Divisione Servizi Tributari e Catasto
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Settore Servizi
Pubblicitari /OP 0
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CITTÀ DI TORINO
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA
COMUNALE
28 ottobre 2008
OGGETTO: APPLICAZIONE DELL'ART. 6 DEL REGOLAMENTO DELLE PUBBLICHE
AFFISSIONI (N. 148) «RIDUZIONE DEL DIRITTO» LETTERE B) E C). INDIRIZZI
OPERATIVI.
Proposta
dell'Assessore Passoni.
Il Regolamento
Pubbliche Affissioni della Città di Torino, all’art. 6, riprendendo
senza modifiche o integrazioni l’art. 20 del D.Lgs. 507/1993, dispone che
il diritto di affissione sia ridotto alla metà nei seguenti casi:
a)
per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo stato e gli enti pubblici
territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista
l'esenzione ai sensi dell'art. 21;
b) per i manifesti di comitati,
associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
c)
per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria,
culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il
patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
d) per i
manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli
viaggianti e di beneficenza;
e) per gli annunci mortuari.
Il tenore
alquanto generico della disposizione genera difficoltà applicative in
particolare per le casistiche riconducibili alle lettere b) e c), per le quali
risulta opportuno dotarsi di indirizzi operativi utili agli uffici e agli utenti
del servizio quale necessario supporto alla corretta applicazione della norma.
L’attuazione dell’agevolazione in oggetto con modalità
univoche e aderenti al dettato e allo spirito della norma potrebbe, inoltre,
avere ricadute positive sulle entrate derivanti dal diritto di affissione,
nonché fornire al contribuente maggiore certezza nell’obbligazione
tributaria.
La formulazione della norma consente di desumere che
l’ipotesi sub b), in prima istanza, identifichi specificamente alcuni
soggetti d’imposta caratterizzati dall’essere organizzazioni senza
fine di lucro, elencandoli nominativamente; ricomprende, inoltre, tra i
beneficiari della riduzione del diritto, residualmente e con formulazione
generale, tutti i soggetti che abbiano comunque la caratteristica di non avere
scopo di lucro.
Appare utile a tal proposito definire le caratteristiche dei
soggetti che, all’interno della macrocategoria degli enti senza scopo di
lucro, possano a pieno titolo beneficiare della riduzione del diritto.
Analizzando in dettaglio le varie fattispecie per le quali l’art 20 del
D.Lgs. 507/1993 dispone un trattamento agevolato, ci si rende facilmente conto
che il legislatore del 1993 ha dato piena attuazione al principio generale
contenuto nella legge delega – art 4, comma 4, lettera d), punto 2,
della legge 23 ottobre 1992, n. 421 – che è quello di mantenere le
agevolazioni che rispondono a finalità di carattere sociale e di
economicità di gestione.
Risulta, pertanto, coerente con tale
principio l’applicazione della riduzione di cui all’ipotesi sub b)
alle affissioni di manifesti che soddisfino i seguenti requisiti:
il soggetto pubblicizzato deve
essere riconducibile
- alla categoria delle Onlus come definita dall’art 10, comma 1,
D.Lgs. n. 460/1997: “Associazioni, comitati, fondazioni società
cooperative, con o senza personalità giuridica, il cui scopo è
l’esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale
e non lucrative” e che, pertanto, rispettano le formalità previste
dal decreto (iscrizione all’Anagrafe Unica delle Onlus, utilizzo della
locuzione Onlus nello Statuto e nella comunicazione, ecc.)
- alla categoria degli enti considerati dall’art. 10, comma 8,
D.Lgs. n. 460/1997, Onlus di diritto:
- gli organismi di volontariato di cui alla
Legge 11 agosto 1991, n. 266, iscritti nei registri istituiti dalle
regioni;
- le organizzazioni non governative riconosciute
idonee ai sensi della Legge 26 febbraio 1987, n. 49;
- le cooperative sociali di cui alla Legge 8
novembre 1991, n. 381;
- alla categoria delle Associazioni di promozione sociale, di
cui alla Legge 383/2000, iscritte nei registri nazionali, regionali o
provinciali
il contenuto del messaggio
pubblicitario deve essere attribuibile all’ente senza scopo di
lucro.
Nel caso in cui la Onlus non sia l’unico o principale
promotore dell’evento ma, invece, appaia evidente nell’impostazione
grafica del manifesto il concorso prevalente di società e/o sponsor
commerciali, le cui citazioni appaiono visivamente più importanti
rispetto a quella dell'ente promotore, tale requisito non si considera
soddisfatto.
L’esposizione di pubblicità effettuata per conto
altrui farebbe, infatti, decadere il carattere soggettivo
dell’agevolazione consentendo di godere della riduzione a un soggetto
diverso da quello specificamente individuato dal legislatore. In tal senso si
è anche espresso il Ministero delle Finanze con la risoluzione n. 290/E
del 30/12/1995.
La disposizione prevista alla lettera c) dell’art. 6
del Regolamento sulle Pubbliche Affissioni consente di accordare la riduzione
della metà della tariffa nel solo caso in cui:
- la pubblicità sia relativa ad attività politiche, sindacali e
di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose;
- le suddette manifestazioni siano da chiunque realizzate, vale a dire da
persone fisiche, da persone giuridiche o anche da comitati, associazioni,
fondazioni o ogni altro ente senza scopo di lucro;
- che le stesse vengano effettuate con il patrocinio o la partecipazione degli
enti pubblici territoriali.
Su quest’ultimo punto, in
ossequio al principio di autogoverno degli enti territoriali, il patrocinio o la
partecipazione degli enti ha efficacia limitatamente alla circoscrizione
territoriale di competenza di ciascun ente.
Tutto ciò
premesso,
LA GIUNTA COMUNALE
Visto che ai sensi dell’art. 48 del Testo
Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs.
18 agosto 2000 n. 267, la Giunta compie tutti gli atti rientranti, ai sensi
dell’art. 107, commi 1 e 2 del medesimo Testo Unico, nelle funzioni degli
organi di governo che non siano riservati dalla Legge al Consiglio Comunale e
che non ricadano nelle competenze, previste dalle leggi o dallo Statuto, del
Sindaco o degli organi di decentramento;
Dato atto che i pareri di cui
all’art. 49 del suddetto Testo Unico sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;
Viene
dato atto che non è richiesto il parere contabile in quanto il presente
provvedimento non comporta effetti diretti o indiretti sul Bilancio;
Con voti
unanimi, espressi in forma palese;
D E L I B E R A
1) di approvare per i motivi espressi in
narrativa, e che qui integralmente si richiamano, i seguenti indirizzi operativi
in merito all’applicazione dell’art. 6, lettere b) e c), del
Regolamento Pubbliche Affissioni (n. 148), così riassumibili:
per
la lettera b) la riduzione può essere applicata alle affissioni
di manifesti che soddisfino i seguenti requisiti:
- il soggetto pubblicizzato
deve essere riconducibile alla categoria delle Onlus di cui all’art. 10
del D.Lgs. 460/97, comprendendo in tale categoria anche le Onlus di diritto (le
organizzazioni di volontariato di cui alla Legge n. 266/91, le organizzazioni
non governative di cui alla Legge n. 49/87 e le cooperative sociali di cui alla
Legge n. 381/91) ovvero alla categoria delle Associazioni di promozione sociale,
di cui alla Legge 383/2000;
-il contenuto del messaggio pubblicitario deve
essere attribuibile all’ente senza scopo di lucro
.per la
lettera c)può essere accordata la riduzione della metà
della tariffa nel solo caso in cui:
- la pubblicità sia relativa ad
attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive,
filantropiche e religiose;
- le suddette manifestazioni siano da chiunque
realizzate, vale a dire da persone fisiche, da persone giuridiche o anche da
comitati, associazioni, fondazioni o ogni altro ente senza scopo di lucro;
-
che le stesse vengano effettuate con il patrocinio o la partecipazione di enti
pubblici territoriali il cui ambito territoriale di competenza includa la
Città di Torino;
2) di dare atto che i requisiti così
specificati, che danno diritto alla riduzione del 50%, della tariffa in
argomento, dovranno essere documentati dal richiedente l’affissione
all’atto della prenotazione degli spazi;
3) di dare, inoltre, atto che
gli indirizzi operativi di cui al presente provvedimento dovranno essere
applicati, in analogia, anche alle riduzioni previste dall’art. 19,
lettere b) e c), del Regolamento per l’applicazione del canone sulle
iniziative pubblicitarie (n. 268);
- di dichiarare, attesa l’urgenza, in conformità del distinto
voto palese unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai
sensi dell’art. 134, 4° comma, del Testo Unico, approvato con D.Lgs
18 agosto 2000 n.
267.
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