Divisione Commercio
   Settore Urbanistica Commerciale
Divisione Servizi Culturali
   Settore Arredo e Immagine Urbana
Divisione Patrimonio
   Settore Amministrazione Immobili
Divisione Urbanistica ed Edilizia
   
Settore Strumentazione Urbanistica

n. ord. 96
2005 10392/122

CITTÀ DI TORINO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 27 MARZO 2006
(proposta dalla G.C. 29 novembre 2005)

Testo coordinato ai sensi dell'art. 44 comma 2 del Regolamento del Consiglio Comunale

OGGETTO: PROGETTO INTEGRATO D'AMBITO E REGOLAMENTO DEL COMPLESSO DEI MURAZZI DEL PO. APPROVAZIONE.

   Proposta dell'Assessore Tessore,
   di concerto con gli Assessori Alfieri, Peveraro e Viano.  

   La Città di Torino è da tempo impegnata in un articolato progetto di promozione e valorizzazione dell'area dei Murazzi del Po; le deliberazioni del 15 novembre 1994 (mecc. 9408478/21) e del 28 aprile 1998 (mecc. 9803374/16) analizzavano già il tema di riqualificazione dell'ambito.
   Non vi è dubbio alcuno che il Complesso dei Murazzi del Po rappresenti un patrimonio di rilevanza unica sotto molteplici aspetti rivestendo un valore monumentale-architettonico oltre che fondamentale punto di ritrovo e di uso nel tempo libero, ormai consolidato, da parte della popolazione torinese.
   Per questa ragione la Città ha avviato un processo di riqualificazione generale dal punto di vista urbanistico, della riorganizzazione degli utilizzi del suolo pubblico e dei regimi concessori degli spazi.
   La fase centrale di tale processo è stata rappresentata dal lavoro della Conferenza di Servizi indetta con atto del Sindaco nel novembre 2002, i cui lavori hanno consentito di giungere alla proposta di variante alla modifica della disciplina urbanistica dell'area in questione.
   Tale variante risultava fondamentale al fine di rivitalizzare l'area che negli anni passati aveva vissuto una fase di forte declino. La discussione durante la Conferenza dei Servizi ha sostanzialmente convenuto la necessità di coordinare i diversi strumenti programmatori e pianificatori in funzione di un utilizzo che tenesse conto delle particolarità del sito, nonché dei vincoli presenti in esso. Ai lavori della Conferenza si è altresì affiancato uno studio preliminare di una società di consulenza che ha definito il contesto di rischio cui sarebbe soggetto il complesso, attribuendogli una destinazione urbanistica di "area per servizi con previsione di insediare attività polifunzionali", ovvero attività di servizio istituzionali, attività per il tempo libero e pubblici esercizi, come meglio specificato nel capitolo di inquadramento urbanistico.
   La vocazione dell'area, dovuta soprattutto agli aspetti ambientali e paesaggistici dei Murazzi, viene confermata dagli esempi che altre Città europee, in contesti analoghi, hanno attuato, valorizzando il patrimonio architettonico ed ambientale.
   La variante urbanistica è stata adottata con deliberazione del Consiglio Comunale del 20 dicembre 2004 (mecc. 2004 02201/009) ed è attualmente in attesa di approvazione. Considerate le caratteristiche degli immobili, la loro localizzazione e la destinazione d'uso, con l'approvazione della suddetta delibera si è stabilito che i "progetti e gli interventi devono rispettare i criteri di armonioso e corretto inserimento architettonico - ambientale e paesaggistico nel rispetto della percezione degli stessi dal fiume così come previsto dal Piano d'Area, tramite specifico Regolamento che dovrà definire, tra gli altri, anche i criteri e le modalità di assegnazione delle arcate, la localizzazione e la distribuzione delle attività nelle stesse, da approvarsi in Consiglio Comunale.". Tale intenzione è stata ribadita in successive mozioni del Consiglio Comunale. D'altra parte la deliberazione della Giunta Comunale del 18 maggio 2004 (mecc. 2004 03959/008) aveva individuato nel Progetto Integrato d'Ambito lo strumento che poteva rispondere a tali assunti in modo coerente e complessivo, incaricando il Settore Urbanistica Commerciale di predisporre tale strumento. Gli elementi di tale progetto sono peraltro specificati nella mozione del Consiglio Comunale approvata il 20 dicembre 2004, connessa all'adozione della variante urbanistica, in cui si specifica che dovranno essere definiti:
a)   gli usi ammessi nelle singole arcate;
b)   la disciplina di utilizzo degli spazi esterni;
c)   la disciplina relativa ai requisiti tecnico-estetici degli elementi di arredo urbano.
   La stessa mozione indicava la necessità di prevedere alcune prescrizioni relative alla sicurezza, data la peculiarità dell'ambito.
   Per tale ragione, con Determinazione Dirigenziale del Vice Direttore Generale ai Servizi Legali e Amministrativi del 12 luglio 2004 è stato costituito un gruppo di lavoro per la predisposizione del Progetto Integrato d'Ambito. Il gruppo di lavoro ha deciso di avvalersi del prof. Gianfranco Cavaglià per gli aspetti archittettonici, nonché della Società Riskope che aveva già seguito la Conferenza dei Servizi in relazione alle questioni di valutazione dei rischi per la definizione degli elementi di sicurezza da inserire nel progetto e nel disciplinare che regola il rapporto con i gestori delle arcate.
   I lavori del gruppo si sono conclusi nel mese di ottobre.
   Il progetto integrato d'ambito è partito dalla valutazione di alcuni scenari ed è arrivato, in relazione alle esigenze di funzionamento e sicurezza, ad individuarne uno. L'organizzazione dell'occupazione degli spazi esterni è stato il principio fondamentale del progetto, soprattutto perché attraverso alcune indicazioni su questo tema, si possono raggiungere obiettivi generali legati al funzionamento dell'area e di garanzia degli elementi di sicurezza. Il primo elemento è stato quello dell'individuazione delle fasce di rispetto, cioè di quelle porzioni di suolo pubblico che non possono essere occupate in forma continuativa da strutture fisse. In particolare si fa riferimento alle grandi esedre collocate in corrispondenza delle scale dei Murazzi del Po, e alle aree in corrispondenza delle aperture e lungo la fascia esterna verso il Po. Tale scelta ha poi anche avuto un importante risvolto per le valutazioni sulle destinazioni interne, in quanto si è preferito destinare le arcate in corrispondenza delle esedre, e al di sotto delle scale, ad attività istituzionali o comunque legate all'utilizzo del fiume, in modo da favorire la relazione tra l'"acqua" e l'ambiente costruito.
   La seconda scelta ha riguardato l'organizzazione delle strutture all'aperto. In particolare le valutazioni relative alla sicurezza hanno indicato come fosse preferibile non prevedere sul suolo installazioni fisse pesanti. Per quanto riguarda i padiglioni è emersa la soluzione dell'utilizzo delle chiatte, che contraddistingue alcune esperienze europee, ma che in pochi casi fa già parte del patrimonio del Po. Si auspica inoltre che la prima sperimentazione di chiatta, volta  a definire non solo gli aspetti progettuali, ma anche autorizzatori nelle relazioni con gli altri enti, possa essere seguita dal consorzio che verrà a costituirsi in applicazione del regolamento stesso. Per quanto riguarda i dehors, invece, per ragioni di sicurezza si è indicata come preferibile una soluzione che preveda la loro collocazione su due fasce: una lungo il fronte e una lungo l'argine. La prima connota essenzialmente i dehors che possono essere utilizzati tutto l'anno. La soluzione prevista per la copertura costituisce un elemento che non interferisce con le eventuali piene e inoltre garantisce una protezione dei frequentatori dalla caduta di oggetti dall'alto. La seconda invece, anche attraverso gli elementi di delimitazione garantisce la protezione da eventuali cadute nel fiume. I percorsi pedonali e di accesso per i mezzi di soccorso sono collocati centralmente.
   Tutti questi elementi e aspetti sono contemplati nel progetto complessivo allegato (allegato 1) e nello studio sulla sicurezza e sulla valutazione dei rischi (allegato 2).
   Dalle indicazioni fornite dagli elementi sopracitati è stato elaborato un testo regolamentare da approvarsi con questo atto che in qualche modo norma le modalità d'uso del suolo pubblico o assoggettato ad uso pubblico da parte delle attività che si insedieranno nelle arcate (allegato 3). In particolare si deve qui sottolineare come nel regolamento sia prevista, per gli assegnatari delle arcate, l'obbligatorietà di adesione ad un consorzio misto, che avrà il compito di gestire le attività e i servizi comuni e costituirà l'interlocutore con la Città per le problematiche generali connesse all'utilizzazione delle aree. L'adesione a tale consorzio sarà resa obbligatoria anche per i soggetti proprietari di arcate nel momento in cui venga loro concessa la possibilità di utilizzare lo spazio pubblico.
   Gli elementi contenuti nei documenti precedenti hanno anche portato a definire i diversi utilizzi delle arcate. I principi che si sono seguiti in questa fase discendono, quindi, da quanto previsto per la definizione dell'utilizzo dello spazio esterno verde, dalla ricerca di una migliore distribuzione delle attività lungo il fronte e anche dalla valutazione delle esperienze relative alle tipologie di utilizzo nel passato.
   Per tali ragioni si è costruita la mappa (allegato 4) che sarà il punto di riferimento per l'assegnazione delle arcate da effettuarsi attraverso procedure di evidenza pubblica. In tale mappa, che numera nuovamente le arcate, si distinguono quelle di proprietà privata, per le quali le destinazioni devono comunque essere quelle contemplate dalla variante urbanistica da attuarsi previa convenzione ai sensi dell'art. 19 delle NUEA di P.R.G. commi 5 e 6, le arcate da destinare ad utilizzi da parte di enti pubblici o che svolgono principalmente attività di interesse pubblico, le arcate da destinare ad attività, anche economiche ma non strettamente commerciali e le arcate da destinare ad attività commerciali e/o artigianali. Per queste ultime andranno privilegiati gli utilizzi che si caratterizzano per una commistione di attività commerciali, artigianali e di somministrazione anche attraverso la formazione di organismi associativi opportunamente costituiti. Tale criterio dovrà informare sia l'eventuale conferma degli attuali utilizzatori, sia l'assegnazione delle arcate oggi disponibili e destinabili a tali attività, mediante procedure di evidenza pubblica. Ciò al fine di garantire un utilizzo protratto nell'arco dell'intera giornata. In particolare questi elementi devono essere previsti nel disciplinare che verrà allegato al contratto di cessione dell'arcata, il cui schema tipo qui si allega (allegato 5) per l'approvazione.
   Per l'attuazione di tale progetto integrato d'ambito si intende prevedere un fondo di incentivazione, le cui modalità e disponibilità verranno definite da successiva deliberazione della Giunta Comunale.
   E' stato richiesto parere alla Circoscrizione (all. 6 - n.                ) ai sensi degli articoli 43 e 44 del Regolamento del Decentramento, che ha espresso parere favorevole condizionato ai seguenti punti:
-   non è specificato come tale progetto interagisca con quanto previsto dalla Variante 82, relativamente all'aumento delle attività diurne e commerciali, in special modo per il periodo invernale, al fine di evitare, come peraltro già accade, il completo abbandono dell'area;
-   la necessità di destinare una parte delle aree d'interesse pubblico a sede per posto di Polizia Urbana;
-   la necessità di intervenire sulla fascia delimitata dell'argine, con elementi dissuasori di transito, al fine di ridurre le situazioni di pericolo ed evitare che siano utilizzate per il transito e ritrovo della microcriminalità;
-   che tale progetto sia integrato con il progetto che prevede l'utilizzo dell'area nord per la realizzazione di un percorso per ipovedenti e non vedenti;
-   dubbi sul posizionamento dei dehors lato fiume, perché comporterebbero l'attraversamento dell'area pedo-ciclabile, da parte del personale dei locali.
   Per quanto riguarda il primo punto si ritiene che esso sia già previsto in alcuni passaggi della deliberazione; quanto previsto per il secondo punto viene demandato ai successivi provvedimenti di assegnazione delle arcate e risulta possibile in relazione al presente progetto; si ritiene di accettare il terzo punto, introducendo tale elemento nel regolamento in relazione alle strutture dei dehors previsti lungo l'argine; il quarto punto è stato oggetto di valutazione nella redazione del progetto; si ritiene di rispondere in modo negativo al quinto punto anche in relazione ad alcuni elementi di sicurezza risolti proprio con la localizzazione dei dehors (barriera anticaduta, necessità di ridurre il carico antropico sull'area).
   E' stato inoltre inviato il Progetto Integrato d'Ambito a tutti i partecipanti alla Conferenza dei Servizi per la definizione della variante urbanistica. Hanno inviato risposta:
-   Regione Piemonte - Direzione Trasporti - Progetto demanio Idrico afferente la Navigazione Interna Piemontese;
-   Regione Piemonte - Direzione Opere Pubbliche - Settore Decentrato OO.PP. e Difesa Assetto Idrogeologico di Torino;
-   Regione Piemonte - Direzione Servizi Tecnici di Prevenzione - Settore Prevenzione Territoriale del Rischio Geologico - Area Torino, Novara, Verbania. Indagini Geotecniche e Idrogeologiche;
-   Parco Fluviale del Po Torinese;
-   Regione Piemonte - Direzione Trasporti - Progetto demanio Idrico afferente la Navigazione Interna Piemontese;
-   Regione Piemonte - Direzione Trasporti - Settore Navigazione Interna e Merci;
-   Arpa Piemonte.
   Da tali comunicazioni non emergono particolari indicazioni in relazione alla documentazione inviata. Pare invece essere ulteriormente confermata la competenza della Città di Torino in relazione alla regolamentazione dell'area.
   Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE  

   Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale, fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;

   Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico sono:
   favorevole sulla regolarità tecnica;
   favorevole sulla regolarità contabile;

   Con voti unanimi, espressi in forma palese; 

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

1)   di approvare, per farne parte integrante e sostanziale del presente provvedimento i seguenti elaborati:
      a)   il progetto integrato d'ambito (all. 1 - n.                 );
      b)   lo studio di valutazione dei rischi (all. 2 -                  );
      c)   il regolamento d'area (all. 3 - n.                     );
      d)   la mappa di destinazione delle arcate (all. 4 - n.                     );
      e)   il disciplinare tipo di concessione delle arcate (all. 5 - n.                  );

2)   di indicare quale elemento prioritario delle future assegnazioni delle arcate la presentazione di progetti che prevedano la compresenza di attività miste (commerciali, artigianali e di somministrazione) con il fine di favorire usi protratti durante l'intera giornata delle arcate, nonché il radicamento delle concessioni in atto, nel rispetto degli usi previsti e della regolarità dei rapporti con la Città, in particolare con relazione all'assenza di pendenze pecuniarie. Tale priorità potrà valere limitatamente all'assegnazione di arcate già concesse ai richiedenti o a quelle più prossime, nel caso in cui non possa essere confermato l'utilizzo in relazione alle destinazioni previste dal presente Progetto Integrato d'Ambito;

3)   di avviare la procedura per la costituzione di un consorzio per la gestione delle attività e dei servizi comuni;

4)   di prevedere l'attivazione di un fondo di incentivazione per i concessionari, che faciliti l'attuazione del Progetto Integrato d'Ambito, le cui modalità verranno definite da successivi provvedimenti della Giunta Comunale. 


REGOLAMENTO D'AREA COMPLESSO MONUMENTALE MURAZZI DEL PO

TITOLO I - PRINCIPI E SOGGETTI

Articolo 1 - Oggetto

1.   Il presente regolamento disciplina gli aspetti tecnico-formali relativi all'utilizzo delle superfici interne ed esterne del COMPLESSO DEI MURAZZI DEL PO ai sensi del Piano Regolatore Generale della Città di Torino.

Articolo 2 - Concessione

1.   La Città di Torino si riserva la possibilità di concedere gli spazi interni e l'utilizzo del suolo pubblico a soggetti concessionari per svolgere le attività previste dal P.R.G. e meglio precisate nell'allegato tecnico al presente regolamento. I rapporti tra la Città di Torino e i concessionari sono contenuti nell'apposito disciplinare allegato al contratto di concessione.

Articolo 3 - Consorzio

1.   È prevista, anche ai fini dell'applicazione di questo regolamento, la costituzione di un consorzio tra i concessionari. L'adesione al consorzio è obbligatoria e deve essere prevista nel disciplinare di concessione. Tale adesione sarà obbligatoria anche per i proprietari delle arcate non di proprietà pubblica nel momento in cui intendano utilizzare il suolo pubblico ai sensi di questo regolamento. Il fine del consorzio è la progettazione, la realizzazione e la gestione di manufatti comuni e di eventuali attività generali.

Articolo 4 - Commissione

1.   I progetti di trasformazione e uso delle superfici devono essere sottoposti a parere della Commissione Tecnica prevista dall'articolo 6 comma 5 del regolamento della Città di Torino n. 287. Essa è integrata dal dirigente del settore competente in materia di protezione civile.

TITOLO II - DEFINIZIONI

Articolo 5 - Dehors

1.   Per dehors si intende l'insieme degli elementi (mobili, smontabili o facilmente rimovibili) posti in modo funzionale ed armonico sullo spazio pubblico (o privato gravato da servitù di uso pubblico, o privato visibile da spazi pubblici) che costituisce, delimita ed arreda lo spazio per il ristoro all'aperto annesso ad un locale di pubblico esercizio di somministrazione. Gli elementi dei dehors di cui al presente articolo sono classificati come di seguito indicato:
-   arredi di base: tavoli, sedie, poltroncine e panche (di lunghezza non superiore a 2 metri);
-   elementi complementari di copertura e riparo;
-   elementi accessori: elementi di delimitazione, pedane, stufe ad irraggiamento, cestini per la raccolta rifiuti;
-   elementi ed attrezzature per lo svolgimento di attività di somministrazione di alimenti e bevande installati nel rispetto e con i limiti posti dalla vigente normativa igienico-sanitaria;
-   altre attrezzature inerenti l'utilizzo diurno dei dehors.

Articolo 6 - Padiglioni

1.   Per padiglione si intende una struttura posta sullo spazio pubblico (o privato gravato da servitù di uso pubblico, o privato visibile da spazi pubblici) che costituisce un volume aggiuntivo per il ristoro annesso ad un locale di pubblico esercizio di somministrazione, nella quale è ammessa unicamente la somministrazione ed il consumo di alimenti e bevande. Per il COMPLESSO DEI MURAZZI DEL PO il volume dei padiglioni, delimitato da chiusure verticali e orizzontali, è CONSENTITO SOLO SU chiatta. Ai sensi dell'articolo 4.1 del regolamento 293 non sono ammessi padiglioni né lungo il fronte né lungo l'argine, in quanto l'area rientra a tutti gli effetti nella ZUCS. All'interno dei padiglioni su chiatta dovranno essere garantite tutte le condizioni igienico-sanitarie necessarie alla consumazione e all'eventuale preparazione di cibi e bevande.

Articolo 7 - Chiatta

1.   Sia i dehors sia i padiglioni potranno presentare una versione galleggiante, opportunamente ormeggiata. La chiatta, per dimensioni e collocazione, permette un maggior grado di libertà per la gestione delle attività, a condizione che siano rispettati tutti i requisiti per la sicurezza posti dagli enti competenti.

Articolo 8 - Superfici

1.   La superficie per dehors e padiglioni (definizione dei limiti) è quella massima disponibile per le attrezzature inerenti a dehors e padiglioni, al netto delle superfici di rispetto e dei percorsi. Essa è suddivisa in parti che si definiscono lotti.

2.   La superficie di rispetto è quella che non deve, in alcun caso, essere occupata da attrezzature di qualunque natura [vedi schema 1: esemplificazione estratta da tavola 4P, e tavola 4P].

3.   La superficie esterna di pertinenza delle singole attività è delimitata dalla proiezione esterna delle linee di mezzeria dei fronti murari (limiti esterni di pertinenza) posti tra le aperture riferite a due diverse attività tra loro contigue [vedi schema 2].

4.   La superficie esterna di pertinenza è la superficie, attribuibile alle singole attività, definita dai limiti di pertinenza: essa corrisponde ad un lotto intero o alla sommatoria di frazioni di lotti adiacenti [vedi schema 3].

5.   Il lotto è una porzione della superficie occupabile dai dehors e può essere occupato da una o più attività [vedi schema 4].

6.   Le aree con vincoli di utilizzo sono zone, all'interno del percorso pedonale, per le quali si individuano una o più destinazioni  per attività di pubblico interesse: strutture mobili per attività di vendita, attrezzature temporanee per lo svago, il tempo libero, lo sport (beach volley, pista per evoluzioni skate, ...) [vedi schemi 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5: esemplificazioni estratte da tavola 5P, e tavola 5P] (allegato a - planimetria 1:500).

TITOLO III - UTILIZZO STRUTTURE INTERNE

Articolo 9 - Utilizzo delle arcate

1.   L'utilizzo delle arcate è destinato alle attività previste dall'allegato 4. Per tale utilizzo esse possono essere date in concessione a soggetti privati. Tale concessione è subordinata all'accettazione di apposito disciplinare allegato al contratto di concessione, nel quale deve essere previsto il rispetto delle indicazioni di sicurezza degli enti competenti, nonché l'impegno a realizzare periodiche esercitazioni, con redazione di specifico verbale da produrre al Concedente.

Articolo 10 - Interventi edilizi interni

1.   Tutti gli interventi finalizzati alla realizzazione delle attività sono da sottoporsi a parere obbligatorio e vincolante della Commissione di cui all'articolo 4 del presente regolamento, integrata dal Dirigente del Settore Edilizia Privata o suo delegato.

Articolo 11 - Utilizzo di fonti di energia

1.   Anche in riferimento all'articolo 5 del  D.M. 20 maggio 1992 n. 569 è assolutamente vietato, per la realizzazione delle attività previste e con particolare riferimento alla preparazione di cibi e bevande e al riscaldamento, l'utilizzo di fiamme libere, fornelli a gas o stufe a gas, di stufe elettriche con resistenza in vista, di stufe a kerosene, di apparecchi a incandescenza senza protezione, nonché il deposito di sostanze che possono, comunque, provocare incendi o esplosioni.

TITOLO IV - COLLOCAZIONE E UTILIZZO DELLE STRUTTURE ESTERNE

Articolo 12 - Aree per dehors

1.   I dehors possono essere collocati:
-   lungo il fronte del COMPLESSO DEI MURAZZI DEL PO;
-   lungo l'argine del fiume Po.
La superficie dei dehors è delimitata in corrispondenza delle arcate aperte, attualmente accessibili e aventi come estremità, sia a nord sia a sud, il limite rappresentato dagli elementi architettonici indicanti l'inizio delle rampe (blocchi monolitici del parapetto di pietra).
Non dovrà mai essere occupata alcuna area di rispetto o il percorso veicolare.

Articolo 13 - Posizione delle chiatte

1.   Le chiatte possono esser collocate sulle aree di fiume non corrispondenti alla superficie di rispetto delle gradinate di accesso al fiume.

Articolo 14 - Superfici di pertinenza

1.   Ogni attività ha diritto di occupare la superficie per dehors ad essa attribuibile e di dotarsi di chiatta nei limiti di disponibilità dell'area di fiume ad essa antistante. Per le chiatte è comunque indispensabile l'assegnazione diretta ed esclusiva di una o più arcate. In assenza di tale disponibilità non è consentito l'ormeggio di tale struttura. La porzione di lotto, o la posizione della chiatta, non occupata dalla attività di pertinenza può essere occupata unicamente dalle attività contigue.

Articolo 15 - Accessi alle arcate e ai dehors

1.   Gli accessi ai dehors (sia sul fronte, sia lungo l'argine) e alle chiatte devono essere localizzati in corrispondenza delle superfici di rispetto per gli ingressi alle arcate e non devono costituire barriera architettonica.  E' vietato l'accesso ai dehors diretto dal percorso pedonale in posizioni non corrispondenti alle sopracitate superfici di rispetto [vedi schema 6].

2.   Gli ingressi alle arcate costituiscono anche le uscite di sicurezza delle attività poste all'interno. Gli accessi ai dehors dovranno favorire l'esodo ed essere in numero adeguato rispetto al numero delle arcate occupate dalle attività. E' obbligatorio che almeno un ingresso alle arcate e un ingresso ai dehors sia realizzato senza barriere architettoniche.

3.   Nelle superfici di rispetto per gli ingressi alle arcate, poiché costituenti il collegamento diretto tra arcate, percorso pedonale e fiume, non possono essere collocate attrezzature, fisse o semi fisse, inerenti a dehors, né essere realizzati collegamenti tra attrezzature contigue, anche alle quote superiori (insegne, luminarie, ...). Tale divieto non vale per pedane e rampe che, comunque, non dovranno ostacolare il transito e la percezione visiva del fiume.

4.   Il collegamento diretto verso il fiume, in corrispondenza delle superfici di rispetto, rimane in essere quando separa due attività diverse ed è sede degli accessi alle medesime [vedi schema 7].

Articolo 16 - Compresenza

1.   La collocazione delle attrezzature di attività differenti nel medesimo lotto può avvenire sulla base di accordi tra i privati, fermo restando che la eventuale delimitazione dovrà avere caratteristiche dimensionali e formali analoghe a quella contigua e dovrà rispettare le specifiche inerenti le delimitazioni.

Articolo 17 - Accorpamenti di lotti

1.   Nel caso di accorpamenti di lotti destinati a dehors per cessioni del diritto da parte dell'attività contigua (articolo 16) i dehors lato fiume corrispondenti a ciascun lotto potranno essere tra loro collegati tramite la pedana, che deve comunque comprendere una rampa di accesso. In tal caso il collegamento diretto con il fiume (in corrispondenza delle superfici di rispetto), potrà essere interrotto, qualora si trovi tra lotti occupati dalla medesima attività, al fine di dare continuità all'esercizio. L'elemento di delimitazione corrispondente all'interruzione dell'accesso diretto al fiume dovrà essere arretrato di almeno 0,50 metri rispetto alla delimitazione dei dehors verso il fiume e dovrà avere caratteristiche tali da poter essere prontamente rimosso in caso di necessità [vedi schema 8].

Articolo 18 - Attrezzature fisse

1.   Nessuna attrezzatura che possa essere considerata fissa o semifissa (esempio: bancone per somministrazione, frigobar, frigogelati, ecc.), con rilevante sagoma di ingombro (altezza maggiore di 1,6 metri, larghezza verso il fronte maggiore di 0,20 metri) potrà essere collocata nella superficie definita dai "limiti per elementi dei dehors", con esclusione delle eventuali pedane e delle delimitazioni (se di altezza non superiore a 1,20 metri da piano strada). Tali limiti sono definiti dal perimetro esterno delle cornici in blocchi lapidei lavorati a bugnato intorno agli ingressi [vedi schema 9].

Articolo 19 - Chiatte. Attività diverse

1.   Le chiatte possono essere attrezzate anche a dehors: in tal caso valgono le medesime specifiche per le attrezzature previste per i dehors lungo l'argine. Con la realizzazione delle chiatte possono essere previste, su di esse, attrezzature per attività che si relazionino in modo diretto con l'acqua (piscine, sdraio, ecc.).

TITOLO V - PROGETTAZIONE

Articolo 20 - Aspetti Generali

1.   Gli elementi costituenti le attrezzature dei dehors dovranno essere progettati e/o scelti con riferimento alle specifiche definite nei successivi articoli: non sono ammessi elementi in contrasto con le specifiche.

2.   Le delimitazioni dei dehors non devono costituire barriera visiva e, pertanto, risultano esclusi tamponamenti ciechi continui e qualsiasi tipo di schermatura vegetale (al fine di favorire condizioni di maggiore sicurezza sociale). L'altezza massima consentita è di 1,20 metririspetto al piano stradale e comprensiva della altezza della pedana. Eventuali ulteriori protezioni dal vento, comunque con altezza non superiore a 2,00 metri, sono consentite solo per i dehors posti lungo il fronte del COMPLESSO DEI MURAZZI DEL PO, a condizione che rispettino integralmente le caratteristiche sopracitate e a condizione che le medesime risultino completamente integrate, dimensionalmente e formalmente, con gli elementi della delimitazione o che ne costituiscano la completa sostituzione.

3.   Non è consentito fissare o ancorare alcun elemento agli elementi lapidei.

4.   L'illuminazione dell'area e dei singoli spazi deve essere realizzata in modo da non aumentare il livello di inquinamento luminoso dell'ambiente circostante, anche in considerazione della collocazione degli edifici soprastanti. Eventuali deroghe potranno essere accolte solo per eventi eccezionali e limitati nel tempo. Sono comunque vietati fasci luminosi e proiezioni verso l'alto.

5.   I dehors lungo l'argine devono obbligatoriamente essere dotati di elementi di delimitazione verso il fiume che fungano anche da protezione da cadute. Al centro di tale delimitazione, nella sua parte esterna,verso il fiume, dovrà essere previsto un elemento di identificazione dell'attività, che abbia anche la funzione di dissuasore rispetto alla percorrenza longitudinale della fascia di rispetto in corrispondenza del corso lapideo verso il fiume. Tale elemento dovrà essere ancorato o inserito alle delimitazioni. Queste ultime, altresì, dovranno essere solidali alle pedane, al fine di evitare fissaggi diretti al suolo.

6.   Qualora si rendessero necessarie protezioni da cadute per le aree di vincolo lungo il fiume, queste dovranno essere arretrate, fuori dalle aree di rispetto, e, comunque, realizzate in modo tale da poter essere rimosse secondo le procedure previste dalla Protezione Civile o da altri enti competenti.

7.   Per le chiatte sono da preferire chiusure tali da consentire la miglior percezione dell'ambiente esterno. Perciò i tamponamenti perimetrali (sia verticali sia di copertura) dovranno essere prevalentemente trasparenti.

8.   E' vietata ogni forma di pubblicità collocata sulle attrezzature. In deroga, la pubblicità è consentita a condizione che gli elementi pubblicitari appartengano ad una linea approvata dal Settore Arredo e Immagine Urbana, ai sensi del titolo 3 del Regolamento dehors (allegato tecnico).

9.   Tutti gli elementi costituenti i dehors, sia lungo il fronte del COMPLESSO DEI MURAZZI DEL PO sia lungo l'argine del fiume Po, dovranno essere rimossi in presenza di allerta nei tempi e secondo le procedure previste dalla Protezione Civile o dagli altri organi competenti. Eventuali trasgressioni costituiranno motivo di immediata ed inderogabile cessazione di ogni uso concordato del suolo pubblico pertinente alla attività responsabile. Per tale ragione la concessione è subordinata alla realizzazione di periodiche esercitazioni di smontaggio ed evacuazione dell'intera zona del COMPLESSO DEI MURAZZI DEL PO, di cui dovrà essere fornito apposito verbale al settore competente.

10.   Le eventuali attrezzature per attività mercatali (da collocare nelle aree di vincolo), concordate per periodi definiti in accordo con l'Amministrazione, devono corrispondere alla configurazione della semplice bancarella e comunque rispettare le regole per le attrezzature dei dehors.

11.   I dehors, in orario di chiusura delle attività, devono risultare sgombri dalle attrezzature, con esclusione delle pedane, delle delimitazioni e degli eventuali elementi di copertura. Il permanere, nei dehors, delle attrezzature è consentito solo negli orari di servizio delle attività. Possono essere lasciati unicamente banchi di servizio purché opportunamente progettati e realizzati in modo da garantire il decoro dell'area.

12.   L'organizzazione delle attività dovrà rendere possibile la pulizia generale dell'area, di spettanza dell'Amiat, entro le sei della mattina; la raccolta dei rifiuti dovrà avvenire secondo il principio della raccolta differenziata. Eventuali contenitori dovranno essere collocati nel rispetto di quanto previsto per l'occupazione delle aree.

13.   Non è consentita la collocazione di reti e canalizzazioni visibili sul fronte del COMPLESSO DEI MURAZZI DEL PO.

Articolo 21 - Elementi di copertura e riparo

1.   Lungo il fronte del COMPLESSO DEI MURAZZI DEL PO non sono ammesse coperture autonome. Dovrà essere utilizzata solo la copertura unitaria di proprietà pubblica.

2.   Lungo l'argine:
-   gli elementi di copertura dei dehors dovranno essere di piccole dimensioni (di diametro o lato non superiore a 2,5 metri), leggeri, facilmente rimovibili, non collegati tra loro. Sono consigliati ombrelloni a sostegno centrale;
-   eventuali elementi di copertura con caratteristiche diverse dai precedenti possono essere adottati solo a protezione dall'irraggiamento solare, per attrezzature di servizio e relativi addetti (banchi gelateria, somministrazione, ecc.). Tali elementi potranno essere collocati solo se i dehors sono utilizzati durante le ore diurne. Il loro progetto deve essere sottoposto a parere obbligatorio e vincolante della Commissione prevista all'articolo 4 del presente regolamento.

Articolo 22 - Pedane

1.   Le pedane hanno funzione di:
-   controventatura e ancoraggio per altri elementi (delimitazioni, protezioni, ecc.);
-   delimitazione e occultamento del passaggio degli impianti;
-   realizzazione di planarità rispetto alla pendenza dell'area;
-   collegamento con la quota interna alle arcate.

2.   Esse dovranno avere le seguenti caratteristiche tecnicocostruttive:
-   essere autoportanti, non essendo ammessi fissaggi diretti al suolo;
-   essere facilmente e rapidamente smontabili, rimovibili e trasportabili per garantire il rispetto dei tempi nelle procedure di evacuazione definite dai soggetti competenti;
-   essere strutturalmente integrate con gli elementi di delimitazione.

3.   Esse dovranno rispettare  le seguenti caratteristiche dimensionali e formali:
-   altezza della pedana: verso il fronte del COMPLESSO DEI MURAZZI DEL PO è mediamente quantificabile in un intervallo compreso tra 0,30-0,35 metri, mentre lungo l'argine è mediamente quantificabile in un intervallo compreso tra gli 0,10-0,20 metri rispetto alle quote di piano stradale in corrispondenza degli accessi;
-   lunghezza e larghezza della rampa di ingresso: in ragione del dislivello e della conformità alla Legge 13/1989;
-   piano di calpestio: tale da garantire condizioni di sicurezza per l'appoggio delle sedute e per il passaggio dei fruitori (tacchi delle calzature, ecc.), condizioni di gradevolezza percettiva e garanzia di facile gestione e pulizia.

Articolo 23 - Delimitazioni, protezioni, separazioni

1.   Tali elementi, in presenza di pedana e lungo l'argine, svolgono la funzione della protezione da cadute e delimitano l'area del lotto e possono separare attività contigue all'interno dello stesso lotto. Esse dovranno essere strutturalmente collegate alla pedana, ai fini di non danneggiare la sottostante pavimentazione lapidea ove esistente e di ottimizzare le operazioni di montaggio e smontaggio in caso di piena; sono, inoltre, da prevedere opportuni accorgimenti affinché lo smontaggio possa avvenire facilmente solo se eseguito da addetti con specifiche attrezzature, per evitare l'uso improprio degli elementi costituenti (corpi contundenti, ecc.), secondo quanto previsto dal piano di sgombero. Dal punto di vista costruttivo devono garantire la trasparenza. Al fine di favorire la identificazione degli spazi propri non sono previsti vincoli per tipologie, materiali e colori purché le soluzioni adottate siano nel rispetto delle regole generali. Esse devono essere inoltre approvate dalla Commissione tecnica di cui all'articolo 4 del presente regolamento.

Articolo 24 - Impianti, reti e canalizzazioni

1.   L'illuminazione dei dehors lungo il fronte del COMPLESSO DEI MURAZZI DEL PO dovrà essere riflessa dall'intradosso della copertura generale tramite apparecchi collocati in corrispondenza dell'architrave delle aperture di facciata.

2.   Sia lungo il fronte, sia lungo l'argine ulteriori sistemi ed apparecchi per l'illuminazione potranno essere collocati dalle singole attività secondo necessità, purché nel rispetto delle normative, sicuri e facilmente rimovibili nei tempi e secondo procedure previste.

3.   La posizione e l'inserimento dei contatori, dei quadri di alimentazione e dei pozzetti di scarico  dovranno essere oggetto di un progetto unitario per tutta l'area, a carico del consorzio.

4.   Le reti di distribuzione e smaltimento per dehors e chiatte possono essere previste al di sotto delle pedane e con terminali stagni posizionati in corrispondenza dei limiti delle aree di rispetto per l'ingresso alle arcate.

Articolo 25 - Insegne

1.   Le insegne potranno essere:
-   collocate in appoggio sull'architrave delle aperture di facciata [vedi schema 10];
-   sugli elementi di delimitazione dei lotti (solo per insegne bidimensionali di limitate dimensioni (max 0,25 mq), cioè tali da non precludere la vista dell'interno dei dehors);
-   sospese alla struttura della copertura generale, con l'asse maggiore ortogonale al fronte principale con proiezione verticale ricadente sull'area di occupazione del dehors. Le tipologie di insegne ammesse (pannelli o insegne a filamento neon senza sottolettere) dovranno avere dimensioni massime di metri 2,80 x 0,70. Tali insegne dovranno essere collocate ad almeno metri 2 di distanza dal filo della facciata e con altezza minima da terra non inferiore all'altezza dell'imposta della copertura diminuita di 90 cm;
-   autoportanti solo se mobili, di modeste dimensioni, per la lettura da vicino.

Articolo 26 - Attrezzature mobili (tavoli, sedute, banconi, altro)

1.   Tutte le attrezzature mobili dovranno essere definite formalmente e documentate nel progetto da sottoporre al parere della Commissione tecnica al fine di controllare il risultato qualitativo in funzione dell'obiettivo di riqualificazione dell'intera area. Indicativamente esse saranno:
-   tavoli
-   sedute
-   banconi
-   cestini porta rifiuti
-   leggii portamenu e piccole insegne autoportanti
-   altro.
Le attrezzature mobili quali supporto di pubblicità non possono essere utilizzate per l'area a meno che siano oggetto di un progetto da sottoporre al parere della Commissione di cui all'articolo 4 del presente regolamento.

Articolo 27 - Altre attrezzature

1.   Ogni altra struttura o attrezzatura non connessa ad attività di somministrazione dovrà essere collocata tenendo conto delle indicazioni per le aree di rispetto e previo parere vincolante della Commissione Tecnica di cui all'articolo 4 del presente regolamento.

TITOLO V - NORME TRANSITORIE E FINALI

Articolo 28 - Rimandi

1.   Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si deve fare riferimento ai regolamenti della Città di Torino. In particolare viene raccomandato il rispetto di quanto previsto dal regolamento vigente in materia di inquinamento acustico.

Articolo 29 - Norme transitorie

1.   Fino a quando non sarà realizzata la copertura unitaria e costituito il consorzio di cui all'articolo 3, e comunque non oltre dicembre 2007, i dehors potranno utilizzare le coperture e gli spazi previsti nel Progetto Integrato d'Ambito approvato con D.G.C. mecc. 2005 03586/122 del 24 maggio 2005.


SCHEMA DI DISCIPLINARE PER LA CONCESSIONE DI IMMOBILE DI PROPRIETA' DELLA CITTA' DI TORINO, SITO IN TORINO - ARCATE MURAZZI DEL PO - CONTRADDISTINTE DAL NUMERO __ AL NUMERO __

Articolo 1 - Oggetto

L'Amministrazione comunale concede al ____ l'utilizzo dell'immobile di proprietà comunale sito in Torino, ____ della superficie di mq. __ circa , censito al NCEU, Foglio __ , n. ___ sub. __ .
Nel fabbricato non sono presenti beni mobili inventariati di proprietà della Città.

Articolo 2 - Consorzio

Il concessionario si impegna a prendere parte, a pena di decadenza dal rapporto concessorio, quando costituitosi, al Consorzio MURAZZI del PO, costituito da tutti i concessionari delle arcate del Po, dalla Città di Torino ed eventualmente da altri enti pubblici e privati aventi giurisdizione nell'ambito.

Articolo 3 - Destinazione dell'immobile

L'immobile oggetto del presente contratto è da destinarsi a ____.
E' inoltre consentito l'uso temporaneo per manifestazioni o eventi fieristico-espositivi previo specifica richiesta di autorizzazione scritta da parte degli organizzatori da presentare presso gli Uffici competenti con un anticipo di almeno 30 giorni dalla data di attuazione prevista.
Lo svolgimento di attività non rientranti tra quelle di cui ai commi precedenti costituisce causa di decadenza del rapporto concessorio.
Il concessionario si impegna ad adottare tutte le cautele necessarie ad evitare ogni pericolo per l'incolumità pubblica derivante dall'utilizzo dei locali, obbligandosi al rispetto della vigente normativa (con particolare riferimento alla normativa antincendio, alle leggi ed ai regolamenti di igiene pubblica e di polizia municipale ed ogni altra disposizione di legge o regolamento in materia di sicurezza pubblica, oltreché a quanto previsto dal piano di sicurezza del piano integrato d'ambito dell'area Murazzi Po).
E' espressamente vietato depositare presso i locali sostanze esplosive, infiammabili o comunque pericolose per la saluta pubblica.
Il concessionario non può cedere, nè in tutto nè in parte, il godimento continuativo dell'immobile oggetto del presente disciplinare.
In caso di mancato adempimento degli obblighi di cui ai commi precedenti, la Città potrà esigere la restituzione immediata del bene impregiudicato il risarcimento degli eventuali danni conseguenti all'inadempimento. In tale caso i locali dovranno essere riconsegnati, liberi e sgombri da persone e cose, nello stato in cui si trovano senza che la Città stessa sia tenuta a corrispondere alcun indennizzo o risarcimento di qualsiasi titolo.

Articolo 4 - Caratteristiche e vincoli

Il concessionario dichiara di essere consapevole che i locali concessi insistono su area oggetto di interventi finalizzati alla valorizzazione e riqualificazione complessiva dei cosiddetti "Murazzi del Po".
Il concessionario, pertanto, si impegna a rendere possibile ogni intervento di manutenzione, restauro e risanamento conservativo riguardante, ad esempio, la rete fognaria, il potenziamento dell'illuminazione, l'impermeabilizzazione delle volte e delle arcate, nonché ogni intervento di arredo urbano deciso dalla Città.
Qualora tali interventi non permettano l'utilizzo dei locali per oltre un sesto del periodo di vigenza contrattuale, il concessionario avrà diritto, facendone espressa richiesta a pena di decadenza, entro 10 giorni dallo spirare di detto sesto, alla corrispondente riduzione del canone di concessione. E' escluso ogni altro risarcimento, compenso o indennità di sorta. Si impegna inoltre a non far uso, per ogni produzione di energia di sostanze combustibili, né liquide né gassose.

Articolo 5 - Canone

Il concessionario verserà alla Città di Torino un canone annuo di Euro ___ in rate trimestrali anticipate, determinato dal competente Settore ____.
Il pagamento di detto canone dovrà avvenire con le modalità previste dalla Civica Amministrazione entro e non oltre il ventesimo giorno del trimestre di competenza.
Il mancato pagamento anche di una sola rata, dà luogo alla automatica costituzione in mora del conduttore anche agli effetti del pagamento degli interessi legali, con riferimento al periodo di ritardo, senza necessità di diffida, salva ed impregiudicata la richiesta di maggiori danni.
Il reiterarsi del mancato pagamento di detto canone per un periodo pari a due rate trimestrali costituisce motivo di immediata decadenza del rapporto concessorio.
Il pagamento non può essere sospeso, nè ritardato, nè eseguito in misura parziale in base a pretese od eccezioni di sorta.
Detto canone sarà aggiornato nella misura pari al 75% della variazione in aumento dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati pubblicato annualmente sulla Gazzetta Ufficiale. In caso di revoca della concessione l'Amministrazione comunale conserverà per intero il canone per il trimestre in corso.

Articolo 6 - Durata

La concessione ha la durata di anni 6 con decorrenza dal ___ e scadenza al ___.
Alla scadenza non si rinnova automaticamente. Pertanto il concessionario dovrà presentare domanda di rinnovo nelle forme di rito.
Il concessionario ha la facoltà di recedere anticipatamente dal contratto con un preavviso di mesi sei. In tale caso rimarranno a carico del concessionario tutte le spese sostenute per gli interventi di cui all'articolo 9 senza alcun onere od indennità di sorta per il concedente.

Articolo 7 - Revoca, decadenza ed estinzione anticipata del rapporto

Per esigenze di interesse pubblico la concessione potrà essere revocata con un preavviso di mesi tre.
Costituisce causa di decadenza la violazione delle obbligazioni previste agli articoli 2, 4, 5, 8, 9 e 10 del presente schema di contratto.
In caso di pronuncia di decadenza al concessionario non compete forma di compenso o indennizzo alcuno.
Il concessionario non potrà pretendere alcun risarcimento o compenso nel caso di restituzione anticipata dell'immobile.
Alla scadenza, od in caso di restituzione anticipata, l' immobile dovrà essere riconsegnato alla Città in buono stato di uso e manutenzione.

Articolo 8 - Subconcessione

Il concessionario non può subconcedere o cedere il contratto senza il preventivo consenso del concedente.
E' fatto divieto di trasferire, senza il preventivo assenso dell'Amministrazione, la gestione totale o parziale dell'attività svolta nel locale.
Tale divieto è esteso a tutti gli spazi accessori concessi sul suolo pubblico.
Qualunque violazione degli obblighi di cui al presente articolo potrà comportare di diritto la risoluzione del contratto e l'incameramento integrale del deposito cauzionale, salvo il risarcimento di maggiori danni subiti.

Articolo 9 - Consegna e tutela del bene

L'immobile è consegnato al concessionario, libero da persone e cose, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova.
La Città non è tenuta ad alcun risarcimento qualora l'immobile presenti vizi o vincoli tali da pregiudicarne in tutto od in parte l'utilizzo.
Nessun risarcimento è dovuto dalla Città per danneggiamenti al bene locato e ad arredi e materiali contenuti neanche per l'impossibilità di utilizzo degli stessi in conseguenza a eventi naturali.
Coerentemente con quanto indicato nel piano di sicurezza e fermo restando quanto previsto dal comma precedente, il concessionario è tenuto a porre in essere ogni iniziativa finalizzata a ridurre al minimo i rischi di danneggiamento a cose o persone in relazione ad eventi alluvionali sull'area.
In particolare il concessionario è tenuto ad impedire l'accesso a chiunque presso i locali successivamente a disposizioni in tal senso formulate dall'Amministrazione.
Il concessionario si impegna inoltre ad individuare un referente per la sicurezza, a reperibilità continua e assistito da una seconda figura (vice referente) di pari livello conoscitivo cui fare riferimento per qualsiasi comunicazione in termini di sicurezza.
Il concessionario si obbliga inoltre a fornire al responsabile per la sicurezza con scadenza trimestrale, o con tempestiva comunicazione ogniqualvolta essa subisca delle variazioni, una lista di addetti che quest'ultimo dovrà obbligarsi a contattare in caso di ordine di evacuazione e cessazione di esercizio.
Il concessionario si impegna a rispettare ogni indicazione contenuta nei piani di protezione civile della Città vigenti o intervenienti durante il periodo di durata della concessione.
Il concessionario si impegna a rispettare le indicazioni degli organi competenti per quanto riguarda il piano di sicurezza, con particolare attenzione alle disposizioni per l'evacuazione dell'area. Si impegna inoltre a svolgere una esercitazione l'anno di completo sgombero, di cui verrà consegnato apposito verbale al concedente.

Articolo 10 - Manutenzione

Il concessionario provvede a propria cura e spese all'esecuzione di tutte le opere necessarie a rendere utilizzabile il bene in relazione all'uso convenuto.
Tra gli interventi posti a carico del concessionario si intendono anche gli oneri di progettazione, collaudo, acquisizione di autorizzazioni o concessioni previste dalle vigenti norme, comprese quelle relative all'agibilità dell'immobile, nonché l'esecuzione di ogni eventuale variazione catastale relativa al bene concesso e necessaria all'esercizio dell'attività dedotta in contratto ai sensi delle norme vigenti.
E' a carico del concessionario la manutenzione ordinaria e straordinaria dell'immobile e degli impianti, compresi gli eventuali interventi per l'adeguamento degli stessi alle vigenti norme ed alle misure di sicurezza e di prevenzione incendi ed all'abolizione delle barriere architettoniche.
Ogni intervento tecnico sui locali (esclusa la manutenzione ordinaria interna) deve essere preventivamente autorizzato dalla Città e specificatamente dalla Commissione Tecnica prevista dal Progetto Integrato d'Ambito.
L'attuale superficie lorda di pavimento non può essere implementata se non per la realizzazione di soppalchi, sono esclusi interventi volti ad accorpare unità immobiliari diverse dalle arcate.
Il concessionario dichiara inoltre di essere a conoscenza che la Città potrà insindacabilmente avviare opere volte all'adeguamento funzionale e, al fine di garantire la sicurezza e la funzionalità dei medesimi, interventi fino alla ristrutturazione edilizia, secondo le disposizioni contenute nell'allegato A delle norme Urbanistico edilizie di attuazione del P.R.G. vigente della Città di Torino.
Ogni progetto ed intervento deve rispettare le indicazioni che la Città fornirà ai fini di un armonioso e corretto inserimento architettonico, ambientale e paesaggistico nel rispetto della programmazione urbanistica e di area.
Il concessionario dovrà inoltre sottoporre, preventivamente ed ai fini autorizzativi, i progetti e le iniziative di ogni genere relativi ai locali ad Enti ed Autorità con competenze sull'area (si citano, a titolo di esempio, Autorità di Bacino, Magistrato del Po, Ente Parco, Soprintendenza ai Beni Ambientali ed Architettonici, Regione, etc.).
Il concessionario si impegna a realizzare ove inesistente, e comunque a mantenere in condizioni di conveniente utilizzabilità, un locale destinato a servizi igienici tale da consentire l'accesso a persone disabili così come previsto dalla normativa vigente per l'eliminazione delle barriere architettoniche.
Il concessionario non potrà pretendere alcun risarcimento per danni causati dai lavori autorizzati od eseguiti per conto dell'Amministrazione concedente, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 3 ultimo comma ove ricorrano i presupposti ivi indicati.
In caso di mancato adempimento degli obblighi di cui ai commi precedenti, la Città potrà esigere la restituzione immediata dei locali impregiudicato il risarcimento degli eventuali danni conseguenti all'inadempimento.

Articolo 11 - Riparazioni e restauri

Fatti in ogni caso salvi tutti gli oneri ed obblighi dell'articolo 9, la Città potrà in ogni tempo eseguire, sia all'esterno che all'interno dell'immobile, tutte le riparazioni e tutti gli impianti che ritiene opportuni a suo insindacabile giudizio nonchè qualunque opera di abbellimento e di restauro dello stabile senza obbligo di compenso ulteriore rispetto a quanto previsto all'articolo 3 e subordinatamente alle condizioni ivi indicate.

Articolo 12 - Suolo pubblico

La superficie praticabile compresa fra le facciate dei Murazzi e l'alveo del fiume costituisce ordinariamente spazio comune di libero transito e a tutti gli effetti assoggettabile alle condizioni di suolo pubblico.
Richieste di utilizzazione di dette porzioni da parte del concessionario per specifiche iniziative o manifestazioni, nonché la collocazione di padiglioni, dehors e ogni altro arredo, potranno avvenire unicamente nel rispetto del progetto integrato d'ambito dei Murazzi.
Le richieste dovranno essere presentate almeno 20 giorni prima dell'inizio delle attività ai competenti uffici ed in osservanza delle procedure previste dagli specifici regolamenti approvati dalla Città, nonché in coerenza con il piano di zonizzazione acustica.

Articolo 13 - Proprieta'

Tutte le nuove opere realizzate sui locali oggetto della presente concessione, ai sensi dell'articolo 934 del Codice Civile, sono acquisite in proprietà della Città dal momento della loro esecuzione senza che questa sia tenuta a corrispondere alcun indennizzo o risarcimento a qualsiasi titolo.

Articolo 14 - Spese

Sono a carico del concessionario tutte le spese relative ai consumi di energia elettrica, acqua, gas e telefono, oltre alla tassa raccolta rifiuti, i cui contratti devono essere direttamente intestati, nonchè tutte le altre spese ripetibili relative all'uso di eventuali servizi condominiali.
Sono altresì a carico del concessionario le spese relative all'installazione, sostituzione, riparazione e manutenzione dei misuratori.
Le spese d'atto ed accessorie saranno ad esclusivo carico del concessionario.

Articolo 15 - Morosita'

Il mancato pagamento, anche parziale del canone di concessione o delle quote per gli oneri accessori, entro i termini stabiliti, così come la subconcessione od il mutamento della destinazione d'uso dell'immobile produrranno ipso iure, la decadenza della concessione.

Articolo 16 - Assicurazioni

Per la durata del presente contratto il concessionario dovrà sottoscrivere un'adeguata polizza assicurativa per la responsabilità civile fabbricati ed a copertura dei danni derivanti da incendio, eventi atmosferici, atti vandalici, dolosi, ecc.

Articolo 17 - Garanzie

A garanzia degli obblighi assunti con il presente disciplinare il conduttore presta cauzione di Euro ___ mediante fideiussione bancaria od assicurativa n. ___ rilasciata il ____ a ___.
Ogni effetto della fideiussione dovrà cessare sei mesi dopo la scadenza della concessione ai sensi dell'articolo 1957 del Codice Civile.
La Città resta fin d'ora autorizzata a ritenere l'ammontare dei danni riscontrati nei locali ed ogni eventuale suo credito salvo ed impregiudicato ogni maggior diritto.

Articolo 18 - Responsabilita'

Il concessionario terrà l'Amministrazione comunale indenne da molestia o pretesa da parte di terzi e dovrà rispondere di ogni pregiudizio o danno che possa derivare a questi ultimi per effetto della concessione, sia durante il periodo di esecuzione di eventuali lavori di adeguamento o miglioria, sia durante il corso della concessione medesima.
Il concessionario manleva la Città da qualsiasi responsabilità o questione connessa con l'uso del bene e la gestione dello stesso.

Articolo 19 - Accertamenti

I Funzionari dell'Amministrazione comunale, muniti di tesserino di riconoscimento, potranno accedere, previo avviso anche telefonico ai concessionari, nell'immobile dato in concessione per accertamenti ed operazioni nell'interesse dell'Amministrazione comunale.

Articolo 20 - Riconsegna

Al termine della concessione i concessionari dovranno restituire l'immobile nello stato di fatto e di diritto in cui si trova all'atto della concessione con tutte le migliorie apportate senza alcun onere per la Città.

Articolo 21 - Domicilio

Per gli effetti della presente concessione, il concessionario elegge il proprio domicilio presso _____.

Il presente atto mentre vincola sin d'ora il concessionario, non vincola l'Amministrazione comunale se non ad intervenuta approvazione da parte dei competenti Organi Amministrativi e di Controllo.

Il concessionario dichiara di approvare specificatamente le condizioni di cui al presente disciplinare.

Torino, ____.

Per accettazione, firma    ____

Cognome, nome       ____
Luogo e data nascita    ____
Codice Fiscale      ____
Documento         ____
Indirizzo          ____
Telefono          011 ____