81 LEGGE REGIONALE 56/1977 e s.m.i. NON COMPRESE IN ADDENSAMENTI O LOCALIZZAZIONI

Monetizzazione al mq = costo di costruzione x 0,2
Conseguentemente l’importo per la monetizzazione di un singolo parcheggio è pari a Euro 90,00 (novanta/00) al mq. per complessivi Euro 2.340,00 (duemilatrecentoquaranta/00) per un singolo parcheggio.
Nel caso in cui il fabbisogno dei parcheggi per la monetizzazione sia determinato con valori decimali, questi ultimi saranno resi proporzionali al n° dei mq. necessari per 1 singolo parcheggio

NELL’AREA BORGO DORA

così delimitata:
Corso Regina Margherita numeri civici pari, Via Ariosto numeri civici pari, Via S. Pietro in Vincoli numeri civici pari, protendimento ideale da Via S. Pietro in Vincoli a Lungo Dora Agrigento, Lungo Dora Agrigento numeri civici dispari, Lungo Dora Savona numeri civici pari, Corso XI Febbraio numeri civici dispari.
Monetizzazione al mq = costo di costruzione x 0,1
Conseguentemente l’importo per la monetizzazione di un singolo parcheggio è pari ad Euro 45,00 (quarantacinque/00) al mq. per complessivi Euro 1.170,00 (millecentosettanta/00) per un singolo parcheggio.
Nel caso in cui il fabbisogno dei parcheggi per la monetizzazione sia determinato con valori decimali, questi ultimi saranno resi proporzionali al n° dei mq. necessari per 1 singolo parcheggio

LOCALIZZAZIONI L2 E RESTANTI PARTI DEL TERRITORIO CITTADINO

Non è ammessa la monetizzazione.
PROGETTI FINALIZZATI AL PERSEGUIMENTO DI PUBBLICI INTERESSI
In riferimento a specifici progetti finalizzati al perseguimento dei pubblici interessi di riqualificazione urbana e di politica sociale del lavoro per la formazione di giovani imprenditori, approvati dalla Giunta Comunale di cui all’art. 7 lett. e) del Regolamento Comunale n. 32 , la monetizzazione, ove ammessa, è determinata in base agli azzonamenti sopra riportati.
2.1 PROCEDURE SULLA MONETIZZAZIONE
La superficie dei parcheggi da computare ai fini della monetizzazione è di mq. 26 per ogni singolo parcheggio, ai sensi dell’art. 8 comma 8 della D.G.R. 8 febbraio 2010, n. 85-13268, “allegato A”.
Il pagamento degli stessi, su richiesta dell’interessato, se superiore all’importo di Euro 5.000,00 (cinquemila/00) può essere rateizzato in un periodo massimo di 5 anni.
Se l’importo rateizzato supera il valore di Euro 35.000,00 (trentacinquemila/00) deve essere presentata apposita fideiussione bancaria o polizza fidejussoria.
Qualora l’importo dovuto per il fabbisogno parcheggi superi l’importo di Euro 35.000,00 (trentacinquemila/00), e venga richiesta la rateizzazione: è data facoltà al richiedente di versare in un’unica soluzione la somma eccedente tale importo contestualmente al pagamento della 1^ rata.
Gli importi dovranno essere corrisposti secondo il piano di rateizzazione fornito dall’ufficio comunale competente. Detto piano costituisce parte integrante dell’autorizzazione, nei casi di apertura e di trasferimento di sede dell’esercizio. Il piano di rateizzazione viene trasmesso al richiedente contestualmente alla comunicazione di perfezionamento dell’autorizzazione.
In caso di presentazione di segnalazione certificata di inizio attività per ampliamento della superficie di somministrazione il termine del pagamento delle rate è definito con apposito provvedimento degli uffici e notificato all’interessato.
In riferimento agli importi rateizzati dovuti per la monetizzazione dei parcheggi sono applicati gli interessi legali. L’anno di riferimento corrisponde all’anno di presentazione della domanda di apertura o di trasferimento ovvero della segnalazione certificata di inizio attività per ampliamento della superficie di somministrazione.
L’importo di ciascuna rata è definito sulla base della divisione dell’importo dovuto per il numero di rate.
In caso di rateizzazione, per un periodo massimo di anni cinque, dell’importo dovuto per la monetizzazione dei parcheggi, ogni singola rata non potrà avere cadenza superiore a quella annuale.
Il mancato pagamento di quanto dovuto ai fini della monetizzazione costituisce causa di decadenza dell’autorizzazione ovvero di divieto di prosecuzione dell’attività nei casi di presentazione di SCIA per ampliamento.
Il mancato pagamento degli importi rateizzati ai fini della monetizzazione, durante l’esercizio dell’attività, costituisce causa di sospensione dell’autorizzazione.
Nell’ipotesi di cessazione per rinuncia dell’autorizzazione, se gli importi per la monetizzazione sono stati rateizzati, sono da corrispondere gli importi dovuti fino alla data della cessazione per rinuncia.
3 RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI PER IL TRASFERIMENTO DI SEDE DELL’ESERCIZIO
Il rilascio delle autorizzazioni per il trasferimento di sede dell’esercizio pubblico di somministrazione, è subordinato al possesso dei requisiti previsti dalla vigente normativa applicabile in materia.
Il rilascio delle autorizzazione per il trasferimento di sede dell’esercizio è altresì subordinato alla presentazione della seguente documentazione:
1) Il rispetto della vigente normativa sull’inquinamento acustico nonché delle disposizioni regionali di cui alla L.R. n. 52 del 20.10.2000 art. 10, oltre che della zonizzazione acustica di cui al vigente regolamento comunale;
2) Dimostrazione asseverata che sono rispettati i requisiti richiesti dal c.d. “Stralcio di piano per il riscaldamento ambientale ed il condizionamento” (D.C.R. 98/1247 del 11.01.2007 - Attuazione della legge regionale 7 aprile 2000, n. 43 (Disposizioni per la tutela dell’ambiente in materia di inquinamento atmosferico). Aggiornamento del Piano regionale per il risanamento e la tutela della qualità dell’aria, ai sensi degli articoli 8 e 9 decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351 Stralcio di Piano per il riscaldamento ambientale e il condizionamento) con riferimento alla SCHEDA 5N per le nuove costruzioni e alla SCHEDA 5E per quelle esistenti; dal D.P.R. n. 59 del 02.04.2009 - Regolamento di attuazione dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, concernente attuazione della direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico in edilizia. (09G0068); dal D.Lgs. 152 del 03.04.2006 “norme in materia ambientale” (parte V – norme per la tutela dell’aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera, art. 272 c. 1 e 2), dal D.P.R. del 25 luglio 1991 - modifiche dell’atto di indirizzo e coordinamento in materia di emissioni poco significative e di attività a ridotto inquinamento atmosferico emanato con D.P.C.M. in data 21 luglio 1989, relativamente a:
b.1. gli impianti di climatizzazione invernale ed estiva degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande;
b.2. gli impianti di smaltimento dei fumi.
3) Qualora l’esercizio di somministrazione venga ad insediarsi in contesti paesaggistici di particolare pregio, sottoposti a vincolo paesistico - ambientale o storico - architettonico, l’interessato deve presentare la dimostrazione asseverata che sono state rispettate le norme del D.Lgs. n. 42 del 22 gennaio 2004 Codice dei bei culturali e del paesaggio, ai sensi dell’art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137;
4) SICUREZZA DEGLI IMPIANTI – PREVENZIONE INCENDI: dimostrazione asseverata che sono rispettati i requisiti dell’art. 1 del D.M. 22/01/2008, n. 37 per gli impianti previsti nell’esercizio di somministrazione, nonché, dimostrazione asseverata che sono rispettate le prescrizioni, per i casi previsti, della legge n. 966/1965 , del D.M. 16/2/82, del DPR 37/98, della Circolare Ministero dell’Interno 11/12/85, n. 36 e del D.M. 19/08/96 in relazione alla prevenzione incendi dei locali adibiti alla somministrazione di alimenti e bevande.
5) RIFIUTI: dimostrazione asseverata, corredata da idonea planimetria e prospetto principale dell’unità immobiliare e delle sue pertinenze, riportante indicazione chiara ed in scala adeguata, dell’area da destinarsi alla raccolta dei rifiuti, le dimensioni ed i percorsi per l’evacuazione dei rifiuti evitando la sovrapposizione dei percorsi di ingresso degli alimenti e di uscita dei rifiuti nel/dal locale; laddove l’amministrazione comunale ha previsto la raccolta differenziata, dimostrazione asseverata corredata da idonea planimetria indicante quali cassonetti differenziati sono disposti nell’area e quali accorgimenti tecnici, ritenuti utili, come la raccolta del percolato, aspirazione fumi maleodoranti, ecc., sono adottati.
6) BARRIERE ARCHITETTONICHE: dimostrazione asseverata corredata da planimetrie e sezioni attestanti l’assenza di barriere architettoniche che impediscono o rendono difficoltosa la fruizione dell’esercizio di somministrazione da parte dei diversamente abili in ottemperanza alla Legge 13/89, nel rispetto della normativa edilizia e di quelle igienico sanitarie.
7) STUDIO DI IMPATTO SULLA VIABILITÀ: da presentare qualora la superficie di somministrazione sia superiore a 250 mq.
La valutazione di impatto acustico preventiva, sottoscritta, oltre che dal professionista anche dal richiedente l’autorizzazione, deve necessariamente riportare:
Tale documento deve essere accompagnato anche da:
Nei casi in cui l’attività sia insediata in prossimità od adiacenza a residenze o luoghi di degenza (recettori), con svolgimento anche nella fascia oraria compresa tra le ore 22:00 e le ore 06:00, con presenza di impianti di diffusione musicale, maxischermi, videogiochi ovvero impianti esterni o con emissioni in esterno ovvero siano esercitati o previsti piccoli intrattenimenti musicali o trattenimenti danzanti, alla valutazione di impatto acustico preventiva deve essere allegata valutazione previsionale di impatto acustico ai sensi dell’art. 8, comma 4 della L. 447/95, art. 10, L.R. Piemonte 52/2000 ed art. 23 del Regolamento Comunale per la Tutela dall’Inquinamento Acustico, redatta da Tecnico competente in Acustica Ambientale, secondo quanto previsto dalla Deliberazione della Giunta Regionale 2 febbraio 2004, n. 9-11616 “Legge regionale 25 ottobre 2000, n. 52 – art. 3, comma 3, lettera c) – Criteri per la redazione della documentazione di impatto acustico” (BURP n. 5 del 5 febbraio 2004, SO n. 2).
La valutazione previsionale di impatto acustico, con riferimento al contesto in cui l’attività viene ad inserirsi, può essere semplificata, a condizione che sia puntualmente giustificata l’inutilità di ciascuna informazione omessa.
Dovrà inoltre essere indicato se il documento è già stato prodotto nell’ambito di procedimenti edilizi od autorizzativi relativi alla medesima attività, indicando gli estremi dei provvedimenti.
FABBISOGNO DI PARCHEGGI
In caso di trasferimento nell’ambito di addensamenti non omogenei l’importo della monetizzazione è stabilito sull’intera superficie, (per superficie s’intende quella occupata da banchi, casse, scaffalature, arredi vari e simili e la porzione di suolo, variamente delimitata – coperta o scoperta , posta all’esterno dell’esercizio, appositamente destinata ed attrezzata al servizio di ristoro dei consumatori e funzionalmente connessa all’esercizio stesso, risultante autorizzata con concessione edilizia precaria) ed è calcolato secondo i parametri delle tabelle che seguono:
SUPERFICIE DI
SOMMINISTRAZIONE
[MQ]
METODO DI CALCOLO DEL NUMERO DI POSTI PARCHEGGIO
(N)
PER GLI ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE UBICATI
NEGLI ADDENSAMENTI COMMERCIALI
A1- A2- A3 E LOCALIZZAZIONI L1 RICONOSCIUTE PER L’INSEDIAMENTO DI ATTIVITÀ COMMERCIALI
S < 25
esclusivo rispetto delle norme dell’art. 21 della l.r. 56/77 smi
25<S<50
N = 1 + 0,08 * (S- 25)
50<S<100
N = 3 + 0,1 * (S-50)
S>100
N = 8 + 0,12 * (S-100)

SUPERFICIE DI
SOMMINISTRAZIONE
[MQ]
METODO DI CALCOLO DEL NUMERO DI POSTI PARCHEGGIO
(N)
PER GLI ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE UBICATI:
  • NEGLI ADDENSAMENTI COMMERCIALI A4
  • NELLE ZONE INTERNE ALLA PERIMETRAZIONE DEGLI ABITATI DI CUI ALL’ART. 81 LEGGE REGIONALE 56/1977 e smi NON COMPRESE IN ADDENSAMENTI O LOCALIZZAZIONI
  • NELL’AREA BORGO DORA
S < 35
esclusivo rispetto delle norme dell’art. 21 della l.r. 56/77 smi
35<S<50
N = 1 + 0,08 * (S- 35)
50<S<100
N = 3 + 0,1 * (S-50)
S>100
N = 8 + 0,12 * (S-100)

SUPERFICIE DI
SOMMINISTRAZIONE
[MQ]
METODO DI CALCOLO DEL NUMERO DI POSTI PARCHEGGIO
(N)
PER GLI ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE UBICATI:
  • NELLE LOCALIZZAZIONI L2
S < 35
esclusivo rispetto delle norme dell’art. 21 della l.r. 56/77 smi
35<S<50
N = 1 + 0,1 * (S- 35)
50<S<100
N = 3 + 0,1 * (S-50)
S>100
N = 8 + 0,12 * (S-100)

Nel caso di trasferimento nell’ambito di addensamenti omogenei l’importo della monetizzazione è parametrato alla differenza tra la superficie di somministrazione della nuova sede dell’esercizio rispetto alla superficie di somministrazione della precedente sede dell’esercizio, (per superficie s’intende quella occupata da banchi, casse, scaffalature, arredi vari e simili e la porzione di suolo, variamente delimitata – coperta o scoperta , posta all’esterno dell’esercizio, appositamente destinata ed attrezzata al servizio di ristoro dei consumatori e funzionalmente connessa all’esercizio stesso, risultante autorizzata con concessione edilizia precaria) secondo le seguenti modalità di calcolo:
Esempio di calcolo
superficie esistente alla nuova sede = mq. 85 (S)
superficie esistente alla vecchia sede = mq. 70
Differenza tra le superfici = mq. 15
Dalla tabella di riferimento, per una superficie totale (mq. 85) compresa tra 50 e 100 mq. (50<S<100) il metodo di calcolo del numero di posti parcheggio (N) è il seguente:
N = 3 + 0,1* (S-50)
Pertanto
N = 3 + 0,1* (85-50)
N = 3 + 0,1* 35 = 6,5 numero posti parcheggio.
Al fine di calcolare il numero dei posti parcheggio relativi alla sola differenza tra le superfici occorre effettuare la seguente proporzione:
6,5 : 85 = X : 15
per cui X = 6,5 * 15 / 85 = 1,147 da arrotondare a 1,15
Pertanto il risultato così ottenuto (1,15) corrisponde al fabbisogno di posti parcheggio da monetizzare.
L’importo dovuto a titolo di monetizzazione va calcolato in base al tipo di addensamento/localizzazione in cui ha sede l’esercizio pubblico, come segue:
- A1: Euro 9.360,00 * 6,5 = Euro 60.840,00
- A2: Euro 7.020,00 * 6,5 = Euro 45.630,00
- A3 – L1 riconosciute per l’insediamento di attività commerciali: Euro 4.680,00 * 6,5 = Euro 30.420,00
- A4: Euro 3.510,00 * 6,5 = Euro 22.815,00
- zone interne alla perimetrazione degli abitati di cui all’art. 81 L.R. 56/1977 e smi non comprese in addensamenti o localizzazioni: Euro 2.340,00 * 6,5 = Euro 21.210,00
- AREA BORGO DORA: Euro 1.170,00 * 6,5 = Euro 7.605,00

La superficie della precedente sede dell’esercizio è quella che risulta agli atti d’ufficio. Ampliamenti della superficie di somministrazione effettuati di fatto senza il rispetto dei procedimenti amministrativi previsti in materia non è computabile.
Non è subordinato al rispetto delle disposizioni sul fabbisogno dei parcheggi:
4 SUPERFICIE DI SOMMINISTRAZIONE
La superficie di somministrazione “è l’area opportunamente attrezzata destinata alla somministrazione di alimenti e bevande compresa quella occupata da banchi, casse, scaffalature, arredi vari e simili, e la porzione di suolo, variamente delimitata – coperta o scoperta – posta all’esterno degli esercizi di somministrazione, appositamente destinata ed attrezzata al servizio di ristoro dei consumatori e funzionalmente connessa all’esercizio stesso (c.d. dehor).
Non costituisce superficie di somministrazione quella destinata ai magazzini, cucine, depositi, locali di lavorazione appositamente allo scopo dedicati, uffici, servizi igienici, spogliatoi e servizi igienici per il personale.
Ai fini del calcolo sul fabbisogno dei parcheggi per superficie di somministrazione s’intende quella occupata da banchi, casse, scaffalature, arredi vari e simili e la porzione di suolo, variamente delimitata – coperta o scoperta, posta all’esterno dell’esercizio, appositamente destinata ed attrezzata al servizio di ristoro dei consumatori e funzionalmente connessa all’esercizio stesso, risultante autorizzata con concessione edilizia precaria, secondo le modalità di calcolo esemplificate in riferimento al rilascio delle autorizzazioni per l’apertura, il trasferimento di sede ovvero la presentazione della segnalazione certificata di inizio attività per ampliamento della superficie di somministrazione.
5 AMPLIAMENTO DELLA SUPERFICIE DI SOMMINISTRAZIONE
La presentazione della segnalazione certificata di inizio attività per ampliamento della superficie di somministrazione è subordinata al possesso dei requisiti previsti dalla vigente normativa applicabile in materia.
La presentazione della segnalazione certificata di inizio attività per ampliamento della superficie di somministrazione è altresì subordinata alla presentazione della seguente documentazione:
  1. Il rispetto della vigente normativa sull’inquinamento acustico nonché delle disposizioni regionali di cui alla L.R. n. 52 del 20.10.2000 art. 10, oltre che della zonizzazione acustica di cui al vigente regolamento comunale;
  2. Dimostrazione asseverata che sono rispettati i requisiti richiesti dal c.d. “Stralcio di piano per il riscaldamento ambientale ed il condizionamento” (D.C.R. 98/1247del 11.01.2007 - Attuazione della legge regionale 7 aprile 2000, n. 43 (Disposizioni per la tutela dell’ambiente in materia di inquinamento atmosferico). Aggiornamento del Piano regionale per il risanamento e la tutela della qualità dell’aria, ai sensi degli articoli 8 e 9 decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351 Stralcio di Piano per il riscaldamento ambientale e il condizionamento) con riferimento alla SCHEDA 5N per le nuove costruzioni e alla SCHEDA 5E per quelle esistenti; dal D.P.R. n. 59 del 02.04.2009 - Regolamento di attuazione dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, concernente attuazione della direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico in edilizia. (09G0068); dal d.lgs. 152 del 03.04.2006 “norme in materia ambientale” (parte V – norme per la tutela dell’aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera, art. 272 c. 1 e 2), dal DPR del 25 luglio 1991 - modifiche dell’atto di indirizzo e coordinamento in materia di emissioni poco significative e di attività a ridotto inquinamento atmosferico emanato con D.P.C.M. in data 21 luglio 1989, relativamente a:
b.1. gli impianti di climatizzazione invernale ed estiva degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande;
b.2. gli impianti di smaltimento dei fumi.
  1. Qualora l’esercizio di somministrazione venga ad insediarsi in contesti paesaggistici di particolare pregio, sottoposti a vincolo paesistico -ambientale o storico -architettonico, l’interessato deve presentare la dimostrazione asseverata che sono state rispettate le norme del D.Lgs. n. 42 del 22 gennaio 2004 Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137;
  2. SICUREZZA DEGLI IMPIANTI – PREVENZIONE INCENDI: dimostrazione asseverata che sono rispettati i requisiti dell’art. 1 del D.M. 22/01/2008, n. 37 per gli impianti previsti nell’esercizio di somministrazione, nonché, dimostrazione asseverata che sono rispettate le prescrizioni, per i casi previsti, della legge n. 966/1965, del D.M. 16/2/82, del DPR 37/98, della Circolare Ministero dell’Interno 11/12/85, n. 36 e del D.M. 19/08/96 in relazione alla prevenzione incendi dei locali adibiti alla somministrazione di alimenti e bevande.
  3. RIFIUTI: dimostrazione asseverata, corredata da idonea planimetria e prospetto principale dell’unità immobiliare e delle sue pertinenze, riportante indicazione chiara ed in scala adeguata, dell’area da destinarsi alla raccolta dei rifiuti, le dimensioni ed i percorsi per l’evacuazione dei rifiuti evitando la sovrapposizione dei percorsi di ingresso degli alimenti e di uscita dei rifiuti nel/dal locale; laddove l’amministrazione comunale ha previsto la raccolta differenziata, dimostrazione asseverata corredata da idonea planimetria indicante quali cassonetti differenziati sono disposti nell’area e quali accorgimenti tecnici, ritenuti utili, come la raccolta del percolato, aspirazione fumi maleodoranti, ecc., sono adottati.
  4. BARRIERE ARCHITETTONICHE: dimostrazione asseverata corredata da planimetrie e sezioni attestanti l’assenza di barriere architettoniche che impediscono o rendono difficoltosa la fruizione dell’esercizio di somministrazione da parte dei diversamente abili in ottemperanza alla Legge 13/89, nel rispetto della normativa edilizia e di quelle igienico sanitarie.
  5. STUDIO DI IMPATTO SULLA VIABILITÀ: da presentare qualora la superficie di somministrazione sia superiore a 250 mq.
La valutazione di impatto acustico preventiva, sottoscritta, oltre che dal professionista anche dal richiedente l’autorizzazione, deve necessariamente riportare:
Tale documento deve essere accompagnato anche da:
Nei casi in cui l’attività sia insediata in prossimità od adiacenza a residenze o luoghi di degenza (recettori), con svolgimento anche nella fascia oraria compresa tra le ore 22:00 e le ore 06:00, con presenza di impianti di diffusione musicale, maxischermi, videogiochi ovvero impianti esterni o con emissioni in esterno ovvero siano esercitati o previsti piccoli intrattenimenti musicali o trattenimenti danzanti, alla valutazione di impatto acustico preventiva deve essere allegata valutazione previsionale di impatto acustico ai sensi dell’art. 8, comma 4 della L. 447/95, art. 10, L.R. Piemonte 52/2000 ed art. 23 del Regolamento Comunale per la Tutela dall’Inquinamento Acustico, redatta da Tecnico competente in Acustica Ambientale, secondo quanto previsto dalla Deliberazione della Giunta Regionale 2 febbraio 2004, n. 9-11616 “Legge regionale 25 ottobre 2000, n. 52 – art. 3, comma 3, lettera c) – Criteri per la redazione della documentazione di impatto acustico” (BURP n. 5 del 5 febbraio 2004, SO n. 2).
La valutazione previsionale di impatto acustico, con riferimento al contesto in cui l’attività viene ad inserirsi, può essere semplificata, a condizione che sia puntualmente giustificata l’inutilità di ciascuna informazione omessa.
Dovrà inoltre essere indicato se il documento è già stato prodotto nell’ambito di procedimenti edilizi od autorizzativi relativi alla medesima attività, indicando gli estremi dei provvedimenti.
FABBISOGNO DI PARCHEGGI
Nelle ipotesi di ampliamento il fabbisogno totale di posti a parcheggio è calcolato secondo i parametri delle tabelle che seguono:
SUPERFICIE DI
SOMMINISTRAZIONE
[MQ]
METODO DI CALCOLO DEL NUMERO DI POSTI PARCHEGGIO
(N)
PER GLI ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE UBICATI
NEGLI ADDENSAMENTI COMMERCIALI
A1- A2- A3 E LOCALIZZAZIONI L1 RICONOSCIUTE PER L’INSEDIAMENTO DI ATTIVITA’ COMMERCIALI
S < 25
esclusivo rispetto delle norme dell’art. 21 della l.r. 56/77 smi
25<S<50
N = 1 + 0,08 * (S- 25)
50<S<100
N = 3 + 0,1 * (S-50)
S>100
N = 8 + 0,12 * (S-100)


SUPERFICIE DI
SOMMINISTRAZIONE
[MQ]
METODO DI CALCOLO DEL NUMERO DI POSTI PARCHEGGIO
(N)
PER GLI ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE UBICATI:
  • NEGLI ADDENSAMENTI COMMERCIALI A4
  • NELLE ZONE INTERNE ALLA PERIMETRAZIONE DEGLI ABITATI DI CUI ALL’ART. 81 LEGGE REGIONALE 56/1977 e smi NON COMPRESE IN ADDENSAMENTI O LOCALIZZAZIONI
  • NELL’AREA BORGO DORA
S < 35
esclusivo rispetto delle norme dell’art. 21 della l.r. 56/77 smi
35<S<50
N = 1 + 0,08 * (S- 35)
50<S<100
N = 3 + 0,1 * (S-50)
S>100
N = 8 + 0,12 * (S-100)

SUPERFICIE DI
SOMMINISTRAZIONE
[MQ]
METODO DI CALCOLO DEL NUMERO DI POSTI PARCHEGGIO
(N)
PER GLI ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE UBICATI:
  • NELLE LOCALIZZAZIONI L2
S < 35
esclusivo rispetto delle norme dell’art. 21 della l.r. 56/77 smi
35<S<50
N = 1 + 0,1 * (S- 35)
50<S<100
N = 3 + 0,1 * (S-50)
S>100
N = 8 + 0,12 * (S-100)
L’importo della monetizzazione è parametrato alla differenza tra la superficie di somministrazione esistente e la superficie ampliata (per superficie s’intende quella occupata da banchi, casse, scaffalature, arredi vari e simili e la porzione di suolo, variamente delimitata – coperta o scoperta, posta all’esterno dell’esercizio, appositamente destinata ed attrezzata al servizio di ristoro dei consumatori e funzionalmente connessa all’esercizio stesso, risultante autorizzata con concessione edilizia precaria) secondo le seguenti modalità di calcolo:
Esempio di calcolo
superficie esistente = mq. 70
superficie ampliata = mq. 15
superficie totale = 70 + 15 = mq. 85 (S)
Dalla tabella di riferimento, per una superficie totale (mq. 85) compresa tra 50 e 100 mq. (50<S<100) il metodo di calcolo del numero di posti parcheggio (N) è il seguente:
N = 3 + 0,1* (S-50)
Pertanto
N = 3 + 0,1* (85-50)
N = 3 + 0,1* 35 = 6,5 numero posti parcheggio.
Al fine di calcolare il numero dei posti parcheggio relativi alla sola superficie ampliata occorre effettuare la seguente proporzione:
6,5 : 85 = X : 15
per cui X = 6,5 * 15 / 85 = 1,147 da arrotondare a 1,15
Pertanto il risultato così ottenuto (1,15) corrisponde al fabbisogno di posti parcheggio da monetizzare.
L’importo dovuto a titolo di monetizzazione va calcolato in base al tipo di addensamento/localizzazione in cui ha sede l’esercizio pubblico, come segue:
- A1: Euro 9.360,00 * 6,5 = Euro 60.840,00
- A2: Euro 7.020,00 * 6,5 = Euro 45.630,00
- A3 – L1 riconosciute per l’insediamento di attività commerciali: Euro 4.680,00 * 6,5 = Euro 30.420,00
- A4: Euro 3.510,00 * 6,5 = Euro 22.815,00
- zone interne alla perimetrazione degli abitati di cui all’art. 81 L.R. 56/1977 e smi non comprese in addensamenti o localizzazioni: Euro 2.340,00 * 6,5 = Euro 21.210,00
- AREA BORGO DORA: Euro 1.170,00 * 6,5 = Euro 7.605,00

La superficie esistente è quella che risulta agli atti d’ufficio. Ampliamenti della superficie di somministrazione effettuati di fatto senza il rispetto dei procedimenti amministrativi previsti in materia non è computabile.
6 FABBISOGNO DI PARCHEGGI
Il fabbisogno di parcheggi deve essere soddisfatto mediante la realizzazione su area privata di parcheggi accessibili e fruibili al pubblico da realizzare nel rispetto delle disposizioni del vigente Piano Regolatore Generale e delle Norme Urbanistico Edilizie di Attuazione.
I posti auto devono essere realizzati in luoghi liberamente accessibili al pubblico nell’orario di apertura dell’esercizio di somministrazione.
La quota di posti parcheggio deve essere reperita nell’area in cui è ubicato l’esercizio di somministrazione o nell’area ad esso limitrofa la cui distanza non sia superiore a 50 metri pedonali dall’ingresso dell’esercizio (principale o secondario).
L’esercente deve adeguatamente pubblicizzare la possibilità di usufruire dei suddetti parcheggi.
7 PROCEDIMENTO DI SPORTELLO UNICO
Le pratiche edilizie relative all’insediamento, trasferimento e ampliamento degli esercizi pubblici di somministrazione di alimenti e bevande, sono da presentare allo Sportello Unico per le Attività Produttive unitamente alla documentazione prevista dalla normativa vigente. Il termine per la conclusione del procedimento è stabilito in giorni 180.
8 INSEDIAMENTI, TRASFERIMENTI, AMPLIAMENTI NEI CENTRI COMMERCIALI
Ai sensi dell’art. 25 c. 4 della DCR 563-13414/99 smi: nei centri commerciali al cui interno si prevede:
di pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande per una superficie utile complessiva non superiore al 20 per cento della superficie di vendita del centro, il fabbisogno di posti a parcheggio e la relativa superficie non subisce incrementi. Per superfici eccedenti il suddetto 20 per cento è stabilito un incremento di 1 posto a parcheggio ogni 20 mq..
9 SUBINGRESSO NELLA TITOLARITÀ DELL’AUTORIZZAZIONE E REINTESTAZIONE DELL’AUTORIZZAZIONE.
Nel caso di subingresso nella titolarità dell’autorizzazione a seguito di affitto d’azienda, l’obbligazione eventualmente rateizzata grava in solido sul titolare e sul gestore dell’azienda.
Nel caso di subingresso nella titolarità dell’autorizzazione a seguito di cessione o altra forma di trasferimento dell’azienda, l’obbligazione eventualmente rateizzata grava sul subentrante.
Nel caso di reintestazione dell’autorizzazione, alla procedura amministrativa non può essere dato corso qualora vi siano delle morosità nei pagamenti dovuti per la monetizzazione dei parcheggi.
10 ASSEVERAZIONE DA PARTE DEL PROFESSIONISTA
Lo studio che esamina e valuta le componenti ambientali indispensabili a rendere compatibile l’insediamento dell’esercizio di somministrazione di alimenti è rappresentato da una dettagliata relazione a firma di un progettista abilitato e dagli opportuni elaborati progettuali, che asseveri il rispetto delle disposizioni normative di riferimento.
11 LIMITAZIONI ALL’APERTURA DI NUOVE ATTIVITÀ
La programmazione dei nuovi insediamenti non è soggetta ad alcun limite di contingente o distanze minime da altri esercizi.
In applicazione dell’art. 11 degli indirizzi generali e criteri regionali approvati con DGR 8 febbraio 2010, n. 85-13269, “allegato A” e smi, non è ammessa l’apertura di nuovi esercizi pubblici né il trasferimento di attività già in esercizio provenienti da altre zone nelle seguenti aree.
Sono esclusi i fronti via di: Corso Regina Margherita, Via della Consolata, Via XX Settembre. L’area di Via Garibaldi deve intendersi esclusivamente come limite perimetrale, e pertanto è esclusa dalla suddetta zona.
Sono solo consentiti i trasferimenti degli esercizi già in attività nella predetta area.
I limiti sopra descritti saranno oggetto di revisione triennale.
  1. VALUTAZIONE TECNICA DELLE DOMANDE
Lo studio che valuta ed esamina le componenti ambientali, composto da clima acustico, atmosfera, paesaggio, nonché l’impatto sulla viabilità ed i relativi elaborati progettuali devono essere asseverati da un tecnico abilitato e presentati unitamente alle domande di apertura o trasferimento ovvero alle segnalazioni certificate di inizio attività per ampliamento della superficie degli esercizi pubblici di somministrazione di alimenti e bevande. Le asseverazioni sono inviate, anche a campione, ai settori competenti per le valutazioni di merito.
La dimostrazione asseverata relativa ai requisiti richiesti dal cosiddetto stralcio di piano per il riscaldamento ambientale ed il condizionamento, come richiesti dagli indirizzi regionali approvati con la D.G.R. 8 febbraio 2010 n. 85-13268, afferiscono all’eventuale procedimento edilizio attivato per l’insediamento dell’esercizio. L’asseverazione della conformità del locale alle barriere architettoniche deve attestare il rispetto di quanto stabilito nella D.G.R. n. mecc. 2008 06681/38.
13 IRREGOLARITÀ DELLE DICHIARAZIONI
Nel caso di irregolarità riferite a dichiarazioni rese, fatte salve le responsabilità penali previste dalla vigente normativa, l’esercizio dell’attività dovrà essere conformato alle prescrizioni violate entro il termine fissato dall’amministrazione.
14 COESISTENZA NEGLI STESSI LOCALI DELL’ATTIVITA’ DI VENDITA E DI
SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE
Qualora nello stesso locale coesista l’attività di somministrazione di alimenti e bevande con l’attività di vendita al dettaglio, fatto salvo il rispetto delle norme igienico-sanitarie, entrambe le attività devono essere intestate alla stessa impresa.
15 DISPOSIZIONI TRANSITORIE
Entro un anno dalla data di approvazione dei criteri indicati nel presente provvedimento sarà attivata la procedura di approvazione degli stessi da parte del Consiglio Comunale: l’esame del Consiglio Comunale sarà preceduto da una valutazione di impatto effettuata dall’Assessorato al Commercio unitamente alle Associazioni di Categoria degli esercenti e dei consumatori.
In riferimento agli esercizi di cui al punto 14 i criteri che saranno sottoposti all’esame del Consiglio Comunale devono disciplinare anche gli aspetti relativi agli orari, nonché definire, sulla base della superficie di somministrazione, del fatturato e dell’organizzazione dell’attività in quali casi l’attività di somministrazione debba considerarsi prevalente; solo nei casi in cui l’attività di somministrazione venga riconosciuta come prevalente sarà ammessa la somministrazione all’esterno dell’esercizio mediante l’utilizzo di dehor. Le concessioni di suolo pubblico ed i rinnovi per l’installazione di dehor saranno valutati sulla base dei predetti criteri approvati dal Consiglio Comunale.

Il presente atto sostituisce le deliberazioni in data 30 marzo 2010, 6 luglio 2010, 3 agosto 2010 e 14 settembre 2010 rispettivamente meccanografici: 1001621/016 – 1003999/016 – 1004737/016 – 1005226/016 della Giunta Comunale con la quale sono stabiliti i criteri per una prima applicazione degli indirizzi regionali per la programmazione dell’insediamento delle attività di somministrazione di cui alla deliberazione della Giunta Regionale 8 febbraio 2010, n. 85-13268.
Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

Visto che ai sensi dell’art. 48 del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, la Giunta compie tutti gli atti rientranti, ai sensi dell’art. 107, commi 1 e 2 del medesimo Testo Unico, nelle funzioni degli organi di governo che non siano riservati dalla Legge al Consiglio Comunale e che non ricadano nelle competenze, previste dalle leggi o dallo Statuto, del Sindaco o degli organi di decentramento;
Dato atto che i pareri di cui all’art. 49 del suddetto Testo Unico sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;
viene dato atto che non è richiesto il parere di regolarità contabile in quanto il presente atto non comporta effetti diretti o indiretti sul Bilancio.
Con voti unanimi espressi in forma palese;

D E L I B E R A

di approvare i criteri dichiarati in narrativa.


L’Assessore Commercio, Turismo,
Attività Produttive e Marketing Urbano
Alessandro Altamura



Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica.

Il Dirigente
Ernesto Pizzichetta


In originale firmato:


IL SINDACO IL SEGRETARIO GENERALE
Sergio Chiamparino Mauro Penasso
___________________________________________________________________________



ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione:

1° ai sensi dell’art. 124, 1° comma, del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi dal 18 maggio 2011 al 1° giugno 2011;

2° ai sensi dell’art. 134, 3° comma, del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è esecutiva dal 28 maggio 2011.