Vice Direzione Generale Servizi Amministrativi e
Legali - Gioventù - Decentramento - Commercio - Suolo Pubblico
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Settore Attività
Economiche e di Servizio – Sportello Unico per le Attività
Produttive /GP 0/A
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CITTÀ DI TORINO
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA
COMUNALE
9 marzo 2010
Convocata la Giunta presieduta dal Sindaco
Sergio CHIAMPARINO, sono presenti, oltre al Vicesindaco Tommaso DEALESSANDRI,
gli Assessori:
Fiorenzo ALFIERI
Alessandro ALTAMURA
Marco
BORGIONE
Giuseppe BORGOGNO
Ilda CURTI
Michele DELL'UTRI
Marta
LEVI
Domenico MANGONE
Giuseppe SBRIGLIO
Maria Grazia SESTERO
Roberto
TRICARICO
Mario VIANO
Assente per giustificati motivi l’Assessore
Gianguido PASSONI.
Con l’assistenza del Segretario Generale Adolfo
REPICE.
OGGETTO: PROGRAMMA DI APERTURA OBBLIGATORIA
DEGLI ESERCIZI PUBBLICI NEL PERIODO ESTIVO.
Proposta dell'Assessore
Altamura.
In data 5 gennaio 2007 è
entrata in vigore la Legge Regionale 29 dicembre 2006, n. 38 “Disciplina
dell’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti
e bevande”.
L’art. 17 della predetta Legge 38/2006 disciplina
gli orari di apertura degli esercizi di somministrazione, in particolare: il
comma 3 stabilisce che “il Comune, al fine di assicurare all’utenza,
specie nei mesi estivi e con riferimento agli ambiti territoriali
particolarmente carenti, idonei livelli di servizio, può definire, previo
confronto con le organizzazioni delle imprese del settore interessate
nonché con le associazioni dei consumatori maggiormente rappresentative a
livello provinciale, programmi di apertura per turno degli esercizi di cui alla
presente legge”.
Il Comune di Torino, in applicazione della previgente
normativa, stabiliva dei turni di apertura obbligatoria dei pubblici esercizi di
somministrazione di alimenti e bevande nei mesi estivi in quanto, in base alle
attuali abitudini della popolazione residente, in tale periodo molte persone
restano in città ed inoltre il territorio cittadino è anche meta
di turisti. Per tale ragione si rende necessario confermare anche per il futuro
la decisione di prevedere turni di apertura obbligatoria degli esercizi pubblici
nei mesi estivi.
In seguito ad incontri tenuti con le organizzazioni di
categoria e le associazioni dei consumatori si è convenuto di definire
che il periodo in cui appare necessario programmare l’apertura degli
esercizi pubblici corrisponde alle due settimane centrali di agosto, atteso che
nel mese di luglio non si sono mai riscontrate criticità nella copertura
del servizio.
In base alle disposizioni legislative sopra richiamate e in
particolar modo i commi 4 e 5 dell’art. 17, L.38/2006, è
l’esercente a dover comunicare al comune il turno prescelto, pertanto
spetta al comune definire gli stessi concedendo agli esercenti la facoltà
di scelta.
Con deliberazione della Giunta Comunale del 20 marzo 2007 (mecc.
0701650/016), a seguito di incontri con le organizzazioni di categoria e le
associazioni dei consumatori, è stata concordata una programmazione
sperimentale triennale composta da turni di apertura obbligatoria: ogni
operatore doveva garantire l’apertura del proprio esercizio nel solo
periodo centrale del mese di agosto e, nell’arco dei tre anni, per una
sola volta. In tale modo si garantiva alla cittadinanza una copertura del
servizio pari ad almeno il 30% dei pubblici esercizi. Tale percentuale è
stata considerata sufficiente a mantenere un ottimo servizio, in quanto la
distribuzione delle attività di somministrazione di alimenti e bevande
sul territorio torinese segue, di per sé, i bisogni dei residenti e dei
turisti. Al momento attuale circa la metà delle attività di
somministrazione sono concentrate nella zona centrale, mentre le aree
periferiche ne hanno numeri molto più ridotti. L’individuazione del
coefficiente del 30% su base circoscrizionale e comunale garantisce, infatti, in
numeri relativi un buon servizio ad ogni residente indipendentemente dalla zona
di riferimento. Nel triennio della presente sperimentazione la Città ha
ricevuto da numerosi soggetti pubblici e privati attestati di merito che hanno
posizionato la Città di Torino tra le meglio servite d’Italia,
secondo la definizione dell’Osservatorio per il Commercio di
Milano.
La sperimentazione ha fatto registrare dei risultati
senz’altro positivi e, pertanto, appare opportuno adottare tale sistema in
modo definitivo, disponendo che per i trienni seguenti a partire dal triennio
2010 - 2012 i turni di apertura obbligatoria siano così
suddivisi:
TURNO A - coincidente con il periodo dal 9 agosto al 21
agosto 2010
TURNO B - coincidente con il periodo dall’ 8 agosto al
20 agosto 2011
TURNO C - coincidente con il periodo dal 6 agosto al
18 agosto 2012
In riferimento a tale periodo, il Regolamento della
Città di Torino per la disciplina dell’attività di
somministrazione e bevande, all’art. 21, comma 10, prevede che durante il
periodo di apertura obbligatoria non è consentito osservare più di
una giornata di riposo settimanale e l’orario minino di apertura non deve
essere inferiore ad ore sei. A tale riguardo occorre altresì rilevare che
l’esercente potrà comunque osservare la giornata di chiusura
festiva, oltre a quella di riposo infrasettimanale. Confermando le procedure
messe in atto nella scorsa programmazione:
- gli esercenti dovranno comunicare entro il 15
giugno 2010 il turno prescelto;
- gli operatori che nel corso del 2009 non hanno
osservato, per qualsiasi motivo, il turno di apertura obbligatoria, saranno
tenuti ad osservare, per la programmazione 2010 – 2012 due turni di
apertura obbligatoria;
- in caso di subingresso nell’esercizio
dell’attività, il subentrante è tenuto ad osservare il turno
scelto, o assegnato, al precedente titolare dell’attività;
- l’operatore che, per qualunque causa,
non osservi il turno prescelto o assegnato, l’anno immediatamente
successivo sarà tenuto all’osservanza del turno non
rispettato.
Ai fini della scelta del turno, gli operatori devono
utilizzare la modulistica approvata dalla Divisione Commercio.
Inoltre, in
considerazione della professionalità delle Associazioni di Categoria
maggiormente rappresentative, Ascom e Confesercenti, e dell’ottimo
rapporto di collaborazione sussistente tra le Associazioni di Categoria degli
esercenti e la Città di Torino, in applicazione del principio di
sussidiarietà orizzontale, come previsto dall’art. 118, comma 4,
della Costituzione Italiana, ai sensi del quale i Comuni devono favorire
l’iniziativa delle Associazioni per lo svolgimento di attività di
interesse generale, le suddette Associazioni possono definire dei piani di
programmazione annuale relativamente all’apertura obbligatoria degli
esercizi nel periodo di riferimento. In tal caso le Associazioni devono
individuare una zona del territorio almeno coincidente con quella turistica o
con quella di una circoscrizione o con parte di essa, garantendo il rispetto
complessivo della quota del 30% di aperture minime e idonee a garantire il
servizio nel periodo di riferimento, un numero di pubblici esercizi da
coinvolgere nell’iniziativa con i quali può essere anche stabilito
che ciascun singolo esercente possa garantire dei periodi di apertura
più ridotti rispetto a quelli generali definiti con il presente
provvedimento.
Il piano di programmazione deve essere comunque validato dalla
Città e dovrà contenere l’adesione volontaria di tutti gli
operatori interessati con l’indicazione dell’apertura che ognuno di
essi effettuerà.
L’ elenco degli esercizi tenuti ad osservare il
turno di apertura obbligatoria sarà pubblicato presso l’Albo
Pretorio e sul sito Web della Città di Torino.
Tutto ciò
premesso,
LA GIUNTA COMUNALE
Visto che ai sensi dell’art. 48 del Testo
Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs.
18 agosto 2000 n. 267, la Giunta compie tutti gli atti rientranti, ai sensi
dell’art. 107, commi 1 e 2 del medesimo Testo Unico, nelle funzioni degli
organi di governo che non siano riservati dalla Legge al Consiglio Comunale e
che non ricadano nelle competenze, previste dalle leggi o dallo Statuto, del
Sindaco o degli organi di decentramento;
Dato atto che i pareri di cui
all’art. 49 del suddetto Testo Unico sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;
viene
dato atto che non è richiesto il parere di regolarità contabile in
quanto il presente atto non comporta effetti diretti o indiretti sul
Bilancio;
Con voti unanimi, espressi in forma palese;
D E L I B E R A
- di stabilire, per le ragioni espresse in premessa, che
integralmente si richiamano, che i turni di apertura obbligatoria degli esercizi
di somministrazione di alimenti e bevande sono programmati per i trienni
successivi a rotazione e dunque per il periodo 2010 – 2012 sono
così stabiliti:
TURNO A - coincidente con il periodo
dal 9 agosto al 21 agosto 2010
TURNO B - coincidente con il periodo
dall’ 8 agosto al 20 agosto 2011
TURNO C - coincidente con il
periodo dal 6 agosto al 18 agosto 2012
La scelta dovrà essere
comunicata entro il 15 giugno 2010 e non potrà essere successivamente
modificata, salvo scambi consensuali tra operatori all’interno della
stessa circoscrizione;
- per gli operatori commerciali che non provvederanno ad effettuare nessuna
scelta, si provvederà con assegnazione d’ufficio.
In
caso di subingresso nell’esercizio dell’attività, il
subentrante è tenuto ad osservare il turno scelto o assegnato dal
precedente titolare dell’autorizzazione.
Ai fini della scelta del
turno, gli operatori devono utilizzare il modulo approvato dalla Divisione
Commercio;
- l’operatore che, per qualunque causa, non osservi il turno prescelto o
assegnato, l’anno immediatamente successivo sarà tenuto
all’osservanza del turno non rispettato. Gli operatori che nel corso del
2009 non hanno osservato, per qualsiasi motivo, il turno di apertura
obbligatoria, saranno tenuti ad osservare, per la programmazione 2010 –
2012 due turni di apertura obbligatoria;
- in considerazione della professionalità delle Associazioni di
Categoria maggiormente rappresentative, Ascom e Confesercenti, e
dell’ottimo rapporto di collaborazione sussistente tra le Associazioni di
Categoria degli esercenti e la Città di Torino, in applicazione del
principio di sussidiarietà orizzontale, come previsto dall’art.
118, comma 4, della Costituzione Italiana, ai sensi del quale i Comuni devono
favorire l’iniziativa delle Associazioni per lo svolgimento di
attività di interesse generale, le suddette Associazioni possono definire
dei piani di programmazione annuale relativamente all’apertura
obbligatoria degli esercizi nel periodo di riferimento. In tal caso le
Associazioni devono individuare una zona del territorio almeno coincidente con
quella turistica o con quella di una circoscrizione o con parte di essa,
garantendo il rispetto complessivo della quota del 30% di aperture minime e
idonee a garantire il servizio nel periodo di riferimento, un numero di
pubblici esercizi da coinvolgere nell’iniziativa con i quali può
essere anche stabilito che ciascun singolo esercente possa garantire dei periodi
di apertura più ridotti rispetto a quelli generali definiti con il
presente provvedimento. Il piano di programmazione deve essere comunque validato
dalla Città e dovrà contenere l’adesione volontaria di tutti
gli operatori interessati con l’indicazione dell’apertura che ognuno
di essi effettuerà;
- fatta salva l’applicazione della sanzione pecuniaria prevista
dall’art. 21 della Legge Regionale 38/2006, qualora l’operatore non
osservi il turno prescelto o assegnato, oltre a quanto previsto al punto 3,
sarà applicata la sanzione accessoria della sospensione
dell’attività fino ad un massimo di giorni sei, ai sensi del
combinato disposto dell’art. 20 della già citata L.R. 38/2006,
dell’art. 10 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza approvato
con R.D. 18 giugno 1931, n. 773 e dell’art. 152 c.2 del R.D. 6 maggio
1940, n. 635 come modificato dal D.P.R. 28 maggio 2001, n. 311.
L’Assessore al Commercio,
Turismo
Attività Produttive e Marketing Urbano
Alessandro
Altamura
Si esprime parere favorevole sulla regolarità
tecnica.
Il Dirigente
Ernesto Pizzichetta
In originale firmato:
IL SINDACO IL SEGRETARIO GENERALE
Sergio
Chiamparino Adolfo Repice
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ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE E DI
ESECUTIVITÀ
La presente deliberazione:
1° ai sensi dell’art. 124,
1° comma, del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli EE.LL.
(Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è pubblicata all’Albo
Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi dal 13 marzo al 27 marzo
2010.
2° ai sensi dell’art. 134, 3° comma, del Testo
Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli EE.LL. (Decreto Legislativo
18.8.2000 n. 267) è esecutiva dal 23 marzo 2010.