Divisione Ambiente e Verde
2007 03457/046
Settore Gestione Verde
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CITTÀ DI TORINO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

5 giugno 2007


OGGETTO: PROGRAMMA DI VALORIZZAZIONE E MANUTENZIONE DI AREE VERDI CITTADINE MEDIANTE ACCORDI DI SPONSORIZZAZIONE E DI COLLABORAZIONE CON SOGGETTI PRIVATI. APPROVAZIONE LINEE DI INDIRIZZO.

Proposta dell'Assessore Tricarico.


Le aree verdi pubbliche della Città di Torino si estendono complessivamente su oltre 18 milioni di metri quadri, e costituiscono circa il 15% della superficie urbana totale. È di tutta evidenza pertanto il grande valore che assume un tale patrimonio verde e l’importanza delle funzioni di tutela ambientale che esso svolge in ambito urbano quali ad esempio la mitigazione dell’inquinamento atmosferico ed acustico, la riduzione dell’insolazione e della temperatura, la difesa dei suoli dall’impermeabilizzazione e il sostegno alla biodiversità. Oltre a ciò il verde cittadino svolge anche funzioni “paesaggistiche”, di miglioramento dell’estetica e dell’immagine della città, nonché ricreative, sportive e di didattica naturalistica.
La salvaguardia, la manutenzione e la valorizzazione di questo considerevole patrimonio rappresenta un compito che richiede, oltre a competenza e professionalità di chi vi si dedica, anche la possibilità di disporre di risorse adeguate. La risorsa più efficace è la partecipazione, l’attenzione e la corresponsabilizzazione dei cittadini.
Negli ultimi anni l’azione della Pubblica Amministrazione ha notevolmente risentito degli effetti di una difficile situazione economica complessiva e, in particolare, gli Enti Locali, che sono stati chiamati sempre più ad assolvere compiti primari nella amministrazione del Paese e a soddisfare le attese crescenti del cittadino-utente, hanno registrato un decremento delle risorse disponibili dovuto anche alla riduzione dei trasferimenti statali destinati a finanziare le attività delle Autonomie stesse.
Pertanto a livello locale sempre di più vengono messe in atto varie modalità per la gestione di alcune attività istituzionali, anche con l’obiettivo di conseguire risparmi di spesa. A tale scopo sono state intraprese numerose iniziative per incentivare una maggiore collaborazione dell’Amministrazione con il mondo imprenditoriale, ad esempio mediante la stipula di contratti di sponsorizzazione.
Il contratto di sponsorizzazione è quel contratto in forza del quale un soggetto (“sponsee”) si obbliga a consentire ad un altro soggetto (“sponsor”) l’uso della propria immagine pubblica e del proprio nome, per promuovere un marchio o un prodotto, dietro corrispettivo (che può sostanziarsi in una somma di denaro, in beni o servizi o in entrambi, da erogarsi da parte dello sponsor). Si tratta di un contratto atipico, di natura patrimoniale, a prestazioni corrispettive (sinallagmatico).
La possibilità per la Pubblica Amministrazione di concludere contratti di sponsorizzazione è stata disciplinata dall’art. 43 della legge 27.12.1997, n. 449 (Finanziaria del 1998), che costituisce il principale riferimento normativo in materia; la finalità cui la norma sottende è che i contratti di sponsorizzazione“... siano finalizzati a favorire l’innovazione dell’organizzazione amministrativa e a realizzare maggiori economie, nonché una migliore qualità dei servizi prestati”.
Inoltre l’art. 119 del T.U.E.L., richiamandosi alla norma precedente, riafferma la legittimazione delle pubbliche amministrazioni a stipulare contratti di sponsorizzazione, subordinandola al ricorrere delle seguenti condizioni:
  1. perseguimento di interessi pubblici;
  2. esclusione di conflitti di interesse tra attività pubblica e privata;
  3. conseguimento di un risparmio di spesa.
Per la Pubblica Amministrazione è ammessa la sola sponsorizzazione passiva, in cui lo sponsor ottiene la veicolazione della propria immagine tramite l’attività della pubblica amministrazione e a tal fine paga un corrispettivo o, com’è più usuale, presta un servizio.
Il contratto di sponsorizzazione può essere applicato in varie aree di attività della Pubblica Amministrazione, producendo notevoli benefici per quest’ultima in termini di risparmio di risorse. Anche questa Civica Amministrazione ha già attuato in passato iniziative di sponsorizzazione: con deliberazione della Giunta Comunale (mecc. 0405160/003) del 22 giugno 2004 esecutiva da 10 luglio 2004 è stato infatti avviato nell’anno 2004 un programma volto a utilizzare tale istituto in vari campi di attività della Città.
Poiché nell’ultimo decennio la superficie del verde urbano si è notevolmente incrementata, a fronte di una riduzione degli stanziamenti di bilancio, con il presente provvedimento si intende ora dare avvio ad uno specifico programma di sponsorizzazione riguardante alcune aree verdi cittadine che, per le loro caratteristiche, si prestano a tale modalità di manutenzione e/o valorizzazione.
La Città intende infatti ricercare sponsorizzazioni al fine di affidare a soggetti privati la sistemazione e/o manutenzione di aree verdi, di aree gioco e di aree cani comunali ai sensi dell'art. 43 della legge n. 449/ 1997, dell’art. 119 del D.Lgs. 267/2000, del proprio Regolamento per la disciplina dei Contratti e del proprio Regolamento per il Verde pubblico e privato della Città di Torino. I soggetti privati che eseguiranno, a propria cura e spese, gli interventi di manutenzione (ed eventualmente di sistemazione) delle aree loro assegnate, otterranno in cambio un ritorno di immagine, come meglio infra precisato, oltre ai benefici fiscali previsti dalla normativa vigente. La gestione e cura delle aree verdi, oggetto dell'istituto della sponsorizzazione, potrà essere attuata direttamente dallo "sponsor" che sottoscriverà il contratto con il Comune o da ditte specializzate nel settore, aventi i requisiti di qualificazione previsti dalla vigente normativa in materia, a cui lo "sponsor" si affida a sue complete spese.
Tale iniziativa potrà consentire infatti la salvaguardia e la valorizzazione di parte del patrimonio verde pubblico, delle aree gioco e delle aree cani, con una riduzione degli oneri attualmente a carico della Città.
Le aree interessate alla sponsorizzazione saranno individuate in base ad alcune caratteristiche che le rendono maggiormente idonee allo scopo quali, ad esempio: la forma, le dimensioni e l’ubicazione. Peraltro l’elenco di tali aree, che costituirà parte integrante del bando, non è da ritenersi tassativo: ai partecipanti sarà consentito proporre la sponsorizzazione di aree diverse e l’Amministrazione valuterà se tale proposta è coerente con le proprie finalità.
Per tutta la durata del contratto la Città consentirà allo sponsor di pubblicizzare la sua collaborazione mediante vari mezzi di comunicazione (ad es: installazione di cartelli sull’area, rigorosamente riguardanti la propria sponsorizzazione e non pubblicità a terzi, l’indicazione del nome/marchio/logo dello sponsor nelle comunicazioni ufficiali relative, nel materiale illustrativo e nelle pagine web del Comune di Torino che informano dell’iniziativa, etc.).
Le aree oggetto dei contratti di sponsorizzazione manterranno totalmente la funzione ad uso pubblico, in base alle vigenti disposizioni del PRG.
All’interno del nostro Ente i contratti di sponsorizzazione trovano disciplina negli artt. 21 e ss. del citato Regolamento Comunale per la disciplina dei contratti e, per ciò che concerne in modo specifico l’affidamento del servizio di manutenzione delle aree verdi mediante sponsorizzazione, dal Regolamento del Verde Pubblico e Privato della Città di Torino.
Per quello che concerne la procedura da seguire per la scelta del contraente il citato Regolamento Comunale dei contratti prevede che l'affidamento della sponsorizzazione sia preceduto dalla pubblicazione di un avviso pubblico con cui i soggetti interessati sono invitati a presentare proposte, che tale avviso sia pubblicato almeno all'Albo Pretorio e sul sito internet comunale, ma che possa essere pubblicizzato anche in altre forme che risultino di volta in volta più appropriate in relazione al contenuto della sponsorizzazione.
Nel caso di specie, al fine di dare una diffusione più ampia possibile all’iniziativa, stimolando l’interesse dei privati a concorrere e ad assumere la sponsorizzazione di cui trattasi, si farà ricorso anche ad ulteriori adeguate forme di comunicazione ed informazione adatte agli usi e alle esigenze peculiari dello specifico ambito di attività, quali la pubblicazione su quotidiani e testate di settore, comunicazione diretta ad alcuni soggetti potenzialmente interessati, etc.
A seguito della pubblicazione dell’avviso i soggetti interessati potranno presentare, una proposta di sponsorizzazione, che potrà consistere in un progetto manutentivo o anche in un progetto di nuova sistemazione di un’area, comprensivo della sua successiva manutenzione.
Le proposte così pervenute, entro i termini stabiliti dall’avviso di selezione, saranno valutate da apposita Commissione all’uopo costituita, così come previsto dal Regolamento dei Contratti. In linea generale, la valutazione terrà conto delle qualità dello sponsor in termini di fiducia e di immagine, degli effetti di ritorno sulla pubblicizzazione dell’avvenimento, del relativo valore economico e della convenienza dell’Amministrazione ad acquisirlo nella propria disponibilità.
Il presente programma di sponsorizzazione avrà durata sino al 2011, con scadenze annuali prefissate entro le quali i soggetti interessati potranno far pervenire le loro proposte; i singoli contratti avranno durata almeno biennale, con decorrenza dalla loro sottoscrizione.
Si rileva peraltro che vanno tenute distinte dal contratto di sponsorizzazione e pertanto non soggette alla relativa disciplina, secondo le tesi e la giurisprudenza dominanti, quelle ipotesi di contratti comunemente definite di mecenatismo e/o di donazione modale, nelle quali i soggetti privati si offrono di provvedere alla manutenzione o alla sistemazione di una determinata area senza corrispettivo alcuno: in tali casi, infatti, non si è di fronte ad un contratto a prestazioni corrispettive in quanto manca il sinallagma che caratterizza il contratto di sponsorizzazione. Anche nel caso in cui detti soggetti si obblighino ad eseguire una determinata prestazione richiedendo alla Città un adempimento che non costituisce corrispettivo della prestazione stessa, quale ad esempio la posa di una targa commemorativa, non si è di fronte ad un’ipotesi di sponsorizzazione.
Pertanto nel caso in cui l’Amministrazione ricevesse offerte di valorizzazione e di manutenzione di aree verdi rientranti nelle ipotesi sopra descritte, sarà possibile procedere alla conclusione di un accordo di “collaborazione” direttamente con il soggetto proponente, non essendo tale caso sottoposto alla disciplina, anche procedurale, delle sponsorizzazioni.

Infine, per ciò che concerne la disciplina relativa alle autorizzazioni ed imposte pubblicitarie (sia nelle ipotesi di sponsorizzazione che in quelle di collaborazione) si rileva, così come da parere conforme reso dal competente Settore Comunale Pubblicità e Affissioni, conservato agli atti di questo Settore:

- che non è necessaria l’autorizzazione preventiva da parte del competente Settore comunale, in quanto non trattasi di iniziativa pubblicitaria in senso stretto, ma di necessaria visibilità a favore di soggetto che si fa carico degli oneri derivanti dalla manutenzione di aree verdi con uno o più indicatori di cartelli indicanti il nome del soggetto “sponsor” dell’area verde, collocati nell’area verde mantenuta; pertanto non si concretizza la fattispecie di cui all’art. 1 del “Regolamento per l'applicazione del Canone sulle Iniziative Pubblicitarie”;
- circa il pagamento del canone sulle iniziative pubblicitarie, che il succitato regolamento comunale stabilisce che il canone non è dovuto per messaggi pubblicitari inferiori o uguali a 300 cmq. e che al di fuori di questa ipotesi il canone è dovuto. (art. 18, comma 1, lett. i-). Peraltro, nel caso di specie, cioè di manutenzione di aree verdi (con apposizione di messaggi pubblicitari anche superiori a 300 cmq) si ritiene che si tratti di attività da considerarsi di pubblica utilità, con applicazione dell’art. 20 comma 1 lettera a) del citato regolamento; secondo il quale la Giunta Comunale può, con proprio atto, autorizzare la stipulazione con terzi di convenzioni nelle quali il canone può esser in tutto o in parte compensato con prestazioni di pubblico interesse.
Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

Visto che ai sensi dell’art. 48 del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, la Giunta compie tutti gli atti rientranti, ai sensi dell’art. 107, commi 1 e 2 del medesimo Testo Unico, nelle funzioni degli organi di governo che non siano riservati dalla Legge al Consiglio Comunale e che non ricadano nelle competenze, previste dalle leggi o dallo Statuto, del Sindaco o degli organi di decentramento;
Dato atto che i pareri di cui all’art. 49 del suddetto Testo Unico sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;
favorevole sulla regolarità contabile;
Con voti unanimi espressi in forma palese;
D E L I B E R A

1) di approvare il programma di sponsorizzazione per la sistemazione e la manutenzione delle aree a verde pubblico, delle aree gioco e delle aree cani comunali così come delineato nella parte narrativa del presente provvedimento;
2) di dare avvio alla procedura ad evidenza pubblica di ricerca di “sponsor”, con le procedure e le modalità previste dalle norme regolatrici della materia vigenti;
3) di demandare ai Dirigenti, nell’ambito delle rispettive competenze, l’assunzione di tutti provvedimenti che si renderanno all’uopo necessari, ivi compresi l’approvazione dell’avviso pubblico per la ricerca dei soggetti e delle modalità per la sua pubblicazione e diffusione, l’individuazione delle aree interessate, il programma manutentivo minimo, la tipologia e le modalità di apposizione di cartelli, simboli e insegne degli sponsor;
4) di dare atto che potranno essere conclusi accordi di collaborazione per la manutenzione e valorizzazione di aree verdi, delle aree gioco e delle aree cani comunali direttamente con i soggetti proponenti nei casi in cui i soggetti privati si obblighino alla manutenzione di dette aree senza corrispettivo;
5) di non ritenere soggette ad autorizzazioni da parte del Settore Pubblicità e Affissioni le apposizioni di cartelli, simboli, insegne degli sponsor – in quanto non trattasi di iniziative pubblicitarie in senso stretto, ma di necessaria visibilità a portare di soggetto che si fa carico degli oneri derivanti dalla manutenzione di aree verdi, così come meglio precisato in narrativa e nel parere reso dal competente Settore;
6) di ritenere compensato interamente il canone relativo all’imposta pubblicitaria con la prestazione degli sponsor, in quanto trattasi di prestazione di pubblico interesse così come previsto dall’art. art. 20 comma 1 lettera a) del Regolamento comunale per l’applicazione del canone sulle iniziative pubblicitarie;
  1. di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del Testo Unico, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
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