Vice Direzione Generale Servizi Amministrativi e Legali - Gioventù - Decentramento - Commercio - Suolo Pubblico
2010 05197/122
Divisione Suolo Pubblico Arredo Urbano Integrazione e Innovazione
Settore Arredo Urbano e Urbanistica Commercial
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CITTÀ DI TORINO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

21 settembre 2010


Convocata la Giunta presieduta dal Sindaco Sergio CHIAMPARINO, sono presenti, oltre al Vicesindaco Tommaso DEALESSANDRI, gli Assessori:


Marco BORGIONE
Giuseppe BORGOGNO

Giovanni Maria FERRARIS

Marta LEVI
Domenico MANGONE
Gianguido PASSONI
Giuseppe SBRIGLIO
Maria Grazia SESTERO
Roberto TRICARICO
Mario VIANO








Assenti per giustificati motivi gli Assessori: Fiorenzo ALFIERI, Alessandro ALTAMURA, Ilda CURTI.




Con l’assistenza del Segretario Generale Reggente Carla PICCOLINI.



OGGETTO: CONTRIBUTI AD ATTIVITA' COMMERCIALI INSERITE NELLE ISOLE COMMERCIALI DA FINANZIARSI CON ONERI AGGIUNTIVI EX LEGE 28/99. MODALITA' PER LA CONCESSIONE. *****REVOCATA PARZIALMENTE DALLA DELIBERAZIONE MECC. 201400747/016*******

Proposta dell'Assessore Altamura.

Negli anni scorsi la Città di Torino ha favorito l’aggregazione territoriale delle attività commerciali attraverso due principali modelli: quello delle associazioni di Via e quello dei Centri Commerciali Naturali. I due modelli sono piuttosto “pesanti” e sono stati studiati in una situazione di forte frammentazione dell’attività associativa da parte dei commercianti, principalmente indirizzata all’organizzazione delle feste di Via. La frammentazione portava ad avere forti difficoltà a valutare l’effettiva rappresentatività sul territorio delle diverse organizzazioni. La politica attuata dalla Città ha sicuramente favorito una dinamica di ricomposizione delle reti associative locali, ma ha sostanzialmente avvantaggiato le grandi aggregazioni commerciali del centro storico o dei grandi assi commerciali. Sono rimaste sostanzialmente escluse le realtà minori o non legate agli ambiti appena descritti. Diventa quindi ora opportuno intervenire su queste unità. Come già sperimentato, diventa però fondamentale fornire una “immagine forte”, capace di aggregare le attività intorno al riconoscimento di una identità che abbia un alto grado comunicativo. Il concetto di “isola commerciale” sembra poter svolgere questo ruolo, soprattutto se applicato in aree meno interessate dai processi di riqualificazione e rigenerazione urbana, o comunque di minore capacità di attrazione commerciale.
Le “isole commerciali” verrebbero, quindi a connotarsi, come ambiti dove favorire “accordi privati” (protocolli d’intesa) tra le imprese commerciali, accordi che prevedano una serie di micro-azioni di buon vicinato (orari di apertura, spesa a domicilio, servizi igienici disponibili, controllo dei prezzi, assistenza all’acquisto e post-vendita, percorsi sicuri, fidelizzazione, etc...), a garanzia di un innalzamento della qualità del vivere dei residenti.
Per la realizzazione di tali azioni si intende utilizzare il fondo derivato dal pagamento degli oneri aggiuntivi delle medie e grandi strutture di vendita così come previsto dalla norma regionale. Tali oneri sono dovuti dalle grandi strutture di vendita per mitigare, nel bacino di utenza definito dall’apposito regolamento regionale, gli effetti negati dall’apertura di questi punti vendita sul tessuto commerciale diffuso. L’onere deve essere pagato prima dell’apertura dell’attività.
Il programma che si propone con questo provvedimento appare, quindi, in linea con le indicazioni normative che specificano che tale fondo può essere utilizzato per azioni volte a preservare, sviluppare, potenziare, ricostituire e promuovere il tessuto commerciale locale (all’art. 15 della D.C.R. n. 563-13414/99, così come modificata dalla D.C.R. n. 347-42515/03 e dalla D.C.R. n. 59-10831/06).
Tale azione era già stata prevista dalla deliberazione della Giunta Comunale (mecc. 0900206/122) del 27 gennaio 2009 “Oneri aggiuntivi di cui alla deliberazione della Giunta Regionale n. 21-4844 - Approvazione programma della Città di Torino”. Infatti nella delibera si introduceva il concetto di isola commerciale, intesa come ambito dove favorire il raggiungimento di accordi tra imprese commerciali volti alla realizzazione di alcune azioni di buon vicinato quali: 
azioni volte alla realizzazione di servizi comuni a favore dei consumatori assistenza all’acquisto e post vendita (consegna merci al parcheggio o a domicilio, fidelity cards, buoni sconto, premi fedeltà, animazione ed assistenza ai bambini);
azioni volte alla realizzazione di iniziative promozionali e alla gestione di attività di marketing (creazione di punti fissi di informazione, totem esplicativi, creazione di canali telematici di informazione, realizzazione di manifestazioni promozionali);
azioni volte alla fornitura di servizi comuni alla cittadinanza (servizi igienici disponibili, percorsi sicuri, orari di apertura).
Alla data attuale la Città ha incassato 275.995,24 Euro di cui 30.000 già utilizzati per il Progetto di Qualificazione Urbana del sistema dei Portici. Il totale relativo alle autorizzazioni già rilasciate (ma non necessariamente incassabile in relazione alla possibilità che al rilascio dell’autorizzazione non segua l’apertura, sempre possibile nei successivi due anni e prorogabile per un terzo) ammonta ad ulteriori 1.062.407,68 Euro.
Con il presente provvedimento si tratta di definire i beneficiari, le azioni finanziabili, i tetti contributivi e la modalità di individuazione dei progetti.
In relazione a quanto prima descritto i beneficiari possono essere ATI formate dalla maggioranza di piccole imprese commerciali (con attività di vicinato) a cui possono associarsi anche attività paracommerciali (artigiani, agenzie, etc...) che costruiscano un progetto di parternariato volto a migliorare la competitività e l’attrattiva commerciale anche attraverso azioni di buon vicinato. Le attività associate (minimo tre) devono far parte di uno stesso ambito urbano (piazza, via, isolato). Tale ambito non deve essere inserito in alcuna localizzazione commerciale o addensamento di tipo A1 (addensamenti commerciali del centro storico principale), A2 (addensamenti commerciali dei centri storici secondari) o A3 (addensamenti commerciali forti delle aree periferiche), così come individuati dalla pianificazione comunale o da altra autorizzazione commerciale.
Sono finanziabili attività materiali ed immateriali legate al miglioramento dell’immagine dell’attività commerciale. Il riferimento può essere quello della normativa regionale legata all’azioni previste dai Programmi di Qualificazione Urbana con riferimento alle singole attività o agli organismi associati di impresa: in particolare essi riguardano gli interventi sulle esteriorità degli esercizi (facciate, vetrine, tende, insegne, dehors, etc.) e gli interventi per la promozione, la fidelizzazione della clientela, l’informazione, il marketing e l’animazione territoriale.
Si definisce che la Città potrà contribuire con un importo pari al 50% delle spese per la realizzazione dei progetti e comunque con un importo non superiore a 15.000 Euro per ogni impresa aderente all’ATI e complessivamente non superiore a 150.000 Euro.
I progetti, che potranno anche prevedere azioni a carico della Città, saranno presentati a seguito dell’emanazione di apposito bando a cura del Settore competente. Per ogni bando verrà stilata una graduatoria che dovrà tenere conto come criteri preferenziali il numero di attività aderenti all’ATI, la coerenza con le azioni e i bilanci della Città, le eventuali situazioni di disagio subiti dai diversi ambiti urbani, le attività di buon vicinato inserite nel progetto presentato.
Il contributo dovrà essere approvato dalla Giunta Comunale. Potrà essere anticipato un importo pari al 50% del contributo stesso, mentre il restante 50% verrà liquidato a seguito della rendicontazione. Per le attività immateriali dovrà essere previsto un monitoraggio per i successivi due anni. In caso di mancata attuazione potrà essere richiesta la restituzione del contributo.

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

Visto che ai sensi dell’art. 48 del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, la Giunta compie tutti gli atti rientranti, ai sensi dell’art. 107, commi 1 e 2 del medesimo Testo Unico, nelle funzioni degli organi di governo che non siano riservati dalla Legge al Consiglio Comunale e che non ricadano nelle competenze, previste dalle leggi o dallo Statuto, del Sindaco o degli organi di decentramento;
Dato atto che i pareri di cui all’art. 49 del suddetto Testo Unico sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;
favorevole sulla regolarità contabile;
Con voti unanimi, espressi in forma palese;

D E L I B E R A

  1. di avviare, così come descritto in narrativa, il progetto denominato “isole commerciali”;
  2. di prevedere che per il finanziamento di tale progetto si utilizzino le risorse derivanti dal pagamento degli oneri aggiuntivi delle medie e grandi strutture di vendita così come previsto dalla norma regionale;
  3. di demandare a successive determinazioni dirigenziali la definizione delle modalità operative e l’approvazione delle graduatorie per la concessione dei contributi;
  4. di dichiarare, attesa l’urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.


L’Assessore al Commercio
e alle Attività Produttive
Alessandro Altamura



Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica


Il Dirigente
Valter Cavallaro



Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.

p. il V.D.G. Risorse Finanziarie
il Dirigente Delegato
Anna Tornoni



In originale firmato:

IL SINDACO IL SEGRETARIO GENERALE REGGENTE
Sergio Chiamparino Carla Piccolini
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ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITA’

La presente deliberazione:

1° ai sensi dell’art. 124, 1° comma, del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi dal 25 settembre al 9 ottobre 2010;

2° ai sensi dell’art. 134, 3° comma, del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è esecutiva dal 5 ottobre 2010.