Vice Direzione Generale Servizi Amministrativi e
Legali
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Settore Attività
Economiche e di Servizio – Sportello Unico per le Attività
Produttive 0
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CITTÀ DI TORINO
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA
COMUNALE
10 maggio 2011
Convocata la Giunta presieduta dal Sindaco
Sergio CHIAMPARINO, sono presenti, oltre al Vicesindaco Tommaso DEALESSANDRI,
gli Assessori:
Fiorenzo ALFIERI
Alessandro
ALTAMURA
Giuseppe BORGOGNO
Ilda CURTI
Marta LEVI
Domenico
MANGONE
Gianguido PASSONI
Giuseppe SBRIGLIO
Maria Grazia
SESTERO
Roberto TRICARICO
Mario
VIANO
Assenti per giustificati
motivi gli Assessori: Marco BORGIONE - Giovanni Maria
FERRARIS.
Con l’assistenza del Segretario Generale
Mauro PENASSO.
OGGETTO: CRITERI DI PRIMA APPLICAZIONE RELATIVI AGLI
INSEDIAMENTI DEGLI ESERCIZI PUBBLICI DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE.
RICOGNIZIONE. INTEGRAZIONE.
Proposta dell'Assessore
Altamura.
Con deliberazione della Giunta
Regionale 8 febbraio 2010, n. 85-13268 sono stati approvati gli “Indirizzi
generali e criteri regionali per l’insediamento delle attività di
somministrazione di alimenti e bevande” per la predisposizione, da parte
dei comuni, dei criteri per l’insediamento delle attività secondo
le modalità ed i contenuti di cui all’"allegato A" che costituisce
parte integrante e sostanziale della deliberazione stessa.
Con deliberazioni
in data 30 marzo 2010, 6 luglio 2010, 3 agosto 2010 e 14 settembre 2010
rispettivamente meccanografici: 1001621/016 – 1003999/016 –
1004737/016 – 1005226/016 la Giunta Comunale ha stabilito criteri per una
prima applicazione degli indirizzi regionali per la programmazione
dell’insediamento delle attività di somministrazione;
Al fine di
agevolare l’utenza nella consultazione dei suddetti criteri, si ritiene
opportuno procedere alla redazione di un unico documento normativo che racchiuda
tutte le disposizioni sinora adottate.
Tale documento normativo costituisce
altresì un elemento fondamentale per il prosieguo
dell’attività istruttoria ai fini della redazione dei criteri di
programmazione definitivi che saranno sottoposti alla valutazione del Consiglio
Comunale: invero in considerazione della sensibilità della materia
trattata, sino ad oggi sono stati definiti, in accordo con le Associazioni di
Categoria, criteri di prima applicazione degli indirizzi regionali. La
definizione di un articolato programmatorio definitivo richiede una attenta
valutazione di impatto che ogni criterio comporta e tanto al fine di definire
scelte di programmazione equilibrate e soprattutto funzionali allo sviluppo e
alle esigenze del territorio.
Il testo normativo che si approva con il
presente provvedimento, oltre a racchiudere le disposizioni contenute nelle
deliberazioni sopra indicate, introduce altri criteri di prima applicazione
relativi alle zone soggette a limiti di nuove aperture e alle zone in cui non si
richiede il fabbisogno di parcheggi al fine di favorire l’insediamento di
pubblici esercizi, inoltre a completamento di quanto previsto dagli indirizzi
regionali viene definito il criterio relativo alle verifiche di impatto sulla
viabilità mediante la definizione della superficie che costituisce la
soglia oltre la quale occorre la presentazione di uno studio di impatto sulla
viabilità nei casi di nuova apertura, trasferimento di sede e ampliamento
della superficie esistente
. Tutto ciò premesso
Nelle more
di approvazione dei criteri definitivi per la programmazione degli insediamenti
dei pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, il rilascio
delle autorizzazioni per l’apertura o il trasferimento ovvero la
presentazione della segnalazione certificata di inizio attività per
ampliamento della superficie di somministrazione degli esercizi pubblici di
somministrazione di alimenti e bevande è disciplinato come segue:
1 RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI PER L’APERTURA
Il rilascio
delle autorizzazioni per l’insediamento dell’attività di
somministrazione, è subordinato al possesso dei requisiti previsti dalla
vigente normativa applicabile in materia.
Il rilascio delle
autorizzazione per l’apertura è altresì subordinato alla
presentazione della seguente documentazione:-
studio che esamina
e valuta le seguenti componenti ambientali indispensabili a rendere compatibile
l’insediamento dell’esercizio di somministrazione di alimenti e
bevande sottoscritto ed asseverato da professionista abilitato alla sua
redazione:
1) Il rispetto della vigente normativa
sull’inquinamento acustico nonché delle disposizioni regionali di
cui alla L.R. n. 52 del 20.10.2000 art. 10, oltre che della zonizzazione
acustica di cui al vigente regolamento comunale;
2) Dimostrazione asseverata
che sono rispettati i requisiti richiesti dal c.d. “Stralcio di piano per
il riscaldamento ambientale ed il condizionamento” (D.C.R. 98/1247 del
11.01.2007 - Attuazione della legge regionale 7 aprile 2000, n. 43 (Disposizioni
per la tutela dell’ambiente in materia di inquinamento atmosferico).
Aggiornamento del Piano regionale per il risanamento e la tutela della
qualità dell’aria, ai sensi degli articoli 8 e 9 decreto
legislativo 4 agosto 1999, n. 351 Stralcio di Piano per il riscaldamento
ambientale e il condizionamento) con riferimento alla SCHEDA 5N per le nuove
costruzioni e alla SCHEDA 5E per quelle esistenti; dal D.P.R. n. 59 del
02.04.2009 - Regolamento di attuazione dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e
b), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, concernente attuazione della
direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico in edilizia. (09G0068); dal
D.Lgs. 152 del 03.04.2006 “norme in materia ambientale” (parte V
– norme per la tutela dell’aria e di riduzione delle emissioni in
atmosfera, art. 272 c. 1 e 2), dal DPR del 25 luglio 1991 - modifiche
dell’atto di indirizzo e coordinamento in materia di emissioni poco
significative e di attività a ridotto inquinamento atmosferico emanato
con D.P.C.M. in data 21 luglio 1989, relativamente a:
b.1. gli impianti di
climatizzazione invernale ed estiva degli esercizi di somministrazione di
alimenti e bevande;
b.2. gli impianti di smaltimento dei fumi.
3) Qualora
l’esercizio di somministrazione venga ad insediarsi in contesti
paesaggistici di particolare pregio, sottoposti a vincolo paesistico -ambientale
o storico -architettonico, l’interessato deve presentare la dimostrazione
asseverata che sono state rispettate le norme del D.Lgs. n. 42 del 22 gennaio
2004 Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’art. 10
della legge 6 luglio 2002, n. 137;
4) SICUREZZA DEGLI IMPIANTI –
PREVENZIONE INCENDI: dimostrazione asseverata che sono rispettati i requisiti
dell’art. 1 del D.M. 22/01/2008, n. 37 per gli impianti previsti
nell’esercizio di somministrazione, nonché, dimostrazione
asseverata che sono rispettate le prescrizioni, per i casi previsti, della legge
n. 966/1965,del D.M. 16/2/82, del DPR 37/98, della Circolare Ministero
dell’Interno 11/12/85, n. 36 e del D.M. 19/08/96 in relazione alla
prevenzione incendi dei locali adibiti alla somministrazione di alimenti e
bevande.
5) RIFIUTI: dimostrazione asseverata, corredata da idonea
planimetria e prospetto principale dell’unità immobiliare e delle
sue pertinenze, riportante indicazione chiara ed in scala adeguata,
dell’area da destinarsi alla raccolta dei rifiuti, le dimensioni ed i
percorsi per l’evacuazione dei rifiuti evitando la sovrapposizione dei
percorsi di ingresso degli alimenti e di uscita dei rifiuti nel/dal locale;
laddove l’amministrazione comunale ha previsto la raccolta differenziata,
dimostrazione asseverata corredata da idonea planimetria indicante quali
cassonetti differenziati sono disposti nell’area e quali accorgimenti
tecnici, ritenuti utili, come la raccolta del percolato, aspirazione fumi
maleodoranti, ecc., sono adottati.
6) BARRIERE ARCHITETTONICHE: dimostrazione
asseverata corredata da planimetrie e sezioni attestanti l’assenza di
barriere architettoniche che impediscono o rendono difficoltosa la fruizione
dell’esercizio di somministrazione da parte dei diversamente abili in
ottemperanza alla Legge 13/89, nel rispetto della normativa edilizia e di quelle
igienico sanitarie.
7) STUDIO DI IMPATTO SULLA VIABILITÀ: da
presentare qualora la superficie di somministrazione sia superiore a 250
mq.
La valutazione di impatto acustico preventiva, sottoscritta,
oltre che dal professionista anche dal richiedente l’autorizzazione,
deve necessariamente riportare:
- tipologia, ubicazione ed orari dell’attività;
- contesto urbano di insediamento ed in particolare adiacenza o
prossimità a residenze o luoghi di degenza;
- impianti presenti od installati all’interno ed all’esterno
del locale (quali ad esempio: frigoriferi, condizionatori, impianti di
trattamento aria, cucine, macchinari, cappe di aspirazione, montacarichi,
impianti di diffusione musicale, maxischermi, videogiochi) e relativo orario di
funzionamento;
- presenza, anche stagionale, di dehors su strada ovvero su
cortile;
- eventuali licenze per piccoli intrattenimenti musicali o trattenimenti
danzanti;
- eventuali interventi di insonorizzazione (pennellature, controsoffitti,
bussole, ecc...)
Tale documento deve essere accompagnato
anche da:
- stralcio in scala 1:1000 della Carta Tecnica Comunale, che individui la
localizzazione del locale e dei recettori;
- planimetria anche schematica del locale a scala maggiore che indichi gli
usi degli ambienti e la posizione degli impianti;
- dichiarazione con la quale si attesta la conoscenza di quanto previsto
dalla normativa vigente in materia di inquinamento acustico e dal Titolo II del
Regolamento Comunale per la Tutela dall’Inquinamento
Acustico.
Nei casi in cui l’attività sia
insediata in prossimità od adiacenza a residenze o luoghi di degenza
(recettori), con svolgimento anche nella fascia oraria compresa tra le ore 22:00
e le ore 06:00, con presenza di impianti di diffusione musicale, maxischermi,
videogiochi ovvero impianti esterni o con emissioni in esterno ovvero siano
esercitati o previsti piccoli intrattenimenti musicali o trattenimenti danzanti,
alla valutazione di impatto acustico preventiva deve essere allegata valutazione
previsionale di impatto acustico ai sensi dell’art. 8, comma 4 della L.
447/95, art. 10, L.R. Piemonte 52/2000 ed art. 23 del Regolamento Comunale per
la Tutela dall’Inquinamento Acustico, redatta da Tecnico competente in
Acustica Ambientale, secondo quanto previsto dalla Deliberazione della Giunta
Regionale 2 febbraio 2004, n. 9-11616 “Legge regionale 25 ottobre 2000, n.
52 – art. 3, comma 3, lettera c) – Criteri per la redazione della
documentazione di impatto acustico” (BURP n. 5 del 5 febbraio 2004, SO n.
2).
La valutazione previsionale di impatto acustico, con riferimento
al contesto in cui l’attività viene ad inserirsi, può essere
semplificata, a condizione che sia puntualmente giustificata
l’inutilità di ciascuna informazione
omessa.
Dovrà inoltre essere indicato se il
documento è già stato prodotto nell’ambito di procedimenti
edilizi od autorizzativi relativi alla medesima attività, indicando gli
estremi dei provvedimenti.
Non sono soggetti alla presentazione
del suddetto studio di compatibilità, gli insediamenti di esercizi
pubblici di cui all’art. 8 c. 6 lett. a), b), c), d), e), f), g) h), i),
j), k) della LR. 38/2006 e smi.
FABBISOGNO DI PARCHEGGI
Il fabbisogno totale di posti a parcheggio per gli esercizi di
somministrazione è calcolato secondo i parametri delle tabelle che
seguono:
SUPERFICIE DI SOMMINISTRAZIONE [MQ]
|
METODO DI CALCOLO DEL NUMERO DI POSTI
PARCHEGGIO (N) PER GLI ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE
UBICATI NEGLI ADDENSAMENTI COMMERCIALI A1- A2- A3 E
LOCALIZZAZIONI L1 RICONOSCIUTE PER L’INSEDIAMENTO DI ATTIVITÀ
COMMERCIALI
|
S < 25
|
esclusivo rispetto delle norme dell’art. 21 della l.r. 56/77
smi
|
25<S<50
|
N = 1 + 0,08 * (S- 25)
|
50<S<100
|
N = 3 + 0,1 * (S-50)
|
S>100
|
N = 8 + 0,12 * (S-100)
|
SUPERFICIE DI SOMMINISTRAZIONE [MQ]
|
METODO DI CALCOLO DEL NUMERO DI POSTI
PARCHEGGIO (N)
PER GLI ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE UBICATI:
- NEGLI ADDENSAMENTI COMMERCIALI A4
- NELLE ZONE INTERNE ALLA PERIMETRAZIONE DEGLI ABITATI DI CUI
ALL’ART. 81 LEGGE REGIONALE 56/1977 e smi NON COMPRESE IN ADDENSAMENTI O
LOCALIZZAZIONI
- NELL’AREA BORGO DORA
|
S < 35
|
esclusivo rispetto delle norme dell’art. 21 della l.r. 56/77
smi
|
35<S<50
|
N = 1 + 0,08 * (S- 35)
|
50<S<100
|
N = 3 + 0,1 * (S-50)
|
S>100
|
N = 8 + 0,12 * (S-100)
|
SUPERFICIE DI SOMMINISTRAZIONE [MQ]
|
METODO DI CALCOLO DEL NUMERO DI POSTI
PARCHEGGIO (N)
PER GLI PER GLI ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE UBICATI:
|
S < 35
|
esclusivo rispetto delle norme dell’art. 21 della l.r. 56/77
smi
|
35<S<50
|
N = 1 + 0,1 * (S- 35)
|
50<S<100
|
N = 3 + 0,1 * (S-50)
|
S>100
|
N = 8 + 0,12 * (S-100)
|
Per il rilascio di autorizzazioni in riferimento a specifici progetti
finalizzati al perseguimento dei pubblici interessi di riqualificazione urbana e
di politica sociale del lavoro per la formazione di giovani imprenditori,
approvati dalla Giunta Comunale di cui all’art. 7 lett. e) del Regolamento
Comunale n. 329 il fabbisogno dei parcheggi per le attività la cui
ubicazione ricada: in addensamenti commerciali A1, A2, A3, localizzazioni L1
riconosciute per l’insediamento di attività commerciali è
dovuto per superfici di somministrazione superiori a 50 mq.
Per il
rilascio di autorizzazioni in riferimento a specifici progetti finalizzati al
perseguimento dei pubblici interessi di riqualificazione urbana e di politica
sociale del lavoro per la formazione di giovani imprenditori, approvati dalla
Giunta Comunale di cui all’art. 7 lett. e) del Regolamento Comunale n. 329
il fabbisogno dei parcheggi per le attività la cui ubicazione ricada:
qualora l’ubicazione dell’attività ricada negli addensamenti
commerciali A4, nelle zone interne alla perimetrazione degli abitati di cui
all’art. 81 L.R. 56/77 e s.m.i. non compresi in addensamenti o
localizzazioni, nell’area Borgo Dora e nelle localizzazioni L2 è
dovuto per superfici superiori a 70 mq.
Non è subordinato al
rispetto delle disposizioni sul fabbisogno dei parcheggi:
- il rilascio delle autorizzazioni nei casi in cui il richiedente
l’autorizzazione abbia attivato una procedura edilizia relativa a locali
da destinare all’esercizio dell’attività di somministrazione
di alimenti e bevande entro l’8 febbraio 2010;
- gli insediamenti di esercizi pubblici di cui all’art. 8 c. 6 lett. a),
b), c), d), e), f), g) h), i), j), k) della LR. 38/2006 e
smi.
Esempio di calcolo
superficie di somministrazione del nuovo esercizio pubblico = mq. 85
(S)
Dalla tabella di riferimento, per una superficie (mq. 85) compresa
tra 50 e 100 mq.
(50<S<100) il metodo di calcolo del numero di posti
parcheggio (N) è il seguente:
N = 3 + 0,1* (S-50)
Pertanto
N =
3 + 0,1* (85-50)
N = 3 + 0,1* 35 = 6,5 numero posti
parcheggio.
Pertanto il risultato così ottenuto (6,5) corrisponde
al fabbisogno di posti parcheggio da monetizzare.
L’importo dovuto a
titolo di monetizzazione va calcolato in base al tipo di
addensamento/localizzazione in cui ha sede l’esercizio pubblico, come
segue:
- A1: Euro 9.360,00 * 6,5 = Euro 60.840,00
- A2: Euro 7.020,00 *
6,5 = Euro 45.630,00
- A3 – L1 riconosciute per l’insediamento di
attività commerciali: Euro 4.680,00 * 6,5 = Euro
30.420,00
- A4: Euro 3.510,00 * 6,5 = Euro 22.815,00
- zone interne alla
perimetrazione degli abitati di cui all’art. 81 L.R. 56/1977 e smi non
comprese in addensamenti o localizzazioni: Euro 2.340,00 * 6,5 = Euro
21.210,00
- AREA BORGO DORA: Euro 1.170,00 * 6,5 = Euro
7.605,00
2 MONETIZZAZIONE PARCHEGGI
In applicazione degli indirizzi
regionali approvati con D.G.R. 8 febbraio 2010, n. 85-13268, “allegato
A” e s.m.i., gli importi della monetizzazione sono così
determinati:
ADDENSAMENTO A1
Monetizzazione al mq = costo di costruzione x 0,8
Conseguentemente l’importo per la monetizzazione di un singolo
parcheggio è pari ad Euro 360,00 (trecentosessanta/00) al mq. per
complessivi Euro 9.360,00 (novemilatrecentosessanta/00) per un singolo
parcheggio.
Nel caso in cui il fabbisogno dei parcheggi per la
monetizzazione sia determinato con valori decimali, questi ultimi saranno resi
proporzionali al n° dei mq. necessari per 1 singolo parcheggio
ADDENSAMENTO A2
Monetizzazione al mq = costo di costruzione x 0,6
Conseguentemente l’importo per la monetizzazione di un singolo
parcheggio è pari ad Euro 270,00 (ducentosettanta/00) al mq. per
complessivi Euro 7.020,00 (settemilaventi/00) per un singolo
parcheggio.
Nel caso in cui il fabbisogno dei parcheggi per la
monetizzazione sia determinato con valori decimali, questi ultimi saranno resi
proporzionali al n° dei mq. necessari per 1 singolo parcheggio
ADDENSAMENTO A3 E LOCALIZZAZIONI L1 RICONOSCIUTE PER
L’INSEDIAMENTO DI ATTIVITÀ COMMERCIALI
Monetizzazione al mq = costo di costruzione x 0,4
Conseguentemente l’importo per la monetizzazione di un singolo
parcheggio è pari ad Euro 180,00 (centoottanta/00) al mq. per complessivi
Euro 4.680,00 (quattromilaseicentoottanta/00) per un singolo
parcheggio.
Nel caso in cui il fabbisogno dei parcheggi per la
monetizzazione sia determinato con valori decimali, questi ultimi saranno resi
proporzionali al n° dei mq. necessari per 1 singolo parcheggio
ADDENSAMENTO A4
Monetizzazione al mq = costo di costruzione x 0,3
Conseguentemente l’importo per la monetizzazione di un singolo
parcheggio è pari ad Euro 135,00 (centotrentacinque/00) al mq. per
complessivi Euro 3.510,00 (tremilacinquecentodieci/00) per un singolo
parcheggio.
Nel caso in cui il fabbisogno dei parcheggi per la
monetizzazione sia determinato con valori decimali, questi ultimi saranno resi
proporzionali al n° dei mq. necessari per 1 singolo parcheggio
NELLE ZONE INTERNE ALLA PERIMETRAZIONE DEGLI ABITATI
DI CUI ALL’ART. 81 LEGGE REGIONALE 56/1977 e s.m.i. NON COMPRESE IN
ADDENSAMENTI O LOCALIZZAZIONI
Monetizzazione al mq = costo di costruzione x 0,2
Conseguentemente l’importo per la monetizzazione di un singolo
parcheggio è pari a Euro 90,00 (novanta/00) al mq. per complessivi Euro
2.340,00 (duemilatrecentoquaranta/00) per un singolo parcheggio.
Nel
caso in cui il fabbisogno dei parcheggi per la monetizzazione sia determinato
con valori decimali, questi ultimi saranno resi proporzionali al n° dei mq.
necessari per 1 singolo parcheggio
NELL’AREA BORGO DORA
così delimitata:
Corso Regina Margherita numeri civici
pari, Via Ariosto numeri civici pari, Via S. Pietro in Vincoli numeri civici
pari, protendimento ideale da Via S. Pietro in Vincoli a Lungo Dora Agrigento,
Lungo Dora Agrigento numeri civici dispari, Lungo Dora Savona numeri civici
pari, Corso XI Febbraio numeri civici dispari.
Monetizzazione al mq = costo di costruzione x 0,1
Conseguentemente l’importo per la monetizzazione di un singolo
parcheggio è pari ad Euro 45,00 (quarantacinque/00) al mq. per
complessivi Euro 1.170,00 (millecentosettanta/00) per un singolo
parcheggio.
Nel caso in cui il fabbisogno dei parcheggi per la
monetizzazione sia determinato con valori decimali, questi ultimi saranno resi
proporzionali al n° dei mq. necessari per 1 singolo parcheggio
LOCALIZZAZIONI L2 E RESTANTI PARTI DEL TERRITORIO
CITTADINO
Non è ammessa la monetizzazione.
PROGETTI
FINALIZZATI AL PERSEGUIMENTO DI PUBBLICI INTERESSI
In riferimento a
specifici progetti finalizzati al perseguimento dei pubblici interessi di
riqualificazione urbana e di politica sociale del lavoro per la formazione di
giovani imprenditori, approvati dalla Giunta Comunale di cui all’art. 7
lett. e) del Regolamento Comunale n. 32 , la monetizzazione, ove ammessa,
è determinata in base agli azzonamenti sopra riportati.
2.1 PROCEDURE
SULLA MONETIZZAZIONE
La superficie dei parcheggi da computare ai fini della
monetizzazione è di mq. 26 per ogni singolo parcheggio, ai sensi
dell’art. 8 comma 8 della D.G.R. 8 febbraio 2010, n. 85-13268,
“allegato A”.
Il pagamento degli stessi, su richiesta
dell’interessato, se superiore all’importo di Euro 5.000,00
(cinquemila/00) può essere rateizzato in un periodo massimo di 5 anni.
Se l’importo rateizzato supera il valore di Euro 35.000,00
(trentacinquemila/00) deve essere presentata apposita fideiussione bancaria o
polizza fidejussoria.
Qualora l’importo dovuto per il fabbisogno
parcheggi superi l’importo di Euro 35.000,00 (trentacinquemila/00), e
venga richiesta la rateizzazione: è data facoltà al richiedente di
versare in un’unica soluzione la somma eccedente tale importo
contestualmente al pagamento della 1^ rata.
Gli importi dovranno essere
corrisposti secondo il piano di rateizzazione fornito dall’ufficio
comunale competente. Detto piano costituisce parte integrante
dell’autorizzazione, nei casi di apertura e di trasferimento di sede
dell’esercizio. Il piano di rateizzazione viene trasmesso al richiedente
contestualmente alla comunicazione di perfezionamento dell’autorizzazione.
In caso di presentazione di segnalazione certificata di inizio
attività per ampliamento della superficie di somministrazione il termine
del pagamento delle rate è definito con apposito provvedimento degli
uffici e notificato all’interessato.
In riferimento agli importi
rateizzati dovuti per la monetizzazione dei parcheggi sono applicati gli
interessi legali. L’anno di riferimento corrisponde all’anno di
presentazione della domanda di apertura o di trasferimento ovvero della
segnalazione certificata di inizio attività per ampliamento della
superficie di somministrazione.
L’importo di ciascuna rata è
definito sulla base della divisione dell’importo dovuto per il numero di
rate.
In caso di rateizzazione, per un periodo massimo di anni cinque,
dell’importo dovuto per la monetizzazione dei parcheggi, ogni singola rata
non potrà avere cadenza superiore a quella annuale.
Il mancato
pagamento di quanto dovuto ai fini della monetizzazione costituisce causa di
decadenza dell’autorizzazione ovvero di divieto di prosecuzione
dell’attività nei casi di presentazione di SCIA per
ampliamento.
Il mancato pagamento degli importi rateizzati ai fini della
monetizzazione, durante l’esercizio dell’attività,
costituisce causa di sospensione
dell’autorizzazione.
Nell’ipotesi di cessazione per rinuncia
dell’autorizzazione, se gli importi per la monetizzazione sono stati
rateizzati, sono da corrispondere gli importi dovuti fino alla data della
cessazione per rinuncia.
3 RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI PER IL TRASFERIMENTO
DI SEDE DELL’ESERCIZIO
Il rilascio delle autorizzazioni per il
trasferimento di sede dell’esercizio pubblico di somministrazione,
è subordinato al possesso dei requisiti previsti dalla vigente normativa
applicabile in materia.
Il rilascio delle autorizzazione per il
trasferimento di sede dell’esercizio è altresì subordinato
alla presentazione della seguente documentazione:
- studio che esamina e valuta le seguenti componenti ambientali
indispensabili a rendere compatibile l’insediamento dell’esercizio
di somministrazione di alimenti e bevande sottoscritto ed asseverato da
professionista abilitato alla sua redazione:
1) Il rispetto
della vigente normativa sull’inquinamento acustico nonché delle
disposizioni regionali di cui alla L.R. n. 52 del 20.10.2000 art. 10, oltre che
della zonizzazione acustica di cui al vigente regolamento comunale;
2) Dimostrazione asseverata che sono rispettati i requisiti richiesti dal
c.d. “Stralcio di piano per il riscaldamento ambientale ed il
condizionamento” (D.C.R. 98/1247 del 11.01.2007 - Attuazione della legge
regionale 7 aprile 2000, n. 43 (Disposizioni per la tutela dell’ambiente
in materia di inquinamento atmosferico). Aggiornamento del Piano regionale per
il risanamento e la tutela della qualità dell’aria, ai sensi degli
articoli 8 e 9 decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351 Stralcio di Piano per
il riscaldamento ambientale e il condizionamento) con riferimento alla SCHEDA 5N
per le nuove costruzioni e alla SCHEDA 5E per quelle esistenti; dal D.P.R. n. 59
del 02.04.2009 - Regolamento di attuazione dell'articolo 4, comma 1, lettere a)
e b), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, concernente attuazione
della direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico in edilizia. (09G0068); dal
D.Lgs. 152 del 03.04.2006 “norme in materia ambientale” (parte V
– norme per la tutela dell’aria e di riduzione delle emissioni in
atmosfera, art. 272 c. 1 e 2), dal D.P.R. del 25 luglio 1991 - modifiche
dell’atto di indirizzo e coordinamento in materia di emissioni poco
significative e di attività a ridotto inquinamento atmosferico emanato
con D.P.C.M. in data 21 luglio 1989, relativamente a:
b.1. gli impianti di
climatizzazione invernale ed estiva degli esercizi di somministrazione di
alimenti e bevande;
b.2. gli impianti di smaltimento dei
fumi.
3) Qualora l’esercizio di somministrazione venga ad insediarsi in
contesti paesaggistici di particolare pregio, sottoposti a vincolo paesistico -
ambientale o storico - architettonico, l’interessato deve presentare la
dimostrazione asseverata che sono state rispettate le norme del D.Lgs. n. 42 del
22 gennaio 2004 Codice dei bei culturali e del paesaggio, ai sensi
dell’art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137;
4) SICUREZZA DEGLI
IMPIANTI – PREVENZIONE INCENDI: dimostrazione asseverata che sono
rispettati i requisiti dell’art. 1 del D.M. 22/01/2008, n. 37 per gli
impianti previsti nell’esercizio di somministrazione, nonché,
dimostrazione asseverata che sono rispettate le prescrizioni, per i casi
previsti, della legge n. 966/1965 , del D.M. 16/2/82, del DPR 37/98, della
Circolare Ministero dell’Interno 11/12/85, n. 36 e del D.M. 19/08/96 in
relazione alla prevenzione incendi dei locali adibiti alla somministrazione di
alimenti e bevande.
5) RIFIUTI: dimostrazione asseverata, corredata da idonea
planimetria e prospetto principale dell’unità immobiliare e delle
sue pertinenze, riportante indicazione chiara ed in scala adeguata,
dell’area da destinarsi alla raccolta dei rifiuti, le dimensioni ed i
percorsi per l’evacuazione dei rifiuti evitando la sovrapposizione dei
percorsi di ingresso degli alimenti e di uscita dei rifiuti nel/dal locale;
laddove l’amministrazione comunale ha previsto la raccolta differenziata,
dimostrazione asseverata corredata da idonea planimetria indicante quali
cassonetti differenziati sono disposti nell’area e quali accorgimenti
tecnici, ritenuti utili, come la raccolta del percolato, aspirazione fumi
maleodoranti, ecc., sono adottati.
6) BARRIERE ARCHITETTONICHE: dimostrazione
asseverata corredata da planimetrie e sezioni attestanti l’assenza di
barriere architettoniche che impediscono o rendono difficoltosa la fruizione
dell’esercizio di somministrazione da parte dei diversamente abili in
ottemperanza alla Legge 13/89, nel rispetto della normativa edilizia e di quelle
igienico sanitarie.
7) STUDIO DI IMPATTO SULLA VIABILITÀ: da
presentare qualora la superficie di somministrazione sia superiore a 250
mq.
La valutazione di impatto acustico preventiva, sottoscritta,
oltre che dal professionista anche dal richiedente l’autorizzazione,
deve necessariamente riportare:
- tipologia, ubicazione ed orari dell’attività;
- contesto urbano di insediamento ed in particolare adiacenza o
prossimità a residenze o luoghi di degenza;
- impianti presenti od installati all’interno ed all’esterno
del locale (quali ad esempio: frigoriferi, condizionatori, impianti di
trattamento aria, cucine, macchinari, cappe di aspirazione, montacarichi,
impianti di diffusione musicale, maxischermi, videogiochi) e relativo orario di
funzionamento;
- presenza, anche stagionale, di dehors su strada ovvero su
cortile;
- eventuali licenze per piccoli intrattenimenti musicali o trattenimenti
danzanti;
- eventuali interventi di insonorizzazione (pennellature, controsoffitti,
bussole, ecc...)
Tale documento deve essere accompagnato
anche da:
- stralcio in scala 1:1000 della Carta Tecnica Comunale, che individui la
localizzazione del locale e dei recettori;
- planimetria anche schematica del locale a scala maggiore che indichi gli
usi degli ambienti e la posizione degli impianti;
- dichiarazione con la quale si attesta la conoscenza di quanto previsto
dalla normativa vigente in materia di inquinamento acustico e dal Titolo II del
Regolamento Comunale per la Tutela dall’Inquinamento
Acustico.
Nei casi in cui l’attività sia
insediata in prossimità od adiacenza a residenze o luoghi di degenza
(recettori), con svolgimento anche nella fascia oraria compresa tra le ore 22:00
e le ore 06:00, con presenza di impianti di diffusione musicale, maxischermi,
videogiochi ovvero impianti esterni o con emissioni in esterno ovvero siano
esercitati o previsti piccoli intrattenimenti musicali o trattenimenti danzanti,
alla valutazione di impatto acustico preventiva deve essere allegata valutazione
previsionale di impatto acustico ai sensi dell’art. 8, comma 4 della L.
447/95, art. 10, L.R. Piemonte 52/2000 ed art. 23 del Regolamento Comunale per
la Tutela dall’Inquinamento Acustico, redatta da Tecnico competente in
Acustica Ambientale, secondo quanto previsto dalla Deliberazione della Giunta
Regionale 2 febbraio 2004, n. 9-11616 “Legge regionale 25 ottobre 2000, n.
52 – art. 3, comma 3, lettera c) – Criteri per la redazione della
documentazione di impatto acustico” (BURP n. 5 del 5 febbraio 2004, SO n.
2).
La valutazione previsionale di impatto acustico, con riferimento
al contesto in cui l’attività viene ad inserirsi, può essere
semplificata, a condizione che sia puntualmente giustificata
l’inutilità di ciascuna informazione
omessa.
Dovrà inoltre essere indicato se il
documento è già stato prodotto nell’ambito di procedimenti
edilizi od autorizzativi relativi alla medesima attività, indicando gli
estremi dei provvedimenti.
FABBISOGNO DI PARCHEGGI
In caso di trasferimento nell’ambito di addensamenti non
omogenei l’importo della monetizzazione è stabilito
sull’intera superficie, (per superficie s’intende quella
occupata da banchi, casse, scaffalature, arredi vari e simili e la porzione di
suolo, variamente delimitata – coperta o scoperta , posta
all’esterno dell’esercizio, appositamente destinata ed attrezzata al
servizio di ristoro dei consumatori e funzionalmente connessa
all’esercizio stesso, risultante autorizzata con concessione edilizia
precaria) ed è calcolato secondo i parametri delle tabelle che
seguono:
SUPERFICIE DI SOMMINISTRAZIONE [MQ]
|
METODO DI CALCOLO DEL NUMERO DI POSTI
PARCHEGGIO (N) PER GLI ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE
UBICATI NEGLI ADDENSAMENTI COMMERCIALI A1- A2- A3 E
LOCALIZZAZIONI L1 RICONOSCIUTE PER L’INSEDIAMENTO DI ATTIVITÀ
COMMERCIALI
|
S < 25
|
esclusivo rispetto delle norme dell’art. 21 della l.r. 56/77
smi
|
25<S<50
|
N = 1 + 0,08 * (S- 25)
|
50<S<100
|
N = 3 + 0,1 * (S-50)
|
S>100
|
N = 8 + 0,12 * (S-100)
|
SUPERFICIE DI SOMMINISTRAZIONE [MQ]
|
METODO DI CALCOLO DEL NUMERO DI POSTI
PARCHEGGIO (N) PER GLI ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE
UBICATI:
- NEGLI ADDENSAMENTI COMMERCIALI A4
- NELLE ZONE INTERNE ALLA PERIMETRAZIONE DEGLI ABITATI DI CUI
ALL’ART. 81 LEGGE REGIONALE 56/1977 e smi NON COMPRESE IN ADDENSAMENTI O
LOCALIZZAZIONI
- NELL’AREA BORGO DORA
|
S < 35
|
esclusivo rispetto delle norme dell’art. 21 della l.r. 56/77
smi
|
35<S<50
|
N = 1 + 0,08 * (S- 35)
|
50<S<100
|
N = 3 + 0,1 * (S-50)
|
S>100
|
N = 8 + 0,12 * (S-100)
|
SUPERFICIE DI SOMMINISTRAZIONE [MQ]
|
METODO DI CALCOLO DEL NUMERO DI POSTI
PARCHEGGIO (N) PER GLI ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE
UBICATI:
|
S < 35
|
esclusivo rispetto delle norme dell’art. 21 della l.r. 56/77
smi
|
35<S<50
|
N = 1 + 0,1 * (S- 35)
|
50<S<100
|
N = 3 + 0,1 * (S-50)
|
S>100
|
N = 8 + 0,12 * (S-100)
|
Nel caso di trasferimento nell’ambito di addensamenti
omogenei l’importo della monetizzazione è parametrato
alla differenza tra la superficie di somministrazione della nuova sede
dell’esercizio rispetto alla superficie di somministrazione della
precedente sede dell’esercizio, (per superficie s’intende
quella occupata da banchi, casse, scaffalature, arredi vari e simili e la
porzione di suolo, variamente delimitata – coperta o scoperta , posta
all’esterno dell’esercizio, appositamente destinata ed attrezzata al
servizio di ristoro dei consumatori e funzionalmente connessa
all’esercizio stesso, risultante autorizzata con concessione edilizia
precaria) secondo le seguenti modalità di calcolo:
Esempio di calcolo
superficie esistente alla nuova sede = mq. 85 (S)
superficie esistente
alla vecchia sede = mq. 70
Differenza tra le superfici = mq. 15
Dalla
tabella di riferimento, per una superficie totale (mq. 85) compresa tra 50 e 100
mq. (50<S<100) il metodo di calcolo del numero di posti parcheggio (N)
è il seguente:
N = 3 + 0,1* (S-50)
Pertanto
N = 3 + 0,1*
(85-50)
N = 3 + 0,1* 35 = 6,5 numero posti parcheggio.
Al fine di
calcolare il numero dei posti parcheggio relativi alla sola differenza tra le
superfici occorre effettuare la seguente proporzione:
6,5 : 85 = X :
15
per cui X = 6,5 * 15 / 85 = 1,147 da arrotondare a 1,15
Pertanto il
risultato così ottenuto (1,15) corrisponde al fabbisogno di posti
parcheggio da monetizzare.
L’importo dovuto a titolo di monetizzazione
va calcolato in base al tipo di addensamento/localizzazione in cui ha sede
l’esercizio pubblico, come segue:
- A1: Euro 9.360,00 * 6,5 = Euro
60.840,00
- A2: Euro 7.020,00 * 6,5 = Euro 45.630,00
- A3 – L1
riconosciute per l’insediamento di attività commerciali: Euro
4.680,00 * 6,5 = Euro 30.420,00
- A4: Euro 3.510,00 * 6,5 = Euro
22.815,00
- zone interne alla perimetrazione degli abitati di cui
all’art. 81 L.R. 56/1977 e smi non comprese in addensamenti o
localizzazioni: Euro 2.340,00 * 6,5 = Euro 21.210,00
- AREA BORGO DORA: Euro
1.170,00 * 6,5 = Euro 7.605,00
La superficie della precedente sede
dell’esercizio è quella che risulta agli atti
d’ufficio. Ampliamenti della superficie di somministrazione
effettuati di fatto senza il rispetto dei procedimenti amministrativi previsti
in materia non è computabile.
Non è subordinato al rispetto
delle disposizioni sul fabbisogno dei parcheggi:
- il rilascio delle autorizzazioni nei casi in cui il richiedente
l’autorizzazione abbia attivato una procedura edilizia relativa a locali
da destinare all’esercizio dell’attività di somministrazione
di alimenti e bevande entro l’08 febbraio 2010;
4 SUPERFICIE
DI SOMMINISTRAZIONE
La superficie di somministrazione “è
l’area opportunamente attrezzata destinata alla somministrazione di
alimenti e bevande compresa quella occupata da banchi, casse, scaffalature,
arredi vari e simili, e la porzione di suolo, variamente delimitata –
coperta o scoperta – posta all’esterno degli esercizi di
somministrazione, appositamente destinata ed attrezzata al servizio di ristoro
dei consumatori e funzionalmente connessa all’esercizio stesso (c.d.
dehor).
Non costituisce superficie di somministrazione quella destinata ai
magazzini, cucine, depositi, locali di lavorazione appositamente allo scopo
dedicati, uffici, servizi igienici, spogliatoi e servizi igienici per il
personale.
Ai fini del calcolo sul fabbisogno dei parcheggi per superficie di
somministrazione s’intende quella occupata da banchi, casse, scaffalature,
arredi vari e simili e la porzione di suolo, variamente delimitata –
coperta o scoperta, posta all’esterno dell’esercizio, appositamente
destinata ed attrezzata al servizio di ristoro dei consumatori e funzionalmente
connessa all’esercizio stesso, risultante autorizzata con concessione
edilizia precaria, secondo le modalità di calcolo esemplificate in
riferimento al rilascio delle autorizzazioni per l’apertura, il
trasferimento di sede ovvero la presentazione della segnalazione certificata di
inizio attività per ampliamento della superficie di
somministrazione.
5 AMPLIAMENTO DELLA SUPERFICIE DI SOMMINISTRAZIONE
La
presentazione della segnalazione certificata di inizio attività per
ampliamento della superficie di somministrazione è subordinata al
possesso dei requisiti previsti dalla vigente normativa applicabile in materia.
La presentazione della segnalazione certificata di inizio
attività per ampliamento della superficie di somministrazione è
altresì subordinata alla presentazione della seguente
documentazione:
- studio che esamina e valuta le seguenti componenti ambientali
indispensabili a rendere compatibile l’insediamento dell’esercizio
di somministrazione di alimenti e bevande sottoscritto ed asseverato da
professionista abilitato alla sua redazione:
- Il rispetto della vigente normativa sull’inquinamento acustico
nonché delle disposizioni regionali di cui alla L.R. n. 52 del 20.10.2000
art. 10, oltre che della zonizzazione acustica di cui al vigente regolamento
comunale;
- Dimostrazione asseverata che sono rispettati i requisiti richiesti dal c.d.
“Stralcio di piano per il riscaldamento ambientale ed il
condizionamento” (D.C.R. 98/1247del 11.01.2007 - Attuazione della legge
regionale 7 aprile 2000, n. 43 (Disposizioni per la tutela dell’ambiente
in materia di inquinamento atmosferico). Aggiornamento del Piano regionale per
il risanamento e la tutela della qualità dell’aria, ai sensi degli
articoli 8 e 9 decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351 Stralcio di Piano per
il riscaldamento ambientale e il condizionamento) con riferimento alla SCHEDA 5N
per le nuove costruzioni e alla SCHEDA 5E per quelle esistenti; dal D.P.R. n. 59
del 02.04.2009 - Regolamento di attuazione dell'articolo 4, comma 1, lettere a)
e b), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, concernente attuazione
della direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico in edilizia. (09G0068); dal
d.lgs. 152 del 03.04.2006 “norme in materia ambientale” (parte V
– norme per la tutela dell’aria e di riduzione delle emissioni in
atmosfera, art. 272 c. 1 e 2), dal DPR del 25 luglio 1991 - modifiche
dell’atto di indirizzo e coordinamento in materia di emissioni poco
significative e di attività a ridotto inquinamento atmosferico emanato
con D.P.C.M. in data 21 luglio 1989, relativamente a:
b.1. gli
impianti di climatizzazione invernale ed estiva degli esercizi di
somministrazione di alimenti e bevande;
b.2. gli impianti di smaltimento dei
fumi.
- Qualora l’esercizio di somministrazione venga ad insediarsi in
contesti paesaggistici di particolare pregio, sottoposti a vincolo paesistico
-ambientale o storico -architettonico, l’interessato deve presentare la
dimostrazione asseverata che sono state rispettate le norme del D.Lgs. n. 42 del
22 gennaio 2004 Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi
dell’art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137;
- SICUREZZA DEGLI IMPIANTI – PREVENZIONE INCENDI: dimostrazione
asseverata che sono rispettati i requisiti dell’art. 1 del D.M.
22/01/2008, n. 37 per gli impianti previsti nell’esercizio di
somministrazione, nonché, dimostrazione asseverata che sono rispettate le
prescrizioni, per i casi previsti, della legge n. 966/1965, del D.M. 16/2/82,
del DPR 37/98, della Circolare Ministero dell’Interno 11/12/85, n. 36 e
del D.M. 19/08/96 in relazione alla prevenzione incendi dei locali adibiti alla
somministrazione di alimenti e bevande.
- RIFIUTI: dimostrazione asseverata, corredata da idonea planimetria e
prospetto principale dell’unità immobiliare e delle sue pertinenze,
riportante indicazione chiara ed in scala adeguata, dell’area da
destinarsi alla raccolta dei rifiuti, le dimensioni ed i percorsi per
l’evacuazione dei rifiuti evitando la sovrapposizione dei percorsi di
ingresso degli alimenti e di uscita dei rifiuti nel/dal locale; laddove
l’amministrazione comunale ha previsto la raccolta differenziata,
dimostrazione asseverata corredata da idonea planimetria indicante quali
cassonetti differenziati sono disposti nell’area e quali accorgimenti
tecnici, ritenuti utili, come la raccolta del percolato, aspirazione fumi
maleodoranti, ecc., sono adottati.
- BARRIERE ARCHITETTONICHE: dimostrazione asseverata corredata da planimetrie
e sezioni attestanti l’assenza di barriere architettoniche che impediscono
o rendono difficoltosa la fruizione dell’esercizio di somministrazione da
parte dei diversamente abili in ottemperanza alla Legge 13/89, nel rispetto
della normativa edilizia e di quelle igienico sanitarie.
- STUDIO DI IMPATTO SULLA VIABILITÀ: da presentare qualora la
superficie di somministrazione sia superiore a 250 mq.
La
valutazione di impatto acustico preventiva, sottoscritta, oltre che dal
professionista anche dal richiedente l’autorizzazione, deve
necessariamente riportare:
- tipologia, ubicazione ed orari dell’attività;
- contesto urbano di insediamento ed in particolare adiacenza o
prossimità a residenze o luoghi di degenza;
- impianti presenti od installati all’interno ed all’esterno
del locale (quali ad esempio: frigoriferi, condizionatori, impianti di
trattamento aria, cucine, macchinari, cappe di aspirazione, montacarichi,
impianti di diffusione musicale, maxischermi, videogiochi) e relativo orario di
funzionamento;
- presenza, anche stagionale, di dehors su strada ovvero su
cortile;
- eventuali licenze per piccoli intrattenimenti musicali o trattenimenti
danzanti;
- eventuali interventi di insonorizzazione (pennellature, controsoffitti,
bussole, ecc...)
Tale documento deve essere accompagnato
anche da:
- stralcio in scala 1:1000 della Carta Tecnica Comunale, che individui la
localizzazione del locale e dei recettori;
- planimetria anche schematica del locale a scala maggiore che indichi gli
usi degli ambienti e la posizione degli impianti;
- dichiarazione con la quale si attesta la conoscenza di quanto previsto
dalla normativa vigente in materia di inquinamento acustico e dal Titolo II del
Regolamento Comunale per la Tutela dall’Inquinamento
Acustico.
Nei casi in cui l’attività sia
insediata in prossimità od adiacenza a residenze o luoghi di degenza
(recettori), con svolgimento anche nella fascia oraria compresa tra le ore 22:00
e le ore 06:00, con presenza di impianti di diffusione musicale, maxischermi,
videogiochi ovvero impianti esterni o con emissioni in esterno ovvero siano
esercitati o previsti piccoli intrattenimenti musicali o trattenimenti danzanti,
alla valutazione di impatto acustico preventiva deve essere allegata valutazione
previsionale di impatto acustico ai sensi dell’art. 8, comma 4 della L.
447/95, art. 10, L.R. Piemonte 52/2000 ed art. 23 del Regolamento Comunale per
la Tutela dall’Inquinamento Acustico, redatta da Tecnico competente in
Acustica Ambientale, secondo quanto previsto dalla Deliberazione della Giunta
Regionale 2 febbraio 2004, n. 9-11616 “Legge regionale 25 ottobre 2000, n.
52 – art. 3, comma 3, lettera c) – Criteri per la redazione della
documentazione di impatto acustico” (BURP n. 5 del 5 febbraio 2004, SO n.
2).
La valutazione previsionale di impatto acustico, con riferimento
al contesto in cui l’attività viene ad inserirsi, può essere
semplificata, a condizione che sia puntualmente giustificata
l’inutilità di ciascuna informazione
omessa.
Dovrà inoltre essere indicato se il
documento è già stato prodotto nell’ambito di procedimenti
edilizi od autorizzativi relativi alla medesima attività, indicando gli
estremi dei provvedimenti.
FABBISOGNO DI PARCHEGGI
Nelle ipotesi di ampliamento il fabbisogno totale di posti a parcheggio
è calcolato secondo i parametri delle tabelle che seguono:
SUPERFICIE DI SOMMINISTRAZIONE [MQ]
|
METODO DI CALCOLO DEL NUMERO DI POSTI
PARCHEGGIO (N) PER GLI ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE
UBICATI NEGLI ADDENSAMENTI COMMERCIALI A1- A2- A3 E
LOCALIZZAZIONI L1 RICONOSCIUTE PER L’INSEDIAMENTO DI ATTIVITA’
COMMERCIALI
|
S < 25
|
esclusivo rispetto delle norme dell’art. 21 della l.r. 56/77
smi
|
25<S<50
|
N = 1 + 0,08 * (S- 25)
|
50<S<100
|
N = 3 + 0,1 * (S-50)
|
S>100
|
N = 8 + 0,12 * (S-100)
|
SUPERFICIE DI SOMMINISTRAZIONE [MQ]
|
METODO DI CALCOLO DEL NUMERO DI POSTI
PARCHEGGIO (N) PER GLI ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE
UBICATI:
- NEGLI ADDENSAMENTI COMMERCIALI A4
- NELLE ZONE INTERNE ALLA PERIMETRAZIONE DEGLI ABITATI DI CUI
ALL’ART. 81 LEGGE REGIONALE 56/1977 e smi NON COMPRESE IN ADDENSAMENTI O
LOCALIZZAZIONI
- NELL’AREA BORGO DORA
|
S < 35
|
esclusivo rispetto delle norme dell’art. 21 della l.r. 56/77
smi
|
35<S<50
|
N = 1 + 0,08 * (S- 35)
|
50<S<100
|
N = 3 + 0,1 * (S-50)
|
S>100
|
N = 8 + 0,12 * (S-100)
|
SUPERFICIE DI SOMMINISTRAZIONE [MQ]
|
METODO DI CALCOLO DEL NUMERO DI POSTI
PARCHEGGIO (N) PER GLI ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE
UBICATI:
|
S < 35
|
esclusivo rispetto delle norme dell’art. 21 della l.r. 56/77
smi
|
35<S<50
|
N = 1 + 0,1 * (S- 35)
|
50<S<100
|
N = 3 + 0,1 * (S-50)
|
S>100
|
N = 8 + 0,12 * (S-100)
|
L’importo della monetizzazione è parametrato alla differenza
tra la superficie di somministrazione esistente e la superficie ampliata (per
superficie s’intende quella occupata da banchi, casse, scaffalature,
arredi vari e simili e la porzione di suolo, variamente delimitata –
coperta o scoperta, posta all’esterno dell’esercizio, appositamente
destinata ed attrezzata al servizio di ristoro dei consumatori e funzionalmente
connessa all’esercizio stesso, risultante autorizzata con concessione
edilizia precaria) secondo le seguenti modalità di calcolo:
Esempio di calcolo
superficie esistente = mq. 70
superficie ampliata = mq. 15
superficie totale = 70 + 15 = mq. 85 (S)
Dalla tabella di
riferimento, per una superficie totale (mq. 85) compresa tra 50 e 100 mq.
(50<S<100) il metodo di calcolo del numero di posti parcheggio (N)
è il seguente:
N = 3 + 0,1* (S-50)
Pertanto
N = 3 + 0,1*
(85-50)
N = 3 + 0,1* 35 = 6,5 numero posti parcheggio.
Al fine di
calcolare il numero dei posti parcheggio relativi alla sola superficie ampliata
occorre effettuare la seguente proporzione:
6,5 : 85 = X : 15
per cui X =
6,5 * 15 / 85 = 1,147 da arrotondare a 1,15
Pertanto il risultato
così ottenuto (1,15) corrisponde al fabbisogno di posti parcheggio da
monetizzare.
L’importo dovuto a titolo di monetizzazione va calcolato
in base al tipo di addensamento/localizzazione in cui ha sede l’esercizio
pubblico, come segue:
- A1: Euro 9.360,00 * 6,5 = Euro 60.840,00
- A2:
Euro 7.020,00 * 6,5 = Euro 45.630,00
- A3 – L1 riconosciute per
l’insediamento di attività commerciali: Euro 4.680,00 * 6,5 = Euro
30.420,00
- A4: Euro 3.510,00 * 6,5 = Euro 22.815,00
- zone interne alla
perimetrazione degli abitati di cui all’art. 81 L.R. 56/1977 e smi non
comprese in addensamenti o localizzazioni: Euro 2.340,00 * 6,5 = Euro
21.210,00
- AREA BORGO DORA: Euro 1.170,00 * 6,5 = Euro
7.605,00
La superficie esistente è quella che risulta agli
atti d’ufficio. Ampliamenti della superficie di somministrazione
effettuati di fatto senza il rispetto dei procedimenti amministrativi previsti
in materia non è computabile.
6 FABBISOGNO DI PARCHEGGI
Il
fabbisogno di parcheggi deve essere soddisfatto mediante la realizzazione su
area privata di parcheggi accessibili e fruibili al pubblico da
realizzare nel rispetto delle disposizioni del vigente Piano Regolatore
Generale e delle Norme Urbanistico Edilizie di Attuazione.
I posti auto
devono essere realizzati in luoghi liberamente accessibili al pubblico
nell’orario di apertura dell’esercizio di somministrazione.
La
quota di posti parcheggio deve essere reperita nell’area in cui è
ubicato l’esercizio di somministrazione o nell’area ad esso
limitrofa la cui distanza non sia superiore a 50 metri pedonali
dall’ingresso dell’esercizio (principale o
secondario).
L’esercente deve adeguatamente pubblicizzare la
possibilità di usufruire dei suddetti parcheggi.
7 PROCEDIMENTO DI
SPORTELLO UNICO
Le pratiche edilizie relative all’insediamento,
trasferimento e ampliamento degli esercizi pubblici di somministrazione di
alimenti e bevande, sono da presentare allo Sportello Unico per le
Attività Produttive unitamente alla documentazione prevista dalla
normativa vigente. Il termine per la conclusione del procedimento è
stabilito in giorni 180.
8 INSEDIAMENTI, TRASFERIMENTI, AMPLIAMENTI NEI
CENTRI COMMERCIALI
Ai sensi dell’art. 25 c. 4 della DCR 563-13414/99
smi: nei centri commerciali al cui interno si prevede:
- l’insediamento;
- l’attivazione per trasferimento
- l’ampliamento della superficie di somministrazione di attività
già esistenti
di pubblici esercizi per la somministrazione
di alimenti e bevande per una superficie utile complessiva non superiore al 20
per cento della superficie di vendita del centro, il fabbisogno di posti a
parcheggio e la relativa superficie non subisce incrementi. Per superfici
eccedenti il suddetto 20 per cento è stabilito un incremento di 1 posto a
parcheggio ogni 20 mq..
9 SUBINGRESSO NELLA TITOLARITÀ
DELL’AUTORIZZAZIONE E REINTESTAZIONE DELL’AUTORIZZAZIONE.
Nel
caso di subingresso nella titolarità dell’autorizzazione a seguito
di affitto d’azienda, l’obbligazione eventualmente rateizzata grava
in solido sul titolare e sul gestore dell’azienda.
Nel caso di
subingresso nella titolarità dell’autorizzazione a seguito di
cessione o altra forma di trasferimento dell’azienda, l’obbligazione
eventualmente rateizzata grava sul subentrante.
Nel caso di reintestazione
dell’autorizzazione, alla procedura amministrativa non può essere
dato corso qualora vi siano delle morosità nei pagamenti dovuti per la
monetizzazione dei parcheggi.
10 ASSEVERAZIONE DA PARTE DEL
PROFESSIONISTA
Lo studio che esamina e valuta le componenti ambientali
indispensabili a rendere compatibile l’insediamento dell’esercizio
di somministrazione di alimenti è rappresentato da una dettagliata
relazione a firma di un progettista abilitato e dagli opportuni elaborati
progettuali, che asseveri il rispetto delle disposizioni normative di
riferimento.
11 LIMITAZIONI ALL’APERTURA DI NUOVE
ATTIVITÀ
La programmazione dei nuovi insediamenti non è
soggetta ad alcun limite di contingente o distanze minime da altri
esercizi.
In applicazione dell’art. 11 degli indirizzi generali e
criteri regionali approvati con DGR 8 febbraio 2010, n. 85-13269,
“allegato A” e smi, non è ammessa l’apertura di nuovi
esercizi pubblici né il trasferimento di attività già in
esercizio provenienti da altre zone nelle seguenti aree.
- L’intera Piazza Vittorio e l’area delimitata dalle seguenti
Vie su entrambi i fronti via: Via Giolitti, Via delle Rosine, Via
Sant’Ottavio, Corso San Maurizio, Lungo Po Cadorna, Lungo Po Diaz. Sono
solo consentiti i trasferimenti degli esercizi già in attività
nella predetta area.
- nell’area del cosiddetto Quadrilatero Romano, così
delimitata: Corso Regina Margherita, Via della Consolata, Via XX Settembre,
Via Garibaldi. Sono solo consentiti i trasferimenti degli esercizi già
in attività nella predetta area.
Sono esclusi i fronti via
di: Corso Regina Margherita, Via della Consolata, Via XX Settembre. L’area
di Via Garibaldi deve intendersi esclusivamente come limite perimetrale, e
pertanto è esclusa dalla suddetta zona.
- Corso Moncalieri su entrambi i fronti di via: da Piazza Zara a
Piazza Gran Madre di Dio.
Sono solo consentiti i trasferimenti
degli esercizi già in attività nella predetta area.
I limiti
sopra descritti saranno oggetto di revisione triennale.
- VALUTAZIONE TECNICA DELLE DOMANDE
Lo studio che valuta ed
esamina le componenti ambientali, composto da clima acustico, atmosfera,
paesaggio, nonché l’impatto sulla viabilità ed i relativi
elaborati progettuali devono essere asseverati da un tecnico abilitato e
presentati unitamente alle domande di apertura o trasferimento ovvero alle
segnalazioni certificate di inizio attività per ampliamento della
superficie degli esercizi pubblici di somministrazione di alimenti e bevande. Le
asseverazioni sono inviate, anche a campione, ai settori competenti per le
valutazioni di merito.
La dimostrazione asseverata relativa ai requisiti
richiesti dal cosiddetto stralcio di piano per il riscaldamento ambientale ed il
condizionamento, come richiesti dagli indirizzi regionali approvati con la
D.G.R. 8 febbraio 2010 n. 85-13268, afferiscono all’eventuale procedimento
edilizio attivato per l’insediamento dell’esercizio.
L’asseverazione della conformità del locale alle barriere
architettoniche deve attestare il rispetto di quanto stabilito nella D.G.R. n.
mecc. 2008 06681/38.
13 IRREGOLARITÀ DELLE DICHIARAZIONI
Nel caso
di irregolarità riferite a dichiarazioni rese, fatte salve le
responsabilità penali previste dalla vigente normativa, l’esercizio
dell’attività dovrà essere conformato alle prescrizioni
violate entro il termine fissato dall’amministrazione.
14 COESISTENZA
NEGLI STESSI LOCALI DELL’ATTIVITA’ DI VENDITA E DI
SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE
Qualora nello stesso locale coesista
l’attività di somministrazione di alimenti e bevande con
l’attività di vendita al dettaglio, fatto salvo il rispetto delle
norme igienico-sanitarie, entrambe le attività devono essere intestate
alla stessa impresa.
15 DISPOSIZIONI TRANSITORIE
Entro un anno dalla data
di approvazione dei criteri indicati nel presente provvedimento sarà
attivata la procedura di approvazione degli stessi da parte del Consiglio
Comunale: l’esame del Consiglio Comunale sarà preceduto da una
valutazione di impatto effettuata dall’Assessorato al Commercio unitamente
alle Associazioni di Categoria degli esercenti e dei consumatori.
In
riferimento agli esercizi di cui al punto 14 i criteri che saranno sottoposti
all’esame del Consiglio Comunale devono disciplinare anche gli aspetti
relativi agli orari, nonché definire, sulla base della superficie di
somministrazione, del fatturato e dell’organizzazione
dell’attività in quali casi l’attività di
somministrazione debba considerarsi prevalente; solo nei casi in cui
l’attività di somministrazione venga riconosciuta come prevalente
sarà ammessa la somministrazione all’esterno dell’esercizio
mediante l’utilizzo di dehor. Le concessioni di suolo pubblico ed i
rinnovi per l’installazione di dehor saranno valutati sulla base dei
predetti criteri approvati dal Consiglio Comunale.
Il presente atto
sostituisce le deliberazioni in data 30 marzo 2010, 6 luglio 2010, 3 agosto 2010
e 14 settembre 2010 rispettivamente meccanografici: 1001621/016 –
1003999/016 – 1004737/016 – 1005226/016 della Giunta Comunale con la
quale sono stabiliti i criteri per una prima applicazione degli indirizzi
regionali per la programmazione dell’insediamento delle attività di
somministrazione di cui alla deliberazione della Giunta Regionale 8 febbraio
2010, n. 85-13268.
Tutto ciò premesso,
LA GIUNTA COMUNALE
Visto che ai sensi dell’art. 48 del Testo
Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs.
18 agosto 2000 n. 267, la Giunta compie tutti gli atti rientranti, ai sensi
dell’art. 107, commi 1 e 2 del medesimo Testo Unico, nelle funzioni degli
organi di governo che non siano riservati dalla Legge al Consiglio Comunale e
che non ricadano nelle competenze, previste dalle leggi o dallo Statuto, del
Sindaco o degli organi di decentramento;
Dato atto che i pareri di cui
all’art. 49 del suddetto Testo Unico sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;
viene
dato atto che non è richiesto il parere di regolarità contabile in
quanto il presente atto non comporta effetti diretti o indiretti sul
Bilancio.
Con voti unanimi espressi in forma palese;
D E L I B E R A
di approvare i criteri dichiarati in narrativa.
L’Assessore Commercio,
Turismo,
Attività Produttive e Marketing Urbano
Alessandro Altamura
Si esprime parere favorevole sulla regolarità
tecnica.
Il Dirigente
Ernesto Pizzichetta
In originale firmato:
IL SINDACO
IL SEGRETARIO GENERALE
Sergio Chiamparino Mauro
Penasso
___________________________________________________________________________
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE E DI
ESECUTIVITÀ
La presente deliberazione:
1° ai sensi dell’art. 124,
1° comma, del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli EE.LL.
(Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è pubblicata all’Albo
Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi dal 18 maggio 2011 al 1°
giugno 2011;
2° ai sensi dell’art. 134, 3° comma, del
Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli EE.LL. (Decreto Legislativo
18.8.2000 n. 267) è esecutiva dal 28 maggio 2011.