OGGETTO: PROGRAMMI DI APERTURA PER TURNO DURANTE IL MESE DI AGOSTO
DEGLI ESERCIZI COMMERCIALI DI VENDITA AL DETTAGLIO DI PRODOTTI ALIMENTARI IN
SEDE FISSA.
Proposta
dell'Assessore Altamura.
Il D. L.vo 31 marzo
1998, n. 114, recante “Riforma della disciplina relativa al settore del
commercio, a norma dell’articolo 4, comma 4 della legge 15 marzo 1997, n.
59”, stabilisce all’art. 11 che gli orari di apertura e di chiusura
al pubblico degli esercizi di vendita al dettagli
o “sono rimessi alla
libera determinazione degli esercenti, nel rispetto delle disposizioni del
presente articolo e dei criteri emanati dai Comuni, sentite le organizzazioni
locali dei consumatori, delle imprese del commercio e dei lavoratori dipendenti,
in esecuzione di quanto disposto dall’articolo 36, comma 3, della legge 8
giugno 1990, n. 142”.
Il suddetto articolo 36, comma 3 della legge
8 giugno 1990, n. 142, attualmente sostituito dall’art. 50, comma 7 D.
L.vo 267/2000, prevede, tra l’altro, espressi indirizzi del Consiglio
Comunale sugli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei
servizi pubblici: in tal senso esiste la deliberazione del Consiglio Comunale 17
maggio 1999, n. 92, (mecc. 9902964/16), in cui è stabilito, riguardo agli
esercizi di vendita di prodotti alimentari, di istituire una turnazione della
chiusura durante il periodo estivo con modalità idonee a garantire il
soddisfacimento delle esigenze complessive degli utenti, trattandosi di fornire
ai cittadini un servizio essenziale.
Il Comune di Torino, in applicazione
della suddetta normativa, ha sempre attribuito agli esercenti il commercio al
dettaglio in sede fissa di prodotti alimentari, un turno di apertura
obbligatoria corrispondente, alternativamente da un anno all’altro, con il
mese di luglio o con quello di agosto, in modo da garantire il servizio
all’utenza dei residenti e dei turisti.
In seguito ad incontro tenuto
con le organizzazioni di categoria e le associazioni dei consumatori si è
convenuto di modificare il suddetto sistema di turnazione e dunque il periodo in
cui appare necessario programmare l'apertura degli esercizi commerciali di
prodotti alimentari, poiché l’arco temporale di effettiva
necessità di intervento comunale corrisponde alle settimane centrali di
agosto, in quanto nel mese di luglio non si sono mai riscontrate
criticità nella copertura del servizio.
Il nuovo sistema, già
applicato nel 2007 per gli esercizi pubblici di somministrazione, prevede che
sia l'esercente a dover comunicare al comune il turno prescelto, tra quelli
preventivamente definiti dal Comune.
Con le organizzazioni di categoria e le
associazioni dei consumatori si è concordata la programmazione dei turni
ferie stabilita in anni tre, ciascuno dei quali prevede l'apertura obbligatoria
per un periodo di giorni 15 circa da effettuarsi nel mese di agosto. L'operatore
è tenuto a garantire l'apertura dell'esercizio esclusivamente durante il
periodo prescelto.
I turni sono distinti in:
TURNO A - coincidente con
il periodo dall'11 al 24 agosto 2008;
TURNO B - coincidente con il periodo
dal 10 al 23 agosto 2009;
TURNO C - coincidente con il periodo dal 9 al 22
agosto 2010.
La scelta da parte dei titolari degli esercizi di rispettare uno
o più turni tra quelli suindicati dovrà essere comunicata entro il
30 aprile 2008 e non potrà essere successivamente modificata, salvo
scambi consensuali tra operatori all'interno della stessa circoscrizione.
A
coloro che non effettueranno alcuna scelta, ovvero qualora non sia raggiunta la
percentuale minima, stabilita nella misura del 33% degli esercizi aperti
sull'intero territorio cittadino, si provvederà attraverso l'assegnazione
d'ufficio.
Contestualmente alla presentazione della comunicazione di nuova
apertura o di trasferimento di sede di attività, i titolari dovranno
comunicare il turno prescelto.
In caso di subingresso nell'esercizio
dell'attività, il subentrante è tenuto ad osservare il turno
scelto o assegnato al precedente titolare
dell'autorizzazione.
L’esercente che dimostri, mediante dichiarazione
sottoscritta dal titolare di altra attività commerciale di prodotti
alimentari situata nei dintorni del proprio negozio, che detta attività
rimarrà aperta nel turno a lui assegnato, potrà essere esonerato
dall’apertura per l’anno in corso.
Sono tenuti al rispetto di
turno di apertura obbligatoria le attività di vendita di prodotti
alimentari di prima necessità e dunque tutte quelle attività che
commercializzano in modo esclusivo o prevalente pane, latte, formaggi (ex
tabella merceologica I), carni, salumi (ex tabella merceologica II), pesce (ex
tabella merceologica V) e frutta e verdura (ex tabella merceologica
VI).
Qualora l'operatore non osservi il turno prescelto o assegnato,
sarà applicata la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
Euro 516,46 ad Euro 3.098,74 ai sensi dell’art. 22 comma 3 del D. L.vo
114/1998.
Al fine di provvedere all'effettiva turnazione da parte di tutti
gli operatori, l'operatore che, per qualunque causa, non osservi il turno
prescelto o assegnato, l'anno immediatamente successivo sarà tenuto
all'osservanza del turno non rispettato.
Allo scadere del triennio, qualora
non intervenga alcuna modifica da parte dell'Amministrazione, la turnazione
è da intendersi riproposta.
Ai fini della scelta del turno, gli
operatori devono utilizzare il modulo approvato con la presente deliberazione.
Detto modulo potrà essere modificato con apposita determina dirigenziale.
Tutto ciò premesso,