Divisione Servizi Sociali e Rapporti con le Aziende Sanitarie

n. ord. 77
2004 05596/019

CITTÀ  DI  TORINO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 19 LUGLIO 2004
(proposta dalla G.C. 6 luglio 2004)

Testo coordinato ai sensi dell'art. 44 comma 2 del Regolamento del Consiglio Comunale

OGGETTO: ADESIONE ALL'ASSOCIAZIONE RETE ITALIANA CITTA' SANE - OMS ED APPROVAZIONE DEL RELATIVO STATUTO. (SPESA ADESIONE EURO 1.500,00).

Proposta del Sindaco Chiamparino,
di concerto con l’Assessore Lepri.

In considerazione dell’approvazione da parte del Consiglio Comunale in data 19 dicembre 2003 della mozione n. 48 "Per una nuova cultura della salute: politica, tecnica, scienza, al servizio della salute", del riscontro positivo, da parte dell’Ufficio Regionale Europeo dell’OMS, in ordine alla possibile accettazione di Torino in qualità di città progetto all’interno della "Phase IV" e in ultimo all’approvazione (deliberazione della Giunta Comunale dell'8 giugno 2004 - mecc. 2004 04656/019 - esecutiva dal 26 giugno 2004) da parte della Giunta Comunale di un protocollo di intesa tra la Città di Torino, l’Università degli Studi di Torino - Facoltà di Medicina e Chirurgia - Dipartimento di Sanità Pubblica e di Microbiologia e il C.I.P.E.S. Piemonte - Confederazione Italiana per la Promozione della salute e l’Educazione Sanitaria, in coerenza con il percorso intrapreso, risulta indispensabile dotarsi di:
- Ufficio preposto, che si conviene di collocare presso la Divisione Servizi Sociali e Rapporti con le Aziende Sanitarie, dotandolo delle risorse necessarie (umane, finanziarie e strumentali);
- Coordinatori individuati nelle persone di dott.ssa Patrizia Ingoglia - Divisione Servizi Sociali e Rapporti con le Aziende Sanitarie e dott. Antonio Caiazzo - Servizio Regionale di Epidemiologia;
- Rappresentante politico individuato nella persona dell’Assessore ai servizi sociali e alla famiglia Stefano Lepri;
- Rappresentanza del Consiglio Comunale individuata nell'ambito della IV Commissione Consiliare.
Premesso che in data 5 dicembre 1995 veniva costituita formalmente la Rete Italiana Città Sane attraverso la sottoscrizione dell’Atto di Intesa, che fra i suoi indirizzi principali aveva l’intento di favorire forme di coordinamento tra i Comuni della Rete, poste in essere con modalità organizzative regolamentate e che in conseguenza a quanto convenuto nel sopracitato Atto d’Intesa, secondo le indicazioni dell’OMS, è stato avviato un procedimento istruttorio che ha portato a confermare il convincimento che la formula organizzativa più opportuna per la Rete Italiana Città Sane fosse "l’Associazione senza scopo di lucro".
Considerato che in data 27 marzo 2001, in attuazione di quanto sopra citato, al termine di un procedimento istruttorio, è stata costituita l’Associazione Italiana Città Sane - OMS, con sede legale a Bologna presso l’Assessorato alla Sanità e Ambiente, Via Zamboni 8 - c.f. 91210000377 - P.IVA 02457251201 - e all’approvazione del relativo statuto (allegato A).
Valutato che, secondo quanto sancito dallo Statuto dell’Associazione, ogni Comune che intende aderire deve formalmente riconoscersi nei principi di cui agli artt. 2 e 4 dello stesso, attraverso l’adozione di un provvedimento deliberativo consigliare.
Considerato che per aderire all’Associazione è prevista una quota annua che proporzionalmente al numero di abitanti della Città di Torino risulta essere pari a Euro 1.500,00, si ritiene pertanto necessario e funzionale, in armonia e coerentemente alle iniziative fino ad ora intraprese dalla Città, aderire all’Associazione Rete Italiana Città Sane - OMS, accreditata dalla stessa Organizzazione Mondiale della Sanità, nel 2002, come "soggetto che può applicare il Progetto Città Sane in Italia", demandando a successivi atti dirigenziali tutte le azioni necessarie alla formalizzazione dell’iscrizione.
Si specifica che la norma prevista all’art. 7 - punto b - dello Statuto dell’Associazione (allegato A) è da intendere, in armonia all’art. 28, comma 3, dello Statuto della Città, come la possibilità per i soci di accedere a tutti gli atti e documenti regolarmente approvati dagli organi deliberativi sociali, nonché accedere alle informazioni relative all’attività svolta, nel rispetto del codice della privacy ex D.Lgs.196/2003 e nel rispetto del diritto alla riservatezza e della dignità dei soggetti eventualmente coinvolti nelle attività dell’Associazione stessa.
Si sottolinea inoltre che, ad ammissione avvenuta, la Città proporrà la modifica dell’art. 7 - punto b - sulla base dell’accezione sopra descritta.
Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale, fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;
Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;
favorevole sulla regolarità contabile;
Con voti unanimi, espressi in forma palese;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

1) di dotarsi, per le ragioni citate in narrativa che qui espressamente si richiamano, di un Ufficio preposto che si conviene di collocare presso la Divisione Servizi Sociali e Rapporti con le Aziende sanitarie, dotandolo delle risorse necessarie (umane, finanziarie e strumentali);
2) di individuare quali coordinatori la dott.ssa Patrizia Ingoglia - Divisione Servizi Sociali e Rapporti con le Aziende Sanitarie e il dott. Antonio Caiazzo - Servizio Regionale di Epidemiologia;
3) di delegare quale rappresentante politico l’Assessore ai servizi sociali e alla famiglia Stefano Lepri;
4) di approvare, per le motivazioni citate in narrativa che qui espressamente si richiamano, l’adesione all’Associazione "Rete Italiana Città Sane" con sede legale a Bologna presso l’Assessorato alla Sanità e Ambiente, via Zamboni 8 - c.f. 91210000377 - P.IVA 02457251201 (spesa Euro 1.500,00);
5) di approvare lo Statuto dell’Associazione allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale (all. A - n.           ). Si specifica che la norma prevista all’art. 7 - punto b - dello Statuto dell’Associazione è da intendere, in armonia all’art. 28, comma 3, dello Statuto della Città, come la possibilità per i soci di accedere a tutti gli atti e documenti regolarmente approvati dagli organi deliberativi sociali, nonché accedere alle informazioni relative all’attività svolta, nel rispetto del codice della privacy ex D.Lgs. 196/2003 e nel rispetto del diritto alla riservatezza e della dignità dei soggetti eventualmente coinvolti nelle attività dell’Associazione stessa. Si sottolinea inoltre che, ad ammissione avvenuta, la Città proporrà nell’ambito dell’Assemblea Generale (art. 9 dello Statuto) la modifica dell’art. 7 - punto b - sulla base dell’accezione sopra descritta;
6) di rimandare a successivi provvedimenti l’adozione di eventuali atti conseguenti e necessari;
7) di dichiarare, attesa l’urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.