Vice Direzione Generale Servizi Amministrativi e Legali - Gioventù - Decentramento - Commercio - Suolo Pubblico
2010 01200/016
Settore Attività Economiche e di Servizio – Sportello Unico per le Attività Produttive
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CITTÀ DI TORINO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

9 marzo 2010

Convocata la Giunta presieduta dal Sindaco Sergio CHIAMPARINO, sono presenti, oltre al Vicesindaco Tommaso DEALESSANDRI, gli Assessori:


Fiorenzo ALFIERI
Alessandro ALTAMURA
Marco BORGIONE
Giuseppe BORGOGNO
Ilda CURTI
Michele DELL'UTRI
Marta LEVI
Domenico MANGONE
Giuseppe SBRIGLIO
Maria Grazia SESTERO
Roberto TRICARICO
Mario VIANO











Assente per giustificati motivi l’Assessore Gianguido PASSONI.




Con l’assistenza del Segretario Generale Adolfo REPICE.




OGGETTO: PROGRAMMA DI APERTURA OBBLIGATORIA DEGLI ESERCIZI PUBBLICI NEL PERIODO ESTIVO.

Proposta dell'Assessore Altamura.

In data 5 gennaio 2007 è entrata in vigore la Legge Regionale 29 dicembre 2006, n. 38 “Disciplina dell’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande”.
L’art. 17 della predetta Legge 38/2006 disciplina gli orari di apertura degli esercizi di somministrazione, in particolare: il comma 3 stabilisce che “il Comune, al fine di assicurare all’utenza, specie nei mesi estivi e con riferimento agli ambiti territoriali particolarmente carenti, idonei livelli di servizio, può definire, previo confronto con le organizzazioni delle imprese del settore interessate nonché con le associazioni dei consumatori maggiormente rappresentative a livello provinciale, programmi di apertura per turno degli esercizi di cui alla presente legge”.
Il Comune di Torino, in applicazione della previgente normativa, stabiliva dei turni di apertura obbligatoria dei pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande nei mesi estivi in quanto, in base alle attuali abitudini della popolazione residente, in tale periodo molte persone restano in città ed inoltre il territorio cittadino è anche meta di turisti. Per tale ragione si rende necessario confermare anche per il futuro la decisione di prevedere turni di apertura obbligatoria degli esercizi pubblici nei mesi estivi.
In seguito ad incontri tenuti con le organizzazioni di categoria e le associazioni dei consumatori si è convenuto di definire che il periodo in cui appare necessario programmare l’apertura degli esercizi pubblici corrisponde alle due settimane centrali di agosto, atteso che nel mese di luglio non si sono mai riscontrate criticità nella copertura del servizio.
In base alle disposizioni legislative sopra richiamate e in particolar modo i commi 4 e 5 dell’art. 17, L.38/2006, è l’esercente a dover comunicare al comune il turno prescelto, pertanto spetta al comune definire gli stessi concedendo agli esercenti la facoltà di scelta.
Con deliberazione della Giunta Comunale del 20 marzo 2007 (mecc. 0701650/016), a seguito di incontri con le organizzazioni di categoria e le associazioni dei consumatori, è stata concordata una programmazione sperimentale triennale composta da turni di apertura obbligatoria: ogni operatore doveva garantire l’apertura del proprio esercizio nel solo periodo centrale del mese di agosto e, nell’arco dei tre anni, per una sola volta. In tale modo si garantiva alla cittadinanza una copertura del servizio pari ad almeno il 30% dei pubblici esercizi. Tale percentuale è stata considerata sufficiente a mantenere un ottimo servizio, in quanto la distribuzione delle attività di somministrazione di alimenti e bevande sul territorio torinese segue, di per sé, i bisogni dei residenti e dei turisti. Al momento attuale circa la metà delle attività di somministrazione sono concentrate nella zona centrale, mentre le aree periferiche ne hanno numeri molto più ridotti. L’individuazione del coefficiente del 30% su base circoscrizionale e comunale garantisce, infatti, in numeri relativi un buon servizio ad ogni residente indipendentemente dalla zona di riferimento. Nel triennio della presente sperimentazione la Città ha ricevuto da numerosi soggetti pubblici e privati attestati di merito che hanno posizionato la Città di Torino tra le meglio servite d’Italia, secondo la definizione dell’Osservatorio per il Commercio di Milano.

La sperimentazione ha fatto registrare dei risultati senz’altro positivi e, pertanto, appare opportuno adottare tale sistema in modo definitivo, disponendo che per i trienni seguenti a partire dal triennio 2010 - 2012 i turni di apertura obbligatoria siano così suddivisi:
TURNO A - coincidente con il periodo dal 9 agosto al 21 agosto 2010
TURNO B - coincidente con il periodo dall’ 8 agosto al 20 agosto 2011
TURNO C - coincidente con il periodo dal 6 agosto al 18 agosto 2012
In riferimento a tale periodo, il Regolamento della Città di Torino per la disciplina dell’attività di somministrazione e bevande, all’art. 21, comma 10, prevede che durante il periodo di apertura obbligatoria non è consentito osservare più di una giornata di riposo settimanale e l’orario minino di apertura non deve essere inferiore ad ore sei. A tale riguardo occorre altresì rilevare che l’esercente potrà comunque osservare la giornata di chiusura festiva, oltre a quella di riposo infrasettimanale. Confermando le procedure messe in atto nella scorsa programmazione:
Ai fini della scelta del turno, gli operatori devono utilizzare la modulistica approvata dalla Divisione Commercio.
Inoltre, in considerazione della professionalità delle Associazioni di Categoria maggiormente rappresentative, Ascom e Confesercenti, e dell’ottimo rapporto di collaborazione sussistente tra le Associazioni di Categoria degli esercenti e la Città di Torino, in applicazione del principio di sussidiarietà orizzontale, come previsto dall’art. 118, comma 4, della Costituzione Italiana, ai sensi del quale i Comuni devono favorire l’iniziativa delle Associazioni per lo svolgimento di attività di interesse generale, le suddette Associazioni possono definire dei piani di programmazione annuale relativamente all’apertura obbligatoria degli esercizi nel periodo di riferimento. In tal caso le Associazioni devono individuare una zona del territorio almeno coincidente con quella turistica o con quella di una circoscrizione o con parte di essa, garantendo il rispetto complessivo della quota del 30% di aperture minime e idonee a garantire il servizio nel periodo di riferimento, un numero di pubblici esercizi da coinvolgere nell’iniziativa con i quali può essere anche stabilito che ciascun singolo esercente possa garantire dei periodi di apertura più ridotti rispetto a quelli generali definiti con il presente provvedimento.
Il piano di programmazione deve essere comunque validato dalla Città e dovrà contenere l’adesione volontaria di tutti gli operatori interessati con l’indicazione dell’apertura che ognuno di essi effettuerà.
L’ elenco degli esercizi tenuti ad osservare il turno di apertura obbligatoria sarà pubblicato presso l’Albo Pretorio e sul sito Web della Città di Torino.
Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

Visto che ai sensi dell’art. 48 del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, la Giunta compie tutti gli atti rientranti, ai sensi dell’art. 107, commi 1 e 2 del medesimo Testo Unico, nelle funzioni degli organi di governo che non siano riservati dalla Legge al Consiglio Comunale e che non ricadano nelle competenze, previste dalle leggi o dallo Statuto, del Sindaco o degli organi di decentramento;
Dato atto che i pareri di cui all’art. 49 del suddetto Testo Unico sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;
viene dato atto che non è richiesto il parere di regolarità contabile in quanto il presente atto non comporta effetti diretti o indiretti sul Bilancio;
Con voti unanimi, espressi in forma palese;

D E L I B E R A

  1. di stabilire, per le ragioni espresse in premessa, che integralmente si richiamano, che i turni di apertura obbligatoria degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande sono programmati per i trienni successivi a rotazione e dunque per il periodo 2010 – 2012 sono così stabiliti:
TURNO A - coincidente con il periodo dal 9 agosto al 21 agosto 2010
TURNO B - coincidente con il periodo dall’ 8 agosto al 20 agosto 2011
TURNO C - coincidente con il periodo dal 6 agosto al 18 agosto 2012
La scelta dovrà essere comunicata entro il 15 giugno 2010 e non potrà essere successivamente modificata, salvo scambi consensuali tra operatori all’interno della stessa circoscrizione;
  1. per gli operatori commerciali che non provvederanno ad effettuare nessuna scelta, si provvederà con assegnazione d’ufficio.
In caso di subingresso nell’esercizio dell’attività, il subentrante è tenuto ad osservare il turno scelto o assegnato dal precedente titolare dell’autorizzazione.
Ai fini della scelta del turno, gli operatori devono utilizzare il modulo approvato dalla Divisione Commercio;
  1. l’operatore che, per qualunque causa, non osservi il turno prescelto o assegnato, l’anno immediatamente successivo sarà tenuto all’osservanza del turno non rispettato. Gli operatori che nel corso del 2009 non hanno osservato, per qualsiasi motivo, il turno di apertura obbligatoria, saranno tenuti ad osservare, per la programmazione 2010 – 2012 due turni di apertura obbligatoria;
  2. in considerazione della professionalità delle Associazioni di Categoria maggiormente rappresentative, Ascom e Confesercenti, e dell’ottimo rapporto di collaborazione sussistente tra le Associazioni di Categoria degli esercenti e la Città di Torino, in applicazione del principio di sussidiarietà orizzontale, come previsto dall’art. 118, comma 4, della Costituzione Italiana, ai sensi del quale i Comuni devono favorire l’iniziativa delle Associazioni per lo svolgimento di attività di interesse generale, le suddette Associazioni possono definire dei piani di programmazione annuale relativamente all’apertura obbligatoria degli esercizi nel periodo di riferimento. In tal caso le Associazioni devono individuare una zona del territorio almeno coincidente con quella turistica o con quella di una circoscrizione o con parte di essa, garantendo il rispetto complessivo della quota del 30% di aperture minime e idonee a garantire il servizio nel periodo di riferimento, un numero di pubblici esercizi da coinvolgere nell’iniziativa con i quali può essere anche stabilito che ciascun singolo esercente possa garantire dei periodi di apertura più ridotti rispetto a quelli generali definiti con il presente provvedimento. Il piano di programmazione deve essere comunque validato dalla Città e dovrà contenere l’adesione volontaria di tutti gli operatori interessati con l’indicazione dell’apertura che ognuno di essi effettuerà;
  3. fatta salva l’applicazione della sanzione pecuniaria prevista dall’art. 21 della Legge Regionale 38/2006, qualora l’operatore non osservi il turno prescelto o assegnato, oltre a quanto previsto al punto 3, sarà applicata la sanzione accessoria della sospensione dell’attività fino ad un massimo di giorni sei, ai sensi del combinato disposto dell’art. 20 della già citata L.R. 38/2006, dell’art. 10 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773 e dell’art. 152 c.2 del R.D. 6 maggio 1940, n. 635 come modificato dal D.P.R. 28 maggio 2001, n. 311.


L’Assessore al Commercio, Turismo
Attività Produttive e Marketing Urbano
Alessandro Altamura


Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica.

Il Dirigente
Ernesto Pizzichetta



In originale firmato:


IL SINDACO IL SEGRETARIO GENERALE
Sergio Chiamparino Adolfo Repice

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ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione:

1° ai sensi dell’art. 124, 1° comma, del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi dal 13 marzo al 27 marzo 2010.

2° ai sensi dell’art. 134, 3° comma, del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è esecutiva dal 23 marzo 2010.