Divisione Servizi Socio-assistenziali
2002 09964/019
Settore Minori
/LL
0




CITTÀ DI TORINO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

26 novembre 2002


OGGETTO: PROGETTO "AFFIDAMENTO A BREVISSIMO TERMINE DI BAMBINI DA 0 A 18 MESI" - EX LEGE 285/97 - CONVENZIONE CON LE AA.SS.LL. CITTADINE 1/ 4 - SPESA DI EURO 80.050,80.

Proposta dell'Assessore Lepri.

La recente Legge 149/2001 di modifica alla "Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori" dispone all'art.2, comma 1 che " il minore temporaneamente privo di un ambiente familiare idoneo, nonostante gli interventi di sostegno e aiuto disposti ai sensi dell'art.1, è affidato ad una famiglia" ed al comma 2 precisa che "ove non sia possibile l'affidamento nei termini di cui al comma 1, è consentito l'inserimento del minore in una comunità di tipo familiare".
Coerentemente con le successive disposizioni di legge di cui sopra, la deliberazione della Giunta Comunale relativa all'accreditamento delle strutture residenziali per minori prevede che l'affidamento debba essere l’unica risposta per la collocazione eterofamiliare di bambini in età 0-5 anni, fatta salva l’eventuale permanenza in strutture residenziali per esigenze di urgenza e pronto intervento e comunque per un periodo non superiore ai sei mesi.
In ottemperanza a tale indirizzo, con Deliberazione della Giunta Comunale del 9 marzo 2001 (mecc. 200102270/07), esecutiva dal 29 marzo 2001, è stato attivato, anche attraverso la riorganizzazione della comunità alloggio Il Piccolo Principe di C.so Casale 85, un progetto finalizzato sia ad accogliere neonati per un breve periodo, sia a supportare le famiglie disponibili all'affidamento a brevissimo termine, come peraltro già previsto dalla Deliberazione della Giunta Comunale del 30 novembre 1995 (mecc. 9508697/19), avente per oggetto il "progetto neonati".
Inoltre sono stati assunti accordi con le Autorità Giudiziarie minorili, in data 24 ottobre 2001, per coordinare gli interventi di competenza.
Nell’ambito della Campagna affidamenti avviata nel dicembre 2000, con determinazione dirigenziale del 20 febbraio 2001, esecutiva dal 5 marzo 2001 (mecc. 200101524/19) è stato approvato un protocollo d’intesa fra la Città di Torino e le AA.SS.LL. cittadine che disciplinava la collaborazione con particolare riferimento all’informazione rivolta alle famiglie, alla selezione delle stesse ed alla gestione della casistica dei minori in affidamento. Allo scopo, veniva messa a disposizione di ciascuna ASL un budget di Euro 12.911,42 attingendo ai fondi statali ex lege 285/97.
Con deliberazione della Giunta Comunale del 5 gennaio 2002 (mecc. 200200178/19), esecutiva dal 3 febbraio 2002, relativa al Piano Territoriale afferente alla Divisione Servizi Socio-Assistenziali è stato confermato il progetto di sensibilizzazione e promozione dell'affidamento familiare e la collaborazione con le ASL, destinando allo scopo la spesa di Euro 80.050,80.
Con il presente provvedimento occorre autorizzare l’approvazione di una convenzione, che consenta la realizzazione del progetto “Affidamento a brevissimo termine di bimbi da 0 a 18 mesi” che rappresenta una continuità del precedente progetto avviato con la campagna affidamenti.
L’obiettivo del progetto è quello di privilegiare l’inserimento in famiglia affidataria dei neonati mediante la costituzione di un pool di famiglie affidatarie selezionate e preparate alla specifica accoglienza. Esso prevede, a supporto delle famiglie, l’operatività di un gruppo di educatori che svolge attività di accompagnamento e osservazione dei singoli casi allo scopo di far emergere gli elementi necessari, valutabili dalla Autorità Giudiziaria, al fine di definire l’ambito familiare definitivo del minore.
In particolare si è addivenuti alla formulazione del testo di convenzione allegato facente parte integrante del presente provvedimento che:
Lo strumento amministrativo più adeguato a regolare tale tipo di collaborazione, che vede la messa in campo da parte di ciascuna ASL anche di risorse proprie, è stato individuato nell’erogazione di un contributo ai sensi di quanto previsto dall’art. 77 comma 2 dello Statuto e dal Regolamento n. 206 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 19 dicembre 1994.
I fondi a cui si intende attingere per finanziare i progetti de quo sono relativi all’anno di competenza 2001, per i quali si attende ancora l’accredito presso la banca d’Italia. Tali fondi, ai sensi dell’art. 1 comma 7 del Decreto Legge 6 settembre 2002, n. 94, contrariamente a quanto precedentemente previsto dall’art. 54, comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, non possono essere riaccreditati oltre l’esercizio finanziario successivo a quello di competenza.
Il combinato disposto del D.L e dell’art. 4 comma 2 del Regolamento n. 206. succitati consente, in via eccezionale, di procedere all’erogazione del contributo anticipatamente nella misura del 100%, stante l’opportunità di garantire la continuità del "Progetto Neonati".

Pertanto le AA.SS.LL. hanno presentato le istanze allegate (all.ti 2,3,4,5) facenti parte integrante del presente provvedimento, che sono state ritenute congrue alla luce degli indirizzi summenzionati e dei criteri di cui all’art. 77 comma 3 dello Statuto.
Pertanto, con il presente provvedimento occorre:
Le relative spese non sono da imputarsi sul Bilancio Comunale ma sui fondi accreditati ed inscritti in apposita contabilità presso la Tesoreria provinciale dello Stato essendo, per il Comune di Torino, quale Ente locale riservatario, gli adempimenti nei confronti dello Stato imputati al funzionario delegato, nella persona del Sindaco pro tempore.
Tutto ciò premesso,
LA GIUNTA COMUNALE

Visto che ai sensi dell’art. 48 del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, la Giunta compie tutti gli atti rientranti, ai sensi dell’art. 107, commi 1 e 2 del medesimo Testo Unico, nelle funzioni degli organi di governo che non siano riservati dalla Legge al Consiglio Comunale e che non ricadano nelle competenze, previste dalle leggi o dallo Statuto, del Sindaco o degli organi di decentramento;
Dato atto che i pareri di cui all’art. 49 del suddetto Testo Unico sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;
favorevole sulla regolarità contabile;
Con voti unanimi, espressi in forma palese;

D E L I B E R A

1) di autorizzare la stipula dell’allegata convenzione con le AA.SS.LL. 1-4 (all. 1 - n.          ), facente parte integrante del presente provvedimento, per la gestione integrata dei progetti relativi al piano territoriale approvato dalla Città in attuazione e per l’utilizzo dei fondi di cui alla legge 285/97;


2) di indicare, a seguito di presentazione di regolari istanze (all. 2 - 3 - 4 e 5 - nn.              ) facenti parte integrante del presente provvedimento, quali beneficiarie di un contributo di Euro 20.012,70 al lordo delle eventuali ritenute di legge l ’ASL 1 con sede legale in Via San Secondo 29- 10128 Torino (P.IVA 05437630014), l’ASL 2 con sede legale in via Tofane 71 –10141 Torino (P.IVA06831910010), L’ASL 3 con sede legale in C.so Svizzera 164 10149 Torino, (P. IVA 03127980013), e l’ASL 4 con sede legale in Strada dell’Arrivore n. 25/A (P. IVA.05438230012) per complessivi Euro 80.050,80.
La concessione del contributo di cui al presente provvedimento è conforme ai requisiti sostanziali e formali previsti dall’art. 77 del vigente Statuto della Città di Torino e alle modalità e ai criteri generali individuati dal Regolamento per le modalità di erogazioni dei contributi approvato con deliberazione del Consiglio Comunale del 19 dicembre 1994 (mecc. 9407324/01);
3) di demandare a successive determinazioni dirigenziali l’individuazione della spesa e la devoluzione del contributo.
Le relative spese non sono da imputarsi sul Bilancio Comunale ma sui fondi accreditati ed inscritti in apposita contabilità presso la Tesoreria provinciale dello Stato essendo, per il Comune di Torino, quale Ente locale riservatario, gli adempimenti nei confronti dello Stato imputati al funzionario delegato, nella persona del Sindaco pro tempore e sono liquidate secondo modalità, procedure e tempi previsti dalla Contabilità dello Stato;
4) di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del Testo Unico, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------