Vice Direzione Generale Servizi Amministrativi e Legali
2008 01521/016
Settore Attività Economiche e di Servizio – Sportello Unico per le Attività Produttive
/CT
0/A




CITTÀ DI TORINO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

18 marzo 2008


OGGETTO: PROGRAMMI DI APERTURA PER TURNO DURANTE IL MESE DI AGOSTO DEGLI ESERCIZI COMMERCIALI DI VENDITA AL DETTAGLIO DI PRODOTTI ALIMENTARI IN SEDE FISSA.

Proposta dell'Assessore Altamura.

Il D. L.vo 31 marzo 1998, n. 114, recante “Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell’articolo 4, comma 4 della legge 15 marzo 1997, n. 59”, stabilisce all’art. 11 che gli orari di apertura e di chiusura al pubblico degli esercizi di vendita al dettaglio “sono rimessi alla libera determinazione degli esercenti, nel rispetto delle disposizioni del presente articolo e dei criteri emanati dai Comuni, sentite le organizzazioni locali dei consumatori, delle imprese del commercio e dei lavoratori dipendenti, in esecuzione di quanto disposto dall’articolo 36, comma 3, della legge 8 giugno 1990, n. 142”.
Il suddetto articolo 36, comma 3 della legge 8 giugno 1990, n. 142, attualmente sostituito dall’art. 50, comma 7 D. L.vo 267/2000, prevede, tra l’altro, espressi indirizzi del Consiglio Comunale sugli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici: in tal senso esiste la deliberazione del Consiglio Comunale 17 maggio 1999, n. 92, (mecc. 9902964/16), in cui è stabilito, riguardo agli esercizi di vendita di prodotti alimentari, di istituire una turnazione della chiusura durante il periodo estivo con modalità idonee a garantire il soddisfacimento delle esigenze complessive degli utenti, trattandosi di fornire ai cittadini un servizio essenziale.
Il Comune di Torino, in applicazione della suddetta normativa, ha sempre attribuito agli esercenti il commercio al dettaglio in sede fissa di prodotti alimentari, un turno di apertura obbligatoria corrispondente, alternativamente da un anno all’altro, con il mese di luglio o con quello di agosto, in modo da garantire il servizio all’utenza dei residenti e dei turisti.
In seguito ad incontro tenuto con le organizzazioni di categoria e le associazioni dei consumatori si è convenuto di modificare il suddetto sistema di turnazione e dunque il periodo in cui appare necessario programmare l'apertura degli esercizi commerciali di prodotti alimentari, poiché l’arco temporale di effettiva necessità di intervento comunale corrisponde alle settimane centrali di agosto, in quanto nel mese di luglio non si sono mai riscontrate criticità nella copertura del servizio.
Il nuovo sistema, già applicato nel 2007 per gli esercizi pubblici di somministrazione, prevede che sia l'esercente a dover comunicare al comune il turno prescelto, tra quelli preventivamente definiti dal Comune.
Con le organizzazioni di categoria e le associazioni dei consumatori si è concordata la programmazione dei turni ferie stabilita in anni tre, ciascuno dei quali prevede l'apertura obbligatoria per un periodo di giorni 15 circa da effettuarsi nel mese di agosto. L'operatore è tenuto a garantire l'apertura dell'esercizio esclusivamente durante il periodo prescelto.
I turni sono distinti in:
TURNO A - coincidente con il periodo dall'11 al 24 agosto 2008;
TURNO B - coincidente con il periodo dal 10 al 23 agosto 2009;
TURNO C - coincidente con il periodo dal 9 al 22 agosto 2010.
La scelta da parte dei titolari degli esercizi di rispettare uno o più turni tra quelli suindicati dovrà essere comunicata entro il 30 aprile 2008 e non potrà essere successivamente modificata, salvo scambi consensuali tra operatori all'interno della stessa circoscrizione.
A coloro che non effettueranno alcuna scelta, ovvero qualora non sia raggiunta la percentuale minima, stabilita nella misura del 33% degli esercizi aperti sull'intero territorio cittadino, si provvederà attraverso l'assegnazione d'ufficio.
Contestualmente alla presentazione della comunicazione di nuova apertura o di trasferimento di sede di attività, i titolari dovranno comunicare il turno prescelto.
In caso di subingresso nell'esercizio dell'attività, il subentrante è tenuto ad osservare il turno scelto o assegnato al precedente titolare dell'autorizzazione.
L’esercente che dimostri, mediante dichiarazione sottoscritta dal titolare di altra attività commerciale di prodotti alimentari situata nei dintorni del proprio negozio, che detta attività rimarrà aperta nel turno a lui assegnato, potrà essere esonerato dall’apertura per l’anno in corso.
Sono tenuti al rispetto di turno di apertura obbligatoria le attività di vendita di prodotti alimentari di prima necessità e dunque tutte quelle attività che commercializzano in modo esclusivo o prevalente pane, latte, formaggi (ex tabella merceologica I), carni, salumi (ex tabella merceologica II), pesce (ex tabella merceologica V) e frutta e verdura (ex tabella merceologica VI).
Qualora l'operatore non osservi il turno prescelto o assegnato, sarà applicata la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 516,46 ad Euro 3.098,74 ai sensi dell’art. 22 comma 3 del D. L.vo 114/1998.
Al fine di provvedere all'effettiva turnazione da parte di tutti gli operatori, l'operatore che, per qualunque causa, non osservi il turno prescelto o assegnato, l'anno immediatamente successivo sarà tenuto all'osservanza del turno non rispettato.
Allo scadere del triennio, qualora non intervenga alcuna modifica da parte dell'Amministrazione, la turnazione è da intendersi riproposta.
Ai fini della scelta del turno, gli operatori devono utilizzare il modulo approvato con la presente deliberazione. Detto modulo potrà essere modificato con apposita determina dirigenziale.

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

Visto che ai sensi dell’art. 48 del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, la Giunta compie tutti gli atti rientranti, ai sensi dell’art. 107, commi 1 e 2 del medesimo Testo Unico, nelle funzioni degli organi di governo che non siano riservati dalla Legge al Consiglio Comunale e che non ricadano nelle competenze, previste dalle leggi o dallo Statuto, del Sindaco o degli organi di decentramento;
Dato atto che i pareri di cui all’art. 49 del suddetto Testo Unico sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;
Viene dato atto che non è richiesto il parere di regolarità contabile in quanto il presente atto non comporta effetti diretti o indiretti sul bilancio;
Con voti unanimi espressi in forma palese;

D E L I B E R A

  1. di stabilire, per le ragioni espresse in premessa, che integralmente si richiamano, che i turni di apertura obbligatoria degli esercizi di vendita al dettaglio di prodotti alimentari sono così programmati:
TURNO A - coincidente con il periodo dall'11 al 24 agosto 2008;
TURNO B - coincidente con il periodo dal 10 al 23 agosto 2009;
TURNO C - coincidente con il periodo dal 9 al 22 agosto 2010.
La scelta da parte dei titolari degli esercizi di rispettare uno o più turni tra quelli suindicati dovrà essere comunicata entro il 30 aprile 2008 e non potrà essere successivamente modificata, salvo scambi consensuali tra operatori all'interno della stessa circoscrizione.
A coloro che non effettueranno alcuna scelta, ovvero qualora non sia raggiunta la percentuale minima, stabilita nella misura del 33% degli esercizi aperti sull'intero territorio cittadino, si provvederà attraverso l'assegnazione d'ufficio.
Contestualmente alla presentazione della comunicazione di nuova apertura i titolari dovranno comunicare il turno prescelto.
In caso di subingresso nell'esercizio dell'attività, il subentrante è tenuto ad osservare il turno scelto o assegnato dal precedente titolare dell'autorizzazione.
L’esercente che dimostri, mediante dichiarazione sottoscritta dal titolare di altra attività commerciale di prodotti alimentari situata nei dintorni del proprio negozio, che detta attività rimarrà aperta nel turno a lui assegnato, potrà essere esonerato dall’apertura per l’anno in corso.
Sono tenuti al rispetto di turno di apertura obbligatoria le attività di vendita di prodotti alimentari di prima necessità e dunque tutte quelle attività che commercializzano in modo esclusivo o prevalente pane, latte, formaggi (ex tabella merceologica I), carni, salumi (ex tabella merceologica II), pesce (ex tabella merceologica V) e frutta e verdura (ex tabella merceologica VI).
Qualora l'operatore non osservi il turno prescelto o assegnato, sarà applicata la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 516,46 ad Euro 3.098,74 ai sensi dell’art. 22 c. 3 del D. L.vo 114/98. L'operatore che, per qualunque causa, non osservi il turno prescelto o assegnato, l'anno immediatamente successivo sarà tenuto all'osservanza del turno non rispettato.
Ai fini della scelta del turno, gli operatori devono utilizzare il modulo (all. 1 – n. ) approvato con la presente deliberazione. Detto modulo potrà essere modificato con apposita determinazione dirigenziale;
  1. di dichiarare, attesa l’urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del Testo Unico approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, nella necessità di concludere le procedure prima dell’inizio del periodo estivo.
_____________________________________________________________________________