Divisione Servizi Cimiteriali
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CITTA' DI TORINO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE


11 maggio 2001

OGGETTO: DISCIPLINA PER LA CONCESSIONE DEI SERVIZI DI SEPOLTURA COMUNALE GRATUITA. DISCIPLINA DELLE PRESTAZIONI PER NATI MORTI, PARTI ANATOMICHE RICONOSCIBILI E FETI. AGGIORNAMENTO TARIFFA DI TRASPORTO FUNEBRE. INDIRIZZI IN MATERIA DI DISPERSIONE DELLE CENERI.

    Proposta dell'Assessore Torresin.

PREMESSA
    La legge n. 26 del 28 febbraio 2001 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 27 dicembre 2000 n. 392, recante disposizioni urgenti in materia di enti locali", in vigore dal 2 marzo 2001, ha fornito l'interpretazione autentica del comma 4 dell'articolo 12 del D.L. 359/87, convertito, con modificazioni, dalla L. 440 del 29 ottobre 1987:
"7-bis. Il comma 4 dell'articolo 12 del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 359, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 440, si interpreta nel senso che la gratuita' del servizio di cremazione dei cadaveri umani di cui al capo XVI del regolamento di polizia mortuaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, nonché del servizio di inumazione in campo comune, e' limitata alle operazioni di cremazione, inumazione ed esumazione ordinaria nel caso di salma di persona indigente, o appartenente a famiglia bisognosa o per la quale vi sia disinteresse da parte dei familiari. I predetti servizi sono a pagamento negli altri casi. "
    La presente proposta individua, stante la delega di cui all'art. 18, comma 1, del Regolamento del servizio mortuario e dei cimiteri, ribadita nella Deliberazione del Consiglio Comunale del 22 marzo 2001, esecutiva dal 6 aprile 2001, (mecc. 200102496/40) - Servizi cimiteriali - Aggiornamento e integrazione tariffario - i soggetti beneficiari dei servizi gratuiti di cremazione di cadaveri e di inumazione in campo comune.
    Il presente atto tiene conto della Deliberazione del Consiglio Comunale (mecc. 200005700/19) del 12 febbraio 2001 esecutiva dal 26 febbraio 2001, "Disciplina degli interventi di assistenza economica" adattandone i principi alle proprie peculiarità.
    Gli interventi di concessione del beneficio del servizio di sepoltura gratuita fanno parte dell'assetto di sostegno che la Città fornisce alle persone e alle famiglie a basso reddito.



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    Tale disciplina potrà subire aggiornamenti e modificazioni anche in seguito alle normative nazionali e regionali che daranno attuazione alla recente riforma dei servizi sociali, approvata dal Parlamento con la legge n. 328/2000.
    Si intende poi determinare la tariffa per il trasporto da parte del Comune di nati morti, di parti anatomiche riconoscibili e di feti, utilizzando i criteri di cui alla citata Deliberazione del Consiglio Comunale (mecc. 200102496/40), che autorizza la Giunta Comunale a stabilire le tariffe di "altre prestazioni" rispetto quelle direttamente determinate dall'Organo Consiliare.
    Si rende inoltre necessario aggiornare la tariffa del servizio pubblico di trasporto funebre svolto da imprese operanti nel libero mercato, adeguandolo alle variazioni dei costi di produzione del servizio. Tale tariffa, stabilita dal Comune ai sensi dell'art. 16, comma 1, lettera a) del D.P.R. 285/90 - Regolamento di Polizia Mortuaria, non veniva più aggiornata dall'Ordinanza n. 2212 del 16 agosto 1999. Nell'individuazione della stessa si sono sentite le Associazioni di imprese di onoranze funebri ai sensi dell'art. 17, comma 2 del Regolamento comunale del Servizio Mortuario e dei Cimiteri.
    In ultimo è particolarmente opportuno stabilire alcune norme che consentano all'Amministrazione di adempiere agli obblighi preliminari, specialmente di informazione alla cittadinanza, di cui alla legge n. 130 del 30 marzo 2001 "Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri". Tale legge impegna il Governo, entro 6 mesi dalla entrata in vigore, a disciplinare la dispersione delle ceneri in area cimiteriale o in natura, e l'affido ai familiari.

CAPO I - INDIVIDUAZIONE DEI BENEFICIARI DEI SERVIZI DI SEPOLTURA COMUNALE GRATUITA.
ART.1 - BENEFICIARI

1.    Sono beneficiari del servizio comunale gratuito di sepoltura i deceduti in Torino che appartenevano a nuclei familiari destinatari di intervento di assistenza economica da parte dei Servizi Assistenziali della Città.
2.    L'intervento di assistenza economica di cui al comma 1 è riferito allo strumento del Reddito di Mantenimento così come definito nella Deliberazione del Consiglio Comunale (mecc. 200005700/19) del 12 febbraio 2001, esecutiva dal 26 febbraio 2001 "Disciplina degli interventi di assistenza economica".
3.    Il nucleo familiare di cui al comma 1 è individuato ai sensi dell'art. 2, comma 6 della deliberazione citata al comma precedente.
4.    Il servizio comunale gratuito di sepoltura è concedibile altresì a soggetti il cui nucleo familiare non sia titolare di reddito di mantenimento erogato dalla Città di Torino, purché il richiedente il servizio funebre dichiari che lui o gli altri soggetti di cui all'art. 4 del Regolamento del Servizio mortuario e dei cimiteri, nominalmente individuati, abbiano denunciato, ai fini del pagamento dell'IRPEF e in riferimento all'anno solare precedente all'evento luttuoso, una base imponibile (artt. 3 e 6 del Testo Unico delle Imposte sul Red-



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    dito) fino a L: 15.000.000 annue e l'assenza di redditi facenti parte di tassazione separata ai sensi dell'art. 16 del T.U.I.R..
5.    Usufruiscono del servizio comunale gratuito di sepoltura i deceduti in Torino per i quali non sia stata avanzata richiesta e non esistano o non risultino parenti o affini entro il 6° grado.

ART. 2 - SERVIZI COMUNALI
1.    Il servizio comunale a pagamento riferito a soggetti deceduti in Torino è assoggettato alle tariffe approvate dal Consiglio Comunale.
2.    Il servizio comunale gratuito di sepoltura comprende il trasporto funebre eseguito nella forma di cui all'art. 12, comma 2 del Regolamento del servizio Mortuario e dei Cimiteri della Città e il seppellimento in un campo comune del cimitero torinese di competenza con sistemazione a carico della Città o la cremazione della salma con conferimento delle ceneri nel cinerario comune o con dispersione delle ceneri in area cimiteriale prevista dalla legge o con tumulazione dell'urna cineraria in celletta decennale presso un cimitero torinese.
3.    Il servizio comunale a pagamento comprende inscindibilmente il trasporto funebre eseguito nella forma di cui all'art. 12, comma 2 del Regolamento del servizio Mortuario e dei Cimiteri della Città e il seppellimento in un campo del cimitero torinese di competenza o la cremazione della salma con tumulazione dell'urna cineraria in celletta quarantennale presso un cimitero torinese o la dispersione delle ceneri in area cimiteriale prevista dalla legge.

ART.3 - CONTROLLI
1.    Il Dirigente della Divisione Servizi Cimiteriali predispone, con determinazione, il modulo per l'autocertificazione necessaria all'ottenimento del beneficio del servizio gratuito.
2.    Le autocertificazioni accolte dagli uffici ai fini dell'istruttoria necessaria per i procedimenti amministrativi di cui agli articoli precedenti sono soggette a controlli a campione ai sensi delle normative in materia.

ART.4 - DECADENZA DAI BENEFICI
1.    Nel caso in cui dal controllo delle autocertificazioni di cui all'art. 3 emergano false dichiarazioni, le spese del servizio sono addebitate al richiedente e la falsa dichiarazione è segnalata all'autorità giudiziaria.


CAPO II _ DISCIPLINA DELLE PRESTAZIONI PER NATI MORTI, PARTI ANATOMICHE RICONOSCIBILI E FETI PER I QUALI SIA AVVENUTA RICHIESTA DI SERVIZIO.

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ART.1 _ CAMPO DI APPLICAZIONE
1.    Il trasporto al cimitero e le operazioni cimiteriali conseguenti relativamente a quanto descritto dal presente capo sono a carico del richiedente, sia esso avente titolo ai sensi dell'art. 4 del citato Regolamento comunale oppure Struttura / Amministrazione Sanitaria di provenienza.
2.    Sono escluse dalla presente disciplina le parti anatomiche non riconoscibili, di cui all'art. 10 del Decreto Ministeri Ambiente e Sanità n. 219/00 _ tessuti, organi e parti anatomiche non riconoscibili, quali residui operatori, placente, feti non richiesti dagli aventi titolo di cui all'art. 7 commi 3 e 4 DPR 285/90 o per i quali non sia obbligatoria la sepoltura - da avviare a termodistruzione, ai sensi dell'art. 10 del citato DM 219.
3.    Si applicano, esclusivamente per i nati morti, le stesse disposizioni normative previste per le salme.

ART.2 _ PRESTAZIONI COMUNALI
1.    I soggetti di cui all'art.1 comma 1 del presente Capo possono richiedere il trasporto funebre a impresa privata oppure al Comune. In quest'ultimo caso, si applicano, a seconda della richiesta, le seguenti tariffe:
-    Qualora sia richiesto servizio individuale con auto funebre: importo tariffario stabilito per il trasporto funebre ordinario con destinazione inumazione o cremazione;
-    Negli altri casi in cui ci si avvale del servizio comunale di trasporto plurimo: l'importo è fissato in L. 350.000 (Euro 180.76), comprensivo del contenitore.
2.    Le strutture sanitarie, fatti salvi gli adempimenti di cui all'art.7 del DPR 285/90, sono tenute a comunicare la destinazione di quanto autorizzato (inumazione o cremazione). Le medesime possono avvalersi della tariffa prevista per il trasporto plurimo fino a un massimo di cinque parti per contenitore, comunicando alla Divisione Servizi Cimiteriali l'elenco di quanto trasportato.
    I nati morti, le parti anatomiche riconoscibili e i feti sono avviati a inumazione o a cremazione dietro pagamento, a cura dei richiedenti, delle seguenti tariffe:
a)    Inumazione:
Voce di tariffa   Lire   Euro  
Inumazione - Diritti per adempimenti connessi   300.000   154,94  
Operazioni di seppellimento: Inumazione   300.000   154,94  
Servizio di inumazione - feti e nati morti e parti anatomiche riconoscibili   300.000   154,94  



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b)    Cremazione:
Voce di tariffa   Lire   Euro  
Cremazione resti mortali - Diritti per adempimenti connessi   100.000   51,65  
Cremazione di contenitori di parti anatomiche riconoscibili(*)   644.000   332,60  
(*)comprensive di IVA, da corrispondere all'ente concessionario

4.    Qualora l'avente titolo disponga per l'inumazione delle parti anatomiche riconoscibili, esse sono assoggettate alla tariffa stabilita dal Consiglio Comunale per il servizio di inumazione decennale di feti e nati morti.
5.    Le parti anatomiche riconoscibili sono avviate ad inumazione presso apposito campo del cimitero Parco.

ART.3 - REVOCA PROTOCOLLI CON AZIENDE OSPEDALIERE.
1.    I protocolli in atto con le ASO per il prelievo, trasporto e destinazione finale di parti anatomiche riconoscibili sono revocati a partire dal giorno di esecutività del presente atto.

CAPO III - INDIVIDUAZIONE DELLA TARIFFA DI TRASPORTO FUNEBRE.

ART.1 - TARIFFA DI TRASPORTO FUNEBRE.
1.    Il prezzo praticato dall'impresa funebre per le prestazioni di prelievo e trasporto eseguite interamente nel territorio comunale è determinato secondo il seguente schema:

Tariffa   Lire   Euro  
A) Prelievo della salma e trasporto diretto a cimitero cittadino   400.000   206,58  
B) Prelievo della salma e svolgimento di esequie religiose e/o civili presso strutture sanitarie, trasporto diretto a cimitero cittadino   500.000   258,23  
C) Prelievo della salma, trasporto con autofunebre presso luogo di celebrazione esequie civili e/o religiose, successivo trasporto a cimitero cittadino.   685.000   353,77  
NOTE: le tariffe sopra riportate si applicano anche in caso di trasporto a scalo ferroviario o aeroportuale Aeroporto Sandro Pertini      
D) Impiego autofunebre aggiuntiva per trasporto corone   300.000   154,94  
2.    Per i trasporti di salme che non hanno intero svolgimento nel territorio comunale viene esatto, salvo le esenzioni di legge, un diritto fisso di Lire 200.000 (Euro 103.29).



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CAPO IV - INDIRIZZI IN MATERIA DI DISPERSIONE DELLE CENERI.

ART. 1 - DISPOSIZIONI TRANSITORIE.
1.    In attesa della modifica del Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 285/90, che avverrà ai sensi dell'art. 3 della legge n. 130 del 30 marzo 2001, gli Uffici della Divisione Servizi Cimiteriali forniscono ai cittadini residenti le informazioni sulle diverse pratiche funerarie previste dall'ordinamento, anche con riguardo ai profili economici.
2.    A partire dall'entrata in vigore della legge n. 130 del 30 marzo 2001, è possibile accogliere le istanze contenenti la volontà del defunto di dispersione delle proprie ceneri.
3.    In attesa che le modifiche del regolamento di polizia mortuaria consentano la dispersione, le urne contenenti le ceneri di chi ha manifestato tale volontà sono conservate presso il Tempio Crematorio del Cimitero Monumentale.
    Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

    Visto che ai sensi dell'art. 48 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, la Giunta compie tutti gli atti rientranti, ai sensi dell'art. 107, commi 1 e 2 del medesimo Testo Unico, nelle funzioni degli organi di governo, che non siano riservati dalla Legge al Consiglio Comunale e che non ricadano nelle competenze, previste dalle leggi o dallo Statuto, del Sindaco o degli organi di decentramento;
    Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;
favorevole sulla regolarità contabile;
    Con voti unanimi, espressi in forma palese;

D E L I B E R A

1)    di approvare, per le motivazioni e secondo i criteri espressi in narrativa e qui integralmente richiamati:
    -    la disciplina per la concessione del beneficio del servizio gratuito di sepoltura;
    -        la disciplina e le tariffe delle prestazioni per nati morti, parti anatomiche riconoscibili e feti per i quali sia avvenuta richiesta di servizio;
    -         le tariffe inerenti il trasporto funebre effettuato da impresa;
    -        gli indirizzi in materia di dispersione delle ceneri;



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2)    di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
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