Div. Patrimonio - Innovazione - Lavoro - Servizi al
Cittadino
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Settore Valorizzazione e
Patrimonio Immobiliare /GP 4
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CITTÀ DI TORINO
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA
COMUNALE
22 dicembre 2009
Convocata la Giunta presieduta dal
Sindaco Sergio CHIAMPARINO, sono presenti, oltre al Vicesindaco Tommaso
DEALESSANDRI, gli Assessori:
Fiorenzo ALFIERI
Alessandro
ALTAMURA
Marco BORGIONE
Giuseppe BORGOGNO
Ilda CURTI
Marta
LEVI
Domenico MANGONE
Gianguido PASSONI
Giuseppe SBRIGLIO
Maria
Grazia SESTERO
Roberto TRICARICO
Mario VIANO
Assente per giustificati motivi
l’Assessore Michele DELL'UTRI.
Con l’assistenza del
Segretario Generale Adolfo REPICE.
OGGETTO: IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE OGGETTO DI
CARTOLARIZZAZIONE IMMOBILIARE. DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE MECC.
0904890/008 DEL 19 OTTOBRE 2009. APPROVAZIONE E PRESA D`ATTO DELLO STATO DI
FATTO ESISTENZE E CONSISTENZE, SCHEDE PATRIMONIALI. ULTERIORI PRECISAZIONI.
Proposta del Sindaco
Chiamparino
e dell’Assessore Viano.
Con deliberazione del Consiglio Comunale del 19
ottobre 2009 (mecc. 0904890/008), sono state approvate le linee di indirizzo
volte alla realizzazione di un'operazione di cartolarizzazione immobiliare,
mediante la costituzione di una società di cartolarizzazione a
responsabilità limitata interamente partecipata dalla Città, ai
sensi dell’art. 84 della Legge 289/2002 e s.m.i., avente per oggetto
esclusivo operazioni di cartolarizzazione dei proventi delle dismissioni degli
immobili di proprietà comunale, ovvero mediante l’acquisizione di
una società già iscritta nell’elenco generale di cui
all’art. 106 del D.Lgs. 1.9.1993 n. 385 (“Testo Unico delle leggi in
materia bancaria e creditizia”) finalizzata all’operazione di
cartolarizzazione.
La sopra citata deliberazione ha altresì
autorizzato l’alienazione
alla costituita o
acquisita Società di Cartolarizzazione - anche attraverso la
stipulazione di uno o più atti di alienazione da effettuarsi,
eventualmente, in momenti successivi - di 11 beni immobili di proprietà
comunale a fronte di un corrispettivo minimo complessivo pari ad Euro
75.101.846,00 corrispondente al 100% del loro valore di mercato oggi atteso,
subordinando la formalizzazione della vendita all'approvazione definitiva delle
varianti di P.R.G. in corso di approvazione ed afferente alcuni immobili
soggetti all’alienazione.
Conseguentemente, attesa l’esigenza
della Civica Amministrazione di procedere alla cartolarizzazione immobiliare
entro il corrente anno, con successiva deliberazione della Giunta Comunale in
data 3 novembre 2009 (mecc. 0907163/008) è stata approvata
l’acquisizione di una società già costituita (“Special
Purpose Vehicle” siglabile SPV) avente ad oggetto l’attività
di cartolarizzazione e già iscritta all’elenco generale di cui
sopra.
Si riportano, di seguito, i terreni ed i fabbricati per i quali
è prevista l’alienazione alla SPV con indicazione del valore di
cessione risultante dalla stima asseverata - redatta ex art. 2465 comma 2 C.C.
dal dr. Roberto Merani (iscritto al registro dei revisori contabili) -
costituente altresì certificazione di esperto indipendente ex art. 3
comma 17 della Legge 350/2003:
- Immobile n. 1: Terreno sito in via Giordano
Bruno n. 159, Lotto I Ex Villaggio Olimpico M.O.I , Euro 16.277.415,00;
- Immobile n. 2: Terreno sito in Via Orvieto
ang. Corso Mortara, Comprensorio Vitali P.Ri.U. Spina 3, Euro 6.065.137,00;
- Immobile n. 3: Terreno sito
all’intersezione tra le vie Guala, Monte Pasubio e Casana, Euro
5.035.699,00;
- Immobile n. 4: Terreno sito in strada
Castello di Mirafiori angolo Parco Colonnetti (area “Galileo
Ferraris”) Euro 8.283.187,00;
- Immobile n. 5: Terreno sito tra la via
Anselmetti e la Strada del Drosso, Euro 2.743.667,00;
- Immobile n. 6: Compendio immobiliare sito in
c.so Spezia 14 / via Bizzozero 20-28, Euro 9.988.975,00;
- Immobile n. 7: porzione di compendio
dell’ex Cavallerizza Reale sita in via Verdi 7-9, Euro 9.752.900,00;
- Immobile n. 8: Fabbricato sito in via delle
Orfane nn. 18, 20, 22, Euro 6.534.290,00;
- Immobile n. 9: Fabbricato sito in via Giolitti
2 bis angolo via Lagrange, Euro 3.731.925,00;
- Immobile n. 10: Fabbricato sito in corso
Chieri 19, Euro 489.600,00;
- Immobile n. 11: Fabbricato sito in Via Verdi
n. 11 (ex Zecca), Euro 6.199.050,00.
Gli uffici del Settore
Valorizzazione Patrimonio Immobiliare hanno condotto una approfondita due
diligence giuridico amministrativa su tutti gli 11 immobili menzionati,
esperendo le occorrenti verifiche presso la Conservatoria e, ove necessario,
anche presso gli archivi dell’Amministrazione e degli altri Enti; le
risultanze di tale due diligence sono riportate nelle schede patrimoniali
di ciascun immobile (allegate sotto i numeri da 1 a 11 al presente
provvedimento) che ne recano lo stato di fatto e di diritto, ed in particolare:
consistenza, coerenze, identificativi catastali, provenienza, stato
occupazionale, provvedimenti edilizi, destinazione urbanistica attuale e futura,
vincoli ex lege 42/2004 e s.m.i., note ed eventuali obbligazioni specifiche
poste a carico dell’acquirente. In sede di atto verranno allegati gli
Attestati di Certificazione Energetica dei singoli fabbricati, come previsto
dalla normativa vigente.
Si precisa che la scheda patrimoniale afferente
l’immobile n. 4 (terreno sito in str. Castello di Mirafiori) è,
allo stato attuale, puramente indicativa in quanto, non essendo stata ancora
adottata la relativa variante urbanistica, non si può procedere al
relativo frazionamento ed alla esatta individuazione delle servitù
nascenti rispetto al confinante lotto oggetto di diritto di superficie in favore
del C.N.R. Similare considerazione deve farsi per l’immobile n. 2 (terreno
sito in via Orvieto) per cui si rimane in attesa dell’approvazione dello
strumento urbanistico occorrente per l’adeguamento urbanistico.
Per
quanto concerne, nello specifico, i provvedimenti edilizi, nell’ambito
della due diligence tecnica condotta dal Settore Valutazioni sui
fabbricati oggetto di alienazione, sono stati, tra l’altro, verificati ed
esaminati i documenti che raffigurano la descrizione grafica degli attuali stati
di fatto con le correnti consistenze di ciascun complesso immobiliare.
Tale
esame ha permesso di mettere in evidenza come, in diversi casi, gli attuali
stati di fatto siano differenti, sia pure mai in modo sostanziale, rispetto alla
documentazione progettuale depositata e rinvenibile presso l’Archivio
Edilizio della Città e presso gli ulteriori archivi comunali.
Si
tratta di modifiche conseguenti ad interventi di manutenzione e restauro
conservativo realizzati nel corso degli anni dalla Civica Amministrazione che,
pur non avendo comunque trasformato il profilo del fabbricato o generato aumenti
della superficie lorda di pavimento esistente o della volumetria dei fabbricati,
hanno prodotto l’effetto di variare marginalmente la distribuzione interna
degli spazi afferenti agli immobili in argomento.
A titolo meramente
esemplificativo, tali interventi si riferiscono alla eliminazione di tramezzi
(che non hanno comunque interessato muri perimetrali o portanti), allo
spostamento o alla nuova realizzazione di aperture fra locali interni, al
rifacimento di scale interne, alla installazione di ascensori, manufatti e
similari, spesso eseguiti, nel rispetto delle previsioni urbanistiche, al fine
di conformare gli immobili alle norme igieniche, sanitarie e di sicurezza,
ovvero al fine dell’eliminazione delle barriere architettoniche.
L’unica modifica alla sagoma perimetrale esterna, che ha comportato la
demolizione di una campata di capannone, è stata eseguita dalla
Città sull’edificio di via Bizzozero per poter realizzare la nuova
viabilità di collegamento all’Oval tramite la creazione del
sottopasso veicolare di corso Spezia).
Tali interventi sono stati eseguiti
dai competenti Settori della Civica Amministrazione (o sue ditte appaltatrici)
sulla base di progetti, ove necessario, o sulla base di provvedimenti
amministrativi direttamente adottati dagli Uffici della Città,
proprietaria degli edifici ed ente competente in materia di controllo del
rispetto della normativa tecnico-edilizia.
In considerazione di quanto sopra,
non può che darsi atto che gli interventi edilizi siano stati posti in
essere legittimamente sia sul piano soggettivo sia su quello oggettivo e che, di
conseguenza, gli stati di fatto rilevati (e rappresentati nella planimetrie
costituenti allegati dal sub. 12 al sub. 17) debbano, a tutti gli effetti,
essere ritenuti non solo rappresentativi dell’effettiva situazione
rilevabile in concreto, ma anche idonei ad escludere opere ed interventi da
ritenersi abusivi ai sensi della normativa vigente.
Sempre nel corso della
due diligence effettuata sugli immobili sopra citati, sono emersi
ulteriori elementi di fatto o di diritto di cui occorre tener conto al momento
della stipulazione dell’atto di alienazione. Si tratta, più
precisamente, delle seguenti problematiche:
- nella deliberazione consiliare di approvazione della operazione di
cartolarizzazione, in merito all’immobile n. 1 ( lotto I dell’ex
Moi), era stato precisato che “La Città si riserva la
proprietà superficiaria del rifugio antiaereo risalente alla seconda
guerra mondiale comprensivo dell’ingresso principale in sottosuolo, e in
soprassuolo limitatamente al torrino”; peraltro, a seguito dei lavori di
ripristino di detto ingresso, il medesimo non risulta più solo interrato
ma presenta in soprassuolo un manufatto in muratura volto ad evidenziare il
relativo accesso censito al C.F. al foglio 1422 n. 201 sub 3. E’ di tutta
evidenza che, in coerenza con la volontà consiliare sopra indicata, allo
stato attuale la Città deve mantenere la proprietà superficiaria
anche di tale manufatto. Infine, con riguardo a tale lotto, deve prendersi atto
della implicita sdemanializzazione della porzione di terreno di mq. 40 censita
al C.T. al foglio 1401 mappale 324 (avente medesimo identificativo al C.F.).
Tale sdemanializzazione consegue, altresì, alla deliberazione consiliare
in data 19 ottobre 2009 con la quale è stata approvata
l’alienazione dell’immobile in discorso, intendendosi sottesa alla
stessa la volontà di sottrarre tale porzione alla sua destinazione a
viabilità pubblica; in seguito a ciò si è proceduto ad
individuare con esattezza le porzioni di aree costituenti sedime della via Zino
Zini anche al fine della realizzazione della nuova rotonda in corso di
progettazione;
- per quanto concerne le aree urbane interne al complesso della Cavallerizza,
aventi accesso da via Verdi 9 e da via Rossini 11 (ivi comprese quelle che danno
accesso alla Rotonda) quali censite al C.F. al foglio 1247 particella 111 sub.
81, occorre precisare che le stesse non devono essere sottratte alla pubblica
fruizione della cittadinanza. Infatti, a seguito di deliberazione della Giunta
comunale 4 marzo 2008 (mecc. 0801158/119) è stata istituita
l’”Area Pedonale Cavallerizza”, interdetta alla circolazione
veicolare; con successive ordinanze dirigenziali n. 3239 del 4 luglio 2008 e n.
4342 del 24 settembre 2008 è stato istituito il divieto di transito e di
sosta per i veicoli con alcune deroghe per le forze dell’ordine, per i
disabili e altri.
Ne consegue, pertanto, la volontà
dell’Amministrazione di assoggettare all’uso pubblico perpetuo dette
aree, contestualmente al loro trasferimento, e che tale assoggettamento, oggetto
di specifica trascrizione, non venga meno senza specifico provvedimento
dell’organo politico.
Occorre inoltre evidenziare che, nel sottosuolo
dell’area cortilizia principale, è stata rinvenuta la presenza di
un cunicolo che, dipartendosi dal sottosuolo del Maneggio Chiablese, sfocia in
un locale inaccessibile, all’interno del quale si presume che siano
presenti una o più cisterne o serbatoi di combustibile. Premesso che sono
in corso i necessari accertamenti da parte dei competenti uffici pubblici, si
ritiene che la Città si debba far carico delle eventuali opere di
bonifica e/o messa in sicurezza, fatta salva l’azione di rivalsa ed
eventuale risarcimento del danno per vizi occulti nei confronti del Demanio,
precedente proprietario;
- per quanto attiene all’immobile n. 6 (compendio immobiliare ex Borello
& Maffiotto), occorre dare atto che nell’alienazione alla SPV deve
ricomprendersi la porzione di terreno individuata al Catasto Terreni ed al
Catasto Urbano della Città al Fg. 1378, particella 148. Detta particella,
fisicamente annessa al complesso immobiliare e priva di autonomo accesso dalla
pubblica via, è stata acquistata dalla Città con atto di permuta a
rogito Segretario Generale Repice del 10 dicembre 2009, rep. A.P.A. n. 3738, in
corso di registrazione e trascrizione. Per tale motivo, non poteva essere
menzionata nella deliberazione consiliare approvata in data 19 ottobre,
antecedentemente all’acquisto. Sempre con riguardo a tale compendio,
occorre precisare che il magazzino traslatori presente all’interno del
capannone non è fisicamente rimovibile né riutilizzabile altrove
se non a costi fuori mercato; pertanto, poiché viene trasferito
unitamente al compendio, il suo valore è stato ricompreso nella
valutazione economica complessiva di quest’ultimo.
- Per quanto attiene, infine, l’immobile n. 8 (via delle Orfane 18, 20,
22), si precisa che nella deliberazione consiliare del 19 ottobre 2009
più volte citata è stata inserita, per mero errore materiale,
anche la particella 30 del foglio 1219 C.T. (costituente porzione di cortile
adiacente la Parrocchia), che non forma oggetto di alienazione.
Gli immobili indicati vengono venduti in blocco, a corpo e non a
misura, con esclusione delle previsioni di cui all’ultima parte del primo
comma dell’articolo 1538 codice civile, con tutti gli inerenti diritti e
con tutte le inerenti ragioni, azioni, accessioni e pertinenze, servitù
attive e passive, apparenti e non apparenti, anche costituite per destinazione
del padre di famiglia, vincoli di natura pubblica e privata, e oneri - quali
competono alla Città in virtù dei titoli di proprietà e del
possesso -, nella situazione urbanistica, occupazionale e locativa e, in
generale, nello stato di fatto e di diritto, di consistenza anche ambientale e
di manutenzione in cui si trovano, così come risultanti dalle schede
descrittive e relativi allegati. Ai sensi dell’art. 3 comma 19 del D.L.
351/2001, convertito in Legge 410/2001, la Città presta garanzia per
evizione e molestie nel possesso; per quanto attiene alla garanzia per vizi di
cui all’art. 1490 C.C., si rimanda, per ciascun bene, a quanto indicato
nella relativa scheda patrimoniale allegata al presente provvedimento,
specificando che, dalla due diligence effettuata, non sono stati
riscontrati vizi che rendano i beni inidonei all’uso a cui sono destinati
e che non sono emersi ulteriori vizi oltre a quanto indicato nelle singole
descrizioni.
Con il presente provvedimento, in ottemperanza a quanto indicato
al punto 20 del dispositivo della deliberazione consiliare più volte
citata, si intende procedere all’individuazione dei soggetti beneficiari
degli eventuali proventi in eccesso rispetto a quanto necessario alla SPV per
rimborsare l’indebitamento assunto e per pagare i costi
dell’operazione di cartolarizzazione, designando le seguenti fondazioni ,
nelle quali la Città riveste il ruolo di socio fondatore:
la
Fondazione Torino Musei in misura pari al 46 % circa;
la Fondazione Teatro
Stabile in misura pari al 17 % circa;
la Fondazione Teatro Regio in misura
pari al 22 % circa;
la Fondazione Museo del Cinema in misura pari al 15 %
circa.
Il diritto ai proventi in eccesso verrà incorporato in titoli
junior, emessi da parte della SPV, che saranno sottoscritti a valore
nominale simbolico dalle suddette fondazioni culturali. Tali titoli
junior attribuiranno il diritto a ricevere gli eventuali proventi in
eccesso che residuassero una volta ultimata la procedura di dismissione
immobiliare da parte della SPV; i soggetti prescelti - fondazioni che operano in
ambito culturale - sono stati individuati tra soggetti che non fanno parte del
consolidato del Comune ai fini del rispetto dei parametri indicati da Eurostat.
Tutto ciò premesso,
LA GIUNTA COMUNALE
Visto che ai sensi dell’art. 48 del Testo
Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs.
18 agosto 2000 n. 267, la Giunta compie tutti gli atti rientranti, ai sensi
dell’art. 107, commi 1 e 2 del medesimo Testo Unico, nelle funzioni degli
organi di governo che non siano riservati dalla Legge al Consiglio Comunale e
che non ricadano nelle competenze, previste dalle leggi o dallo Statuto, del
Sindaco o degli organi di decentramento;
Dato atto che i pareri di cui
all’art. 49 del suddetto Testo Unico sono:
favorevole sulla regolarità
tecnica;
favorevole sulla regolarità contabile;
Con voti unanimi
espressi in forma palese;
D E L I B E R A
per le motivazioni espresse in narrativa che qui
integralmente si richiamano e che costituiscono parte integrante delle
decisioni:
- di approvare le schede patrimoniali degli 11 immobili oggetto di alienazione
alla società di cartolarizzazione quali riportati in narrativa (all. da 1
a 11 – nn. ) dando mandato agli uffici di
apportarvi eventuali adeguamenti e/o modifiche che si rendessero necessarie
nell’interesse della Città, ivi compresi gli aggiornamenti
conseguenti all’approvazione definitiva della variante di P.R.G. n. 208
adottata con deliberazione consiliare del 16 novembre 2009, alla adozione e
successiva approvazione della variante relativa al terreno ubicato in strada
Castello di Mirafiori nonché alla approvazione dello strumento
urbanistico afferente il terreno di via Orvieto;
- di prendere atto degli stati di fatto relativi agli immobili di
proprietà comunale indicati nella narrativa del presente provvedimento e
rappresentati nelle planimetrie allegate (all. dal 12 al 15 – nn.
e all. 16/a, 16/b, 17/a, 17/b – nn. ) al
presente provvedimento, così rilevati in conseguenza degli interventi di
manutenzione e restauro conservativo citati in narrativa;
- di dare atto - anche ai sensi e per gli effetti dell’art. 40 della
Legge 47/85 e dell’art. 46 del D.P.R. 380/2001- che, per le motivazioni
indicate nella parte narrativa del presente provvedimento, le predette
situazioni di fatto debbono ritenersi legittimate ed escludenti opere ed
interventi da considerarsi abusivi ai sensi della normativa vigente;
- di approvare che la Città si riservi, oltre a quanto già
deliberato dal Consiglio Comunale in data 19 ottobre in merito al rifugio
antiaereo insistente nel sottosuolo del lotto 1 dell’area ex Moi, anche la
proprietà superficiaria in soprassuolo del manufatto di accesso al
rifugio di recente realizzato;
- di prendere atto che, per effetto della deliberazione del Consiglio Comunale
in data 19 ottobre 2009 (mecc. 0904890/008), la porzione di area ubicata in via
G. Bruno, facente parte del lotto I dell’ex M.O.I. e censita al C.T. al
foglio 1401 mappale 324, deve intendersi sdemanializzata ai sensi e per gli
effetti dell’art. 829 Cod. Civ.;
- di prescrivere che tra le obbligazioni che dovranno essere assunte,
nell’atto di alienazione dalla società di cartolarizzazione e suoi
aventi causa, sia inserito anche l’obbligo di assoggettamento ad uso
pubblico perpetuo delle aree urbane interne al compendio Ex Cavallerizza Reale,
meglio descritte in narrativa;
- di approvare che la Città si faccia carico degli interventi di messa
in sicurezza e/o bonifica dei serbatoi presumibilmente presenti nel sottosuolo
della Cavallerizza con diritto di rivalsa nei confronti del Demanio
statale;
- di dare atto che l’alienazione del complesso di via Bizzozero
comprende anche la porzione di terreno censita al C.T. al foglio 1378 part. 148
acquisita in data 10 dicembre da RFI nonché il c.d. magazzino traslatori
ubicato all’interno del capannone, mentre l’alienazione
dell’immobile di via delle Orfane non comprende la porzione di cortile
censita al C.T. al foglio 1219 particella 30;
- gli immobili oggetto di vendita vengono venduti in blocco, a corpo e non a
misura, con esclusione delle previsioni di cui all’ultima parte del primo
comma dell’articolo 1538 Codice Civile, con tutti gli inerenti diritti e
con tutte le inerenti ragioni, azioni, accessioni e pertinenze, servitù
attive e passive, apparenti e non apparenti, anche costituite per destinazione
del padre di famiglia, vincoli di natura pubblica e privata, e oneri - quali
competono alla Città in virtù dei titoli di proprietà e del
possesso -, nella situazione urbanistica, occupazionale e locativa e, in
generale, nello stato di fatto e di diritto, di consistenza anche ambientale e
di manutenzione in cui si trovano, così come risultanti dalle schede
descrittive e relativi allegati. La Città presta garanzia per evizione e
molestie nel possesso; per quanto attiene alla garanzia per vizi di cui
all’art. 1490 C.C., si rimanda, per ciascun bene, a quanto indicato nella
relativa scheda patrimoniale allegata al presente provvedimento, specificando
che, dalla due diligence effettuata, non sono stati riscontrati vizi che
rendano i beni inidonei all’uso a cui sono destinati e che non sono emersi
ulteriori vizi oltre a quanto indicato nelle singole descrizioni;
- di approvare che gli eventuali proventi in eccesso rispetto a quanto
necessario alla SPV per rimborsare l’indebitamento assunto e per pagare i
costi dell’operazione di cartolarizzazione, siano attribuiti alle seguenti
fondazioni, nelle quali la Città riveste il ruolo di socio fondatore,
nelle misure infra indicate:
Fondazione Torino Musei in misura
pari al 46% circa;
Fondazione Teatro Stabile in misura pari al 17%
circa;
Fondazione Teatro Regio in misura pari al 22% circa;
Fondazione
Museo del Cinema in misura pari al 15% circa;
- di dare atto che, ai sensi del combinato disposto dell’art. 829 comma
2° Cod. Civ. e dell’art. 6 comma 2° dello Statuto della
Città, la presente deliberazione, successivamente alla sua
esecutività, è soggetta a ripubblicazione all’albo pretorio
per 30 giorni;
- di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto
palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi
dell'art. 134, 4° comma, del Testo Unico approvato con D.Lgs 18 agosto 2000
n. 267.
Il
Sindaco L’Assessore
Sergio Chiamparino
all’Edilizia Privata e Patrimonio
Mario Viano
Si
esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica.
Il Dirigente Il Dirigente
Coordinatore
Settore Denunce Inizio Attività Settore
Edilizia Privata
Claudio Demetri Mauro Cortese
Il Dirigente
Settore Valorizzazione
Patrimonio Immobiliare
Carla Villari
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.
p. Il VDG Risorse Finanziarie
Il Dirigente
delegato
Anna Tornoni
In originale firmato:
IL SINDACO IL SEGRETARIO GENERALE
Sergio Chiamparino Adolfo
Repice
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