OGGETTO: ART. 30 E 43 DEL REGOLAMENTO DEL
SERVIZIO MORTUARIO E DEI CIMITERI. DEFINIZIONE CRITERI DEGLI AVVICINAMENTI FRA
SEPOLTURE
Proposta del
Vicesindaco Dealessandri.
Premesso che:
Con
deliberazioni del Consiglio Comunale in data 11 ottobre 1999 (mecc. 9906143/40),
esecutiva dal 15 novembre 1999, ed in data 20 maggio 2002 (mecc. 0201347/040),
esecutiva dal 3 giugno 2002, veniva approvato e successivamente modificato il
Regolamento comunale del Servizio Mortuario e dei Cimiteri.
Da allora,
l’assegnazione delle sepolture nei cimiteri risponde a canoni
predeterminati.
Per le sepolture ad inumazione, vige il disposto
dell’articolo 69 del DPR 285/90 “I campi di inumazione sono divisi
in riquadri e l'utilizzazione delle fosse deve farsi cominciando da una
estremità di ciascun riquadro e successivamente fila per fila procedono
senza soluzione di continuità”.
Per le sepolture a tumulazione
l'ordine di concessione viene stabilito, secondo criteri di
progressività, di equilibrio e di equità (Regolamento comunale,
art. 50, comma 5)
Per le sole sepolture a tumulazione, si sono però
consolidate due prassi che costituiscono poi sostanziali deroghe alla disciplina
suesposta:
a. la prima – parziale – denominata
“abbinamento” (di sepolture) che consiste nell’accoglimento
dell’istanza di concessione di due (o più) sepolture nuove
contigue, la prima delle quali destinata al defunto in ingresso nel cimitero, la
seconda (o le altre) che vengono destinate a defunti sepolti nel cimitero da
traslare successivamente alle esequie del primo;
b. l’altra –
più radicale – il cosiddetto “avvicinamento” (di
sepolture), che consiste nell’accoglimento dell’istanza di
concessione, all’interno del complesso edilizio che già ospita un
familiare, di un altro posto libero da destinare alla sepoltura di un altro
familiare defunto in ingresso al cimitero. La concessione tuttavia viene
assentita per la durata prevista dal regolamento (40 anni).
Dal punto di
vista regolamentare non sussiste una disciplina compiuta di queste prassi che
mirano a dare risposte alle legittime aspettative di chi vuole costituire
sepolcri fra loro vicini per i propri defunti (anche senza ricorrere
all’istituto del sepolcro familiare).
Il Regolamento comunale prevede
infatti all’art. 30, commi 2-3,: “2. ... la Giunta definisce la
ricettività delle singole strutture cimiteriali fissandone bacini
territoriali di utenza in modo da bilanciare le disponibilità. 3. Nel
provvedimento di cui al comma precedente sono inoltre determinati criteri che
favoriscano la vicinanza delle sepolture di componenti di uno stesso nucleo,
familiare o di fatto.” All’art. 43 comma 3, stabilisce poi che:
“3. A richiesta di chi ha facoltà di disporre della salma, possono
essere consentite estumulazioni straordinarie: a) Per abbinamento o
avvicinamento da loculo a loculo, secondo la disciplina stabilita dalla Giunta
ai sensi dell'articolo 30;”.
Con Ordinanza del sindaco n. 2800 del 19
novembre 1999, citata a corredo dell’ordinanza 2217/2000, veniva precisato
“1. che, in sede di ammissione ai cimiteri di cui all'art. 30 del
Regolamento Comunale, possa derogarsi al principio di zonizzazione cimiteriale
per attrazione con salme già sepolte in altri cimiteri cittadini, qualora
ciò venga richiesto per collocare in un'unica struttura cimiteriale le
salme di persone che in vita erano appartenenti ad un unico nucleo familiare,
anche di fatto: coniugi, genitori, figli, fratelli o sorelle, altre persone
conviventi; ovvero qualora l'avente titolo ai sensi dell'art. dichiari la
sussistenza, riferita alla sua persona, dei rapporti citati tanto verso salme da
accogliere nel cimitero quanto avuto riguardo alle salme già sepolte; 2.
che analogamente a quanto previsto dal comma precedente si proceda per le
richieste di abbinamento ed avvicinamento;”
Sempre in ambito di
sepolture a tumulazione un’ultima deroga ai citati principi si rinviene
anche nella possibilità data, nei cimiteri di Torino, di sovra-utilizzare
anche le cellette ossario / cinerarie (oltre al loculo) per la sepoltura
cassettine di resti o urne, in una sorta di applicazione estensiva di una norma
ministeriale (Circ. del Ministero della Sanità 24/06/1993 n. 24, 13.2
“E' consentita la collocazione di più cassette di resti e di urne
cinerarie in un unico tumulo sia o meno presente un feretro”).
Decenni
di applicazione di queste prassi (soprattutto quella dell’avvicinamento)
hanno tuttavia sedimentato nei cimiteri significativi effetti distorsivi che
consiglierebbero una revisione di comportamenti fin qui tenuti.
Un primo
effetto negativo è dato dalla riviviscenza di utilizzo di vecchi
complessi di sepoltura a causa dell’inserimento di defunti recenti, con
conseguente crescita del numero dei reclami riguardo alle crescenti
necessità manutentive che questi manufatti palesano.
Il secondo
effetto sta nella difficoltà di mettere mano con interventi efficaci sul
patrimonio edilizio vetusto proprio per la presenza di sepolture non ancora
scadute.
La terza conseguenza è quella di favorire nei vecchi
complessi le richieste dei familiari di rinnovare le sepolture dei propri cari
giunte al termine del periodo di concessione, proprio per raccordarle a quelle
di altri familiari subentrate per avvicinamento.
In ultimo, vi è la
tendenza a sovra-occupare, fin quasi al limite del decoro, le cellette ossario o
cinerarie singole con altre cassettine e urne di dimensioni strane e più
ridotte.
E’ maturata quindi nel servizio cimiteriale la
necessità di un superamento delle vecchie prassi che rendono ingestibile
nel suo insieme la struttura cimiteriale, anche e soprattutto ai fini della
necessaria riqualificazione/riutilizzo del vecchio patrimonio edilizio giunto a
scadenza.
Pertanto, fatta salva la possibilità di consentire di norma
l’abbinamento nel complesso in quel momento in uso, di loculi e di
cellette , occorre adottare i criteri di seguito elencati, in modo da evitare il
protrarsi di distorsioni ingestibili. In particolare, si stabilisce
che:
I) L’utilizzo per avvicinamento di vecchie sepolture è
ammesso esclusivamente per i loculi siti in complessi di sepoltura realizzati da
meno di venti anni rispetto alla data dell’istanza di nuova occupazione.
La concessione d’uso del loculo chiesto per avvicinamento viene assentita,
con proporzionale riduzione del corrispettivo, fino alla scadenza della
sepoltura del defunto già sepolto;
II) Non possono essere accolte,
salvo che per i cellari in uso alla data della richiesta, istanze di concessione
in avvicinamento di cellette ossario o cinerarie;
III) Al termine del periodo
di concessione di un loculo o celletta, il rinnovo della concessione d’uso
anche per avvicinamento viene assentito con traslazione del defunto nei
complessi o cellari in uso alla data della richiesta;
IV) La capienza della
cosiddetta “celletta singola” (ossario o cineraria) viene fissata in
una cassettina per la conservazione dei resti ossei e in due urne cinerarie
opportunamente dimensionate;
V) La capienza della cosiddetta “celletta
doppia” viene fissata in due cassettine ossario o quattro urne cinerarie
al massimo sovrapponibili a due a due ovvero una cassettina ossario e fino a due
urne cinerarie.
Si dà mandato al gestore AFC S.p.A. di dare
applicazione ai criteri sopra evidenziati nell’assegnazione di loculi,
cellette e sepolture, con le seguenti tempistiche:
- relativamente alle
cellette a partire dal 1° luglio 2011;
- per i loculi a partire dal
1° luglio 2011, a condizione di non creare limitazioni alla
disponibilità di loculi per l’accoglienza ordinaria dei funerali in
arrivo ai cimiteri.
Si demanda al gestore AFC l’onere di dare adeguata
informativa del provvedimento nei cimiteri cittadini e alle associazioni di
categoria delle imprese funebri.
Nelle more di una più ampia revisione
del Regolamento comunale permane la vigenza della vigente disciplina sindacale.
Tutto ciò premesso,
1) di adottare, ai sensi degli artt. 30, commi 2 e
3 e 43 comma 3 del Regolamento del Servizio Mortuario e dei Cimiteri, i seguenti
criteri:
I) L’utilizzo per avvicinamento di vecchie sepolture è
ammesso esclusivamente per i loculi siti in complessi di sepoltura realizzati da
meno di venti anni rispetto alla data dell’istanza di nuova occupazione.
La concessione d’uso del loculo chiesto per avvicinamento viene assentita,
con proporzionale riduzione del corrispettivo, fino alla scadenza della
sepoltura del defunto già sepolto;
II) Non possono essere accolte,
salvo che per i cellari in uso alla data della richiesta, istanze di concessione
in avvicinamento di cellette ossario o cinerarie;
III) Al termine del periodo
di concessione di un loculo o celletta, il rinnovo della concessione
d’uso, anche per avvicinamento, viene assentito con traslazione del
defunto nei complessi o cellari in uso alla data della richiesta;
IV) La
capienza della cosiddetta “celletta singola” (ossario o cineraria)
viene fissata in una cassettina per la conservazione dei resti ossei e in due
urne cinerarie opportunamente dimensionate;
V) La capienza della cosiddetta
“celletta doppia” viene fissata in due cassettine ossario o quattro
urne cinerarie al massimo sovrapponibili a due a due, ovvero una cassettina
ossario e fino a due urne cinerarie;
2) di dare mandato al gestore AFC S.p.A.
di applicare i criteri sopra evidenziati nell’assegnazione di locali,
cellette e sepolture, con le seguenti tempistiche:
- relativamente alle
cellette a partire dal 1° luglio 2011;
- per i loculi a partire dal
1° luglio 2011, a condizione di non creare limitazioni alla
disponibilità di loculi per l’accoglienza ordinaria dei funerali in
arrivo ai cimiteri;
3) che il gestore AFC S.p.A. dia adeguata informativa del
provvedimento nei cimiteri cittadini e alle associazioni di categoria delle
imprese funebri;
4) di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del
distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente
eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del Testo Unico approvato con
D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267.