Divisione Infrastrutture e Mobilita'
2003 03663/006
Settore Pianificazione e Trasporti
/LL




CITTÀ DI TORINO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

4 giugno 2003


OGGETTO: NUOVA DISCIPLINA DELLE RISERVE DI SOSTA PERSONALI PER DISABILI - ISTITUZIONE PERMESSO GRATUITO DI SOSTA PER DISABILI - APPROVAZIONE.

Proposta dell'Assessore Sestero,
di concerto con gli Assessori Bonino e Lepri.

L’art. 381 del DPR 495/92 (Regolamento di attuazione del Nuovo Codice della Strada) attribuisce ai Comuni la facoltà di concedere, a titolo gratuito, uno spazio auto di sosta personale in favore dei titolari del contrassegno invalidi nei casi in cui ricorrono particolari condizioni d’invalidità della persona interessata, la quale, di norma, deve essere abilitata alla guida e disporre di un autoveicolo
La riserva in oggetto viene attualmente concessa dalla Civica Amministrazione a coloro che non dispongono di un posto auto di facile accesso per il disabile e può essere approntata sia nei pressi della sua abitazione che del luogo di lavoro.
Considerato che a circa al 70% dei beneficiari del contrassegno invalidi viene concessa una riserva di sosta e che la domanda dei permessi per invalidi è in forte espansione, appaiono evidenti le conseguenze negative, a breve termine, sulla disponibilità di spazi auto di sosta su suolo pubblico e quindi sulla circolazione.
Recentemente sono stati riscontrati dagli agenti preposti al controllo della sosta casi sempre più numerosi di utilizzo abusivo o comunque distorto degli stalli al servizio dei veicoli dei disabili; la Civica Amministrazione intende intervenire con tempestività adottando una nuova regolamentazione organica che sia più razionale ed equa di quella attuale e favorisca altresì il contrasto all’abusivismo nell’utilizzo delle concessioni in argomento; il fine precipuo del presente provvedimento è quello di beneficiare esclusivamente i disabili che realmente utilizzano il mezzo privato con il relativo stallo di servizio.
Tale nuova disciplina appare tanto più doverosa in quanto si pone come adempimento della Civica Amministrazione alla Mozione consiliare (mecc. 200201861/002) approvata il 25 giugno 2002 volta, fra l’altro, a rafforzare le misure di contrasto all’utilizzo abusivo delle riserve di sosta per disabili.
Con le nuove disposizioni saranno previsti nuovi e più restrittivi requisiti necessari alla concessione degli stalli “ad personam”, fra cui, salvo eccezioni espressamente previste, la disponibilità del veicolo e la titolarità della patente di guida come richiesto dalla succitata normativa nazionale.
Fra le eccezioni più significative è prevista la possibilità di concedere la riserva di sosta personale nei casi in cui, pur non avendo il disabile la patente di guida, né la disponibilità di un veicolo, sia comunque assistito costantemente, per le esigenze di mobilità, da un proprio famigliare; in tal modo l’Amministrazione comunale intende agevolare l’impegno concreto e costante dei membri della famiglia del disabile.
Inoltre verrà disposto l’obbligo, per gli Uffici competenti della Città, di procedere a regolari e periodici controlli e revisioni sia sulle riserve di sosta concesse che sui permessi di circolazione rilasciati ai disabili.
Per quanto concerne invece la questione della sosta a pagamento, si evidenzia come la normativa vigente non preveda l’obbligo per i Comuni di consentire la sosta gratuita sulle strisce blu ai titolari di contrassegno per persone invalide.
Peraltro, nel dicembre del ’98, l’Ispettorato Generale per la Circolazione e la Sicurezza Stradale del Ministero dei Lavori Pubblici (ora Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti) invitava i Comuni a valutare l’opportunità di consentire l’esenzione dal pagamento della sosta in considerazione della difficoltà concrete che sovente i disabili incontrano nel parcheggiare nelle aree loro riservate e che li inducono a sostare entro le strisce blu affrontando di conseguenza maggiori disagi e costi economici.
A tal proposito la già citata Mozione consiliare (mecc. 200201861/002) invitava altresì la Civica Amministrazione a studiare forme di agevolazione in materia di sosta a pagamento per i titolari del contrassegno invalidi proprietari di autoveicoli.
Anche in questo caso, al fine di favorire esclusivamente il disabile, si propone di collegare la gratuità della sosta alla titolarità di un veicolo ed alla patente di guida.
Si evidenzia infine come le nuove disposizioni oggetto del presente provvedimento, sia quelle relative agli stalli per disabili che quelle concernenti la sosta a pagamento, siano state oggetto di preventiva consultazione con le associazioni di categoria e costituiscano solo il primo passo di un disegno di riforma di più ampio respiro che si tradurrà in un nuovo Regolamento quadro per la mobilità dei disabili, la cui bozza è attualmente in fase di ultimazione presso i Settori interessati della Città.




Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

Visto che ai sensi dell’art. 48 del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, la Giunta compie tutti gli atti rientranti, ai sensi dell’art. 107, commi 1 e 2 del medesimo Testo Unico, nelle funzioni degli organi di governo che non siano riservati dalla Legge al Consiglio Comunale e che non ricadano nelle competenze, previste dalle leggi o dallo Statuto, del Sindaco o degli organi di decentramento;
Dato atto che i pareri di cui all’art. 49 del suddetto Testo Unico sono:
favorevole alla regolarità tecnica;
Viene dato atto che non è richiesto il parere di regolarità contabile, in quanto il presente atto non comporta effetti diretti o indiretti sul bilancio;
Con voti unanimi espressi in forma palese;

D E L I B E R A

    1) di approvare, per le motivazioni esplicitate in narrativa e che qui integralmente si richiamano, la sottoindicata nuova disciplina delle riserve di sosta
    personali per disabili ai sensi dell’art. 381 del D.P.R. 92/495 (Regolamento di attuazione del Codice della Strada):
    a) I titolari del contrassegno invalidi con validità ordinaria di 5 anni (rinnovabile) possono richiedere la concessione, a titolo gratuito, di un
    adeguato spazio auto di sosta personale.
    b) I richiedenti la riserva di cui al punto precedente, ad eccezione dei minori, devono essere muniti di patente e risultare proprietari di
    autoveicolo o titolare di uno dei diritti di cui all’art. 94, comma 1° del Codice della Strada (usufrutto, vendita con facoltà di riacquisto).
    c) I titolari maggiorenni del contrassegno invalidi con validità di 5 anni sprovvisti di patente, possono richiedere ugualmente la riserva personale
    di sosta qualora un membro della propria famiglia sia abilitato alla guida ed abbia la disponibilità di un autoveicolo ai sensi del punto precedente; ai fini della concessione della riserva personale di sosta, s’intende per “famiglia” quella anagrafica ossia un insieme di persone legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela od a vincoli affettivi, coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso comune. Possono altresì chiedere la riserva personale di sosta i titolari del contrassegno invalidi non abilitati alla guida a condizione che risultino intestatari di autoveicolo e dimostrino di essere assistiti con carattere di continuità da un accompagnatore, anche estraneo alla propria famiglia, munito di patente il quale utilizzerà la riserva di sosta nell’esclusivo interesse della persona disabile.
    d) Esclusivamente i soggetti di cui al punto precedente, nella presentazione della domanda, devono altresì documentare esigenze di
    spostamento per raggiungere, con carattere continuativo (almeno 10 volte al mese), il proprio luogo di lavoro, strutture sanitarie presso le quali sostenere cure o terapie riabilitative, altri centri specializzati per lo svolgimento di attività formative o professionali, risultare in carico al Servizio Sanitario o all’Amministrazione comunale per presidi diurni socio sanitari.
    e) La riserva personale di sosta, individuata da apposita segnaletica indicante gli estremi del contrassegno invalidi, è concessa nei pressi
    dell’abitazione. La riserva personale di sosta può altresì essere concessa presso il luogo di lavoro del richiedente, qualora quest’ultimo sia munito di patente di guida e svolga un’attività lavorativa non occasionale. La riserva personale di sosta nei pressi dell’abitazione dell’utente è concessa senza limitazioni orarie, quella posta nei pressi del luogo di lavoro ha invece carattere personale solo nell’arco della relativa giornata lavorativa, diventando “generica”, ossia a disposizione di tutti i titolari del contrassegno invalidi, per la restante parte del tempo.
    f) La riserva personale di sosta è concessa a coloro che non hanno per sé o per la propria famiglia, la disponibilità (proprietà, uso, locazione
    o comodato) di posti auto dai quali sia obiettivamente agevole l’accesso alla propria abitazione e/o luogo di lavoro.
    g) La Civica Amministrazione dispone ogni accertamento finalizzato a verificare la sussistenza dei requisiti per la concessione della riserva
    avvalendosi del Corpo di Polizia Municipale e, ove necessario, di ogni altro ufficio comunale; conclusa l’istruttoria il Dirigente competente emana la relativa ordinanza di concessione, curando che ne sia data pronta attuazione.
    h) I titolari della riserva personale di sosta o i rispettivi membri della famiglia di cui alla lettera c), sono tenuti, a comunicare tempestivamente
    alla Civica Amministrazione ogni variazione dei presupposti e requisiti grazie ai quali hanno beneficiato della riserva medesima.
    i) Ogni due anni per i beneficiari di cui alla lettera c) ed ogni quattro anni per quelli di cui alla lettera b), la Civica Amministrazione dispone
    d’ufficio, anche avvalendosi del Corpo di Polizia Municipale, la verifica, su ogni riserva assegnata, della permanenza dei requisiti per la sua concessione; tale verifica viene altresì attuata ogni volta che viene rinnovato il contrassegno invalidi o ne viene rilasciato un duplicato. Qualora tali presupposti siano venuti meno o nel caso di revoca o mancato rinnovo del contrassegno invalidi, fatta comunque salva l’eventuale responsabilità per le omesse comunicazioni di cui al punto precedente, la Civica Amministrazione dispone la revoca immediata della riserva personale di sosta.
    2) di approvare la revisione generale delle riserve di sosta personali per disabili concesse prima dell’entrata in vigore del presente provvedimento; ai
    titolari, o chi per essi, delle predette riserve verranno progressivamente inviati, a cura dei Settori competenti della Città, appositi modelli di richiesta redatti conformemente alle nuove disposizioni al fine di riscontrare, in relazione alle vecchie concessioni, la permanenza dei nuovi requisiti stabiliti dalla presente deliberazione;
    3) di approvare l’istituzione del permesso gratuito di sosta per disabili aventi le seguenti caratteristiche:
    a) Ai titolari del contrassegno invalidi, muniti di patente di guida, ad eccezione dei minori, e proprietari di autoveicolo o titolare di uno dei diritti
    di cui all’art. 94, comma 1° del Codice della Strada (usufrutto, vendita con facoltà di riacquisto), il GTT Spa rilascia, su indicazione della Città, uno speciale permesso gratuito per la sosta a pagamento sul quale è riportato il numero di targa dell’automezzo nonché il numero del contrassegno invalidi cui è collegato.
    b) I titolari maggiorenni del contrassegno invalidi con validità di 5 anni sprovvisti di patente, possono richiedere ugualmente il permesso gratuito
    di sosta qualora un membro della propria famiglia sia abilitato alla guida ed abbia la disponibilità di un autoveicolo ai sensi della lettera precedente; ai fini della concessoine del permesso di sosta gratuito, s'intende per "famiglia" quella anagrafica ossia un insieme di persone legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela od a vincoli affettivi, coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso comune.
    c) Esclusivamente i soggetti di cui alla lettera precedente, nella presentazione della domanda, devono altresì documentare esigenze di
    spostamento per raggiungere, con carattere continuativo (almeno 10 volte al mese), il proprio luogo di lavoro, strutture sanitarie presso le quali sostenere cure o terapie riabilitative, altri centri specializzati per lo svolgimento di attività formative o professionali, risultare in carico al Servizio Sanitario o all'Amministrazione comunale per presidi diurni socio sanitari.
    d) Nel caso in cui a richiedere il permesso di sosta sia un minorenne, i requisiti di cui alla lettera a) sono riferiti al genitore o altro
    rappresentante legale del minore.
    e) Il permesso gratuito di sosta di cui di cui al punto 3, esente dal rimborso spese, è valido per tutte le sottozone di sosta a pagamento della
    Città, senza alcuna limitazione oraria e può essere esposto esclusivamente nella parte anteriore del veicolo; il permesso gratuito di sosta ha validità solo se esposto congiuntamente al contrassegno invalidi ai quali è collegato; il permesso gratuito di sosta ha validità annuale e viene rinnovato previa restituzione di quello scaduto unitamente all’esibizione del contrassegno invalidi in corso di validità.
    f) Il permesso gratuito di sosta per disabili usato da persona non avente titolo o usato impropriamente o detenuto con validità scaduta sarà
    immediatamente ritirato dagli agenti preposti al controllo e trasmesso agli Uffici competenti della Città. In caso di uso da parte di persona non avente titolo o di uso improprio la Civica Amministrazione dispone la revoca del permesso. Prima che il permesso di sosta gratuito venga revocato, il titolare ha il diritto di presentare alla Civica Amministrazione eventuali memorie scritte o controdeduzioni;
    4) di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi
    dell'art. 134, 4° comma, del Testo Unico, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

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