OGGETTO: CONTRIBUTI AD ATTIVITA' COMMERCIALI INSERITE NELLE
ISOLE COMMERCIALI DA FINANZIARSI CON ONERI AGGIUNTIVI EX LEGE 28/99. MODALITA'
PER LA CONCESSIONE. *****REVOCATA PARZIALMENTE DALLA DELIBERAZIONE MECC.
201400747/016*******
Proposta dell'Assessore
Altamura.
Negli anni scorsi la Città di
Torino ha favorito l’aggregazione territoriale delle attività
commerciali attraverso due principali modelli: quello delle associazioni di Via
e quello dei Centri Commerciali Naturali. I due modelli sono piuttosto
“pesanti” e sono stati studiati in una situazione di forte
frammentazione dell’attività associativa da parte dei commercianti,
principalmente indirizzata all’organizzazione delle feste di Via. La
frammentazione portava ad avere forti difficoltà a valutare
l’effettiva rappresentatività sul territorio delle diverse
organizzazioni. La politica attuata dalla Città ha sicuramente favorito
una dinamica di ricomposizione delle reti associative locali, ma ha
sostanzialmente avvantaggiato le grandi aggregazioni commerciali del centro
storico o dei grandi assi commerciali. Sono rimaste sostanzialmente escluse le
realtà minori o non legate agli ambiti appena descritti. Diventa quindi
ora opportuno intervenire su queste unità. Come già sperimentato,
diventa però fondamentale fornire una “immagine forte”,
capace di aggregare le attività intorno al riconoscimento di una
identità che abbia un alto grado comunicativo. Il concetto di
“isola commerciale” sembra poter svolgere questo ruolo, soprattutto
se applicato in aree meno interessate dai processi di riqualificazione e
rigenerazione urbana, o comunque di minore capacità di attrazione
commerciale.
Le “isole commerciali” verrebbero, quindi a
connotarsi, come ambiti dove favorire “accordi privati” (protocolli
d’intesa) tra le imprese commerciali, accordi che prevedano una serie di
micro-azioni di buon vicinato (orari di apertura, spesa a domicilio, servizi
igienici disponibili, controllo dei prezzi, assistenza all’acquisto e
post-vendita, percorsi sicuri, fidelizzazione, etc...), a garanzia di un
innalzamento della qualità del vivere dei residenti.
Per la
realizzazione di tali azioni si intende utilizzare il fondo derivato dal
pagamento degli oneri aggiuntivi delle medie e grandi strutture di vendita
così come previsto dalla norma regionale. Tali oneri sono dovuti dalle
grandi strutture di vendita per mitigare, nel bacino di utenza definito
dall’apposito regolamento regionale, gli effetti negati
dall’apertura di questi punti vendita sul tessuto commerciale diffuso.
L’onere deve essere pagato prima dell’apertura
dell’attività.
Il programma che si propone con questo
provvedimento appare, quindi, in linea con le indicazioni normative che
specificano che tale fondo può essere utilizzato per azioni volte a
preservare, sviluppare, potenziare, ricostituire e promuovere il tessuto
commerciale locale (all’art. 15 della D.C.R. n. 563-13414/99, così
come modificata dalla D.C.R. n. 347-42515/03 e dalla D.C.R. n. 59-10831/06).
Tale azione era già stata prevista dalla deliberazione della Giunta
Comunale (mecc. 0900206/122) del 27 gennaio 2009 “Oneri aggiuntivi di cui
alla deliberazione della Giunta Regionale n. 21-4844 - Approvazione programma
della Città di Torino”. Infatti nella delibera si introduceva il
concetto di isola commerciale, intesa come ambito dove favorire il
raggiungimento di accordi tra imprese commerciali volti alla realizzazione di
alcune azioni di buon vicinato
quali:
−
azioni volte alla realizzazione di
servizi comuni a favore dei consumatori assistenza all’acquisto e post
vendita (consegna merci al parcheggio o a domicilio, fidelity cards, buoni
sconto, premi fedeltà, animazione ed assistenza ai
bambini);
−
azioni volte alla realizzazione di
iniziative promozionali e alla gestione di attività di marketing
(creazione di punti fissi di informazione, totem esplicativi, creazione di
canali telematici di informazione, realizzazione di manifestazioni
promozionali);
−
azioni volte alla fornitura di
servizi comuni alla cittadinanza (servizi igienici disponibili, percorsi sicuri,
orari di apertura).
Alla data attuale la Città ha incassato 275.995,24
Euro di cui 30.000 già utilizzati per il Progetto di Qualificazione
Urbana del sistema dei Portici. Il totale relativo alle autorizzazioni
già rilasciate (ma non necessariamente incassabile in relazione alla
possibilità che al rilascio dell’autorizzazione non segua
l’apertura, sempre possibile nei successivi due anni e prorogabile per un
terzo) ammonta ad ulteriori 1.062.407,68 Euro.
Con il presente provvedimento
si tratta di definire i beneficiari, le azioni finanziabili, i tetti
contributivi e la modalità di individuazione dei progetti.
In
relazione a quanto prima descritto i beneficiari possono essere ATI formate
dalla maggioranza di piccole imprese commerciali (con attività di
vicinato) a cui possono associarsi anche attività paracommerciali
(artigiani, agenzie, etc...) che costruiscano un progetto di parternariato volto
a migliorare la competitività e l’attrattiva commerciale anche
attraverso azioni di buon vicinato. Le attività associate (minimo tre)
devono far parte di uno stesso ambito urbano (piazza, via, isolato). Tale ambito
non deve essere inserito in alcuna localizzazione commerciale o addensamento di
tipo A1 (addensamenti commerciali del centro storico principale), A2
(addensamenti commerciali dei centri storici secondari) o A3 (addensamenti
commerciali forti delle aree periferiche), così come individuati dalla
pianificazione comunale o da altra autorizzazione commerciale.
Sono
finanziabili attività materiali ed immateriali legate al miglioramento
dell’immagine dell’attività commerciale. Il riferimento
può essere quello della normativa regionale legata all’azioni
previste dai Programmi di Qualificazione Urbana con riferimento alle singole
attività o agli organismi associati di impresa: in particolare essi
riguardano gli interventi sulle esteriorità degli esercizi (facciate,
vetrine, tende, insegne, dehors, etc.) e gli interventi per la promozione, la
fidelizzazione della clientela, l’informazione, il marketing e
l’animazione territoriale.
Si definisce che la Città
potrà contribuire con un importo pari al 50% delle spese per la
realizzazione dei progetti e comunque con un importo non superiore a 15.000 Euro
per ogni impresa aderente all’ATI e complessivamente non superiore a
150.000 Euro.
I progetti, che potranno anche prevedere azioni a carico della
Città, saranno presentati a seguito dell’emanazione di apposito
bando a cura del Settore competente. Per ogni bando verrà stilata una
graduatoria che dovrà tenere conto come criteri preferenziali il numero
di attività aderenti all’ATI, la coerenza con le azioni e i bilanci
della Città, le eventuali situazioni di disagio subiti dai diversi ambiti
urbani, le attività di buon vicinato inserite nel progetto presentato.
Il contributo dovrà essere approvato dalla Giunta Comunale.
Potrà essere anticipato un importo pari al 50% del contributo stesso,
mentre il restante 50% verrà liquidato a seguito della rendicontazione.
Per le attività immateriali dovrà essere previsto un monitoraggio
per i successivi due anni. In caso di mancata attuazione potrà essere
richiesta la restituzione del contributo.
Tutto ciò
premesso,
p. il V.D.G. Risorse Finanziarie
il Dirigente
Delegato
Anna Tornoni