Direzione Generale
2006 05658/040
Direzione Servizi Cimiteriali
Settore Amministrazione
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CITTÀ DI TORINO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

25 luglio 2006


OGGETTO: DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE NEI CIMITERI CITTADINI (MONUMENTALE E PARCO). ISTITUZIONE DEL "DIVIETO DI CIRCOLAZIONE" E PRESCRIZIONI.

Proposta dell'Assessore Dealessandri.

La regolamentazione della circolazione veicolare nei cimiteri di Torino pone diverse problematiche dovute alla specificità del contesto, concepito essenzialmente per il transito pedonale, con vialetti di sezione limitata, privi di marciapiedi laterali, assimilabili ai viali interni di un parco cittadino piuttosto che a sedimi stradali concepiti per il transito veicolare.
Tale situazione è particolarmente accentuata al Cimitero Monumentale, ove le sezioni dei vialetti sono comprese tra 4,50-6,00 metri con intersezioni rette senza raccordi che favoriscano le svolte dei veicoli e senza fasce laterali sgombre di ostacoli (presenza di alberate e tombe al bordo dei vialetti).
All’interno delle aree cimiteriali circolano sia mezzi di imprese sia di cittadini con difficoltà di deambulazione, le cui modalità di accesso sono attualmente normate dalle ordinanze attuative dell’art 72 del Regolamento per il servizio mortuario e dei cimiteri della Città di Torino, n. 2217/ 2000 così come modificata dalle ordinanze 2167/2004 e 1469/2006. Va inoltre ricordato che il contratto di servizio stipulato tra la Città e AFC Torino il 19.12.2005 (ai sensi della deliberazione del Consiglio Comunale n.56 19.4.2005) affida a tale società la gestione unitaria e integrata dei servizi cimiteriali e, in particolare, il controllo degli accessi e della viabilità e impegna la società “a garantire anche l’accesso facilitato ad anziani e disabili.”
Negli ultimi anni, per l’aumento della popolazione anziana e delle sue esigenze e per l’avvio di numerosi cantieri di riqualificazione dei siti, il numero dei permessi di ingresso veicolare all’interno dei cimiteri è cresciuto a livelli non più sostenibili rispetto alle caratteristiche dei luoghi.
Al fine di consentire una definizione puntuale delle regole di accesso e della circolazione pedonale e veicolare, risulta opportuno sottoporre i cimiteri cittadini alle disposizioni contenute nel Codice della strada, approvato con d. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, con applicazione delle relative sanzioni in caso di violazione.
I cimiteri infatti sono soggetti al regime di demanio pubblico inalienabile ai sensi dell’art. 824, comma 2, del Codice Civile, conseguentemente i loro sedimi possono essere inquadrati nella disciplina dell’art. 2, comma 1, del citato Codice che recita: “ai fini delle applicazioni delle norme del presente Codice si definisce strada l’area ad uso pubblico destinata alla circolazione dei pedoni, dei veicoli...”.
Avuto, quindi, riguardo alle condizioni generali precedentemente espresse è necessario istituire all’interno dei cimiteri cittadini, già delimitati dalle proprie recinzioni, il divieto generale di accesso e di circolazione veicolare salvo che per i mezzi del Comune, di AFC Torino S.p.A. e dei servizi d’emergenza e forze dell’ordine. In relazione alle condizioni delle strutture cimiteriali potranno altresì accedere:
1- gli autofurgoni destinati al trasporto di salme per lo svolgimento dei servizi, come definiti dall’articolo 54, co. 1, lett. g) del citato Codice della strada e dall’articolo 30, co. 2, lett. e) della legge 6 giugno 1974, n. 298, ed i veicoli autorizzati all’accompagnamento dei cortei;
2- gli autoveicoli delle imprese che svolgono lavori per conto del Comune, di AFC Torino S.p.A., con massa limite complessiva a pieno carico sino a 7,5 t., e di privati, con massa limite complessiva a pieno carico sino a 3,5 t., salvo deroghe che verranno rilasciate di volta in volta da AFC Torino S.p.A., previa verifica del percorso da effettuare;
3- i veicoli al servizio di persone invalide in possesso dell’autorizzazione ai sensi dell’articolo 188 del vigente Codice della strada che espongono il relativo contrassegno o di autorizzazione e relativo contrassegno rilasciato da AFC Torino S.p.A. per autoveicoli (anche autopubbliche) per l’accompagnamento di persone che abbiano compiuto ottanta anni, che presentino evidenze di ridotta capacità di deambulazione autonoma o che ne producano certificazione medica;
4- i veicoli degli organi di polizia, dei vigili del fuoco e dei servizi di soccorso.
Considerata inoltre l’estensione dei cimiteri Monumentale e Parco andranno stabilite particolari condizioni di accesso - con limitazione della presenza contemporanea di veicoli a motore ad un numero massimo sostenibile: 150 per il cimitero Monumentale e 250 per il cimitero Parco.
Onde armonizzare i flussi veicolari, verranno individuati i seguenti passi carrabili cimiteriali:
CIMITERO MONUMENTALE
- Ingresso Centrale: ingresso degli autofurgoni destinati al trasporto di salme e dei veicoli autorizzati all’accompagnamento dei cortei funebri;
- Via Varano: ingresso ed uscita dei veicoli utilizzati per lo svolgimento di lavori per conto del Comune, di AFC Torino S.p.A. o di privati; uscita degli autofurgoni destinati al trasporto di salme e dei veicoli autorizzati all’accompagnamento dei cortei funebri;
- corso Regio Parco 80: ingresso ed uscita di veicoli al servizio di persone invalide in possesso dell’autorizzazione ai sensi dell’articolo 188 del vigente Codice della strada, che espongono il relativo contrassegno o quello rilasciato da AFC Torino S.p.A. per autoveicoli (anche autopubbliche) destinati all’accompagnamento di persone che abbiano compiuto ottanta anni, che presentino evidenze di ridotta capacità di deambulazione autonoma o che ne producano certificazione medica;
CIMITERO PARCO
- Ingresso Centrale: ingresso degli autofurgoni destinati al trasporto di salme e dei veicoli autorizzati all’accompagnamento dei cortei funebri;
- Via Ingria: ingresso ed uscita dei veicoli utilizzati per lo svolgimento di lavori per conto del Comune, di AFC Torino S.p.A. o di privati; uscita degli autofurgoni destinati al trasporto di salme e dei veicoli autorizzati all’accompagnamento dei cortei funebri;
- via Pancalieri: ingresso ed uscita di veicoli al servizio di persone invalide in possesso dell’autorizzazione ai sensi dell’articolo 188 del vigente Codice della strada, che espongono il relativo contrassegno o quello rilasciato da AFC Torino S.p.A. per autoveicoli (anche autopubbliche) destinati all’accompagnamento di persone che abbiano compiuto ottanta anni, che presentino evidenze di ridotta capacità di deambulazione autonoma o che ne producano certificazione medica.
Gli orari di accesso veicolare saranno così disciplinati:
a) gli autofurgoni destinati al trasporto di salme per lo svolgimento dei servizi e i veicoli autorizzati di accompagnamento dei cortei: accesso e permanenza limitatamente all’esecuzione dei servizi di seppellimento;
b) veicoli di imprese che operano per conto del Comune: accesso da lunedì al venerdì (non festivi) dalle ore 7,30 all’orario di chiusura del cimitero;
c) veicoli di imprese che operano per conto di privati: accesso ed uscita da lunedì al venerdì (non festivi) nell’orario determinato caso per caso da AFC in relazione ai lavori da effettuare e comunque nella fascia oraria dalle ore 7,30 alle ore 13,30;
d) veicoli al servizio di persone invalide in possesso dell’autorizzazione ai sensi dell’articolo 188 del vigente Codice della strada ovvero dell’autorizzazione rilasciata da AFC Torino S.p.A.: dal martedì al venerdì dalle ore 14,00 fino all’orario di chiusura; nei giorni di sabato e festivi dalle ore 12,00 fino all’orario di chiusura
Tutti i veicoli di cui sopra dovranno circolare ad una velocità non superiore a 15 Km/h..
Godranno del diritto di precedenza, sull’intera carreggiata, i pedoni ed i cortei funebri.
I veicoli di privati ed imprese potranno sostare all’interno dei cimiteri esclusivamente negli spazi individuati da AFC Torino S.p.A. e non ne sarà consentita la permanenza nell’orario di chiusura.
La circolazione delle biciclette sarà consentita solo sui sedimi stradali in asfalto o pavimentati, con divieto di percorrenza, nei complessi loculi, sugli stradini interni ai campi e sui percorsi a ghiaia.
Nella settimana precedente alla Ricorrenza dei Defunti verrà interdetta la circolazione di autoveicoli privati, salvo esigenze eccezionali ed inderogabili che verranno riconosciute ed autorizzate da AFC Torino S.p.A., previa verifica del percorso da effettuare.
Le prescrizioni e le limitazioni di cui sopra entreranno in vigore successivamente all’adozione dei provvedimenti attuativi e potranno essere ulteriormente dettagliate e precisate nella specifica disciplina della circolazione.
E’ facoltà del Comune o di AFC Torino S.p.A.:
Detti interventi, al pari della disciplina di cui sopra, dovranno essere portati a conoscenza degli interessati mediante segnaletica a norma del vigente Codice della strada, da apporsi con anticipo di almeno 48 ore, a cura di AFC Torino S.p.A..
Si evidenza, altresì, l’opportunità di disciplinare congruamente, sotto il profilo dell’impatto sulla viabilità, le opere o depositi nonché l’apertura di cantieri. A tal fine, in considerazione dell’inquadramento della materia come sopra esposto, si renderà opportuno richiamare i contenuti dell’articolo 21 del vigente Codice della strada, approvato con d. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, e degli articoli da 21 a 43 del relativo Regolamento di esecuzione e di attuazione, approvato con d.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495.
Il rilascio dei relativi titoli concessori ed autorizzatori sarà di competenza di AFC Torino S.p.a.
Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

Visto che ai sensi dell’art. 48 del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, la Giunta compie tutti gli atti rientranti, ai sensi dell’art. 107, commi 1 e 2 del medesimo Testo Unico, nelle funzioni degli organi di governo che non siano riservati dalla Legge al Consiglio Comunale e che non ricadano nelle competenze, previste dalle leggi o dallo Statuto, del Sindaco o degli organi di decentramento;
Dato atto che i pareri di cui all’art. 49 del suddetto Testo Unico sono:
favorevole in ordine alla regolarità tecnica;
Viene dato atto che non è richiesto il parere di regolarità contabile, in quanto il presente atto non comporta effetti diretti o indiretti sul bilancio;
Con voti unanimi espressi in forma palese;



D E L I B E R A

1) di istituire il divieto di circolazione all’interno dei cimiteri Monumentale e Parco già delimitati dalle proprie recinzioni e dagli accessi carrabili/pedonali, con le seguenti prescrizioni e limitazioni, che potranno essere ulteriormente dettagliate e precisate nella specifica disciplina di circolazione con ordinanze attuative dirigenziali.
2) che la circolazione veicolare é consentita come segue:
a) autofunebri e veicoli di accompagnamento dei cortei: accesso e permanenza limitatamente all’esecuzione dei servizi di seppellimento;
b) veicoli di imprese che operano per conto del Comune di Torino: accesso da lunedì e venerdì (non festivi) dalle ore 7,30 all’orario di chiusura del cimitero;
c) veicoli di imprese che operano per conto di privati: accesso ed uscita da lunedì e venerdì (non festivi) nell’orario determinato caso per caso da AFC in relazione ai lavori da effettuare e comunque nella fascia oraria dalle ore 7,30 alle ore 13,30;
d) veicoli al servizio di persone invalide in possesso dell’autorizzazione ai sensi dell’articolo 188 del vigente Codice della strada, che espongono il relativo contrassegno o titolari di autorizzazione e relativo contrassegno rilasciato da AFC Torino S.p.A.: dal martedì al venerdì dalle ore 14,00 fino all’orario di chiusura; nei giorni di sabato e festivi dalle ore 12,00 fino all’orario di chiusura;
3) che la circolazione sia vietata ai veicoli che svolgono lavori per conto del Comune di Torino o di AFC Torino S.p.A., con massa limite complessiva a pieno carico superiore a 7,5 t. ed ai veicoli privati di massa limite complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t., salvo deroghe che verranno rilasciate di volta in volta da A.F.C. TORINO S.p.A;
4) che la velocità massima non possa superare i 15 km./h. e la precedenza sia disciplinata ai sensi dell’articolo 145 del vigente Codice della strada (d. Lgs. 285/1992), fermo restando il diritto di precedenza per i pedoni ed i cortei funebri.
5) di individuare i seguenti ingressi carrai e conseguenti destinazioni:
CIMITERO MONUMENTALE:
• ingresso Centrale: ingresso degli autofurgoni destinati al trasporto di salme e dei veicoli autorizzati all’accompagnamento dei cortei funebri;
• via Varano: ingresso ed uscita dei veicoli utilizzati per lo svolgimento di lavori per conto del Comune, di AFC Torino S.p.A. o di privati; uscita degli autofurgoni destinati al trasporto di salme e dei veicoli autorizzati all’accompagnamento dei cortei funebri;
• corso Regio Parco 80: ingresso ed uscita di veicoli al servizio di persone invalide in possesso dell’autorizzazione ai sensi dell’articolo 188 del vigente Codice della strada, che espongono il relativo contrassegno o quello rilasciato da AFC Torino S.p.A. per autoveicoli (anche autopubbliche) destinati all’accompagnamento di persone che abbiano compiuto ottanta anni, che presentino evidenze di ridotta capacità di deambulazione autonoma o che ne producano certificazione medica;
CIMITERO PARCO:
• ingresso Centrale: ingresso degli autofurgoni destinati al trasporto di salme e dei veicoli autorizzati all’accompagnamento dei cortei funebri;
• via Ingria: ingresso ed uscita dei veicoli utilizzati per lo svolgimento di lavori per conto del Comune, di AFC Torino S.p.A. o di privati; uscita degli autofurgoni destinati al trasporto di salme e dei veicoli autorizzati all’accompagnamento dei cortei funebri;
• via Pancalieri: ingresso ed uscita di veicoli al servizio di persone invalide in possesso dell’autorizzazione ai sensi dell’articolo 188 del vigente Codice della strada, che espongono il relativo contrassegno o quello rilasciato da AFC Torino S.p.A. per autoveicoli (anche autopubbliche) destinati all’accompagnamento di persone che abbiano compiuto ottanta anni, che presentino evidenze di ridotta capacità di deambulazione autonoma o che ne producano certificazione medica.
6) che il numero massimo di veicoli a motore che possono essere presenti contemporaneamente è fissato in 150 nel cimitero Monumentale e 250 per il cimitero Parco;
7) di consentire la sosta dei veicoli, di privati ed imprese, all’interno dei cimiteri esclusivamente negli spazi individuati da AFC Torino S.p.A.; non ne è consentita la permanenza nell’orario di chiusura;
8) di ammettere la circolazione delle biciclette esclusivamente sui sedimi stradali in asfalto o pavimentati, con divieto di percorrenza, nei complessi loculi, sugli stradini interni ai campi e sui percorsi a ghiaia;
9) di vietare, nella settimana precedente alla Commemorazione dei Defunti, la circolazione di autoveicoli privati, salvo esigenze eccezionali ed inderogabili che verranno riconosciute ed autorizzate da AFC Torino S.p.A., previa verifica del percorso da effettuare;
10) di prevedere che le prescrizioni e le limitazioni di cui sopra entreranno in vigore successivamente all’adozione dei provvedimenti attuativi e potranno essere ulteriormente dettagliate e precisate nella specifica disciplina della circolazione;
11) di stabilire che è facoltà del Comune o di AFC Torino S.p.A.:
  1. di stabilire che gli obblighi ed i divieti di cui sopra sono portati a conoscenza degli interessati mediante apposizione di segnaletica regolamentare, ai sensi e per gli effetti del vigente Codice della strada d. Lgs. 285/1992 e del relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione d.P.R. 495/92, da apporsi, con anticipo di almeno 48 ore, a cura di AFC Torino S.p.a.;
  2. limitatamente alla disciplina della circolazione stradale, si richiamano l’articolo 21 del vigente Codice della strada, approvato con d. Lgs. 285/92, e gli articoli da 21 a 43 del relativo Regolamento approvato con d.P.R. 495/92, per quanto attiene all’esecuzione di opere o depositi e all’apertura di cantieri, anche temporanei, nelle aree in oggetto;
  3. di dichiarare, attesa l’urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del Testo Unico approvato con D. Lgs 18 agosto 2000, n. 267.
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