Divisione Servizi Sociali e Rapporti con le Aziende Sanitarie
Settore Famiglia

n. ord. 140
2005 05648/019

CITTÀ DI TORINO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 26 SETTEMBRE 2005
(proposta dalla G.C. 12 luglio 2005)

Testo coordinato ai sensi dell'art. 44 comma 2 del Regolamento del Consiglio Comunale

OGGETTO: RIORDINO DELLE PRESTAZIONI DOMICILIARI SOCIALI E SOCIO-SANITARIE.

   Proposta dell'Assessore Borgione.

   Con deliberazione del Consiglio Comunale del 14 febbraio 1984 (mecc. 8309598/19), sulla base di precedenti sperimentazioni, veniva istituito il servizio di assistenza domiciliare, quale intervento svolto da personale con qualifica professionale regionale e consistente in attività di supporto alle persone ed alle famiglie nella gestione della vita quotidiana, con l'obiettivo prioritario di consentire il più possibile la permanenza al proprio domicilio di minori, disabili ed anziani.

   A tale prestazione principale se ne sono affiancate nel tempo numerose altre, introdotte via via in risposta ai bisogni espressi dalle singole tipologie di utenza e di conseguenza con differenziazioni sia sul piano dei criteri di accesso che delle modalità gestionali.

   In particolare sono stati normati:
-   l'affidamento diurno a volontari di minori (Consiglio Comunale del 30 giugno 1986 - mecc. 8606570/19) e successivamente anche di disabili ed anziani (Consiglio Comunale del 28 settembre 1989 - mecc. 8909698/19);
-   il telesoccorso (Consiglio Comunale del 4 febbraio 1985 - mecc. 8500914/19) per anziani e disabili;
-   i pasti a domicilio (Consiglio Comunale del 4 febbraio 1987 - mecc. 8614433/19) per anziani ed inabili;
-   le prestazioni integrative al servizio di assistenza domiciliare (Giunta Comunale del 13 ottobre 1998 - mecc. 9808433/19), che non consistono in una nuova tipologia di servizio ma in interventi complementari relativi all'igiene della persona e alla manutenzione della casa previsti dal capitolato di gara dell'appalto concorso n. 48/98, approvato con deliberazione Giunta Comunale del 23 aprile 1998 (mecc. 9802942/19);
-   i servizi di tregua (Consiglio Comunale dell'8 novembre 1999 - mecc. 9908665/19) consistenti in interventi integrati resi da operatori professionali e volontari volti a garantire un sollievo ai familiari che quotidianamente si occupano della cura di propri congiunti anziani non autosufficienti;
-   gli assegni di cura per minori, disabili ed anziani con problemi di autosufficienza e i contributi per il sostegno domiciliare di minori non disabili (Consiglio Comunale del 12 febbraio 2001 mecc. 2000 05700/19), entrambi consistenti in una erogazione economica finalizzata all'assunzione di collaboratori/trici familiari.

   Il sistema delle prestazioni domiciliari offerte dai servizi sociali della Città risulta pertanto composito e diversificato e necessita di una revisione organica, che lo riconduca ad un disegno unitario, senza al tempo stesso eliminare le differenze che risultano necessarie per rispondere a bisogni differenti.

   Sulle modalità di tale revisione, prevista nel documento programmatico del Sindaco per il 2001/2006, è intervenuta la mozione n. 5 approvata dal Consiglio Comunale in data 28 gennaio 2002, che in particolare prevede la necessità di:
-   sviluppare, in accordo e con la partecipazione finanziaria delle ASL, gli interventi per favorire l'assistenza al proprio domicilio delle persone non autosufficienti e per supportare le loro famiglie, anche con l'avvio di nuove iniziative e misure di aiuto quali ad esempio i buoni servizio per poter utilizzare lavoratori e lavoratrici domiciliari di imprese accreditate;
-   introdurre il riconoscimento di un contributo economico ai familiari che si prendono cura al domicilio dei congiunti non autosufficienti.

   I contenuti di tale riordino sono stati oggetto di ampio confronto nell'ambito dei tavoli, ed in particolare di quello denominato Anziani e Domiciliarità, di concertazione realizzati per l'approvazione del Piano dei Servizi Sociali 2003-2006, adottato con deliberazione del Consiglio Comunale del 17 novembre 2003 (mecc. 2003 06026/19).

   In considerazione degli obiettivi/azioni di tali atti risulta necessario ricomporre il sistema dell'assistenza a domicilio, attraverso un'identificazione più precisa dei ruoli da attribuire/riconoscere ai vari attori interagenti nel sistema attraverso:
-   la promozione, il sostegno ed il riconoscimento del ruolo esercitato dalla famiglia, distinguendo le attività prestate in base ai fondamentali doveri di solidarietà intrafamiliare, per le quali è necessario sviluppare attività di sostegno e sollievo, dallo svolgimento di prestazioni riconducibili al lavoro di cura, per le quali occorre prevedere un riconoscimento anche economico mediante rimborsi spese forfettari eventualmente utilizzabili, in caso di necessità, per versare contributi previdenziali volontari;
-   la promozione, il sostegno e il riconoscimento dell'assunzione di un ruolo parafamigliare da parte di volontari singoli e il conseguente riordino della prestazione dell'affidamento famigliare distinguendo, anche ai fini della determinazione dell'entità del rimborso spese riconosciuto, tra l'esercizio di funzioni tipiche della solidarietà di vicinato e lo svolgimento di prestazioni riconducibili al lavoro di cura;
-   la definizione del ruolo esercitato dagli operatori professionali di diversa qualifica nel sistema della cura, in particolare assistenti domiciliari e collaboratori familiari, in relazione allo specifico professionale e alla necessità di ottimizzare/promuovere lo sviluppo delle risorse umane;
-   la distinzione dei ruoli esercitati nel sistema dal servizio pubblico (titolare della presa in carico, che deve garantire prioritariamente i compiti della valutazione del bisogno e della verifica/monitoraggio sugli interventi in atto) e dalle imprese sociali, cui va riconosciuta autonomia nella progettazione operativa e nella gestione degli interventi, nonché la responsabilità dell'esecuzione del progetto assistenziale.

   Perchè tale ricomposizione sia realizzabile operativamente sul piano tecnico ed organizzativo, occorre però che vengano definite nuove regole al fine di:

1)   superare l'attuale disomogeneità tra i criteri di accesso alle varie prestazioni domiciliari, che troppo spesso finisce per condizionare, a scapito dell'appropriatezza, la scelta di una rispetto all'altra. Si tratta di adottare modalità di valutazione della condizione socio-economica e procedure analoghe per l'accesso a tutte le prestazioni domiciliari, tali da incentivare il ricorso a tali interventi rispetto a quelli residenziali, senza peraltro penalizzare chi necessita di ricovero. Inoltre, in considerazione della rilevante consistenza dell'offerta privata in quest'ambito, vanno individuate le modalità attraverso le quali il servizio pubblico possa garantire un servizio di segretariato sociale/valutazione/orientamento alla popolazione che lo richiede e che necessita di queste prestazioni, indipendentemente dalle sue condizioni socio-economiche e quindi anche nel caso non siano dovuti interventi a carico parziale/totale dell'Amministrazione.
Pertanto, nelle more dell'adozione da parte della Regione Piemonte del provvedimento di cui all'art. 40 della L.R. 1/2004 in materia di criteri per il concorso degli utenti al costo delle prestazioni sociali, è necessario approvare le norme sui criteri di accesso alle prestazioni domiciliari di cui all'allegato 1, facente parte integrante del presente provvedimento;

2)   adeguare l'offerta pubblica alla evoluzione della domanda di domiciliarità proveniente dalla popolazione torinese, che in particolare riguarda l'utenza anziana: oltre ai dati demografici che vedono nella nostra città, a fronte di una popolazione di circa 900.000 unità, la presenza di oltre 89.000 anziani ultrasettantacinquenni (di cui 42.000 anagraficamente soli e circa 23.000 senza figli o con figli residenti fuori Torino), con un indice di vecchiaia più alto del 60% di quello della cintura e dell'11% di quello regionale, un'indagine condotta sugli accessi ai servizi sociali della Città in corso 2003 evidenzia che il 50% delle richieste di intervento riguardano persone anziane mentre i dati relativi alla erogazione delle prestazioni domiciliari nell'ultimo triennio segnalano un forte incremento assoluto e percentuale delle risposte a persone anziane, che risultano beneficiarie nel 70% dell'assistenza domiciliare, nel 95% del telesoccorso e a favore delle quali in corso 2004 sono stati gestiti 1225 affidi familiari (a fronte dei 712 del 2001) e 1570 assegni di cura (a fronte degli 810 del 2001).
In particolare la recente notevole crescita del ricorso a tali prestazioni e l'analisi qualitativa dei casi che ne hanno beneficiato suggerisce la necessità di una rivisitazione più complessiva degli strumenti a disposizione degli operatori sociali nei confronti degli anziani, riconoscendo anche in ambito sociale una specificità dei servizi loro offerti e declinando le forme concrete della domiciliarità.
In quest'ambito da un lato occorre promuovere, attraverso il coinvolgimento della comunità locale, azioni di natura preventiva e di vigilanza attiva volte a ritardare il più possibile la perdita dell'autonomia e la conseguente necessità della presa in carico individuale: in tal senso si tratta di ricondurre a sistema le azioni sperimentali realizzate con il progetto "Domiciliarità leggera" avviato con deliberazione della Giunta Comunale del 15 luglio 2003 (mecc. 2003 05506/019) e implementato con deliberazione della Giunta Comunale del 27 luglio 2004 (mecc. 2004 06313/019).
Dall'altro, quando invece la presa in carico diventi necessaria, occorre attuare una progettazione individualizzata degli interventi e una scelta appropriata delle prestazioni, distinguendo i percorsi degli utenti e le modalità organizzative dei servizi in relazione alla condizione di autosufficienza o meno dell'anziano richiedente/beneficiario delle prestazioni.
Nel caso di non autosufficienza della persona infatti, in base all'accordo sull'attuazione regionale dei Livelli Essenziali di Assistenza, intervenuto con D.G.R. del 23 dicembre 2003 n. 51, la titolarità degli interventi domiciliari risulta in capo al Servizio Sanitario Nazionale e le prestazioni assumono prevalente rilevanza socio-sanitaria.
Conseguenza fondamentale di tale accordo è il riconoscimento di rilevanza sanitaria alle prestazioni domiciliari fornite dalla Città agli anziani non autosufficienti, ambito di intervento in cui in collaborazione con le ASL cittadine si è avviato sperimentalmente in materia sin dal gennaio 2003 il Progetto Torino Domiciliarità, finanziato con l'art. 71 ex Legge 448/1998 (Legge finanziaria per l'anno 1999) e attuato con le modalità di cui alle deliberazioni della Giunta Comunale del 28 gennaio 2003 (mecc. 2003 00445/019) e del 1° dicembre 2004 (mecc. 2004 10460/019), realizzando un proficuo confronto sui contenuti.
Pertanto, alla luce di quanto sopra, è necessario approvare il documento di indirizzo, costruito al fine di orientare direttamente l'azione in materia degli operatori sociali e sanitari, denominato Linee guida per l'appropriatezza degli interventi domiciliari per gli anziani di cui all'allegato 2, facente parte integrante del presente provvedimento;

3)   individuare le specifiche per l'utilizzo delle prestazioni domiciliari così ridefinite in favore di altre tipologie di utenza: minori e disabili. A tal proposito va sottolineato che l'accordo regionale di cui alla succitata D.G.R. del 23 dicembre 2003 n. 51 non consente ancora la definizione di un sistema globale ed integrato di prestazioni domiciliari a favore di tutte le tipologie di utenza, rinviando in particolare la regolamentazione degli interventi nei confronti di persone con problemi psichiatrici, affette da dipendenze o da HIV o con malattie terminali, nei cui confronti per altro il D.P.C.M. del 29 novembre 2001 prevede che gli interventi socio-sanitari di natura domiciliare siano totalmente a carico del Servizio Sanitario Nazionale. Pertanto, nelle more di tali accordi con il presente atto è possibile prevedere l'erogazione di prestazioni domiciliari a eventuale carico dell'Amministrazione comunale, oltre che in favore delle persone anziane di cui al punto precedente, solamente nei confronti di minori e disabili. Pur nella generale unitarietà del sistema, le prestazioni descritte nell'allegato 2 si applicano a tali tipologie di utenza con le modalità descritte nell'allegato 3, facente parte integrante del presente provvedimento, che individua gli obiettivi particolari e i necessari adattamenti ai bisogni specifici, da perseguirsi in tali casi;

4)   stipulare un accordo di programma con le Aziende Sanitarie Locali torinesi in materia di interventi domiciliari, da adottarsi con successivo provvedimento della Giunta Comunale, che dovrà definire le modalità organizzative per:
   a)   garantire modalità di erogazione delle prestazioni domiciliari che favoriscano percorsi unitari per l'utenza, con particolare riferimento alla continuità assistenziale tra la fase dell'acuzie/postacuzie, a totale titolarità sanitaria, e la fase della lungo-assistenza in cui, a seconda delle condizioni socio-economiche del beneficiario, l'Amministrazione può o meno essere chiamata a riconoscere una integrazione di natura economica;
   b)   realizzare la valutazione congiunta da parte dei servizi sociali e sanitari circa l'assistibilità a domicilio in particolare degli anziani non autosufficienti che avranno richiesto l'intervento dell'Unità Valutativa Geriatrica delle ASL, attraverso il raccordo con gli interventi dei Medici di Medicina Generale e dei Servizi di Cure Domiciliari delle Aziende Sanitarie;
   c)   giungere all'approvazione congiunta di progetti individualizzati di massima applicabili alle varie tipologie di utenza standardizzabili in relazione alle condizioni di autosufficienza e alla consistenza della rete sociale, sulla base dei quali definire sin dalla fase valutativa l'ipotesi di mix di prestazioni fino al massimale erogabile e l'entità del concorso finanziario dei due enti e dell'utente, che dovranno costituire il riferimento per le progettualità operative da mettere in atto;
   d)   gestire le eventuali liste d'attesa per l'attivazione degli interventi secondo criteri di trasparenza e di omogeneità definiti a livello cittadino e, mediante il ricorso alle modalità ed agli strumenti di valutazione di cui alla D.G.R. 17-15226 del 30 marzo 2005, garantendo priorità alle situazioni connotate da debolezza socio-economica, correlata al grado di limitazione dell'autonomia personale;

5)   prevedere un nuovo sistema di erogazione delle prestazioni che permetta:
   a)   la regolazione del mercato privato, ampiamente diffuso in questo settore e sviluppatosi negli anni in modo scoordinato, a tutela della qualità delle prestazioni rese agli utenti e della regolarità dei rapporti di lavoro degli operatori coinvolti;
   b)   l'utilizzo non solo da parte dei servizi sociali della città ma anche di tutti i suoi potenziali e diversificati "clienti" presenti sul territorio cittadino: siano essi privati, qualora non intendano avvalersi o per la parte per cui non hanno diritto ad usufruire dell'intervento pubblico oppure altri enti pubblici, prime fra tutte le Aziende Sanitarie Locali per la parte a loro totale/parziale carico a seconda delle fasi dell'intervento o della tipologia di utenza in questione;
   c)   l'espressione da parte del beneficiario e/o della sua famiglia, qualora ne abbiano la capacità e se lo desiderano e nell'ambito di regole predefinite di correttezza e trasparenza, delle proprie preferenze in merito alle modalità di erogazione della prestazione e nella scelta del fornitore di fiducia.

   A tali fini con il presente provvedimento occorre pertanto introdurre progressivamente in quest'ambito e con particolare ma non esclusivo riferimento alle prestazioni di assistenza domiciliare qualificata, la modalità dei titoli per l'acquisto di servizi sociali di cui all'art. 17 della Legge 328/2000 a fianco di altri sistemi di erogazione come il trasferimento monetario; prevedere l'utilizzo di tali strumenti nell'ambito di una progettazione individualizzata curata dai servizi pubblici dei due comparti. Pertanto occorre demandare alla Giunta Comunale l'istituzione della sezione C dell'Albo dei fornitori accreditati di prestazioni socio-sanitarie relativa a quelle domiciliari e la contestuale identificazione di caratteristiche qualitative degli interventi e di tariffe calmierate, prevedendo modalità per il suo utilizzo che favoriscano una transizione graduale del sistema nel tempo che tenga conto da un lato della necessaria continuità degli interventi in atto sia sotto il profilo dei bisogni dei beneficiari che delle garanzie occupazionali dei lavoratori impegnati e dall'altro delle esigenze di informazione ed orientamento da garantire agli utenti perché la possibilità di scelta di cui all'art. 3 comma 4 della Legge 328/2000 possa essere esercitata con piena consapevolezza.

   Il sistema che deriva dall'approvazione del presente provvedimento, in forza del quale vengono abrogate le succitate disposizioni istitutive delle singole prestazioni, presenta caratteristiche fortemente innovative rispetto a quello attualmente in essere e quindi risulta necessario normare in modo particolarmente circostanziato la transizione, che, tenuto conto della particolare fragilità dei destinatari, non potrà che essere realizzata in modo graduale ed al contempo flessibile, in modo da non costituire un brusco ed immotivato cambiamento dei singoli percorsi individuali.

   In particolare dal momento che il riordino comporta regole diverse sia in materia di criteri di accesso sia in materia di indirizzi per l'utilizzo delle prestazioni si prevede che il nuovo sistema si applichi in modo complessivo alle richieste presentate dopo 45 giorni dall'esecutività del provvedimento che approva il primo elenco di fornitori accreditati, mentre, relativamente ai casi in corso, al momento del rinnovo si applichino le seguenti regole:
-   sul piano della valutazione della situazione economica, a meno che siano intervenute variazioni che l'abbiano migliorata, è possibile conservare nel tempo, senza quindi procedere al calcolo del massimale secondo i nuovi criteri, il valore economico delle prestazioni in corso di erogazione al momento del riordino: stante la diversa considerazione nei due sistemi dell'indennità di accompagnamento, il beneficiario di tale provvidenza e di un assegno di cura erogato per la prima volta dopo l'aprile 2003 ha comunque facoltà di richiedere l'applicazione del nuovo conteggio;
-   sul piano invece della tipologia di prestazioni erogate, occorre procedere ad una valutazione della loro appropriatezza alla luce dei nuovi indirizzi: i servizi sociali che hanno in carico il caso, di concerto con i servizi sanitari qualora si tratti di situazione rimessa alla competenza delle Unità Valutative operanti presso le ASL, formulano una nuova ipotesi di progetto assistenziale individualizzato e concordano con il beneficiario/la sua famiglia il passaggio al nuovo sistema, che, qualora non siano intervenute modificazioni nella situazione della persona che avrebbero comunque determinato la variazione del progetto, può anche essere attuato per fasi in un arco di tempo massimo di anni due dall'avvio del nuovo sistema.

   Il sistema di erogazioni ed interventi che deriva dall'applicazione del presente atto deve essere necessariamente considerato come sperimentale, per i complessi effetti che genera. Pertanto in fase di avvio del riordino attuato con il presente atto, per un periodo di 24 mesi dalla sua esecutività, la Giunta, sentita la IV Commissione Consiliare, può adottare provvedimenti per introdurre modalità correttive, al fine di adattare i criteri del presente atto alle conseguenze che emergeranno nella sua applicazione, sia rispetto alla compatibilità economica con le risorse disponibili per la Città, sia rispetto agli effetti delle prestazioni sui cittadini. Tali provvedimenti dovranno comunque essere sottoposti all'approvazione del Consiglio Comunale in sede di predisposizione della deliberazione di indirizzi in tema di tariffe per l'esercizio finanziario successivo alla loro adozione.

   Ai sensi degli articoli 43, comma 1, e 44 del Regolamento del Decentramento, in data 18 luglio 2005 prot. 31394, è stata richiesta l'espressione dei pareri dei Consigli Circoscrizionali.

   Non hanno espresso parere le Circoscrizioni 2 e 10 in quanto i Consigli Circoscrizionali non hanno deliberato entro il termine previsto.

   Le Circoscrizioni 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 hanno deliberato entro il termine previsto.

   Di queste, hanno espresso parere favorevole le Circoscrizioni 1, 6, 7 e 8 (all. 4-7 - nn.                                                                    ) senza osservazioni.

   Le Circoscrizioni 3, 4, 5 e 9 (all. 8-11 - nn. ) hanno espresso parere favorevole a condizione che vengano recepite le osservazioni di seguito riportate.

Circoscrizione 3
   Formula osservazioni di carattere generale, senza chiedere emendamenti specifici, e propone di:
   a)   supportare organizzativamente il riordino;
   b)   monitorare il processo attuativo.
   Nel merito si osserva che:
   a)   contestualmente all'iter deliberativo è già stato predisposto un piano di riorganizzazione dei servizi sociali decentrati, oggetto di preintesa sindacale, che accompagnerà il cambiamento del sistema di erogazione delle prestazioni domiciliari;
   b)   tale osservazione è già contenuta a pagina 7 della narrativa del provvedimento deliberativo - secondo capoverso e al punto 7) del dispositivo laddove viene stabilito "…. di approvare le modalità transitorie descritte in narrativa per la gestione dei casi già beneficiari di prestazioni domiciliari al momento dell'approvazione del presente provvedimento e per l'adozione di eventuali provvedimenti correttivi adottabili nei primi 24 mesi successivi all'esecutività del presente atto".

Circoscrizione 4

   Propone le seguenti osservazioni:
   a)   considerare la condizione economica di parenti e richiedere loro contributi è in contrasto con la vigente normativa ISEE;
   b)   prevedere riduzione degli oneri a carico del beneficiario se egli ha familiari a carico;
   c)   non considerare la casa di abitazione, se di proprietà, come fonte di reddito;
   d)   non viene chiarito come si definisce la condizione di "non autosufficienza";
   e)   è preferibile differenziare le franchigie in base alla gravità della condizione di non autosufficienza;
   f)   non considerare l'indennità di accompagnamento tra i redditi dei beneficiari;
   g)   non è corretto il mero rinvio ad atti della Giunta regolare il meccanismo dell'accreditamento dei fornitori e dell'acquisto dei buoni servizio. Vi sono rischi di crescita di occupazione precaria per i lavoratori delle imprese fornitrici. Vi sono rischi nel pervenire alla scelta del fornitore quando egli sia incapace si scegliere;
   h)   è improprio definire "clienti" i beneficiari.
   Nel merito si osserva quanto segue:
   a)   il meccanismo di calcolo proposto dalla deliberazione non porterà l'Amministrazione a chiedere direttamente contributi ai parenti ma semplicemente contiene la presunzione del concorso da parte di una cerchia molto ristretta di questi alle spese assistenziali del loro congiunto.
In proposito si precisa altresì che la normativa ISEE prevede espressamente che gli Enti erogatori le prestazioni sociali possano utilizzare criteri aggiuntivi a quelli in esse descritti (art. 3, comma 1, del D.Lgs. 109/1988 coordinato con il D.Lgs 130/2000). Inoltre con la modifica del Titolo V della Costituzione del 2001 la competenza a determinare i criteri di valutazione delle condizioni economiche dei richiedenti prestazioni sociali è stata attribuita in modo esclusivo alle Regioni, salvo che lo Stato esplicitamente includa tale regolazione all'interno della definizione dei Livelli Essenziali delle prestazioni da garantire (funzione che compete allo Stato ma che sinora non è stata esercitata). In merito la Regione Piemonte, all'art. 40 della L.R. 1/2004, pur rinviando ad un apposito atto della Giunta Regionale la determinazione dei criteri di valutazione della situazione economica dei beneficiari, ha esplicitato:
-   al comma 1 dell'art. 40 che "La compartecipazione degli utenti ai costi si applica ai servizi ed alle prestazioni sociali richieste prevedendo la valutazione della situazione economica del richiedente, con riferimento al suo nucleo familiare, attraverso il calcolo degli indicatori della situazione economica equivalente o attraverso altri strumenti individuati dalla Regione";
-   ai commi 1 e 5 dell'art. 40 che la valutazione della condizione economica deve avvenire con indicatori appropriati, "anche in considerazione di quanto previsto dal D.Lgs. 109/1988 coordinato con il D.Lgs. 130/2000".
La Legge Regionale 1/2004 pertanto, relativamente alla valutazione della situazione economica del richiedente, fornisce come indicazioni che tale valutazione deve essere eseguita:
-   con riferimento "al suo nucleo familiare", definizione che non coincide di per sé con il nucleo anagrafico o con i soli conviventi;
-   con l'utilizzo non esclusivo dell'I.S.E.E., ma anche di altri strumenti.
Tale osservazione pertanto non è accolta, tuttavia si ritiene opportuno introdurre nell'Allegato 1, punto 1 "Principi generali" specifico emendamento esplicativo;
   b)   l'eventuale accoglimento di tale osservazione nel meccanismo di calcolo della delibera equivarrebbe ad aumentare la franchigia sui redditi del beneficiario oppure a detrarre dal reddito del beneficiario ciò che egli spende (o versa) ai familiari a carico. Si ritiene più opportuno non introdurre modifiche al testo in questa fase e svolgere invece azione di attento monitoraggio sull'intera materia delle franchigie utilizzando allo scopo il periodo sperimentale di 24 mesi previsto;
   c)   l'immobile non è considerato quale "fonte di reddito", ma come valore posseduto. Si ritiene di non accogliere l'osservazione, in quanto se si eliminasse la casa di proprietà dal valore dei beni immobiliari posseduti l'intero meccanismo perderebbe significato;
   d)   la competenza riguardante la definizione dei criteri di valutazione spetta alla Regione nel disporre il funzionamento delle Commissioni valutative UVG /UVH;
   e)   si fa notare che il provvedimento riconosce già franchigie più elevate per le persone con disabilità grave, per garantire loro la fruizione degli interventi ex lege 162/1998 (vedi Allegato 3 pag. 4 [1], ultimo capoverso "Prestazioni ex lege 162/1998");
   f)   l'indennità di accompagnamento in realtà, ai sensi del presente provvedimento, non viene calcolata tra i redditi (vedi Allegato 1 punto 2, primo capoverso e Allegato 2 pag. 22 penultimo capoverso [2]), bensì considerata come "ulteriore quota a disposizione del beneficiario per procurarsi servizi aggiuntivi ricompresi nel Pai";
   g)   sull'accreditamento si rinvia alla deliberazione del Consiglio Comunale del 9 dicembre 1998 (mecc. 9805122/19) che norma in via generale le procedure di accreditamento ed attribuisce alla Giunta la competenza a definire i criteri per l'istituzione dei relativi albi fornitori. Sui rischi per i lavoratori dei fornitori la presente delibera già prevede (a pag. 6 della narrativa, terzo capoverso) che il nuovo sistema venga avviato gradualmente a tutela sia delle garanzie occupazionali che della consapevole scelta del beneficiario; inoltre a pag. 25 [3]dell'Allegato 2, penultimo capoverso del punto 4), laddove si prevede la costituzione dell'albo fornitori, si precisa che il servizio che "sceglie per conto del beneficiario" deve scegliere il fornitore classificato primo nella sezione dell'albo degli accreditati insistente sul territorio di riferimento;
   h)   si tratta di una mera scelta linguistica, peraltro già iscritta tra "virgolette" nel testo e utilizzata, in un punto (pag. 5 punto 5b) che non si riferisce solo a cittadini richiedenti prestazioni sociali.

Circoscrizione 5
   Propone le seguenti osservazioni:
   a)   introdurre nell'Allegato 1 la possibilità di derogare dal calcolo della condizione economica dei parenti allorchè il beneficiario non desideri contattarli in seguito a gravi dissapori familiari, senza che ciò comporti una segnalazione alla Autorità Giudiziaria;
   b)   prevedere che siano possibili deroghe rispetto alla considerazione della condizione economica dei parenti qualora i minori dispongano di beni immobiliari e occorra un intervento per fronteggiare un rischio educativo;
   c)   prevedere che siano i servizi ad identificare il fornitore della prestazione per i minori con genitori che non siano in grado di farlo (o tralascino di farlo) anche in assenza di provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria;
   d)   prevedere che i fornitori individuino personale qualificato per intervenire su minori a rischio educativo;
   e)   non sono adeguatamente descritti negli Allegati 2 e 3, tra le prestazioni, gli "assegni di cura";
   f)   poiché il nuovo sistema implica un aumento dell'utenza possibile, si evidenzia l'esigenza di potenziare le risorse umane e gli strumenti dei servizi.
   Nel merito si evidenzia:
   a)   il provvedimento già prevede una deroga sul tema (cfr Allegato 1 punto 10, terzo capoverso). Si ritiene di non accogliere l'osservazione in quanto recepire la generalizzazione che la Circoscrizione propone vanificherebbe la considerazione delle condizioni dei parenti. Peraltro la segnalazione all'Autorità Giudiziaria sarà effettuata dai servizi solo se emerge una conclamata situazione di abbandono;
   b)   il provvedimento all'Allegato 3 punto 2.3 prevede già che nel caso di interventi per fronteggiare rischi educativi si considerino reddito e beni del solo minore e non quelli dei parenti. Se invece si intendeva sottolineare la necessità di poter attivare interventi pur in presenza di beni di proprietà del minore, l'osservazione è accolta e recepita dall'emendamento al punto 10 dell'Allegato 1 che viene adottato al fine di recepire una osservazione più generale fatta dalla Circoscrizione 9;
   c)   le possibilità per i servizi di intervenire senza ricorso alle scelte di chi esercita la potestà genitoriale sono regolate dalla normativa nazionale di tutela dei minori, che prevede le fattispecie che richiedono il ricorso a provvedimenti della Magistratura ovvero legittimano un ruolo sostitutivo dei servizi pubblici;
   d)   è misura da prevedere tra i requisiti di accreditamento che la Giunta dovrà definire;
   e)   a pag. 1 dell'Allegato 2 [4], settimo capoverso (primo trattino) si prevede espressamente che gli assegni di cura vengano ricompresi tra le prestazioni descritte. Per ulteriore chiarezza comunque tale materia sarà oggetto di specifico emendamento, all'allegato 2, "Le prestazioni" (descrizione generale) - Assistenza domiciliare, anche al fine di meglio esplicitare le modalità di utilizzo di questa prestazione;
   f)   si precisa che, contestualmente all'iter deliberativo, è già stato predisposto un piano di riorganizzazione dei servizi sociali decentrati, oggetto di preintesa sindacale, che accompagnerà il cambiamento del sistema di erogazione delle prestazioni domiciliari.

Circoscrizione 9
   Propone le seguenti osservazioni:
   a)   aumentare il valore della franchigia per i patrimoni immobiliari;
   b)   prevedere una maggiorazione di tale valore di franchigia quando il beneficiario sia unico proprietario dell'abitazione principale (e non la possieda ad esempio in quota col coniuge);
   c)   prevedere, anche nel paragrafo 8) relativamente ai patrimoni immobiliari, la stessa deroga del paragrafo 7) in materia di interventi in situazione di abbandono, in presenza di valori mobiliari superiori alla franchigia;
   d)   uniformare i criteri di valutazione delle condizioni economiche ai fini delle prestazioni domiciliari e residenziali per evitare domande improprie verso la residenzialità;
   e)   chiarire le modalità di ricorso e tutela possibili per il beneficiario quando non concorda col PAI;
   f)   i servizi descritti all'Allegato 2 (pag. 29/32 [5]) come "altri servizi" devono essere attivati anche al di fuori di un PAI per motivi di urgenza;
   g)   non rinviare alla deliberazione sull'assistenza economica la regolazione dei sostegni domiciliari per minori non disabili;
   h)   riconsiderare i budget previsti per i servizi circoscrizionali per gli affidamenti diurni;
   i)   poiché il nuovo sistema implica un aumento dell'utenza possibile, si evidenzia l'esigenza di potenziare le risorse umane e gli strumenti dei servizi.
   Nel merito si evidenzia:
   a)   come già sopra evidenziato, non appare opportuno introdurre modifiche nel testo in questa fase, ma si preferisce fare oggetto di attento monitoraggio l'intera materia delle franchigie;
   b)   valgono in proposito le medesime considerazioni di cui al punto precedente;
   c)   l'osservazione è accolta. Si propone pertanto specifico emendamento prevedendo la deroga sia per i beni immobiliari che mobiliari al punto 10 dell'Allegato 1;
   d)   con la DGR del 17-15226 del 30 marzo 2005 la Regione Piemonte ha assunto l'impegno a definire in tempi brevi i criteri relativi alla residenzialità: appare dunque inopportuno assumere misure comunali in pendenza di tali atti regionali;
   e)   le modalità di ricorso devono essere definite a cura della Regione (in quanto attengono al funzionamento delle UVG/UVH) oppure, in assenza di indicazioni, verranno regolate nell'ambito dell'accordo di programma con le Aziende Sanitarie;
   f)   la delibera già prevede che le prestazioni di supporto, i pasti a domicilio ed il telesoccorso siano attivabili anche come prestazioni individuali in attesa di definire un PAI: le modalità di attivazione degli interventi di urgenza dovranno comunque essere definite nell'ambito dell'accordo di programma con le ASL;
   g)   i sostegni domiciliari per minori non disabili sono normati dalla presente delibera all'Allegato 3;
   h)   non è materia di competenza del Consiglio Comunale;
   i)   si precisa che, contestualmente all'iter deliberativo, è già stato predisposto un piano di riorganizzazione dei servizi sociali decentrati, oggetto di preintesa sindacale, che accompagnerà il cambiamento del sistema di erogazione delle prestazioni domiciliari.

   Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

   Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale, fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;

   Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico sono:
   favorevole sulla regolarità tecnica;
   favorevole sulla regolarità contabile;

   Con voti unanimi, espressi in forma palese;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

1)   di approvare le Norme sui criteri di accesso alle prestazioni domiciliari di cui all'allegato 1 (all. 1 - n.           ) facente parte integrante del presente provvedimento;

2)   di approvare le Linee guida per l'appropriatezza degli interventi domiciliari per anziani di cui all'allegato 2 (all. 2 - n.            ) facente parte integrante del presente provvedimento;

3)   di approvare le Specifiche per l'utilizzo delle prestazioni domiciliari in favore di minori e disabili di cui all'allegato 3 (all. 3 - n.        ) facente parte integrante del presente provvedimento;

4)   di demandare alla Giunta l'adozione di un accordo di programma con le A.S.L. cittadine in materia ed in attuazione dell'accordo regionale di cui alla D.G.R. 51 del 23 dicembre 2003 sulla base degli indirizzi di cui in narrativa;

5)   di autorizzare l'introduzione progressiva di nuove modalità di erogazione delle prestazioni con le caratteristiche descritte in narrativa e demandare alla Giunta la definizione delle procedure per l'istituzione della sezione C dell'Albo dei fornitori accreditati di prestazioni socio-sanitarie relativa a quelle domiciliari e la contestuale identificazione di caratteristiche qualitative degli interventi e di tariffe calmierate, prevedendo modalità per il suo utilizzo che favoriscano una transizione graduale del sistema nel tempo in considerazione delle esigenze degli utenti e dei lavoratori impegnati nel settore, descritte in narrativa;

6)   di disporre l'abrogazione dei precedenti provvedimenti concernenti:
   -   l'affidamento diurno di disabili ed anziani (Consiglio Comunale del 28 settembre 1989 - mecc. 8909698/19 e s.m.i.);
   -   il telesoccorso (Consiglio Comunale del 4 febbraio 1985 - mecc. 8500914/19 e s.m.i.) per anziani e disabili;
   -   i pasti a domicilio (Consiglio Comunale del 4 febbraio 1987 - mecc. 8614433/19 e s.m.i.) per anziani ed inabili;
   -   le prestazioni integrative al servizio di assistenza domiciliare (Giunta Comunale del 13 ottobre 1998 - mecc. 9808433/19);
   -   servizi di tregua (Consiglio Comunale dell'8 novembre 1999 - mecc. 9908665/19 e s.m.i.) consistenti in interventi integrati resi da operatori professionali e volontari;
   -   gli assegni di cura per minori, disabili ed anziani con problemi di autosufficienza e i contributi per il sostegno domiciliare di minori non disabili (artt. 12 e 13 deliberazione del Consiglio Comunale del 12 febbraio 2001 - mecc. 2000 05700/19 e s.m.i.);

7)   di approvare le modalità transitorie descritte in narrativa per la gestione dei casi già beneficiari di prestazioni domiciliari al momento dell'attuazione del presente provvedimento e per l'adozione di eventuali provvedimenti correttivi adattabili nei primi 24 mesi successivi all'esecutività del presente atto;

8)   di dichiarare attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del Testo Unico, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.


ALLEGATO 1

PRESTAZIONI DOMICILIARI SOCIALI E SOCIO-SANITARIE. CRITERI DI ACCESSO E DI CONTRIBUZIONE AL COSTO

Indice

1) Principi generali
2) Definizioni
3) Il reddito mensile: come si considera
4) I patrimoni mobiliari: come si considerano
5) I patrimoni immobiliari: come si considerano
6) Il calcolo delle contribuzioni e delle prestazioni erogabili
7) Valore dei patrimoni mobiliari che superano la franchigia
8) Valore dei patrimoni immobiliari che superano la franchigia
9) Procedure di rapporto con i servizi comunali
10) Possibili deroghe
11) Interventi indebitamente percepiti

1) Principi generali
Non sono considerate in questo allegato le prestazioni di domiciliarità a totale o parziale rilievo sanitario, in quanto a carico del Servizio Sanitario Nazionale. Pertanto la valutazione della condizione economica descritta nel presente atto si utilizza esclusivamente per determinare gli oneri eventualmente a carico del Comune.
In attesa che la Regione emani disposizioni in materia di accesso e contribuzione al costo delle prestazioni sociali e socio-sanitarie, in applicazione della legge regionale 1/2004, con il presente allegato si precisano gli obiettivi descritti in narrativa della delibera:
1.   assumendo la scelta di considerare la situazione economica del solo beneficiario delle prestazioni, e non dei suoi conviventi o familiari, quando egli sia persona non autosufficiente. Ciò in coerenza con l'ordine del giorno votato dal Consiglio Comunale sull'argomento il 10 gennaio 2000 mozione n. 1/2000;
2.   quando il beneficiario sia invece persona autosufficiente, considerando anche le risorse economiche che potrebbero essere rese disponibili per integrare l'assistenza a suo favore dai familiari con più stretti legami, anche non conviventi, per le seguenti motivazioni:
   -   le prestazioni di assistenza domiciliare sono erogate, seppur indirettamente, a sostegno anche delle persone che hanno legami familiari con la persona in stato di bisogno. Un operatore domiciliare, intervenendo non solo sulla persona ma sul contesto abitativo (acquisti, pulizie, e attività simili), svolge infatti attività fruite anche dagli altri familiari;
   -   se si considerasse la condizione economica del solo beneficiario si otterrebbe la conseguenza di erogare lo stesso volume di prestazioni a carico della Città a persone che sono in condizioni molto diverse: effettivamente soli e senza reti proprie di aiuti possibili, oppure con reti familiari che possono disporre anche di notevoli risorse economiche proprie. Ciò produrrebbe una iniquità distributiva delle risorse dei servizi pubblici, perché non se ne fornirebbero in misura maggiore alle persone che sono in condizioni complessivamente più deboli. Inoltre se si considera la situazione economica dei soli familiari conviventi col beneficiario si rischia di penalizzare e disincentivare la convivenza dei familiari con le persone in difficoltà, ad esempio con gli anziani.
Si prevede di considerare soltanto il reddito dei familiari superiore a determinati importi, tenendo conto della composizione dei singoli nuclei familiari, al fine di prevedere che gli oneri a carico dei familiari siano proporzionali alla numerosità dei nuclei e non superino limiti previsti;
3.   Quando il beneficiario di interventi sia un minore, vengono considerati, ai fini della concorrenza ai costi delle prestazioni a lui dirette, esclusivamente i genitori e gli ascendenti, secondo le disposizioni del Codice Civile e secondo i criteri descritti all'ALLEGATO 3 della presente deliberazione.
La definizione delle eventuali contribuzioni a carico dei cittadini, dei valori di prestazioni erogabili a carico della Città, delle soglie che identificano le diverse condizioni economiche dei cittadini costituiscono gli elementi che regolano l'offerta dei servizi domiciliari. E' perciò necessario che possano essere adattati al mutare dei bisogni, delle priorità di intervento e delle risorse disponibili. Le tariffe dei servizi verranno quindi progressivamente adeguate all'effettivo costo dei servizi stessi, con atti del Consiglio Comunale relativamente ai criteri generali e della Giunta relativamente agli importi. Con le stesse modalità potranno essere modificate le soglie delle condizioni economiche dei cittadini dalle quali derivano gli oneri a loro carico e il volume delle prestazioni erogabili.
Le procedure e modalità operative da adottare nei servizi per attuare i criteri definiti nel presente atto saranno oggetto di appositi atti organizzativi.
Si ritiene che una valutazione della situazione economica effettuata utilizzando esclusivamente i meccanismi previsti per il calcolo dell'I.S.E.E (D.Lgs. 109/1998, come modificato dal D.Lgs. 130/2000) introduca rischi di iniquità, in quanto tale calcolo prevede:
-   che siano considerati nella situazione economica solo i beni posseduti al 31 dicembre dell'anno precedente ed i redditi dell'ultima dichiarazione dei redditi, mentre è opportuno considerare la condizione economica del momento nel quale il cittadino richiede le prestazioni comunali;
-   non consente di differenziare all'interno dei nuclei familiari modalità diverse di considerazione dei redditi dei diversi componenti, come si prevede al punto 3 di questo atto;
-   prevede una franchigia sui beni immobiliari inferiore a quella descritta nel presente atto.
Per questi motivi si prevede che i richiedenti devono presentare ai servizi comunali, ai fini delle prestazioni regolate dal presente atto, una dichiarazione che consenta di acquisire le informazioni sulla condizione economica come in esso descritte, per integrare l'eventuale dichiarazione I.S.E.E. della quale siano già in possesso.
Tale previsione trova fondamento:
a)   nella disposizione dell'articolo 3 del D.Lgs. 109/1998, come modificato dal D.Lgs. 130/2000, che attribuisce agli Enti erogatori la facoltà di utilizzare criteri ulteriori di selezione dei beneficiari aggiuntivi a quelli descritti in tali decreti legislativi;
b)   in quanto previsto ai commi 1 e 5 dell'art. 40 della Legge Regionale 1/2004, che, relativamente alla valutazione della situazione economica del richiedente, indicano che tale valutazione deve essere eseguita:
-   con riferimento "al suo nucleo familiare", definizione che non coincide di per sé con il nucleo anagrafico o con i soli conviventi;
-   con l'utilizzo non esclusivo dell'I.S.E.E., ma anche di altri strumenti.

2) Definizioni
Per la valutazione della condizione economica dei cittadini si considerano il reddito periodicamente percepito, il patrimonio mobiliare, il patrimonio immobiliare, che sono definiti in modo analogo a quanto indicato nella deliberazione del Consiglio Comunale (mecc. 2000 05700/19) del 12 febbraio 2001 e s.m. e i. che disciplina gli interventi di assistenza economica, con le seguenti modificazioni ed integrazioni:
a)   il valore di donazioni, lasciti (purché non rientranti nelle spontanee contribuzioni erogate da organismi del privato sociale a fini di solidarietà), cessioni a titolo oneroso o di altri redditi percepiti in anni precedenti la domanda di prestazioni ai servizi comunali si considera:
   -   nei due anni precedenti tale domanda, anziché cinque anni;
   -   dividendolo per il valore delle prestazioni domiciliari a carico della Città;
b)   non concorrono alla formazione del reddito anche gli oneri sostenuti per la contribuzione al costo di prestazioni socio assistenziali, ovvero già calcolati come compartecipazione a tali interventi, in Torino ed in altri Comuni, non concorrono altresì le tredicesime mensilità di stipendi e pensioni.
Per massimale erogabile dal Comune si intende il valore massimo della spesa che può essere a carico della Città.
Per franchigie sul reddito e sui patrimoni si intende il valore del reddito mensile e dei patrimoni del beneficiario e dei suoi familiari (quando considerati) che non viene considerato nel calcolo della condizione economica, in quanto deve restare in loro piena disponibilità.
Per quota di solidarietà si intende il valore che, solo per le tipologie di intervento previste, si presume i familiari possano utilizzare autonomamente per l'assistenza del beneficiario autosufficiente, salvo dimostrazione contraria.
Per valore erogato a carico del Comune si intende quanto può essere fornito a carico della Città per il beneficiario, in seguito alla valutazione dei bisogni e della situazione economica.
I massimali delle prestazioni di aiuto domiciliare sono descritti negli altri allegati alla presente deliberazione e riguardano esclusivamente le prestazioni ivi elencate.
I familiari del beneficiario indicati, quando la loro condizione economica abbia rilievo, vengono considerati ovunque risiedano, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 10 del presente atto. Il coniuge del beneficiario non divorziato o non legalmente separato, anche se non incluso nella sua scheda anagrafica, viene considerato sino a quando il beneficiario non documenti di aver intrapreso azioni per definire in sede giurisdizionale la propria posizione nei confronti del coniuge non divorziato o non legalmente separato. Tale coniuge non legalmente separato non si considera qualora l'Autorità giudiziaria abbia emesso provvedimenti che motivino la diversa residenza dei coniugi.

3) Il reddito mensile: come si considera
Si definisce reddito il complesso delle entrate, al netto delle imposizioni fiscali e contributive, percepito mensilmente alla data della richiesta di intervento presentata ai servizi comunali. Il reddito percepito mensilmente si considera solo per la parte che supera una franchigia sul reddito, con le seguenti differenze:
1.   il beneficiario fruisce di una franchigia sui suoi redditi personali;
2.   le altre persone, suoi familiari o meno, che vivono nella stessa abitazione del beneficiario, fruiscono di una franchigia proporzionale al numero di tali persone. Si considerano a tali fini tutti i conviventi da almeno tre mesi con il richiedente la prestazione, anche se non inclusi nella scheda anagrafica, con esclusione delle persone conviventi perché prestano attività lavorativa per il nucleo, o in quanto affittuari, od ospitati per motivi di studio o lavoro se non parenti non componenti la famiglia anagrafica. Gli iscritti sulla scheda anagrafica del beneficiario e le altre persone con lui conviventi si considerano purché siano effettivamente con lui conviventi;
3.   i coniugi, i genitori ed i figli non conviventi fruiscono di una franchigia proporzionale al numero delle persone iscritte nella loro scheda anagrafica. Viene considerato esclusivamente il loro reddito personale che supera tale franchigia del loro nucleo, per consentire che la partecipazione agli oneri di assistenza del beneficiario sia riferita ai soli redditi dei figli, genitori e coniuge, e non anche ai redditi degli altri familiari con essi conviventi;
4.   quando il beneficiario di interventi è un minore vengono considerati esclusivamente i redditi di genitori ed ascendenti.
Le franchigie sul reddito sono ottenute moltiplicando per un indice moltiplicatore il Reddito di Mantenimento (previsto dalla deliberazione del Consiglio Comunale che regola gli interventi di assistenza economica) delle persone e dei nuclei familiari sopra descritti: moltiplicatore individuato in 1 per il beneficiario e 2 per i suoi parenti. Inoltre alla franchigia del beneficiario e a quella dei nuclei familiari dei suoi parenti non conviventi sono aggiunte, sino ad un importo massimo di 400 Euro mensili, le seguenti spese sostenute per l'abitazione principale: locazione, spese condominiali, spese accessorie generali, ratei per l'estinzione degli eventuali mutui contratti per l'acquisto dell'abitazione principale. Pertanto:
-   il beneficiario fruisce di una franchigia pari a 1 Reddito di Mantenimento più le spese per l'abitazione sostenute sino ad un massimo di 400 Euro mensili. Qualora il beneficiario sia un minore, tali spese per l'abitazione sono invece aggiunte alla franchigia del nucleo col quale vive il minore;
-   gli altri conviventi col beneficiario fruiscono ciascuno di una franchigia pari a 2 volte il Reddito di Mantenimento del nucleo senza considerare il beneficiario, diviso il numero di tali conviventi;
-   coniuge, genitori e figli non conviventi del beneficiario fruiscono ciascuno di una franchigia pari a 2 volte il reddito di Mantenimento dei loro nuclei familiari più le spese per l'abitazione sostenute sino ad un massimo di 400 Euro mensili, diviso il numero di coniuge, genitori, figli. Qualora il beneficiario sia un minore si considerano esclusivamente i suoi genitori ed ascendenti, con il medesimo criterio.
Qualora nei 6 mesi precedenti la richiesta di intervento, ovvero durante il periodo di fruizione di prestazioni con spesa a carico della Città il beneficiario riscuota arretrati di pensione o stipendio, si divide il loro importo per il valore mensile delle prestazioni comunali fruite, ed esse vengono sospese per il numero di mesi risultanti a decorrere dal percepimento degli arretrati. A tale calcolo si applica, ove ne ricorrano le circostanze, le detrazioni descritte all'articolo 2, comma 11 della deliberazione quadro sull'assistenza economica.

4) I patrimoni mobiliari: come si considerano
I patrimoni mobiliari si considerano nel valore posseduto alla data della richiesta di intervento presentata ai servizi comunali e soltanto per il valore che supera una franchigia sul patrimonio mobiliare, così individuata:
a)   la franchigia sul patrimonio mobiliare personale del beneficiario è di 5.000 Euro;
b)   le franchigie sul patrimonio mobiliare dei coniugi, genitori e figli (quando tale patrimonio sia considerato) sono proporzionali al numero delle persone del loro nucleo; pertanto la franchigia è determinata applicando a 15.000 Euro la scala di equivalenza prevista per i Redditi di Mantenimento dalla deliberazione che regola gli interventi di assistenza economica, secondo i seguenti criteri:
Per i conviventi col beneficiario:

numero di coniugi, genitori e figli conviventi col beneficiario   Franchigia = 15.000 Euro moltiplicato per:
1   1
2   1,70
Oltre 2   Si aggiunge al moltiplicatore 0,40 per ogni ulteriore componente

Per i familiari non conviventi col beneficiario:

numero di persone del nucleo anagrafico di coniugi, genitori e figli del beneficiario   Franchigia = 15.000 Euro moltiplicato per:
1   1
2   1,70
Oltre 2   Si aggiunge al moltiplicatore 0,40 per ogni ulteriore componente

Si considera esclusivamente il patrimonio mobiliare personale di coniugi, genitori e figli. Se il beneficiario degli interventi è un minore, esclusivamente quello dei genitori ed ascendenti.

5) I patrimoni immobiliari: come si considerano
Si considera il valore imponibile ai fini del versamento dell'ICI della quota detenuta alla data della richiesta di intervento presentata ai servizi comunali sui fabbricati e terreni edificabili ed agricoli sui quali si abbiano diritti di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, servitù, superficie, enfituesi; è esclusa la c.d. "nuda proprietà". Dovrà essere detratto il valore del capitale residuo del mutuo contratto per l'acquisto o la costruzione del bene. Si considera soltanto il valore che supera una franchigia sul patrimonio immobiliare così identificata:
a)   tra i beni del beneficiario: 70.000 Euro per l'insieme dei beni posseduti, se tra questi è inclusa l'abitazione principale; 20.000 Euro se si possiedono esclusivamente beni diversi dall'abitazione principale. Per abitazione principale/prima casa ai fini del presente provvedimento deve intendersi o l'abitazione in cui il beneficiario vive o, qualora non viva in abitazione su cui gode di diritti reali, l'eventuale immobile a carattere abitativo di cui disponga a tale titolo se sito nel comune di Torino;
b)   tra i beni dei conviventi col beneficiario e dei suoi parenti anche non conviventi (quando tale patrimonio sia considerato) non si considera la prima abitazione posseduta; si individua una franchigia di 20.000 Euro per gli altri beni immobiliari.
Non sono considerati i beni immobili esenti dall'applicazione dell'ICI.
Si considera esclusivamente il patrimonio immobiliare personale di coniugi, genitori e figli; se il beneficiario degli interventi è un minore, esclusivamente quello dei genitori ed ascendenti. Si considerano esclusivamente le quote proprietarie dei singoli in caso di proprietà divisa. Le pertinenze sono considerate facenti parte del valore dell'immobile cui sono collegate. Il valore da considerare è quello utilizzato come quota imponibile ai fini I.C.I.. I patrimoni immobiliari posseduti all'estero sono valutati con un valore convenzionale pari a 250 Euro al metro quadrato.

6) Il calcolo delle contribuzioni e delle prestazioni erogabili.
Gli interventi comunali sono articolati in tre tipologie:
1.   a totale carico del Comune;
2.   calcolati considerando la condizione economica del solo beneficiario;
3.   calcolati considerando la condizione economica del beneficiario e dei suoi conviventi e parenti.
Negli altri allegati alla presente deliberazione è descritto come ogni intervento, per diverse tipologie di utenza, afferisca ad una di queste tipologie.
Quando si considera la condizione economica del solo beneficiario, il valore mensile delle prestazioni comunali erogate o della compartecipazione al costo che si richiede al beneficiario si ottiene sottraendo al massimale mensile di spesa a carico del Comune il reddito mensile del beneficiario che supera la rispettiva franchigia.
Quando si considera la condizione economica anche dei parenti del beneficiario, se dopo il calcolo sopra descritto l'intervento prevede una spesa a carico del Comune ovvero una contribuzione al costo inferiore alla tariffa, si detrae ulteriormente la somma dei redditi mensili e dei patrimoni mobiliari dei familiari che superano le rispettive franchigie. Tale esubero è tuttavia considerato soltanto fino ad un valore massimo, pari a una quota di solidarietà prefissata, così individuata:
-   per il genitore (convivente o meno): 400 Euro mensili;
-   per il coniuge (convivente o meno): 400 Euro mensili;
-   per il figlio/a (convivente o meno): 250 Euro mensili;
-   per gli ascendenti dei minori (conviventi o meno): 250 Euro mensili;
-   per ogni altro convivente con il beneficiario: 100 Euro mensili.
Se i beneficiari degli interventi sono minori, tra i familiari si considerano esclusivamente i genitori e, solo qualora la considerazione delle loro condizioni economiche implichi un costo a carico della Città, gli ascendenti. Si assume pertanto che i familiari del beneficiario che vengono considerati (soltanto genitori, coniuge, figli, ovvero soltanto genitori ed ascendenti se egli è un minore), e gli altri conviventi, possano contribuire alla sua assistenza facendosi carico al massimo di una quota di solidarietà pro capite mensile fissa. Questa quota non si considera se i familiari sono in condizioni economiche tali da non poter farsene carico, perché i rispettivi redditi e patrimoni sono inferiori alle franchigie definite. In altri termini redditi e patrimoni mobiliari dei familiari vengono considerati soltanto nella misura superiore alla loro franchigia, e soltanto sino alla concorrenza della quota di solidarietà prevista per i diversi parenti.
Il meccanismo è sintetizzato nella Tabella al termine di questo Allegato, e viene specificato nei successivi commi ed articoli.
La dichiarazione presentata dai richiedenti circa la propria situazione economica ha validità per 12 mesi. Qualora dopo la presentazione della dichiarazione e prima della sua scadenza intervengano variazioni, colui che ha presentato la dichiarazione od il beneficiario della prestazione deve comunicare ai servizi sociali, non oltre 30 giorni dalla data in cui ne viene a conoscenza:
-   ogni variazione relativa alla composizione dei nuclei familiari considerati;
-   ogni variazione delle componenti la condizione economica (reddito periodico, patrimoni mobiliari, patrimoni immobiliari) dichiarate all'atto della richiesta di prestazioni quando tali variazioni, relativamente alla singola componente, sono pari o superiori al 20% dei valori inizialmente dichiarati. Modifiche alle prestazioni erogate o alle compartecipazioni al costo dei servizi a carico dei beneficiari saranno possibili solo in presenza di tale entità delle variazioni;
-   il ricovero in ospedale o struttura residenziale della persona che fruisce degli interventi a carico del Comune. In caso di ricoveri temporanei superiori ad un determinato periodo, occorrerà infatti procedere a modificare di conseguenza il progetto assistenziale e gli interventi di sostegno domiciliare appropriati.
Alla richiesta di rinnovo delle prestazioni i servizi comunali verificano la permanenza dei requisiti di accesso. In ogni momento i servizi possono disporre ulteriori verifiche circa la permanenza delle condizioni in base alle quali le prestazioni sono state erogate.

7) Valore dei patrimoni mobiliari che superano la franchigia
Qualora i patrimoni mobiliari del beneficiario superino la franchigia per essi prevista, non è possibile erogare prestazioni a carico della Città, od applicare compartecipazioni al costo delle prestazioni inferiori alla tariffa massima.
Qualora i patrimoni mobiliari dei conviventi e dei parenti del beneficiario (quando si tratti di intervento che ne preveda la considerazione) superino la franchigia per essi prevista, dal valore della prestazione a carico della Città si detrae la "quota di solidarietà" a loro carico prevista.
Qualora i patrimoni mobiliari consistano in contratti di assicurazione mista sulla vita e di capitalizzazione, polizze a premio unico anticipato per tutta la durata del contratto, titoli o azioni o obbligazioni che possono essere ceduti solo con oneri di smobilizzo del capitale, ai loro possessori le prestazioni comunali possono essere erogate se alla data della loro richiesta essi abbiano richiesto la restituzione del capitale maturato e siano in attesa della relativa liquidazione. La prestazione viene erogata quale anticipazione delle somme in attesa di liquidazione dall'intermediario finanziario ed è subordinata alla sottoscrizione di impegno di versamento del ricavato a favore del Comune al momento della liquidazione. Tale impegno deve essere formalizzato e corredato dall'ordine irrevocabile alla banca o all'intermediario di bonificare il controvalore dei titoli sino all'ammontare del valore della prestazione direttamente al Comune al momento dell'effettivo incasso. L'importo finale della prestazione non può superare il 75% dei titoli di stato o titoli obbligazionari e non può superare il 50% dei titoli azionari o assimilabili, ed è in ogni caso decurtato del saggio legale degli interessi vigente aumentato di un punto calcolato sul capitale investito.
Qualora l'intervento appropriato alla condizione del beneficiario consista in un affidamento familiare va considerato che tale prestazione non può essere acquistata direttamente dal beneficiario con le proprie risorse. Pertanto se il valore dei patrimoni mobiliari del beneficiario supera la franchigia prevista, l'affidamento può essere ugualmente attivato dai servizi, ed il beneficiario verserà alla Città il valore della quota affido erogata all'affidatario, sino alla concorrenza del valore del suo patrimonio mobiliare superiore alla franchigia.

8) Valore dei patrimoni immobiliari che superano la franchigia
Qualora il valore della prima casa del beneficiario superi la franchigia per essa prevista, l'erogazione di prestazioni a carico della Città o la compartecipazione al costo in misura inferiore alla tariffa massima non è possibile, ovvero è subordinata alla concessione alla Città di garanzia reale sull'immobile. Il beneficiario dovrà sottoscrivere allo scopo apposito contratto, assistito da garanzia reale, con il quale si impegna a restituire la spesa che il Comune anticiperà erogandogli la prestazione. Il beneficiario della prestazione concederà, pertanto, ipoteca sul bene immobile a garanzia della restituzione del prestito, maggiorato di rivalutazione, interessi legali e spese. Le spese per la iscrizione dell'ipoteca sono poste a debito dell'utente.
In alternativa alla predetta garanzia reale è in facoltà della Città di Torino erogare la prestazione previa stipulazione di contratto nel quale un congiunto di qualsiasi grado o un terzo assume verso la Città di Torino il debito del beneficiario per il pagamento del corrispettivo per le prestazioni erogate, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1272 del codice civile. Il contratto avrà per oggetto la restituzione delle somme spese dalla Città di Torino e sarà stipulato con l'utente o con suo rappresentante legale o con un terzo che assuma il debito.
Qualora il valore dei patrimoni immobiliari ulteriori rispetto alla prima casa del beneficiario superi la franchigia per essi previsti, l'erogazione di prestazioni a carico della Città o la compartecipazione al costo in misura inferiore alla tariffa massima non è possibile.
Qualora il valore dei patrimoni immobiliari dei conviventi e dei parenti del beneficiario (quando si tratti di intervento che ne preveda la considerazione) superino la franchigia per essi prevista, dal valore della prestazione a carico della Città si detrae la "quota di solidarietà" a loro carico prevista, descritta al precedente articolo 6.

9) Procedure di rapporto dei cittadini con i servizi comunali.
Il meccanismo descritto prevede un rapporto dei cittadini con i servizi comunali finalizzato a ridurre le incombenze di certificazione delle condizioni economiche: infatti quando il beneficiario presenta una richiesta di prestazione viene considerata la sua personale condizione economica; qualora per dimensionare la prestazione o la compartecipazione al costo vadano considerati anche i suoi genitori, coniuge e figli, i servizi comunali considerano nel calcolo anche la presenza della loro quota di solidarietà, che non verrà conteggiata quando tali familiari (informati del calcolo) documentino l'impossibilità di sostenerla perché i loro redditi e beni rientrano nelle franchigie previste.
Il meccanismo descritto nel presente atto si applica a due tipologie che implicano costi a carico della Città:
-   l'erogazione di servizi tramite trasferimenti monetari o buoni servizio dalla Città al beneficiario;
-   oppure la contribuzione ai costi di un servizio da parte del beneficiario in misura ridotta rispetto alle tariffe stabilite, il che implica o una minore entrata per la Città rispetto alle tariffe, oppure una integrazione che la Città versa al gestore del servizio per colmare la differenza tra la contribuzione dell'utente e la tariffa.
Nel primo caso il meccanismo non implica una corresponsione di denaro ai servizi comunali da parte dei familiari, ma individua il volume di prestazioni che la Città può fornire a proprio carico al beneficiario, lasciando al beneficiario stesso o ai familiari l'integrazione con proprie risorse delle prestazioni comunali.
Nel secondo caso se il valore dei redditi e patrimoni che vengono considerati è pari o superiore alla tariffa massima del servizio, la compartecipazione al costo è pari alla sua tariffa massima; se è inferiore è pari alla quota dovuta dal beneficiario più, per gli interventi nei quali si considerano, le quote di solidarietà dei familiari. Relativamente alle prestazioni di aiuto domiciliare questa situazione si realizza nel caso dell'affidamento familiare: per questo intervento la "quota affido" che la Città versa agli affidatari opera per il beneficiario affidato come una tariffa da versare alla Città.
Per fruire di prestazioni a carico della Città il beneficiario dovrà aver avviato le procedure per ottenere le altre prestazioni ed agevolazioni fiscali utilizzabili nella sua condizione di bisogno, che siano previste dalla normativa vigente. I servizi comunali promuoveranno l'informazione dei possibili beneficiari di tali misure.

10) Possibili deroghe
Le modalità descritte nel presente atto prevedono che, solo per alcuni interventi e tipologie di beneficiari, alcuni familiari (coniuge, genitori, figli) provvedano ad integrare le prestazioni comunali con una loro "quota di solidarietà" che essi, salvo che le loro condizioni economiche non lo consentano, forniscono direttamente al loro congiunto. Qualora ciò non accada il beneficiario potrebbe non poter fruire di tutte le prestazioni adeguate alla sua condizione, in quanto fruirebbe soltanto di quelle che possono essere a carico del Comune. E' perciò opportuno prevedere misure correttive adottabili in queste circostanze.
I servizi comunali provvedono ad informare (previo consenso del beneficiario) anche genitori, coniuge e figli maggiorenni del beneficiario del volume di prestazioni che può essere erogato a carico della Città, e delle quote di solidarietà che secondo i criteri del presente atto si presuppone siano da essi fornite al beneficiario.
Qualora la mancata corresponsione di tali quote di solidarietà profili una situazione di abbandono del beneficiario, i servizi comunali, con provvedimento dirigenziale motivato possono procedere all'erogazione di interventi a carico della Città senza tenere conto nel calcolo del loro importo delle quote di solidarietà descritte nel presente atto. Tale deroga è applicabile esclusivamente in presenza di oggettive e documentate motivazioni che prefigurino l'impossibilità di una relazione tra il beneficiario ed i parenti che dovrebbero corrispondergli tali quote. I servizi sociali attiveranno poi le eventuali necessarie segnalazioni alla Magistratura per l'attivazione delle procedure di tutela del beneficiario.
Qualora gli interventi da attivare siano previsti in provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria, ovvero risultino indispensabili per evitare situazioni di abbandono di persone incapaci, si possono erogare prestazioni a carico della Città se i redditi mensili, i patrimoni mobiliari od immobiliari superano le franchigie per essi previste, con le stesse modalità descritte al paragrafo precedente.

11) Interventi indebitamente percepiti
I servizi comunali possono accertare che sono state erogate indebitamente prestazioni con costi a carico della Città, ad esempio quando i controlli che si eseguono su quanto dichiarato dai richiedenti relativamente alla propria condizione economica dimostrano la non veridicità di tali dichiarazioni, o qualora persone che dovevano comunicare ai servizi variazioni delle condizioni economiche considerate, ai sensi dell'art. 6, comma 8; non lo facciano nei termini previsti. In tali casi si attiva una procedura di rivalsa finalizzata alla restituzione alla Città del costo degli interventi indebitamente percepiti.
E' tuttavia necessario contemperare l'esigenza di attivare il meccanismo di restituzione alla Città con l'esigenza di poter proseguire nell'erogazione degli interventi, quando la loro sospensione rechi pregiudizio al fruitore, specialmente se si trova in condizioni di non autosufficienza. Si prevede pertanto che a coloro che abbiano percepito indebitamente o impropriamente interventi e non abbiano restituito interamente il relativo costo alla Città, sia possibile prevedere la prosecuzione degli interventi per un periodo di tre mesi, esclusivamente qualora non sussistano altri motivi di esclusione all'erogazione e qualora:
il beneficiario, se questi è il debitore;
oppure un terzo fideiussore, ossia una persona (parente o non parente) che garantisca il pagamento del debito,
abbiano preventivamente sottoscritto un impegno di restituzione alla Città, anche rateale per un periodo non superiore a 24 mesi e versino la prima rata.
I servizi comunali possono proporre il rinnovo degli interventi per un ulteriore periodo di tre mesi eventualmente rinnovabile per un pari periodo e per tutto il periodo di durata dell'impegno, esclusivamente dopo avere verificato l'avvenuto puntuale pagamento delle rate relative al trimestre precedente. Non costituisce motivo ostativo a fruire di prestazioni regolate dai criteri introdotti col presente atto la circostanza che il beneficiario debba restituire somme alla Città perché ha indebitamente percepito prestazioni assistenziali erogate con criteri precedenti.
Qualora l'utente debitore sia un incapace naturale (ossia non sia in grado di esprimere compiutamente la propria volontà), sia privo della presenza di terzi che si assumano il debito, e necessiti comunque dell'intervento, i servizi comunali provvederanno a:
-   valutare la necessità di segnalare l'utente incapace alla Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario, per l'individuazione di misure di tutela e protezione mediante la nomina di un rappresentante
-   a seguito di tale segnalazione, attivare la prosecuzione degli interventi.
Il recupero del credito non sarà attivato in via coattiva per cifre complessivamente per ciascun debitore pari o inferiori a 150 Euro. Il recupero del credito potrà essere sospeso in ipotesi di documentata insolvibilità del debitore o di altro soggetto tenuto; si considerano ipotesi di documentata insolvibilità l'esito negativo dell'esperimento di tutte le procedure di esecuzione e l'assunzione di notizie certe sulla totale indigenza del debitore mediante cumulativamente:
-   dichiarazione sostitutiva a pena di responsabilità penali;
-   esito negativo della consultazione delle banche dati patrimoniali e reddituali a disposizione di Pubbliche Amministrazioni (esemplificativamente: Enti Previdenziali, Agenzia delle Entrate, Camere di commercio, ecc.).
In ipotesi di sospensione dell'attività di recupero del credito il Comune potrà previa motivata determinazione erogare le prestazioni ritenute urgenti e improcrastinabili.

Il recupero del credito potrà riprendere il suo corso una volta venuta meno la causa di sospensione.

Allegato A

VALORI DELLE FRANCHIGIE SUI REDDITI E SUI BENI

PERSONE:


REDDITI MENSILI:


BENI MOBILIARI:

BENI IMMOBILIARI:

Prima casa e altri beni immobiliari:

Altri beni immobiliari:
BENEFICIARIO 1 Red.to di Manten.to più spese per l'abitazione sino a un massimo di 400 Euro 5.000 Euro (se il valore posseduto è superiore non si erogano interventi con costi a carico dal
Comune)
70.000 Euro (se il valore posseduto è superiore si erogano interventi con costi a carico dal Comune solo previa ipoteca 20.000 (se il valore posseduto è superiore non si erogano interventi con costi a carico dal Comune)
CONIUGE, GENITORI, FIGLI 2 Volte il Red.to di Manten.to del nucleo (senza considerare il beneficiario nel nucleo dei suoi conviventi)
Più spese per l'abitazione sino a un massimo di 400 Euro per i nuclei diversi da quello del beneficiario
15.000 Euro (*) (se il valore posseduto è superiore si considera che essi eroghino al beneficiario la loro quota di solidarietà)

 

Non si considera tale bene

20.000 (*) (se il valore posseduto è superiore si considera che essi eroghino al beneficiario la loro quota di solidarietà)

(*) La franchigia è proporzionale al numero delle persone del nucleo: si ottiene moltiplicando il valore base della franchigia secondo questa scala di equivalenza:
N° di persone           Franchigia = valore base (15.000 per i beni mobiliari, 20.000 per gli immobiliari) moltiplicato per:
          1                              1
          2                              1,7
     oltre 2                          si aggiunge 0,40 per ogni altra persona

CONSEGUENTI MODALITA'DI CONSIDERAZIONE DEI REDDITI E PATRIMONI PER DEFINIRE IL VALORE DELLE PRESTAZIONI EROGATE A CARICO DELLA CITTA'.

 

PERSONE

VALORI DEI REDDITI MENSILI E PATRIMONI CHE SI CONSIDERANO (poichè superiori alle franchigie)

EVENTUALI QUOTE MENSILI A CARICO = redditi superiori alle franchigie, sino ad un importo massimo di:

VALORE MENSILE CHE VIENE EROGATO DALLA CITTA'
(per interventi valutati come appropriati nel piano di assistenza)
Beneficiario Reddito mensile personale superiore a 1 volta il suo Reddito di Mantenimento più le spese per l'abitazione sino a 400 Euro. Patrimoni personali Tutto il reddito superiore alla franchigia

 

 

1) MASSIMALE EROGABILE PER LA SPECIFICA PRESTAZIONE

MENO

QUOTA A CARICO DEL BENEFICIARIO

 

2) SE DOPO TALE CALCOLO RIMANE UN COSTO A CARICO DELLA CITTA', PER GLI INTERVENTI CHE PREVEDONO ANCHE LA CONSIDERAZIONE DEI PARENTI E CONVIVENTI:

MENO

SOMMA DELLE QUOTE A CARICO DEI PARENTI E CONVIVENTI

Coniuge convivente
Redditi mensili superiori a 2 volte il Red. Mant.to del nucleo familiare composto da queste persone senza il beneficiario.
Valori dei patrimoni dei soli genitori, coniugi, figli, superiori alle franchigie
Fino a 400 Euro
Genitore convivente Fino a 400 Euro
Figlio/a convivente Fino a 250 Euro
Altro convivente Fino a 100 Euro
Coniuge non convivente Redditi mensili personali superiori a 2 volte il Red. Mant.to del nucleo familiare col quale vive, più le spese per l'abitazione sino a 400 Euro.
Valori dei patrimoni personali superiori alle franchigie
Fino a 400 Euro
Genitore non convivente Fino a 400 Euro
Figlio/a non convivente

Redditi mensili personali superiori a 2 volte il Red. Mant.to del nucleo familiare col quale vive, più le spese per l'abitazione sino a 400 Euro.

Valori dei patrimoni personali superiori alle franchigie

Fino a 250 Euro
Nel 2005 il valore del Reddito di Mantenimento per 1 persona è di 420 E. Per altre persone nel nucleo tale valore decresce con la scala in nota alla tabella precedente


ALLEGATO 2

LINEE GUIDA PER L'APPROPRIATEZZA
DEGLI INTERVENTI DOMICILIARI PER GLI ANZIANI

Indice

INTRODUZIONE
1. LE PRESTAZIONI (DESCRIZIONE GENERALE)
- Assistenza domiciliare
- Cure familiari
- Affidamento
- Telesoccorso
- Pasti a domicilio
- Prestazioni di supporto
2. INTERVENTI NEI CONFRONTI DI ANZIANI AUTOSUFFICIENTI
I percorsi di accesso
2.1. Le prestazioni collettive
- Le attività del volontariato
- Lo Spazio Anziani
- La domiciliare di comunità
- I servizi fruiti presso le strutture residenziali del territorio
- La comunità alloggio
2.2.Le prestazioni individuali
- Pasti a domicilio
- Prestazioni di supporto
- Telesoccorso
- Affidamento
- Assistenza domiciliare
3. INTERVENTI NEI CONFRONTI DI ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI
I percorsi di accesso
3.1. Le prestazioni
- Assistenza domiciliare
- Cure familiari
- Affidamento
- Pasti a domicilio
- Telesoccorso
- Altri servizi
   - Prestazioni di tregua
   - Ricoveri di sollievo
   - Pasti occasionali
   - Prestazioni di supporto
   - Telesoccorso
TABELLE MASSIMALI PRESTAZIONI DOMICILIARI (a - b - c)
QUADRO SINTETICO CRITERI DI ACCESSO (tab. d)

INTRODUZIONE
I nuovi bisogni della popolazione anziana comportano per la loro intensità e consistenza una profonda rivisitazione del sistema dell'offerta dei servizi, che non si può limitare alla semplice moltiplicazione degli interventi, cui si è ricorso negli ultimi anni per far fronte alla domanda incipiente.
Il servizio più tradizionale, la cosiddetta assistenza domiciliare, così come normata in Piemonte a metà degli anni settanta, si rivolgeva sostanzialmente ad un anziano, per lo più autosufficiente, che necessitava però di un supporto da parte degli operatori per provvedere autonomamente alle proprie necessità. A questa esigenza, che oggi continua a sussistere, ma che appare risolvibile con altre risorse, l'età avanzata raggiunta da un sempre maggior numero di persone, associata alla presenza di malattie cronico-degenerative con conseguenti gravi limitazioni funzionali, pone problemi di intensità e adeguatezza dell'assistenza erogata, che va affidata a figure professionali qualificate.
Inoltre vanno considerati altri due aspetti: da un lato risulta opportunamente sviluppata in questi ultimi tempi la cultura della domiciliarità, cioè lo sforzo di mantenere la persona a casa il più a lungo possibile, avvalendosi degli ausili e delle diverse forme di assistenza; dall'altro è profondamente mutata la struttura familiare in grado di assicurare la continuità delle cure.
Ci si trova infatti sempre più spesso a dover dare risposte a nuclei composti da coniugi entrambi anziani, dove il più valido si trova a farsi carico del coniuge meno autonomo, da persone sole, senza figli, con figli residenti lontano, o, quando conviventi, con gravi problematiche che impediscono l'assistenza ai genitori. Anche quando la famiglia è presente, spesso non ce la fa, perché il carico assistenziale è gravoso, spesso ricade sulle donne, poiché tradizionalmente ad esse vengono affidati i compiti di cura, con problemi di conciliazione tra i diversi impegni familiari e lavorativi.
Di qui l'esigenza, nata dalle riflessioni maturate anche nell'ambito del Piano di Zona circa l'appropriatezza delle prestazioni erogate e, ancor più del modello di offerta prestato, di ripensare le modalità di erogazione delle prestazioni, partendo dal presupposto che bisogni diversificati richiedono risposte diversificate, che offrano però la possibilità di personalizzare gli interventi, graduando le diverse componenti del "pacchetto assistenziale", garantendo interventi a valenza preventiva per i soggetti dotati di un discreto livello di autosufficienza e dall'altro l'impiego di professionalità specifiche per le esigenze più rilevanti.
Ciò significa innanzitutto superare la tradizionale logica d'intervento per prestazioni, che, pur avendo ciascuna di loro caratteristiche precise, possono essere diversamente utilizzate a seconda dei bisogni delle diverse tipologie di utenza ed in ultima analisi del singolo caso.
Le presenti linee guida pertanto hanno l'obiettivo di:
-   ridefinire alla luce dell'evoluzione degli interventi le caratteristiche proprie delle varie prestazioni, nate in tempi diversi, riconducendole ad un unico sistema omogeneo ed in particolare ricomprendere tra queste, gli assegni di cura, sinora normati come erogazione economica;
-   introdurre nuove prestazioni, come ad esempio "le cure familiari" o nuove modalità di erogazione di quelle attualmente in essere;
-   specificarne le modalità di utilizzo nei confronti degli anziani a seconda se autosufficienti o non autosufficienti;
demandando invece alla progettazione individualizzata la definizione degli interventi assistenziali di cui necessita il caso singolo.
Nell'ambito delle prestazioni destinate ai soggetti autosufficienti vengono infine definite a regime le modalità operative sperimentate nell'ambito del Progetto "Domiciliarità Leggera", avviato a luglio 2003 con deliberazione della Giunta Comunale del 15 luglio 2003 n. mecc. 2003 05506/19 esecutiva dal 3 agosto 2003 ed ulteriormente implementato con Deliberazione della Giunta Comunale del 21 luglio 2004 n. mecc. 0406313/19 esecutiva dal 14 agosto 2004 che vede la regia delle Circoscrizioni cittadine in un'azione volta alla valorizzazione delle risorse territoriali, sia istituzionali che non, da mettere in contatto tra loro, al fine di costruire una rete di protezione locale di tipo preventivo, che renda meno necessario (non escludendolo però totalmente) l'intervento individuale nei confronti degli anziani dotati di un discreto livello di autonomia, ma che necessitano comunque di un supporto, per mancanze legate alla vita quotidiana, anche al fine di prevenire e contrastare l'inevitabile processo di degrado, che altrimenti li coinvolgerebbe.
Questo processo di sviluppo a livello locale, coinvolge e valorizza il personale dei servizi, sia nel dialogo con le risorse del territorio e le associazioni di volontariato nella costruzione di una progettualità comune, sia nella relazione con l'utenza, laddove gli operatori si qualificano sempre più come esperti della rete esistente, integrando le azioni professionali proprie con quelle svolte dal volontariato.

1. LE PRESTAZIONI (descrizione generale)
Di seguito si descrivono le fondamentali prestazioni oggetto del presente riordino identificandone le caratteristiche principali e descrivendone il processo di evoluzione.
Successivamente le stesse verranno richiamate specificandone le modalità di utilizzo a seconda che la progettualità da definire sia riferita ad un anziano autosufficiente oppure non autosufficiente.

ASSISTENZA DOMICILIARE

Che cos'è
Tradizionalmente le prestazioni di assistenza domiciliare, servizio istituito con deliberazione del Consiglio Comunale del 14 febbraio 1984 n. mecc. 8309598/19, consistono in interventi di supporto alla persona nella gestione della vita quotidiana e/o con esigenza di tutela, al fine di garantire il recupero/mantenimento dell'autosufficienza residua, attraverso un sostegno diretto nel suo ambiente domestico e nel suo rapporto con l'esterno, nell'intento di consentire la permanenza a domicilio il più a lungo possibile e ritardando un eventuale ricorso all'istituzionalizzazione. Costituiscono pertanto ambiti di intervento la cura e igiene della persona, prestazioni igienico-sanitarie di semplice attuazione, la cura e l'igiene ambientale, il disbrigo pratiche, l'accompagnamento a visite, la spesa e la preparazione dei pasti, l'aiuto nella vita di relazione ecc., in eventuale integrazione con altre figure professionali.

Chi lo fa
Nel corso del tempo, anche in relazione al sorgere di nuovi interventi (es. assegni di cura normati con la deliberazione del Consiglio Comunale n. mecc. 2000 05700/19 esecutiva dal 26 febbraio 2001) le prestazioni domiciliari surrichiamate sono state svolte sia da personale in possesso di specifica qualifica professionale che da persone prive di un percorso professionale, assunte direttamente dall'interessato/famiglia, con un'attribuzione spesso molto eterogenea dei compiti assistenziali e di cura della persona, sia in ambito pubblico che ancor più privato.
Con il riordino, occorre procedere ad una progressiva differenziazione dei ruoli svolti attraverso l'attribuzione alle diverse figure coinvolte di competenze specifiche che ne valorizzino la funzione all'interno del progetto definito con l'interessato, la sua famiglia, il fornitore, i servizi sociosanitari, evitando sovrapposizioni o all'opposto, vuoti di intervento nella cura, tenendo conto dei percorsi formativi già consolidati o di quelli che prenderanno avvio con il riordino e riconoscendo al contempo esperienze di cura maturate.
Occorre altresì precisare che, sulla scorta del disegno complessivo del riordino, le due figure possono avere percorsi lavorativi diversi in quanto:
-   l'adest/oss è una figura professionale alle dipendenze del fornitore e da questi messa a disposizione;
-   l'assistente familiare può essere assunta, direttamente dalla famiglia/beneficiario, utilizzando il contratto nazionale di lavoro per i lavoratori domestici, qualora il beneficiario/famiglia intenda esercitare direttamente il ruolo di datore di lavoro, avvalendosi del trasferimento economico denominato assegno di cura.
In alternativa, le prestazioni di assistenza familiare possono essere acquistate presso il fornitore mediante l'utilizzo di buoni servizio.
Il fornitore potrà essere, nei confronti dell'assistente familiare sia colui che la reperisce e la mette a disposizione o colui che ne cura, per conto dell'interessato/famiglia, gli aspetti legati alla gestione del rapporto di lavoro.
L'assistente familiare in ogni caso non potrà essere un familiare entro il IV grado del beneficiario, che può invece ricevere il rimborso spese previsto dalla prestazione denominata cure familiari.

Assistente domiciliare
Il profilo professionale Adest è stato definito in sede regionale inizialmente con la DCR del 15 novembre 1984 n. 772-11265 revocata dalla DCR del 31 luglio 1995 n. 17-13219; la recente normativa regionale (DGR n. 46-5662 del 25 marzo 2002), sulla scorta di quanto definito a livello statale, ha recepito l'unificazione dei profili OTA/Adest in quello dell'operatore sociosanitario (OSS), ridefinendo gli ambiti di intervento, estesi oltre che al comparto socio-assistenziale anche a quello sanitario.
Per gli operatori Adest/Oss viene pertanto individuato come peculiare e vincolante l'esercizio di un ruolo di supporto professionale, in rapporto con il personale medico e infermieristico nelle situazioni di non autosufficienza, con delega ad altre figure, come l'assistente familiare, della gestione della quotidianità degli interventi domiciliari. L' Adest/OSS trasforma il proprio ruolo e l'agire professionale, affinando le capacità di osservazione delle realtà familiari, della lettura e rilevazione dei bisogni, nonché dei fattori che possono danneggiare la persona in difficoltà, concorrendo alla definizione dei PAI e della loro adeguatezza, in quanto presenza coinvolta direttamente nel progetto.
L'operatore, di cui qui si descrive il ruolo, è quello operante alle dipendenze del fornitore delle prestazioni domiciliari, il quale assume un ruolo centrale in quanto garante dell'esecuzione del progetto, attraverso la collaborazione con altre figure professionali e con gli operatori pubblici che hanno effettuato la prima valutazione della situazione e che mantengono un monitoraggio costante su di essa.
L'Adest/OSS diventa pertanto figura fondamentale nella presa in carico di soggetti non autosufficienti con una maggiore complessità assistenziale(bassa-media-medioalta intensità), dove nel quotidiano lavoro di cura svolto dai familiari e/o dall'assistente familiare, porta conoscenze e capacità di tipo professionale, coniugando saperi e operatività concreta.. In questo senso l'adest/oss si avvale delle proprie competenze e tecniche per migliorare l'assistibilità a domicilio, garantendo al contempo una presenza per lo svolgimento di alcune attività quali ad esempio il bagno assistito, dove chi è esperto della cura può fornire utili suggerimenti su come agire nei confronti di una persona con problemi di deambulazione, mobilizzare un allettato per l'igiene personale, prevenire le piaghe da decubito, ecc.
L'esercizio di questa importante funzione di supporto professionale nella gestione del quotidiano certamente non esenta l'adest/OSS dall'esercizio di un ruolo operativo, come peraltro previsto dal profilo professionale, che lo vede impegnato direttamente nell'esecuzione di compiti assistenziali, collaborando attivamente con chi si occupa della cura.
In particolare, il mantenimento specie nelle situazioni di non autosufficienza, di un passaggio settimanale dell'assistente domiciliare/OSS, sottolinea la valenza di figura professionale che oltre a svolgere una funzione di supporto nei confronti dell'assistente familiare, è l'operatore che "tiene le fila" delle diverse prestazioni svolte a domicilio, con attenzione alla progettualità complessiva e alle sue diverse componenti, svolgendo un'importante funzione di sostegno e orientamento del beneficiario o dei familiari in situazioni di difficoltà, coniugando il sapere professionale con le conoscenze del territorio e delle risorse presenti, agevolando percorsi di accesso ai servizi sanitari o altri, sollevando chi cura da incombenze che spesso richiedono anche il possesso di una visione complessiva sulle condizioni necessarie per garantire l'assistibilità a domicilio.
Per quanto concerne la declaratoria sul ruolo cui sono chiamati gli operatori domiciliari (adest/oss) dipendenti pubblici con l'avvio del riordino si prevede la completa attuazione di quanto previsto dalla determinazione del Direttore Generale del 20 marzo 2001 relativa all'organizzazione dei Servizi Socio Assistenziali Circoscrizionali in merito alle funzioni attribuibili a tali figure professionali rispetto alla referenza nella gestione di progetti e alla titolarità nella gestione dei casi.
In tale ottica gli operatori domiciliari pubblici assumono tra i loro compiti prevalenti quello di collaborare nella valutazione sociale, affinando progressivamente quella capacità di lettura dei bisogni socioassistenziali della persona anziana e/o del suo nucleo, della presenza e soprattutto capacità della rete di riferimento di svolgere adeguatamente i compiti di cura, con un rafforzamento della propria autonomia sul piano professionale che trova poi all'interno del proprio gruppo di lavoro occasione di confronto, scambio e supporto nella valutazione e progettazione adeguata.

Assistente familiare
Con il termine "assistenti familiari" si intende qui unificare quel vasto ed eterogeneo mondo prevalentemente femminile, spesso di origine straniera, impropriamente definito "colf"/"badante" che quotidianamente ha compiti e responsabilità di cura. L'intento è quello di circoscrivere e al contempo valorizzare le molteplici competenze maturate dall'esperienza, da percorsi formativi brevi magari effettuati in ambito privato, da personali esperienze nate in ambito familiare ecc, declinando ruoli e compiti peculiari.
Nella differenziazione dei ruoli e ridistribuzione dei compiti diventa più forte la necessità di una figura che sappia gestire con competenze multiple sia il lavoro domestico di gestione della casa che il lavoro di cura svolto a domicilio in modo continuativo e/o residenziale, in rete con gli altri soggetti coinvolti (familiari, operatori pubblici e privati ecc.). L'assistente familiare che qui si descrive può essere rappresentato dalla persona "di fiducia", scelto direttamente dall'interessato/famiglia, che il fornitore ha il compito di accompagnare in un processo di apprendimento professionale, oppure messo a disposizione dal fornitore stesso, in quanto parte integrante e peculiare del progetto di domiciliarità come figura che insieme o in alternativa al familiare garantisce la continuità assistenziale.
I compiti svolti da un'assistente familiare sono legati alla quotidianità, del tutto affini a quelli che può svolgere un familiare, necessitando per alcuni momenti specifici, specie per i non autosufficienti o per soggetti con gravi patologie, di un supporto di una figura professionale quale l'adest/oss, secondo le modalità di cui sopra. Ed è sul rapporto di sostegno, non di prevaricazione, ma di affiancamento che si gioca l'interazione tra assistente familiare e adest/Oss messa a disposizione dal fornitore, nell'intento di garantire qualità ed adeguatezza alle cure domiciliari.
Mentre l'adest/oss è garante dell'attuazione del progetto, l'assistente familiare diventa il/la responsabile della cura: si ritiene pertanto di doverne valorizzare capacità e competenze maturate con l'esperienza, prevedendo a carico del fornitore percorsi formativi e di accompagnamento/sostegno al lavoro di cura e domestico, anche utilizzando i percorsi modulari della formazione OSS o le altre iniziative in corso di predisposizione in materia da parte della Regione.

CURE FAMILIARI

Che cosa sono
Sono cure prestate ad un congiunto da parte di chi ha con l'interessato legami di tipo familiare, per legami di parentela o di affinità, oppure convive anagraficamente o di fatto con il beneficiario, attraverso un'assistenza diretta e personale durante l'arco della giornata, secondo le diverse scansioni del PAI previsto, che tiene conto della disponibilità di tempo del familiare o dei famigliari impegnati nella cura, dell'intensità del carico assistenziale, degli eventuali altri supporti esterni ad integrazione/sostituzione del coinvolgimento diretto, per sgravare anche solo temporaneamente chi è impegnato quotidianamente. Sino ad oggi tale prestazione non è mai stata riconosciuta da atti dell'Amministrazione, ma in proposito è stata approvata la mozione del Consiglio comunale del 28 gennaio 2002 n.5 n. mecc. 2001 11792/002 che sollecita un impegno della stessa Amministrazione verso il riconoscimento del lavoro di cura lavoro di cura intrafamiliare prestato a titolo di volontariato nei confronti di familiari maggiorenni non autosufficienti.
La centralità della famiglia nei compiti di cura è peraltro ribadita anche nella legge 328/2000, dove la famiglia, intesa nella sua più ampia accezione, viene riconosciuta come beneficiaria di prestazioni e come interlocutore privilegiato da parte delle Amministrazioni pubbliche per la progettazione e realizzazione di interventi a favore dei propri congiunti. Laddove c'è una famiglia capace in grado di prendersi cura dei propri cari, secondo il principio della sussidiarietà è importante sostenere e valorizzare tale ruolo, definendo progetti che possano affiancare le famiglie nelle responsabilità assistenziali, individuando tempi e modalità di sostegno, anche sul piano psicologico.
Promuovere il volontariato intrafamiliare prevede sia l'adozione di politiche di conciliazione tra il tempo di lavoro e il tempo di cura, che culturalmente ha interessato finora soprattutto il genere femminile (su cui convergono molto spesso richieste tra loro divergenti provenienti dalla famiglia e dal mondo del lavoro), sia l'introduzione di un riconoscimento anche sul piano economico del lavoro di cura, specie nei casi in cui la scelta di occuparsi di un familiare in difficoltà comporta il ricorso al part-time, o addirittura la rinuncia ad un'attività lavorativa vera e propria.
Questo non comporta una remunerazione vera e propria del lavoro di cura svolto dal familiare, bensì costituisce una forma di rimborso spese forfettario con valore di indennizzo, giustificabile sia in relazione al "danno previdenziale" che al mancato guadagno, con modulazioni diverse in relazione alle condizioni del soggetto da assistere. Un riconoscimento economico alla famiglia riveste pertanto un valore simbolico, che, specie nelle situazioni in cui il care giver si è allontanato dal mondo del lavoro, può rappresentare un sostegno per il versamento dei contributi previdenziali volontari.

Chi le fa
Per "famiglia che si prende cura" ci si riferisce a quei familiari che risultano parenti o affini entro il 4° grado (comprendendo anche i nipoti indiretti) o i componenti del nucleo familiare anagrafico o di fatto convivente con il beneficiario (con esclusione dell'assistente familiare convivente per ragioni lavorative), che possano, in quanto non dediti (perché disoccupati o in quiescenza) o impegnati in misura ridotta (in relazione all'impegno richiesto) ad attività lavorative dedicare del tempo all'assistenza del beneficiario.
Questa dimensione di famiglia allargata, che considera non solo le persone fisicamente conviventi o vicine di casa del beneficiario, ma si spinge fino a far rientrare i nipoti diretti/indiretti comporta, al momento della stesura del PAI, un'attenta valutazione circa le effettive e reali capacità della rete di farsi carico della cura, considerando molto bene la disponibilità di tempo, le capacità di organizzazione, di sostituzione/alternanza tra i componenti, il recepimento dei bisogni e la loro consapevolezza, il sapersi orientare all'interno dei servizi, la tenuta allo stress, la capacità/abilità di essere risorsa come perno attorno al quale ruota il PAI. I servizi sociali dovranno valutare la capacità di tenuta e adeguatezza dei familiari impegnati nel lavoro di cura, prevedendo, qualora gli stessi ne facciano esplicita richiesta o emergano, nel corso delle verifiche, elementi di difficoltà/incapacità da parte loro, la possibilità di rivedere la progettualità a favore del congiunto, con una rivisitazione dei ruoli agiti e dei soggetti coinvolti/prestazioni erogate.
La centralità dei familiari nella cura comporta dar visibilità ad un lavoro spesso sommerso, che si svolge tra le pareti domestiche attraverso la ripetizione quotidiana di compiti assistenziali, avendo molto spesso le donne come protagoniste, facendo emergere la fatica, la responsabilità e l'impegno fisico e mentale di chi cura, soprattutto se rivolto a soggetti non autosufficienti, valorizzando il loro ruolo, attraverso un riconoscimento anche sul piano economico.
Laddove c'è una famiglia che svolge compiti di cura tale impegno diventa parte del PAI a tutti gli effetti, in alternativa ad altre specifiche prestazioni (es. assistente familiare, affidamento a volontari, erogazione pasti giornalieri ecc.).
Si precisa che, nell'ambito delle cure familiari prestate ad anziani:
-   i familiari (secondo l'accezione surrichiamata) possono svolgere lavoro di cura con i rimborsi previsti a favore di un solo nucleo, in quanto, qualora svolgessero il ruolo di caregiver a favore di un altro congiunto, tale impegno non verrebbe monetizzato, in quanto intrinseco al legame di parentela;
-   qualora, all'interno del nucleo seguito dal familiare come lavoro di cura siano presenti più soggetti anziani, verrà corrisposta un'unica quota;
-   le cure familiari che prevedano un rimborso spese e l'affidamento sono prestazioni alternative e non cumulabili a favore dello stesso soggetto.

AFFIDAMENTO

Che cos'è
E' un intervento di carattere non professionale prestato tramite volontari, singoli o famiglie, che si rendono disponibili a sostenere nel quotidiano anziani singoli o in coppia, nell'intento di mantenerli a domicilio. E' stato riconosciuto dall'Amministrazione a far data dal 1976 (deliberazione Consiglio Comunale doc.1398 dl 14 settembre 1976) e normato con successive deliberazioni (deliberazione C.C. 14 marzo 1979 n. mecc. 7900838/19;deliberazione G.C. 25 giugno 1985 n. mecc. 8508763; deliberazione G.C. 21 marzo 1985 n. mecc. 8503614/19; deliberazione C.C. 28 settembre 1989 n. mecc. 8909698/deliberazione G.C. 6 marzo 1990 n. mecc. 9003026/19; deliberazione C.C. 11 marzo 1992 n. mecc. 9203354/19; deliberazione C.C. 26 aprile 1995 n. mecc. 9502007/19 deliberazione G.C. 19 settembre 1995 n. mecc. 9506654/19) e trova nel presente atto, anche grazie alla miglior identificazione e "scomposizione" delle funzioni che assolve, una più piena definizione rispetto all'utilizzo nei confronti di un'utenza anziana, pur avendo alle spalle una consolidata tradizione di impiego da parte degli operatori dei servizi.
Si configura sempre come rimborso spese al volontario e non come pagamento di un corrispettivo orario per l'attività svolta, prevedendo una copertura assicurativa per responsabilità civile verso terzi per danni causati dal volontario al domicilio dell'anziano.
Con il riordino permangono due tipologie di affidamento, una diurna ed una residenziale, con le diverse declinazioni sotto specificate, dove la seconda si connota con una maggiore prevalenza del lavoro di cura, oltre a comportare un vero e proprio inserimento dell'anziano all'interno del nucleo affidatario
Per meglio valorizzare tale intervento come strumento a disposizione dell'azione professionale degli operatori, recuperando altresì risorse dalla comunità locale, occorre impostare, come l'esperienza insegna a riguardo dei minori, percorsi di conoscenza e formazione dei volontari, prevedendo specifici momenti informativi e di accompagnamento e sostegno durante l'esperienza. A fianco di momenti seminariali su tematiche mirate, quali ad es. gli aspetti psicologici legati all'invecchiamento e alla perdita di autonomia, potrebbero essere attivati gruppi di confronto avvalendosi della collaborazione di chi ha già ha vissuto questa esperienza, fino ad ipotizzare la costituzione di gruppi di automutuo aiuto.

Chi lo fa
Il ruolo di affidatario è esercitato da un volontario capace di relazionarsi con una persona anziana nella quotidianità in un'ottica di solidarietà e vicinanza affettiva, per offrire un riferimento e un aiuto concreto a quelle persone prive di reti parentali o con familiari fragili e/o impossibilitati ad esercitare un ruolo significativo (es. presenza di coniuge anch'esso anziano, figli residenti lontano dal beneficiario o conviventi ma con problematiche rilevanti ecc.). Permette di riconoscere e valorizzare precedenti rapporti di conoscenza, fiducia e/o amicali che possono rappresentare una preziosa risorsa per delineare e/o rafforzare un progetto di domiciliarità. In questo senso i vicini di casa possono costituire un prezioso bacino di reperimento, in quanto la loro disponibilità ad occuparsi dell'anziano solo, senza rete, una volta valutata la loro capacità, può essere utilmente impiegata nell'esercizio di tale ruolo.
Al volontario si richiede (e tali requisiti dovrebbero essere valutati in sede di selezione e abbinamento) disponibilità relazionale e flessibilità, capacità di "prendersi cura" della persona anziana, cogliendo i suoi bisogni e le sue necessità, rispettandone la soggettività, mettendosi in gioco e rivedendo i propri atteggiamenti qualora necessario, in un'ottica di collaborazione con le diverse componenti che concorrono all'attuazione del progetto individuale.
Per la sua natura volontaristica non richiede competenze professionali specifiche, mentre richiede invece competenze e disponibilità simili a quelle normalmente assicurate da una famiglia presente e valida, in integrazione con altre prestazioni, quali ad esempio quelle svolte da assistenti familiari, adest/OSS; o interventi quali pasti, telesoccorso. La letteratura corrente riconosce un ruolo centrale alla figura di "caregiver" in quanto esercita un ruolo non professionale, agito dai familiari o attraverso una figura sostitutiva, che, in relazione a come viene svolto (presenza continuativa se necessaria e comunque "a chiamata", vicinanza affettiva) non può essere attribuito ad operatori pubblici. Spesso si registra la tendenza da parte di questi ultimi a sentirsi caregivers e ad agire come tali, specie in situazioni di solitudine e totale assenza di reti di riferimento; ciononostante, si ritiene che, in ragione nel numero di casi di norma seguiti, della stessa articolazione dell'orario di lavoro, ad un operatore non possa e non debba essere richiesto l'esercizio esclusivo di tale ruolo, che è connotato da un forte significato di solidarietà, vicinanza e riferimento affettivo-relazionale, aspetti diversi dall'empatia che nasce nella relazione di aiuto ed è propria del ruolo professionale.
Con il riordino, l'appropriatezza dello strumento "affidamento" si misura quando, nella progettazione individuale, esso diventa un componente dell'insieme di prestazioni, secondo le due diverse declinazioni precisate al paragrafo successivo, scelto dagli operatori come tipologia di intervento più adeguato a rispondere alla complessità dei bisogni della persona, in ragione della sua storia, del contesto di vita, delle preferenze, delle condizioni di autosufficienza, della rete di riferimento e dei rapporti affettivi stabiliti.
All'affidatario possono essere riconosciuti due ruoli, diversamente esercitati a seconda del progetto individuale, dei bisogni della persona e delle scelte dell'interessato:
-   il fondamentale ruolo dell'affidatario come "caregiver", al posto di un familiare assente o incapace, che prevede un sostegno sul piano relazionale, di verifica e monitoraggio della situazione, esercitato anche a favore degli anziani autosufficienti, in termini di vicinanza solidale. In questo caso l'affidatario/caregiver è colui che supporta l'anziano nelle scelte del quotidiano, diventa il suo riferimento affettivo ed amicale, rappresentando "la famiglia che non c'è" o fa fatica. L'affidatario che esercita tale ruolo, preferibilmente quando vicino di casa, può seguire fino ad un massimo di due nuclei. Nel caso in cui i due soggetti seguiti abitino nello stesso stabile, nelle immediate vicinanze o appartengano alla stesso nucleo verrà corrisposta un'unica quota, prevedendo per la seconda situazione in carico unicamente il riconoscimento della copertura assicurativa;
-   possiamo inoltre avere l'affidatario che oltre ad essere caregiver svolge compiti di cura e concorre al soddisfacimento dei bisogni della vita quotidiana, ovvero compie un costante affiancamento dell'anziano, con passaggi giornalieri e si occupa della preparazione pasti, accompagnamenti esterni, aiuto nella cura della persona, piccoli lavori domestici, del tutto assimilabili a quelli svolti da un familiare che cura. Questa tipologia ovviamente rappresenta un impegno più massiccio e comporta un riconoscimento economico proporzionale, prevedendo la possibilità di prendersi cura di un solo nucleo.
Le indicazioni sopra espresse si intendono di norma applicate alla totalità delle situazioni di affidamento, salvo casi particolari, debitamente documentati da parte degli operatori di riferimento, che costituiscono una deroga a quanto previsto e dovranno essere oggetto di preventiva autorizzazione, sulla scorta dello specifico progetto delineato.
Pertanto si precisa che, nel caso di interventi a favore di anziani:
-   un affidatario non può seguire più di due nuclei in affidamento, sia quando svolge il ruolo di caregiver con le limitazioni di cui sopra o, alternativamente seguire due nuclei svolgendo funzioni differenti (es. per uno caregiver e per l'altro compiti di cura);
-   l'affidatario che svolge compiti di cura non può seguire contemporaneamente due nuclei con tale ruolo;
-   l'affidamento e le cure familiari sono prestazioni alternative.
Più in generale, il massimale di due nuclei seguiti si applica alla totalità delle tipologie di affidamento: pertanto, negli abbinamenti gli operatori dovranno prestare attenzione al fatto che il volontario individuato non segua contemporaneamente affidi di minori o disabili oltrechè di anziani sull'intera Città, requisito peraltro contemplato dalla modulistica in vigore e oggetto di sottoscrizione da parte del volontario; inoltre, per ragioni di compatibilità connesse all'esercizio del ruolo professionale, l'affidatario non può essere un operatore sociale dipendente dall'Amministrazione, dal fornitore operante nel t