Divisione Servizi Tributari e Catasto
2008 06894/013
Settore Servizi Pubblicitari
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CITTÀ DI TORINO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

28 ottobre 2008


OGGETTO: APPLICAZIONE DELL'ART. 6 DEL REGOLAMENTO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI (N. 148) «RIDUZIONE DEL DIRITTO» LETTERE B) E C). INDIRIZZI OPERATIVI.

Proposta dell'Assessore Passoni.

Il Regolamento Pubbliche Affissioni della Città di Torino, all’art. 6, riprendendo senza modifiche o integrazioni l’art. 20 del D.Lgs. 507/1993, dispone che il diritto di affissione sia ridotto alla metà nei seguenti casi:
a) per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione ai sensi dell'art. 21;
b) per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
c) per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
d) per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
e) per gli annunci mortuari.

Il tenore alquanto generico della disposizione genera difficoltà applicative in particolare per le casistiche riconducibili alle lettere b) e c), per le quali risulta opportuno dotarsi di indirizzi operativi utili agli uffici e agli utenti del servizio quale necessario supporto alla corretta applicazione della norma.
L’attuazione dell’agevolazione in oggetto con modalità univoche e aderenti al dettato e allo spirito della norma potrebbe, inoltre, avere ricadute positive sulle entrate derivanti dal diritto di affissione, nonché fornire al contribuente maggiore certezza nell’obbligazione tributaria.
La formulazione della norma consente di desumere che l’ipotesi sub b), in prima istanza, identifichi specificamente alcuni soggetti d’imposta caratterizzati dall’essere organizzazioni senza fine di lucro, elencandoli nominativamente; ricomprende, inoltre, tra i beneficiari della riduzione del diritto, residualmente e con formulazione generale, tutti i soggetti che abbiano comunque la caratteristica di non avere scopo di lucro.
Appare utile a tal proposito definire le caratteristiche dei soggetti che, all’interno della macrocategoria degli enti senza scopo di lucro, possano a pieno titolo beneficiare della riduzione del diritto. Analizzando in dettaglio le varie fattispecie per le quali l’art 20 del D.Lgs. 507/1993 dispone un trattamento agevolato, ci si rende facilmente conto che il legislatore del 1993 ha dato piena attuazione al principio generale contenuto nella legge delega – art 4, comma 4, lettera d), punto 2, della legge 23 ottobre 1992, n. 421 – che è quello di mantenere le agevolazioni che rispondono a finalità di carattere sociale e di economicità di gestione.
Risulta, pertanto, coerente con tale principio l’applicazione della riduzione di cui all’ipotesi sub b) alle affissioni di manifesti che soddisfino i seguenti requisiti:

il soggetto pubblicizzato deve essere riconducibile
  1. alla categoria delle Onlus come definita dall’art 10, comma 1, D.Lgs. n. 460/1997: “Associazioni, comitati, fondazioni società cooperative, con o senza personalità giuridica, il cui scopo è l’esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale e non lucrative” e che, pertanto, rispettano le formalità previste dal decreto (iscrizione all’Anagrafe Unica delle Onlus, utilizzo della locuzione Onlus nello Statuto e nella comunicazione, ecc.)
  2. alla categoria degli enti considerati dall’art. 10, comma 8, D.Lgs. n. 460/1997, Onlus di diritto:
  1. alla categoria delle Associazioni di promozione sociale, di cui alla Legge 383/2000, iscritte nei registri nazionali, regionali o provinciali

il contenuto del messaggio pubblicitario deve essere attribuibile all’ente senza scopo di lucro.
Nel caso in cui la Onlus non sia l’unico o principale promotore dell’evento ma, invece, appaia evidente nell’impostazione grafica del manifesto il concorso prevalente di società e/o sponsor commerciali, le cui citazioni appaiono visivamente più importanti rispetto a quella dell'ente promotore, tale requisito non si considera soddisfatto.
L’esposizione di pubblicità effettuata per conto altrui farebbe, infatti, decadere il carattere soggettivo dell’agevolazione consentendo di godere della riduzione a un soggetto diverso da quello specificamente individuato dal legislatore. In tal senso si è anche espresso il Ministero delle Finanze con la risoluzione n. 290/E del 30/12/1995.
La disposizione prevista alla lettera c) dell’art. 6 del Regolamento sulle Pubbliche Affissioni consente di accordare la riduzione della metà della tariffa nel solo caso in cui:
Su quest’ultimo punto, in ossequio al principio di autogoverno degli enti territoriali, il patrocinio o la partecipazione degli enti ha efficacia limitatamente alla circoscrizione territoriale di competenza di ciascun ente.
Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

Visto che ai sensi dell’art. 48 del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, la Giunta compie tutti gli atti rientranti, ai sensi dell’art. 107, commi 1 e 2 del medesimo Testo Unico, nelle funzioni degli organi di governo che non siano riservati dalla Legge al Consiglio Comunale e che non ricadano nelle competenze, previste dalle leggi o dallo Statuto, del Sindaco o degli organi di decentramento;
Dato atto che i pareri di cui all’art. 49 del suddetto Testo Unico sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;
Viene dato atto che non è richiesto il parere contabile in quanto il presente provvedimento non comporta effetti diretti o indiretti sul Bilancio;
Con voti unanimi, espressi in forma palese;

D E L I B E R A

1) di approvare per i motivi espressi in narrativa, e che qui integralmente si richiamano, i seguenti indirizzi operativi in merito all’applicazione dell’art. 6, lettere b) e c), del Regolamento Pubbliche Affissioni (n. 148), così riassumibili:
per la lettera b)
la riduzione può essere applicata alle affissioni di manifesti che soddisfino i seguenti requisiti:
- il soggetto pubblicizzato deve essere riconducibile alla categoria delle Onlus di cui all’art. 10 del D.Lgs. 460/97, comprendendo in tale categoria anche le Onlus di diritto (le organizzazioni di volontariato di cui alla Legge n. 266/91, le organizzazioni non governative di cui alla Legge n. 49/87 e le cooperative sociali di cui alla Legge n. 381/91) ovvero alla categoria delle Associazioni di promozione sociale, di cui alla Legge 383/2000;
-il contenuto del messaggio pubblicitario deve essere attribuibile all’ente senza scopo di lucro.
per la lettera c)
può essere accordata la riduzione della metà della tariffa nel solo caso in cui:
- la pubblicità sia relativa ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose;
- le suddette manifestazioni siano da chiunque realizzate, vale a dire da persone fisiche, da persone giuridiche o anche da comitati, associazioni, fondazioni o ogni altro ente senza scopo di lucro;
- che le stesse vengano effettuate con il patrocinio o la partecipazione di enti pubblici territoriali il cui ambito territoriale di competenza includa la Città di Torino;
2) di dare atto che i requisiti così specificati, che danno diritto alla riduzione del 50%, della tariffa in argomento, dovranno essere documentati dal richiedente l’affissione all’atto della prenotazione degli spazi;
3) di dare, inoltre, atto che gli indirizzi operativi di cui al presente provvedimento dovranno essere applicati, in analogia, anche alle riduzioni previste dall’art. 19, lettere b) e c), del Regolamento per l’applicazione del canone sulle iniziative pubblicitarie (n. 268);
  1. di dichiarare, attesa l’urgenza, in conformità del distinto voto palese unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del Testo Unico, approvato con D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267.
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