Divisione Patrimonio, Partecipazioni e Sistema Informativo, Innovazione e Integrazione
2007 01145/008
Settore Amministrazione Immobili Comunali
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CITTÀ DI TORINO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

28 febbraio 2007


OGGETTO: PIANO DI DEFINITIVA DESTINAZIONE DELLE ARCATE DEI MURAZZI DEL PO. APPROVAZIONE

Proposta dell'Assessore Viano
di concerto con gli Assessori Tessore e Altamura.

L’attuale assetto urbanistico-patrimoniale dei Murazzi del Po costituisce l’esito di un complesso percorso giuridico che ha visto la Città, nel recente passato, particolarmente impegnata nella valorizzazione delle relative arcate, nonché delle aree ad esse contigue, attraverso un opportuno adeguamento delle destinazioni urbanistiche, delle modalità di gestione e della disciplina relativa ai requisiti tecnico-estetici degli elementi di arredo urbano.
Fasi centrali di tale percorso sono rappresentate dal provvedimento del Consiglio Comunale del 20 dicembre 2004. mecc. 200402201/009, con il quale è stata approvata la variante urbanistica che ha ridestinato l’ambito ad area per servizi con previsione di insediamento di attività polifunzionali, nonché dalla deliberazione del Consiglio Comunale del 27 marzo 2006, n. mecc. 2005 10392/122, con la quale la Città di Torino ha approvato il progetto integrato d’ambito, lo studio di valutazione dei rischi, il regolamento d’area, la mappa di destinazione delle arcate ed il relativo disciplinare tipo di concessione.
Il provvedimento consiliare da ultimo citato ha dettato specifici criteri per le successive destinazioni delle arcate appartenenti alla Città, individuando le categorie di attività esplicate, per norma di esse, nella planimetria allegata (all.1 – n ) e che qui di seguito si ricapitolano:


Per tali ultime attività la deliberazione consiliare ha assegnato priorità ad utilizzi che si caratterizzano per una commistione di attività commerciali, artigianali e di somministrazione. Lo stesso provvedimento ha indicato quale elemento prioritario delle future destinazioni, l’obiettivo di favorire il radicamento delle concessioni in atto, nel rispetto degli usi previsti e dalla regolarità dei rapporti con la Città.
Con determinazione dirigenziale del 4 aprile 2006 veniva approvata la transitoria utilizzazione delle arcate in forza di precedenti provvedimenti nel frattempo scaduti, fino al momento dell’approvazione del bando pubblico di assegnazione dei locali liberi.
Nei mesi intercorsi, la Città ha provveduto a nuove ricognizioni dei locali ai fini della valutazione dei canoni di concessione, che ora sono compiutamente determinati.
Essa ha inoltre provveduto a verificare il perdurante interesse di enti ed associazioni non lucrative dei soggetti pubblici da anni utilizzatori di alcune arcate destinate ad attività istituzionali o di interesse generale, attraverso incontri con i responsabili degli enti medesimi.
Sono state altresì condotti approfondimenti in merito alla definizione della lite che da oltre un decennio oppone la Città di Torino a precedente conduttore, relativamente al pregresso impiego delle arcate comprese tra la numero 117 e la numero 105, di cui all’unita planimetria, tuttora pendente di fronte al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte.
In coerenza con i provvedimenti già adottati dall’Amministrazione, cui si è più sopra fatto cenno e tenuto conto delle risultanze dei supplementi istruttori sopra citati si rende complessivamente necessario:

Alla luce di quanto sopra, si rende ora possibile provvedere alla definizione, nei termini di cui al dispositivo della presente deliberazione, del piano di destinazione delle arcate dei Murazzi del Po di Torino.
Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

Visto che ai sensi dell’art. 48 del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, la Giunta compie tutti gli atti rientranti, ai sensi dell’art. 107, commi 1 e 2 del medesimo Testo Unico, nelle funzioni degli organi di governo che non siano riservati dalla Legge al Consiglio Comunale e che non ricadano nelle competenze, previste dalle leggi o dallo Statuto, del Sindaco o degli organi di decentramento;
Dato atto che i pareri di cui all’art. 49 del suddetto Testo Unico sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;
Viene dato atto che non è richiesto il parere di regolarità contabile in quanto il presente atto non comporta effetti diretti o indiretti sul bilancio;
Con voti unanimi espressi in forma palese;

D E L I B E R A

1) di statuire che le seguenti arcate, destinate ad attività di interesse pubblico ed istituzionale siano direttamente gestite dalla Città, ovverosia concesse a terzi nel rispetto del Regolamento per la concessione di beni immobili di proprietà comunale ad Enti ed Associazioni, mediante formalizzazione dei rapporti in essere in conformità alla relativa disciplina:
Arcate comprese dalla n. 93 alla n. 89
Arcata n. 71
Arcate comprese dalla n. 27 alla n. 23
Arcate comprese dalla n. 6 alla n. 14
Arcate comprese dalla n. 30 alla n . 42
  1. di autorizzare l’eventuale perseguimento dell’ipotesi transattiva a definitivo superamento della lite fra il Comune di Torino e il precedente conduttore, che preveda il rilascio, alla libera disponibilità della Città delle arcate comprese fra il numero 117 ed il numero 105 e la corrispettiva assegnazione, a canone di mercato, delle Arcate comprese dalla n. 83 alla n. 79;
3) di riservare le arcate comprese fra il numero 117 ed il numero 99, subordinatamente al rilascio delle arcate oggetto di lite, di cui al punto precedente, alla realizzazione di progetti multidisciplinari che prevedano attività legate alla fruizione dell’ambiente fluviale e ad essa connesse, mediante assegnazione delle arcate stesse sulla base della disciplina del Regolamento per la concessione di locali di proprietà comunale ad Enti ed Associazioni;
  1. di disporre che i Lotti sottoelencati:
Lotto n. 1 arcate dal n. 77 al n. 73
Lotto n. 2 arcate dal n. 69 al n. 59
Lotto n. 3 arcate dal n. 57 al n. 55
Lotto n. 4 arcate dal n. 53 al n. 47
Lotto n. 5 arcate dal n. 45 al n. 43
Lotto n. 6 arcate dal n. 31 al n. 29
Lotto n. 7 arcata n. 16
Lotto n. 8 arcate dal n. 18 al n. 20
Lotto n. 9 arcate dal n. 22 al n. 28
urbanisticamente destinati ad attività economiche ed artigianali, siano assegnati sulla base di apposita procedura di evidenza pubblica, di cui al bando allegato al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale (all. 2 – n. ).
Mediante analoga procedura di evidenza pubblica saranno assegnate, al momento in cui si renderanno disponibili, altre arcate fra quelle destinate ad attività commerciali, artigianali e di somministrazione;

  1. di demandare al Direttore Generale la nomina della Commissione di gara relativa alla procedura di cui al punto precedente, cui si procederà successivamente al termine di scadenza della presentazione delle istanze. Detta Commissione darà corso alle procedure finalizzate all’aggiudicazione degli spazi nel termine dei venti giorni successivi al predetto termine;
  2. di prevedere che i rapporti di concessione delle arcate di cui al punto precedente siano disciplinati dallo schema di disciplinare allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante (all. 3 – n. ) conforme allo schema approvato con deliberazione del Consiglio Comunale del 27 marzo 2006, mecc. 200510392/122 opportunamente integrato allo scopo di favorire l’utilizzo delle arcate protratto per l’intera giornata ed a dare avvio alla concreta attuazione di quanto previsto negli allegati tecnici alla deliberazione citata;
  3. di autorizzare con riferimento alle arcate attualmente utilizzate comprese nei Lotti di cui al punto 4) la proroga dei rapporti concessori in atto fino alla data di consegna dei locali agli aggiudicatari della procedura di evidenza pubblica di cui al punto seguente, sotto condizione della disponibilità a consentire visite e sopralluoghi presso i locali nei momenti stabiliti dall’Amministrazione, pena la revoca della proroga;
  4. di demandare alla Divisione Patrimonio, Partecipazioni, Sistema Informativo, Innovazione e Integrazione l’adozione degli atti necessari alla formalizzazione dei rapporti di cui al precedente punto 1) nonché dei rapporti di cui al precedente punto 4) a seguito del provvedimento di aggiudicazione adottato dalla Commissione di gara di cui al precedente punto 5);
  5. di autorizzare gli uffici ad apportare ai documenti di cui ai precedenti punti 4) e 6) eventuali modificazioni meramente formali che si rendessero necessarie ai fini della più adeguata redazione degli atti inerenti alle procedure di assegnazione;
  6. di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri di spesa;
  7. di dichiarare, attesa l’urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del Testo Unico approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
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