Vice Direzione Generale Servizi Amministrativi e
Legali - Gioventù - Decentramento - Commercio - Suolo Pubblico
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Settore Attività
Economiche e di Servizio – Sportello Unico per le Attività
Produttive /GG 0/A
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CITTÀ DI TORINO
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA
COMUNALE
21 luglio 2009
Convocata la Giunta presieduta dal Sindaco
Sergio CHIAMPARINO, sono presenti, oltre al Vicesindaco Tommaso DEALESSANDRI,
gli Assessori:
Alessandro ALTAMURA
Marco BORGIONE
Giuseppe
BORGOGNO
Marta LEVI
Domenico MANGONE
Maria Grazia
SESTERO
Roberto TRICARICO
Mario
VIANO
Assenti per giustificati motivi gli
Assessori: Fiorenzo ALFIERI, Ilda CURTI, Michele DELL'UTRI, Renato MONTABONE,
Gianguido PASSONI.
Con l’assistenza del Segretario
Generale Adolfo REPICE.
OGGETTO: SOSPENSIONE TERMINI DEI PROCEDIMENTI PER IL
RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE ALL'APERTURA E AL TRASFERIMENTO DEGLI ESERCIZI
PUBBLICI DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE NELLE MORE DELLA DEFINIZIONE
DEI NUOVI CRITERI E PROCEDURE IN CONFORMITÁ DELLE DISPOSIZIONI DELLA
LEGGE 248/2006 E DELLA VIGENTE NORMATIVA REGIONALE.
Proposta dell'Assessore
Altamura.
Il rilascio delle autorizzazioni per
l’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e
bevande è disciplinato dalla Legge Regionale 29 dicembre 2006, n.
38.
Le finalità ed i principi generali stabiliti dalla Legge Regionale
38/2006 sulla programmazione degli esercizi pubblici prevedono, tra
l’altro:
- la tutela della salute e della sicurezza del consumatore, la
corretta informazione e pubblicizzazione dei prezzi e dei prodotti,
nonché il miglioramento della qualità
dell’offerta;
- l’incremento della qualità del mercato, al
fine di realizzare le migliori condizioni di efficienza della rete;
- la
valorizzazione e la promozione della cultura enogastronomia, con particolare
riguardo alle produzioni tipiche della Regione Piemonte;
- la maggiore
accessibilità del servizio sul territorio e la valorizzazione delle
attività di somministrazione in riferimento ad una più elevata
qualità sociale dello stesso.
Ai sensi dell’art. 8 della
suddetta L.R. 38/2006, la Regione adotta gli indirizzi sulla base dei quali i
comuni definiscono i criteri che disciplinano la programmazione degli
insediamenti dei pubblici esercizi.
Ad oggi la Regione Piemonte non ha
ancora approvato i suddetti indirizzi nonostante il termine previsto dalla
richiamata normativa regionale sia ampiamente decorso: invero tali indirizzi
dovevano essere adottati entro il 30 giugno 2008 come previsto dall’art. 8
c. 2 della Legge Regionale.
Nella fase transitoria i comuni continuavano a
definire i criteri di insediamento dei pubblici esercizi sulla base di parametri
numerici ovvero contingenti stabili in base ai criteri della Legge 25 gennaio
1996, n. 25, art. 2.
La definizione dei criteri per l’insediamento
delle attività di somministrazione di alimenti e bevande effettuato sulla
base di contingenti numerici, come previsto dalla richiamata Legge 25/96
è stato ritenuto illegittimo da una recente pronuncia del Consiglio di
Stato del 5 maggio 2009 n. 2808, in base alla quale i criteri previsti dalla
Legge 248/06 art. 3 si applicano non solo alla disciplina generale del commercio
di cui al D.Lgs 114/98 ma anche al settore specifico della somministrazione di
alimenti e bevande.
La Legge 248/2006 ha approvato delle disposizioni per
dare attuazione al principio della libera concorrenza e proprio a tal fine si
dispone all’art. 3, che l’insediamento delle attività
commerciali non può essere programmato sulla base delle distanze minime
obbligatorie o sulla base di limiti riferiti a quote di mercato predefinite o
calcolate sul volume delle vendite a livello territoriale sub regionale.
Il
Consiglio di Stato nella sentenza in esame chiarisce, in merito ai criteri
contenuti nella Legge 248/2006 art. 3 che: “la disposizione, essendo
diretta a rimuovere limiti all'accesso al mercato, sia soggettivi, sia riferiti
alla astratta predeterminazione del numero degli esercizi, sia concernenti le
modalità di esercizio dell'attività, nella parte influente sulla
competitività delle imprese, anche allo scopo di ampliare la tipologia di
esercizi in concorrenza, si inserisce nel quadro del processo di modernizzazione
del commercio, all'evidente scopo di rimuovere i residui profili di contrasto
della disciplina di settore con il principio della libera
concorrenza.
Alla stregua di tali proposizioni, che convalidano la
previsione normativa di principio qui in discussione, limitazioni
all’apertura di nuovi esercizi commerciali sono astrattamente possibili
purché non si fondino su quote di mercato predefinite o calcolate sul
volume delle vendite, ossia, in altri termini, sull’apprezzamento
autoritativo dell’adeguatezza dell’offerta alla presunta
entità della domanda. I principi del Trattato e del nostro ordinamento
costituzionale impongono che i poteri pubblici non interferiscano sul libero
giuoco della concorrenza, astenendosi dallo stabilire inderogabilmente il numero
massimo degli esercenti da autorizzare in una determinata area”.
Tali criteri sono in netto contrasto con le disposizioni della Legge
25/1996 art. 2 in base al quale i Comuni fissano, su conforme parere delle
commissioni un parametro numerico che assicuri, in relazione alla tipologia
degli esercizi, la migliore funzionalità e produttività del
servizio da rendere al consumatore ed il più equilibrato rapporto tra gli
esercizi e la popolazione residente e fluttuante, tenuto anche conto del reddito
di tale popolazione, dei flussi turistici e delle abitudini di consumo
extra-domestico.
Tra l’altro tale normativa deve ritenersi anche
abrogata dalle richiamate disposizioni della Legge 248/2006 art. 3 c. 3 ai sensi
del quale sono abrogate le disposizioni legislative e regolamentari statali di
disciplina del settore della distribuzione commerciale incompatibili con i
principi sopra richiamati.
L’orbiter dictum della sentenza del
Consiglio di Stato chiarisce che la materia della libera concorrenza non rientra
tra quelle in cui la Regione ha una competenza esclusiva e pertanto il
legislatore è pienamente legittimato a definire dei criteri che possano
garantire l’applicazione di tale principio, la cui forza giuridica la si
trova non solo nelle disposizioni dell’art. 41 della Costituzione
relativamente alla libertà dell’iniziativa economica privata, ma
anche nelle norme comunitarie che sanciscono il principio della libertà
di stabilimento e segnatamente gli artt. 85 e 86 del Trattato CEE.
In base
alla Legge 248/06 art. 3 c. 4 le Regioni e gli Enti Locali adeguano le
disposizioni legislative e regolamentari ai principi della libera concorrenza
indicati nello stesso articolo al comma 1 lett. a), b), c), d), e), f), f bis),
pertanto in applicazione di tale disposto il Comune deve modificare le procedure
per il rilascio delle autorizzazioni delle attività di somministrazione
di alimenti e bevande anche in assenza dei criteri regionali, e tanto proprio in
ragione della competenza esclusiva attribuita allo Stato dall’art. 117 c.2
lett. e) della Costituzione Italiana in materia di tutela della
concorrenza.
La citata sentenza del Consiglio di Stato conferma che i limiti
cui può essere assoggettata l’apertura degli esercizi debba essere
collegata alla tutela di valori di rango equivalente al principio di libera
iniziativa economica posto che questa non può svolgersi in contrasto con
l’utilità sociale o in modo da arrecare danno alla sicurezza, alla
libertà e alla dignità umana (art. 41 c.2 Costituzione).
L’Assessorato al Commercio, Turismo, Attività Produttive e
Marketing Urbano, pur in assenza dei criteri regionali sugli insediamenti degli
esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, ha già avviato
diversi incontri con le Associazioni di Categoria degli operatori, al fine di
definire dei criteri e delle procedure conformi alle disposizioni della Legge
248/06 art. 3.
Da una prima analisi degli interessi generali che normalmente
sono coinvolti dall’insediamento di attività di somministrazione di
alimenti e bevande, appare evidente che l’interesse alla sicurezza urbana
costituisca uno di quei valori di rango costituzionale la cui tutela debba
essere comparata con quella della libera iniziativa economica, posto che il
primo è sicuramente prevalente, dato il valore che allo stesso è
attribuito dalla norma costituzionale.
Sulla base delle valutazioni
effettuate appare corretto ritenere che i requisiti imprescindibili che gli
esercizi e gli operatori devono avere sono i seguenti:
- requisiti morali
stabiliti dalle vigenti norme;
- requisiti professionali stabiliti dalle
vigenti norme;
- la disponibilità dei locali in cui si intende
esercitare l’attività;
- conformità dei locali alla
destinazione d’uso urbanistica e ai requisiti edilizi;
- valutazione
impatto acustico preventiva;
- descrizione delle misure o accorgimenti messi
in atto per garantire la vivibilità del territorio urbano (servizio
d’ordine esterno al locale, attività di sensibilizzazione svolta
nei confronti dei consumatori mediante riproduzione e distribuzione delle norme
del Regolamento di Polizia urbana – artt. 44, 45 etc);
- garanzia
sull’apertura durante il periodo di apertura obbligatoria estiva almeno
nei primi 2 anni di esercizio dell’attività;
- relazione sulle
modalità di smaltimento dei rifiuti con indicazione di aree adeguate per
la raccolta differenziata;
- per insediamenti in stabili soggetti al vincolo
della Sovrintendenza per i Beni Architettonici ed il paesaggio del Piemonte,
descrizione degli accorgimenti utilizzati per il corretto inserimento urbano e
ambientale. La messa in esercizio dell’attività deve avvenire nel
rispetto delle disposizioni poste a tutela di tali beni.
L’esercizio
dell’attività deve essere svolto nel rispetto:
- delle norme,
prescrizioni e autorizzazioni in materia igienico-sanitaria, nonché delle
norme in materia di sicurezza e prevenzione incendi e delle disposizioni sulla
sorvegliabilità dei locali.
Nel caso in cui vengano meno i requisiti
obbligatori sussistenti alla data del rilascio dell’autorizzazione
amministrativa, la stessa è sospesa sino al ripristino degli stessi.
Alla luce delle richiamate ragioni normative appare senz’altro
necessario abrogare gli atti relativi alla definizione delle procedure
concernenti il rilascio delle autorizzazioni per l’apertura e i
trasferimenti degli esercizi pubblici di somministrazione di alimenti e bevande
approvate con: la deliberazione Giunta Comunale del 21 marzo 2006 (mecc.
0602230/016) e la deliberazione Giunta Comunale del 16 ottobre 2007 (mecc.
0706772/016) e contestualmente disporre che tutte le domande di apertura o
trasferimento di esercizi pubblici di somministrazione di alimenti e bevande
pervenute fino alla data di approvazione del presente provvedimento vengano
istruite in base ai suddetti criteri. Per ogni altra domanda che perverrà
dopo tale data, il termine del procedimento sarà sospeso sino alla data
di approvazione dei nuovi criteri e comunque non oltre il 30 novembre 2009.
Tutto ciò premesso,
LA GIUNTA COMUNALE
Visto che ai sensi dell’art. 48 del Testo
Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs.
18 agosto 2000 n. 267, la Giunta compie tutti gli atti rientranti, ai sensi
dell’art. 107, commi 1 e 2 del medesimo Testo Unico, nelle funzioni degli
organi di governo che non siano riservati dalla Legge al Consiglio Comunale e
che non ricadano nelle competenze, previste dalle leggi o dallo Statuto, del
Sindaco o degli organi di decentramento;
Dato atto che i pareri di cui
all’art. 49 del suddetto Testo Unico sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;
viene
dato atto che non è richiesto il parere di regolarità contabile,
in quanto il presente atto non comporta effetti diretti o indiretti sul
bilancio;
Con voti unanimi espressi in forma palese;
D E L I B E R A
1) di stabilire che nelle more
dell’approvazione dei criteri di programmazione sull’insediamento
degli esercizi pubblici di somministrazione di alimenti e bevande tutte le
domande di apertura o trasferimento pervenute fino alla data di approvazione del
presente provvedimento vengano istruite dai competenti uffici, in base ai
criteri stabiliti in premessa;
2) per ogni altra domanda per l’apertura
o il trasferimento di esercizi pubblici di somministrazione di alimenti e
bevande che perverrà dopo la data di approvazione del presente
provvedimento, il termine del procedimento sarà sospeso sino alla data di
approvazione dei nuovi criteri e comunque non oltre il 30 novembre
2009;
3) sono abrogate la deliberazione Giunta Comunale 21 marzo 2006 (mecc.
0602230/016) e la deliberazione Giunta Comunale 16 ottobre 2007 (mecc.
0706772/016);
4) di dichiarare, attesa, l’urgenza, in conformità
del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente
eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del Testo Unico
approvato con D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267.
L’Assessore al
Commercio,
Turismo Attività Produttive
e Marketing Urbano
Alessandro Altamura
Si esprime parere favorevole sulla regolarità
tecnica.
Il Dirigente
Ernesto
Pizzichetta
In originale firmato:
IL SINDACO
IL SEGRETARIO
Sergio Chiamparino Adolfo Repice
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