Divisione Servizi Sociali e Rapporti con le Aziende Sanitarie
Settore Famiglia
n. ord. 140
2005 05648/019
OGGETTO: RIORDINO DELLE PRESTAZIONI DOMICILIARI SOCIALI E SOCIO-SANITARIE.
Proposta dell'Assessore Borgione.
Con deliberazione del Consiglio Comunale del 14 febbraio 1984 (mecc. 8309598/19), sulla base di precedenti sperimentazioni, veniva istituito il servizio di assistenza domiciliare, quale intervento svolto da personale con qualifica professionale regionale e consistente in attività di supporto alle persone ed alle famiglie nella gestione della vita quotidiana, con l'obiettivo prioritario di consentire il più possibile la permanenza al proprio domicilio di minori, disabili ed anziani.
A tale prestazione principale se ne sono affiancate nel tempo numerose altre, introdotte via via in risposta ai bisogni espressi dalle singole tipologie di utenza e di conseguenza con differenziazioni sia sul piano dei criteri di accesso che delle modalità gestionali.
In particolare sono stati normati:
- l'affidamento diurno a volontari di minori
(Consiglio Comunale del 30 giugno 1986 - mecc. 8606570/19) e successivamente
anche di disabili ed anziani (Consiglio Comunale del 28 settembre
1989 - mecc. 8909698/19);
- il telesoccorso (Consiglio Comunale del 4 febbraio
1985 - mecc. 8500914/19) per anziani e disabili;
- i pasti a domicilio (Consiglio Comunale del
4 febbraio 1987 - mecc. 8614433/19) per anziani ed inabili;
- le prestazioni integrative al servizio di assistenza
domiciliare (Giunta Comunale del 13 ottobre 1998 - mecc. 9808433/19),
che non consistono in una nuova tipologia di servizio ma in interventi
complementari relativi all'igiene della persona e alla manutenzione
della casa previsti dal capitolato di gara dell'appalto concorso
n. 48/98, approvato con deliberazione Giunta Comunale del 23 aprile
1998 (mecc. 9802942/19);
- i servizi di tregua (Consiglio Comunale dell'8
novembre 1999 - mecc. 9908665/19)
consistenti in interventi integrati resi da operatori professionali
e volontari volti a garantire un sollievo ai familiari che quotidianamente
si occupano della cura di propri congiunti anziani non autosufficienti;
- gli assegni di cura per minori, disabili ed
anziani con problemi di autosufficienza e i contributi per il
sostegno domiciliare di minori non disabili (Consiglio Comunale
del 12 febbraio 2001 mecc. 2000
05700/19), entrambi consistenti in una erogazione economica
finalizzata all'assunzione di collaboratori/trici familiari.
Il sistema delle prestazioni domiciliari offerte dai servizi sociali della Città risulta pertanto composito e diversificato e necessita di una revisione organica, che lo riconduca ad un disegno unitario, senza al tempo stesso eliminare le differenze che risultano necessarie per rispondere a bisogni differenti.
Sulle modalità di tale revisione,
prevista nel documento programmatico del Sindaco per il 2001/2006,
è intervenuta la mozione
n. 5 approvata dal Consiglio Comunale in data 28 gennaio 2002,
che in particolare prevede la necessità di:
- sviluppare, in accordo e con la partecipazione
finanziaria delle ASL, gli interventi per favorire l'assistenza
al proprio domicilio delle persone non autosufficienti e per supportare
le loro famiglie, anche con l'avvio di nuove iniziative e misure
di aiuto quali ad esempio i buoni servizio per poter utilizzare
lavoratori e lavoratrici domiciliari di imprese accreditate;
- introdurre il riconoscimento di un contributo
economico ai familiari che si prendono cura al domicilio dei congiunti
non autosufficienti.
I contenuti di tale riordino sono stati oggetto di ampio confronto nell'ambito dei tavoli, ed in particolare di quello denominato Anziani e Domiciliarità, di concertazione realizzati per l'approvazione del Piano dei Servizi Sociali 2003-2006, adottato con deliberazione del Consiglio Comunale del 17 novembre 2003 (mecc. 2003 06026/19).
In considerazione degli obiettivi/azioni
di tali atti risulta necessario ricomporre il sistema dell'assistenza
a domicilio, attraverso un'identificazione più precisa
dei ruoli da attribuire/riconoscere ai vari attori interagenti
nel sistema attraverso:
- la promozione, il sostegno ed il riconoscimento
del ruolo esercitato dalla famiglia, distinguendo le attività
prestate in base ai fondamentali doveri di solidarietà
intrafamiliare, per le quali è necessario sviluppare attività
di sostegno e sollievo, dallo svolgimento di prestazioni riconducibili
al lavoro di cura, per le quali occorre prevedere un riconoscimento
anche economico mediante rimborsi spese forfettari eventualmente
utilizzabili, in caso di necessità, per versare contributi
previdenziali volontari;
- la promozione, il sostegno e il riconoscimento
dell'assunzione di un ruolo parafamigliare da parte di volontari
singoli e il conseguente riordino della prestazione dell'affidamento
famigliare distinguendo, anche ai fini della determinazione dell'entità
del rimborso spese riconosciuto, tra l'esercizio di funzioni tipiche
della solidarietà di vicinato e lo svolgimento di prestazioni
riconducibili al lavoro di cura;
- la definizione del ruolo esercitato dagli operatori
professionali di diversa qualifica nel sistema della cura, in
particolare assistenti domiciliari e collaboratori familiari,
in relazione allo specifico professionale e alla necessità
di ottimizzare/promuovere lo sviluppo delle risorse umane;
- la distinzione dei ruoli esercitati nel sistema
dal servizio pubblico (titolare della presa in carico, che deve
garantire prioritariamente i compiti della valutazione del bisogno
e della verifica/monitoraggio sugli interventi in atto) e dalle
imprese sociali, cui va riconosciuta autonomia nella progettazione
operativa e nella gestione degli interventi, nonché la
responsabilità dell'esecuzione del progetto assistenziale.
Perchè tale ricomposizione sia realizzabile operativamente sul piano tecnico ed organizzativo, occorre però che vengano definite nuove regole al fine di:
1) superare l'attuale disomogeneità
tra i criteri di accesso alle varie prestazioni domiciliari, che
troppo spesso finisce per condizionare, a scapito dell'appropriatezza,
la scelta di una rispetto all'altra. Si tratta di adottare modalità
di valutazione della condizione socio-economica e procedure analoghe
per l'accesso a tutte le prestazioni domiciliari, tali da incentivare
il ricorso a tali interventi rispetto a quelli residenziali, senza
peraltro penalizzare chi necessita di ricovero. Inoltre, in considerazione
della rilevante consistenza dell'offerta privata in quest'ambito,
vanno individuate le modalità attraverso le quali il servizio
pubblico possa garantire un servizio di segretariato sociale/valutazione/orientamento
alla popolazione che lo richiede e che necessita di queste prestazioni,
indipendentemente dalle sue condizioni socio-economiche e quindi
anche nel caso non siano dovuti interventi a carico parziale/totale
dell'Amministrazione.
Pertanto, nelle more dell'adozione da parte della Regione Piemonte
del provvedimento di cui all'art. 40 della L.R. 1/2004 in materia
di criteri per il concorso degli utenti al costo delle prestazioni
sociali, è necessario approvare le norme sui criteri di
accesso alle prestazioni domiciliari di cui all'allegato 1, facente
parte integrante del presente provvedimento;
2) adeguare l'offerta pubblica alla evoluzione
della domanda di domiciliarità proveniente dalla popolazione
torinese, che in particolare riguarda l'utenza anziana: oltre
ai dati demografici che vedono nella nostra città, a fronte
di una popolazione di circa 900.000 unità, la presenza
di oltre 89.000 anziani ultrasettantacinquenni (di cui 42.000
anagraficamente soli e circa 23.000 senza figli o con figli residenti
fuori Torino), con un indice di vecchiaia più alto del
60% di quello della cintura e dell'11% di quello regionale, un'indagine
condotta sugli accessi ai servizi sociali della Città in
corso 2003 evidenzia che il 50% delle richieste di intervento
riguardano persone anziane mentre i dati relativi alla erogazione
delle prestazioni domiciliari nell'ultimo triennio segnalano un
forte incremento assoluto e percentuale delle risposte a persone
anziane, che risultano beneficiarie nel 70% dell'assistenza domiciliare,
nel 95% del telesoccorso e a favore delle quali in corso 2004
sono stati gestiti 1225 affidi familiari (a fronte dei 712 del
2001) e 1570 assegni di cura (a fronte degli 810 del 2001).
In particolare la recente notevole crescita del ricorso a tali
prestazioni e l'analisi qualitativa dei casi che ne hanno beneficiato
suggerisce la necessità di una rivisitazione più
complessiva degli strumenti a disposizione degli operatori sociali
nei confronti degli anziani, riconoscendo anche in ambito sociale
una specificità dei servizi loro offerti e declinando le
forme concrete della domiciliarità.
In quest'ambito da un lato occorre promuovere, attraverso il coinvolgimento
della comunità locale, azioni di natura preventiva e di
vigilanza attiva volte a ritardare il più possibile la
perdita dell'autonomia e la conseguente necessità della
presa in carico individuale: in tal senso si tratta di ricondurre
a sistema le azioni sperimentali realizzate con il progetto "Domiciliarità
leggera" avviato con deliberazione della Giunta Comunale
del 15 luglio 2003 (mecc. 2003
05506/019) e implementato con deliberazione della Giunta Comunale
del 27 luglio 2004 (mecc. 2004
06313/019).
Dall'altro, quando invece la presa in carico diventi necessaria,
occorre attuare una progettazione individualizzata degli interventi
e una scelta appropriata delle prestazioni, distinguendo i percorsi
degli utenti e le modalità organizzative dei servizi in
relazione alla condizione di autosufficienza o meno dell'anziano
richiedente/beneficiario delle prestazioni.
Nel caso di non autosufficienza della persona infatti, in base
all'accordo sull'attuazione regionale dei Livelli Essenziali di
Assistenza, intervenuto con D.G.R. del 23 dicembre 2003 n. 51,
la titolarità degli interventi domiciliari risulta in capo
al Servizio Sanitario Nazionale e le prestazioni assumono prevalente
rilevanza socio-sanitaria.
Conseguenza fondamentale di tale accordo è il riconoscimento
di rilevanza sanitaria alle prestazioni domiciliari fornite dalla
Città agli anziani non autosufficienti, ambito di intervento
in cui in collaborazione con le ASL cittadine si è avviato
sperimentalmente in materia sin dal gennaio 2003 il Progetto Torino
Domiciliarità, finanziato con l'art. 71 ex Legge 448/1998
(Legge finanziaria per l'anno 1999) e attuato con le modalità
di cui alle deliberazioni della Giunta Comunale del 28 gennaio
2003 (mecc. 2003
00445/019) e del 1° dicembre 2004 (mecc. 2004
10460/019), realizzando un proficuo confronto sui contenuti.
Pertanto, alla luce di quanto sopra, è necessario approvare
il documento di indirizzo, costruito al fine di orientare direttamente
l'azione in materia degli operatori sociali e sanitari, denominato
Linee guida per l'appropriatezza degli interventi domiciliari
per gli anziani di cui all'allegato 2, facente parte integrante
del presente provvedimento;
3) individuare le specifiche per l'utilizzo delle prestazioni domiciliari così ridefinite in favore di altre tipologie di utenza: minori e disabili. A tal proposito va sottolineato che l'accordo regionale di cui alla succitata D.G.R. del 23 dicembre 2003 n. 51 non consente ancora la definizione di un sistema globale ed integrato di prestazioni domiciliari a favore di tutte le tipologie di utenza, rinviando in particolare la regolamentazione degli interventi nei confronti di persone con problemi psichiatrici, affette da dipendenze o da HIV o con malattie terminali, nei cui confronti per altro il D.P.C.M. del 29 novembre 2001 prevede che gli interventi socio-sanitari di natura domiciliare siano totalmente a carico del Servizio Sanitario Nazionale. Pertanto, nelle more di tali accordi con il presente atto è possibile prevedere l'erogazione di prestazioni domiciliari a eventuale carico dell'Amministrazione comunale, oltre che in favore delle persone anziane di cui al punto precedente, solamente nei confronti di minori e disabili. Pur nella generale unitarietà del sistema, le prestazioni descritte nell'allegato 2 si applicano a tali tipologie di utenza con le modalità descritte nell'allegato 3, facente parte integrante del presente provvedimento, che individua gli obiettivi particolari e i necessari adattamenti ai bisogni specifici, da perseguirsi in tali casi;
4) stipulare un accordo di programma con le
Aziende Sanitarie Locali torinesi in materia di interventi domiciliari,
da adottarsi con successivo provvedimento della Giunta Comunale,
che dovrà definire le modalità organizzative per:
a) garantire modalità
di erogazione delle prestazioni domiciliari che favoriscano percorsi
unitari per l'utenza, con particolare riferimento alla continuità
assistenziale tra la fase dell'acuzie/postacuzie, a totale titolarità
sanitaria, e la fase della lungo-assistenza in cui, a seconda
delle condizioni socio-economiche del beneficiario, l'Amministrazione
può o meno essere chiamata a riconoscere una integrazione
di natura economica;
b) realizzare la valutazione
congiunta da parte dei servizi sociali e sanitari circa l'assistibilità
a domicilio in particolare degli anziani non autosufficienti che
avranno richiesto l'intervento dell'Unità Valutativa Geriatrica
delle ASL, attraverso il raccordo con gli interventi dei Medici
di Medicina Generale e dei Servizi di Cure Domiciliari delle Aziende
Sanitarie;
c) giungere all'approvazione
congiunta di progetti individualizzati di massima applicabili
alle varie tipologie di utenza standardizzabili in relazione alle
condizioni di autosufficienza e alla consistenza della rete sociale,
sulla base dei quali definire sin dalla fase valutativa l'ipotesi
di mix di prestazioni fino al massimale erogabile e l'entità
del concorso finanziario dei due enti e dell'utente, che dovranno
costituire il riferimento per le progettualità operative
da mettere in atto;
d) gestire le eventuali liste
d'attesa per l'attivazione degli interventi secondo criteri di
trasparenza e di omogeneità definiti a livello cittadino
e, mediante il ricorso alle modalità ed agli strumenti
di valutazione di cui alla D.G.R. 17-15226 del 30 marzo 2005,
garantendo priorità alle situazioni connotate da debolezza
socio-economica, correlata al grado di limitazione dell'autonomia
personale;
5) prevedere un nuovo sistema di erogazione
delle prestazioni che permetta:
a) la regolazione del mercato
privato, ampiamente diffuso in questo settore e sviluppatosi negli
anni in modo scoordinato, a tutela della qualità delle
prestazioni rese agli utenti e della regolarità dei rapporti
di lavoro degli operatori coinvolti;
b) l'utilizzo
non solo da parte dei servizi sociali della città ma anche
di tutti i suoi potenziali e diversificati "clienti"
presenti sul territorio cittadino: siano essi privati, qualora
non intendano avvalersi o per la parte per cui non hanno diritto
ad usufruire dell'intervento pubblico oppure altri enti pubblici,
prime fra tutte le Aziende Sanitarie Locali per la parte a loro
totale/parziale carico a seconda delle fasi dell'intervento o
della tipologia di utenza in questione;
c) l'espressione da parte del
beneficiario e/o della sua famiglia, qualora ne abbiano la capacità
e se lo desiderano e nell'ambito di regole predefinite di correttezza
e trasparenza, delle proprie preferenze in merito alle modalità
di erogazione della prestazione e nella scelta del fornitore di
fiducia.
A tali fini con il presente provvedimento occorre pertanto introdurre progressivamente in quest'ambito e con particolare ma non esclusivo riferimento alle prestazioni di assistenza domiciliare qualificata, la modalità dei titoli per l'acquisto di servizi sociali di cui all'art. 17 della Legge 328/2000 a fianco di altri sistemi di erogazione come il trasferimento monetario; prevedere l'utilizzo di tali strumenti nell'ambito di una progettazione individualizzata curata dai servizi pubblici dei due comparti. Pertanto occorre demandare alla Giunta Comunale l'istituzione della sezione C dell'Albo dei fornitori accreditati di prestazioni socio-sanitarie relativa a quelle domiciliari e la contestuale identificazione di caratteristiche qualitative degli interventi e di tariffe calmierate, prevedendo modalità per il suo utilizzo che favoriscano una transizione graduale del sistema nel tempo che tenga conto da un lato della necessaria continuità degli interventi in atto sia sotto il profilo dei bisogni dei beneficiari che delle garanzie occupazionali dei lavoratori impegnati e dall'altro delle esigenze di informazione ed orientamento da garantire agli utenti perché la possibilità di scelta di cui all'art. 3 comma 4 della Legge 328/2000 possa essere esercitata con piena consapevolezza.
Il sistema che deriva dall'approvazione del presente provvedimento, in forza del quale vengono abrogate le succitate disposizioni istitutive delle singole prestazioni, presenta caratteristiche fortemente innovative rispetto a quello attualmente in essere e quindi risulta necessario normare in modo particolarmente circostanziato la transizione, che, tenuto conto della particolare fragilità dei destinatari, non potrà che essere realizzata in modo graduale ed al contempo flessibile, in modo da non costituire un brusco ed immotivato cambiamento dei singoli percorsi individuali.
In particolare dal momento che il riordino
comporta regole diverse sia in materia di criteri di accesso sia
in materia di indirizzi per l'utilizzo delle prestazioni si prevede
che il nuovo sistema si applichi in modo complessivo alle richieste
presentate dopo 45 giorni dall'esecutività del provvedimento
che approva il primo elenco di fornitori accreditati, mentre,
relativamente ai casi in corso, al momento del rinnovo si applichino
le seguenti regole:
- sul piano della valutazione della situazione
economica, a meno che siano intervenute variazioni che l'abbiano
migliorata, è possibile conservare nel tempo, senza quindi
procedere al calcolo del massimale secondo i nuovi criteri, il
valore economico delle prestazioni in corso di erogazione al momento
del riordino: stante la diversa considerazione nei due sistemi
dell'indennità di accompagnamento, il beneficiario di tale
provvidenza e di un assegno di cura erogato per la prima volta
dopo l'aprile 2003 ha comunque facoltà di richiedere l'applicazione
del nuovo conteggio;
- sul piano invece della tipologia di prestazioni
erogate, occorre procedere ad una valutazione della loro appropriatezza
alla luce dei nuovi indirizzi: i servizi sociali che hanno in
carico il caso, di concerto con i servizi sanitari qualora si
tratti di situazione rimessa alla competenza delle Unità
Valutative operanti presso le ASL, formulano una nuova ipotesi
di progetto assistenziale individualizzato e concordano con il
beneficiario/la sua famiglia il passaggio al nuovo sistema, che,
qualora non siano intervenute modificazioni nella situazione della
persona che avrebbero comunque determinato la variazione del progetto,
può anche essere attuato per fasi in un arco di tempo massimo
di anni due dall'avvio del nuovo sistema.
Il sistema di erogazioni ed interventi che deriva dall'applicazione del presente atto deve essere necessariamente considerato come sperimentale, per i complessi effetti che genera. Pertanto in fase di avvio del riordino attuato con il presente atto, per un periodo di 24 mesi dalla sua esecutività, la Giunta, sentita la IV Commissione Consiliare, può adottare provvedimenti per introdurre modalità correttive, al fine di adattare i criteri del presente atto alle conseguenze che emergeranno nella sua applicazione, sia rispetto alla compatibilità economica con le risorse disponibili per la Città, sia rispetto agli effetti delle prestazioni sui cittadini. Tali provvedimenti dovranno comunque essere sottoposti all'approvazione del Consiglio Comunale in sede di predisposizione della deliberazione di indirizzi in tema di tariffe per l'esercizio finanziario successivo alla loro adozione.
Ai sensi degli articoli 43, comma 1, e 44 del Regolamento del Decentramento, in data 18 luglio 2005 prot. 31394, è stata richiesta l'espressione dei pareri dei Consigli Circoscrizionali.
Non hanno espresso parere le Circoscrizioni 2 e 10 in quanto i Consigli Circoscrizionali non hanno deliberato entro il termine previsto.
Le Circoscrizioni 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 hanno deliberato entro il termine previsto.
Di queste, hanno espresso parere favorevole le Circoscrizioni 1, 6, 7 e 8 (all. 4-7 - nn. ) senza osservazioni.
Le Circoscrizioni 3, 4, 5 e 9 (all. 8-11 - nn. ) hanno espresso parere favorevole a condizione che vengano recepite le osservazioni di seguito riportate.
Circoscrizione 3
Formula osservazioni di carattere generale,
senza chiedere emendamenti specifici, e propone di:
a) supportare organizzativamente
il riordino;
b) monitorare il processo attuativo.
Nel merito si osserva che:
a) contestualmente all'iter
deliberativo è già stato predisposto un piano di
riorganizzazione dei servizi sociali decentrati, oggetto di preintesa
sindacale, che accompagnerà il cambiamento del sistema
di erogazione delle prestazioni domiciliari;
b) tale osservazione è
già contenuta a pagina 7 della narrativa del provvedimento
deliberativo - secondo capoverso e al punto 7) del dispositivo
laddove viene stabilito "
. di approvare le modalità
transitorie descritte in narrativa per la gestione dei casi già
beneficiari di prestazioni domiciliari al momento dell'approvazione
del presente provvedimento e per l'adozione di eventuali provvedimenti
correttivi adottabili nei primi 24 mesi successivi all'esecutività
del presente atto".
Circoscrizione 4
Propone le seguenti osservazioni:
a) considerare la condizione
economica di parenti e richiedere loro contributi è in
contrasto con la vigente normativa ISEE;
b) prevedere riduzione degli
oneri a carico del beneficiario se egli ha familiari a carico;
c) non considerare la casa
di abitazione, se di proprietà, come fonte di reddito;
d) non viene chiarito come
si definisce la condizione di "non autosufficienza";
e) è preferibile differenziare
le franchigie in base alla gravità della condizione di
non autosufficienza;
f) non considerare l'indennità
di accompagnamento tra i redditi dei beneficiari;
g) non è corretto il
mero rinvio ad atti della Giunta regolare il meccanismo dell'accreditamento
dei fornitori e dell'acquisto dei buoni servizio. Vi sono rischi
di crescita di occupazione precaria per i lavoratori delle imprese
fornitrici. Vi sono rischi nel pervenire alla scelta del fornitore
quando egli sia incapace si scegliere;
h) è improprio definire
"clienti" i beneficiari.
Nel merito si osserva quanto segue:
a) il meccanismo di calcolo
proposto dalla deliberazione non porterà l'Amministrazione
a chiedere direttamente contributi ai parenti ma semplicemente
contiene la presunzione del concorso da parte di una cerchia molto
ristretta di questi alle spese assistenziali del loro congiunto.
In proposito si precisa altresì che la normativa ISEE prevede
espressamente che gli Enti erogatori le prestazioni sociali possano
utilizzare criteri aggiuntivi a quelli in esse descritti (art.
3, comma 1, del D.Lgs. 109/1988 coordinato con il D.Lgs 130/2000).
Inoltre con la modifica del Titolo V della Costituzione del 2001
la competenza a determinare i criteri di valutazione delle condizioni
economiche dei richiedenti prestazioni sociali è stata
attribuita in modo esclusivo alle Regioni, salvo che lo Stato
esplicitamente includa tale regolazione all'interno della definizione
dei Livelli Essenziali delle prestazioni da garantire (funzione
che compete allo Stato ma che sinora non è stata esercitata).
In merito la Regione Piemonte, all'art. 40 della L.R. 1/2004,
pur rinviando ad un apposito atto della Giunta Regionale la determinazione
dei criteri di valutazione della situazione economica dei beneficiari,
ha esplicitato:
- al comma 1 dell'art. 40 che "La compartecipazione
degli utenti ai costi si applica ai servizi ed alle prestazioni
sociali richieste prevedendo la valutazione della situazione economica
del richiedente, con riferimento al suo nucleo familiare, attraverso
il calcolo degli indicatori della situazione economica equivalente
o attraverso altri strumenti individuati dalla Regione";
- ai commi 1 e 5 dell'art. 40 che la valutazione
della condizione economica deve avvenire con indicatori appropriati,
"anche in considerazione di quanto previsto dal D.Lgs. 109/1988
coordinato con il D.Lgs. 130/2000".
La Legge Regionale 1/2004 pertanto, relativamente alla valutazione
della situazione economica del richiedente, fornisce come indicazioni
che tale valutazione deve essere eseguita:
- con riferimento "al suo nucleo familiare",
definizione che non coincide di per sé con il nucleo anagrafico
o con i soli conviventi;
- con l'utilizzo non esclusivo dell'I.S.E.E.,
ma anche di altri strumenti.
Tale osservazione pertanto non è accolta, tuttavia si ritiene
opportuno introdurre nell'Allegato 1, punto
1 "Principi generali" specifico emendamento esplicativo;
b) l'eventuale accoglimento
di tale osservazione nel meccanismo di calcolo della delibera
equivarrebbe ad aumentare la franchigia sui redditi del beneficiario
oppure a detrarre dal reddito del beneficiario ciò che
egli spende (o versa) ai familiari a carico. Si ritiene più
opportuno non introdurre modifiche al testo in questa fase e svolgere
invece azione di attento monitoraggio sull'intera materia delle
franchigie utilizzando allo scopo il periodo sperimentale di 24
mesi previsto;
c) l'immobile non è
considerato quale "fonte di reddito", ma come valore
posseduto. Si ritiene di non accogliere l'osservazione, in quanto
se si eliminasse la casa di proprietà dal valore dei beni
immobiliari posseduti l'intero meccanismo perderebbe significato;
d) la competenza riguardante
la definizione dei criteri di valutazione spetta alla Regione
nel disporre il funzionamento delle Commissioni valutative UVG
/UVH;
e) si fa notare che il provvedimento
riconosce già franchigie più elevate per le persone
con disabilità grave, per garantire loro la fruizione degli
interventi ex lege 162/1998 (vedi Allegato 3
pag. 4 [1], ultimo capoverso "Prestazioni
ex lege 162/1998");
f) l'indennità di accompagnamento
in realtà, ai sensi del presente provvedimento, non viene
calcolata tra i redditi (vedi Allegato 1 punto
2, primo capoverso e Allegato 2 pag. 22 penultimo
capoverso [2]), bensì considerata come
"ulteriore quota a disposizione del beneficiario per procurarsi
servizi aggiuntivi ricompresi nel Pai";
g) sull'accreditamento si rinvia
alla deliberazione del Consiglio Comunale del 9 dicembre 1998
(mecc. 9805122/19)
che norma in via generale le procedure di accreditamento ed attribuisce
alla Giunta la competenza a definire i criteri per l'istituzione
dei relativi albi fornitori. Sui rischi per i lavoratori dei fornitori
la presente delibera già prevede (a pag. 6 della narrativa,
terzo capoverso) che il nuovo sistema venga avviato gradualmente
a tutela sia delle garanzie occupazionali che della consapevole
scelta del beneficiario; inoltre a pag. 25 [3]dell'Allegato
2, penultimo capoverso del punto 4), laddove si prevede la
costituzione dell'albo fornitori, si precisa che il servizio che
"sceglie per conto del beneficiario" deve scegliere
il fornitore classificato primo nella sezione dell'albo degli
accreditati insistente sul territorio di riferimento;
h) si tratta di una mera scelta
linguistica, peraltro già iscritta tra "virgolette"
nel testo e utilizzata, in un punto (pag. 5 punto
5b) che non si riferisce solo a cittadini richiedenti prestazioni
sociali.
Circoscrizione 5
Propone le seguenti osservazioni:
a) introdurre nell'Allegato
1 la possibilità di derogare dal calcolo della condizione
economica dei parenti allorchè il beneficiario non desideri
contattarli in seguito a gravi dissapori familiari, senza che
ciò comporti una segnalazione alla Autorità Giudiziaria;
b) prevedere che siano possibili
deroghe rispetto alla considerazione della condizione economica
dei parenti qualora i minori dispongano di beni immobiliari e
occorra un intervento per fronteggiare un rischio educativo;
c) prevedere che siano i servizi
ad identificare il fornitore della prestazione per i minori con
genitori che non siano in grado di farlo (o tralascino di farlo)
anche in assenza di provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria;
d) prevedere che i fornitori
individuino personale qualificato per intervenire su minori a
rischio educativo;
e) non sono adeguatamente descritti
negli Allegati 2 e 3,
tra le prestazioni, gli "assegni di cura";
f) poiché il nuovo sistema
implica un aumento dell'utenza possibile, si evidenzia l'esigenza
di potenziare le risorse umane e gli strumenti dei servizi.
Nel merito si evidenzia:
a) il provvedimento già
prevede una deroga sul tema (cfr Allegato 1
punto 10, terzo capoverso). Si ritiene di non accogliere l'osservazione
in quanto recepire la generalizzazione che la Circoscrizione propone
vanificherebbe la considerazione delle condizioni dei parenti.
Peraltro la segnalazione all'Autorità Giudiziaria sarà
effettuata dai servizi solo se emerge una conclamata situazione
di abbandono;
b) il provvedimento all'Allegato 3 punto 2.3 prevede già
che nel caso di interventi per fronteggiare rischi educativi si
considerino reddito e beni del solo minore e non quelli dei parenti.
Se invece si intendeva sottolineare la necessità di poter
attivare interventi pur in presenza di beni di proprietà
del minore, l'osservazione è accolta e recepita dall'emendamento
al punto 10 dell'Allegato 1 che viene adottato
al fine di recepire una osservazione più generale fatta
dalla Circoscrizione 9;
c) le possibilità per
i servizi di intervenire senza ricorso alle scelte di chi esercita
la potestà genitoriale sono regolate dalla normativa nazionale
di tutela dei minori, che prevede le fattispecie che richiedono
il ricorso a provvedimenti della Magistratura ovvero legittimano
un ruolo sostitutivo dei servizi pubblici;
d) è misura da prevedere
tra i requisiti di accreditamento che la Giunta dovrà definire;
e) a pag.
1 dell'Allegato 2 [4], settimo capoverso (primo
trattino) si prevede espressamente che gli assegni di cura vengano
ricompresi tra le prestazioni descritte. Per ulteriore chiarezza
comunque tale materia sarà oggetto di specifico emendamento,
all'allegato 2, "Le prestazioni" (descrizione generale)
- Assistenza domiciliare, anche al fine di meglio esplicitare
le modalità di utilizzo di questa prestazione;
f) si precisa che, contestualmente
all'iter deliberativo, è già stato predisposto un
piano di riorganizzazione dei servizi sociali decentrati, oggetto
di preintesa sindacale, che accompagnerà il cambiamento
del sistema di erogazione delle prestazioni domiciliari.
Circoscrizione 9
Propone le seguenti osservazioni:
a) aumentare il valore della
franchigia per i patrimoni immobiliari;
b) prevedere una maggiorazione
di tale valore di franchigia quando il beneficiario sia unico
proprietario dell'abitazione principale (e non la possieda ad
esempio in quota col coniuge);
c) prevedere, anche nel paragrafo
8) relativamente ai patrimoni immobiliari, la stessa deroga del
paragrafo 7) in materia di interventi in situazione di abbandono,
in presenza di valori mobiliari superiori alla franchigia;
d) uniformare i criteri di
valutazione delle condizioni economiche ai fini delle prestazioni
domiciliari e residenziali per evitare domande improprie verso
la residenzialità;
e) chiarire le modalità
di ricorso e tutela possibili per il beneficiario quando non concorda
col PAI;
f) i servizi descritti all'Allegato
2 (pag. 29/32 [5]) come
"altri servizi" devono essere attivati anche al di fuori
di un PAI per motivi di urgenza;
g) non rinviare alla deliberazione
sull'assistenza economica la regolazione dei sostegni domiciliari
per minori non disabili;
h) riconsiderare i budget previsti
per i servizi circoscrizionali per gli affidamenti diurni;
i) poiché il nuovo sistema
implica un aumento dell'utenza possibile, si evidenzia l'esigenza
di potenziare le risorse umane e gli strumenti dei servizi.
Nel merito si evidenzia:
a) come già sopra evidenziato,
non appare opportuno introdurre modifiche nel testo in questa
fase, ma si preferisce fare oggetto di attento monitoraggio l'intera
materia delle franchigie;
b) valgono in proposito le
medesime considerazioni di cui al punto precedente;
c) l'osservazione è
accolta. Si propone pertanto specifico emendamento prevedendo
la deroga sia per i beni immobiliari che mobiliari al punto
10 dell'Allegato 1;
d) con la DGR del 17-15226
del 30 marzo 2005 la Regione Piemonte ha assunto l'impegno a definire
in tempi brevi i criteri relativi alla residenzialità:
appare dunque inopportuno assumere misure comunali in pendenza
di tali atti regionali;
e) le modalità di ricorso
devono essere definite a cura della Regione (in quanto attengono
al funzionamento delle UVG/UVH) oppure, in assenza di indicazioni,
verranno regolate nell'ambito dell'accordo di programma con le
Aziende Sanitarie;
f) la delibera già prevede
che le prestazioni di supporto, i pasti a domicilio ed il telesoccorso
siano attivabili anche come prestazioni individuali in attesa
di definire un PAI: le modalità di attivazione degli interventi
di urgenza dovranno comunque essere definite nell'ambito dell'accordo
di programma con le ASL;
g) i sostegni domiciliari per
minori non disabili sono normati dalla presente delibera all'Allegato 3;
h) non è materia di
competenza del Consiglio Comunale;
i) si precisa che, contestualmente
all'iter deliberativo, è già stato predisposto un
piano di riorganizzazione dei servizi sociali decentrati, oggetto
di preintesa sindacale, che accompagnerà il cambiamento
del sistema di erogazione delle prestazioni domiciliari.
Tutto ciò premesso,
Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale, fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;
Dato atto che i pareri di cui all'art. 49
del suddetto Testo Unico sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;
favorevole sulla regolarità contabile;
Con voti unanimi, espressi in forma palese;
1) di approvare le Norme sui criteri di accesso alle prestazioni domiciliari di cui all'allegato 1 (all. 1 - n. ) facente parte integrante del presente provvedimento;
2) di approvare le Linee guida per l'appropriatezza degli interventi domiciliari per anziani di cui all'allegato 2 (all. 2 - n. ) facente parte integrante del presente provvedimento;
3) di approvare le Specifiche per l'utilizzo delle prestazioni domiciliari in favore di minori e disabili di cui all'allegato 3 (all. 3 - n. ) facente parte integrante del presente provvedimento;
4) di demandare alla Giunta l'adozione di un accordo di programma con le A.S.L. cittadine in materia ed in attuazione dell'accordo regionale di cui alla D.G.R. 51 del 23 dicembre 2003 sulla base degli indirizzi di cui in narrativa;
5) di autorizzare l'introduzione progressiva di nuove modalità di erogazione delle prestazioni con le caratteristiche descritte in narrativa e demandare alla Giunta la definizione delle procedure per l'istituzione della sezione C dell'Albo dei fornitori accreditati di prestazioni socio-sanitarie relativa a quelle domiciliari e la contestuale identificazione di caratteristiche qualitative degli interventi e di tariffe calmierate, prevedendo modalità per il suo utilizzo che favoriscano una transizione graduale del sistema nel tempo in considerazione delle esigenze degli utenti e dei lavoratori impegnati nel settore, descritte in narrativa;
6) di disporre l'abrogazione dei precedenti
provvedimenti concernenti:
- l'affidamento diurno di disabili
ed anziani (Consiglio Comunale del 28 settembre 1989 - mecc. 8909698/19
e s.m.i.);
- il telesoccorso (Consiglio
Comunale del 4 febbraio 1985 - mecc. 8500914/19 e s.m.i.) per
anziani e disabili;
- i pasti a domicilio (Consiglio
Comunale del 4 febbraio 1987 - mecc. 8614433/19 e s.m.i.) per
anziani ed inabili;
- le prestazioni integrative
al servizio di assistenza domiciliare (Giunta Comunale del 13
ottobre 1998 - mecc. 9808433/19);
- servizi di tregua (Consiglio
Comunale dell'8 novembre 1999 - mecc. 9908665/19
e s.m.i.) consistenti in interventi integrati resi da operatori
professionali e volontari;
- gli assegni di cura per minori,
disabili ed anziani con problemi di autosufficienza e i contributi
per il sostegno domiciliare di minori non disabili (artt. 12 e
13 deliberazione del Consiglio Comunale del 12 febbraio 2001 -
mecc. 2000
05700/19 e s.m.i.);
7) di approvare le modalità transitorie descritte in narrativa per la gestione dei casi già beneficiari di prestazioni domiciliari al momento dell'attuazione del presente provvedimento e per l'adozione di eventuali provvedimenti correttivi adattabili nei primi 24 mesi successivi all'esecutività del presente atto;
8) di dichiarare attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del Testo Unico, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
1) Principi generali
2) Definizioni
3) Il reddito mensile: come si considera
4) I patrimoni mobiliari: come si considerano
5) I patrimoni immobiliari: come si considerano
6) Il calcolo delle contribuzioni e delle prestazioni
erogabili
7) Valore dei patrimoni mobiliari che superano
la franchigia
8) Valore dei patrimoni immobiliari che superano
la franchigia
9) Procedure di rapporto con i servizi comunali
10) Possibili deroghe
11) Interventi indebitamente percepiti
1) Principi generali
Non sono considerate in questo allegato le prestazioni di
domiciliarità a totale o parziale rilievo sanitario, in
quanto a carico del Servizio Sanitario Nazionale. Pertanto
la valutazione della condizione economica descritta nel presente
atto si utilizza esclusivamente per determinare gli oneri eventualmente
a carico del Comune.
In attesa che la Regione emani disposizioni in materia di accesso
e contribuzione al costo delle prestazioni sociali e socio-sanitarie,
in applicazione della legge regionale 1/2004, con il presente
allegato si precisano gli obiettivi descritti in narrativa della
delibera:
1. assumendo la scelta di considerare la situazione
economica del solo beneficiario delle prestazioni, e non dei suoi
conviventi o familiari, quando egli sia persona non autosufficiente.
Ciò in coerenza con l'ordine del giorno votato dal Consiglio
Comunale sull'argomento il 10 gennaio 2000 mozione n. 1/2000;
2. quando il beneficiario sia invece persona
autosufficiente, considerando anche le risorse economiche che
potrebbero essere rese disponibili per integrare l'assistenza
a suo favore dai familiari con più stretti legami, anche
non conviventi, per le seguenti motivazioni:
- le prestazioni di assistenza
domiciliare sono erogate, seppur indirettamente, a sostegno anche
delle persone che hanno legami familiari con la persona in stato
di bisogno. Un operatore domiciliare, intervenendo non solo sulla
persona ma sul contesto abitativo (acquisti, pulizie, e attività
simili), svolge infatti attività fruite anche dagli altri
familiari;
- se si considerasse la condizione
economica del solo beneficiario si otterrebbe la conseguenza di
erogare lo stesso volume di prestazioni a carico della Città
a persone che sono in condizioni molto diverse: effettivamente
soli e senza reti proprie di aiuti possibili, oppure con reti
familiari che possono disporre anche di notevoli risorse economiche
proprie. Ciò produrrebbe una iniquità distributiva
delle risorse dei servizi pubblici, perché non se ne fornirebbero
in misura maggiore alle persone che sono in condizioni complessivamente
più deboli. Inoltre se si considera la situazione economica
dei soli familiari conviventi col beneficiario si rischia di penalizzare
e disincentivare la convivenza dei familiari con le persone in
difficoltà, ad esempio con gli anziani.
Si prevede di considerare soltanto il reddito dei familiari superiore
a determinati importi, tenendo conto della composizione dei singoli
nuclei familiari, al fine di prevedere che gli oneri a carico
dei familiari siano proporzionali alla numerosità dei nuclei
e non superino limiti previsti;
3. Quando il beneficiario di interventi sia un
minore, vengono considerati, ai fini della concorrenza ai costi
delle prestazioni a lui dirette, esclusivamente i genitori e gli
ascendenti, secondo le disposizioni del Codice Civile e secondo
i criteri descritti all'ALLEGATO 3 della presente
deliberazione.
La definizione delle eventuali contribuzioni a carico dei cittadini,
dei valori di prestazioni erogabili a carico della Città,
delle soglie che identificano le diverse condizioni economiche
dei cittadini costituiscono gli elementi che regolano l'offerta
dei servizi domiciliari. E' perciò necessario che possano
essere adattati al mutare dei bisogni, delle priorità di
intervento e delle risorse disponibili. Le tariffe dei servizi
verranno quindi progressivamente adeguate all'effettivo costo
dei servizi stessi, con atti del Consiglio Comunale relativamente
ai criteri generali e della Giunta relativamente agli importi.
Con le stesse modalità potranno essere modificate le soglie
delle condizioni economiche dei cittadini dalle quali derivano
gli oneri a loro carico e il volume delle prestazioni erogabili.
Le procedure e modalità operative da adottare nei servizi
per attuare i criteri definiti nel presente atto saranno oggetto
di appositi atti organizzativi.
Si ritiene che una valutazione della situazione economica effettuata
utilizzando esclusivamente i meccanismi previsti per il calcolo
dell'I.S.E.E (D.Lgs. 109/1998, come modificato dal D.Lgs. 130/2000)
introduca rischi di iniquità, in quanto tale calcolo prevede:
- che siano considerati nella situazione economica
solo i beni posseduti al 31 dicembre dell'anno precedente ed i
redditi dell'ultima dichiarazione dei redditi, mentre è
opportuno considerare la condizione economica del momento nel
quale il cittadino richiede le prestazioni comunali;
- non consente di differenziare all'interno dei
nuclei familiari modalità diverse di considerazione dei
redditi dei diversi componenti, come si prevede al punto 3 di
questo atto;
- prevede una franchigia sui beni immobiliari
inferiore a quella descritta nel presente atto.
Per questi motivi si prevede che i richiedenti devono presentare
ai servizi comunali, ai fini delle prestazioni regolate dal presente
atto, una dichiarazione che consenta di acquisire le informazioni
sulla condizione economica come in esso descritte, per integrare
l'eventuale dichiarazione I.S.E.E. della quale siano già
in possesso.
Tale previsione trova fondamento:
a) nella disposizione dell'articolo 3 del D.Lgs.
109/1998, come modificato dal D.Lgs. 130/2000, che attribuisce
agli Enti erogatori la facoltà di utilizzare criteri ulteriori
di selezione dei beneficiari aggiuntivi a quelli descritti in
tali decreti legislativi;
b) in quanto previsto ai commi 1 e 5 dell'art.
40 della Legge Regionale 1/2004, che, relativamente alla valutazione
della situazione economica del richiedente, indicano che tale
valutazione deve essere eseguita:
- con riferimento "al suo nucleo familiare",
definizione che non coincide di per sé con il nucleo anagrafico
o con i soli conviventi;
- con l'utilizzo non esclusivo dell'I.S.E.E.,
ma anche di altri strumenti.
2) Definizioni
Per la valutazione della condizione economica dei cittadini
si considerano il reddito periodicamente percepito, il patrimonio
mobiliare, il patrimonio immobiliare, che sono definiti in modo
analogo a quanto indicato nella deliberazione del Consiglio Comunale
(mecc. 2000 05700/19) del 12 febbraio 2001 e s.m. e i. che disciplina
gli interventi di assistenza economica, con le seguenti modificazioni
ed integrazioni:
a) il valore di donazioni, lasciti (purché
non rientranti nelle spontanee contribuzioni erogate da organismi
del privato sociale a fini di solidarietà), cessioni a
titolo oneroso o di altri redditi percepiti in anni precedenti
la domanda di prestazioni ai servizi comunali si considera:
- nei due anni precedenti tale
domanda, anziché cinque anni;
- dividendolo per il valore
delle prestazioni domiciliari a carico della Città;
b) non concorrono alla formazione del reddito
anche gli oneri sostenuti per la contribuzione al costo di prestazioni
socio assistenziali, ovvero già calcolati come compartecipazione
a tali interventi, in Torino ed in altri Comuni, non concorrono
altresì le tredicesime mensilità di stipendi e pensioni.
Per massimale erogabile dal Comune si intende il valore
massimo della spesa che può essere a carico della Città.
Per franchigie sul reddito e sui patrimoni si intende il
valore del reddito mensile e dei patrimoni del beneficiario e
dei suoi familiari (quando considerati) che non viene considerato
nel calcolo della condizione economica, in quanto deve restare
in loro piena disponibilità.
Per quota di solidarietà si intende il valore che,
solo per le tipologie di intervento previste, si presume i familiari
possano utilizzare autonomamente per l'assistenza del beneficiario autosufficiente, salvo dimostrazione
contraria.
Per valore erogato a carico del Comune si intende quanto
può essere fornito a carico della Città per il beneficiario,
in seguito alla valutazione dei bisogni e della situazione economica.
I massimali delle prestazioni di aiuto domiciliare sono descritti
negli altri allegati alla presente deliberazione e riguardano
esclusivamente le prestazioni ivi elencate.
I familiari del beneficiario indicati, quando la loro condizione
economica abbia rilievo, vengono considerati ovunque risiedano,
fatto salvo quanto disposto dall'articolo 10 del presente atto.
Il coniuge del beneficiario non divorziato o non legalmente separato,
anche se non incluso nella sua scheda anagrafica, viene considerato
sino a quando il beneficiario non documenti di aver intrapreso
azioni per definire in sede giurisdizionale la propria posizione
nei confronti del coniuge non divorziato o non legalmente separato.
Tale coniuge non legalmente separato non si considera qualora
l'Autorità giudiziaria abbia emesso provvedimenti che motivino
la diversa residenza dei coniugi.
3) Il reddito mensile: come si considera
Si definisce reddito il complesso delle entrate, al netto
delle imposizioni fiscali e contributive, percepito mensilmente
alla data della richiesta di intervento presentata ai servizi
comunali. Il reddito percepito mensilmente si considera solo per
la parte che supera una franchigia sul reddito, con le seguenti
differenze:
1. il beneficiario fruisce di una franchigia
sui suoi redditi personali;
2. le altre persone, suoi familiari o meno, che
vivono nella stessa abitazione del beneficiario, fruiscono
di una franchigia proporzionale al numero di tali persone. Si
considerano a tali fini tutti i conviventi da almeno tre mesi
con il richiedente la prestazione, anche se non inclusi nella
scheda anagrafica, con esclusione delle persone conviventi perché
prestano attività lavorativa per il nucleo, o in quanto
affittuari, od ospitati per motivi di studio o lavoro se non parenti
non componenti la famiglia anagrafica.
Gli iscritti sulla scheda anagrafica del beneficiario e le altre
persone con lui conviventi si considerano purché siano
effettivamente con lui conviventi;
3. i coniugi, i genitori ed i figli non conviventi
fruiscono di una franchigia proporzionale al numero delle persone
iscritte nella loro scheda anagrafica. Viene considerato esclusivamente
il loro reddito personale che supera tale franchigia del loro
nucleo, per consentire che la partecipazione agli oneri di assistenza
del beneficiario sia riferita ai soli redditi dei figli, genitori
e coniuge, e non anche ai redditi degli altri familiari con essi
conviventi;
4. quando il beneficiario di interventi è
un minore vengono considerati esclusivamente i redditi di genitori
ed ascendenti.
Le franchigie sul reddito sono ottenute moltiplicando per un indice
moltiplicatore il Reddito di Mantenimento (previsto dalla deliberazione
del Consiglio Comunale che regola gli interventi di assistenza
economica) delle persone e dei nuclei familiari sopra descritti:
moltiplicatore individuato in 1 per il beneficiario e 2 per i
suoi parenti. Inoltre alla franchigia del beneficiario e a quella
dei nuclei familiari dei suoi parenti non conviventi sono aggiunte,
sino ad un importo massimo di 400 Euro mensili, le seguenti spese
sostenute per l'abitazione principale: locazione, spese condominiali,
spese accessorie generali, ratei per l'estinzione degli eventuali
mutui contratti per l'acquisto dell'abitazione principale. Pertanto:
- il beneficiario fruisce di una franchigia pari
a 1 Reddito di Mantenimento più le spese per l'abitazione
sostenute sino ad un massimo di 400 Euro mensili. Qualora il beneficiario
sia un minore, tali spese per l'abitazione sono invece aggiunte
alla franchigia del nucleo col quale vive il minore;
- gli altri conviventi col beneficiario fruiscono
ciascuno di una franchigia pari a 2 volte il Reddito di Mantenimento
del nucleo senza considerare il beneficiario, diviso il numero
di tali conviventi;
- coniuge, genitori e figli non conviventi del
beneficiario fruiscono ciascuno di una franchigia pari a 2 volte
il reddito di Mantenimento dei loro nuclei familiari più
le spese per l'abitazione sostenute sino ad un massimo di 400
Euro mensili, diviso il numero di coniuge, genitori, figli. Qualora
il beneficiario sia un minore si considerano esclusivamente i
suoi genitori ed ascendenti, con il medesimo criterio.
Qualora nei 6 mesi precedenti la richiesta di intervento, ovvero
durante il periodo di fruizione di prestazioni con spesa a carico
della Città il beneficiario riscuota arretrati di pensione
o stipendio, si divide il loro importo per il valore mensile delle
prestazioni comunali fruite, ed esse vengono sospese per il numero
di mesi risultanti a decorrere dal percepimento degli arretrati.
A tale calcolo si applica, ove ne ricorrano le circostanze, le
detrazioni descritte all'articolo 2, comma 11 della deliberazione
quadro sull'assistenza economica.
4) I patrimoni mobiliari: come si
considerano
I patrimoni mobiliari si considerano nel valore posseduto
alla data della richiesta di intervento presentata ai servizi
comunali e soltanto per il valore che supera una franchigia sul
patrimonio mobiliare, così individuata:
a) la franchigia sul patrimonio mobiliare personale
del beneficiario è di 5.000 Euro;
b) le franchigie sul patrimonio mobiliare dei
coniugi, genitori e figli (quando tale patrimonio sia considerato)
sono proporzionali al numero delle persone del loro nucleo; pertanto
la franchigia è determinata applicando a 15.000 Euro la
scala di equivalenza prevista per i Redditi di Mantenimento dalla
deliberazione che regola gli interventi di assistenza economica,
secondo i seguenti criteri:
Per i conviventi col beneficiario:
| numero di coniugi, genitori e figli conviventi col beneficiario | Franchigia = 15.000 Euro moltiplicato per: | |
| 1 | 1 | |
| 2 | 1,70 | |
| Oltre 2 | Si aggiunge al moltiplicatore 0,40 per ogni ulteriore componente |
Per i familiari non conviventi col beneficiario:
| numero di persone del nucleo anagrafico di coniugi, genitori e figli del beneficiario | Franchigia = 15.000 Euro moltiplicato per: | |
| 1 | 1 | |
| 2 | 1,70 | |
| Oltre 2 | Si aggiunge al moltiplicatore 0,40 per ogni ulteriore componente |
Si considera esclusivamente il patrimonio mobiliare personale di coniugi, genitori e figli. Se il beneficiario degli interventi è un minore, esclusivamente quello dei genitori ed ascendenti.
5) I patrimoni immobiliari: come si
considerano
Si considera il valore imponibile ai fini del versamento dell'ICI
della quota detenuta alla data della richiesta di intervento presentata
ai servizi comunali sui fabbricati e terreni edificabili ed agricoli sui quali si abbiano diritti di proprietà,
usufrutto, uso, abitazione, servitù, superficie, enfituesi;
è esclusa la c.d. "nuda proprietà". Dovrà essere detratto il valore
del capitale residuo del mutuo contratto per l'acquisto o la costruzione
del bene. Si considera soltanto il valore che supera una
franchigia sul patrimonio immobiliare così identificata:
a) tra i beni del beneficiario: 70.000 Euro per
l'insieme dei beni posseduti, se tra questi è inclusa l'abitazione
principale; 20.000 Euro se si possiedono esclusivamente beni diversi
dall'abitazione principale. Per abitazione principale/prima casa
ai fini del presente provvedimento deve intendersi o l'abitazione
in cui il beneficiario vive o, qualora non viva in abitazione
su cui gode di diritti reali, l'eventuale immobile a carattere
abitativo di cui disponga a tale titolo se sito nel comune di
Torino;
b) tra i beni dei conviventi col beneficiario
e dei suoi parenti anche non conviventi (quando tale patrimonio
sia considerato) non si considera la prima abitazione posseduta;
si individua una franchigia di 20.000 Euro per gli altri beni
immobiliari.
Non sono considerati i beni immobili esenti dall'applicazione
dell'ICI.
Si considera esclusivamente il patrimonio immobiliare personale
di coniugi, genitori e figli; se il beneficiario degli interventi
è un minore, esclusivamente quello dei genitori ed ascendenti.
Si considerano esclusivamente le quote proprietarie dei singoli
in caso di proprietà divisa. Le pertinenze sono considerate
facenti parte del valore dell'immobile cui sono collegate. Il
valore da considerare è quello utilizzato come quota imponibile
ai fini I.C.I.. I patrimoni immobiliari posseduti all'estero sono
valutati con un valore convenzionale pari a 250 Euro al metro
quadrato.
6) Il calcolo delle contribuzioni
e delle prestazioni erogabili.
Gli interventi comunali sono articolati in tre tipologie:
1. a totale carico del Comune;
2. calcolati considerando la condizione economica
del solo beneficiario;
3. calcolati considerando la condizione economica
del beneficiario e dei suoi conviventi e parenti.
Negli altri allegati alla presente deliberazione è descritto
come ogni intervento, per diverse tipologie di utenza, afferisca
ad una di queste tipologie.
Quando si considera la condizione economica del solo beneficiario,
il valore mensile delle prestazioni comunali erogate o della compartecipazione
al costo che si richiede al beneficiario si ottiene sottraendo
al massimale mensile di spesa a carico del Comune il reddito mensile
del beneficiario che supera la rispettiva franchigia.
Quando si considera la condizione economica anche dei parenti
del beneficiario, se dopo il calcolo sopra descritto l'intervento
prevede una spesa a carico del Comune ovvero una contribuzione
al costo inferiore alla tariffa, si detrae ulteriormente la somma
dei redditi mensili e dei patrimoni mobiliari dei familiari che
superano le rispettive franchigie. Tale esubero è tuttavia
considerato soltanto fino ad un valore massimo, pari a una quota
di solidarietà prefissata, così individuata:
- per il genitore (convivente o meno): 400 Euro
mensili;
- per il coniuge (convivente o meno): 400 Euro
mensili;
- per il figlio/a (convivente o meno): 250 Euro
mensili;
- per gli ascendenti dei minori (conviventi o
meno): 250 Euro mensili;
- per ogni altro convivente con il beneficiario:
100 Euro mensili.
Se i beneficiari degli interventi sono minori, tra i familiari
si considerano esclusivamente i genitori e, solo qualora la considerazione
delle loro condizioni economiche implichi un costo a carico della
Città, gli ascendenti. Si assume pertanto che i familiari
del beneficiario che vengono considerati (soltanto genitori, coniuge,
figli, ovvero soltanto genitori ed ascendenti se egli è
un minore), e gli altri conviventi, possano contribuire alla sua
assistenza facendosi carico al massimo di una quota di solidarietà
pro capite mensile fissa. Questa quota non si considera se i familiari
sono in condizioni economiche tali da non poter farsene carico,
perché i rispettivi redditi e patrimoni sono inferiori
alle franchigie definite. In altri termini redditi e patrimoni
mobiliari dei familiari vengono considerati soltanto nella misura
superiore alla loro franchigia, e soltanto sino alla concorrenza
della quota di solidarietà prevista per i diversi parenti.
Il meccanismo è sintetizzato nella Tabella al termine di
questo Allegato, e viene specificato nei successivi commi ed articoli.
La dichiarazione presentata dai richiedenti circa la propria situazione
economica ha validità per 12 mesi. Qualora dopo la presentazione
della dichiarazione e prima della sua scadenza intervengano variazioni,
colui che ha presentato la dichiarazione od il beneficiario della
prestazione deve comunicare ai servizi sociali, non oltre 30 giorni
dalla data in cui ne viene a conoscenza:
- ogni variazione relativa alla composizione
dei nuclei familiari considerati;
- ogni variazione delle componenti la condizione
economica (reddito periodico, patrimoni mobiliari, patrimoni immobiliari)
dichiarate all'atto della richiesta di prestazioni quando tali
variazioni, relativamente alla singola componente, sono pari o
superiori al 20% dei valori inizialmente dichiarati. Modifiche
alle prestazioni erogate o alle compartecipazioni al costo dei
servizi a carico dei beneficiari saranno possibili solo in presenza
di tale entità delle variazioni;
- il ricovero in ospedale o struttura residenziale
della persona che fruisce degli interventi a carico del Comune.
In caso di ricoveri temporanei superiori ad un determinato periodo,
occorrerà infatti procedere a modificare di conseguenza
il progetto assistenziale e gli interventi di sostegno domiciliare
appropriati.
Alla richiesta di rinnovo delle prestazioni i servizi comunali
verificano la permanenza dei requisiti di accesso. In ogni momento
i servizi possono disporre ulteriori verifiche circa la permanenza
delle condizioni in base alle quali le prestazioni sono state
erogate.
7) Valore dei patrimoni mobiliari
che superano la franchigia
Qualora i patrimoni mobiliari del beneficiario superino la
franchigia per essi prevista, non è possibile erogare prestazioni
a carico della Città, od applicare compartecipazioni al
costo delle prestazioni inferiori alla tariffa massima.
Qualora i patrimoni mobiliari dei conviventi e dei parenti del
beneficiario (quando si tratti di intervento che ne preveda la
considerazione) superino la franchigia per essi prevista, dal
valore della prestazione a carico della Città si detrae
la "quota di solidarietà" a loro carico prevista.
Qualora i patrimoni mobiliari consistano in contratti di assicurazione
mista sulla vita e di capitalizzazione, polizze a premio unico
anticipato per tutta la durata del contratto, titoli o azioni
o obbligazioni che possono essere ceduti solo con oneri di smobilizzo
del capitale, ai loro possessori le prestazioni comunali possono
essere erogate se alla data della loro richiesta essi abbiano
richiesto la restituzione del capitale maturato e siano in attesa
della relativa liquidazione. La prestazione viene erogata quale
anticipazione delle somme in attesa di liquidazione dall'intermediario
finanziario ed è subordinata alla sottoscrizione di impegno
di versamento del ricavato a favore del Comune al momento della
liquidazione. Tale impegno deve essere formalizzato e corredato
dall'ordine irrevocabile alla banca o all'intermediario di bonificare
il controvalore dei titoli sino all'ammontare del valore della
prestazione direttamente al Comune al momento dell'effettivo
incasso. L'importo finale della prestazione non può
superare il 75% dei titoli di stato o titoli obbligazionari e
non può superare il 50% dei titoli azionari o assimilabili,
ed è in ogni caso decurtato del saggio legale degli interessi
vigente aumentato di un punto calcolato sul capitale investito.
Qualora l'intervento appropriato alla condizione del beneficiario
consista in un affidamento familiare va considerato che tale prestazione
non può essere acquistata direttamente dal beneficiario
con le proprie risorse. Pertanto se il valore dei patrimoni mobiliari
del beneficiario supera la franchigia prevista, l'affidamento
può essere ugualmente attivato dai servizi, ed il beneficiario
verserà alla Città il valore della quota affido
erogata all'affidatario, sino alla concorrenza del valore del
suo patrimonio mobiliare superiore alla franchigia.
8) Valore dei patrimoni immobiliari
che superano la franchigia
Qualora il valore della prima casa del beneficiario superi
la franchigia per essa prevista, l'erogazione di prestazioni a
carico della Città o la compartecipazione al costo in misura
inferiore alla tariffa massima non è possibile, ovvero
è subordinata alla concessione alla Città di garanzia
reale sull'immobile. Il beneficiario dovrà sottoscrivere
allo scopo apposito contratto, assistito da garanzia reale, con
il quale si impegna a restituire la spesa che il Comune anticiperà
erogandogli la prestazione. Il beneficiario della prestazione
concederà, pertanto, ipoteca sul bene immobile a garanzia
della restituzione del prestito, maggiorato di rivalutazione,
interessi legali e spese. Le spese per la iscrizione dell'ipoteca
sono poste a debito dell'utente.
In alternativa alla predetta garanzia reale è in facoltà
della Città di Torino erogare la prestazione previa stipulazione
di contratto nel quale un congiunto di qualsiasi grado o un terzo
assume verso la Città di Torino il debito del beneficiario
per il pagamento del corrispettivo per le prestazioni erogate,
ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1272 del codice
civile. Il contratto avrà per oggetto la restituzione delle
somme spese dalla Città di Torino e sarà stipulato
con l'utente o con suo rappresentante legale o con un terzo che
assuma il debito.
Qualora il valore dei patrimoni immobiliari ulteriori rispetto
alla prima casa del beneficiario superi la franchigia per essi
previsti, l'erogazione di prestazioni a carico della Città
o la compartecipazione al costo in misura inferiore alla tariffa
massima non è possibile.
Qualora il valore dei patrimoni immobiliari dei conviventi e dei
parenti del beneficiario (quando si tratti di intervento che ne
preveda la considerazione) superino la franchigia per essi prevista,
dal valore della prestazione a carico della Città si detrae
la "quota di solidarietà" a loro carico prevista,
descritta al precedente articolo 6.
9) Procedure di rapporto dei cittadini
con i servizi comunali.
Il meccanismo descritto prevede un rapporto dei cittadini
con i servizi comunali finalizzato a ridurre le incombenze di
certificazione delle condizioni economiche: infatti quando il
beneficiario presenta una richiesta di prestazione viene considerata
la sua personale condizione economica; qualora per dimensionare
la prestazione o la compartecipazione al costo vadano considerati
anche i suoi genitori, coniuge e figli, i servizi comunali considerano
nel calcolo anche la presenza della loro quota di solidarietà,
che non verrà conteggiata quando tali familiari (informati
del calcolo) documentino l'impossibilità di sostenerla
perché i loro redditi e beni rientrano nelle franchigie
previste.
Il meccanismo descritto nel presente atto si applica a due tipologie
che implicano costi a carico della Città:
- l'erogazione di servizi tramite trasferimenti
monetari o buoni servizio dalla Città al beneficiario;
- oppure la contribuzione ai costi di un servizio
da parte del beneficiario in misura ridotta rispetto alle tariffe
stabilite, il che implica o una minore entrata per la Città
rispetto alle tariffe, oppure una integrazione che la Città
versa al gestore del servizio per colmare la differenza tra la
contribuzione dell'utente e la tariffa.
Nel primo caso il meccanismo non implica una corresponsione di
denaro ai servizi comunali da parte dei familiari, ma individua
il volume di prestazioni che la Città può fornire
a proprio carico al beneficiario, lasciando al beneficiario stesso
o ai familiari l'integrazione con proprie risorse delle prestazioni
comunali.
Nel secondo caso se il valore dei redditi e patrimoni che vengono
considerati è pari o superiore alla tariffa massima del
servizio, la compartecipazione al costo è pari alla sua
tariffa massima; se è inferiore è pari alla quota
dovuta dal beneficiario più, per gli interventi nei quali
si considerano, le quote di solidarietà dei familiari.
Relativamente alle prestazioni di aiuto domiciliare questa situazione
si realizza nel caso dell'affidamento familiare: per questo intervento
la "quota affido" che la Città versa agli affidatari
opera per il beneficiario affidato come una tariffa da versare
alla Città.
Per fruire di prestazioni a carico della Città il beneficiario
dovrà aver avviato le procedure per ottenere le altre prestazioni
ed agevolazioni fiscali utilizzabili nella sua condizione di bisogno,
che siano previste dalla normativa vigente. I servizi comunali
promuoveranno l'informazione dei possibili beneficiari di tali
misure.
10) Possibili deroghe
Le modalità descritte nel presente atto prevedono che,
solo per alcuni interventi e tipologie di beneficiari, alcuni
familiari (coniuge, genitori, figli) provvedano ad integrare le
prestazioni comunali con una loro "quota di solidarietà"
che essi, salvo che le loro condizioni economiche non lo consentano,
forniscono direttamente al loro congiunto. Qualora ciò
non accada il beneficiario potrebbe non poter fruire di tutte
le prestazioni adeguate alla sua condizione, in quanto fruirebbe
soltanto di quelle che possono essere a carico del Comune. E'
perciò opportuno prevedere misure correttive adottabili
in queste circostanze.
I servizi comunali provvedono ad informare (previo consenso del
beneficiario) anche genitori, coniuge e figli maggiorenni del
beneficiario del volume di prestazioni che può essere erogato
a carico della Città, e delle quote di solidarietà
che secondo i criteri del presente atto si presuppone siano da
essi fornite al beneficiario.
Qualora la mancata corresponsione di tali quote di solidarietà
profili una situazione di abbandono del beneficiario, i servizi
comunali, con provvedimento dirigenziale motivato possono procedere
all'erogazione di interventi a carico della Città senza
tenere conto nel calcolo del loro importo delle quote di solidarietà
descritte nel presente atto. Tale deroga è applicabile
esclusivamente in presenza di oggettive e documentate motivazioni
che prefigurino l'impossibilità di una relazione tra il
beneficiario ed i parenti che dovrebbero corrispondergli tali
quote. I servizi sociali attiveranno poi le eventuali necessarie
segnalazioni alla Magistratura per l'attivazione delle procedure
di tutela del beneficiario.
Qualora gli interventi da attivare siano previsti in provvedimenti
dell'Autorità Giudiziaria, ovvero risultino indispensabili
per evitare situazioni di abbandono di persone incapaci, si possono
erogare prestazioni a carico della Città se i redditi mensili,
i patrimoni mobiliari od immobiliari superano le franchigie per
essi previste, con le stesse modalità descritte al paragrafo
precedente.
11) Interventi indebitamente percepiti
I servizi comunali possono accertare che sono state erogate
indebitamente prestazioni con costi a carico della Città,
ad esempio quando i controlli che si eseguono su quanto dichiarato
dai richiedenti relativamente alla propria condizione economica
dimostrano la non veridicità di tali dichiarazioni, o qualora
persone che dovevano comunicare ai servizi variazioni delle condizioni
economiche considerate, ai sensi dell'art. 6, comma 8; non lo
facciano nei termini previsti. In tali casi si attiva una procedura
di rivalsa finalizzata alla restituzione alla Città del
costo degli interventi indebitamente percepiti.
E' tuttavia necessario contemperare l'esigenza di attivare il
meccanismo di restituzione alla Città con l'esigenza di
poter proseguire nell'erogazione degli interventi, quando la loro
sospensione rechi pregiudizio al fruitore, specialmente se si
trova in condizioni di non autosufficienza. Si prevede pertanto
che a coloro che abbiano percepito indebitamente o impropriamente
interventi e non abbiano restituito interamente il relativo costo
alla Città, sia possibile prevedere la prosecuzione degli
interventi per un periodo di tre mesi, esclusivamente qualora
non sussistano altri motivi di esclusione all'erogazione e qualora:
il beneficiario, se questi è il debitore;
oppure un terzo fideiussore, ossia una persona (parente o non
parente) che garantisca il pagamento del debito,
abbiano preventivamente sottoscritto un impegno di restituzione
alla Città, anche rateale per un periodo non superiore
a 24 mesi e versino la prima rata.
I servizi comunali possono proporre il rinnovo degli interventi
per un ulteriore periodo di tre mesi eventualmente rinnovabile
per un pari periodo e per tutto il periodo di durata dell'impegno,
esclusivamente dopo avere verificato l'avvenuto puntuale pagamento
delle rate relative al trimestre precedente. Non costituisce motivo
ostativo a fruire di prestazioni regolate dai criteri introdotti
col presente atto la circostanza che il beneficiario debba restituire
somme alla Città perché ha indebitamente percepito
prestazioni assistenziali erogate con criteri precedenti.
Qualora l'utente debitore sia un incapace naturale (ossia non
sia in grado di esprimere compiutamente la propria volontà),
sia privo della presenza di terzi che si assumano il debito, e
necessiti comunque dell'intervento, i servizi comunali provvederanno
a:
- valutare la necessità di segnalare l'utente
incapace alla Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario,
per l'individuazione di misure di tutela e protezione mediante
la nomina di un rappresentante
- a seguito di tale segnalazione, attivare la
prosecuzione degli interventi.
Il recupero del credito non sarà attivato in via coattiva
per cifre complessivamente per ciascun debitore pari o inferiori
a 150 Euro. Il recupero del credito potrà essere sospeso
in ipotesi di documentata insolvibilità del debitore o
di altro soggetto tenuto; si considerano ipotesi di documentata
insolvibilità l'esito negativo dell'esperimento di tutte
le procedure di esecuzione e l'assunzione di notizie certe sulla
totale indigenza del debitore mediante cumulativamente:
- dichiarazione sostitutiva a pena di responsabilità
penali;
- esito negativo della consultazione delle banche
dati patrimoniali e reddituali a disposizione di Pubbliche Amministrazioni
(esemplificativamente: Enti Previdenziali, Agenzia delle Entrate,
Camere di commercio, ecc.).
In ipotesi di sospensione dell'attività di recupero del
credito il Comune potrà previa motivata determinazione
erogare le prestazioni ritenute urgenti e improcrastinabili.
Il recupero del credito potrà riprendere il suo corso una volta venuta meno la causa di sospensione.
Allegato A
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PERSONE: |
REDDITI MENSILI: |
BENI MOBILIARI: |
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| BENEFICIARIO | 1 Red.to di Manten.to più spese per l'abitazione sino a un massimo di 400 Euro |
5.000 Euro (se il valore posseduto è superiore
non si erogano interventi con costi a carico dal Comune) |
70.000 Euro (se il valore posseduto è superiore si erogano interventi con costi a carico dal Comune solo previa ipoteca | 20.000 (se il valore posseduto è superiore non si erogano interventi con costi a carico dal Comune) |
| CONIUGE, GENITORI, FIGLI |
2 Volte il Red.to di Manten.to del nucleo (senza
considerare il beneficiario nel nucleo dei suoi conviventi) Più spese per l'abitazione sino a un massimo di 400 Euro per i nuclei diversi da quello del beneficiario |
15.000 Euro (*) (se il valore posseduto è superiore si considera che essi eroghino al beneficiario la loro quota di solidarietà) |
Non si considera tale bene |
20.000 (*) (se il valore posseduto è superiore si considera che essi eroghino al beneficiario la loro quota di solidarietà) |
(*) La franchigia è proporzionale al
numero delle persone del nucleo: si ottiene moltiplicando il valore
base della franchigia secondo questa scala di equivalenza:
N° di persone Franchigia
= valore base (15.000 per i beni mobiliari, 20.000 per gli immobiliari)
moltiplicato per:
1 1
2 1,7
oltre 2 si
aggiunge 0,40 per ogni altra persona
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PERSONE |
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(per interventi valutati come appropriati nel piano di assistenza) |
| Beneficiario | Reddito mensile personale superiore a 1 volta il suo Reddito di Mantenimento più le spese per l'abitazione sino a 400 Euro. Patrimoni personali | Tutto il reddito superiore alla franchigia |
1) MASSIMALE EROGABILE PER LA SPECIFICA PRESTAZIONE QUOTA A CARICO DEL BENEFICIARIO
2) SE DOPO TALE CALCOLO RIMANE UN COSTO A CARICO DELLA CITTA', PER GLI INTERVENTI CHE PREVEDONO ANCHE LA CONSIDERAZIONE DEI PARENTI E CONVIVENTI: SOMMA DELLE QUOTE A CARICO DEI PARENTI E CONVIVENTI |
| Coniuge convivente |
Redditi mensili superiori a 2 volte il Red. Mant.to del nucleo familiare composto da queste persone senza il beneficiario. Valori dei patrimoni dei soli genitori, coniugi, figli, superiori alle franchigie |
Fino a 400 Euro | |
| Genitore convivente | Fino a 400 Euro | ||
| Figlio/a convivente | Fino a 250 Euro | ||
| Altro convivente | Fino a 100 Euro | ||
| Coniuge non convivente |
Redditi mensili personali superiori a 2 volte
il Red. Mant.to del nucleo familiare col quale vive, più
le spese per l'abitazione sino a 400 Euro. Valori dei patrimoni personali superiori alle franchigie |
Fino a 400 Euro | |
| Genitore non convivente | Fino a 400 Euro | ||
| Figlio/a non convivente |
Redditi mensili personali superiori a 2 volte il Red. Mant.to del nucleo familiare col quale vive, più le spese per l'abitazione sino a 400 Euro. Valori dei patrimoni personali superiori alle franchigie |
Fino a 250 Euro | |
| Nel 2005 il valore del Reddito di Mantenimento per 1 persona è di 420 E. Per altre persone nel nucleo tale valore decresce con la scala in nota alla tabella precedente | |||
INTRODUZIONE
1. LE PRESTAZIONI (DESCRIZIONE GENERALE)
- Assistenza domiciliare
- Cure familiari
- Affidamento
- Telesoccorso
- Pasti a domicilio
- Prestazioni di supporto
2. INTERVENTI NEI CONFRONTI DI ANZIANI AUTOSUFFICIENTI
I percorsi di accesso
2.1. Le prestazioni collettive
- Le attività del volontariato
- Lo Spazio Anziani
- La domiciliare di comunità
- I servizi fruiti presso le strutture residenziali
del territorio
- La comunità alloggio
2.2.Le prestazioni individuali
- Pasti a domicilio
- Prestazioni di supporto
- Telesoccorso
- Affidamento
- Assistenza domiciliare
3. INTERVENTI NEI CONFRONTI DI ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI
I percorsi di accesso
3.1. Le prestazioni
- Assistenza domiciliare
- Cure familiari
- Affidamento
- Pasti a domicilio
- Telesoccorso
- Altri servizi
- Prestazioni di tregua
- Ricoveri di sollievo
- Pasti occasionali
- Prestazioni di supporto
- Telesoccorso
TABELLE MASSIMALI PRESTAZIONI DOMICILIARI (a
- b - c)
QUADRO SINTETICO CRITERI DI ACCESSO (tab.
d)
INTRODUZIONE
I nuovi bisogni della popolazione anziana comportano per la
loro intensità e consistenza una profonda rivisitazione
del sistema dell'offerta dei servizi, che non si può limitare
alla semplice moltiplicazione degli interventi, cui si è
ricorso negli ultimi anni per far fronte alla domanda incipiente.
Il servizio più tradizionale, la cosiddetta assistenza
domiciliare, così come normata in Piemonte a metà
degli anni settanta, si rivolgeva sostanzialmente ad un anziano,
per lo più autosufficiente, che necessitava però
di un supporto da parte degli operatori per provvedere autonomamente
alle proprie necessità. A questa esigenza, che oggi continua
a sussistere, ma che appare risolvibile con altre risorse, l'età
avanzata raggiunta da un sempre maggior numero di persone, associata
alla presenza di malattie cronico-degenerative con conseguenti
gravi limitazioni funzionali, pone problemi di intensità
e adeguatezza dell'assistenza erogata, che va affidata a figure
professionali qualificate.
Inoltre vanno considerati altri due aspetti: da un lato risulta
opportunamente sviluppata in questi ultimi tempi la cultura della
domiciliarità, cioè lo sforzo di mantenere la persona
a casa il più a lungo possibile, avvalendosi degli ausili
e delle diverse forme di assistenza; dall'altro è profondamente
mutata la struttura familiare in grado di assicurare la continuità
delle cure.
Ci si trova infatti sempre più spesso a dover dare risposte
a nuclei composti da coniugi entrambi anziani, dove il più
valido si trova a farsi carico del coniuge meno autonomo, da persone
sole, senza figli, con figli residenti lontano, o, quando conviventi,
con gravi problematiche che impediscono l'assistenza ai genitori.
Anche quando la famiglia è presente, spesso non ce la fa,
perché il carico assistenziale è gravoso, spesso
ricade sulle donne, poiché tradizionalmente ad esse vengono
affidati i compiti di cura, con problemi di conciliazione tra
i diversi impegni familiari e lavorativi.
Di qui l'esigenza, nata dalle riflessioni maturate anche nell'ambito
del Piano di Zona circa l'appropriatezza delle prestazioni erogate
e, ancor più del modello di offerta prestato, di ripensare
le modalità di erogazione delle prestazioni, partendo dal
presupposto che bisogni diversificati richiedono risposte diversificate,
che offrano però la possibilità di personalizzare
gli interventi, graduando le diverse componenti del "pacchetto
assistenziale", garantendo interventi a valenza preventiva
per i soggetti dotati di un discreto livello di autosufficienza
e dall'altro l'impiego di professionalità specifiche per
le esigenze più rilevanti.
Ciò significa innanzitutto superare la tradizionale logica
d'intervento per prestazioni, che, pur avendo ciascuna di loro
caratteristiche precise, possono essere diversamente utilizzate
a seconda dei bisogni delle diverse tipologie di utenza ed in
ultima analisi del singolo caso.
Le presenti linee guida pertanto hanno l'obiettivo di:
- ridefinire alla luce dell'evoluzione degli
interventi le caratteristiche proprie delle varie prestazioni,
nate in tempi diversi, riconducendole ad un unico sistema omogeneo
ed in particolare ricomprendere tra queste, gli assegni di
cura, sinora normati come erogazione economica;
- introdurre nuove prestazioni, come ad esempio
"le cure familiari" o nuove modalità di erogazione
di quelle attualmente in essere;
- specificarne le modalità di utilizzo
nei confronti degli anziani a seconda se autosufficienti o non
autosufficienti;
demandando invece alla progettazione individualizzata la definizione
degli interventi assistenziali di cui necessita il caso singolo.
Nell'ambito delle prestazioni destinate ai soggetti autosufficienti
vengono infine definite a regime le modalità operative
sperimentate nell'ambito del Progetto "Domiciliarità
Leggera", avviato a luglio 2003 con deliberazione della Giunta
Comunale del 15 luglio 2003 n. mecc. 2003
05506/19 esecutiva dal 3 agosto 2003 ed ulteriormente implementato
con Deliberazione della Giunta Comunale del 21 luglio 2004 n.
mecc. 0406313/19
esecutiva dal 14 agosto 2004 che vede la regia delle Circoscrizioni
cittadine in un'azione volta alla valorizzazione delle risorse
territoriali, sia istituzionali che non, da mettere in contatto
tra loro, al fine di costruire una rete di protezione locale di
tipo preventivo, che renda meno necessario (non escludendolo però
totalmente) l'intervento individuale nei confronti degli anziani
dotati di un discreto livello di autonomia, ma che necessitano
comunque di un supporto, per mancanze legate alla vita quotidiana,
anche al fine di prevenire e contrastare l'inevitabile processo
di degrado, che altrimenti li coinvolgerebbe.
Questo processo di sviluppo a livello locale, coinvolge e valorizza
il personale dei servizi, sia nel dialogo con le risorse del territorio
e le associazioni di volontariato nella costruzione di una progettualità
comune, sia nella relazione con l'utenza, laddove gli operatori
si qualificano sempre più come esperti della rete esistente,
integrando le azioni professionali proprie con quelle svolte dal
volontariato.
1. LE PRESTAZIONI (descrizione generale)
Di seguito si descrivono le fondamentali prestazioni oggetto
del presente riordino identificandone le caratteristiche principali
e descrivendone il processo di evoluzione.
Successivamente le stesse verranno richiamate specificandone le
modalità di utilizzo a seconda che la progettualità
da definire sia riferita ad un anziano autosufficiente oppure
non autosufficiente.
Che cos'è
Tradizionalmente le prestazioni di assistenza domiciliare,
servizio istituito con deliberazione del Consiglio Comunale
del 14 febbraio 1984 n. mecc. 8309598/19, consistono in
interventi di supporto alla persona nella gestione della vita
quotidiana e/o con esigenza di tutela, al fine di garantire il
recupero/mantenimento dell'autosufficienza residua, attraverso
un sostegno diretto nel suo ambiente domestico e nel suo rapporto
con l'esterno, nell'intento di consentire la permanenza a domicilio
il più a lungo possibile e ritardando un eventuale ricorso
all'istituzionalizzazione. Costituiscono pertanto ambiti di intervento
la cura e igiene della persona, prestazioni igienico-sanitarie
di semplice attuazione, la cura e l'igiene ambientale, il disbrigo
pratiche, l'accompagnamento a visite, la spesa e la preparazione
dei pasti, l'aiuto nella vita di relazione ecc., in eventuale
integrazione con altre figure professionali.
Chi lo fa
Nel corso del tempo, anche in relazione al sorgere di
nuovi interventi (es. assegni di cura normati con la deliberazione
del Consiglio Comunale n. mecc. 2000
05700/19 esecutiva dal 26 febbraio 2001) le prestazioni domiciliari
surrichiamate sono state svolte sia da personale in possesso di
specifica qualifica professionale che da persone prive di un percorso
professionale, assunte direttamente dall'interessato/famiglia,
con un'attribuzione spesso molto eterogenea dei compiti assistenziali
e di cura della persona, sia in ambito pubblico che ancor più
privato.
Con il riordino, occorre procedere ad una progressiva differenziazione
dei ruoli svolti attraverso l'attribuzione alle diverse figure
coinvolte di competenze specifiche che ne valorizzino la funzione
all'interno del progetto definito con l'interessato, la sua famiglia,
il fornitore, i servizi sociosanitari, evitando sovrapposizioni
o all'opposto, vuoti di intervento nella cura, tenendo conto dei
percorsi formativi già consolidati o di quelli che prenderanno
avvio con il riordino e riconoscendo al contempo esperienze di
cura maturate.
Occorre altresì precisare che, sulla scorta del disegno
complessivo del riordino, le due figure possono avere percorsi
lavorativi diversi in quanto:
- l'adest/oss è una figura professionale
alle dipendenze del fornitore e da questi messa a disposizione;
- l'assistente familiare può essere assunta,
direttamente dalla famiglia/beneficiario, utilizzando il contratto
nazionale di lavoro per i lavoratori domestici, qualora il beneficiario/famiglia
intenda esercitare direttamente il ruolo di datore di lavoro,
avvalendosi del trasferimento economico denominato assegno di
cura.
In alternativa, le prestazioni di assistenza familiare possono
essere acquistate presso il fornitore mediante l'utilizzo di buoni
servizio.
Il fornitore potrà essere, nei confronti dell'assistente
familiare sia colui che la reperisce e la mette a disposizione
o colui che ne cura, per conto dell'interessato/famiglia, gli
aspetti legati alla gestione del rapporto di lavoro.
L'assistente familiare in ogni caso non potrà essere un
familiare entro il IV grado del beneficiario, che può invece
ricevere il rimborso spese previsto dalla prestazione denominata
cure familiari.
Assistente domiciliare
Il profilo professionale Adest è stato definito in
sede regionale inizialmente con la DCR del 15 novembre 1984 n.
772-11265 revocata dalla DCR del 31 luglio 1995 n. 17-13219; la
recente normativa regionale (DGR n. 46-5662 del 25 marzo 2002),
sulla scorta di quanto definito a livello statale, ha recepito
l'unificazione dei profili OTA/Adest in quello dell'operatore
sociosanitario (OSS), ridefinendo gli ambiti di intervento, estesi
oltre che al comparto socio-assistenziale anche a quello sanitario.
Per gli operatori Adest/Oss viene pertanto individuato come peculiare
e vincolante l'esercizio di un ruolo di supporto professionale,
in rapporto con il personale medico e infermieristico nelle situazioni
di non autosufficienza, con delega ad altre figure, come l'assistente
familiare, della gestione della quotidianità degli interventi
domiciliari. L' Adest/OSS trasforma il proprio ruolo e l'agire
professionale, affinando le capacità di osservazione delle
realtà familiari, della lettura e rilevazione dei bisogni,
nonché dei fattori che possono danneggiare la persona in
difficoltà, concorrendo alla definizione dei PAI e della
loro adeguatezza, in quanto presenza coinvolta direttamente nel
progetto.
L'operatore, di cui qui si descrive il ruolo, è quello
operante alle dipendenze del fornitore delle prestazioni domiciliari,
il quale assume un ruolo centrale in quanto garante dell'esecuzione
del progetto, attraverso la collaborazione con altre figure professionali
e con gli operatori pubblici che hanno effettuato la prima valutazione
della situazione e che mantengono un monitoraggio costante su
di essa.
L'Adest/OSS diventa pertanto figura fondamentale nella presa in
carico di soggetti non autosufficienti con una maggiore complessità
assistenziale(bassa-media-medioalta intensità), dove nel
quotidiano lavoro di cura svolto dai familiari e/o dall'assistente
familiare, porta conoscenze e capacità di tipo professionale,
coniugando saperi e operatività concreta.. In questo senso
l'adest/oss si avvale delle proprie competenze e tecniche per
migliorare l'assistibilità a domicilio, garantendo al contempo
una presenza per lo svolgimento di alcune attività quali
ad esempio il bagno assistito, dove chi è esperto della
cura può fornire utili suggerimenti su come agire nei confronti
di una persona con problemi di deambulazione, mobilizzare un allettato
per l'igiene personale, prevenire le piaghe da decubito, ecc.
L'esercizio di questa importante funzione di supporto professionale
nella gestione del quotidiano certamente non esenta l'adest/OSS
dall'esercizio di un ruolo operativo, come peraltro previsto dal
profilo professionale, che lo vede impegnato direttamente nell'esecuzione
di compiti assistenziali, collaborando attivamente con chi si
occupa della cura.
In particolare, il mantenimento specie nelle situazioni di non
autosufficienza, di un passaggio settimanale dell'assistente domiciliare/OSS,
sottolinea la valenza di figura professionale che oltre a svolgere
una funzione di supporto nei confronti dell'assistente familiare,
è l'operatore che "tiene le fila" delle diverse
prestazioni svolte a domicilio, con attenzione alla progettualità
complessiva e alle sue diverse componenti, svolgendo un'importante
funzione di sostegno e orientamento del beneficiario o dei familiari
in situazioni di difficoltà, coniugando il sapere professionale
con le conoscenze del territorio e delle risorse presenti, agevolando
percorsi di accesso ai servizi sanitari o altri, sollevando chi
cura da incombenze che spesso richiedono anche il possesso di
una visione complessiva sulle condizioni necessarie per garantire
l'assistibilità a domicilio.
Per quanto concerne la declaratoria sul ruolo cui sono chiamati
gli operatori domiciliari (adest/oss) dipendenti pubblici con
l'avvio del riordino si prevede la completa attuazione di quanto
previsto dalla determinazione del Direttore Generale del 20 marzo
2001 relativa all'organizzazione dei Servizi Socio Assistenziali
Circoscrizionali in merito alle funzioni attribuibili a tali figure
professionali rispetto alla referenza nella gestione di progetti
e alla titolarità nella gestione dei casi.
In tale ottica gli operatori domiciliari pubblici assumono tra
i loro compiti prevalenti quello di collaborare nella valutazione
sociale, affinando progressivamente quella capacità di
lettura dei bisogni socioassistenziali della persona anziana e/o
del suo nucleo, della presenza e soprattutto capacità della
rete di riferimento di svolgere adeguatamente i compiti di cura,
con un rafforzamento della propria autonomia sul piano professionale
che trova poi all'interno del proprio gruppo di lavoro occasione
di confronto, scambio e supporto nella valutazione e progettazione
adeguata.
Assistente familiare
Con il termine "assistenti familiari" si intende
qui unificare quel vasto ed eterogeneo mondo prevalentemente femminile,
spesso di origine straniera, impropriamente definito "colf"/"badante"
che quotidianamente ha compiti e responsabilità di cura.
L'intento è quello di circoscrivere e al contempo valorizzare
le molteplici competenze maturate dall'esperienza, da percorsi
formativi brevi magari effettuati in ambito privato, da personali
esperienze nate in ambito familiare ecc, declinando ruoli e compiti
peculiari.
Nella differenziazione dei ruoli e ridistribuzione dei compiti
diventa più forte la necessità di una figura che
sappia gestire con competenze multiple sia il lavoro domestico
di gestione della casa che il lavoro di cura svolto a domicilio
in modo continuativo e/o residenziale, in rete con gli altri soggetti
coinvolti (familiari, operatori pubblici e privati ecc.). L'assistente
familiare che qui si descrive può essere rappresentato
dalla persona "di fiducia", scelto direttamente dall'interessato/famiglia,
che il fornitore ha il compito di accompagnare in un processo
di apprendimento professionale, oppure messo a disposizione dal
fornitore stesso, in quanto parte integrante e peculiare del progetto
di domiciliarità come figura che insieme o in alternativa
al familiare garantisce la continuità assistenziale.
I compiti svolti da un'assistente familiare sono legati alla quotidianità,
del tutto affini a quelli che può svolgere un familiare,
necessitando per alcuni momenti specifici, specie per i non autosufficienti
o per soggetti con gravi patologie, di un supporto di una figura
professionale quale l'adest/oss, secondo le modalità di
cui sopra. Ed è sul rapporto di sostegno, non di prevaricazione,
ma di affiancamento che si gioca l'interazione tra assistente
familiare e adest/Oss messa a disposizione dal fornitore, nell'intento
di garantire qualità ed adeguatezza alle cure domiciliari.
Mentre l'adest/oss è garante dell'attuazione del progetto,
l'assistente familiare diventa il/la responsabile della cura:
si ritiene pertanto di doverne valorizzare capacità e competenze
maturate con l'esperienza, prevedendo a carico del fornitore percorsi
formativi e di accompagnamento/sostegno al lavoro di cura e domestico,
anche utilizzando i percorsi modulari della formazione OSS o le
altre iniziative in corso di predisposizione in materia da parte
della Regione.
Che cosa sono
Sono cure prestate ad un congiunto da parte di chi ha
con l'interessato legami di tipo familiare, per legami di
parentela o di affinità, oppure convive anagraficamente
o di fatto con il beneficiario, attraverso un'assistenza diretta
e personale durante l'arco della giornata, secondo le diverse
scansioni del PAI previsto, che tiene conto della disponibilità
di tempo del familiare o dei famigliari impegnati nella cura,
dell'intensità del carico assistenziale, degli eventuali
altri supporti esterni ad integrazione/sostituzione del coinvolgimento
diretto, per sgravare anche solo temporaneamente chi è
impegnato quotidianamente. Sino ad oggi tale prestazione non è
mai stata riconosciuta da atti dell'Amministrazione, ma in proposito
è stata approvata la mozione del Consiglio comunale del
28 gennaio 2002 n.5 n. mecc. 2001
11792/002 che sollecita un impegno della stessa Amministrazione
verso il riconoscimento del lavoro di cura lavoro di cura intrafamiliare
prestato a titolo di volontariato nei confronti di familiari maggiorenni
non autosufficienti.
La centralità della famiglia nei compiti di cura è
peraltro ribadita anche nella legge 328/2000, dove la famiglia,
intesa nella sua più ampia accezione, viene riconosciuta
come beneficiaria di prestazioni e come interlocutore privilegiato
da parte delle Amministrazioni pubbliche per la progettazione
e realizzazione di interventi a favore dei propri congiunti. Laddove
c'è una famiglia capace in grado di prendersi cura dei
propri cari, secondo il principio della sussidiarietà è
importante sostenere e valorizzare tale ruolo, definendo progetti
che possano affiancare le famiglie nelle responsabilità
assistenziali, individuando tempi e modalità di sostegno,
anche sul piano psicologico.
Promuovere il volontariato intrafamiliare prevede sia l'adozione
di politiche di conciliazione tra il tempo di lavoro e il tempo
di cura, che culturalmente ha interessato finora soprattutto il
genere femminile (su cui convergono molto spesso richieste tra
loro divergenti provenienti dalla famiglia e dal mondo del lavoro),
sia l'introduzione di un riconoscimento anche sul piano economico
del lavoro di cura, specie nei casi in cui la scelta di occuparsi
di un familiare in difficoltà comporta il ricorso al part-time,
o addirittura la rinuncia ad un'attività lavorativa vera
e propria.
Questo non comporta una remunerazione vera e propria del lavoro
di cura svolto dal familiare, bensì costituisce una forma
di rimborso spese forfettario con valore di indennizzo, giustificabile
sia in relazione al "danno previdenziale" che al mancato
guadagno, con modulazioni diverse in relazione alle condizioni
del soggetto da assistere. Un riconoscimento economico alla famiglia
riveste pertanto un valore simbolico, che, specie nelle situazioni
in cui il care giver si è allontanato dal mondo del lavoro,
può rappresentare un sostegno per il versamento dei contributi
previdenziali volontari.
Chi le fa
Per "famiglia che si prende cura" ci si riferisce
a quei familiari che risultano parenti o affini entro il 4°
grado (comprendendo anche i nipoti indiretti) o i componenti del
nucleo familiare anagrafico o di fatto convivente con il beneficiario
(con esclusione dell'assistente familiare convivente per ragioni
lavorative), che possano, in quanto non dediti (perché
disoccupati o in quiescenza) o impegnati in misura ridotta (in
relazione all'impegno richiesto) ad attività lavorative
dedicare del tempo all'assistenza del beneficiario.
Questa dimensione di famiglia allargata, che considera non solo
le persone fisicamente conviventi o vicine di casa del beneficiario,
ma si spinge fino a far rientrare i nipoti diretti/indiretti comporta,
al momento della stesura del PAI, un'attenta valutazione circa
le effettive e reali capacità della rete di farsi carico
della cura, considerando molto bene la disponibilità di
tempo, le capacità di organizzazione, di sostituzione/alternanza
tra i componenti, il recepimento dei bisogni e la loro consapevolezza,
il sapersi orientare all'interno dei servizi, la tenuta allo stress,
la capacità/abilità di essere risorsa come perno
attorno al quale ruota il PAI. I servizi sociali dovranno valutare
la capacità di tenuta e adeguatezza dei familiari impegnati
nel lavoro di cura, prevedendo, qualora gli stessi ne facciano
esplicita richiesta o emergano, nel corso delle verifiche, elementi
di difficoltà/incapacità da parte loro, la possibilità
di rivedere la progettualità a favore del congiunto, con
una rivisitazione dei ruoli agiti e dei soggetti coinvolti/prestazioni
erogate.
La centralità dei familiari nella cura comporta dar
visibilità ad un lavoro spesso sommerso, che si svolge
tra le pareti domestiche attraverso la ripetizione quotidiana
di compiti assistenziali, avendo molto spesso le donne come protagoniste,
facendo emergere la fatica, la responsabilità e l'impegno
fisico e mentale di chi cura, soprattutto se rivolto a soggetti
non autosufficienti, valorizzando il loro ruolo, attraverso un
riconoscimento anche sul piano economico.
Laddove c'è una famiglia che svolge compiti di cura tale
impegno diventa parte del PAI a tutti gli effetti, in alternativa
ad altre specifiche prestazioni (es. assistente familiare, affidamento
a volontari, erogazione pasti giornalieri ecc.).
Si precisa che, nell'ambito delle cure familiari prestate ad anziani:
- i familiari (secondo l'accezione surrichiamata)
possono svolgere lavoro di cura con i rimborsi previsti a favore
di un solo nucleo, in quanto, qualora svolgessero il ruolo di
caregiver a favore di un altro congiunto, tale impegno non verrebbe
monetizzato, in quanto intrinseco al legame di parentela;
- qualora, all'interno del nucleo seguito dal
familiare come lavoro di cura siano presenti più soggetti
anziani, verrà corrisposta un'unica quota;
- le cure familiari che prevedano un rimborso
spese e l'affidamento sono prestazioni alternative e non cumulabili
a favore dello stesso soggetto.
Che cos'è
E' un intervento di carattere non professionale prestato
tramite volontari, singoli o famiglie, che si rendono disponibili
a sostenere nel quotidiano anziani singoli o in coppia, nell'intento
di mantenerli a domicilio. E' stato riconosciuto dall'Amministrazione
a far data dal 1976 (deliberazione Consiglio Comunale doc.1398
dl 14 settembre 1976) e normato con successive deliberazioni (deliberazione
C.C. 14 marzo 1979 n. mecc. 7900838/19;deliberazione G.C. 25 giugno
1985 n. mecc. 8508763; deliberazione G.C. 21 marzo 1985 n. mecc.
8503614/19; deliberazione C.C. 28 settembre 1989 n. mecc. 8909698/deliberazione
G.C. 6 marzo 1990 n. mecc. 9003026/19; deliberazione C.C. 11 marzo
1992 n. mecc. 9203354/19; deliberazione C.C. 26 aprile 1995 n.
mecc. 9502007/19 deliberazione G.C. 19 settembre 1995 n. mecc.
9506654/19) e trova nel presente atto, anche grazie alla miglior
identificazione e "scomposizione" delle funzioni che
assolve, una più piena definizione rispetto all'utilizzo
nei confronti di un'utenza anziana, pur avendo alle spalle
una consolidata tradizione di impiego da parte degli operatori
dei servizi.
Si configura sempre come rimborso spese al volontario e non come
pagamento di un corrispettivo orario per l'attività svolta,
prevedendo una copertura assicurativa per responsabilità
civile verso terzi per danni causati dal volontario al domicilio
dell'anziano.
Con il riordino permangono due tipologie di affidamento, una diurna
ed una residenziale, con le diverse declinazioni sotto specificate,
dove la seconda si connota con una maggiore prevalenza del lavoro
di cura, oltre a comportare un vero e proprio inserimento dell'anziano
all'interno del nucleo affidatario
Per meglio valorizzare tale intervento come strumento a disposizione
dell'azione professionale degli operatori, recuperando altresì
risorse dalla comunità locale, occorre impostare, come
l'esperienza insegna a riguardo dei minori, percorsi di conoscenza
e formazione dei volontari, prevedendo specifici momenti informativi
e di accompagnamento e sostegno durante l'esperienza. A fianco
di momenti seminariali su tematiche mirate, quali ad es. gli aspetti
psicologici legati all'invecchiamento e alla perdita di autonomia,
potrebbero essere attivati gruppi di confronto avvalendosi della
collaborazione di chi ha già ha vissuto questa esperienza,
fino ad ipotizzare la costituzione di gruppi di automutuo aiuto.
Chi lo fa
Il ruolo di affidatario è esercitato da un volontario
capace di relazionarsi con una persona anziana nella quotidianità
in un'ottica di solidarietà e vicinanza affettiva, per
offrire un riferimento e un aiuto concreto a quelle persone prive
di reti parentali o con familiari fragili e/o impossibilitati
ad esercitare un ruolo significativo (es. presenza di coniuge
anch'esso anziano, figli residenti lontano dal beneficiario o
conviventi ma con problematiche rilevanti ecc.). Permette di riconoscere
e valorizzare precedenti rapporti di conoscenza, fiducia e/o amicali
che possono rappresentare una preziosa risorsa per delineare e/o
rafforzare un progetto di domiciliarità. In questo senso
i vicini di casa possono costituire un prezioso bacino di reperimento,
in quanto la loro disponibilità ad occuparsi dell'anziano
solo, senza rete, una volta valutata la loro capacità,
può essere utilmente impiegata nell'esercizio di tale ruolo.
Al volontario si richiede (e tali requisiti dovrebbero essere
valutati in sede di selezione e abbinamento) disponibilità
relazionale e flessibilità, capacità di "prendersi
cura" della persona anziana, cogliendo i suoi bisogni e le
sue necessità, rispettandone la soggettività, mettendosi
in gioco e rivedendo i propri atteggiamenti qualora necessario,
in un'ottica di collaborazione con le diverse componenti che concorrono
all'attuazione del progetto individuale.
Per la sua natura volontaristica non richiede competenze professionali
specifiche, mentre richiede invece competenze e disponibilità
simili a quelle normalmente assicurate da una famiglia presente
e valida, in integrazione con altre prestazioni, quali ad esempio
quelle svolte da assistenti familiari, adest/OSS; o interventi
quali pasti, telesoccorso. La letteratura corrente riconosce un
ruolo centrale alla figura di "caregiver" in quanto
esercita un ruolo non professionale, agito dai familiari o attraverso
una figura sostitutiva, che, in relazione a come viene svolto
(presenza continuativa se necessaria e comunque "a chiamata",
vicinanza affettiva) non può essere attribuito ad operatori
pubblici. Spesso si registra la tendenza da parte di questi ultimi
a sentirsi caregivers e ad agire come tali, specie in situazioni
di solitudine e totale assenza di reti di riferimento; ciononostante,
si ritiene che, in ragione nel numero di casi di norma seguiti,
della stessa articolazione dell'orario di lavoro, ad un operatore
non possa e non debba essere richiesto l'esercizio esclusivo di
tale ruolo, che è connotato da un forte significato di
solidarietà, vicinanza e riferimento affettivo-relazionale,
aspetti diversi dall'empatia che nasce nella relazione di aiuto
ed è propria del ruolo professionale.
Con il riordino, l'appropriatezza dello strumento "affidamento"
si misura quando, nella progettazione individuale, esso diventa
un componente dell'insieme di prestazioni, secondo le due diverse
declinazioni precisate al paragrafo successivo, scelto dagli operatori
come tipologia di intervento più adeguato a rispondere
alla complessità dei bisogni della persona, in ragione
della sua storia, del contesto di vita, delle preferenze, delle
condizioni di autosufficienza, della rete di riferimento e dei
rapporti affettivi stabiliti.
All'affidatario possono essere riconosciuti due ruoli, diversamente
esercitati a seconda del progetto individuale, dei bisogni della
persona e delle scelte dell'interessato:
- il fondamentale ruolo dell'affidatario come
"caregiver", al posto di un familiare assente o incapace,
che prevede un sostegno sul piano relazionale, di verifica e monitoraggio
della situazione, esercitato anche a favore degli anziani autosufficienti,
in termini di vicinanza solidale. In questo caso l'affidatario/caregiver
è colui che supporta l'anziano nelle scelte del quotidiano,
diventa il suo riferimento affettivo ed amicale, rappresentando
"la famiglia che non c'è" o fa fatica. L'affidatario
che esercita tale ruolo, preferibilmente quando vicino di casa,
può seguire fino ad un massimo di due nuclei. Nel caso
in cui i due soggetti seguiti abitino nello stesso stabile, nelle
immediate vicinanze o appartengano alla stesso nucleo verrà
corrisposta un'unica quota, prevedendo per la seconda situazione
in carico unicamente il riconoscimento della copertura assicurativa;
- possiamo inoltre avere l'affidatario che oltre
ad essere caregiver svolge compiti di cura e concorre al soddisfacimento
dei bisogni della vita quotidiana, ovvero compie un costante affiancamento
dell'anziano, con passaggi giornalieri e si occupa della preparazione
pasti, accompagnamenti esterni, aiuto nella cura della persona,
piccoli lavori domestici, del tutto assimilabili a quelli svolti
da un familiare che cura. Questa tipologia ovviamente rappresenta
un impegno più massiccio e comporta un riconoscimento economico
proporzionale, prevedendo la possibilità di prendersi cura
di un solo nucleo.
Le indicazioni sopra espresse si intendono di norma applicate
alla totalità delle situazioni di affidamento, salvo casi
particolari, debitamente documentati da parte degli operatori
di riferimento, che costituiscono una deroga a quanto previsto
e dovranno essere oggetto di preventiva autorizzazione, sulla
scorta dello specifico progetto delineato.
Pertanto si precisa che, nel caso di interventi a favore di anziani:
- un affidatario non può seguire più
di due nuclei in affidamento, sia quando svolge il ruolo di caregiver
con le limitazioni di cui sopra o, alternativamente seguire due
nuclei svolgendo funzioni differenti (es. per uno caregiver e
per l'altro compiti di cura);
- l'affidatario che svolge compiti di cura non
può seguire contemporaneamente due nuclei con tale ruolo;
- l'affidamento e le cure familiari sono prestazioni
alternative.
Più in generale, il massimale di due nuclei seguiti si
applica alla totalità delle tipologie di affidamento: pertanto,
negli abbinamenti gli operatori dovranno prestare attenzione al
fatto che il volontario individuato non segua contemporaneamente
affidi di minori o disabili oltrechè di anziani sull'intera
Città, requisito peraltro contemplato dalla modulistica
in vigore e oggetto di sottoscrizione da parte del volontario;
inoltre, per ragioni di compatibilità connesse all'esercizio
del ruolo professionale, l'affidatario non può essere
un operatore sociale dipendente dall'Amministrazione, dal fornitore
operante nel t