Divisione Servizi Cimiteriali
2003 01180/040
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CITTÀ DI TORINO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

25 febbraio 2003


OGGETTO: CIMITERI - PROVVEDIMENTI VARI IN MATERIA DI ESUMAZIONI E DI ADEGUAMENTO ALLA LEGGE 28 FEBBRAIO 2001, N.26.

Proposta dell'Assessore Lodi.

Le sepolture dei campi di inumazione presso i cimiteri torinesi hanno attualmente durata decennale. Ciò in ossequio all'articolo 82 del D.P.R. n. 285 del 1990 recante regolamento di polizia mortuaria che dispone: "Le esumazioni ordinarie si eseguono dopo un decennio dall'inumazione. Le fosse, liberate dai resti del feretro, si utilizzano per nuove inumazioni. Qualora si accerti che col turno di rotazione decennale la mineralizzazione dei cadaveri è incompleta, esso deve essere prolungato per il periodo determinato dal Ministro della Sanità. Decorso il termine fissato senza che si sia ottenuta la completa mineralizzazione dei cadaveri, il Ministro della Sanità dispone per la correzione della struttura fisica del terreno o per il trasferimento del cimitero. Quando si accerti che in un cimitero, per particolari condizioni di composizione e di struttura del terreno, la mineralizzazione dei cadaveri si compie in un periodo più breve, il Ministro della Sanità, sentito il Consiglio Superiore di Sanità, può autorizzare l'abbreviazione del turno di rotazione, che, comunque, non può essere inferiore a cinque anni. Le esumazioni ordinarie vengono regolate dal Sindaco."
Precedentemente, per gli effetti del Regolamento comunale per il servizio mortuario e dei cimiteri approvato con Deliberazioni del Consiglio Comunale del 21 aprile e del 9 settembre 1980, si stabiliva l'assegnazione in regime di gratuità delle sepolture individuali ad inumazione nei campi di inumazione a rotazione quinquennale per i nati morti, a rotazione decennale per i minori di anni dieci, a rotazione quindicennale per adulti.
Il successivo regolamento, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale del 11 ottobre 1999, (mecc. 9906143/40) esecutiva dal 15 novembre 1999 faceva riferimento al turno ordinario di rotazione di cui al DPR n. 285 del 10 settembre 1990 (dieci anni) prevedendo la messa in disponibilità di concessioni di sepolture ad inumazione quindicennale.
Il regime di cui al regolamento del 1999 prevedeva la possibilità di chiedere assegnazioni di fosse in campi decennali gratuiti con sistemazione a carico del Comune e concessioni di fosse in campi quindicennali a pagamento con sistemazione esterna a cura e spese del richiedente; il citato regolamento stabiliva inoltre che il turno di esumazione ordinaria fosse quello risultante dal regolamento di polizia mortuaria (dieci anni).
Il regime delle sepolture ad inumazione mutava ulteriormente per gli effetti della legge n. 26 del 28 febbraio 2001 recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 27 dicembre 2000 n. 392, recante disposizioni urgenti in materia di enti locali", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 50 del 1° marzo 2001 ed in vigore dal 2 marzo 2001, che forniva l'interpretazione autentica del comma 4 dell'articolo 12 del D.L. 359/87, convertito, con modificazioni, dalla legge n.. 440 del 29 ottobre 1987: "7-bis. Il comma 4 dell'articolo 12 del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 359, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 440, si interpreta nel senso che la gratuita' del servizio di cremazione dei cadaveri umani di cui al capo XVI del regolamento di polizia mortuaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, nonché del servizio di inumazione in campo comune, e' limitata alle operazioni di cremazione, inumazione ed esumazione ordinaria nel caso di salma di persona indigente, o appartenente a famiglia bisognosa o per la quale vi sia disinteresse da parte dei familiari. I predetti servizi sono a pagamento negli altri casi. L'effettuazione in modo gratuito del servizio di cremazione e del servizio di inumazione non comporta, comunque, la gratuita' del trasporto del cadavere o delle ceneri, cui si applica l'articolo 16, comma 1, lettera a), del citato regolamento, approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 285 del 1990".
Vi è dunque stata, per gli effetti della legge citata, una mutazione radicale del regime della gratuità dei servizi prestati in ambito comunale nel settore funebre e cimiteriale: la cremazione, l'inumazione e l'esumazione ordinaria da servizi pubblici gratuiti sono diventati servizi pubblici a domanda individuale e a titolo oneroso.
Veniva a cessare quindi il presupposto su cui si basava la distinzione tra campi a rotazione decennale (fosse in semplice assegnazione) e campi a rotazione quindicennale (fosse in concessione), dovendosi riservare i campi gratuiti solo per gli indigenti e gli appartenenti a famiglia bisognosa.
Il Consiglio Comunale recepiva la novella legislativa con Deliberazione (mecc. 200102496/040) del 22 marzo 2001 esecutiva dal 6 aprile 2001 con la quale si stabiliva che non venissero più assegnate fosse a rotazione quindicennale trasformandosi tutti i campi di inumazione in decennali a pagamento.
Si evidenzia dunque che, finché il regime delle sepolture ad inumazione è stato quello del servizio pubblico gratuito, le fosse sono state "assegnate" al richiedente il servizio funebre per cui non si può fare riferimento al rilascio di "concessioni" di fossa, regime intervenuto ordinariamente solo dopo la legge n. 26/2001.
Il regime puramente pubblicistico delle fosse assegnate per inumazione, fino al mutamento di cui alla legge n. 26/2001, consente di sostenere che su di esse nessun diritto quesito può essere vantato ed è dunque possibile, qualora ricorrano motivi di interesse pubblico adeguatamente motivati, fare retrocedere il turno di rotazione da quindici anni a dieci ponendo in scadenza le fosse ai fini delle effettuazioni di esumazioni ordinarie.
Le esigenze di ridurre il turno di rotazione delle sepolture in fosse da quindici a dieci anni effettivamente sono presenti.
Negli scorsi anni si è registrato un generale deperimento delle essenze vegetali poste ad arredo delle sepolture del cimitero Monumentale con particolare riferimento alle tombe ubicate nei campi B e C della Settima ampliazione. Questo fenomeno è stato contrastato da assidue cure colturali e ripetuti interventi di spargimento di antiparassitari posti in essere dai servizi cimiteriali. Tuttavia, come risulta dal referto redatto in data 17 aprile 2002 dal Settore fitosanitario della Regione Piemonte, in atti presso la Divisione Servizi cimiteriali, è stata confermata una situazione di generale precarietà dei cotoneaster dei tumuli sepolcrali dovuti alle particolari condizioni climatiche - siccità autunnale e prolungato gelo invernale - su piante già debilitate da intensi attacchi di Stephanitis Pyri verificatisi nel corso del 2001.
Lo stesso servizio suggeriva come misure di intervento, accanto ad interventi di antiparassitari - di procedere ad "appropriate energiche potature" nella speranza di consentire alle piante di ricostituire nel tempo la vegetazione compromessa. Secondo quanto risulta dall'accertamento tecnico degli uffici cimiteriali nonostante gli interventi messi in atto dal Servizio Cimiteri - cioè potature nelle sepolture coperte da abbonamento di garanzia stipulato con la Città ed anticipo delle cure colturali nelle altre - non sono tuttavia stati rilevati segni di miglioramento tali da indurre a ritenere di aver conseguita una efficace risoluzione del problema. Anzi si è appalesato da una parte il rischio del propagarsi ad altre aree della parassitosi e dall'altra di un generale rinsecchimento di tutte le essenze vegetali. Più in generale, l'esperienza gestionale dei cimiteri dimostra che, oltre i dieci anni di sistemazione, il rischio di attacchi di parassiti alle essenze vegetali poste sulle sepolture ad inumazione è molto alto comportando a carico delle famiglie dei defunti forti costi di manutenzione che, parametrati sui cinque anni di differenza tra la scadenza decennale e quella quindicennale, sono circa pari al corrispettivo di concessione da subito di una celletta quarantennale.
Dal punto di vista della demografia, poi, si rileva da qualche anno il fenomeno della crescita della popolazione anziana, oggi giunta ad oltre il 22% dell'intera popolazione residente e, contestualmente, sono più frequenti i casi di richieste presso gli uffici cimiteriali tendenti ad una sistemazione di più lunga durata dei resti mortali, anche anticipando sul decennio la scadenza dell'inumazione, scelta ovviamente più di breve durata.
Come prova, a contrario, può essere chiamata a supporto di queste considerazioni l'esperienza maturata in questi anni, dove si manifesta un decrescere in conseguenza, probabilmente, dell'intervenuto decesso di parenti diretti, dell'interesse ad una successiva sistemazione delle spoglie mortali in misura direttamente proporzionale alla durata della sepoltura. Infatti alla scadenza delle inumazioni 10/15.li la percentuale di richiesta è poco superiore al 50%, mentre per quanto riguarda le tumulazioni (dopo 50 anni) detta percentuale scende sotto il 5%. Ciò significa che il prolungarsi del turno di inumazione alla originaria scadenza quindicennale, impedendo la possibilità di una sistemazione definitiva dei resti mortali, graverebbe in maniera intollerabile su moltissimi anziani che desiderano "mettere a posto" i propri cari già defunti.
D'altra parte, stante la condizione di abbandono di molte sepolture, gli interventi complessivi di manutenzione dei vecchi campi di inumazione che sono a carico della Amministrazione, sempre più difficilmente (e sempre più onerosamente) sono in grado di assicurare - considerato lo sviluppo vegetativo nelle stagioni primaverile ed estiva - una accettabile agibilità delle aree ai visitatori, cosa questa che negli anni scorsi è stata uno dei principali motivi di reclamo.
Considerato che, nei cimiteri, moltissime sepolture ad inumazione risalgono ad oltre 10 anni fa e per le quali quindi, secondo la normativa nazionale, è possibile procedere alla dichiarazione di scadenza del campo ed alla programmazione delle esumazioni ordinarie, si ritengono sussistere motivi di interesse pubblico per la loro messa in scadenza anticipata rispetto all'originario termine quindicennale previsto nell'allora vigente regolamento comunale, al fine di poter programmare a partire dall'anno in corso l'esecuzione delle relative operazioni di esumazione ordinaria.
D'altronde anche la ragione storica di derogare al principio di rotazione decennale di cui alla normativa nazionale (D.P.R. n. 285/90) per favorire la mineralizzazione dei resti diminuendo i rischi di un rinvenimento, all'atto dell'esumazione, di resti non mineralizzati può considerarsi superata: le statistiche delle esumazioni effettuate nel 2002 hanno evidenziato che la percentuale di rinvenimento di resti mortali è molto bassa non raggiungendo neanche il 5% del totale.
Atteso tuttavia il carattere di generalità dell'intervento di messa in scadenza di cui sopra, si ritiene opportuno prospettare un complesso di misure per assicurare una maggiore informazione e, nel contempo, una ulteriore riduzione degli oneri a carico delle famiglie oltre a quelli di manutenzione delle sepolture che non sarebbero più dovuti.
Pertanto gli uffici comunali provvederanno:
Con separato provvedimento, da assumersi anche per altre cause, si procederà inoltre alla equiparazione della tariffa, a carico dei richiedenti, dell'operazione di cremazione dei resti mortali non scheletrizzati rinvenuti alla scadenza ordinaria delle sepolture ad inumazione con il più favorevole importo dell'operazione effettuata per conto del Comune e prevista nella convenzione di servizio in atto con la Società di Cremazione di Torino A.P. 462 del 26 luglio 1994, rimanendo applicata a carico dei richiedenti la tariffa ministeriale per le cremazioni di resti mortali provenienti da operazioni straordinarie o da comuni foranei.
In ultimo, ai fini dell'adeguamento alla più volte menzionata legge n. 26/2001, occorre inoltre ricordare che sono oggi assoggettati a tariffa tanto l'ingresso in sepoltura (inumazione) che la sua dismissione (esumazione ordinaria), mentre erano già a pagamento le estumulazioni di salme e di resti.
Ciò comporta che le spese sostenute dalla Città per la dismissione delle sepolture scadute in gran parte non richieste da alcuno, non sono quindi finanziate da alcuna entrata e gravano così, ingiustamente sulla fiscalità generale del Comune. Occorre pertanto, per evidenti ragioni di buona amministrazione ed economicità, risolvere il problema non con un indiscriminato ricorso ad aumenti tariffari ma provvedendo a percepire all'atto dell'ingresso in sepoltura le tariffe della sua dismissione.
La presente risoluzione non comporta incrementi tariffari ma intende costituire una norma di buona amministrazione prevedendo l'applicazione all'atto dell'ingresso in sepoltura - nel caso di operazioni che la normativa prevede a carico dei richiedenti - a seconda che si tratti di inumazione o tumulazioni delle tariffe comunali relative rispettivamente alle esumazioni ed estumulazioni.
Con separato provvedimento di procederà all'individuazione di misure per la pubblicizzazione di offerte comunali a "formula completa" già previste nel tariffario vigente a favore di richiedenti che - già all'atto del funerale - avranno facoltà di stipulare contratti che prevedano la sistemazione dei resti mortali successivamente alla scadenza del primo periodo di sepoltura delle salme.
Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

Visto che ai sensi dell’art. 48 del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, la Giunta compie tutti gli atti rientranti, ai sensi dell’art. 107, commi 1 e 2 del medesimo Testo Unico, nelle funzioni degli organi di governo che non siano riservati dalla Legge al Consiglio Comunale e che non ricadano nelle competenze, previste dalle leggi o dallo Statuto, del Sindaco o degli organi di decentramento;
Dato atto che i pareri di cui all’art. 49 del suddetto Testo Unico sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;
favorevole sulla regolarità contabile;
Con voti unanimi, espressi in forma palese;
D E L I B E R A

  1. di approvare, per i motivi espressi in narrativa e qui integralmente richiamati, la messa in scadenza anticipata in tutti i campi le cui fosse sono state assegnate per quindici anni e per le quali sono già passati dieci anni dalla data dell'inumazione al fine di poter consentire nel corso degli anni 2003 e 2004 l'esecuzione delle esumazioni ordinarie ai sensi del D.P.R. n. 285/90;
  2. di adottare per le sepolture interessate le procedure previste in narrativa;
  3. di approvare l'applicazione all'atto dell'ingresso in sepoltura, nel caso di operazioni che la normativa prevede a carico dei richiedenti e a seconda che si tratti di inumazione o tumulazioni, delle tariffe comunali relative rispettivamente alle esumazioni ed estumulazioni.
  4. di riservare a successive determinazioni dirigenziali l'attuazione del presente provvedimento ed i relativi impegni di spesa, anche con riferimento al rimborso di prestazioni non usufruite relative agli abbonamenti poliennali stipulati con la Città;
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